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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/12/2025, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4753/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4753/2017 promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Mario Parte_1 C.F._1
IT (C.F. ), presso il quale elettivamente domicilia in Cervinara alla via C.F._2
Finelli n. 13;
OPPONENTE contro
, P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Polverino (C.F.
) e GI CO (C.F. ), con i quali elettivamente C.F._3 C.F._4 domicilia in Roma alla via Adolfo Ravà n. 75.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1151/2017 del Tribunale di Avellino, mediante il quale, su istanza di le CP_1
è stato ingiunto il pagamento di € 5.869,04, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di inadempimento contrattuale ed in forza dell'omesso pagamento di diverse fatture riportate nell'estratto autentico delle scritture contabili prodotto agli atti del procedimento monitorio.
A sostegno della spiegata domanda, l'odierna parte opponente ha eccepito la prescrizione del credito azionato, oltre alla non debenza delle somme ingiunte, avendo nel maggio 2012, stipulato un nuovo pagina 1 di 6 contratto di fornitura di energia elettrica con Enel – Servizio di maggiore tutela. Ha concluso, pertanto, per la revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo, vinte le spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato ogni avversa eccezione e deduzione, CP_1 considerandole destituite di qualsivoglia fondamento giuridico, chiedendo la conferma dell'impugnato provvedimento monitorio, con vittoria di spese e competenze di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., per la formulazione delle memorie istruttorie ivi previste, regolarmente, depositate dalle parti in lite, all'udienza del 32.01.2020, “ritenute le istanze istruttorie articolate dalla parte opponente irrilevanti”, la causa è stata rinviata dal precedente
Giudicante per la precisazione delle conclusioni, senza ulteriore attività istruttoria.
Subentrata nella trattazione del presente giudizio solo in data 28.08.2025, all'udienza del 25.09.2025, la scrivente ha riservato la causa in decisione, con concessione dei termini dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
***
1. Sull'eccezione di prescrizione
Preliminarmente, in riferimento all'eccezione di prescrizione formulata dalla parte opponente, va sottolineato che l'art. 2948, n. 4, c.c. prevede un termine di prescrizione quinquennale per “gli interessi
e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Nel contratto di somministrazione, le prestazioni sono eseguite periodicamente o continuativamente: nel primo caso, il pagamento del prezzo avviene all'atto delle singole prestazioni e in proporzione a ciascuna di esse;
mentre, nel secondo caso, il prezzo è pagato secondo le scadenze d'uso.
In entrambi i casi, il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 c.c., decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, pertanto, come confermato a più riprese dalla Corte di Cassazione, il dies
a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili (Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 23789/2008).
Nel caso in lite, ha eccepito la decorrenza del termine di prescrizione del credito Parte_1 azionato in monitorio, in quanto afferente a prestazioni erogate nelle annualità 2011 - 2015; tuttavia, la società opposta ha contestato l'intervenuta prescrizione ed ha prodotto idonea prova del fatto interruttivo della stessa, depositando la messa in mora del 22.04.2012 e del 31.10.2016, notificata prima dello spirare del termine prescrizionale quinquennale.
Peraltro, com'è noto, la presunzione di conoscenza di un atto del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata,
pagina 2 di 6 essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio (Cassazione Civile, Sez. Lavoro,
Ordinanza n. 19232/2018).
Nel caso in lite, è documentalmente provato l'invio di una prima raccomandata in data 7.5.2012 (all.8 della comparsa di costituzione) e la attestazione di compiuta giacenza relativamente alla messa in mora del 31.10.2016 (all. 3 del fascicolo monitorio) e può dirsi, dunque, integrata la presunzione di conoscenza dell'atto notificato a mezzo lettera raccomandata. Di conseguenza, l'eccezione di prescrizione, per come formulata, va disattesa.
Né può dirsi applicabile nel caso in lite la prescrizione di cui all'art. 1, quarto comma, della legge n.
205/2017, nella parte in cui ha previsto che “nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”. L'ambito applicativo della prescrizione breve è, tuttavia, limitato a specifiche categorie quali gli utenti domestici e le microimprese, definiti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, i professionisti, definiti dall'articolo 3, primo comma, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed infine il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera.
La predetta prescrizione breve, invero, si applica alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020. La disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi (cfr. provvedimento n.r.g. 9126/2023 pubblicato in data
10/05/2023 con il quale il Primo Presidente della Cassazione ha ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale in quanto mancante, oltre al requisito della necessità-rilevanza, anche di quello della difficoltà interpretativa della norma invocata).
