Sentenza 7 luglio 1999
Massime • 1
La sede effettiva dell'impresa sociale determinante per l'individuazione del Tribunale competente per territorio sull'istanza di fallimento (art. 9 R.D. 16 marzo 1942 n. 267) è costituita dal centro di direzione ed organizzazione dell'impresa stessa e va quindi identificato in via presuntiva con la sede legale quale luogo istituzionalmente destinato alle indicate funzioni, salva la prova del carattere soltanto formale o fittizio di tale sede legale, per lo svolgimento altrove delle attività direttive ed organizzative o della parte più significativa di esse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/1999, n. 7063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7063 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati
Dr. Aldo Vessia Presidente
Dr. Ugo Vitrone Consigliere
Dr. Maria Gabriella Luccioli "
Dr. Mario Rosario Morelli "
Dr. Giulio Graziadei rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulla richiesta d'ufficio di
REGOLAMENTO DI COMPETENZA
avanzata dal Tribunale di PO, con ordinanza delll'8/22 ottobre 1997, in relazione alla domanda di fallimento della S.r.l. Verula 90;
sentito il relatore Cons. Dott. Graziadei;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Stefano Schirò, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di PO.
La Corte, considerato:
- che il Tribunale di PO, con sentenza del 25 settembre 1996, ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Verula 90, con sede legale in piazza Garibaldi n. 3 di PO, e poi, rilevato che analoga declaratoria era stata in precedenza resa dal Tribunale di Sulmona con sentenza del 19 luglio 1996, ha denunciato il conflitto, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ., con ordinanza dell'8/22 ottobre 1997;
- che il Procuratore generale, concludendo nei termini dinanzi riportati, ha condiviso le osservazioni del Tribunale di PO sulla mancanza di elementi idonei a superare la presunzione di coincidenza della sede effettiva con la sede legale;
- che la sede effettiva dell'impresa sociale, determinante per l'individuazione del tribunale competente per territorio sull'istanza di fallimento (art. 9 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267), è costituita dal centro di direzione ed organizzazione dell'impresa stessa, e va quindi identificata in via presuntiva con la sede legale, quale luogo istituzionalmente destinato alle indicate funzioni, salva la prova del carattere soltanto formale o fittizio di tale sede legale, per lo svolgimento altrove di quelle attività direttive od organizzative o della parte più significativa di esse (v., ex pluribus, Cass. n. 3878 del 24 aprile 1996, n. 3332 del 10 aprile 1996 e n. 151 del 10 gennaio 1996);
- che, nella fattispecie, difettano elementi atti al superamento dell'indicata presunzione, dato che la presenza in ST di SA (corso Umberto I n. 15) del negozio di abbigliamento gestito dalla Società di per sè non autorizza a ritenere una similare collocazione delle distinte funzioni gestionali dell'impresa societaria, in deroga alla loro normale ubicazione nella sede legale, e che del resto vi sono elementi confermativi della coincidenza dell'una con l'altra, alla luce della relazione svolta dal Curatore del fallimento aperto dal Tribunale di PO (ove si evidenzia che in via Garibaldi n. 3 era tenuta l'amministrazione e la contabilità della Verula 90);
- che, pertanto, seguendosi le deduzioni del Procuratore generale, si deve affermare la competenza del Tribunale di PO, con l'annullamento della pronuncia del Tribunale di Sulmona;
- che non vi è luogo a provvedere sulle spese di questa fase processuale in assenza d'attività difensiva delle parti private;
P.Q.M.
- dichiara la competenza del Tribunale di PO e cassa la sentenza del Tribunale di Sulmona.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999