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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/04/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di AGRIGENTO
Verbale di udienza
Il giorno 14 aprile 2025, alle ore 12,10 innanzi al G.O. P. dott.ssa
Sonia Spallitta, viene chiamata la causa R.G. n. 1856 dell'anno 2021 promossa da
Parte_1
contro
Si dà atto che sono presenti l'avv. Controparte_1
BALSAMO TERESA per la parte attrice e l'avv. Alaimo anche in sostituzione dell'avv. CARTA LUCIANA per la parte convenuta.
Viene introdotto il sig. identificato con CI . Testimone_1 C.F._1
Legge la formula d'impegno.
Adr “ sono e mi chiamo nato a [...] il [...], Testimone_1
residente a favara via saba umberto, non ho interesse nella causa , sono dipendente della ditta sal plast, parente del legale rappresentante della
[...]
sig. . Pt_2 Persona_1
Rilevato che sull'articolato aveva già risposto all'udienza del 28.04.2023, alle ore 12,15 il teste viene congedato.
A questo punto precisano le conclusioni riportandosi alle note conclusive e chiedono che la causa sia decisa senza termini. Il Giudice
pone la causa in decisione senza termini.
Verbale chiuso alle ore 12,20.
il GO.P. dott.ssa Sonia Spallitta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Agrigento
Unica Civile
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di
Agrigento, dopo la camera di consiglio nella quale si è ritirata alle ore 14,00 all'udienza del 14.04.2025 al termine della stessa alle ore 19,30, ha emesso ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c. e pubblicato la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 1856 DEL RUOLO GENERALE DEGLI
AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2021
TRA
(P. , in Agrigento SS 115 n 19 in Parte_3 PartitaIVA_1
persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore Sig Pt_4
Pag. 2 di 10 nato ad [...] il 06/0l/l971, elettivamente domiciliato ad Parte_5
Agrigento in via Atenea 123 , presso lo studio dell'avv. Teresa Balsamo, del Foro di
Agrigento' che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
(ATTORE)
CONTRO
(P.I. ), con sede in Favara (AG), Via Olanda, 54/b,, Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Sig. , (C.F. Persona_1
), domiciliato nel presente giudizio in Agrigento, nella Via XXV C.F._2
Aprile, n. 158, presso lo studio dell'Avv. Raimondo Alaimo del Foro di Agrigento, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegata al presente atto per formarne parte integrante in atti
(CONVENUTO)
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, pi: , con sede in Favara (AG), via Olanda n. 54 B, elettivamente P.IVA_3 domiciliata in Agrigento, via Capitano Russo n. 1, presso e nello studio dell'avv.
Luciana Carta, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
(CONVENUTO )
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNO
CONCLUSIONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 09.06.2021, iscritto a ruolo il 24/06/2021,
[...]
evocava a comparire in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento, la Parte_3
società in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. CP_2 [...]
, e la società in persona del Sig , Per_1 Controparte_3 Persona_1
all'udienza del 18 novembre 2021, onde sentir:
“1) IN VIA PRINCIPALE condannare la società e la società CP_2 [...]
alla restituzione dei materiali sopra elencati (depositati nei locali Controparte_1
concessi loro in locazione e che, ad oggi, risultano inesistenti oltre che non restituiti), nonchè al pagamento degli interessi legali e delle spese legali, come pure al pagamento
Pag. 3 di 10 di una somma equitativamente determinata ex officio ai sensi degli artt. 96 e 642, comma 1 c.p.c., per il loro mancato riscontro all'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, ed anche al risarcimento per mancato guadagno patito dalla
derivante dall'indisponibilità dei materiali di lavoro a quest'ultima Parte_3
necessari, per un importo da determinarsi via equitativa;
2) IN VIA SUBORDINATA condannare la societià e la società CP_2 CP_1
al risarcimento dei danni cagionati alla per la mancata Controparte_1 CP_4 restituzione dei materiali sopra descritti (depositati all'epoca dei fatti nell' impianto industriale concesso loro in locazione ed ad oggi inesistenti) quantificati nel valore complessivo pari a 41.388,00 euro, nonch6 al pagamento degli interessi legali e delle spese legali, come pure al pagamento di una somma equitativamente determinata ex officio ai sensi degli artt. 96 e 642, comma 1, c.p.c., tenuto conto del loro mancato riscontro all'invito a concludere 1a convenzione di negoziazione assistita;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio come per legge”
Premette l'attrice che in data 05.12.2014 la ha stipulato con la e Parte_3 CP_2 la un contratto di locazione ad uso diverso per l'impianto Controparte_1
industriale ubicato su un lotto di terreno esteso in circa diecimila mq, il quale si compone di un capannone di superficie pari a circa duemila mq e di un ulteriore immobile, di superficie pari a circa duecento mq, destinato ad uffici.
