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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/06/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BERGAMO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice
Onorario Dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7470/2024 R.G., avente ad oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni,
promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avvocato NORA A. Parte_1 C.F._1
BUSSINI
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
All'udienza del 22/05/2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata spedita a sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza sulle seguenti
CONCLUSIONI
di parte ricorrente: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Va premesso che, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
ed ha richiesto, accertata la legittimità del diniego di rinnovo del contratto di locazione alla
[...] prima scadenza ex art. 3 comma 1) lett. a) L. 431/98 di risolvere il contratto ed ordinare il rilascio dell'immobile.
All'udienza del 04/03/2025, il ricorrente insisteva nell'accoglimento delle proprie domande e con separata ordinanza, datata 28/04/2025, il Tribunale fissava udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ritenuto irrilevante il richiesto interpello di parte convenuta.
Non si costituiva la convenuta di cui deve dichiararsi la contumacia, tenuto conto che il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione della data di udienza di comparizione delle parti venivano regolarmente notificati a mezzo posta a parte convenuta, in data 17/01/2025.
La domanda di parte ricorrente è fondata.
Risulta, dagli atti di causa, che tra le parti è intercorso in data 22/11/2021 un contratto di locazione,
avente ad oggetto l'immobile sito in Calvenzano, via Treviglio n. 20 per uso abitativo regolarmente registrato in pari data all'Ufficio Territoriale di Treviglio.
Le parti prevedevano una durata della locazione conforme alla legge applicabile, per un periodo di 4 anni:
“la durata della locazione è pattuita in anni quattro dal 01-12-2021 al 30-11-2025; il contratto, in
ottemperanza al disposto dell'art. due comma uno della legge 9/12/98 n. 431, si rinnoverà
automaticamente alla prima scadenza fatto salvo il caso in cui al termine dei primi quattro anni il
Locatore intenda adibire l'immobile, e le sue pertinenze, agli usi propri, o effettuare sullo stesso le opere
di cui all'art. 3 della legge di riforma” (art. 2 del contratto di locazione – doc. parte ricorrente).
Nel corso del processo, la parte ricorrente ha documentato di avere comunicato al proprio conduttore la comunicazione di diniego di rinnovo alla prima scadenza (doc. di parte ricorrente).
In detta comunicazione il ricorrente esplicitava la propria volontà di non rinnovare: “comunica ex art. 3
legge 431/98 formale diniego di rinnovo alla prima scadenza del contratto, ossia per la data del
30.11.2025, dovendo adibire l'appartamento oggetto di locazione, ad abitazione propria e della propria
famiglia” (doc. 2 di parte ricorrente). La predetta comunicazione, inviata ai sensi dell'art. 3 L. 431/98, veniva ricevuta dal convenuto in data
14/09/2024, a mezzo posta.
Nella lettera di diniego di rinnovo alla prima scadenza contrattuale, il ricorrente inoltre precisava che il proprio nucleo famigliare è composto dallo stesso, dalla di lui moglie e da due figli, oltre ad un altro prossimo alla nascita ed allegava di abitare con la propria famiglia, a sua volta, in un appartamento preso in locazione.
Tale ultima circostanza veniva documentata con la produzione di un contratto di locazione, sottoscritto dal ricorrente quale conduttore per un immobile sito in Calvenzano via Casirate 15, di durata di un anno.
Può, pertanto, dirsi che parte ricorrente abbia adeguatamente provveduto al deposito della necessaria documentazione utile ai fini del soddisfacimento del proprio onere probatorio, che risulta compiutamente adempiuto.
Con la lettera di diniego di rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza, inoltre, risulta che parte ricorrente abbia espressamente indicato, come prevede la normativa, la propria esplicita intenzione di non proseguire con il rapporto locatizio in essere.
E' da rilevarsi, quanto al riparto dell'onere probatorio nelle domande volte all'accertamento della legittimità del diniego di rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza, che incombe al creditore dimostrare e documentare soltanto la propria volontà di disdetta e la ricorrenza, documentata, di uno dei motivi tassativi di cui all'art. 3 L. 431/98.
A tale proposito deve rilevarsi che, sul punto, è pacifica la giurisprudenza di legittimità, che pacificamente afferma che, al fine di evitare il rinnovo del rapporto locatizio, la legge ritiene sufficiente la semplice manifestazione di volontà del locatore, il quale deve dichiarare di destinare l'immobile ad abitazione o a luogo di lavoro, per sé o per un familiare, senza particolari formalità. Nel contempo il giudice non è
tenuto ad operare un equo contemperamento degli interessi delle parti, in quanto è sufficiente che l'intenzione del locatore sia seria, non essendo «sindacabile nel suo contenuto di merito, non potendo il giudice interferire sull'utilità o sulla convenienza della divisata destinazione per il locatore (tra le altre cfr.
Ordinanza 28 marzo 2022 n. 9851).
Ne deriva, pertanto, che risulta fondata la domanda di accertamento e dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione stipulato dalle parti in data 22/11/2021 per la manifestazione di diniego di rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza per motivi famigliari, vale a dire per ragioni di necessità di utilizzare ad uso abitativo la propria casa di proprietà per abitarla con la propria famiglia, a norma della lettera a) dell'art. 3 L. 431/98.
Alla soccombenza del convenuto segue la condanna del medesimo al rimborso, a favore della parte ricorrente, delle spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa, così provvede:
1. Accertata la legittimità del diniego di rinnovo alla prima scadenza, dichiara che il contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato tra le parti in data 22/11/2021, avrà termine e sarà risolto alla data del 30/11/2025 per i motivi di cui in sentenza.
2. Fissa la data del 15/12/2025 per il rilascio dell'immobile sito in Calvenzano (BG) via Treviglio 20,
libero da cose e da persone.
3. Condanna parte convenuta al rimborso, a favore di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 118,50 per anticipazioni ed euro 2500,00 per compenso professionale oltre al 15% rimb. forf.
spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
4. Motivazione entro dieci giorni ai sensi dell'articolo 429 comma 1 c.p.c.
Così deciso in Bergamo in data 22/05/2025
Il G.On.
Dott.ssa Carlotta Griffini