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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/06/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 10/06/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 7668 / 2023 promosso da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
Oggi 10.6.25 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto del proprio provvedimento a verbale del 23.1.25 con il quale, ai sensi dell'art. 221 comma 2, del DL 83/20 e s.m.i. e ora art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate da entrambe le parti nel rispetto dei termini assegnati con il decreto citato (entrambe in data 4.6.25);
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva:
- parte ricorrente, , con l'avv. MOMI GIUSEPPE, ha concluso Parte_1
e discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data
29.5.25 e come da note scritte di udienza del 4.6.25 qui richiamate per relationem;
- parte convenuta, , con l'avv. AMATO FELIX, ha concluso Controparte_1
e discusso come da note conclusive autorizzate depositate in data 30.5.25 e come da note scritte di udienza depositate in data 4.6.25 qui richiamate per relationem;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 7668/2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7668/2023 r.g. promossa da,
,C.F./P.IVA , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MOMI GIUSEPPE,
ATTORE
Contro
, CF. /P.IVA Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. AMATO FELIX ,
CONVENUTO
In punto a Mediazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti costituite hanno concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
2 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 7668/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
3 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 7668/2023 - dato atto, di come il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 281 decies ss.
c.p.c., depositato in data 23.11.23 e notificato, in uno a decreto di fissazione udienza, in data 19.2.24, abbia ad oggetto la domanda di parte ricorrente, , n.q. Parte_1 di titolare dell'agenzia immobiliare e della omonima ditta individuale -
COMPRICASA di NZ AL – di accertamento del dolo della convenuta,
, nella risoluzione consensuale del 31.8.22 al contratto di mandato Controparte_1
con esclusiva di mediazione alla vendita del proprio immobile, sito in Montagnana
(PD), Via Candiega n. 10, per l'importo di € 389.000, conferito in data 16.3.2022, per la durata di 12 mesi e di conseguente annullamento di tale negozio risolutorio, in applicazione del combinato disposto degli artt. 1375 -1427-1439 c.c., e con conseguente condanna al risarcimento del danno;
- dato atto di come parte ricorrente abbia quantificato tale risarcimento nell'importo di
€ 28.474, corrispondente al mancato guadagno della provvigione di vendita e acquisto
(pattuita al 3%+ iva) di tale immobile, in base al prezzo di vendita oggetto dell'incarico ed abbia allegato che parte convenuta, a distanza di circa sei mesi dalla revoca/risoluzione dell'incarico - intervenuta sulla rappresentata cessazione dell'esigenza di liquidità e di vendita - avrebbe per contro poi dato corso alla vendita dello stesso immobile mediante altra agenzia ed a terzi in data 28.2.23;
- dato atto di come parte resistente, , costituitasi ritualmente in data Controparte_1
12.4.24, abbia chiesto il rigetto delle domande attoree, deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto per tutti i motivi rappresentati nel proprio atto introduttivo ed, in particolare:
A) in ragione dell'autenticità, tanto della volontà risolutiva dell'incarico quanto della volontà di non proporre più in vendita l'immobile, quanto della sopravvenuta e repentina esigenza di reimmetterlo sul mercato, tenuto conto delle peculiari vicende giudiziarie e familiari occorse
(consistite nella morte del marito nel corso del 2020, nella perdita del lavoro, e nell'accavallarsi e risolversi per poi ripresentarsi, di procedimenti penali e civili che sembravano dapprima risolti, a luglio
4 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 7668/2023 '22, al momento della decisione di togliere l'immobile dal mercato, per poi ripresentarsi a gennaio/febbraio 2023, al momento della vendita definitiva);
