CA
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/05/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 373/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 17/2025 pubblicata il 28.01.2025 di omologa del concordato minore proposto da e Parte_1 CP_1
tra
(Avv.to Ciccarelli Graziano) Parte_2
e
, (avv.to Moscatelli Roberta, Morgese Enrica). Parte_1 CP_1
All'udienza del 6.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione
***
Con sentenza n. 17/2025 pubblicata il 28.01.2025, il Tribunale di Trani omologava il concordato minore proposto da e Parte_1 CP_1
Richiamava la relazione del Commissario Giudiziale in ordine al raggiungimento della prescritta maggioranza e dava, altresì, atto della ricorrenza di tutti i presupposti per l'accesso alla procedura e per la fattibilità del piano prevedendo la proposta una dilazione dei pagamenti, per anni 13, secondo il seguente schema:
a) il pagamento per intero (100%) dei crediti assistiti da privilegio immobiliare;
b) lo stralcio nella misura del 60% dei crediti assistiti da privilegio generale e da privilegio mobiliare;
c) lo stralcio nella misura del 70% dei creditori chirografari.
pagina 1 di 7 La fattibilità del piano prevedeva, in particolare, sull'intervento della figlia, , con Persona_1
la messa a disposizione una quota mensile pari ad euro 3.500,00.
Superava, infine, le contestazioni sollevate dal solo creditore afferenti la qualità e quantità Pt_2
del credito di cui era titolare.
Riepilogava, al riguardo, che:
- tra i soci e vi era un contenzioso giudiziario che aveva generato un'autonoma Parte_1 Pt_2
posizione creditoria del fondata sulla sentenza n. 2484/2019 cui era seguita una pluralità di Pt_2 espropriazioni mobiliari nell'ambito delle quali il era stato ammesso al beneficio della Parte_1
conversione ed era stata già disposta parziale assegnazione delle somme in favore del creditore
[...]
Pt_2
- il credito del assistito da privilegio ipotecario immobiliare, ammontava attualmente ad Pt_2
Euro 38,150,00 ed era stato calcolato al netto delle somme già liquidate in favore del creditore in seno alla procedura esecutiva n.473/2020 riunita alla 961/2021, mentre la somma di Euro 826,44 (eccedente la garanzia ipotecaria) era stata ricompresa tra i crediti chirografari, unitamente agli altri importi della medesima classe riferibili allo stesso creditore, pari in tutto ad € 6.236,15;
- il invocava un ulteriore credito chirografario di € 60.564,52, per aver pagato da solo un Pt_2
debito, in favore di , rispetto al quale era debitore solidale il Controparte_2 Parte_1
Argomentava che le procedure concordatarie si reggono su una verifica di tipo amministrativo, finalizzata all'ordinata organizzazione del voto e non richiedendosi una verifica del credito né la formazione di un giudicato endoconcorsuale, con la conseguenza che le censure attinenti alla mancata considerazione di un credito o alla difettosa graduazione o quantificazione vanno rimesse alla sede ordinaria.
Riteneva, altresì, che la fattibilità del piano non poteva ritenersi inficiata dalla concessione in fitto di taluni immobili alla figlia, dottore agronomo e imprenditore agricolo, avendo la Persona_1
stessa avuto accesso al beneficio del primo insediamento agricolo accordatole dalla Regione Puglia e svolgendo la stessa una propria altrettanto autonoma attività imprenditoriale agricola, quest'ultima utilizzando suoli altrui, con esattezza il suolo su cui insistono le serre oggetto di procedura esecutiva ad istanza dello stesso (R.G. 731/2020 e 961/20219) Parte_2
Precisava che i contratti di affitto in favore della figlia rappresentavano elemento essenziale della prospettata continuità e quindi anche della soddisfazione dei creditori, senza intaccare in alcun modo il patrimonio del Parte_1
Evidenziava che la dilazione nei pagamenti, benchè non breve, non sconfinava nell'irrisorietà del beneficio a favore dei creditori e che la tempistica di esecuzione della procedura era stata valutata e pagina 2 di 7 votata favorevolmente dai creditori alla stregua della complessiva situazione di crisi e della sostenibilità della rata da parte del debitore.
