TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17258 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 12278/2025, vertente
TRA
- , nato a [...] il [...] ), rappresentato Parte_1 C.F._1 in proprio ex art. 86 c.p.c. e dall'avv. Rita Rossiello, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- nata a [...] il [...] (C.F. ; CP_1 C.F._2
-resistente contumace-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 25.11.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni come da note scritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale sullo status n. 5300/22 pubbl. il 07/04/2022 il Tribunale di Roma pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il sig. e la Parte_1 sig.ra e, con successiva sentenza n. 6919/2024 pubbl. il 22/04/2024, Controparte_1 determinava un contributo paterno per il mantenimento dei quattro figli ( Per_1
22.1.1996, 31.8.1998, 19.11.2003 e 5.8.2006) di complessivi Per_2 Per_3 Per_4
€ 1.600 (€ 400 ciascuno), oltre il 100% delle spese straordinarie.
Con il presente ricorso, il sig. rappresentava che, dalla pronuncia della sentenza di Pt_1 divorzio, era mutata la condizione del figlio il quale, nelle more, aveva raggiunto Per_1
l'indipendenza economica e aveva lasciato la ex casa familiare trasferendosi presso un altro immobile. In conseguenza di ciò, il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno di €
400 per il mantenimento del figlio, oltre che delle spese straordinarie e la condanna della resistente alle conseguenti restituzioni.
Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si costituiva per parte resistente. Con memoria ex art. 473 bis. 17, n. 1 c.p.c., il ricorrente rappresentava che, prima di depositare il presente ricorso, aveva invitato formalmente la ex moglie, la signora CP_1 ad una negoziazione assistita, attesa la circostanza conosciuta da entrambi che il figlio
, a far data dal 18 settembre del 2023, sia pure con contratto a tempo determinato, Per_1 aveva iniziato a lavorare per vari Istituti di credito ed Assicurazioni percependo uno stipendio variabile tra i € 1.800 ed i € 2.000 mensili (oltre 13esima mensilità), ma la si era rifiutata di addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia. CP_1
Chiedeva quindi di accertare e dichiarare che il figlio è divenuto Persona_5 economicamente autosufficiente a far data dal 18.9.2023 e per l'effetto revocare l'obbligo del padre per il mantenimento dello stesso a decorrere dalla predetta data.
All'udienza fissata del 25.11.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la notifica a parte resistente rimasta contumace, sentito il ricorrente, letti gli atti e la documentazione depositata, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
Osserva il Collegio
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita di essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Come emerso dall'istruttoria svolta, dopo aver terminato il percorso di Persona_5 studi universitari, conseguendo in data 11.10.2021 la laurea in giurisprudenza e concludendo la pratica forense nell'aprile 2023, aveva iniziato a lavorare come dipendente nell'area legale di istituti di credito e assicurativi (sei mesi presso la Banca di
Credito Cooperativo delle Province di Roma ove gli veniva corrisposto un rimborso spese di circa € 850 mensili e successivamente veniva assunto con contratto a tempo determinato presso lo stesso istituto con uno stipendio mensile lordo di €. 2.375,04; con la contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo di 6 mesi presso gli CP_2 uffici della con una retribuzione mensile lorda Controparte_3 di €. 2.599,29; contratto di dodici mesi, dal 16.1.2025 al 15.1.2026 presso la società AXA
Assicurazioni con una retribuzione mensile lorda per 13 mensilità di €. 32.832,34 oltre ai buoni pasto giornalieri, contratto che è stato prorogato di un ulteriore anno con decorrenza dal 16.2.2026 al 15.2.2027 – in data 5.11.2025 – con il medesimo inquadramento e qualifica con retribuzione lorda di €. 32.832,84 annui).
Orbene, è indubbio che l'età del ragazzo (quasi trentenne), le esperienze lavorative intraprese dal 2023 ad oggi e la retribuzione percepita, nonché la circostanza (cfr. dichiarazione in atti) che abbia lasciato la casa familiare e si sia trasferito in un Per_1 appartamento per vivere da solo, siano circostanze tali da comportare la revoca di qualsiasi contributo per il suo mantenimento.
Sul punto, giova evidenziarsi che, quanto al diritto dei figli maggiorenni di continuare ad essere mantenuti dai propri genitori, il Supremo Collegio ritiene che lo stesso non possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17182/2020).