B) contestando, in ogni caso, la quantificazione del danno, al più da intendersi limitato alla sola propria parte di provvigione (3%), non essendovi la prova e la certezza che anche l'acquirente avrebbe dovuto corrisponderla e della effettività della vendita ipotizzata, ed, in ogni caso, da ridursi tenendo conto che il prezzo di vendita sarebbe stato di molto inferiore a quello oggetto di incarico al ricorrente e pari a 280.000
€;
- dato atto di come, fallito il tentativo di conciliazione per mancata adesione della convenuta alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. giudiziale formulata alla prima udienza del 23.4.24, e depositate le memorie integrative di cui agli artt. 281 duodecies c.p.c., la causa sia stata istruita - per effetto dell'ordinanza interlocutoria del 23.1.25 di rigetto delle istanze di prove orali per i motivi ivi indicati e qui richiamati per relationem – mediante produzione documentale da parte di entrambi i soggetti processuali e quindi chiamata per la discussione all'odierna udienza;
- ritenuto come sulla base degli atti e dell'istruzione espletata siano risultate acquisite le seguenti circostanze in fatto:
1. la resistente, , dal luglio 2020 (data della Controparte_1
morte del marito) veniva interessata da una lunga serie di procedimenti giudiziari, con particolare riferimento alla contestazione di fatti di associazione a delinquere e bancarotta fraudolenta n.q. – tra l'altro - di socia e amministratrice della società LA FENICE SOC. COOP e altre società collegate (cfr. doc. 1 e arg. Ex doc. 3 parte convenuta e non contestata), ed, CP_2
in particolare:
i. procedimento iscritto al nn. 1136/2020 RGNR Verona,
5 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 7668/2023 ii. procedimento iscritto al n. 2328/2020 RGNR Rovigo,
iii. procedimento iscritto al n. 1402/2021 RG Dib Verona, iv. procedimento iscritto al n. 11051/2022 RGNR Verona,
v. procedimento iscritto al n. 1790/2023 RG Venezia;
2. a detta della stessa convenuta, il procedimento che la toccava maggiormente era rappresentato da quello di cui al n. 1136/2020
RGNR Verona, nel corso del quale, nel luglio 2021, la Pt_2 aveva chiesto per la convenuta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari - richiesta rigettata dal GIP – ma a fronte del rigetto, la proponeva formale ricorso Pt_2 insistendo per gli arresti domiciliari, tant'è che all'udienza camerale del 17.11.21 il Tribunale distrettuale di Venezia, in parziale accoglimento dell'appello promosso dalla , Pt_2 applicava ex art 282 c.p.p. la misura dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria territorialmente competente in relazione all'allora residenza della;
CP_1
3. con atto di data 14.1.2022 la impugnava la decisione del CP_1
Tribunale ricorrendo avanti la Corte di Cassazione (cfr. arg. Ex doc. 1 parte attrice);
4. in data 16.3.2022 conferiva a Controparte_1 Parte_1
l'incarico, della durata di 12 mesi (cioè fino al 16.3.2023), in via esclusiva, di mediazione per la vendita dell'immobile sito in
Montagnana (PD), Via Candiega n. 10, in relazione al quale le parti concordavano una provvigione a favore di parte ricorrente, per il caso di vendita, pari al 3% + iva del prezzo di vendita determinato secondo il volere della venditrice, originariamente, in € 399.000,00 e che la stessa si obbligava ad accettare (cfr. doc.
1 parte ricorrente e circostanza non contestata);
5. in data 21.6.22 il prezzo di vendita dell'immobile per cui era
6 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 7668/2023 incarico veniva ridotto ad € 389.000 (cfr. doc. 1 parte ricorrente cit. e circostanza non contestata);
6. la Corte di Cassazione, con ordinanza resa nel luglio 2022, revocava la misura cautelare dell'obbligo di presentazione applicata alla , rimandando gli atti al Tribunale di CP_1
Venezia per il giudizio (cfr. doc. 1 parte resistente);
7. nella prospettazione di parte resistente la stessa rappresenta che la definizione del procedimento avanti la Corte di Cassazione, avrebbe funto da presupposto per la determinazione di non dover sopportare più alcuna spesa conseguente a procedimenti giudiziari, non essendovi altri procedimenti che, a propria conoscenza, la vedevano coinvolta, motivo per cui contattava il signor al fine di chiedergli un appuntamento ed Pt_1