Avverso detta pronuncia ha proposto reclamo deducendo: Parte_2
1) omessa motivazione in ordine all'ammissibilità della proposta ed alla fattibilità del piano;
2) errata indicazione dell'entità e della qualità del credito.
3) omesso riconoscimento di un ulteriore credito chirografario in capo al reclamante;
4) eccessiva durata del piano;
5) mancata indipendenza del nominato professionista attestatore avvocato , del Controparte_3
giudice delegato dott. Giuseppe Rana e sulla mancata previsione dei compensi in favore della dott.ssa commissario liquidatore;
Persona_2
6) mancanza di elementi concreti idonei a fondare l'affidabilità del piano;
7) mancata sottoscrizione della proposta di accordo da parte del terzo assuntore dott.ssa
[...]
Persona_1
8) inammissibilità della proposta per aver taciuto l'esistenza di un conto corrente intestato al
Parte_1
9) infedele esposizione debitoria con riferimento alla posizione del creditore per Parte_3
la fornitura di carburante e del credito di degradato a chirografo;
CP_4
10) errata indicazione delle cause di indebitamento;
11) inammissibilità della proposta di concordato per essere il socio della Parte_1 Parte_4
e per aver inserito nel piano il pagamento di debiti sociali per i quali sarebbe
[...]
illimitatamente responsabile;
12) non convenienza del piano
13) erronea valutazione degli immobili ed omessa motivazione in ordine alla durata del piano.
14) incompletezza del piano in merito ai compensi maturati dall'OCC e dal Commissario
Giudizale.
Instava, in accoglimento del reclamo, per la revoca dell'omologa del concordato con vittoria di spese.
Si costituivano e contestando la fondatezza dell'avverso reclamo e Parte_1 CP_1
chiedendone il rigetto.
Il reclamo non è fondato.
La proposta ha ad oggetto un concordato minore in continuità con un accordo dimissorio dilatorio della durata di 13 anni, che prevede:
- il pagamento integrale (100%) dei crediti assistiti da privilegio immobiliare;
pagina 3 di 7 - il pagamento parziale (40% di soddisfo) dei crediti assistiti da privilegio generale e da privilegio mobiliare;
- il pagamento parziale (30% di soddisfo) dei creditori chirografari.
Il reclamante sia in sede di opposizione all'omologa dinanzi al Tribunale di Trani che nel presente giudizio di reclamo non ha mai contestato la convenienza del proposto rispetto Parte_5 all'alternativa liquidatoria, per la massa dei creditori.
E' corretta, pertanto, la motivazione del Tribunale che ha rimarcato come le procedure concordatarie si reggano su una verifica di tipo amministrativo, finalizzata all'ordinata organizzazione del voto non richiedendosi una verifica del credito né la formazione di un giudicato endoconcorsuale, con la conseguenza che le censure attinenti alla mancata considerazione di un credito o alla difettosa graduazione o quantificazione vanno rimesse alla sede ordinaria.
Tale motivazione non solo non ha formato oggetto di alcuna contestazione ma è stata, altresì, condivisa dal reclamante che, ai paragrafi 1, 2 , 3 e 4 dell'atto di reclamo, lamenta un'indagine superficiale in merito al credito di cui è titolare sebbene “consapevole che in questa sede è sottratta l'indagine al Tribunale sull'entità del credito”.
Ed ancora a pag. 7 “Seppur è vero che non in questa sede si può discutere delle censure sulla graduazione o quantificazione dei crediti è altrettanto vero che una indagine seppur sommaria dei motivi della omissione del credito andava condotta”.
Ciò posto, i motivi sub 2, 3 e 11 non possono essere accolti riguardando la qualità e quantità di singoli crediti del insuscettibili di essere delibati in questa sede. Pt_2
Peraltro, dalla lettura degli atti non è dato ravvisare alcuna superficialità, da parte degli organi della procedura, nella rappresentazione dei dati.
