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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/01/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 1842/2022
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento iscritto al N.R.G.1842/2022
promosso da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alfonso Esposito, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLANTE
nei confronti di
( ) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Rita Guacci, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATO
preso atto che l'udienza del 15.1.2025 fissata per la discussione e decisione è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte del procuratore di parte appellante;
letto l'art. 127 ter c.p.c.;
procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al N.R.G.1842/2022 vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alfonso Esposito, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
( ) in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 dall'avv. Rita Guacci, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con ricorso in appello depositato il 4.4.2022 agiva in giudizio al fine di Parte_1
ottenere la riforma della sentenza n. 46/2022, emessa dal Giudice di Pace di Mercato San Severino in data 18.01.2022, nell'ambito del procedimento iscritto al N.R.G.897/2021 la quale così provvedeva:
“Rigetta il ricorso proposto da avverso il verbale n. 01027 – bollettario n. 56, Parte_1 elevato dalla Polizia Municipale di per infrazione al cds art. 23 co. 1 e 11. Per l'effetto CP_1 conferma la sanzione pecuniaria comminata. Nulla sulle spese.”. A sostegno del gravame l'appellante deduceva l'errore in diritto nel quale era incorso il Giudice di prime cure per avere erroneamente ritenuto la fattispecie contestata sussumibile nella disciplina sanzionatoria prescritta dall'art. 23
C.d.s.; a ben osservare, secondo la prospettazione offerta dal ricorrente, l'installazione dell'insegna apposta sui muri dell'immobile destinato allo svolgimento dell'attività commerciale, ubicata in una strada a senso unico, comunale, ricadente nel centro abitato, non rientrava in nessuna delle ipotesi contemplate dalla normativa citata, rendendo nulla/annullabile la contravvenzione irrogata, oltre che erronea la decisione gravata. Dunque, alla luce delle circostanze e delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo,l'appellante chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della predetta sentenza, previa adozione di misura cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti gravati in primo grado, accogliere l'appello e per l'effetto in riforma della gravata decisione annullare e/o dichiarare nullo l'originario provvedimento impugnato. Con vittoria al pagamento delle spese di giustizia, oltre accessori, come per legge, del doppio grado di giudizio, con clausola di attribuzione in favore dello scrivente procuratore per dichiarato anticipo.”.
Con comparsa di costituzione depositata il 2.05.2023 si costituiva in giudizio il , in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, il quale in via preliminare eccepiva l' inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c e per mancanza della specificità dei motivi articolati a sostegno del gravame;
nel merito impugnava e contestava l'avversa domanda, infondata in fatto ed in diritto, evidenziando come il Giudice di pace avesse adeguatamente motivato le ragioni poste a fondamento della decisione gravata facendo corretta applicazione delle norme del Codice della strada e del suo
Regolamento di esecuzione, giustificatrici dell'applicazione della sanzione irrogata ed impugnata dall'odierno appellante. Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle conclusioni di seguito richiamate:
“Voglia 'Ill.mo Giudicante adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per i motivi esposti, accogliere il presente atto e per l'effetto Dichiarare inammissibile e / o comunque infondato e destituito di ogni fondamento l'appello così come proposto dal sig. Parte_1
, titolare della Ditta Pasticceria De Santis e per l'effetto: Confermare la sentenza n.
[...]
46/2022 resa dall' Ufficio del Giudice di Pace di Mercato San Severino (SA) in persona del Dott.
Nicola Lombardi e depositata in data Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze professionali, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”.
Disposti taluni rinvii del procedimento per esigenze di ruolo e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, all'udienza ricalendarizzata del 18.9.2024 il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione all'udienza cartolare del 15.1.2025.
Tanto premesso e richiamato, in via preliminare, l'appello è ammissibile. La giurisprudenza di legittimità ha, invero, ripetutamente affermato che "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella l. 134/2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice anche se resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (così tra le tante Cass. n.
13535 del 30/05/2018 e n. 7675 del 19/03/2019). Va aggiunto che gli elementi idonei a rendere specifici i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni. Nel caso di specie, l'appello, nel suo complesso, consente l'individuazione delle statuizioni censurate e dei motivi di doglianza.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato per le argomentazioni che seguono.
Ai fini di causa occorre evidenziare come l'art. 23 C.d.s. configuri espressione dell'esercizio del potere di autotutela riconosciuto all'ente proprietario della strada onde assicurare il rispetto delle disposizioni ivi contenute che, a vario titolo, limitano e disciplinano la pubblicità sulle strade per armonizzarla con le esigenze di sicurezza e di ordine del traffico. Il Legislatore al comma 1 dell'art. 23 espressamente stabilisce che “ Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.”
Ciò posto, nel caso di specie, dalla disamina del verbale di contestazione n. 01027 del 28.07.2021 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di nei confronti dell'odierno appellante, risulta CP_1 accertata sui luoghi di causa “la collocazione di due insegne pubblicitarie luminose, visibili da parte dei veicoli in transito, suscettibili di determinare negli automobilisti distrazione, pericolo per la sicurezza della circolazione trovandosi in area di intersezione.”. La situazione di fatto rappresentata nel verbale impugnato, fonte di illecito, risulta perfettamente sussumibile nella fattispecie contemplata dal Legislatore al comma 1 dell'art 23, non assumendo alcuna rilevanza né la tipologia della strada o la sua orografia, sedes in cui è ubicata l'insegna contestata, né le caratteristiche intrinseche dell'insegna (pubblicitaria ovvero di mera segnalazione della individuazione dell'esercizio commerciale), requisiti pur valorizzati dall'appellante e, nondimeno, in alcun modo tipizzati dal sopra richiamato generale dettato normativo. Conseguentemente, come condivisibilmente evidenziato dal Giudice di prime cure, la contestazione sollevata dalla Polizia
Municipale risponde al criterio di specificità. Non coglie, pertanto, nel segno, ai fini dell'accoglimento dell'appello, l'assunto difensivo articolato da parte appellante secondo cui
“trattasi di insegna recante la semplice scritta “Pasticceria De Santis”, posta a ridosso del magazzino, la quale presenta pertanto un neutro ed asettico riferimento all'attività commerciale svolta, senza essere accompagnato da un qualsivoglia messaggio che possa invogliare la domanda del prodotto offerto”, in quanto l' insegna oggetto di contestazione ha carattere luminoso, insiste in un' area di intersezione stradale, visibile da parte dei veicoli in transito, come tale, suscettibile di determinare negli automobilisti distrazione, pericolo per la sicurezza della circolazione, ragion per cui, l'appello va rigettato e la sentenza gravata integralmente confermata.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 37/2018, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, in favore di parte appellata, in persona del Sindaco pro tempore, ai valori minimi, per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, non celebratasi, tenuto conto del valore della controversia (fino ad euro 1.100,00) e della non complessità della vertenza, da distrarsi in favore dell'avv. Rita Guacci dichiaratasi antistataria.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma la sentenza emessa dal
Giudice di Pace di Mercato San Severino n. 46/2022, depositata il 18.1.2022; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, in favore di parte appellata, in persona del
Sindaco pro tempore che liquida in complessivi euro 232,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Rita Guacci dichiaratasi antistataria;
dà atto ex art 13, comma 1 quater DPR 115/2002 che sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
Nocera Inferiore,17.1.2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica de Sire