incontratisi con esso a fine agosto 2022, avrebbe lui spiegato che le ragioni che l'avevano spinta a mettere in vendita l'immobile era venute meno, motivo per cui non era più sua intenzione vendere l'immobile, questi prestando al riguardo il proprio consenso (cfr. doc. 1 parte attrice e circostanza non contestata);
8. pertanto, in data 31.8.2022, le parti risolvevano il contratto annotando sul medesimo “Il presente contratto viene annullato in quanto non vende più” (cfr. doc. 1 parte ricorrente e circostanza non contestata);
9. nel mese di gennaio 2023 la signora veniva resa CP_1
edotta, a propria detta, dell'esistenza dell'ennesimo procedimento giudiziario a suo carico iscritto al n. 11051/2022 RGNR per il quale poi, nel luglio '23 veniva autorizzata la proroga delle indagini (cfr. doc. 2 parte resistente);
10. in data 6.2.2023 il Fallimento Fenice Società Cooperativa in
Liquidazione (c.f. – Fall. N. 160/2019) le P.IVA_1
7 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 7668/2023 notificava poi formale atto di citazione in relazione all'instaurando il procedimento N. 1790/2023 R.G. del Tribunale di Venezia, con il quale, in ragione dei medesimi fatti di bancarotta, veniva spiegata nei confronti della resistente una domanda risarcitoria di circa 10.000.000 di euro (cfr. doc. 3);
11. il medesimo immobile di via Candiega n. 10 di Montagnana (PD), veniva quindi ricollocato nuovamente in vendita tramite altra agenzia immobiliare (denominata il Quadrifoglio), tant'è che in data 28.2.23 lo stesso veniva venduto a terzi (cfr. doc. 5 parte ricorrente e doc. 2 parte ricorrente e circostanze non specificatamente contestate);
Alle premesse in fatto evidenziate ne segue, in diritto:
Il presente giudizio ha ad oggetto, come detto, l'accertamento del dolo della convenuta nella manifestazione della volontà di risolvere l'incarico di mediazione, con esclusiva, conferito a parte ricorrente ed il conseguente annullamento di tale negozio risolutivo con reviviscenza degli originari patti e, sul presupposto della loro ripristinata efficacia, la declaratoria di inadempimento della convenuta all'obbligo di esclusiva e il conseguente risarcimento del danno in favore di parte attrice.
Orbene, se appare consolidato il dato fattuale dell'incarico al ricorrente con esclusiva, della sua revoca a distanza di qualche mese, nonché della disposta vendita dell'immobile per il tramite di altra agenzia a distanza di pochi mesi, tuttavia gli elementi acquisiti non paiono sufficienti a sostenere la prova del dolo ex art. 1439 c.c. nella determinazione negoziale di parte venditrice di ritirare l'immobile dal mercato per quindi reimmetterlo a breve.
Invero, parte ricorrente ha rappresentato che parte convenuta si sarebbe limitata a manifestare genericamente di non avere più la necessità di vendere e che, sulla base di tale dichiarazione, le parti avrebbero formalizzato la revoca dell'incarico.
Invero tale dichiarazione appare anzitutto di contenuto molto generico, di modo che l'oggetto della relativa indagine non può che essere limitato alla volontà della parte di
8 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 7668/2023 non dare corso alla vendita e non può essere estesa alla veridicità di specifiche dichiarazioni presupposte del tutto assenti nel caso di specie.
Del resto è la stessa parte ricorrente che non prospetta peculiari artifizi o raggiri specifici nella giustificazione di tale diversa volontà, non potendo ex art. 1439 c.c., il semplice silenzio o omissione o reticenza, valere di per sé come atti a invalidare il contratto (salvo che l'inerzia si inserisca in uno specifico contesto e complesso comportamento preordinato a realizzare con malizia l'inganno perseguito, cfr. ex multis
Cass. Civ. 18/11009 – Cass Civ. 2017/8260 e 2006/ 9253).
Allo scrivente non pare possibile, sulla base dei limitati elementi acquisiti - ed, in particolare, in assenza dell'atto definitivo di vendita, di un'eventuale preliminare, del prezzo di vendita, della data precisa dell'incarico conferito ad altra agenzia, atti di cui non è stata offerta la produzione ma nemmeno richiesta l'esibizione - dedurre la completa falsità di quanto così rappresentato.
