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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di SS
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emilia Caleca, all'esito della riserva assunta all'udienza del 03 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2818/2021 promossa dalla:
“ di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), codice Controparte_1 fiscale ”, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), in persona del Parroco e legale P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guglielmo D'Anna e Assunta D'Anna, sia congiuntamente che disgiuntamente, nello studio dei quali è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
OPPONENTE
E dalla , codice fiscale ”, Controparte_2 P.IVA_2 in persona dell'Arcivescovo e legale rappresentante pro tempore, S.E. Monsignor Controparte_3
con sede in Via Garibaldi n. 67, elettivamente domiciliata in presso lo studio CP_2 CP_2 dell'Avv. Gianfranco Limosani, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
OPPONENTE
Contro la società , con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Controparte_4
Immacolata n. 202, (CF: ), in persona dell'Amministratore Delegato e legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'Avv. CP_2
Francesco Aloisi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo - locazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza . Fatto e diritto
Con atto di citazione datato 03 giugno 2021, la Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del n. 650/2021 del 17 maggio 2021, notificato il 20 maggio 2021, con il quale il Tribunale di SS ha ingiunto all' Controparte_5
in persona dell'Arcivescovo e legale rappresentante pro tempore,
[...] [...]
e alla , Controparte_6 Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido, di pagare alla , in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, la somma di €. 153.074,67, oltre interessi ex art. 1284 c.c. maturati dalle singole fatture al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio. Premetteva che : Con ricorso del 21.04.2021, depositato il 22.04.2021, la società “ , riferiva Controparte_4
che essa ricorrente < gestisce, in qualità di conduttrice, la struttura adibita a casa di riposo per anziani / struttura geriatrica sita in Barcellona P.G. (ME), Via Immacolata n. 202, a far data dal
30.1.2018, giusto contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato con la precedente CP_8 affittuaria dell'immobile >; b) che < il relativo rapporto fra le odierne parti contendenti è regolato, quindi, dal contratto di locazione ad uso non abitativo, registrato il 10 aprile del 2009 al n. 313 - serie 3 stipulato tra la (precedente conduttrice dell'immobile) e la CP_8 Controparte_1
>; c) che < nel corso degli anni l' e la
[...] Controparte_2 Controparte_9
si sono sottratte ai propri obblighi contrattuali, costringendo la ad effettuare tutti i lavori CP_4
indifferibili e necessari, sostenendone i consequenziali esborsi economici, ammontanti nel complesso, a giugno 2020, a €. 153.074,67, giuste fatture ….>; d) che, < ai sensi degli artt. 1575,
1576 e 1577 del c.c., il locatore è tenuto a mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto, in buono stato locativo eseguendo tutte le riparazioni necessarie che non sono a carico del conduttore (e cioè solo quelle di piccola manutenzione e di modico importo) e se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente >; e) che < il giudizio monitoro è stato preceduto da un'istanza di mediazione il cui procedimento si è concluso con esito negativo >.
Proponeva opposizione per i seguenti motivi: I MOTIVO – Eccezione preliminare e pregiudiziale:
• Incompetenza per territorio del Tribunale di SS. • Competenza territoriale inderogabile ed esclusiva del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Nullità e caducazione del decreto ingiuntivo opposto. Conseguentemente, il Tribunale di SS è incompetente per territorio, come espressamente e specificamente eccepisce, appartenendosi la competenza territoriale in via esclusiva e inderogabile, ai sensi degli articoli 21 e 447-bis c.p.c., al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella cui circoscrizione è posto l'immobile locato, che è sito in Barcellona Pozzo di Gotto alla Via
Immacolata n. 202. II Motivo : si eccepiscono l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'improponibilità della domanda attorea di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, essendo la detta domanda coperta dal giudicato costituito dalla sentenza civile del Tribunale di Barcellona P.G. n.
583/2021 . III Motivo: si eccepiscono l'inammissibilità e/o del ricorso per ingiunzione di pagamento nonché la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo n. 650/2021. IV Motivo: si contesta la domanda attorea, essendo manifestamente infondata, oltre che inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile. V Motivo: Inesistenza o nullità del procedimento di mediazione. VI Motivo: Difetto di legittimazione attiva e passiva della “ , e . VII: Controparte_2 CP_2 CP_2 CP_5
Motivo Inammissibilità della produzione ed inefficacia probatoria di tutti gli atti allegati all'istanza di ingiunzione. Chiedeva : in accoglimento del primo motivo di opposizione, a) dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di SS, essendo il Tribunale di Barcellona P.G. competente territorialmente in via esclusiva e inderogabile a norma degli articoli 21 e 447-bis c.p.c.; per l'effetto, b) dichiarare nullo, improcedibile e/o inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi .
Con comparsa datata 03.09.2021 si costituiva in giudizio la , la quale , in via Controparte_4
preliminare chiedeva che l'emanato decreto venisse munito della clausola di provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o non è di pronta soluzione. - rigettare l'opposizione e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. - Nel merito ritenere e dichiarare la tenutezza della di Barcellona PG, al pagamento Controparte_1
delle somme e per le motivazioni indicate in ricorso o in quelle minori o maggiori che saranno accertate in corso di causa. - Con vittoria di spese e compensi .
