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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2025, n. 3959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3959 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 1150/2019 R.G. T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Francesco Parte_1 Campagna;
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Antonio La Battaglia;
CP_1
- RESISTENTE – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 04.06.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.; il P.M. esprimeva il proprio parere in data 06.06.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 21.01.2019 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con
[...] in Bari il 07.10.1986, dalla cui unione erano nati i figli , , CP_1 Per_1 Per_2 Per_3 e rispettivamente in data 10.03.1986, 12.08.1989, 27.01.1992, 03.03.1997 e Per_4 Per_5 25.06.2001, emettendo i conseguenziali provvedimenti di giustizia. A fondamento della domanda il ricorrente deduceva che con decreto del 28.11.2017, depositato in data 01.12.2017, non reclamato, il Tribunale di Bari aveva omologato la loro separazione;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio. Chiedeva confermarsi l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento della figlia nella Per_5 misura di € 175,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari nonché disporsi il collocamento della minore presso la madre con Per_5 regolamentazione libera degli incontri padre-figlia e revocarsi l'assegno di mantenimento muliebre. Si costituiva in giudizio la resistente con memoria di costituzione depositata in CP_1 data 30.05.2019 e, pur non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva l'aumento dell'assegno divorzile ad € 700,00 mensili nonché porsi a carico del un contributo al mantenimento dei quattro figli Parte_1 Per_4
e di € 350,00 mensili per ciascun figlio, oltre aggiornamento Istat, con Per_5 Per_3 Per_2 conferma dei restanti accordi assunti in sede separativa.
1 All'udienza di comparizione ex art. 4 L. n. 898/70 del 27.06.2019, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente con ordinanza del 28.06.2019 revocava sia le statuizioni personali della separazione relative alla figlia divenuta maggiorenne sia il contributo al mantenimento del figlio Per_5 Per_4 ma confermava le condizioni separative riguardanti l'assegno di mantenimento muliebre (€ 350,00 mensili) ed il contributo al mantenimento della figlia (€ 175,00 mensili, oltre Per_5 all'aggiornamento annuale Istat ed al 50% delle spese straordinarie). Depositate le memorie integrative, con sentenza parziale n. 169/2020 del 17.12.2019 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e con contestuale ordinanza venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. Depositate le memorie istruttorie, il G.I. con ordinanza del 23.11.2020 accoglieva in parte le prove orali richieste dalle parti, rigettando le istanze ex artt. 210 e 213 c.p.c. formulate dalla resistente. Espletate le prove testimoniali, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. concludeva con propria nota del 06.06.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- In via preliminare, devesi rilevare l'inammissibilità della documentazione depositata dal unitamente alla propria memoria di replica depositata in data 23.09.2025 e, dunque, Parte_1 tardivamente, in violazione del principio del contraddittorio.
2.- Deve darsi atto che la ha rinunciato implicitamente, con atto depositato in data CP_1
03.06.2025, all'originaria domanda di riconoscimento di un contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e , chiedendo confermarsi le statuizione dell'ordinanza Per_4 Per_3 Per_2 presidenziale del 28.06.2019. Sulla ritualità della predetta rinuncia non sorgono dubbi, atteso che, trattandosi di una rinuncia all'azione e non di una rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., la stessa non necessita dell'accettazione di controparte, è sufficiente che sia formulata dal procuratore della parte costituita e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere (ex multis, Cass. Civ., Sez. III, n. 23749 del 14.11.2011 e Cass. Civ. n. 18255 del 10.09.2004 secondo cui: “la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere…”). Pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, per intervenuta rinuncia, sulla predetta domanda.
3.- Emessa la sentenza parziale sullo stato in data 17.12.2019, restano da deliberare con sentenza unicamente le questioni accessorie.