Ed infatti, l'indicazione e la collocazione dei crediti, contestate dal reclamante, sono state motivatamente condivise sia dal Collegio dei Gestori nell'attestazione allegata alla proposta di concordato minore che dal Commissario Giudiziario dott.ssa nella relazione del 4 luglio 2024. Per_2
Come si legge a pag. 4 di detta relazione, il credito privilegiato ipotecario di € 38.150,00 è stato riportato al netto delle somme liquidate in sede di procedura esecutiva per effetto della conversione del pignoramento (€ 50.000,00 - € 11.850,00) e per detto credito è stato previsto il pagamento totale.
L'importo di € 6.326,15, invece, è stato posto in via chirografaria in quanto generato da spese successive richieste dal creditore ma non è stato azionato nella procedura esecutiva né è garantito autonomamente.
L'ulteriore credito chirografario invocato dal di € 60.564,52 (per aver pagato da solo un Pt_2
debito, in favore di , rispetto al quale era debitore solidale il non Controparte_2 Parte_1
pagina 4 di 7 è stato occultato ma è stato previsto nel Concordato ed ascritto al corretto creditore, Controparte_2
, con la precisazione del riconoscimento di diritto di surroga del coobbligato nella
[...] Pt_2
posizione di credito di ove, nelle more dell'esecuzione del Concordato, avesse Controparte_2 provveduto ad adempiere al pagamento.
E' infondata la censura sub 11).
Gli importi dei debiti solidali ancora dovuti ai creditori della società sono stati Parte_6
inseriti quali voci di debito a carico del proponente al netto di quanto già riscosso all'esito delle procedure esecutive.
La pronuncia di merito citata dal reclamante (Tribunale Napoli Nord n. 31109/2024) afferisce ad una fattispecie diversa da quella de qua.
Parimenti non esaminabile in questa sede è la censura sub 5) con cui il reclamante solleva dubbi in merito alla mancata indipendenza del nominato professionista attestatore, del giudice delegato nonché censura la mancata previsione dei compensi in favore della dott.ssa commissario Persona_2
liquidatore.
La censura, peraltro, si regge su congetture prive di oggettivi riscontri.
Non colgono nel segno le censure sub 4) e 6).
Il reclamante contesta la durata del piano non in quanto tale ma perché la dilazione dei pagamenti in
13 anni costituirebbe non già uno strumento a garanzia della continuità aziendale ma mirato ad attuare il trasferimento a titolo gratuito dell'attività aziendale alla figlia interventrice. Persona_1
Valorizza in tal senso l'età del il passaggio dell'intero fascicolo aziendale in favore di Parte_1
e la locazione dei terreni, in favore di quest'ultima, ad un prezzo ritenuto non Persona_1 congruo tanto da aver indotto il stesso ad avviare un'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. Pt_2
Le censure non sono condivisibili.
Ed invero, tutti i profili rilevati dal reclamante sono univocamente sintomatici delle peculiari competenze professionali dell'interventrice di già oggetto di positiva Persona_1
valutazione, ai fini del giudizio di convenienza, fattibilità e sostenibilità della proposta, da parte del
Commissario Giudiziale.
Quest'ultimo, infatti, ha valorizzato la locazione dell'intera azienda agricola per la durata di 15 anni ed i contratti agrari in conto di coltivazione stipulati nel 2016 per la partecipazione della figlia del proponente all'Avviso Pubblico per il primo insediamento in agricoltura – pacchetto Giovani – sottomisura 6.1 del PSR Regione Puglia 2014 – 2020, che prevedeva la cessione dell'intero fascicolo aziendale per i terreni in proprietà del genitore.
pagina 5 di 7 Emerge dagli atti e non forma oggetto di contestazione che la , società semplice agricola Parte_7
dei f.lli Alessandro e , da anni affida la coltivazione di piante stagionali al Parte_8
e alla figlia titolari di due distinte aziende agricole. Parte_1
I contratti hanno durata annuale coincidente con la durata del ciclo di vita delle piante “stagionali” affidate in coltivazione dalla committente che rinnova annualmente la sua produzione a seconda delle proprie esigenze commerciali.