I1 suddetto complesso immobiliare sito nel Comune di Favara (AG), Zona lndustriale, risulta regolarmente edificato con C.E. n. 47/2000 rilasciata dal Comune di Favara in data 11/09/2000, C.E. n 39/2000 rilasciata dal Comune di Favara in data 23 agosto
2002, C.E. n. 41 del 2002 rilasciata dal Comun di Favara in data 24.09.2002.
Rappresenta l'attore che alla è stata concessa in locazione la Controparte_1
parte posteriore del capannone per un'estensione complessiva di circa 648 mq nonchè il
50% dell'immobile adibito ad uffici sito all'interno del complesso immobiliare ed il lato sud del piazzale, mentre invece alla è stata concessa la parte anteriore del Parte_2 capannone, per mq 972, il 50% dell'immobile per uffici, e il lato nord del piazzale.
Allega contratti di locazione stipulati in data 05,12,2019. Deduce che nel summenzionato impianto industriale, con il consenso delle parti, è rimasto depositato
Pag. 4 di 10 materiale di proprietà della società dal valore desumibile dalle fatture in atti di €
41.388,00, materiale elencato in atto introduttivo.
Tra le parti è insorta controversia non essendo stato il materiale restituito, circostanza per la quale in data 05.01.2021, la in persona del suo amministratore e Parte_3
legale rappresentante pro tempore, sig. , aveva invitato la Persona_2 [...]
e 1., a risolvere la controversia in via amichevole CP_2 Controparte_1
con una negoziazione assistita tramite l'assistenza dei propri legali.
Visto l'accordo verbale, tra la e le società conduttrici, relativamente al Parte_3 deposito dei materiali dell'attrice all' interno dell'impianto industriale concesso in locazione, afferma parte attrice la sussistenza di un contratto di deposito tra la società attrice e le altre parti, ai sensi dell'art. 1766 c.c., da cui discende il diritto alla restituzione dei beni custoditi o al risarcimento del danno.
Con comparsa di risposta del 19.11.2021 si è costituita la società affermando Parte_2
che in nessuna parte del contratto di locazione si legge che le parti abbiano dato atto della presenza all'interno dell'impianto industriale del materiale indicato nell'atto di citazione o che in qualche modo lo abbiano inventariato;
precisa altresì che è comunque mancato l'elemento della traditio del bene perché possa configurarsi un contratto di deposito.
Specifica la società convenuta che l'unico materiale presente sui luoghi, al momento in cui i locali e le aree pertinenziali sono stati consegnati dalla locatrice alla e CP_2
alla Società è rappresentato da quello ritratti nell'unica Controparte_1
fotografia in atti e insistente nella parte interna del capannone concesso in locazione. Il predetto materiale era costituito da tubi in polietilene di diversa misura posti su una parete del capannone, da un impalcato, costruito in quadralini in ferro e sormontato da un pianale realizzato in tavolato, posto in un angolo della struttura, al quale risultava adagiata una scala in alluminio, nonché da alcuni sacchi bianchi contenenti del materiale non identificato né identificabile.
Afferma la resistente che per tutti i detti materiali non è stato stipulato alcun contratto di deposito e che tutti i detti materiali, ritratti nella foto prodotta in uno con la memoria istruttoria, sono stati ritirati dalla attrice.
Pag. 5 di 10 Conclusivamente chiede 1) Preliminarmente di dichiarare improcedibile l'avversaria domanda per il mancato esperimento di alcuna mediazione o invio di alcun invito a concludere una conversazione assistita;
2) Nel merito: dichiarare che nel caso sottoposto al giudizio non sussiste alcun contratto di deposito e, per l'effetto, rigettare le domande attoree. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre rimborso forfettario delle spese generali ed oneri come per legge.
Si è altresì costituita in giudizio, a mezzo di comparsa depositata in data 20.11.2021, la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per eccepire, Controparte_1
preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché il presunto deposito dei beni avrebbe avuto collocazione nella parte di capannone concesso in locazione alla convenuta e, in subordine e nel merito, l'inesistenza e/o invalidità del CP_2 contratto di deposito, carente dell'elemento perfezionativo dell'affidamento, della traditio e del presupposto essenziale di una volizione negoziale all'assunzione dell'obbligo, nonché eccepisce la società convenuta l'inammissibilità della prova per testi, stante il divieto posto dall'art. 2722 cc. Pertanto, chiede la società in CP_1
via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della convenuta in subordine e nel merito, di rigettare la domanda attorea per inesistenza Controparte_1
e/o invalidità del patto aggiunto verbale, quale accordo di deposito beni, al contratto scritto di locazione per uso diverso. Con vittoria di spese.