4.- La domanda della afferente al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile CP_1 va accolta per le motivazioni ivi di seguito indicate. Fermo restando che un assegno di mantenimento muliebre di € 350,00 mensili le è stato riconosciuto sin dalla stipula della convenzione separativa del 2017 (e poi è stato confermato anche in sede di udienza presidenziale divorzile del 2019), in punto di diritto, deve anzitutto evidenziarsi che, successivamente alla pronuncia della Cassazione Civile n. 11504/2017, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con la pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, con cui, al fine di dirimere ogni contrasto interpretativo in materia, è stato chiarito che: “Ai sensi dell'art. 5 comma VI della L. n. 898/1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
2 Questo è quanto stabilito dalle Sezioni unite in relazione alla questione della determinazione dell'assegno di divorzio, dopo che la sentenza della Prima sezione ("Grilli" n. 11504/2017) aveva archiviato quel criterio del tenore di vita cui adeguare l'importo dell'assegno che, per 27 anni, era stato considerato dagli stessi giudici il riferimento principale. Per i giudici di legittimità è opportuno riconoscere l'apporto dato alla vita familiare dal coniuge economicamente più debole e il giudice dovrà procedere, in primo luogo, all'accertamento dello squilibrio determinato dal divorzio;
per poi verificare l'adeguatezza dei mezzi, che dovrà essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche “in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte”. In altri termini, l'assegno di divorzio va calcolato in base ad un criterio cd. “composito”, che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Ciò in conformità all'art. 5 comma VI della Legge n. 898/1970 (Legge sul divorzio) ai sensi del quale:
“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. Applicandosi i su esposti principi di diritto al caso in esame, deve riconoscersi il diritto della
[...]
alla corresponsione di un assegno divorzile.
CP_1 Invero, nella fattispecie de qua, non può ragionevolmente asserirsi che la abbia
CP_1 all'attualità “mezzi adeguati” (ossia, idonei a renderla economicamente autosufficiente) “o comunque” non possa “procurarseli per ragioni oggettive” ex art. 5 comma VI L. 898/1970. Invero, costei ad oggi ha 57 anni e parecchi anni addietro risulta aver svolto attività di lavoro saltuaria, risoltasi in poche giornate di lavoro all'anno o come cameriera (trattasi nel caso specifico di assunzioni limitate ad una sola giornata di lavoro), lavapiatti e come bracciante agricolo (cfr. all. 4 alla comparsa di costituzione, “elenco esperienze ”).
CP_1 Peraltro, nello stesso ricorso per separazione consensuale datato 20.06.2017 le parti avevano concordemente dichiarato che la fosse “disoccupata e priva di reddito”.
CP_1
In ogni caso, il ha del tutto omesso di fornire la prova che la lavori e Parte_1 CP_1 sia autosufficiente, limitandosi a richiamare argomenti basati su presunzioni semplici, di per sé non bastevoli a tal fine. Inoltre, ella si è dovuta da sempre occupare della crescita dei cinque comuni figli, oltre che dei nipoti con ella conviventi (è incontestato che all'atto di instaurazione del giudizio il suo nucleo familiare era composto da ben 12 persone, considerati i figli, i loro compagni ed i nipoti), così di fatto sacrificando le sue aspettative professionali e non si può trascurare che il matrimonio col abbia avuto una durata ultratrentennale, nel corso del quale ella ha contribuito alla Parte_1 formazione del patrimonio personale del marito autotrasportatore (spesso in viaggio), dedicandosi alle cure domestiche e della comune prole. Inoltre, deve tenersi conto della capacità reddituale del , il quale ha prodotto le Parte_1 certificazioni reddituali aggiornate (ovvero 730/17 di € 14.729,00, 730/18 di € 14.891,00, 730/23 di
€ 23.790,00, 730/24 di € 25.454,00 e 730/25 di € 33.262,00), che si è da ultimo sensibilmente accresciuta, anche se la , contravvenendo a quanto disposto dal G.I. all'udienza del CP_1 04.06.2025, ha omesso di depositare le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni o la relativa certificazione dell'Agenzia delle Entrate, limitandosi a riversare in atti unitamente alla comparsa conclusionale gli ultimi ISEE.
3 Tantomeno, il ricorrente ha provato che la abbia avviato una convivenza more uxorio. CP_1 Infatti, il teste di parte ricorrente , ascoltato all'udienza del 03.11.2021 sulla Testimone_1 circostanza: “Vero che la sig.ra convive con il compagno presso la sua abitazione in CP_1 Bari alla via T. D'Aquino n. 10?” ha confermato ma sulla scorta di una sua mera percezione personale e comunque apparendo poco attendibile e credibile, dal momento che ha riferito di aver visto la resistente entrare nel portone di casa con “un uomo”, allorchè il citato teste riaccompagna a casa “un suo amico senza patente” di cui non ha voluto neppure riferire il nominativo al Giudice. Il teste di parte resistente , ascoltata alla medesima udienza, ha negato tale convivenza, Testimone_2 riferendo che la si frequenta con una persona, senza conviverci. Parimenti, la circostanza CP_1 è stata negata dagli altri testimoni e , ascoltati all'udienza del Testimone_3 Testimone_4 15.12.2021. Orbene, alla luce di tutto quanto sopra premesso, devesi dichiarare sussistente il diritto della
[...]