La fattibilità del piano si poggia, dunque, su elementi concreti e collaudati contemplanti l'intervento della la cui comprovata esperienza nel settore vivaistico è riscontrata dalla stipula dei Parte_1
contratti agrari con la reiteratasi negli anni sin dal 2016. Parte_7
Non coglie nel segno la censura sub 7 atteso che, come emerge dagli atti, la proposta di Concordato e il piano di consolidamento dei debiti recano la sottoscrizione dei debitori proponenti e del terzo assuntore.
Sono infondate le censure sub 8 e 9 poichè il conto corrente indicato dal reclamante è intestato al ma è vincolato in favore del Tribunale di Trani essendo state versate due rate del primo Parte_1
accordo omologato dal Tribunale di Trani e poi revocato su ricorso del Pt_2
Quanto alla posizione di tale emerge dagli atti che trattasi di di credito su fornitura Parte_3
di rose e il concordato riporta gli importi esattamente precisati da Agenzia delle Entrate Riscossione.
Le cause dell'indebitamento, oggetto della censura sub 10, sono insite nella peculiarità dell'attività imprenditoriale florovivaistica svolta dal e di cui ha programmato il passaggio Parte_1
generazionale in favore della figlia nonché in investimenti societari non andati a buon fine.
Le contestazioni sollevate dal reclamante sono generiche ed insinuano una finalità di frode ai creditori che rimane sprovvista di qualsivoglia riscontro.
E' infondata la censura sub 14) atteso che, come si evince dall'accordo trilaterale in atti, sottoscritto tra i proponenti, Collegio dei Gestori e OCC di Trani, “….il Gestore nominato Avv. Controparte_3
rinunzia parzialmente al compenso professionale spettantegli a fronte del predetto incarico, dichiarandosi soddisfatto di quanto già percepito nella procedura n.2500/2021 R.G.V.G. di cui alla premessa e dichiara di accettare dall'OCC un mero rimborso spese che si concorda in Euro 2.000,00, oltre accessori ed oneri di legge. Il nominato Gestore dott. , in considerazione Persona_3 dell'approfondita conoscenza della pratica già acquisita dal Gestore dott. in seno Controparte_3
alla pregressa procedura da sovraindebitamento, rinuncia parzialmente al compenso professionale dovuto in ragione del presente incarico dichiarando di accettare dall'O.C.C. il compenso che si concorda in Euro 5.000,00, oltre accessori ed oneri di legge se e nella misura dovuta”..
pagina 6 di 7 A ciò aggiungasi che per il Commissario Giudiziale i compensi saranno liquidati al termine dell'esecuzione del piano ai sensi del disposto di cui all'art. 71 co. 4 CCII.
E' generica la contestazione sub 12) sulla mancanza di convenienza.
Ed infatti, la convenienza del Concordato per tutti i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria è stata esposta dai proponenti sulla base di perizie dei cespiti immobiliari basate su sia su valori OMI che di mercato, vagliata e attestata dal Collegio dei Gestori e successivamente confermata dal Commissario
Giudiziale.
Gli Organi della procedura hanno sviluppato i dati economici dell'alternativa liquidatoria per giungere alla valutazione della convenienza.