Certamente le vicende giudiziarie, penali e civili, da cui parte resistente è stata attinta hanno rappresentato un contesto di fondo costantemente presente nel corso della vicenda contrattuale in esame, tanto prima del conferimento dell'incarico al ricorrente quanto al momento della vendita definitiva dell'immobile a terzi, ma l'effettiva risoluzione dalla vicenda cautelare a luglio 2022, da un lato (cfr. punti 6 e 7 in fatto),
e, soprattutto, la notifica di un atto di citazione per azione di responsabilità ed importo milionario ad inizio febbraio 23, dall'altro (cfr. punto 10 in fatto), devono ritenersi significativi e autentici elementi di rottura nel percorso formativo della volontà di parte resistente e idonei presupposti per le due rispettive volontà (di non dover vendere prima e di dover vendere e liquidare il patrimonio immobiliare poi).
In particolare, appare a questo Giudice autentico, qualificato e idoneo elemento di rottura, nella necessità di dover tornare a vendere l'immobile, il fatto rappresentato, dalla notifica, in data 7.2.23, dell'atto di citazione da parte del
[...]
n LIQ., nell'azione di responsabilità per le cause del dissesto Controparte_3
economico della società fallita di cui era amministratrice e socia la , con CP_1
domanda di condanna al risarcimento del danno, come detto, di quasi 10.000.000 €
9 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 7668/2023 (cfr. doc. 3 parte resistente).
Più che le vicende penalistiche, tale atto (citazione) pare del tutto idoneo a
(ri)determinare la resistente all'esigenza immediata di voler e dover effettivamente liquidare il proprio patrimonio immobiliare, trasformandolo in denaro e, quindi, in bene più difficilmente aggredibile da parte della curatela.
A tali premesse segue il rigetto della domanda di parte ricorrente.
Alla effettiva disponibilità della parte ricorrente di voler conciliare la lite (manifestata nelle note del 20.5.25) a condizioni molto inferiori rispetto alla domanda ed all'effettiva e oggettiva incertezza della fattispecie, con esistenza di presupposti di carattere presuntivo – seppur non determinanti e sufficienti – astrattamente idonei all'accoglimento della domanda, seguono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
7668 /2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite;
Si comunichi.
Così deciso in Verona il 10/06/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
10 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 7668/2023
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 10/06/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 7668 / 2023 promosso da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
Oggi 10.6.25 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto del proprio provvedimento a verbale del 23.1.25 con il quale, ai sensi dell'art. 221 comma 2, del DL 83/20 e s.m.i. e ora art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate da entrambe le parti nel rispetto dei termini assegnati con il decreto citato (entrambe in data 4.6.25);
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva:
- parte ricorrente, , con l'avv. MOMI GIUSEPPE, ha concluso Parte_1
e discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data
29.5.25 e come da note scritte di udienza del 4.6.25 qui richiamate per relationem;
- parte convenuta, , con l'avv. AMATO FELIX, ha concluso Controparte_1
e discusso come da note conclusive autorizzate depositate in data 30.5.25 e come da note scritte di udienza depositate in data 4.6.25 qui richiamate per relationem;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 7668/2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7668/2023 r.g. promossa da,
,C.F./P.IVA , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MOMI GIUSEPPE,
ATTORE
Contro
, CF. /P.IVA Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. AMATO FELIX ,
CONVENUTO
In punto a Mediazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti costituite hanno concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
2 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 7668/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
3 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 7668/2023 - dato atto, di come il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 281 decies ss.