a godere di un assegno divorzile, con conferma dell'ammontare concordato tra le parti in CP_1 sede separativa, ovvero € 350,00 mensili (da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese), oltre aggiornamenti Istat maturati e maturandi da maggio 2018 (come concordato nel ricorso per separazione consensuale del 2017). D'altronde, detto aumentare nè può essere aumentato rispetto a quella quantificato all'epoca dell'ordinanza presidenziale divorzile, considerato che la stessa si è da ultimo limitata a CP_1 chiedere la conferma dell'ammontare determinato con tale ordinanza (cfr. atto depositato in data 03.06.2025 dalla , nel quale ha precisato: “L'avv. La Battaglia precisa, pertanto, le CP_1 conclusioni chiedendo che siano confermate le vigenti disposizioni economiche statuite con ordinanza del 28 giugno 2019 in sede di comparizione presidenziale”, richiesta poi ribadita nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.), né può essere diminuito, considerato che la situazione reddituale del non ha subito nelle more peggioramenti ed anzi ha registrato un Parte_1 notevole incremento nell'ultimo anno rispetto all'epoca di emissione dell'ordinanza presidenziale, fermo restando che la continua tuttora ad essere altresì gravata dal versamento del CP_1 canone locativo di € 130,00 mensili in favore dell'ARCA (cfr. bollettini in atti). Neppure possono assumere rilievo ai fini della riduzione di detto ammontare o della sua elisione (auspicata dal ricorrente) le circostanze, peraltro tardivamente allegate nella memoria di replica depositata dal il 23.09.2025 (ragione per cui la relativa documentazione è viziata da Parte_1 inammissibilità, come preliminarmente già rilevato), concernenti l'essere costui convolato a seconde nozze (circostanza rimasta indimostrata ma comunque irrilevante ai fini auspicati, stante la congruità dei suoi redditi rispetto all'ammontare dell'assegno divorzile dovuto alla prima moglie) e le spese mensili personali e voluttuarie assunte dal a partire dal 2024 (finanziamento per Parte_1
l'acquisto di una vettura di circa € 40.000,00 da parte della nuova moglie, finanziamento per l'acquisto di arredamenti e spese odontoiatriche). 5.- Invece, a modifica dell'ordinanza presidenziale depositata in data 28.06.2019, deve revocarsi il contributo al mantenimento della figlia così come richiesto dal . Per_5 Parte_1 Deve precisarsi che presupposto essenziale della persistenza dell'obbligo di mantenimento nei riguardi del figlio maggiorenne è la mancanza della capacità di autosostenersi. Il figlio, in altre parole, non deve essere in condizione di inserirsi concretamente nel mondo del lavoro, di prendersi cura di sé stesso, di mantenersi da solo. Il mantenimento del figlio maggiorenne è, invece, da escludere quando quest'ultimo, pur essendo in grado di percepire un reddito dalla professionalità acquisita in modo pieno, secondo le ordinarie condizioni di mercato, ciononostante per sua negligenza o sua scelta discutibile non abbia raggiunto l'indipendenza economica (Cass. n. 22500/2004). L'accertamento della mancata incolpevole autosufficienza economica va condotto con rigore proporzionalmente crescente rispetto all'aumento dell'età del figlio e deve necessariamente essere ispirato a criteri di relatività e cioè correlato alle aspirazioni, alle attitudini e alla specifica preparazione professionale del figlio, nel rispetto però dei limiti temporali in cui dette aspirazioni
4 abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate e compatibilmente con le condizioni economiche della famiglia (Cass. n. 4765/2002; n. 4616/1998). Nel caso di specie, la figlia allo stato ormai ventiquattrenne, secondo quanto assunto dal Per_5