Tale conclusione è stata confermata dal Commissario Giudiziale anche dopo aver preso in considerazione la valutazione dell'azienda proposta dal Pt_2
Quest'ultimo ha reiterato la censura in ordine alla stima degli immobili indicata nella proposta e confluita del Concordato ma non al fine di contestarne la convenienza bensì al fine una passiva adesione degli organi della procedura a quanto dichiarato dal Parte_1
Il reclamo va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, rigetta il reclamo proposto da avverso Parte_2
la sentenza del Tribunale di Trani n. 17/2025 pubblicata il 28.01.2025;
condanna il reclamante al pagamento, in favore di e delle spese Parte_1 CP_1 che liquida in € 8.469,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA;
sussistono i presupposti per il doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
20.05.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 17/2025 pubblicata il 28.01.2025 di omologa del concordato minore proposto da e Parte_1 CP_1
tra
(Avv.to Ciccarelli Graziano) Parte_2
e
, (avv.to Moscatelli Roberta, Morgese Enrica). Parte_1 CP_1
All'udienza del 6.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione
***
Con sentenza n. 17/2025 pubblicata il 28.01.2025, il Tribunale di Trani omologava il concordato minore proposto da e Parte_1 CP_1
Richiamava la relazione del Commissario Giudiziale in ordine al raggiungimento della prescritta maggioranza e dava, altresì, atto della ricorrenza di tutti i presupposti per l'accesso alla procedura e per la fattibilità del piano prevedendo la proposta una dilazione dei pagamenti, per anni 13, secondo il seguente schema:
a) il pagamento per intero (100%) dei crediti assistiti da privilegio immobiliare;
b) lo stralcio nella misura del 60% dei crediti assistiti da privilegio generale e da privilegio mobiliare;
c) lo stralcio nella misura del 70% dei creditori chirografari.
pagina 1 di 7 La fattibilità del piano prevedeva, in particolare, sull'intervento della figlia, , con Persona_1
la messa a disposizione una quota mensile pari ad euro 3.500,00.
Superava, infine, le contestazioni sollevate dal solo creditore afferenti la qualità e quantità Pt_2
del credito di cui era titolare.
Riepilogava, al riguardo, che:
- tra i soci e vi era un contenzioso giudiziario che aveva generato un'autonoma Parte_1 Pt_2
posizione creditoria del fondata sulla sentenza n. 2484/2019 cui era seguita una pluralità di Pt_2 espropriazioni mobiliari nell'ambito delle quali il era stato ammesso al beneficio della Parte_1
conversione ed era stata già disposta parziale assegnazione delle somme in favore del creditore
[...]
Pt_2
- il credito del assistito da privilegio ipotecario immobiliare, ammontava attualmente ad Pt_2
Euro 38,150,00 ed era stato calcolato al netto delle somme già liquidate in favore del creditore in seno alla procedura esecutiva n.473/2020 riunita alla 961/2021, mentre la somma di Euro 826,44 (eccedente la garanzia ipotecaria) era stata ricompresa tra i crediti chirografari, unitamente agli altri importi della medesima classe riferibili allo stesso creditore, pari in tutto ad € 6.236,15;
- il invocava un ulteriore credito chirografario di € 60.564,52, per aver pagato da solo un Pt_2
debito, in favore di , rispetto al quale era debitore solidale il Controparte_2 Parte_1
Argomentava che le procedure concordatarie si reggono su una verifica di tipo amministrativo, finalizzata all'ordinata organizzazione del voto e non richiedendosi una verifica del credito né la formazione di un giudicato endoconcorsuale, con la conseguenza che le censure attinenti alla mancata considerazione di un credito o alla difettosa graduazione o quantificazione vanno rimesse alla sede ordinaria.
Riteneva, altresì, che la fattibilità del piano non poteva ritenersi inficiata dalla concessione in fitto di taluni immobili alla figlia, dottore agronomo e imprenditore agricolo, avendo la Persona_1
stessa avuto accesso al beneficio del primo insediamento agricolo accordatole dalla Regione Puglia e svolgendo la stessa una propria altrettanto autonoma attività imprenditoriale agricola, quest'ultima utilizzando suoli altrui, con esattezza il suolo su cui insistono le serre oggetto di procedura esecutiva ad istanza dello stesso (R.G. 731/2020 e 961/20219) Parte_2
Precisava che i contratti di affitto in favore della figlia rappresentavano elemento essenziale della prospettata continuità e quindi anche della soddisfazione dei creditori, senza intaccare in alcun modo il patrimonio del Parte_1
Evidenziava che la dilazione nei pagamenti, benchè non breve, non sconfinava nell'irrisorietà del beneficio a favore dei creditori e che la tempistica di esecuzione della procedura era stata valutata e pagina 2 di 7 votata favorevolmente dai creditori alla stregua della complessiva situazione di crisi e della sostenibilità della rata da parte del debitore.