In data 15.11.2021 si costituiva nuovo procuratore per la società attrice.
Alla prima udienza svoltasi con modalità cartolare il Giudice concedeva i termini richiesti dalle parti ex art 183 VI cpc, e all'esito di scioglimento di riserva ammetteva le prove per testi articolate da parte resistente.
In data 16.02.2023 si costituiva per la società attrice nuovo procuratore che all'udienza del 17.02.2023 chiedeva un rinvio per esame.
All'udienza del 28.04.2023 venivano escussi i testi e infine all'udienza del 22.04.2024 fissata udienza di precisazione delle conclusioni, alla data del 22.04.2024, a seguito di ulteriore costituzione di nuovo procuratore per parte attrice, con rinvio del processo ex art 281 sexies cpc all'udienza di discussione e decisione all'udienza del 02.12.2024, con la concessione di termini fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
Pag. 6 di 10 Alla predetta udienza la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di sentire il teste già assunto sulla eventuale sussistenza di causa di incapacità. Infine, all'udienza del Per_1
14.04.2025 la causa è stata discussa e decisa.
Preliminarmente, infondata appare l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa della società essendo stata prodotta in atti raccomandata con a.r. di invito CP_2
alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita, alla quale non è stato dato alcun riscontro.
Per quanto concerne l'eccezione di difetto della legittimazione passiva sollevata dalla difesa della convenuta società essa non ha alcun rilievo per le ragioni Controparte_1
che si articolano di seguito.
I fatti di causa prendono le mosse dai due contratti stipulati dalla società con Pt_3
e di locazione ad uso commerciale del 05.12.2014 per l'impianto CP_5 CP_1
industriale ubicato su un lotto di terreno esteso in circa diecimila mq, il quale si compone di un capannone di superficie pari a circa duemila mq e di un ulteriore immobile, di superficie pari a circa duecento mq, destinato ad uffici.
E segnatamente alla è stata concessa in locazione la parte Controparte_1
posteriore del capannone per un'estensione complessiva di circa 648 mq nonchè il 50% dell'immobile adibito ad uffici sito all'interno del complesso immobiliare ed il lato sud del piazzale, mentre invece alla la parte anteriore del capannone, per mq 972, il Parte_2
50% dell'immobile per uffici, e il lato nord del piazzale.
Afferma la attrice di avere contemporaneamente stipulato un contratto verbale di deposito di alcuni beni (- n.I mastello nero da 300 lt;
- n. 8 mastello nero da 500 lt;
- n. 12 rnastello nero da 1000 lt;
-n.6teloperpacciamaturanerodal000ml-altezza100cm; -
n. 3 lusti cli olio Texaco 15W40 da 205 lt;
- ;i. ir..Ierlo rete ombra 100 ml - ahezza 300 cm: - n. scala in alluminio 1l gradini;
- n. 3 rotoli di filo elettrico 3x1,5 da 100 ml;
- n. I rotolo di filo elettrico 3x2,5; - n. 5 rotoli di filo elettrico 3x6;
- n. 20 tubi in politilene 63PN16 da ml 100; - n. 15 tubi in politilene 63PN6 da ml 100; -
n.20 tubi in politilene 32PN6; - 300 kg di granulo in politene bianco;
- n. 80 pannelli medio denso 2x5 mt liscio, lucido cm. 5 x ponteggio;
- n. 10 pz materiale in ferro per ponteggio completo di piedi e bare laterali;
- n. 80 sacconi bianci da q 10; - Scatlalatura
Pag. 7 di 10 metallica Dalmine completa di pianali, piedini e base), beni dei quali chiede la restituzione o in subordine il risarcimento del danno.
A tale proposito occorre osservare che il contratto di deposito è un contratto reale ad effetti obbligatori, a forma libera, esecuzione continuata e avente ad oggetto la custodia di cose mobili fino alla loro restituzione. Requisito è l'accordo tra le parti, consistente nella volontà, da parte del depositante, di consegnare il bene al depositario, il quale, a sua volta, si impegna a custodirlo e trattandosi di un contratto reale, per il suo perfezionamento è sufficiente il mero consenso, ma deve sussistere la consegna materiale del bene oggetto dell'accordo; rientra infatti tra i contratti reali. Una volta perfezionato il contratto (tramite la consegna del bene), è necessario che il depositario usi nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768, co. 1
c.c.).
Ciò che pertanto occorre indagare nel caso che occupa è se possa dirsi dimostrata in giudizio la sussistenza, contestata dalle società convenute, di un contratto verbale di deposito.
Sul punto il contratto di locazione infatti nulla precisa, neppure sulla insistenza, dei beni precedentemente elencati, nei locali oggetto di locazione.
