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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 29/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Fascicolo n.503/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza nel procedimento deciso all'udienza del 29/01/2025
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv. CLEMENTI Alfredino Porta Torricella 15 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.BRUNI Roberta c/o Via D. Angelini 35/37 -ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: INFORTUNIO SUL LAVORO
Conclusioni: come da verbale in data 29/01/2025
1
l chiedendo l'erogazione dell'indennizzo per l'inabilità permanente al CP_1 lavoro, derivata da un infortunio accaduto in data 29/08/2020 chiedendo altresì la liquidazione della indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta. Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto resisteva alla domanda, riportandosi agli accertamenti compiuti in sede amministrativa. La causa istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e CTU medico legale all'odierna udienza dopo la discussione, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, di cui viene data lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Il C.T.U. Dott. sulla scorta della documentazione in atti nonché di Persona_1 diretti e specifici accertamenti, ha stabilito che il ricorrente in seguito all'infortunio del 28/08/2020 ha riportato le seguenti menomazioni: “lieve deficit articolare della spalla destra in esiti di intervento artroscopico di tenotomia clb e capsulo-plastica antero-inferiore con 1 soft anchor”. Il Consulente ha formulato le seguenti considerazioni e conclusioni: “L'evento infortunistico denunciato è stato produttivo di trauma distrattivo della spalla destra con interessamento della fibrocartilagine glenoidea e lesione del CL (quest'ultima peraltro già segnalata dalla consulenza ortopedica della dott.ssa il Per_2
19/11/2020), lesività che è stata stabilita, con modalità sia clinica che strumentale, nel corso degli accertamenti effettuati nelle settimane successive. Va precisato, inoltre, che sia gli esami radiologici eseguiti in pronto soccorso che la successiva RMN della spalla destra, hanno messo in evidenza alterazioni di carattere degenerativo, quali l'artrosi dell'articolazione acromion-claveare destra e la degenerazione tendinosica del sovraspinoso, alterazioni che possono aver fuorviato il parere dei medici dell nel valutare la non correlabilità della patologia con CP_1
l'evento. In effetti non può esservi correlazione tra l'evento e le predette alterazioni di carattere degenerativo, le quali hanno un'eziopatogenesi multifattoriale ma non certo correlabile ad un trauma acuto, mentre le lesioni del cercine glenoideo e del
CL sono sicuramente correlabili ad un evento traumatico acuto. Passando poi all'analisi della presunta “causa violenta”, ritenuta non sussistente dall' CP_2 stante l'abitualità dell'azione di sollevare pesi analoghi nella mansione dell'assicurato, si osserva che nel caso specifico lo sforzo responsabile dell'evento di danno, oltre ad essere concentrato ed avvenuto in occasione di lavoro ed a determinare una lesività oggettivamente di tipo traumatico, è stato tale da integrare la fattispecie della causa violenta, almeno in termini di concausalità efficiente. In effetti il lavoratore, quantunque giudicato idoneo alla mansione dal MC aziendale, e quindi anche idoneo ad azioni di forza tutt'altro che banali (sollevare un peso di 30 e più kg non è mai un'attività priva di significativo impiego di forza per vincere la resistenza del corpo da sollevare compresa la forza di gravità), risente dell'usura del tempo (invecchiamento progressivo) per cui anche il concetto di causa violenta dovrebbe essere applicato tenendo conto di questa variabile. In definitiva si ritiene che l'evento denunciato dal sig. integri la realtà dell'infortunio Parte_1
2 lavorativo previsto dalla norma di riferimento. Per effetto della lesività determinata dall'evento infortunistico, valutati i tempi diagnostici, i trattamenti necessari a riparare la medesima lesività con intervento chirurgico artroscopico e tenuto conto della riabilitazione fisioterapica, si ritiene giustificata l'invalidità temporanea assoluta per un periodo complessivo di giorni 90. Allo stato attuale, quali conseguenze permanenti della lesività traumatica della spalla destra, residuano esiti stabilizzati consistenti di lieve deficit articolare della spalla destra in esiti di intervento artroscopico di tenotomia clb e capsulo-plastica antero-inferiore con 1 soft anchor . Il conseguente danno biologico permanente è valutabile ex DM 12 luglio 2000 nella misura del 6% (sei percento)”. Ritiene il giudicante di aderire al parere espresso dal consulente, in quanto adeguatamente motivato ed esente da vizi logici e metodologici.
Avuto riguardo alla richiesta di liquidazione dell'indennità per I.T.A. sebbene il CTU abbia riconosciuto un periodo di gg.90 conseguente all'infortunio e quindi di competenza , va ribadito che l'erogazione di detta indennità in favore del CP_1 ricorrente presuppone la mancata percezione della retribuzione contrattuale nel periodo oggetto di infortunio, circostanza non provata nel caso di specie. Come è noto infatti l'indennizzo erogato dall , ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. CP_1
38 del 2000, non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma in combinato disposto con l'art.66 comma 1 n.2 del DPR n.1124 del 1965, il danno risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente.
La domanda va, dunque, accolta nei sensi innanzi indicati con le conseguenze di legge come specificate nel dispositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come al dispositivo. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO – GIUDICE DEL LAVORO così provvede:
dichiara che dall'infortunio sul lavoro avvenuto il 29/08/2020 sono derivati a postumi che comportano un'inabilità lavorativa permanente nella Parte_1 misura del 6% (sei percento) ed un periodo di I.T.A. di gg. 90; condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale CP_1 corrispondente al 6% (sei percento) di inabilità permanente, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
condanna l alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in CP_1 complessivi euro 1.800,00, oltre 15% rimborso forfetario, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U., liquidate come da CP_1 separato decreto Così deciso in Ascoli Piceno in data 29/01/2025
IL G.O.P. Dott. Paola Del Curto
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