, sarebbe economicamente autosufficiente, avendo da tempo un compagno con lei Parte_1 convivente e ben due figli, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2020, circostanze queste ultime che ne attestano la piena indipendenza psicologica ed economica, fermo restando che risulta dal certificato di stato di famiglia del 30.07.2020 che ella conviva sia con la genitrice che con il suo compagno (assunto come testimone, il quale all'udienza del 15.12.2021 ha confermato detta Testimone_3 circostanza) ed i loro due figli. L'assunto della raggiunta indipendenza di è stato contestato assai genericamente da parte Per_5 avversa, che però ha omesso di assolvere il relativo onere probatorio gravante a suo carico, non dimostrando che a non sia imputabile un'inerzia colpevole per non aver cercato o reperito Per_5 un'attività lavorativa nel corso degli ultimi anni, specie tenuto conto che neppure è stato dedotto che ella abbia continuato gli studi e tantomeno è stato comprovato il suo attuale stato di disoccupazione. A tal proposito, infatti, va richiamato il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte a mente del quale: “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle propri ambizioni (Cass., 14/08/2020, n. 17183)” (cfr. Cass. 27904/2021). Quanto all'assunto della secondo cui: “Le considerazioni postume svolte dal ricorrente CP_1 in ordine al contributo al mantenimento della figlia sono, in tutta evidenza, inammissibili e Per_5 comunque prive di qualsivoglia effetto modificativo. Invero, nei suoi stessi atti difensivi il Parte_1 ha chiesto la conferma di detto obbligo sia nella comparsa di costituzione del suo nuovo difensore (in cui quest'ultimo fa proprie le difese e le conclusioni del precedente difensore) che nel ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto dallo stesso , dove è formulata la Parte_1 seguente conclusione: (in parte qua): “1) il sig. continuerà a provvedere al Parte_1 mantenimento della figlia nella misura di € 175,00 mensili oltre al pagamento del 50% delle Per_5 spese straordinarie come indicato nel protocollo delle spese familiari osservato dal Tribunale di Bari”) e sia in sede di precisazione delle conclusioni”, questo è infondato, atteso che sia nella memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. depositata il 26.06.2020 che nella comparsa di costituzione del nuovo difensore del depositata il 03.06.2025 quest'ultimo ha chiesto Parte_1 espressamente la revoca del contributo al mantenimento della figlia Per_5 Pertanto, non essendo stato assolto il relativo onere probatorio da parte della ed a fronte CP_1 dell'accertata sua indipendenza quantomeno psicologica (essendo nelle more divenuta madre di ben due figli), devesi revocare il contributo paterno al mantenimento della figlia a decorrere dal Per_5 corrente mese di novembre 2025 (decorrenza così determinata trattandosi di statuizione soggetta la vaglio istruttorio del Collegio). 6.- Quanto alla domanda da ultimo formulata dalla ed avente ad oggetto la richiesta di CP_1
“versamento diretto alla sig.ra da parte del datore di lavoro (Conserva Autotrasporti CP_1 SP 231 Km 2,5 — 70032 Bitonto) sia in favore della stessa (a titolo di assegno divorzile) CP_1 che della figlia ”, deve evidenziarsi che trattandosi di un giudizio divorzile, deve essere Per_5 dichiarata inammissibile perchè, una volta intervenuta la sentenza di divorzio (e nel caso di specie sin dal 2019 è stata emessa la sentenza parziale di divorzio sullo status), va applicato quanto disposto dal previgente art. 8 comma III della L. n. 898/1970 (trattandosi di giudizio ante Cartabia ma anche la nuova normativa non differisce sul punto), con la conseguenza che il procedimento da seguire è quello ivi indicato (con costituzione in mora dell'obbligato e successiva notifica dell'atto in base al quale sorge l'obbligo di versamento somme al terzo tenuto a corrispondere somme al coniuge obbligato).