Del resto, l'interpretazione consolidata della giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro nel mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché i genitori o il genitore interessato non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente (cfr.
Cass. civ. 14.12.2018 n. 32529; Cass. civ. 26.9.2011 n. 19589; Cass. civ.
2.9.1996 n.
7990; Cass. civ.
7.5.1998 n. 4616; Cass. Civ.
7.4.2006 n. 8221). Secondo il consolidato ed ampiamente condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “… la cessazione di siffatto obbligo deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (cfr. Cass. ord. n. 5088/2018; in termini v. anche Cass. n. 12952/2016).
Pertanto, il Collegio ritiene che debba dichiararsi cessato l'obbligo gravante sul sig. Pt_1 di provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne , con decorrenza dal mese Per_1 successivo al deposito del ricorso, non condividendosi la richiesta di retroagire la revoca al 18.09.2023 sia perché antecedente alla domanda giudiziale sia perché l'autonomia economica si acquisisce progressivamente con il tempo, specie in presenza di contratti a tempo determinato. Le domande restitutorie sono inammissibili nel presente giudizio per ragioni di rito.
Spese di lite
Stante la natura del giudizio, la contumacia di parte resistente, la progressività dell'acquisto dell'autonomia economica del figlio, le spese del giudizio si compensano per metà e per metà seguono la soccombenza, atteso che la resistente non ha aderito all'invito alla negoziazione assistita.
P. Q. M.
Il Tribunale, nel procedimento di primo grado iscritto al n. RGAC 12278/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, in parziale modifica della sentenza n.
6919/2024 pubbl. il 22/04/2024 (RG n. 17333/2021) del Tribunale di Roma, che si conferma per il resto, così decide:
- accoglie il ricorso e dichiara cessato l'obbligo gravante sul sig. di pagare alla Pt_1 signora l'assegno di mantenimento per il figlio , con decorrenza dal mese CP_1 Per_1 successivo al deposito del ricorso e le spese straordinarie;
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da che CP_1 Parte_1 liquida in € 1.100 per onorari, oltre spese generali al 15% e contributi come per legge.
Compensa le rimanenti spese
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 28.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 12278/2025, vertente
TRA
- , nato a [...] il [...] ), rappresentato Parte_1 C.F._1 in proprio ex art. 86 c.p.c. e dall'avv. Rita Rossiello, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- nata a [...] il [...] (C.F. ; CP_1 C.F._2
-resistente contumace-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 25.11.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni come da note scritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale sullo status n. 5300/22 pubbl. il 07/04/2022 il Tribunale di Roma pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il sig. e la Parte_1 sig.ra e, con successiva sentenza n. 6919/2024 pubbl. il 22/04/2024, Controparte_1 determinava un contributo paterno per il mantenimento dei quattro figli ( Per_1
22.1.1996, 31.8.1998, 19.11.2003 e 5.8.2006) di complessivi Per_2 Per_3 Per_4
€ 1.600 (€ 400 ciascuno), oltre il 100% delle spese straordinarie.
Con il presente ricorso, il sig. rappresentava che, dalla pronuncia della sentenza di Pt_1 divorzio, era mutata la condizione del figlio il quale, nelle more, aveva raggiunto Per_1
l'indipendenza economica e aveva lasciato la ex casa familiare trasferendosi presso un altro immobile. In conseguenza di ciò, il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno di €
400 per il mantenimento del figlio, oltre che delle spese straordinarie e la condanna della resistente alle conseguenti restituzioni.
Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si costituiva per parte resistente. Con memoria ex art. 473 bis. 17, n. 1 c.p.c., il ricorrente rappresentava che, prima di depositare il presente ricorso, aveva invitato formalmente la ex moglie, la signora CP_1 ad una negoziazione assistita, attesa la circostanza conosciuta da entrambi che il figlio
, a far data dal 18 settembre del 2023, sia pure con contratto a tempo determinato, Per_1 aveva iniziato a lavorare per vari Istituti di credito ed Assicurazioni percependo uno stipendio variabile tra i € 1.800 ed i € 2.000 mensili (oltre 13esima mensilità), ma la si era rifiutata di addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia. CP_1
Chiedeva quindi di accertare e dichiarare che il figlio è divenuto Persona_5 economicamente autosufficiente a far data dal 18.9.2023 e per l'effetto revocare l'obbligo del padre per il mantenimento dello stesso a decorrere dalla predetta data.