Con memoria del 23 marzo 2022, si costituiva in giudizio l' Controparte_10
la quale evidenziava che anche essa parte aveva proposto opposizione avverso lo stesso
[...]
decreto ingiuntivo n. 650/2021 con ricorso del 14.6.2021, depositato telematicamente in data
17.6.2021, iscritto al n. R.G. 2923/2021; Pertanto, stante la connessione oggettiva e soggettiva fra i due giudizi di opposizione avverso lo stesso decreto ingiuntivo n. 650/2021, in via preliminare chiedeva disporsi la riunione del procedimento n. R.G. 2923/2021 a quello presente portante il n.
R.G. 2818/2021; sempre In via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di SS essendo competente inderogabilmente il Tribunale di Barcellona P.G. (ME); nonchè ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e, in Controparte_2
conseguenza, estrometterla dal presente giudizio;
3) Sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla;
4) Nel merito, Controparte_4
ritenere e dichiarare inammissibili ed infondate o, con qualunque statuizione, rigettare le domande tutte formulate dalla nei confronti dell' ; 5) Per l'effetto, Controparte_4 Controparte_2 dichiarare nullo o annullare o, quanto meno, revocare l'opposto decreto ingiuntivo, con vittoria di spese compensi .
Con ordinanza resa il 09.03.2023, questo gop , all'esito della riserva assunta all'udienza del 10 febbraio 2023,; rilevato che le cause iscritte ai nn. R.G. 2818/2021 e 2923/2021 presentavano elementi di identità sia soggettivi che oggettivi, disponeva la riunione del giudizio con numero di iscrizione R.G . 2923|2021, al presente;
ed, esaminate le ragioni espresse dalle parti, non concedeva la provvisoria esecuzione del D.I. n. 650/2021; rinviava ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'udienza del
04 ottobre 2024, nella quale la causa veniva discussa dalle parti e poi rimessa, con termine per il deposito di note difensive , all'udienza del 03 gennaio 2025; quindi decisa in data odierna.
In accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla e dalla Controparte_1
, si dichiara l'incompetenza territoriale dell'adito Controparte_10
Tribunale di SS, appartenendosi la competenza territoriale in via esclusiva e inderogabile, ai sensi degli articoli 21 e 447-bis c.p.c., al Tribunale di Barcellona P.G..
Difatti, a norma dell'articolo 21 del codice di procedura civile, per le cause in materia di locazione è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile. Ai sensi dell'articolo 447-bis c.p.c., la detta competenza del giudice del “locus rei sitae” ha natura inderogabile (ex multis: Cass. Civ., Sez. VI -
3, Ord. 24.06.2020 n. 12404; Cass. Civ., Sez. VI - 3, Ord. 15.06.2016 n. 12371; Cass. Civ., Sez. VI -
3, Ord. 16.10.2014 n. 21908; Cass. Civ., Sez. I, Sent. 22.08.2013 n. 19393) e, quindi, si caratterizza come foro speciale esclusivo (Cass. Civ., Sez VI - 3, Ord. 09.03.2018 n. 5684; Cass. Civ., Sez VI -
3, Ord. 15.06.2016 n. 12371).
Conseguentemente, il Tribunale di SS è incompetente per territorio, appartenendosi la competenza territoriale in via esclusiva e inderogabile, ai sensi degli articoli 21 e 447-bis c.p.c., al
Tribunale di Barcellona. E con la dichiarazione di incompetenza occorre procedere necessariamente anche alla revoca del decreto ingiuntivo opposto. La Corte di legittimità ha avuto più volte modo di chiarire che “la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio
(Sez. 1, Sentenza n. 1372 del 26/01/2016, Rv. 638491 - 01; Sez. 3 n. cronol. 5570/2023 del
19/09/2023 RG n. 1523/2023 Sentenza n. 10981 del 14/07/2003) – cfr. parte motiva della ordinanza n. 15988 del 7.6.2023 e – nello stesso senso – anche Ordinanza n. 41230 del 22/12/20211 ). Nel caso di declaratoria di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, si deve ritenere che il giudice del relativo procedimento di opposizione debba pronunciarsi con sentenza, atteso che, oltre a dichiarare l'incompetenza, deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo stesso.
Infatti ai sensi dell'art. 279 comma 1 c.p.c. il Collegio o il Tribunale in composizione monocratica
“pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza”. Questa norma non può essere applicata nell'ipotesi di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo. Infatti - come osservato dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, tra le altre, Cass. 21 agosto 2012, sent. n.
14594) - nel caso di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare sia l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente. Pertanto, dal momento che la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta la declaratoria della nullità del decreto ingiuntivo stesso e che quest'ultima può essere dichiarata soltanto con sentenza, il provvedimento da adottarsi è necessariamente costituito dalla sentenza.
Alla luce dei rilievi svolti sopra, in ragione dell'eccezione sollevata dalle parti opponenti , deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di SS ad emettere il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto deve essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo n. 650 /2021, il quale pertanto deve essere revocato. appartenendosi la competenza territoriale in via esclusiva e inderogabile al
Tribunale di Barcellona P.G. , innanzi a quale la causa deve essere riassunta nel termine di tre mesi.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte opposta, . Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di SS , definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di SS ad emettere il decreto ingiuntivo n. 650/
2021, per essere competente il Tribunale di Barcellona P.G.;
Dichiara nullo e revoca il decreto ingiuntivo n. 650/2021, emesso dal Tribunale di SS, onerando parte opposta/attore in senso sostanziale a riassumere la causa entro tre mesi dalla comunicazione della presente, presso il Tribunale di Barcellona P.G. Condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in favore di ciascuna parte opponente in € 500,00 per esborsi ed in euro 7.335,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge.
SS, 11 gennaio 2025,
Il Giudice
Emilia Caleca