c.p.c., depositato in data 23.11.23 e notificato, in uno a decreto di fissazione udienza, in data 19.2.24, abbia ad oggetto la domanda di parte ricorrente, , n.q. Parte_1 di titolare dell'agenzia immobiliare e della omonima ditta individuale -
COMPRICASA di NZ AL – di accertamento del dolo della convenuta,
, nella risoluzione consensuale del 31.8.22 al contratto di mandato Controparte_1
con esclusiva di mediazione alla vendita del proprio immobile, sito in Montagnana
(PD), Via Candiega n. 10, per l'importo di € 389.000, conferito in data 16.3.2022, per la durata di 12 mesi e di conseguente annullamento di tale negozio risolutorio, in applicazione del combinato disposto degli artt. 1375 -1427-1439 c.c., e con conseguente condanna al risarcimento del danno;
- dato atto di come parte ricorrente abbia quantificato tale risarcimento nell'importo di
€ 28.474, corrispondente al mancato guadagno della provvigione di vendita e acquisto
(pattuita al 3%+ iva) di tale immobile, in base al prezzo di vendita oggetto dell'incarico ed abbia allegato che parte convenuta, a distanza di circa sei mesi dalla revoca/risoluzione dell'incarico - intervenuta sulla rappresentata cessazione dell'esigenza di liquidità e di vendita - avrebbe per contro poi dato corso alla vendita dello stesso immobile mediante altra agenzia ed a terzi in data 28.2.23;
- dato atto di come parte resistente, , costituitasi ritualmente in data Controparte_1
12.4.24, abbia chiesto il rigetto delle domande attoree, deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto per tutti i motivi rappresentati nel proprio atto introduttivo ed, in particolare:
A) in ragione dell'autenticità, tanto della volontà risolutiva dell'incarico quanto della volontà di non proporre più in vendita l'immobile, quanto della sopravvenuta e repentina esigenza di reimmetterlo sul mercato, tenuto conto delle peculiari vicende giudiziarie e familiari occorse
(consistite nella morte del marito nel corso del 2020, nella perdita del lavoro, e nell'accavallarsi e risolversi per poi ripresentarsi, di procedimenti penali e civili che sembravano dapprima risolti, a luglio
4 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 7668/2023 '22, al momento della decisione di togliere l'immobile dal mercato, per poi ripresentarsi a gennaio/febbraio 2023, al momento della vendita definitiva);
B) contestando, in ogni caso, la quantificazione del danno, al più da intendersi limitato alla sola propria parte di provvigione (3%), non essendovi la prova e la certezza che anche l'acquirente avrebbe dovuto corrisponderla e della effettività della vendita ipotizzata, ed, in ogni caso, da ridursi tenendo conto che il prezzo di vendita sarebbe stato di molto inferiore a quello oggetto di incarico al ricorrente e pari a 280.000
€;
- dato atto di come, fallito il tentativo di conciliazione per mancata adesione della convenuta alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. giudiziale formulata alla prima udienza del 23.4.24, e depositate le memorie integrative di cui agli artt. 281 duodecies c.p.c., la causa sia stata istruita - per effetto dell'ordinanza interlocutoria del 23.1.25 di rigetto delle istanze di prove orali per i motivi ivi indicati e qui richiamati per relationem – mediante produzione documentale da parte di entrambi i soggetti processuali e quindi chiamata per la discussione all'odierna udienza;
- ritenuto come sulla base degli atti e dell'istruzione espletata siano risultate acquisite le seguenti circostanze in fatto:
1. la resistente, , dal luglio 2020 (data della Controparte_1
morte del marito) veniva interessata da una lunga serie di procedimenti giudiziari, con particolare riferimento alla contestazione di fatti di associazione a delinquere e bancarotta fraudolenta n.q. – tra l'altro - di socia e amministratrice della società LA FENICE SOC. COOP e altre società collegate (cfr. doc. 1 e arg. Ex doc. 3 parte convenuta e non contestata), ed, CP_2
in particolare:
i. procedimento iscritto al nn. 1136/2020 RGNR Verona,
5 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 7668/2023 ii. procedimento iscritto al n. 2328/2020 RGNR Rovigo,
iii. procedimento iscritto al n. 1402/2021 RG Dib Verona, iv. procedimento iscritto al n. 11051/2022 RGNR Verona,
v. procedimento iscritto al n. 1790/2023 RG Venezia;
2. a detta della stessa convenuta, il procedimento che la toccava maggiormente era rappresentato da quello di cui al n. 1136/2020
RGNR Verona, nel corso del quale, nel luglio 2021, la Pt_2 aveva chiesto per la convenuta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari - richiesta rigettata dal GIP – ma a fronte del rigetto, la proponeva formale ricorso Pt_2 insistendo per gli arresti domiciliari, tant'è che all'udienza camerale del 17.11.21 il Tribunale distrettuale di Venezia, in parziale accoglimento dell'appello promosso dalla , Pt_2 applicava ex art 282 c.p.p. la misura dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria territorialmente competente in relazione all'allora residenza della;
CP_1
3. con atto di data 14.1.2022 la impugnava la decisione del CP_1
Tribunale ricorrendo avanti la Corte di Cassazione (cfr. arg. Ex doc. 1 parte attrice);
4. in data 16.3.2022 conferiva a Controparte_1 Parte_1
l'incarico, della durata di 12 mesi (cioè fino al 16.3.2023), in via esclusiva, di mediazione per la vendita dell'immobile sito in
Montagnana (PD), Via Candiega n. 10, in relazione al quale le parti concordavano una provvigione a favore di parte ricorrente, per il caso di vendita, pari al 3% + iva del prezzo di vendita determinato secondo il volere della venditrice, originariamente, in € 399.000,00 e che la stessa si obbligava ad accettare (cfr. doc.