Avverso detta pronuncia ha proposto reclamo deducendo: Parte_2
1) omessa motivazione in ordine all'ammissibilità della proposta ed alla fattibilità del piano;
2) errata indicazione dell'entità e della qualità del credito.
3) omesso riconoscimento di un ulteriore credito chirografario in capo al reclamante;
4) eccessiva durata del piano;
5) mancata indipendenza del nominato professionista attestatore avvocato , del Controparte_3
giudice delegato dott. Giuseppe Rana e sulla mancata previsione dei compensi in favore della dott.ssa commissario liquidatore;
Persona_2
6) mancanza di elementi concreti idonei a fondare l'affidabilità del piano;
7) mancata sottoscrizione della proposta di accordo da parte del terzo assuntore dott.ssa
[...]
Persona_1
8) inammissibilità della proposta per aver taciuto l'esistenza di un conto corrente intestato al
Parte_1
9) infedele esposizione debitoria con riferimento alla posizione del creditore per Parte_3
la fornitura di carburante e del credito di degradato a chirografo;
CP_4
10) errata indicazione delle cause di indebitamento;
11) inammissibilità della proposta di concordato per essere il socio della Parte_1 Parte_4
e per aver inserito nel piano il pagamento di debiti sociali per i quali sarebbe
[...]
illimitatamente responsabile;
12) non convenienza del piano
13) erronea valutazione degli immobili ed omessa motivazione in ordine alla durata del piano.
14) incompletezza del piano in merito ai compensi maturati dall'OCC e dal Commissario
Giudizale.
Instava, in accoglimento del reclamo, per la revoca dell'omologa del concordato con vittoria di spese.
Si costituivano e contestando la fondatezza dell'avverso reclamo e Parte_1 CP_1
chiedendone il rigetto.
Il reclamo non è fondato.
La proposta ha ad oggetto un concordato minore in continuità con un accordo dimissorio dilatorio della durata di 13 anni, che prevede:
- il pagamento integrale (100%) dei crediti assistiti da privilegio immobiliare;
pagina 3 di 7 - il pagamento parziale (40% di soddisfo) dei crediti assistiti da privilegio generale e da privilegio mobiliare;
- il pagamento parziale (30% di soddisfo) dei creditori chirografari.
Il reclamante sia in sede di opposizione all'omologa dinanzi al Tribunale di Trani che nel presente giudizio di reclamo non ha mai contestato la convenienza del proposto rispetto Parte_5 all'alternativa liquidatoria, per la massa dei creditori.
E' corretta, pertanto, la motivazione del Tribunale che ha rimarcato come le procedure concordatarie si reggano su una verifica di tipo amministrativo, finalizzata all'ordinata organizzazione del voto non richiedendosi una verifica del credito né la formazione di un giudicato endoconcorsuale, con la conseguenza che le censure attinenti alla mancata considerazione di un credito o alla difettosa graduazione o quantificazione vanno rimesse alla sede ordinaria.
Tale motivazione non solo non ha formato oggetto di alcuna contestazione ma è stata, altresì, condivisa dal reclamante che, ai paragrafi 1, 2 , 3 e 4 dell'atto di reclamo, lamenta un'indagine superficiale in merito al credito di cui è titolare sebbene “consapevole che in questa sede è sottratta l'indagine al Tribunale sull'entità del credito”.
Ed ancora a pag. 7 “Seppur è vero che non in questa sede si può discutere delle censure sulla graduazione o quantificazione dei crediti è altrettanto vero che una indagine seppur sommaria dei motivi della omissione del credito andava condotta”.
Ciò posto, i motivi sub 2, 3 e 11 non possono essere accolti riguardando la qualità e quantità di singoli crediti del insuscettibili di essere delibati in questa sede. Pt_2
Peraltro, dalla lettura degli atti non è dato ravvisare alcuna superficialità, da parte degli organi della procedura, nella rappresentazione dei dati.
