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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/05/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1734 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2015, promossa da
(p.iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, nonché (c.f. Parte_1
), (c.f. C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, (c.f. C.F._5 Parte_6
) e (c.f. C.F._6 Parte_7
), elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ) alla C.F._7 via Trento n. 3, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Carnovale, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
- parte attrice - contro
p.iva e c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Lamezia Terme (CZ) alla via Michelangelo n. 44, presso lo studio dell'avv.
Nicolino Zaffina, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napoli giusta procura in atti;
- parte convenuta -
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.9.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_1
, nonché , ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 convenivano in giudizio, dinanzi l'intestato Tribunale, la Controparte_1 esponendo che: - la società per ragioni attinenti la
[...] Parte_1
1 propria attività di impresa, aveva stipulato, presso la filiale di Nocera Terinese della , i seguenti negozi: 1) conto corrente con Controparte_1 apertura di credito n. 14627.60, 2) conto corrente n. 37237.94 per versamento titoli fatture anticipate, 3) conto corrente n. 35471.40 per presentazione RIBA SBF, 4) conto corrente n. 35538.56 diretto all'anticipo RIBA SBF, 5) conto corrente n.74118714.44 per anticipo fatture, “nonché tutti i conti collegati di anticipo fatture RIBA SBF, di sconti effetti e conti tecnici collegati”; - che su tali negozi - comunque invalidi per difetto di forma scritta - erano applicati illegittimamente interessi ultralegali non convenzionalmente previsti e usurari, imposti con l'utilizzo della clausola nulla e/o illegittima del rinvio al tasso cd. uso piazza;
- che era applicata, altresì, l'illegittima ed illecita prassi della capitalizzazione trimestrale e annuale degli interessi passivi;
- che, inoltre, erano applicate le commissioni di massimo scoperto al pari dei cd. giorni valuta, spese non convenzionalmente previste e la postergazione delle valute;
- che era, dunque, necessario provvedere al riconteggio delle partite attive e passive di tutti i rapporti predetti;
che la società attrice aveva subìto un gravissimo pregiudizio patrimoniale, consistente in una forte crisi di liquidità per aver dovuto, nel corso degli anni, pagare somme non dovute;
- che l'istituto di credito convenuto era già stato diffidato (racc. a/r del
13.6.2015, all. 1 a rimborsare le somme, gli interessi e le Parte_8 competenze indebitamente percepite durante tutta la vigenza dei predetti rapporti bancari, oltre che a inviare tutti i documenti afferenti i predetti conti correnti;
- che, in più, si inoltrava richiesta di chiusura dei conti e recesso dai medesimi rapporti e l'immediato arresto del conteggio degli interessi, delle spese, delle commissioni e di ogni altra voce ed addebito;
- che le fideiussioni dovevano ritenersi inesistenti per il difetto assoluto di forma, o comunque non riferibili ai negozi per cui è causa;
in ogni caso erano invalide, stante l'incertezza del credito garantito;
si eccepiva, inoltre, la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.; - che, avviato il procedimento di mediazione, lo stesso si concludeva con esito negativo, stante la manifesta volontà dell'istituto di credito di non aderire alla procedura di mediazione, senza giustificato motivo.
Sulla base di tali deduzioni, gli attori chiedevano all'intestato Tribunale: di accertare e dichiarare la nullità, invalidità e illegittimità dei rapporti intercorsi tra le parti, oltre che l'illegittima applicazione di interessi ultralegali e superiori al tasso soglia antiusura, di capitalizzazione trimestrale e annuale degli interessi debitori, della commissione di massimo scoperto, degli interessi per cd. giorni valuta, di tutte le spese e remunerazioni a qualsiasi titolo percepite e non convenzionalmente stabilite;
di condannare la alla restituzione Controparte_1
2 di quanto indebitamente versato dalla società e, Parte_1 dunque, al pagamento e/o restituzione e/o risarcimento in favore della società attrice della somma di € 485.441,98, o altra somma accertata in corso di causa;
di accertare e dichiarare che l'inesistenza di un debito da parte della società attrice nei confronti della Banca convenuta;
accertare e dichiarare l'invalidità (per difetto assoluto di forma) e inefficacia (decadenza ex art. 1957 c.c.) della fidejussione prestata da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e in favore
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 della nonché l'illegittimità della segnalazione Controparte_1 attuale/potenziale alla Centrale Rischi di Banca d'Italia, con ordine all'istituto di rimuovere detta segnalazione;
il tutto con vittoria delle spese di lite e condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.2 Si costituiva in giudizio la in p.l.r.p.t., Controparte_1 la quale contestava tutto quanto ex adverso eccepito e dedotto, affermando, in particolare, che i contratti erano stati regolarmente conclusi per iscritto, con indicazione dei tassi d'interessi e delle condizioni praticate e chiedeva, all'intestato
Tribunale, di rigettare la domanda attorea, inammissibile e infondata, con vittoria delle spese di lite.
1.3 La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento di c.t.u. contabile (compiuta dal dott. Per_1
e depositata in data 29.4.2019, con successiva integrazione del 27.5.2022).
[...]
La causa, dopo alcuni rinvii dovuti al carico del ruolo dei precedenti giudici istruttori, veniva trattenuta in decisione dal magistrato subentrato medio tempore nel ruolo (in data 19.11.2020) all'udienza del 18.9.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, di cui le parti profittavano.
2. In limine litis, deve segnalarsi che l'intero fascicolo cartaceo di parte attorea, compreso l'indice che lo correda, nonché l'atto di citazione e i documenti che ad esso sarebbero allegati, sono privi di qualsiasi annotazione di deposito della cancelleria.
Ebbene, se per effetto del deposito telematico, nel fascicolo di parte, di atti e documenti, non vi è necessità di attestazione da parte del cancelliere della regolarità di tale produzione (atteso che la modalità telematica rende il deposito irreversibile, poiché la parte che lo ha effettuato non ha modo di rimuovere o aggiungere documentazione: Cass. n. 5420/2024), ai sensi dell'art. 74 disp. att.
c.p.c. qualora nel fascicolo cartaceo di parte manchi l'annotazione del cancelliere, il deposito non può che considerarsi privo di dimostrazione e, come tale, non
3 (tempestivamente) effettuato. L'inosservanza di tale adempimento rende irrituale la suddetta produzione attorea, precludendo alla parte la possibilità di utilizzarla come fonte di prova e al giudice di esaminare la documentazione della quale non vi
è evidenza sia stata acquisita nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
Nella vicenda in esame, all'insussistenza di dimostrazione in ordine al modo e al tempo dell'effettuata produzione - non attestata dal cancelliere -, nemmeno esiste riscontro che la parte convenuta, legittimata a far valere eventuali irregolarità di deposito, ne abbia potuto prendere conoscenza, accettandola, anche implicitamente.
Questo Tribunale ritiene, pertanto, di non poter tener conto di documentazione che non risulti essere stata regolarmente e tempestivamente depositata.
Va osservato, in aggiunta, che l'indice del fascicolo attoreo reca indicazione di taluni documenti richiamati - genericamente - nel solo corpo dell'atto di citazione,
ma della cui produzione non vi è alcun diverso riscontro in atti (è il caso, ad esempio, della documentazione afferente i conti n. 37237.94, e n. 74118714.44, inesistente nel fascicolo d'ufficio, come sottolinea il c.t.u., dott. ); altra Per_1 documentazione cui fanno riferimento gli attori, oltre a non essere presente in atti, neppure è indicizzata (vds. la perizia di parte che sarebbe stata redatta dal dott.
). Persona_2
Sulla scorta delle irregolarità e incongruenze appena evidenziate, devono considerarsi ritualmente acquisiti a giudizio solo i documenti prodotti con modalità telematica in uno con le memorie istruttorie attoree, ossia: 1) il “reclamo” datato
13.6.2015, inoltrato dall'avv. Carnovale per conto di e dei “fideiussori” Parte_1 della stessa società a (documento che reca timbro di “posta in arrivo il CP_2
19.6.2015” presso la Filiale di Nocera Terinese della , con la richiesta di CP_2 chiusura dei rapporti bancari, “recesso dagli stessi”, e con diffida alla banca alla consegna di copia dei contratti, copia di tutti gli estratti conto e della c.d. scheda Contr banca;
2) elenco titoli di credito consegnati a nel 2015 per un totale di €
33.203,91; 3) “rinnovo” d.d. 13.10.2015 delle istanze inoltrate con reclamo;
4) missiva datata 13.5.2016 (quindi successiva all'instaurazione del presente Contr giudizio), con ulteriore sollecito a per la consegna della documentazione inerente ai rapporti contestati;
5) prospetto sintetico delle segnalazioni in centrale rischi.
Di contro, non essendovi evidenza di quando e con quale atto siano stati sottoposti al contraddittorio processuale, al c.t.u., e al giudice, non possono essere presi in esame e non assumono rilievo ai fini della presente decisione i documenti - diversi da quelli appena elencati - descritti nell'elaborato peritale depositato il 29.04.2019
(cfr. p . 3 c.t.u.), ossia: 1) gli estratti conto corrente ordinario “di appoggio” n.
4 14627.60, scalari per valuta (fino al 2003), prospetti competenze e spese dal
01/12/1990 al 31/12/2013, con saldo iniziale di apertura pari a Lire -11.140.180 a debito del cliente, con saldo finale, pari ad € -20.426,54 a debito del cliente, comprensivo della liquidazione del IV trimestre 2013 (quindi, secondo le stesse allegazioni di parte attrice, mancano i trimestri successivi, sino al II trim. 2015); 2) gli estratti conto, scalari per valuta, prospetti competenze e spese dal 01/02/1994, conto corrente SBF n. 35471.40, con saldo iniziale di apertura pari a Lire zero, mentre l'ultimo estratto conto è al 31/12/2002 con saldo zero (mancano il III trim.
1999, IV trim. 2000, I trim. 2001, III e IV trim. 2001 e II trim. 2002); 3) estratti conto, scalari per valuta, prospetti competenze e spese dal 01/06/1994 conto corrente SBF n. 35538.56, con saldo iniziale di apertura pari a Lire zero, mentre l'ultimo estratto conto è al 31/12/2006 con saldo € 40.419,20 a credito del cliente
(mancano tutto l'anno 1995, il III trim. 1996, il II trim. 1997, il IV trim. 2000, il I-
II-III trim. 2001, il I-II-III trim. 2002; mancano gli anni dal 2003, 2004 e 2005; mancano i trimestri I-II-III del 2006).
2.1 Va, ancora, evidenziato che la parte attrice ha esercitato la domanda di ripetizione dell'indebito e ha affermato che i rapporti di cui è causa erano da considerarsi chiusi al tempo dell'introduzione del giudizio. Tuttavia, oltre a non essere ritualmente prodotta la documentazione di cui si è detto sopra, non sono neppure individuati temporalmente i contratti o le variazioni afferenti i succitati conti (di cui si lamenta l'invalidità per carenza di forma scritta, ma non l'inesistenza).
Se, quindi, già non può dirsi pienamente soddisfatto l'onere assertivo, consistente nel dovere di allegare in modo chiaro e tempestivamente i fatti costitutivi del diritto azionato in funzione dell'interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della domanda proposta, gli attori - che hanno instaurato il giudizio per ottenere ricalcolo del saldo attivo - neppure hanno assolto all'onere della relativa prova.
Ritiene questo Tribunale che la detta carenza probatoria in merito alla documentazione dei rapporti e dell'andamento degli stessi sia imputabile alla stessa parte attrice, e tanto malgrado sia provato che la correntista abbia richiesto in via pre-giudiziale alla banca la consegna della documentazione, ancorché piuttosto a ridosso del giudizio.
Ed infatti, in materia di onere della prova e rapporti bancari di conto corrente, se costituisce ormai principio consolidato quello per cui il giudice è tenuto a formare il proprio convincimento anche attraverso ulteriori mezzi di prova, non necessitando della produzione integrale degli estratti conto integrali (“nei rapporti bancari di conto corrente, nel caso di domanda proposta dal correntista, come
5 nella specie, l'accertamento del dare-avere non deve necessariamente essere effettuato mediante la documentazione delle singole rimesse suscettibili di restituzione, operata esclusivamente mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo tale accertamento essere effettuato anche con
l'ausilio di una consulenza d'ufficio, da valutarsi con un accertamento in fatto”
(Cass. n. 11543/2019), è anche vero che solo “a fronte di una produzione non integrale [ma, quantomeno, parziale] degli estratti conto, è possibile, per il giudice nel merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto” (così Cass. n. 11543/2019).
Chiarisce Cass. n. 10293/2023 che “La prova dei movimenti del conto può,
pertanto, desumersi aliunde (Cass. n. 29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio, che devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati”.
In particolare, “la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e delle altre risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio … ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato” (Cass. ord. n. 10293/2023).
Ora, come visto, nel caso di specie è del tutto carente il corredo documentale a supporto della tesi attorea, dacché non risultano ritualmente depositati né estratti conto ordinari, né scalari, e questo per tutti i rapporti contestati e per l'intera loro durata.
In più, come accennato, oltre ad essere assente la documentazione relativa ai rapporti bancari, non è neppure esattamente indicata la data di apertura e chiusura dei conti di cui è lite.
In definitiva, se nel caso in cui non vengano prodotti tutti gli estratti conto (e conseguentemente non sia possibile procedere ad una ricostruzione integrale del rapporto) tale situazione non causa, di per sé, il respingimento della domanda di restituzione dell'indebito da parte del correntista, restando possibile ricorrere ad altre prove documentali o argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dal correntista o dalla banca (Cass. n. 9526/2019), diverso è quando non si sia prodotto alcun documento contabile o contrattuale, come accade nella
6 fattispecie in esame, in cui la correntista non ha limitato l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'andamento del rapporto, versando documentazione lacunosa e incompleta, ma ha omesso qualsiasi produzione tempestiva in merito.
Di conseguenza, a rigore, valutate le condizioni delle parti (la correntista ha veste societaria e non già di mero consumatore) e la facilità di conservazione della documentazione non prodotta (e il mancato inoltro degli estratti conto periodici non è del resto allegato), il Tribunale non avrebbe potuto supplire alla prova carente con mezzi di cognizione disposti d'ufficio, e in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti (argom. da Cass. n. 31187/2019); anche perché la banca ha rilevato la carenza documentale.
Inoltre, l'ordine di esibizione è subordinato alle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. (che impone una specificità assente nell'istanza di esibizione avanzata dagli attori), e costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi, e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante (cfr. Cass. ord. n.
31251/2021).
La società correntista poteva e doveva quindi provare l'andamento dei rapporti contabili (quantomeno, degli anni più recenti) attraverso documentazione sicuramente in suo possesso (ad es. estratti conto, contabili relativi a versamenti e bonifici, presentazioni effetti e fatture al sbf, ecc.).
Inoltre, quanto alle conseguenze del mancato ottemperamento all'ordine ex art. 210
c.p.c. da parte della banca convenuta, può farsi applicazione del principio di diritto per cui “l'ordine di esibizione di documenti non è suscettibile di esecuzione coattiva, né per iniziativa del giudice, non esistendo nel codice di procedura disposizioni analoghe a quelle del codice di procedura penale circa il potere di ricercare documenti o cose pertinenti al reato, né ad iniziativa della parte interessata, non costituendo quell'ordinanza titolo esecutivo e non potendo essere, quindi, attuata con gli strumenti di cui all'arte. 605 e ss. c.p.c.. Il rifiuto dell'esibizione può, pertanto, costituire esclusivamente un comportamento dal quale il giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., co. 2” (Cass.
n. 18833/2003), ove lo stesso non risulti giustificato dalla parte destinataria del relativo ordine.
7 Nella specie, le ragioni del mancato adempimento possono essere ricondotte alla circostanza per cui che la banca non era tenuta alla conservazione sine die della documentazione relativa ai rapporti di conto corrente, dei quali gli stessi attori non hanno indicato neppure la data approssimativa in cui sarebbero sorti
(precedentemente, comunque, al 2005).
Ancor prima, la richiesta di esibizione degli estratti conto si sarebbe dovuta dichiarare, a ben vedere, inammissibile poiché generica, in quanto l'ordine di esibizione - secondo l'orientamento della Suprema Corte - deve riguardare documenti specificamente indicati, non potendo supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio rispetto a documentazione che la parte stessa poteva produrre;
inoltre, ai sensi dell'art. 94 c.p.c. deve trattarsi di documenti di cui l'altra parte è in possesso, mentre nella specie la banca ha allegato che non tutti gli estratti periodici erano in suo possesso, trattandosi di documenti anteriori ai 10 anni, che l'istituto di credito non era tenuto a conservare.