5 Invero, il previgente art. 8 comma III della Legge sul divorzio dispone che: “Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente”. 7.- In ordine alle spese di lite, la soccombenza reciproca (del sulla domanda di Parte_1 riconoscimento di un assegno divorzile nonché della sul contributo paterno al CP_1 mantenimento di , impone la compensazione delle spese di lite. Per_5 La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 21.01.2019 da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda della di CP_1 riconoscimento di un contributo paterno al mantenimento dei figli e Per_4 Per_3 ; Per_2
2. riconosce il diritto della al riconoscimento di un assegno divorzile e, per l'effetto, CP_1 dispone che il ricorrente le versi entro il giorno 20 di ogni mese € 350,00 mensili a titolo di assegno divorzile, oltre aggiornamenti Istat maturati e maturandi da maggio 2018 (decorrenza concordata in sede separativa);
3. modifica l'ordinanza presidenziale del 28.06.2019 in ordine al contributo paterno al mantenimento della figlia revocandolo a decorrere dal corrente mese di novembre Per_5 2025;
4. dichiara l'inammissibilità dell'istanza di parte resistente avente ad oggetto il versamento diretto da parte del datore di lavoro di controparte dell'assegno divorzile e del contributo paterno al mantenimento della prole;
5. compensa le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 4 novembre 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
6
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 1150/2019 R.G. T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Francesco Parte_1 Campagna;
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Antonio La Battaglia;
CP_1
- RESISTENTE – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 04.06.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.; il P.M. esprimeva il proprio parere in data 06.06.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 21.01.2019 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con
[...] in Bari il 07.10.1986, dalla cui unione erano nati i figli , , CP_1 Per_1 Per_2 Per_3 e rispettivamente in data 10.03.1986, 12.08.1989, 27.01.1992, 03.03.1997 e Per_4 Per_5 25.06.2001, emettendo i conseguenziali provvedimenti di giustizia. A fondamento della domanda il ricorrente deduceva che con decreto del 28.11.2017, depositato in data 01.12.2017, non reclamato, il Tribunale di Bari aveva omologato la loro separazione;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio. Chiedeva confermarsi l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento della figlia nella Per_5 misura di € 175,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari nonché disporsi il collocamento della minore presso la madre con Per_5 regolamentazione libera degli incontri padre-figlia e revocarsi l'assegno di mantenimento muliebre. Si costituiva in giudizio la resistente con memoria di costituzione depositata in CP_1 data 30.05.2019 e, pur non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva l'aumento dell'assegno divorzile ad € 700,00 mensili nonché porsi a carico del un contributo al mantenimento dei quattro figli Parte_1 Per_4
e di € 350,00 mensili per ciascun figlio, oltre aggiornamento Istat, con Per_5 Per_3 Per_2 conferma dei restanti accordi assunti in sede separativa.
1 All'udienza di comparizione ex art. 4 L. n. 898/70 del 27.06.2019, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente con ordinanza del 28.06.2019 revocava sia le statuizioni personali della separazione relative alla figlia divenuta maggiorenne sia il contributo al mantenimento del figlio Per_5 Per_4 ma confermava le condizioni separative riguardanti l'assegno di mantenimento muliebre (€ 350,00 mensili) ed il contributo al mantenimento della figlia (€ 175,00 mensili, oltre Per_5 all'aggiornamento annuale Istat ed al 50% delle spese straordinarie). Depositate le memorie integrative, con sentenza parziale n. 169/2020 del 17.12.2019 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e con contestuale ordinanza venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. Depositate le memorie istruttorie, il G.I. con ordinanza del 23.11.2020 accoglieva in parte le prove orali richieste dalle parti, rigettando le istanze ex artt. 210 e 213 c.p.c. formulate dalla resistente. Espletate le prove testimoniali, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. concludeva con propria nota del 06.06.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- In via preliminare, devesi rilevare l'inammissibilità della documentazione depositata dal unitamente alla propria memoria di replica depositata in data 23.09.2025 e, dunque, Parte_1 tardivamente, in violazione del principio del contraddittorio.
2.- Deve darsi atto che la ha rinunciato implicitamente, con atto depositato in data CP_1
03.06.2025, all'originaria domanda di riconoscimento di un contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e , chiedendo confermarsi le statuizione dell'ordinanza Per_4 Per_3 Per_2 presidenziale del 28.06.2019. Sulla ritualità della predetta rinuncia non sorgono dubbi, atteso che, trattandosi di una rinuncia all'azione e non di una rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., la stessa non necessita dell'accettazione di controparte, è sufficiente che sia formulata dal procuratore della parte costituita e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere (ex multis, Cass. Civ., Sez. III, n. 23749 del 14.11.2011 e Cass. Civ. n. 18255 del 10.09.2004 secondo cui: “la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere…”). Pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, per intervenuta rinuncia, sulla predetta domanda.
3.- Emessa la sentenza parziale sullo stato in data 17.12.2019, restano da deliberare con sentenza unicamente le questioni accessorie.