2. Nel merito
Il presunto credito vantato da trae la sua origine da un contratto di fornitura di energia CP_1 elettrica intercorso tra le parti in lite.
pagina 3 di 6 La società opposta, in sede monitoria, a riprova del preteso credito, ha prodotto idonea documentazione contabile, ossia l'estratto delle bollette di pagamento rimaste insolute, ritualmente autenticato dal
Notaio.
Tanto premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione ed, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi od impeditivi (ex multis, Cassazione civile, sentenza n. 12765/2007). Secondo un ormai pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, le fatture commerciali sono prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e conservano tale valore solo nella fase monitoria del procedimento, con la conseguenza che, nel giudizio di opposizione eventualmente instaurato, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formulati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano di per sé piena prova del credito, né comportano alcuna inversione dell'onere della prova in caso di contestazione del contratto (ex multis, Cassazione Civile, sentenza n. 8664/2001).
Discorso diverso è a farsi laddove il rapporto contrattuale non sia in alcun modo contestato;
in tale ipotesi, la fattura commerciale ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare, anche nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione (Cassazione Civile, sentenza n. 23499/2004).
Laddove si è in presenza, infatti, di contestazione del rapporto e/o della fornitura, che sia tale da porre ulteriormente a carico del creditore la prova del suo assunto e, dunque, del fatto costitutivo della domanda, si intende contestazione specifica e circostanziata riferibile ad es., alla inesistenza del contratto, alla inesistenza della fornitura, ovvero, in riferimento a casi simili a quelli in esame, al rilievo di un consumo anomalo ed eccedente le ordinarie esigenze, ad un difetto di rilevazione del contatore o altro, specificazioni tutte analiticamente sollevate nell'opposizione (arg. Cass. 2011, n.13193)
Invero, l'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo segue il criterio generale sancito dall'art. 2697 c.c., così come interpretato dal giudice di legittimità, nella sua più autorevole composizione, laddove, segnatamente, è stato affermato che “nel procedimento d'ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti del giudizio contenzioso, in quanto ciascuna di esse assume la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che, mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto” pagina 4 di 6 (Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 19738/2017; in senso conforme, Cassazione Civile, sentenza n.
712/2018).
Pertanto, la società opposta, al pari di qualsiasi altro creditore, ha l'onere di provare la prestazione eseguita ed a tale onere non adempie producendo la bolletta di pagamento o le fatture, che sono atti unilaterale di natura contabile, inidonei a spiegare efficacia probatoria a favore della parte che l'ha emessa, laddove i consumi o la fornitura siano contestati, mentre diviene sufficiente anche da sola nella fase monitoria in difetto di contestazione.
Ciò premesso, nel caso di specie, deve ritenersi pacifica la sussistenza, tra le parti in lite, del contratto di somministrazione di energia elettrica, sottoscritto il 24.11.2010 e prodotto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dalla società opposta, relativo al POD IT001E82605486 insistente presso il locale in
Cervinara alla via Corso Napoli n. 59.
Non emergono, peraltro, specifiche contestazione sui consumi esposti nella bolletta, di talchè il credito azionato può dirsi compiutamente provato, avendo la società opposta provveduto, mediante il deposito delle fatture di pagamento, corredate dall'estratto autenticato dal notaio, e del documento contrattuale, all'identificazione del cliente, dei dati relativi alla tipologia di contratto (uso diverso da quello domestico) e dell'oggetto della somministrazione (energia elettrica); inoltre, risulta il dettaglio dei consumi, del volume di energia erogata e dei costi addebitati.
Dal canto suo, la parte opponente ha contestato l'effettuazione della fornitura, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, rappresentando che la fornitura sarebbe stata erogata fino al maggio
2012, allorquando, previa liberazione del locale condotto in locazione, ha trasferito la sede della propria attività commerciale in diverso immobile sito nel medesimo comune alla via Finelli n. 1.
Deve precisarsi sul punto, tuttavia, che la mera riconsegna dell'immobile non può ritenersi di per sé opponibile ed efficace nei confronti della società somministrante, la quale, infatti, continua a mantenere il rapporto contrattuale con la società intestataria dei contratti di fornitura sino a quando quest'ultima non abbia formalmente esercitato eventuale disdetta o diritto di recesso, contestualmente o successivamente al rilascio degli immobili.
La liberazione del contraente, infatti, non si verifica fino a che non intervenga la disdetta, da parte del precedente fruitore della somministrazione di energia e/o gas o la voltura, da parte del nuovo soggetto,
o comunque non si perfeziona nei confronti del somministratore in mancanza di adeguata pubblicità del subentro e/o della voltura, di altro soggetto tenuto al pagamento delle forniture (in tal senso, Tribunale di Roma, n. 1733/2025).