Ed infatti, l'indicazione e la collocazione dei crediti, contestate dal reclamante, sono state motivatamente condivise sia dal Collegio dei Gestori nell'attestazione allegata alla proposta di concordato minore che dal Commissario Giudiziario dott.ssa nella relazione del 4 luglio 2024. Per_2
Come si legge a pag. 4 di detta relazione, il credito privilegiato ipotecario di € 38.150,00 è stato riportato al netto delle somme liquidate in sede di procedura esecutiva per effetto della conversione del pignoramento (€ 50.000,00 - € 11.850,00) e per detto credito è stato previsto il pagamento totale.
L'importo di € 6.326,15, invece, è stato posto in via chirografaria in quanto generato da spese successive richieste dal creditore ma non è stato azionato nella procedura esecutiva né è garantito autonomamente.
L'ulteriore credito chirografario invocato dal di € 60.564,52 (per aver pagato da solo un Pt_2
debito, in favore di , rispetto al quale era debitore solidale il non Controparte_2 Parte_1
pagina 4 di 7 è stato occultato ma è stato previsto nel Concordato ed ascritto al corretto creditore, Controparte_2
, con la precisazione del riconoscimento di diritto di surroga del coobbligato nella
[...] Pt_2
posizione di credito di ove, nelle more dell'esecuzione del Concordato, avesse Controparte_2 provveduto ad adempiere al pagamento.
E' infondata la censura sub 11).
Gli importi dei debiti solidali ancora dovuti ai creditori della società sono stati Parte_6
inseriti quali voci di debito a carico del proponente al netto di quanto già riscosso all'esito delle procedure esecutive.
La pronuncia di merito citata dal reclamante (Tribunale Napoli Nord n. 31109/2024) afferisce ad una fattispecie diversa da quella de qua.
Parimenti non esaminabile in questa sede è la censura sub 5) con cui il reclamante solleva dubbi in merito alla mancata indipendenza del nominato professionista attestatore, del giudice delegato nonché censura la mancata previsione dei compensi in favore della dott.ssa commissario Persona_2
liquidatore.
La censura, peraltro, si regge su congetture prive di oggettivi riscontri.
Non colgono nel segno le censure sub 4) e 6).
Il reclamante contesta la durata del piano non in quanto tale ma perché la dilazione dei pagamenti in
13 anni costituirebbe non già uno strumento a garanzia della continuità aziendale ma mirato ad attuare il trasferimento a titolo gratuito dell'attività aziendale alla figlia interventrice. Persona_1
Valorizza in tal senso l'età del il passaggio dell'intero fascicolo aziendale in favore di Parte_1
e la locazione dei terreni, in favore di quest'ultima, ad un prezzo ritenuto non Persona_1 congruo tanto da aver indotto il stesso ad avviare un'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. Pt_2
Le censure non sono condivisibili.
Ed invero, tutti i profili rilevati dal reclamante sono univocamente sintomatici delle peculiari competenze professionali dell'interventrice di già oggetto di positiva Persona_1
valutazione, ai fini del giudizio di convenienza, fattibilità e sostenibilità della proposta, da parte del
Commissario Giudiziale.
Quest'ultimo, infatti, ha valorizzato la locazione dell'intera azienda agricola per la durata di 15 anni ed i contratti agrari in conto di coltivazione stipulati nel 2016 per la partecipazione della figlia del proponente all'Avviso Pubblico per il primo insediamento in agricoltura – pacchetto Giovani – sottomisura 6.1 del PSR Regione Puglia 2014 – 2020, che prevedeva la cessione dell'intero fascicolo aziendale per i terreni in proprietà del genitore.
pagina 5 di 7 Emerge dagli atti e non forma oggetto di contestazione che la , società semplice agricola Parte_7
dei f.lli Alessandro e , da anni affida la coltivazione di piante stagionali al Parte_8
e alla figlia titolari di due distinte aziende agricole. Parte_1
I contratti hanno durata annuale coincidente con la durata del ciclo di vita delle piante “stagionali” affidate in coltivazione dalla committente che rinnova annualmente la sua produzione a seconda delle proprie esigenze commerciali.