In base al principio dispositivo avrebbe dovuto essere la società attrice a fornire al
Giudice la prova della integrazione del contratto di deposito;
invece, allega all'atto introduttivo solo alcune fatture da cui si evince il costo dei beni ma nessuna prova articola non facendo uso dei termini concessi per il deposito delle memorie istruttorie, nonostante la riserva in questo senso contenuta in atto di citazione.
Di contro la società articola prova per testi con i signori e CP_5 Tes_2 [...]
Quest'ultimo conferma l'intero articolato, ovvero di essere stato presente nel Tes_1
momento in cui la ha consegnato la metà del capannone industriale, sito Parte_3
Cont nella Zona Industriale del Comune di Favara, alla della quale è CP_2 dipendente;
afferma che nello stesso giorno la ha consegnato l'altra metà Parte_3 del capannone, ossia la parte posteriore, alla che all'interno Controparte_6
Cont della sola metà del capannone consegnato alla vi erano presenti CP_2
alcuni materiali come da articolato (tubi di polietilene di diverse misure appoggiati ad una parete del capannone, da un impalcato costruito con quadralini in ferro
Pag. 8 di 10 sormontato da una pianale realizzato in legno posto in un angolo del capannone, da una scala adagiata al soppalco e da alcuni sacchi bianchi), aggiungendo “ c'erano anche rifiuti”; ”.. Quanto all'art sub 4 ella memoria istruttoria sal plast – Vero o no che circa tre anni or sono il titolare della Sig. , ha provveduto a Parte_3 Pt_4 ritirare il detto materiale utilizzando mezzi propri?”- il teste nel confermare l'articolato, ha aggiunto “che è venuto il sig tarallo con una persona con un camioncino e io ho caricato i tubi , impalcatura, altri pezzi di ferro”. Il teste, dipendente della società
è da ritenersi del tutto attendibile. Sul punto la Cassazione civile con Ord. Sez. CP_5
6 Num. 2295 Anno 2021 ha ripreso un concetto ormai costituente ius receptum della giurisprudenza della Cassazione per cui : « In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti [...], l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità» (così Cass. nr. 25358 del 2015 con i richiami ivi effettuati a Cass. nr. 1109 del 2006; conformi Cass. nr.
12365 del 2006 e Cass. nr. 4202 del 2011; cfr. anche Cass. nr. 25549 del 2007). A ciò si aggiunga che trattandosi di società a responsabilità limitata il legame parentale tra il teste e il legale rappresentante di una società, che è parte del giudizio, è ancora meno rilevante.
Alla luce della istruzione probatoria non risulta dunque provata la consegna dei beni in custodia delle società locatrici, tanto da presumersi stipulato un contratto verbale di deposito. Non essendo emersa la prova della consegna dei beni, la prova della tipologia dei beni consegnati e del destinatario della suddetta consegna, né della tempistica della durata della custodia, nulla può rimproverarsi ai locatari, anche nell'ipotesi, rimasta indimostrata nel caso che occupa, che essi avessero smarrito o danneggiato i detti beni.
Infatti, anche la stessa Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo cui "il depositante il quale lamenti che la cosa depositata abbia subito danni durante il deposito, ha il solo onere di provare l'avvenuta consegna e i danni subiti, dovendo presumersi che la cosa sia stata consegnata in buone condizioni, dovendo presumersi che la cosa sia stata consegnata i buone condizioni, mentre è onere del depositario dimostrare che deterioramenti o avarie siano da attribuirsi a circostanze esterne o alla
Pag. 9 di 10 natura stessa del bene oppure che la consegna si iscrive in un rapporto cui è estranea la responsabilità per custodia, come ad esempio nella mera locazione di spazi" (Cass. sent. n. 7529/2009).
Non essendosi dimostrata in giudizio la permanenza nei luoghi oggetto della locazione dei beni richiesti da parte attrice, essendo dalle deposizioni testimoniali emerso il contrario, né la sussistenza di un obbligo di custodia gravante sulle resistenti, nè la domanda restitutoria né quella risarcitoria possono trovare accoglimento.
Alla luce delle superiori stringate motivazioni, la domanda di parte attrice non può essere accolta per difetto di prova in violazione del disposto di cui all'art 2697 cc , secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Quanto alle spese di lite, esse seguono il principio della soccombenza;
tuttavia date le difese comuni delle società resistenti, si giustifica una statuizione solidale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza, rigetta le domande di parte attrice.
Condanna, altresì, parte attrice al pagamento in solido in favore delle società convenute delle spese di lite liquidate complessivamente in € 3.000,00, oltre spese generali, CPA ed Iva se dovuta,
Agrigento, 14/04/2025
Il G.O.P. Dott.ssa Sonia Spallitta Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal GOP dott.ssa Sonia Spallitta, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010, n. 24 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
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