4.- La domanda della afferente al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile CP_1 va accolta per le motivazioni ivi di seguito indicate. Fermo restando che un assegno di mantenimento muliebre di € 350,00 mensili le è stato riconosciuto sin dalla stipula della convenzione separativa del 2017 (e poi è stato confermato anche in sede di udienza presidenziale divorzile del 2019), in punto di diritto, deve anzitutto evidenziarsi che, successivamente alla pronuncia della Cassazione Civile n. 11504/2017, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con la pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, con cui, al fine di dirimere ogni contrasto interpretativo in materia, è stato chiarito che: “Ai sensi dell'art. 5 comma VI della L. n. 898/1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
2 Questo è quanto stabilito dalle Sezioni unite in relazione alla questione della determinazione dell'assegno di divorzio, dopo che la sentenza della Prima sezione ("Grilli" n. 11504/2017) aveva archiviato quel criterio del tenore di vita cui adeguare l'importo dell'assegno che, per 27 anni, era stato considerato dagli stessi giudici il riferimento principale. Per i giudici di legittimità è opportuno riconoscere l'apporto dato alla vita familiare dal coniuge economicamente più debole e il giudice dovrà procedere, in primo luogo, all'accertamento dello squilibrio determinato dal divorzio;
per poi verificare l'adeguatezza dei mezzi, che dovrà essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche “in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte”. In altri termini, l'assegno di divorzio va calcolato in base ad un criterio cd. “composito”, che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Ciò in conformità all'art. 5 comma VI della Legge n. 898/1970 (Legge sul divorzio) ai sensi del quale:
“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. Applicandosi i su esposti principi di diritto al caso in esame, deve riconoscersi il diritto della
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alla corresponsione di un assegno divorzile.
CP_1 Invero, nella fattispecie de qua, non può ragionevolmente asserirsi che la abbia
CP_1 all'attualità “mezzi adeguati” (ossia, idonei a renderla economicamente autosufficiente) “o comunque” non possa “procurarseli per ragioni oggettive” ex art. 5 comma VI L. 898/1970. Invero, costei ad oggi ha 57 anni e parecchi anni addietro risulta aver svolto attività di lavoro saltuaria, risoltasi in poche giornate di lavoro all'anno o come cameriera (trattasi nel caso specifico di assunzioni limitate ad una sola giornata di lavoro), lavapiatti e come bracciante agricolo (cfr. all. 4 alla comparsa di costituzione, “elenco esperienze ”).
CP_1 Peraltro, nello stesso ricorso per separazione consensuale datato 20.06.2017 le parti avevano concordemente dichiarato che la fosse “disoccupata e priva di reddito”.
CP_1
In ogni caso, il ha del tutto omesso di fornire la prova che la lavori e Parte_1 CP_1 sia autosufficiente, limitandosi a richiamare argomenti basati su presunzioni semplici, di per sé non bastevoli a tal fine. Inoltre, ella si è dovuta da sempre occupare della crescita dei cinque comuni figli, oltre che dei nipoti con ella conviventi (è incontestato che all'atto di instaurazione del giudizio il suo nucleo familiare era composto da ben 12 persone, considerati i figli, i loro compagni ed i nipoti), così di fatto sacrificando le sue aspettative professionali e non si può trascurare che il matrimonio col abbia avuto una durata ultratrentennale, nel corso del quale ella ha contribuito alla Parte_1 formazione del patrimonio personale del marito autotrasportatore (spesso in viaggio), dedicandosi alle cure domestiche e della comune prole. Inoltre, deve tenersi conto della capacità reddituale del , il quale ha prodotto le Parte_1 certificazioni reddituali aggiornate (ovvero 730/17 di € 14.729,00, 730/18 di € 14.891,00, 730/23 di
€ 23.790,00, 730/24 di € 25.454,00 e 730/25 di € 33.262,00), che si è da ultimo sensibilmente accresciuta, anche se la , contravvenendo a quanto disposto dal G.I. all'udienza del CP_1 04.06.2025, ha omesso di depositare le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni o la relativa certificazione dell'Agenzia delle Entrate, limitandosi a riversare in atti unitamente alla comparsa conclusionale gli ultimi ISEE.