1 parte ricorrente e circostanza non contestata);
5. in data 21.6.22 il prezzo di vendita dell'immobile per cui era
6 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 7668/2023 incarico veniva ridotto ad € 389.000 (cfr. doc. 1 parte ricorrente cit. e circostanza non contestata);
6. la Corte di Cassazione, con ordinanza resa nel luglio 2022, revocava la misura cautelare dell'obbligo di presentazione applicata alla , rimandando gli atti al Tribunale di CP_1
Venezia per il giudizio (cfr. doc. 1 parte resistente);
7. nella prospettazione di parte resistente la stessa rappresenta che la definizione del procedimento avanti la Corte di Cassazione, avrebbe funto da presupposto per la determinazione di non dover sopportare più alcuna spesa conseguente a procedimenti giudiziari, non essendovi altri procedimenti che, a propria conoscenza, la vedevano coinvolta, motivo per cui contattava il signor al fine di chiedergli un appuntamento ed Pt_1
incontratisi con esso a fine agosto 2022, avrebbe lui spiegato che le ragioni che l'avevano spinta a mettere in vendita l'immobile era venute meno, motivo per cui non era più sua intenzione vendere l'immobile, questi prestando al riguardo il proprio consenso (cfr. doc. 1 parte attrice e circostanza non contestata);
8. pertanto, in data 31.8.2022, le parti risolvevano il contratto annotando sul medesimo “Il presente contratto viene annullato in quanto non vende più” (cfr. doc. 1 parte ricorrente e circostanza non contestata);
9. nel mese di gennaio 2023 la signora veniva resa CP_1
edotta, a propria detta, dell'esistenza dell'ennesimo procedimento giudiziario a suo carico iscritto al n. 11051/2022 RGNR per il quale poi, nel luglio '23 veniva autorizzata la proroga delle indagini (cfr. doc. 2 parte resistente);
10. in data 6.2.2023 il Fallimento Fenice Società Cooperativa in
Liquidazione (c.f. – Fall. N. 160/2019) le P.IVA_1
7 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 7668/2023 notificava poi formale atto di citazione in relazione all'instaurando il procedimento N. 1790/2023 R.G. del Tribunale di Venezia, con il quale, in ragione dei medesimi fatti di bancarotta, veniva spiegata nei confronti della resistente una domanda risarcitoria di circa 10.000.000 di euro (cfr. doc. 3);
11. il medesimo immobile di via Candiega n. 10 di Montagnana (PD), veniva quindi ricollocato nuovamente in vendita tramite altra agenzia immobiliare (denominata il Quadrifoglio), tant'è che in data 28.2.23 lo stesso veniva venduto a terzi (cfr. doc. 5 parte ricorrente e doc. 2 parte ricorrente e circostanze non specificatamente contestate);
Alle premesse in fatto evidenziate ne segue, in diritto:
Il presente giudizio ha ad oggetto, come detto, l'accertamento del dolo della convenuta nella manifestazione della volontà di risolvere l'incarico di mediazione, con esclusiva, conferito a parte ricorrente ed il conseguente annullamento di tale negozio risolutivo con reviviscenza degli originari patti e, sul presupposto della loro ripristinata efficacia, la declaratoria di inadempimento della convenuta all'obbligo di esclusiva e il conseguente risarcimento del danno in favore di parte attrice.