Nel caso di specie, pertanto, l'asserita riconsegna dell'immobile in Cervinara al Corso Napoli n. 59, da parte di peraltro neppure documentata, è circostanza irrilevante al fine della Parte_1 pagina 5 di 6 risoluzione della presente controversia, assumendo, invece, rilevanza la disdetta del contratto di fornitura, che non risulta comprovata.
La convenuta, non avendo comprovato i propri assunti, non ha dimostrato la data in cui è avvenuto effettivamente il subentro da parte del nuovo gestore, né che ciò sia avvenuto nel rispetto dei termini previsti dalla normativa in vigore.
Ne consegue, in difetto di prova circa la disdetta del contratto di fornitura, l'accertamento positivo dell'esistenza del credito di cui all'impugnato provvedimento monitorio, per il mancato pagamento delle fatture allegate ed emesse per la fornitura di energia elettrica in riferimento al POD
IT001E82605486 insistente presso il locale in Cervinara alla via Corso Napoli n. 59.
In difetto della prova del passaggio ad altro fornitore, l'omesso distacco del POD non può essere considerato un comportamento esigibile al punto da assurgere a fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento, pur in presenza di una morosità protratta nel tempo, poiché il distacco presuppone una serie di passaggi e valutazioni che sono posti a tutela dell'ente e dell'utenza (l' Enel può infatti offrire soluzioni per facilitare il saldo della bolletta, come piani di rateizzazione, è tenuta poi al sollecito di pagamento, avviso formale di inadempienza, notifica scritta del preavviso di distacco e riduzione della potenza disponibile, prima del distacco totale, che nella specie è avvenuto nel 2015).
In definitiva, la proposta opposizione va rigettata e, per gli effetti, l'opposto decreto ingiuntivo n.
1151/2017 dell'intestato Tribunale va integralmente confermato, non essendo stati compiutamente provati fatti estintivi, modificativi od impeditivi del credito azionato.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e, per gli effetti, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1151/2017 emesso dal Tribunale di Avellino;
2. condanna la parte opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
AVELLINO, 17 dicembre 2025 Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4753/2017 promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Mario Parte_1 C.F._1
IT (C.F. ), presso il quale elettivamente domicilia in Cervinara alla via C.F._2
Finelli n. 13;
OPPONENTE contro
, P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Polverino (C.F.
) e GI CO (C.F. ), con i quali elettivamente C.F._3 C.F._4 domicilia in Roma alla via Adolfo Ravà n. 75.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1151/2017 del Tribunale di Avellino, mediante il quale, su istanza di le CP_1
è stato ingiunto il pagamento di € 5.869,04, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di inadempimento contrattuale ed in forza dell'omesso pagamento di diverse fatture riportate nell'estratto autentico delle scritture contabili prodotto agli atti del procedimento monitorio.
A sostegno della spiegata domanda, l'odierna parte opponente ha eccepito la prescrizione del credito azionato, oltre alla non debenza delle somme ingiunte, avendo nel maggio 2012, stipulato un nuovo pagina 1 di 6 contratto di fornitura di energia elettrica con Enel – Servizio di maggiore tutela. Ha concluso, pertanto, per la revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo, vinte le spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato ogni avversa eccezione e deduzione, CP_1 considerandole destituite di qualsivoglia fondamento giuridico, chiedendo la conferma dell'impugnato provvedimento monitorio, con vittoria di spese e competenze di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., per la formulazione delle memorie istruttorie ivi previste, regolarmente, depositate dalle parti in lite, all'udienza del 32.01.2020, “ritenute le istanze istruttorie articolate dalla parte opponente irrilevanti”, la causa è stata rinviata dal precedente
Giudicante per la precisazione delle conclusioni, senza ulteriore attività istruttoria.
Subentrata nella trattazione del presente giudizio solo in data 28.08.2025, all'udienza del 25.09.2025, la scrivente ha riservato la causa in decisione, con concessione dei termini dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
***
1. Sull'eccezione di prescrizione
Preliminarmente, in riferimento all'eccezione di prescrizione formulata dalla parte opponente, va sottolineato che l'art. 2948, n. 4, c.c. prevede un termine di prescrizione quinquennale per “gli interessi
e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Nel contratto di somministrazione, le prestazioni sono eseguite periodicamente o continuativamente: nel primo caso, il pagamento del prezzo avviene all'atto delle singole prestazioni e in proporzione a ciascuna di esse;
mentre, nel secondo caso, il prezzo è pagato secondo le scadenze d'uso.
