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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 15/04/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1196/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1196/2024, in materia di modifica condizioni di regolamentazione rapporti genitori-figli, promosso da:
C.F. ), con l'Avv. PAVESE FRANCA PAOLA Parte_1 C.F._1
- attore -
contro
(C.F. ), con l'Avv. FERRACANE PATRIZIA CP_1 C.F._2
- convenuto -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo come i rapporti genitori -figli rispetto ai figli
Per_ e venissero già regolamentati in data 30 marzo 2023 mediante negoziazione assistita;
Per_2
che i rapporti genitori-figli erano buoni e che tuttavia, in ragione delle alte spese straordinarie, le condizioni già oggetto di accordo non risultavano sostenibili e pertanto chiedeva in particolare la
1 riduzione di euro 50 complessivi del contributo al mantenimento già fissato (precisava di percepire comunque euro 220 di assegno unico).
Parte resistente si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto, in particolare rispetto eventuali miglioramenti della propria condizione in ragione di convivenza more uxorio, non sussistente salve regalie (vacanze) ricevute dal compagno non convivente.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio libero e produzioni documentali. Parte ricorrente concludeva chiedendo “affidare, secondo le disposizioni dell'affidamento congiunto, i figli minori
Per_
e ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre e di conseguenza. prevedere Per_2
che le decisioni più importanti relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, nell'interesse dei figli, siano assunte di comune accordo da entrambe i genitori, tenuto conto di
Per_ quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di e . Sarà altresì Per_2
onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) confermare le visite padre-figli a fine settimana alternati con la madre da venerdì fuori da Per_ scuola alle 13,20 per ed alle 16,30 per e rientro a casa della madre entro domenica Per_2
sera alle 21,15; con facoltà per il padre di avere con sé i figli anche il martedì della settimana con week end di competenza ed il martedì ed il giovedi nella settimana con week end di competenza della madre.
Per_ 3) disporre altresì che nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì o venerdì, a seconda delle settimane, ed anche quando queste giornate della settimana sono di competenza della madre, rientri da scuola alle 13,30 a casa della nonna paterna e fino al rientro del padre con riaccompagnamento a casa della madre per cena entro le 20.
4) disporre che il periodo estivo di vacanza scolastiche continui ad essere gestito fra il padre ed i nonni paterni per le giornate di sua competenza, senza gravare il medesimo della contribuzione del Per_ costo dei centri estivi né per né per;
disporre altresì che la Sig. possa Per_2 CP_1
autonomamente decidere di continuare a gestire i bambini a mezzo degli educatori dei centri estivi, mantenendoli esclusivamente a suo carico, durante questo periodo e nelle giornate di sua competenza;
5) disporre che ciascun genitore, possa trascorre col figlio due settimane anche non consecutive in località di vacanza o meno, a seconda delle scelte di ciascuno, rendendo nota la destinazione all'altro e decidendo il periodo di competenza di ciascuno entro il 30 Giugno di ogni anno, tenuto
2 conto delle esigenze lavorative e, naturalmente continuando e non trascurando, nel periodo di vacanza, le comunicazioni quotidiane con il genitore in quel momento non convivente.
6) disporre che, per quanto concerne le festività Natalizie, Pasquali ed ogni altra festività ciascun genitore si regoli secondo il principio dell'alternanza e della parità di giorni trascorsi con l'uno o con l'altro genitore, come fatto finora.
7) disporre che il padre versi alla madre in via anticipata entro il 5 di ogni mese la somma di €
500,00 quale contributo al mantenimento dei due figli minori, fino a quando egli percepirà il contributo statale denominato Assegno Unico nella misura di € 220, eventualmente ridimensionando il contributo al mantenimento in base al percepimento o meno del contributo statale di cui sopra;
8) disporre che siano sostenute dai genitori al 50% ciascuno tutte le spese straordinarie relative ai figli così come individuate nel protocollo. del Tribunale di Alessandria che i genitori dichiarano di aver ricevuto in copia e di ben conoscere;
in ogni caso, ogni spesa che superi i 100€ andrà debitamente concordata e documentata nel suo ammontare. Tale impegno si intende assunto dai genitori nell'interesse dei figli e continuerà fino a che gli stessi non saranno economicamente indipendenti.
9) disporre che i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnino inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli”.