Orbene, se appare consolidato il dato fattuale dell'incarico al ricorrente con esclusiva, della sua revoca a distanza di qualche mese, nonché della disposta vendita dell'immobile per il tramite di altra agenzia a distanza di pochi mesi, tuttavia gli elementi acquisiti non paiono sufficienti a sostenere la prova del dolo ex art. 1439 c.c. nella determinazione negoziale di parte venditrice di ritirare l'immobile dal mercato per quindi reimmetterlo a breve.
Invero, parte ricorrente ha rappresentato che parte convenuta si sarebbe limitata a manifestare genericamente di non avere più la necessità di vendere e che, sulla base di tale dichiarazione, le parti avrebbero formalizzato la revoca dell'incarico.
Invero tale dichiarazione appare anzitutto di contenuto molto generico, di modo che l'oggetto della relativa indagine non può che essere limitato alla volontà della parte di
8 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 7668/2023 non dare corso alla vendita e non può essere estesa alla veridicità di specifiche dichiarazioni presupposte del tutto assenti nel caso di specie.
Del resto è la stessa parte ricorrente che non prospetta peculiari artifizi o raggiri specifici nella giustificazione di tale diversa volontà, non potendo ex art. 1439 c.c., il semplice silenzio o omissione o reticenza, valere di per sé come atti a invalidare il contratto (salvo che l'inerzia si inserisca in uno specifico contesto e complesso comportamento preordinato a realizzare con malizia l'inganno perseguito, cfr. ex multis
Cass. Civ. 18/11009 – Cass Civ. 2017/8260 e 2006/ 9253).
Allo scrivente non pare possibile, sulla base dei limitati elementi acquisiti - ed, in particolare, in assenza dell'atto definitivo di vendita, di un'eventuale preliminare, del prezzo di vendita, della data precisa dell'incarico conferito ad altra agenzia, atti di cui non è stata offerta la produzione ma nemmeno richiesta l'esibizione - dedurre la completa falsità di quanto così rappresentato.
Certamente le vicende giudiziarie, penali e civili, da cui parte resistente è stata attinta hanno rappresentato un contesto di fondo costantemente presente nel corso della vicenda contrattuale in esame, tanto prima del conferimento dell'incarico al ricorrente quanto al momento della vendita definitiva dell'immobile a terzi, ma l'effettiva risoluzione dalla vicenda cautelare a luglio 2022, da un lato (cfr. punti 6 e 7 in fatto),
e, soprattutto, la notifica di un atto di citazione per azione di responsabilità ed importo milionario ad inizio febbraio 23, dall'altro (cfr. punto 10 in fatto), devono ritenersi significativi e autentici elementi di rottura nel percorso formativo della volontà di parte resistente e idonei presupposti per le due rispettive volontà (di non dover vendere prima e di dover vendere e liquidare il patrimonio immobiliare poi).
In particolare, appare a questo Giudice autentico, qualificato e idoneo elemento di rottura, nella necessità di dover tornare a vendere l'immobile, il fatto rappresentato, dalla notifica, in data 7.2.23, dell'atto di citazione da parte del
[...]
n LIQ., nell'azione di responsabilità per le cause del dissesto Controparte_3
economico della società fallita di cui era amministratrice e socia la , con CP_1
domanda di condanna al risarcimento del danno, come detto, di quasi 10.000.000 €
9 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 7668/2023 (cfr. doc. 3 parte resistente).
Più che le vicende penalistiche, tale atto (citazione) pare del tutto idoneo a
(ri)determinare la resistente all'esigenza immediata di voler e dover effettivamente liquidare il proprio patrimonio immobiliare, trasformandolo in denaro e, quindi, in bene più difficilmente aggredibile da parte della curatela.
A tali premesse segue il rigetto della domanda di parte ricorrente.
Alla effettiva disponibilità della parte ricorrente di voler conciliare la lite (manifestata nelle note del 20.5.25) a condizioni molto inferiori rispetto alla domanda ed all'effettiva e oggettiva incertezza della fattispecie, con esistenza di presupposti di carattere presuntivo – seppur non determinanti e sufficienti – astrattamente idonei all'accoglimento della domanda, seguono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
7668 /2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite;
Si comunichi.
Così deciso in Verona il 10/06/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
10 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 7668/2023