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Decreto 31 marzo 2025
Decreto 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, decreto 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c.
Causa n. R.G.A.C. 1030 / 2024
promossa da (avv. GIANSANTE ROBERTA) Parte_1
contro (art. 417 bis c.p.c.) CP_1
Il giudice del lavoro designato, dott.ssa Laura Ciarcia;
letto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”), in particolare con riferimento all'art. 4 sulla “terminologia”;
Visto il deposito dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. da parte del CTU nel procedimento proposto per il riconoscimento della seguente provvidenza: diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/1980; visto che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato in data 27 febbraio
2025, non hanno depositato in cancelleria nel termine assegnato alcun atto di contestazione delle conclusioni del CTU;
OMOLOGA l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, ossia le seguenti: “Sulla base degli elementi valutati, si conferma la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 14/03/2024, in quanto il sig. non è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita Parte_1
e necessita di assistenza continua. Un nuovo esame potrebbe essere necessario tra 12 mesi per monitorare l'eventuale evoluzione dello stato di salute e aggiornare le condizioni funzionali e la necessità di assistenza.”; visto l'art. 91 c.p.c. (tenuto conto del d.m. 55/2014), considerata l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate CP_1 in complessivi euro 606,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al
15%, IVA e CPA, che andrà liquidato in favore dello Stato;
PONE A CARICO dell' le spese di CTU, liquidate come da separato decreto. CP_1
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.). Si comunichi al ricorrente. Si notifichi all' (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.). CP_1
Chieti, 31/03/2025
Il giudice Dott.ssa Laura Ciarcia
Causa n. R.G.A.C. 1030 / 2024
promossa da (avv. GIANSANTE ROBERTA) Parte_1
contro (art. 417 bis c.p.c.) CP_1
Il giudice del lavoro designato, dott.ssa Laura Ciarcia;
letto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”), in particolare con riferimento all'art. 4 sulla “terminologia”;
Visto il deposito dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. da parte del CTU nel procedimento proposto per il riconoscimento della seguente provvidenza: diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/1980; visto che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato in data 27 febbraio
2025, non hanno depositato in cancelleria nel termine assegnato alcun atto di contestazione delle conclusioni del CTU;
OMOLOGA l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, ossia le seguenti: “Sulla base degli elementi valutati, si conferma la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 14/03/2024, in quanto il sig. non è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita Parte_1
e necessita di assistenza continua. Un nuovo esame potrebbe essere necessario tra 12 mesi per monitorare l'eventuale evoluzione dello stato di salute e aggiornare le condizioni funzionali e la necessità di assistenza.”; visto l'art. 91 c.p.c. (tenuto conto del d.m. 55/2014), considerata l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate CP_1 in complessivi euro 606,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al
15%, IVA e CPA, che andrà liquidato in favore dello Stato;
PONE A CARICO dell' le spese di CTU, liquidate come da separato decreto. CP_1
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.). Si comunichi al ricorrente. Si notifichi all' (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.). CP_1
Chieti, 31/03/2025
Il giudice Dott.ssa Laura Ciarcia