Parte resistente chiedeva “confermare l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocazione e residenza presso la casa materna in Alessandria via San Giacomo civico 56
disporre che il padre veda e tenga con sé i minori due fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 21.15;
il martedì dall'uscita da scuola fino alle ore 21.15 nella settimana che finisce col fine settimana di pertoccanza del padre;
il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 21.15 nella settimana che finisce col fine settimana di pertoccanza della madre,
due settimane, anche non consecutive nei periodi estivi, e tutte le festività secondo il principio dell'alternanza e della parità dei giorni. Per le festività natalizie si chiede che i minori sempre
3 secondo il criterio dell'alternanza trascorrano dal giorno di Natale al 31 dicembre con un genitore
e dal 31 dicembre al successivo 6 gennaio con l'altro. Disporre che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento ordinario la somma mensile di € 550,00 per entrambi i minori, importo da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre il 50/100 selle spese straordinarie, così come indicate nel protocollo del Tribunale di Alessandria senza alcuna ulteriore censura”.
Bisogna notare come solo successivamente alla precisazione delle conclusioni, nelle comparse conclusionali, parte ricorrente, che pure in ricorso precisava “Il problema del ricorrente infatti, ed il motivo del presente ricorso in modifica, non sono le condizioni di affido dei figli minori che egli vede con regolarità e con soddisfazione ma, l'impegno economico derivato da questa separazione e dalle condizioni incautamente accettate in sede di negoziazione assistita;
”, argomentava come vi fossero poche visite e criticava l'organizzazione degli impegni dei minori (comportanti spese), proponendo l'aiuto comunque di terze persone. Ancora successivamente il padre deduceva malessere dei figli (ultima memoria decisionale), in particolare circa deducendo la Per_2
Per_ necessità di rivalutazione delle cure AHDH e per come la stessa avesse quattro materie insufficienti.
Orbene, nel merito bisogna rilevare come parte ricorrente anzitutto deducesse come la regolamentazione dei rapporti genitori-figli andasse bene (il motivo del presente ricorso in modifica, non sono le condizioni di affido dei figli minori che egli vede con regolarità e con soddisfazione), e che le esigenze alla base della richiesta di modifica fossero economiche, in particolare basate sulle alte spese straordinarie;
il padre non deduceva alcun sopravvenuto motivo a sostegno della modifica. Solo successivamente, in modo speculare rispetto alle contestazioni di parte resistente, che spiegava le necessità dei figli in modo puntuale, sia rispetto all'iperattività dell'uno che rispetto alle difficoltà scolastiche dell'altra (conseguenti spese straordinarie del judo e del dopo scuola), deduceva malessere (sopravvenuto a suo dire) proprio rispetto queste necessità già note dei minori. Orbene, rispetto alla regolamentazione delle visite, si ritiene che non vi siano elementi sopravvenuti a sostegno di modifica alcuna, considerato peraltro che l'organizzazione della madre (criticata quale costosa) appare specialmente pensata nell'interesse minori, tenendo conto dei di loro bisogni, secondo indicazioni anche dei curanti.
Venendo alle pattuizioni economiche, deve anche qui rilevarsi come non emergano motivi sopravvenuti a fondamento della domanda, non potendo certo qualificarsi come tale l'asserita insostenibilità degli impegni economici autonomamente presi. Invero, le condizioni economiche del padre sono rimaste le stesse della negoziazione assistita, allorché allo stesso per sostenere le spese straordinarie dei figli, nonché tutte le proprie spese di vita, residuavano e residuano euro 450 al
4 mese. L'esiguità della cifra residua in capo al ricorrente, senza considerare alcuna spesa straordinaria (eppure ne esistevano già, aventi una certa regolarità), oggetto di pattuizione delle parti, rende poco credibile la situazione economica esposta dal ricorrente, più che comprovarne la insostenibilità.
Non solo, parte ricorrente oltre a non dedurre appunto alcuna modifica delle condizioni ed esporre condizioni economiche ed impegni poco credibili, risulta gravemente manchevole nella documentazione prodotta. Invero parte ricorrente produceva estratti conto fino solo al 2023 compreso (ricorso di maggio 2024, prima udienza di ottobre 2024, nessun aggiornamento patrimoniale che pure poteva venire svolto in sede di memorie intermedie, non depositate); dagli estratti conto prodotti emerge che parte ricorrente, che ha una attività in proprio, fino all'anno 2022 usava il conto anche per entrate ed uscite riconducibili al lavoro (entrate di fatture), comunque con movimentazione esigua quanto alle spese di vita (per lo più prelievi per importi contenuti e pagamenti periodici, pochissimi pagamenti in esercizi commerciali per spese alimentari per esempio, complessivamente). Successivamente, dall'aprile 2023 circa emergono movimentazioni solo per spese fisse (finanziamenti, f24, mantenimento) con entrate comunque per attività di impresa (fatture in entrata, non utili), senza nemmeno prelievi. Dalla lettura degli estratti conto si può dedurre che parte ricorrente abbia altri conti correnti (movimentazione verso , e Parte_1
che lo stesso affronti molte spese di vita mediante pagamenti in contanti, o comunque con somme non transitate nel conto corrente di cui sono stati prodotti gli estratti conto in giudizio. La carenza nella documentazione, oltre al dato dirimente che non vengono esposti mutamenti, mina ancora di più qualsivoglia ragionamento differenziale.
Rispetto alla madre, ad abundantiam, si specifica che dagli estratti conto prodotti, comprensivi del
2024, emergono sì movimentazioni anche consistenti (inizio 2023 giroconto liquidità), al contempo tanto avveniva in tempi previ rispetto alla negoziazione assistita, e risulta anche comprensibile rispetto alla chiusura di previ rapporti creditizi anche comuni. Non solo, si nota come vi siano entrate corrispondenti ai redditi esposti (previ) e pur se emerge che esistano anche risparmi (polizza
– dato che di per sé non si può considerare sopravvenuto), quantomeno emergono dagli estratti conto spese di vita, di talché il quadro fornito appare comprensivo della movimentazione corrente in entrata ed uscita complessiva. La stessa inoltre ammetteva pacificamente delle regalie occasionali da parte del compagno (quali vacanze), ma tanto non modifica in meglio la di lei situazione ordinaria né comunque incide sul mantenimento dei minori.
Infine, si specifica rispetto ai costi dei minori, definiti troppo alti dal padre, che non solo sono in parte non indifferente coperti dall'assegno unico, ma che risulta direttamente conseguente alla
5 separazione dei nuclei la duplicazione dei costi ed il venir meno di alcune economie di scala, e che tale considerazione doveva venire già fatta dai genitori allorché appunto si accordavano in sede di negoziazione assistita.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che si ravvisa in capo a parte ricorrente;
si riducono comunque i valori la semplicità dell'istruttoria e delle questioni.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda e per l'effetto conferma la regolamentazione di cui alla negoziazione assistita tra le parti del 30 marzo 2023.
- condanna al pagamento delle spese processuali di , che liquida Parte_1 CP_1
in complessivi € 3809, di cui € 851 per la fase di studio della controversia, € 602 per la fase introduttiva del giudizio, € 903 per la fase istruttoria ed € 1453 per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 1 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1196/2024, in materia di modifica condizioni di regolamentazione rapporti genitori-figli, promosso da:
C.F. ), con l'Avv. PAVESE FRANCA PAOLA Parte_1 C.F._1
- attore -
contro
(C.F. ), con l'Avv. FERRACANE PATRIZIA CP_1 C.F._2
- convenuto -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo come i rapporti genitori -figli rispetto ai figli
Per_ e venissero già regolamentati in data 30 marzo 2023 mediante negoziazione assistita;
Per_2
che i rapporti genitori-figli erano buoni e che tuttavia, in ragione delle alte spese straordinarie, le condizioni già oggetto di accordo non risultavano sostenibili e pertanto chiedeva in particolare la
1 riduzione di euro 50 complessivi del contributo al mantenimento già fissato (precisava di percepire comunque euro 220 di assegno unico).
Parte resistente si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto, in particolare rispetto eventuali miglioramenti della propria condizione in ragione di convivenza more uxorio, non sussistente salve regalie (vacanze) ricevute dal compagno non convivente.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio libero e produzioni documentali. Parte ricorrente concludeva chiedendo “affidare, secondo le disposizioni dell'affidamento congiunto, i figli minori
Per_
e ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre e di conseguenza. prevedere Per_2
che le decisioni più importanti relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, nell'interesse dei figli, siano assunte di comune accordo da entrambe i genitori, tenuto conto di
Per_ quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di e . Sarà altresì Per_2
onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) confermare le visite padre-figli a fine settimana alternati con la madre da venerdì fuori da Per_ scuola alle 13,20 per ed alle 16,30 per e rientro a casa della madre entro domenica Per_2
sera alle 21,15; con facoltà per il padre di avere con sé i figli anche il martedì della settimana con week end di competenza ed il martedì ed il giovedi nella settimana con week end di competenza della madre.
Per_ 3) disporre altresì che nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì o venerdì, a seconda delle settimane, ed anche quando queste giornate della settimana sono di competenza della madre, rientri da scuola alle 13,30 a casa della nonna paterna e fino al rientro del padre con riaccompagnamento a casa della madre per cena entro le 20.
4) disporre che il periodo estivo di vacanza scolastiche continui ad essere gestito fra il padre ed i nonni paterni per le giornate di sua competenza, senza gravare il medesimo della contribuzione del Per_ costo dei centri estivi né per né per;
disporre altresì che la Sig. possa Per_2 CP_1
autonomamente decidere di continuare a gestire i bambini a mezzo degli educatori dei centri estivi, mantenendoli esclusivamente a suo carico, durante questo periodo e nelle giornate di sua competenza;
5) disporre che ciascun genitore, possa trascorre col figlio due settimane anche non consecutive in località di vacanza o meno, a seconda delle scelte di ciascuno, rendendo nota la destinazione all'altro e decidendo il periodo di competenza di ciascuno entro il 30 Giugno di ogni anno, tenuto
2 conto delle esigenze lavorative e, naturalmente continuando e non trascurando, nel periodo di vacanza, le comunicazioni quotidiane con il genitore in quel momento non convivente.
6) disporre che, per quanto concerne le festività Natalizie, Pasquali ed ogni altra festività ciascun genitore si regoli secondo il principio dell'alternanza e della parità di giorni trascorsi con l'uno o con l'altro genitore, come fatto finora.
7) disporre che il padre versi alla madre in via anticipata entro il 5 di ogni mese la somma di €
500,00 quale contributo al mantenimento dei due figli minori, fino a quando egli percepirà il contributo statale denominato Assegno Unico nella misura di € 220, eventualmente ridimensionando il contributo al mantenimento in base al percepimento o meno del contributo statale di cui sopra;
8) disporre che siano sostenute dai genitori al 50% ciascuno tutte le spese straordinarie relative ai figli così come individuate nel protocollo. del Tribunale di Alessandria che i genitori dichiarano di aver ricevuto in copia e di ben conoscere;
in ogni caso, ogni spesa che superi i 100€ andrà debitamente concordata e documentata nel suo ammontare. Tale impegno si intende assunto dai genitori nell'interesse dei figli e continuerà fino a che gli stessi non saranno economicamente indipendenti.
9) disporre che i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnino inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli”.
Parte resistente chiedeva “confermare l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocazione e residenza presso la casa materna in Alessandria via San Giacomo civico 56
disporre che il padre veda e tenga con sé i minori due fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 21.15;
il martedì dall'uscita da scuola fino alle ore 21.15 nella settimana che finisce col fine settimana di pertoccanza del padre;
il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 21.15 nella settimana che finisce col fine settimana di pertoccanza della madre,
due settimane, anche non consecutive nei periodi estivi, e tutte le festività secondo il principio dell'alternanza e della parità dei giorni. Per le festività natalizie si chiede che i minori sempre
3 secondo il criterio dell'alternanza trascorrano dal giorno di Natale al 31 dicembre con un genitore
e dal 31 dicembre al successivo 6 gennaio con l'altro. Disporre che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento ordinario la somma mensile di € 550,00 per entrambi i minori, importo da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre il 50/100 selle spese straordinarie, così come indicate nel protocollo del Tribunale di Alessandria senza alcuna ulteriore censura”.
Bisogna notare come solo successivamente alla precisazione delle conclusioni, nelle comparse conclusionali, parte ricorrente, che pure in ricorso precisava “Il problema del ricorrente infatti, ed il motivo del presente ricorso in modifica, non sono le condizioni di affido dei figli minori che egli vede con regolarità e con soddisfazione ma, l'impegno economico derivato da questa separazione e dalle condizioni incautamente accettate in sede di negoziazione assistita;
”, argomentava come vi fossero poche visite e criticava l'organizzazione degli impegni dei minori (comportanti spese), proponendo l'aiuto comunque di terze persone. Ancora successivamente il padre deduceva malessere dei figli (ultima memoria decisionale), in particolare circa deducendo la Per_2
Per_ necessità di rivalutazione delle cure AHDH e per come la stessa avesse quattro materie insufficienti.
Orbene, nel merito bisogna rilevare come parte ricorrente anzitutto deducesse come la regolamentazione dei rapporti genitori-figli andasse bene (il motivo del presente ricorso in modifica, non sono le condizioni di affido dei figli minori che egli vede con regolarità e con soddisfazione), e che le esigenze alla base della richiesta di modifica fossero economiche, in particolare basate sulle alte spese straordinarie;
il padre non deduceva alcun sopravvenuto motivo a sostegno della modifica. Solo successivamente, in modo speculare rispetto alle contestazioni di parte resistente, che spiegava le necessità dei figli in modo puntuale, sia rispetto all'iperattività dell'uno che rispetto alle difficoltà scolastiche dell'altra (conseguenti spese straordinarie del judo e del dopo scuola), deduceva malessere (sopravvenuto a suo dire) proprio rispetto queste necessità già note dei minori. Orbene, rispetto alla regolamentazione delle visite, si ritiene che non vi siano elementi sopravvenuti a sostegno di modifica alcuna, considerato peraltro che l'organizzazione della madre (criticata quale costosa) appare specialmente pensata nell'interesse minori, tenendo conto dei di loro bisogni, secondo indicazioni anche dei curanti.