All'udienza fissata del 25.11.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la notifica a parte resistente rimasta contumace, sentito il ricorrente, letti gli atti e la documentazione depositata, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
Osserva il Collegio
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita di essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Come emerso dall'istruttoria svolta, dopo aver terminato il percorso di Persona_5 studi universitari, conseguendo in data 11.10.2021 la laurea in giurisprudenza e concludendo la pratica forense nell'aprile 2023, aveva iniziato a lavorare come dipendente nell'area legale di istituti di credito e assicurativi (sei mesi presso la Banca di
Credito Cooperativo delle Province di Roma ove gli veniva corrisposto un rimborso spese di circa € 850 mensili e successivamente veniva assunto con contratto a tempo determinato presso lo stesso istituto con uno stipendio mensile lordo di €. 2.375,04; con la contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo di 6 mesi presso gli CP_2 uffici della con una retribuzione mensile lorda Controparte_3 di €. 2.599,29; contratto di dodici mesi, dal 16.1.2025 al 15.1.2026 presso la società AXA
Assicurazioni con una retribuzione mensile lorda per 13 mensilità di €. 32.832,34 oltre ai buoni pasto giornalieri, contratto che è stato prorogato di un ulteriore anno con decorrenza dal 16.2.2026 al 15.2.2027 – in data 5.11.2025 – con il medesimo inquadramento e qualifica con retribuzione lorda di €. 32.832,84 annui).
Orbene, è indubbio che l'età del ragazzo (quasi trentenne), le esperienze lavorative intraprese dal 2023 ad oggi e la retribuzione percepita, nonché la circostanza (cfr. dichiarazione in atti) che abbia lasciato la casa familiare e si sia trasferito in un Per_1 appartamento per vivere da solo, siano circostanze tali da comportare la revoca di qualsiasi contributo per il suo mantenimento.
Sul punto, giova evidenziarsi che, quanto al diritto dei figli maggiorenni di continuare ad essere mantenuti dai propri genitori, il Supremo Collegio ritiene che lo stesso non possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17182/2020).
Del resto, l'interpretazione consolidata della giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro nel mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché i genitori o il genitore interessato non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente (cfr.
Cass. civ. 14.12.2018 n. 32529; Cass. civ. 26.9.2011 n. 19589; Cass. civ.
2.9.1996 n.
7990; Cass. civ.
7.5.1998 n. 4616; Cass. Civ.
7.4.2006 n. 8221). Secondo il consolidato ed ampiamente condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “… la cessazione di siffatto obbligo deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (cfr. Cass. ord. n. 5088/2018; in termini v. anche Cass. n. 12952/2016).
Pertanto, il Collegio ritiene che debba dichiararsi cessato l'obbligo gravante sul sig. Pt_1 di provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne , con decorrenza dal mese Per_1 successivo al deposito del ricorso, non condividendosi la richiesta di retroagire la revoca al 18.09.2023 sia perché antecedente alla domanda giudiziale sia perché l'autonomia economica si acquisisce progressivamente con il tempo, specie in presenza di contratti a tempo determinato. Le domande restitutorie sono inammissibili nel presente giudizio per ragioni di rito.
Spese di lite
Stante la natura del giudizio, la contumacia di parte resistente, la progressività dell'acquisto dell'autonomia economica del figlio, le spese del giudizio si compensano per metà e per metà seguono la soccombenza, atteso che la resistente non ha aderito all'invito alla negoziazione assistita.
P. Q. M.
Il Tribunale, nel procedimento di primo grado iscritto al n. RGAC 12278/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, in parziale modifica della sentenza n.
6919/2024 pubbl. il 22/04/2024 (RG n. 17333/2021) del Tribunale di Roma, che si conferma per il resto, così decide:
- accoglie il ricorso e dichiara cessato l'obbligo gravante sul sig. di pagare alla Pt_1 signora l'assegno di mantenimento per il figlio , con decorrenza dal mese CP_1 Per_1 successivo al deposito del ricorso e le spese straordinarie;
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da che CP_1 Parte_1 liquida in € 1.100 per onorari, oltre spese generali al 15% e contributi come per legge.
Compensa le rimanenti spese
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 28.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi