Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00341/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01320/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1320 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Vozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Buccoliero e Giovanna Liuzzi, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 21.8.2020, n. ord. -OMISSIS- Reg. Cond. Ed., notificata il 4.9.2020, con cui il dirigente della direzione urbanistica-edilità del Comune di -OMISSIS- ha rigettato la richiesta di condono edilizio, prot. n. -OMISSIS- del 6.12.2004, presentata ai sensi della L.R. n. 28/2003 e L. n. 326/2003;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 il dott. LO IE e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Ha impugnato la ricorrente il provvedimento di rigetto della domanda di condono edilizio, ai sensi della legge n. 326/2003 e della legge reg. n. 28/2003, nonché gli atti istruttori connessi.
In fatto, deduceva di agire in quanto vedova ed erede del marito deceduto, il quale aveva illo tempore presentato la domanda di condono per la sanatoria ex lege n. 326/2003 di un ripostiglio di pertinenza e di un piccolo ampliamento della volumetria dell’immobile assentito.
In diritto, censurava, in più punti, ripetutamente, la nullità per violazione e/o elusione di giudicato; la violazione e/o falsa applicazione della legge n. 326/2003 e della legge reg. n. 28/2003, la violazione della legge n. 47/1985, degli artt. 3, 7, e 10- bis legge 241/1990, il difetto di motivazione, l’eccesso di potere per illogicità manifesta, per erroneità dei presupposti e travisamento, sviamento e la violazione del giusto procedimento e dei principi di economicità, efficacia, e proporzionalità.
2.- Si costituiva l’amministrazione comunale, la quale contestava funditus le tesi avverse e depositava gli atti del procedimento. Segnatamente, evidenziava di aver dato seguito all’effetto conformativo, di cui alla precedente sentenza del T.A.R. Puglia, sez. distaccata di Lecce, 24 ottobre 2019, n. 1634, rinnovando l’istruttoria, sulla scorta dell'originaria istanza presentata dal de cuius.
3.- Scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, alla fissata udienza di smaltimento, dopo breve discussione in forma telematica, la causa veniva introitata in decisione.
4.- Il ricorso è infondato.
Vero è che, con una prima sentenza T.a.r. Puglia, sez. distaccata di Lecce, 24 ottobre 2019, n. 1634, veniva annullato un primo diniego di condono, epperò per mero difetto di motivazione e istruttoria.
Tuttavia, consta che il procedimento sia stato rinnovato, acquisendo gli atti istruttori e i pareri degli uffici competenti, sulla base della domanda di condono agli atti; inoltre, è stata data comunicazione, ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990 di avvio del procedimento di rigetto. Indi, conclusi gli accertamenti istruttori, è stata notificata l’ordinanza di rigetto del 21 agosto 2020, oggetto di odierno gravame.
Non v’è violazione dell’art. 35 legge n. 47/1985 sul silenzio-assenso, in quanto trattasi di ipotesi di silenzio “qualificato” (e non già automatico), che si forma solo se sussistono particolari presupposti (la domanda di condono va corredata da documentazione, comprensiva delle dichiarazioni veritiere sulla tempo e consistenza dell’abuso, devono esserci i pagamenti dell’oblazione e degli oneri dovuti, infine deve trattarsi di opera astrattamente condonabile), nel caso di specie detti presupposti sono però assenti.
L’istruttoria rinnovata, secondo la relazione istruttoria, depositata dal Comune, nell’odierno giudizio, ha fatto infatti emergere che l’immobile: “[...] ricade in una zona destinata, secondo l’attuale P.R.G. a Zona per Servizi d’Interesse Pubblico: Distretto Scolastico art. 29 N.T.A. e inoltre che dalla verifica del P.P.T.R. emerge che l’area ove sorge l’edificio, è interessata da Componenti Culturali e insediative: Beni paesaggistici – Immobili e Aree di Notevole Interesse Pubblico (D.M. 01/08/1985 ai sensi della L. 1497/1939), da Componenti Idrogeologiche: ulteriori contesti paesaggistici – vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923) e da Componenti botanico-vegetazionali: ulteriori contesti paesaggistici – area di rispetto dei boschi ”.
Sul punto, va ricordato che l'art. 32, comma 26, legge n. 326/2003, per gli interventi edilizi realizzati abusivamente, su aree sottoposte a vincoli, limita l'applicabilità del condono esclusivamente ai c.d. "abusi formali" ed alle tipologie n. 4, n. 5 e n.6, della tabella C, allegata alla detta legge, connotazione che, nella fattispecie, non si riscontra, in quanto l'abuso in questione rientra nella tipologia n. 1 della citata tabella (“ Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ”).
Per meglio dire, l'art. 32, comma 27, della legge n. 326/2003, espressamente, prevede che: “ Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: […] d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ”.
Il motivo specifico e dirimente, per il quale è stata rigettata la domanda di condono in questione, così come indicato nel provvedimento impugnato, è la circostanza della realizzazione di un ampliamento ricadente in area sottoposta a vincoli di tutela e che l'abuso commesso rientra nella Tipologia n. 1 di cui alla predetta tabella C.
Dunque, in base al c.d. terzo condono, ai sensi della legge n. 326 del 2003, le opere “abusive” non sono condonabili in zona assoggettata a vincolo paesaggistico; ciò costituisce oramai ius receputm , come chiarito a più riprese da giurisprudenza costante ( ex multis : Cons. St., sez. VI, 1 dicembre 2021, n. 8004; Cons. St., sez. IV, 16 agosto 2017, n. 4007; T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , 7 febbraio 2024, n. 2411; T.A.R. Campania, sez. VI, 15 febbraio 2021, n. 982; T.A.R. Campania, sez. IV, 3 giugno 2021, n. 3705).
Le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) si tratti di opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo; b) seppur realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche. Nel mentre, nell’istanza di condono del 2004, è stato dichiarato soltanto che l'abuso è stato ultimato in data antecedente al 31 marzo 2003.
Ragion per cui, le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria, ai sensi dell'art. 32, comma 27, della legge n. 326/2003, in quanto è stata verificata l’anteriorità dei vincoli, rispetto alla realizzazione dell’abuso. Nel condono edilizio del 2004, l'art. 32, comma 27, lett. d) , legge n. 269/2003 ha, in prima battuta, ripreso la disciplina di cui alla legge del 1985 (" fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 "), ma poi ne ha limitato in gran parte la portata applicativa, precisando che le opere abusive non sono ad ogni modo suscettibili di sanatoria, qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli di tutela, istituiti prima della esecuzione degli abusi, nonché in assenza o in difformità del titolo edilizio e non risultano conformi alle vigenti prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Ne discende che alcun vizio motivazionale v’è nel provvedimento impugnato, né si può invocare il parametro della proporzionalità, con riferimento ai vincoli di tutela.
5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso è respinto.
6.- Le spese del giudizio vanno compensate per la peculiarità e complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI Moro, Presidente FF
Daria Valletta, Primo Referendario
LO IE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO IE | RI Moro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.