3 Tantomeno, il ricorrente ha provato che la abbia avviato una convivenza more uxorio. CP_1 Infatti, il teste di parte ricorrente , ascoltato all'udienza del 03.11.2021 sulla Testimone_1 circostanza: “Vero che la sig.ra convive con il compagno presso la sua abitazione in CP_1 Bari alla via T. D'Aquino n. 10?” ha confermato ma sulla scorta di una sua mera percezione personale e comunque apparendo poco attendibile e credibile, dal momento che ha riferito di aver visto la resistente entrare nel portone di casa con “un uomo”, allorchè il citato teste riaccompagna a casa “un suo amico senza patente” di cui non ha voluto neppure riferire il nominativo al Giudice. Il teste di parte resistente , ascoltata alla medesima udienza, ha negato tale convivenza, Testimone_2 riferendo che la si frequenta con una persona, senza conviverci. Parimenti, la circostanza CP_1 è stata negata dagli altri testimoni e , ascoltati all'udienza del Testimone_3 Testimone_4 15.12.2021. Orbene, alla luce di tutto quanto sopra premesso, devesi dichiarare sussistente il diritto della
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a godere di un assegno divorzile, con conferma dell'ammontare concordato tra le parti in CP_1 sede separativa, ovvero € 350,00 mensili (da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese), oltre aggiornamenti Istat maturati e maturandi da maggio 2018 (come concordato nel ricorso per separazione consensuale del 2017). D'altronde, detto aumentare nè può essere aumentato rispetto a quella quantificato all'epoca dell'ordinanza presidenziale divorzile, considerato che la stessa si è da ultimo limitata a CP_1 chiedere la conferma dell'ammontare determinato con tale ordinanza (cfr. atto depositato in data 03.06.2025 dalla , nel quale ha precisato: “L'avv. La Battaglia precisa, pertanto, le CP_1 conclusioni chiedendo che siano confermate le vigenti disposizioni economiche statuite con ordinanza del 28 giugno 2019 in sede di comparizione presidenziale”, richiesta poi ribadita nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.), né può essere diminuito, considerato che la situazione reddituale del non ha subito nelle more peggioramenti ed anzi ha registrato un Parte_1 notevole incremento nell'ultimo anno rispetto all'epoca di emissione dell'ordinanza presidenziale, fermo restando che la continua tuttora ad essere altresì gravata dal versamento del CP_1 canone locativo di € 130,00 mensili in favore dell'ARCA (cfr. bollettini in atti). Neppure possono assumere rilievo ai fini della riduzione di detto ammontare o della sua elisione (auspicata dal ricorrente) le circostanze, peraltro tardivamente allegate nella memoria di replica depositata dal il 23.09.2025 (ragione per cui la relativa documentazione è viziata da Parte_1 inammissibilità, come preliminarmente già rilevato), concernenti l'essere costui convolato a seconde nozze (circostanza rimasta indimostrata ma comunque irrilevante ai fini auspicati, stante la congruità dei suoi redditi rispetto all'ammontare dell'assegno divorzile dovuto alla prima moglie) e le spese mensili personali e voluttuarie assunte dal a partire dal 2024 (finanziamento per Parte_1
l'acquisto di una vettura di circa € 40.000,00 da parte della nuova moglie, finanziamento per l'acquisto di arredamenti e spese odontoiatriche). 5.- Invece, a modifica dell'ordinanza presidenziale depositata in data 28.06.2019, deve revocarsi il contributo al mantenimento della figlia così come richiesto dal . Per_5 Parte_1 Deve precisarsi che presupposto essenziale della persistenza dell'obbligo di mantenimento nei riguardi del figlio maggiorenne è la mancanza della capacità di autosostenersi. Il figlio, in altre parole, non deve essere in condizione di inserirsi concretamente nel mondo del lavoro, di prendersi cura di sé stesso, di mantenersi da solo. Il mantenimento del figlio maggiorenne è, invece, da escludere quando quest'ultimo, pur essendo in grado di percepire un reddito dalla professionalità acquisita in modo pieno, secondo le ordinarie condizioni di mercato, ciononostante per sua negligenza o sua scelta discutibile non abbia raggiunto l'indipendenza economica (Cass. n. 22500/2004). L'accertamento della mancata incolpevole autosufficienza economica va condotto con rigore proporzionalmente crescente rispetto all'aumento dell'età del figlio e deve necessariamente essere ispirato a criteri di relatività e cioè correlato alle aspirazioni, alle attitudini e alla specifica preparazione professionale del figlio, nel rispetto però dei limiti temporali in cui dette aspirazioni
4 abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate e compatibilmente con le condizioni economiche della famiglia (Cass. n. 4765/2002; n. 4616/1998). Nel caso di specie, la figlia allo stato ormai ventiquattrenne, secondo quanto assunto dal Per_5