D'altronde, secondo Cass. n. 35039/2022 “In tema di rapporti bancari, la limitazione entro il decennio del termine di conservazione della documentazione bancaria (art. 119, co. 4 TUB) corrisponde ad un principio generale (art. 2220
c.c.), che, in quanto tale, non può che trovare applicazione anche per i contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 385/1993 (TUB) e, ancor prima della L. n. 154/1992. Sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Non sussiste spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti”.
Il ricalcolo dei saldi di conto corrente operato dal c.t.u. non avrebbe quindi potuto aver luogo, poiché la documentazione in atti era del tutto carente, non essendo il Contr giudizio instaurato da per il pagamento del saldo, ma dalla correntista e dai suoi fideiussori per ottenere l'accertamento della illegittimità degli addebiti operati sul conto corrente e sui conti collegati (per anatocismo, c.m.s., interessi usurari) e per la restituzione dei relativi indebiti “pagamenti” in quanto privi di
8 giustificazione causale, sicché era su costoro che incombeva l'onere di provare
l'inesistenza della causa giustificativa degli addebiti mediante la prova dell'applicazione delle condizioni contestate, senza poter invocare il principio della vicinanza della prova al fine di spostare il relativo onere in capo alla banca
(principio che non trova applicazioni quando ciascuna delle parti acquisisce la disponibilità del documento).
Onere che, come visto, non è stato assolto dalla parte attrice. Quanto infatti all'utilizzo della consulenza tecnica d'ufficio, la giurisprudenza è granitica nel precisare che non è consentito al consulente nominato dal giudice di sostituirsi alla parte, andando a ricercare i dati che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova e che non gli siano stati forniti;
diversamente, si dice, il giudice verrebbe impropriamente a supplire al carente espletamento dell'onere probatorio, in violazione sia dell'art. 2697 c.c., che del principio del contraddittorio (cfr. Cass. ord. n. 24645/2021).
L'evidenziata inconsistenza delle allegazioni e della documentazione riversata in atti assorbe ogni diversa questione all'attenzione di questo Tribunale, con reiezione delle domande attoree afferenti ai rapporti contrattuali tra Controparte_1
e , ivi compresa quella relativa alla
[...] Parte_1 segnalazione alla Centrale Rischi di Banca d'Italia e quella di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., domanda risarcitoria che postula in primo luogo il carattere totale della soccombenza.
3. Esaurita quindi la disamina sui rapporti intercorsi tra la Banca convenuta e l'obbligata principale, devono ora essere scrutinate le istanze attoree dirette ad accertare e dichiarare l'invalidità (per difetto assoluto di forma) e l'inefficacia
(decadenza ex art. 1957 c.c.) della fidejussione prestata da , Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
e in favore della Banca Paschi di Parte_6 Parte_7 CP_1
Siena.
Giova precisare che la domanda attorea può essere vagliata sulla scorta del principio della cd. ragione più liquida, per il quale la domanda può essere decisa nel merito sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. n. 5903/2011; Cass. n.
5804/2017).
E allora, non si può tacere che in ordine all'invocata applicazione dell'art. 1957
c.c., rilevante ai fini della eccepita decadenza in capo al creditore per non avere avviato alcuna istanza giudiziale nel termine di Controparte_1
9 mesi sei dalla scadenza dell'obbligazione principale, la convenuta non ha contestato tale ultima circostanza.
Sul punto, è appena il caso di ricordare che l'onere probatorio che incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., concerne solo i fatti allegati dalle parti che necessitino di verifica attraverso la fase istruttoria;
l'estensione del “thema probandum” dipende infatti dalla preventiva definizione, in esito alla fase di trattazione, del “thema controversum”, ossia della individuazione dei fatti ritenuti rilevanti ai fini dell'affermazione o della negazione del diritto la cui tutela è richiesta in giudizio. L'ambito dell'onere probatorio viene così delimitato da quei fatti sulla cui esistenza o modalità di accadimento le parti si trovano in dissenso, risultando dirimente, a tal fine, la previa verifica dei fatti sulla cui esistenza e modalità le parti concordano, unitamente ai fatti contestati dei quali
è stata fornita prova, ai fini dell'accertamento del diritto.