Venendo alle pattuizioni economiche, deve anche qui rilevarsi come non emergano motivi sopravvenuti a fondamento della domanda, non potendo certo qualificarsi come tale l'asserita insostenibilità degli impegni economici autonomamente presi. Invero, le condizioni economiche del padre sono rimaste le stesse della negoziazione assistita, allorché allo stesso per sostenere le spese straordinarie dei figli, nonché tutte le proprie spese di vita, residuavano e residuano euro 450 al
4 mese. L'esiguità della cifra residua in capo al ricorrente, senza considerare alcuna spesa straordinaria (eppure ne esistevano già, aventi una certa regolarità), oggetto di pattuizione delle parti, rende poco credibile la situazione economica esposta dal ricorrente, più che comprovarne la insostenibilità.
Non solo, parte ricorrente oltre a non dedurre appunto alcuna modifica delle condizioni ed esporre condizioni economiche ed impegni poco credibili, risulta gravemente manchevole nella documentazione prodotta. Invero parte ricorrente produceva estratti conto fino solo al 2023 compreso (ricorso di maggio 2024, prima udienza di ottobre 2024, nessun aggiornamento patrimoniale che pure poteva venire svolto in sede di memorie intermedie, non depositate); dagli estratti conto prodotti emerge che parte ricorrente, che ha una attività in proprio, fino all'anno 2022 usava il conto anche per entrate ed uscite riconducibili al lavoro (entrate di fatture), comunque con movimentazione esigua quanto alle spese di vita (per lo più prelievi per importi contenuti e pagamenti periodici, pochissimi pagamenti in esercizi commerciali per spese alimentari per esempio, complessivamente). Successivamente, dall'aprile 2023 circa emergono movimentazioni solo per spese fisse (finanziamenti, f24, mantenimento) con entrate comunque per attività di impresa (fatture in entrata, non utili), senza nemmeno prelievi. Dalla lettura degli estratti conto si può dedurre che parte ricorrente abbia altri conti correnti (movimentazione verso , e Parte_1
che lo stesso affronti molte spese di vita mediante pagamenti in contanti, o comunque con somme non transitate nel conto corrente di cui sono stati prodotti gli estratti conto in giudizio. La carenza nella documentazione, oltre al dato dirimente che non vengono esposti mutamenti, mina ancora di più qualsivoglia ragionamento differenziale.
Rispetto alla madre, ad abundantiam, si specifica che dagli estratti conto prodotti, comprensivi del
2024, emergono sì movimentazioni anche consistenti (inizio 2023 giroconto liquidità), al contempo tanto avveniva in tempi previ rispetto alla negoziazione assistita, e risulta anche comprensibile rispetto alla chiusura di previ rapporti creditizi anche comuni. Non solo, si nota come vi siano entrate corrispondenti ai redditi esposti (previ) e pur se emerge che esistano anche risparmi (polizza
– dato che di per sé non si può considerare sopravvenuto), quantomeno emergono dagli estratti conto spese di vita, di talché il quadro fornito appare comprensivo della movimentazione corrente in entrata ed uscita complessiva. La stessa inoltre ammetteva pacificamente delle regalie occasionali da parte del compagno (quali vacanze), ma tanto non modifica in meglio la di lei situazione ordinaria né comunque incide sul mantenimento dei minori.
Infine, si specifica rispetto ai costi dei minori, definiti troppo alti dal padre, che non solo sono in parte non indifferente coperti dall'assegno unico, ma che risulta direttamente conseguente alla
5 separazione dei nuclei la duplicazione dei costi ed il venir meno di alcune economie di scala, e che tale considerazione doveva venire già fatta dai genitori allorché appunto si accordavano in sede di negoziazione assistita.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che si ravvisa in capo a parte ricorrente;
si riducono comunque i valori la semplicità dell'istruttoria e delle questioni.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda e per l'effetto conferma la regolamentazione di cui alla negoziazione assistita tra le parti del 30 marzo 2023.
- condanna al pagamento delle spese processuali di , che liquida Parte_1 CP_1
in complessivi € 3809, di cui € 851 per la fase di studio della controversia, € 602 per la fase introduttiva del giudizio, € 903 per la fase istruttoria ed € 1453 per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 1 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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