In entrambi i casi, il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 c.c., decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, pertanto, come confermato a più riprese dalla Corte di Cassazione, il dies
a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili (Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 23789/2008).
Nel caso in lite, ha eccepito la decorrenza del termine di prescrizione del credito Parte_1 azionato in monitorio, in quanto afferente a prestazioni erogate nelle annualità 2011 - 2015; tuttavia, la società opposta ha contestato l'intervenuta prescrizione ed ha prodotto idonea prova del fatto interruttivo della stessa, depositando la messa in mora del 22.04.2012 e del 31.10.2016, notificata prima dello spirare del termine prescrizionale quinquennale.
Peraltro, com'è noto, la presunzione di conoscenza di un atto del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata,
pagina 2 di 6 essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio (Cassazione Civile, Sez. Lavoro,
Ordinanza n. 19232/2018).
Nel caso in lite, è documentalmente provato l'invio di una prima raccomandata in data 7.5.2012 (all.8 della comparsa di costituzione) e la attestazione di compiuta giacenza relativamente alla messa in mora del 31.10.2016 (all. 3 del fascicolo monitorio) e può dirsi, dunque, integrata la presunzione di conoscenza dell'atto notificato a mezzo lettera raccomandata. Di conseguenza, l'eccezione di prescrizione, per come formulata, va disattesa.
Né può dirsi applicabile nel caso in lite la prescrizione di cui all'art. 1, quarto comma, della legge n.
205/2017, nella parte in cui ha previsto che “nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”. L'ambito applicativo della prescrizione breve è, tuttavia, limitato a specifiche categorie quali gli utenti domestici e le microimprese, definiti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, i professionisti, definiti dall'articolo 3, primo comma, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed infine il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera.
La predetta prescrizione breve, invero, si applica alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020. La disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi (cfr. provvedimento n.r.g. 9126/2023 pubblicato in data
10/05/2023 con il quale il Primo Presidente della Cassazione ha ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale in quanto mancante, oltre al requisito della necessità-rilevanza, anche di quello della difficoltà interpretativa della norma invocata).
2. Nel merito
Il presunto credito vantato da trae la sua origine da un contratto di fornitura di energia CP_1 elettrica intercorso tra le parti in lite.
pagina 3 di 6 La società opposta, in sede monitoria, a riprova del preteso credito, ha prodotto idonea documentazione contabile, ossia l'estratto delle bollette di pagamento rimaste insolute, ritualmente autenticato dal
Notaio.
Tanto premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione ed, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi od impeditivi (ex multis, Cassazione civile, sentenza n. 12765/2007). Secondo un ormai pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, le fatture commerciali sono prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e conservano tale valore solo nella fase monitoria del procedimento, con la conseguenza che, nel giudizio di opposizione eventualmente instaurato, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formulati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano di per sé piena prova del credito, né comportano alcuna inversione dell'onere della prova in caso di contestazione del contratto (ex multis, Cassazione Civile, sentenza n. 8664/2001).
Discorso diverso è a farsi laddove il rapporto contrattuale non sia in alcun modo contestato;
in tale ipotesi, la fattura commerciale ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare, anche nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione (Cassazione Civile, sentenza n. 23499/2004).
Laddove si è in presenza, infatti, di contestazione del rapporto e/o della fornitura, che sia tale da porre ulteriormente a carico del creditore la prova del suo assunto e, dunque, del fatto costitutivo della domanda, si intende contestazione specifica e circostanziata riferibile ad es., alla inesistenza del contratto, alla inesistenza della fornitura, ovvero, in riferimento a casi simili a quelli in esame, al rilievo di un consumo anomalo ed eccedente le ordinarie esigenze, ad un difetto di rilevazione del contatore o altro, specificazioni tutte analiticamente sollevate nell'opposizione (arg. Cass. 2011, n.13193)
Invero, l'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo segue il criterio generale sancito dall'art. 2697 c.c., così come interpretato dal giudice di legittimità, nella sua più autorevole composizione, laddove, segnatamente, è stato affermato che “nel procedimento d'ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti del giudizio contenzioso, in quanto ciascuna di esse assume la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che, mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto” pagina 4 di 6 (Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 19738/2017; in senso conforme, Cassazione Civile, sentenza n.
712/2018).