Occorre dunque necessariamente riferirsi alla condotta processuale della parte evocata in giudizio per stabilire se il fatto giuridico allegato (nella specie, decadenza dell'istituto bancario ex art. 1957 c.c.) possa o meno considerarsi fatto contestato o invece riconosciuto, essendo consentito al giudice utilizzare, ai fini del convincimento probatorio, come argomento di prova, ex art. 116 c.p.c., anche il comportamento tenuto dalle parti (cfr. Cass. n. 25341/2010). Al riguardo occorre richiamare l'art. 115, co. 1, c.p.c. (novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 14) che recepisce un principio - quello di non contestazione - costantemente affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza (già Cass. Sez. Un.,
n. 761/2002); lo stesso impone al convenuto di prendere posizione nell'atto di costituzione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.
La non contestazione ha effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato, e deve ritenerlo sussistente proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti: la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal legislatore, rappresenta l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, e quindi rende inutile provarlo perché non controverso (così, in motivazione, Cass. Sez. Un. n. 12065/2014).
Ed infatti, “nel processo di cognizione, l'onere previsto dall'art. 167 c.p.c., co. 1, di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che, esaurita la fase della trattazione, non è più consentito al convenuto, per il principio di preclusione in senso causale, di rendere controverso un fatto non contestato, né attraverso la
10 revoca espressa della non contestazione, né deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte” (cfr. Cass. n. 15031/2016).
Ebbene, il fatto giuridico della mancata proposizione di istanza creditoria giudiziale da parte dell'istituto di credito nei confronti del debitore principale entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale non è, in questa sede, oggetto di contestazione.
Invero, in alcun atto la difesa di parte convenuta ha smentito, neppure genericamente, l'allegazione attorea per cui la fidejussione prestata da
[...]
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e in favore della
[...] Parte_6 Parte_7 [...] sarebbe divenuta inefficace stante l'intervenuta Controparte_1 decadenza ex art. 1957 c.c. dell'istituto di credito.
Consegue quindi l'accertamento della operatività dell'art. 1957 c.c., con onere del creditore di avvio dell'azione giudiziale nel termine semestrale (Cass. n.
1724/2016: “L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua
“istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine
“istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato, termine pacificamente non rispettato”).
Con l'argomentazione che precede può, in conclusione, dichiararsi la decadenza dellaex art. 1957 c.c. in favore dei fideiussori. Controparte_1
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. Resta conseguentemente assorbita ogni ulteriore richiesta, eccezione e difesa svolta dalle parti.
4. La decisione della causa in virtù della applicazione del rigido riparto dell'onere probatorio e la scarsa consistenza delle difese di parte convenuta possono essere valorizzate ai fini della regolamentazione delle spese di lite, consentendone la loro
11 integrale compensazione anche nei rapporti tra e Controparte_1
l'integralmente soccombente . Parte_1
4.1 Le spese c.t.u., per come già liquidate con decreto del 20.5.2020 (€ 2.4.59,68) e del 18.8.2022 (€ 951,93), sono definitivamente poste in capo ad entrambe le parti processuali - attrice e convenuta - in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teodora Godini, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande attoree inerenti ai rapporti contrattuali tra
[...]
e , ivi compresa Controparte_1 Parte_1 Parte_1 quella relativa alla segnalazione alla Centrale Rischi di Banca d'Italia e di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
2) accerta la decadenza della per mancata Controparte_1
proposizione di azioni di natura giudiziale nel termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 c.c. nei confronti dei fideiussori di Parte_1
e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia della fideiussione
[...] prestata da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 in favore della;
[...] Controparte_1
3) dichiara assorbita ogni diversa richiesta, eccezione e difesa svolta dalle parti;
4) compensa integralmente tra la parte attrice e la convenuta le spese di lite;
5) pone definitivamente a carico di entrambe parti - attrice e convenuta -, in solido, le spese della consulenza tecnica espletata durante il giudizio, per come già liquidate in corso di causa.
Lamezia Terme, 18/05/2025.
Il Giudice
dott.ssa Teodora Godini
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