La fattibilità del piano si poggia, dunque, su elementi concreti e collaudati contemplanti l'intervento della la cui comprovata esperienza nel settore vivaistico è riscontrata dalla stipula dei Parte_1
contratti agrari con la reiteratasi negli anni sin dal 2016. Parte_7
Non coglie nel segno la censura sub 7 atteso che, come emerge dagli atti, la proposta di Concordato e il piano di consolidamento dei debiti recano la sottoscrizione dei debitori proponenti e del terzo assuntore.
Sono infondate le censure sub 8 e 9 poichè il conto corrente indicato dal reclamante è intestato al ma è vincolato in favore del Tribunale di Trani essendo state versate due rate del primo Parte_1
accordo omologato dal Tribunale di Trani e poi revocato su ricorso del Pt_2
Quanto alla posizione di tale emerge dagli atti che trattasi di di credito su fornitura Parte_3
di rose e il concordato riporta gli importi esattamente precisati da Agenzia delle Entrate Riscossione.
Le cause dell'indebitamento, oggetto della censura sub 10, sono insite nella peculiarità dell'attività imprenditoriale florovivaistica svolta dal e di cui ha programmato il passaggio Parte_1
generazionale in favore della figlia nonché in investimenti societari non andati a buon fine.
Le contestazioni sollevate dal reclamante sono generiche ed insinuano una finalità di frode ai creditori che rimane sprovvista di qualsivoglia riscontro.
E' infondata la censura sub 14) atteso che, come si evince dall'accordo trilaterale in atti, sottoscritto tra i proponenti, Collegio dei Gestori e OCC di Trani, “….il Gestore nominato Avv. Controparte_3
rinunzia parzialmente al compenso professionale spettantegli a fronte del predetto incarico, dichiarandosi soddisfatto di quanto già percepito nella procedura n.2500/2021 R.G.V.G. di cui alla premessa e dichiara di accettare dall'OCC un mero rimborso spese che si concorda in Euro 2.000,00, oltre accessori ed oneri di legge. Il nominato Gestore dott. , in considerazione Persona_3 dell'approfondita conoscenza della pratica già acquisita dal Gestore dott. in seno Controparte_3
alla pregressa procedura da sovraindebitamento, rinuncia parzialmente al compenso professionale dovuto in ragione del presente incarico dichiarando di accettare dall'O.C.C. il compenso che si concorda in Euro 5.000,00, oltre accessori ed oneri di legge se e nella misura dovuta”..
pagina 6 di 7 A ciò aggiungasi che per il Commissario Giudiziale i compensi saranno liquidati al termine dell'esecuzione del piano ai sensi del disposto di cui all'art. 71 co. 4 CCII.
E' generica la contestazione sub 12) sulla mancanza di convenienza.
Ed infatti, la convenienza del Concordato per tutti i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria è stata esposta dai proponenti sulla base di perizie dei cespiti immobiliari basate su sia su valori OMI che di mercato, vagliata e attestata dal Collegio dei Gestori e successivamente confermata dal Commissario
Giudiziale.
Gli Organi della procedura hanno sviluppato i dati economici dell'alternativa liquidatoria per giungere alla valutazione della convenienza.
Tale conclusione è stata confermata dal Commissario Giudiziale anche dopo aver preso in considerazione la valutazione dell'azienda proposta dal Pt_2
Quest'ultimo ha reiterato la censura in ordine alla stima degli immobili indicata nella proposta e confluita del Concordato ma non al fine di contestarne la convenienza bensì al fine una passiva adesione degli organi della procedura a quanto dichiarato dal Parte_1
Il reclamo va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, rigetta il reclamo proposto da avverso Parte_2
la sentenza del Tribunale di Trani n. 17/2025 pubblicata il 28.01.2025;
condanna il reclamante al pagamento, in favore di e delle spese Parte_1 CP_1 che liquida in € 8.469,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA;
sussistono i presupposti per il doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
20.05.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 7 di 7