Pertanto, la società opposta, al pari di qualsiasi altro creditore, ha l'onere di provare la prestazione eseguita ed a tale onere non adempie producendo la bolletta di pagamento o le fatture, che sono atti unilaterale di natura contabile, inidonei a spiegare efficacia probatoria a favore della parte che l'ha emessa, laddove i consumi o la fornitura siano contestati, mentre diviene sufficiente anche da sola nella fase monitoria in difetto di contestazione.
Ciò premesso, nel caso di specie, deve ritenersi pacifica la sussistenza, tra le parti in lite, del contratto di somministrazione di energia elettrica, sottoscritto il 24.11.2010 e prodotto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dalla società opposta, relativo al POD IT001E82605486 insistente presso il locale in
Cervinara alla via Corso Napoli n. 59.
Non emergono, peraltro, specifiche contestazione sui consumi esposti nella bolletta, di talchè il credito azionato può dirsi compiutamente provato, avendo la società opposta provveduto, mediante il deposito delle fatture di pagamento, corredate dall'estratto autenticato dal notaio, e del documento contrattuale, all'identificazione del cliente, dei dati relativi alla tipologia di contratto (uso diverso da quello domestico) e dell'oggetto della somministrazione (energia elettrica); inoltre, risulta il dettaglio dei consumi, del volume di energia erogata e dei costi addebitati.
Dal canto suo, la parte opponente ha contestato l'effettuazione della fornitura, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, rappresentando che la fornitura sarebbe stata erogata fino al maggio
2012, allorquando, previa liberazione del locale condotto in locazione, ha trasferito la sede della propria attività commerciale in diverso immobile sito nel medesimo comune alla via Finelli n. 1.
Deve precisarsi sul punto, tuttavia, che la mera riconsegna dell'immobile non può ritenersi di per sé opponibile ed efficace nei confronti della società somministrante, la quale, infatti, continua a mantenere il rapporto contrattuale con la società intestataria dei contratti di fornitura sino a quando quest'ultima non abbia formalmente esercitato eventuale disdetta o diritto di recesso, contestualmente o successivamente al rilascio degli immobili.
La liberazione del contraente, infatti, non si verifica fino a che non intervenga la disdetta, da parte del precedente fruitore della somministrazione di energia e/o gas o la voltura, da parte del nuovo soggetto,
o comunque non si perfeziona nei confronti del somministratore in mancanza di adeguata pubblicità del subentro e/o della voltura, di altro soggetto tenuto al pagamento delle forniture (in tal senso, Tribunale di Roma, n. 1733/2025).
Nel caso di specie, pertanto, l'asserita riconsegna dell'immobile in Cervinara al Corso Napoli n. 59, da parte di peraltro neppure documentata, è circostanza irrilevante al fine della Parte_1 pagina 5 di 6 risoluzione della presente controversia, assumendo, invece, rilevanza la disdetta del contratto di fornitura, che non risulta comprovata.
La convenuta, non avendo comprovato i propri assunti, non ha dimostrato la data in cui è avvenuto effettivamente il subentro da parte del nuovo gestore, né che ciò sia avvenuto nel rispetto dei termini previsti dalla normativa in vigore.
Ne consegue, in difetto di prova circa la disdetta del contratto di fornitura, l'accertamento positivo dell'esistenza del credito di cui all'impugnato provvedimento monitorio, per il mancato pagamento delle fatture allegate ed emesse per la fornitura di energia elettrica in riferimento al POD
IT001E82605486 insistente presso il locale in Cervinara alla via Corso Napoli n. 59.
In difetto della prova del passaggio ad altro fornitore, l'omesso distacco del POD non può essere considerato un comportamento esigibile al punto da assurgere a fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento, pur in presenza di una morosità protratta nel tempo, poiché il distacco presuppone una serie di passaggi e valutazioni che sono posti a tutela dell'ente e dell'utenza (l' Enel può infatti offrire soluzioni per facilitare il saldo della bolletta, come piani di rateizzazione, è tenuta poi al sollecito di pagamento, avviso formale di inadempienza, notifica scritta del preavviso di distacco e riduzione della potenza disponibile, prima del distacco totale, che nella specie è avvenuto nel 2015).
In definitiva, la proposta opposizione va rigettata e, per gli effetti, l'opposto decreto ingiuntivo n.
1151/2017 dell'intestato Tribunale va integralmente confermato, non essendo stati compiutamente provati fatti estintivi, modificativi od impeditivi del credito azionato.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e, per gli effetti, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1151/2017 emesso dal Tribunale di Avellino;
2. condanna la parte opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
AVELLINO, 17 dicembre 2025 Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo pagina 6 di 6