, sarebbe economicamente autosufficiente, avendo da tempo un compagno con lei Parte_1 convivente e ben due figli, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2020, circostanze queste ultime che ne attestano la piena indipendenza psicologica ed economica, fermo restando che risulta dal certificato di stato di famiglia del 30.07.2020 che ella conviva sia con la genitrice che con il suo compagno (assunto come testimone, il quale all'udienza del 15.12.2021 ha confermato detta Testimone_3 circostanza) ed i loro due figli. L'assunto della raggiunta indipendenza di è stato contestato assai genericamente da parte Per_5 avversa, che però ha omesso di assolvere il relativo onere probatorio gravante a suo carico, non dimostrando che a non sia imputabile un'inerzia colpevole per non aver cercato o reperito Per_5 un'attività lavorativa nel corso degli ultimi anni, specie tenuto conto che neppure è stato dedotto che ella abbia continuato gli studi e tantomeno è stato comprovato il suo attuale stato di disoccupazione. A tal proposito, infatti, va richiamato il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte a mente del quale: “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle propri ambizioni (Cass., 14/08/2020, n. 17183)” (cfr. Cass. 27904/2021). Quanto all'assunto della secondo cui: “Le considerazioni postume svolte dal ricorrente CP_1 in ordine al contributo al mantenimento della figlia sono, in tutta evidenza, inammissibili e Per_5 comunque prive di qualsivoglia effetto modificativo. Invero, nei suoi stessi atti difensivi il Parte_1 ha chiesto la conferma di detto obbligo sia nella comparsa di costituzione del suo nuovo difensore (in cui quest'ultimo fa proprie le difese e le conclusioni del precedente difensore) che nel ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto dallo stesso , dove è formulata la Parte_1 seguente conclusione: (in parte qua): “1) il sig. continuerà a provvedere al Parte_1 mantenimento della figlia nella misura di € 175,00 mensili oltre al pagamento del 50% delle Per_5 spese straordinarie come indicato nel protocollo delle spese familiari osservato dal Tribunale di Bari”) e sia in sede di precisazione delle conclusioni”, questo è infondato, atteso che sia nella memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. depositata il 26.06.2020 che nella comparsa di costituzione del nuovo difensore del depositata il 03.06.2025 quest'ultimo ha chiesto Parte_1 espressamente la revoca del contributo al mantenimento della figlia Per_5 Pertanto, non essendo stato assolto il relativo onere probatorio da parte della ed a fronte CP_1 dell'accertata sua indipendenza quantomeno psicologica (essendo nelle more divenuta madre di ben due figli), devesi revocare il contributo paterno al mantenimento della figlia a decorrere dal Per_5 corrente mese di novembre 2025 (decorrenza così determinata trattandosi di statuizione soggetta la vaglio istruttorio del Collegio). 6.- Quanto alla domanda da ultimo formulata dalla ed avente ad oggetto la richiesta di CP_1
“versamento diretto alla sig.ra da parte del datore di lavoro (Conserva Autotrasporti CP_1 SP 231 Km 2,5 — 70032 Bitonto) sia in favore della stessa (a titolo di assegno divorzile) CP_1 che della figlia ”, deve evidenziarsi che trattandosi di un giudizio divorzile, deve essere Per_5 dichiarata inammissibile perchè, una volta intervenuta la sentenza di divorzio (e nel caso di specie sin dal 2019 è stata emessa la sentenza parziale di divorzio sullo status), va applicato quanto disposto dal previgente art. 8 comma III della L. n. 898/1970 (trattandosi di giudizio ante Cartabia ma anche la nuova normativa non differisce sul punto), con la conseguenza che il procedimento da seguire è quello ivi indicato (con costituzione in mora dell'obbligato e successiva notifica dell'atto in base al quale sorge l'obbligo di versamento somme al terzo tenuto a corrispondere somme al coniuge obbligato).
5 Invero, il previgente art. 8 comma III della Legge sul divorzio dispone che: “Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente”. 7.- In ordine alle spese di lite, la soccombenza reciproca (del sulla domanda di Parte_1 riconoscimento di un assegno divorzile nonché della sul contributo paterno al CP_1 mantenimento di , impone la compensazione delle spese di lite. Per_5 La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 21.01.2019 da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda della di CP_1 riconoscimento di un contributo paterno al mantenimento dei figli e Per_4 Per_3 ; Per_2
2. riconosce il diritto della al riconoscimento di un assegno divorzile e, per l'effetto, CP_1 dispone che il ricorrente le versi entro il giorno 20 di ogni mese € 350,00 mensili a titolo di assegno divorzile, oltre aggiornamenti Istat maturati e maturandi da maggio 2018 (decorrenza concordata in sede separativa);
3. modifica l'ordinanza presidenziale del 28.06.2019 in ordine al contributo paterno al mantenimento della figlia revocandolo a decorrere dal corrente mese di novembre Per_5 2025;
4. dichiara l'inammissibilità dell'istanza di parte resistente avente ad oggetto il versamento diretto da parte del datore di lavoro di controparte dell'assegno divorzile e del contributo paterno al mantenimento della prole;
5. compensa le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 4 novembre 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
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