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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/11/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore
dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 856 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Oscar Farace in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
Avv. VERONICA RINALDI CodiceFiscale_2
1 rappresentata e difesa da se stessa
APPELLATA
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2655/2023
resa ex art. 281 sexies cpc e contestualmente pubblicata all'udienza del 14/06/2023
(Opposizione al decreto ingiuntivo n.822/2022 emesso dal Tribunale di Salerno il
31/03/2022 )
sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'avv. , premesso di essere creditore nei confronti dell'avv. Parte_1
in virtù di un contratto di transazione tra l'allora dott. , CP_1 Parte_1
nella qualità di mandatario senza rappresentanza della sig.ra , e il Persona_1
medesimo avv. nella qualità di mandatario senza rappresentanza del sig. CP_1
stipulato in data 10/06/17 al fine di definire in via amichevole un Persona_2
rapporto di natura commerciale, deduceva che, in riferimento ai pagamenti previsti in contratto, l'avv. aveva onorato soltanto la prima scadenza consegnando al CP_1
dott. la somma di € 3.000,00 in data 30/09/17 e rimanendo inadempiente per Parte_1
le altre, e che, nonostante le raccomandate inviate all'avv. il 28/06/2021 e, dopo CP_1
il suo decesso, alla figlia ed erede legittima, avv. ER AL, alcun ulteriore pagamento della rimanente somma era stato effettuato, chiedeva al Tribunale di
Salerno l'emissione, nei confronti di quest'ultima, di un decreto ingiuntivo per il pagamento di € 5.666,66, corrispondente alla sua quota ereditaria pari ad 1/3.
Con decreto ingiuntivo n. 822/2022 del 31/03/2022 il Tribunale adìto ingiungeva all'avv. ER AL di pagare in favore del dott. la somma di € Parte_1
5.666,66, oltre gli interessi richiesti e le spese del procedimento monitorio.
2 2. L'avv. ER AL, rappresentata e difesa da sé medesima, spiegava
opposizione avverso il decreto ingiuntivo, di cui chiedeva la revoca, e proponeva domanda riconvenzionale di condanna dell'opposto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti e dei danni per lite temeraria ex art. 96 cpc. A
motivi di opposizione l'avv. dichiarava di non riconoscere le firme autografe CP_1
apposte dal padre, apparente sottoscrittore, avv. sul contratto di CP_1
transazione del 10/06/2017, e, a dimostrazione della non autenticità e non riconducibilità delle firme all'avv. allegava una perizia grafica resa dalla CP_1
dott.ssa dichiarava, altresì, di disconoscere la conformità all'originale Persona_3
della copia prodotta dal , chiedendo l'esibizione del contratto originale e Parte_1
proponendo, in via subordinata e gradata, istanza incidentale di querela di falso ex art. 221 c.p.c.; chiedeva la declaratoria di difetto di legittimazione attiva dell'avv.
[...]
, che agiva in nome proprio senza essere titolare dei diritti vantati in Parte_1
giudizio, dovendosi escludere in capo all'opposto sia la legittimazione “ad causam” che la rappresentanza sostanziale e, quindi il difetto di titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, quale elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda;
chiedeva, inoltre, di voler accertare e dichiarare la nullità del mandato conferito dalla sig.ra all'allora dott. ex art. 1418 c.c., oltre che Persona_1 Parte_1
l'inesistenza di tale mandato, il suo abuso, per palese esercizio abusivo della professione forense, il difetto di procura ex art. 84, comma 2, c.p.c., la violazione del dovere di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c.; chiedeva, altresì, di voler dichiarare il difetto di legittimazione passiva di essa opponente non essendo stata provata la sua qualità di erede ed essendo, il presunto contratto di mandato, ormai estinto ex artt. 1722, comma 1
numero 4, e 1728 c.c., per morte del mandatario avv. chiedeva pure al CP_1
Tribunale di voler accertare e dichiarare la radicale nullità del presunto contratto di transazione, in quanto giuridicamente inesistente, ai sensi dell'articolo 1418, co.2, c.c,
3 per mancanza dell'elemento essenziale del consenso ex art. 1325 c.c, di accertare e dichiarare la specifica nullità della transazione relativa ad un contratto illecito ex art. 1972 c.c., di accertare e dichiarare la generale nullità ex art. 1418, co.1, c.c., per violazione di norme imperative.
3. Si costituiva l'avv. , procuratore di sé stesso, che dichiarava di Parte_1
volersi avvalere del documento disconosciuto da controparte proponendo istanza di verificazione, e contestava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva sollevata dalla opponente.
4. All'udienza del 16/02/2023 l'avv. Lucia Catapano, comparsa in sostituzione dell'avv. , depositava agli atti un documento e ribadiva la volontà del suo Parte_1
delegante di procedere alla verificazione. Il Giudice, con ordinanza in pari data,
dichiarava inammissibile la verificazione del documento, trattandosi di una fotocopia, e rinviava all'udienza del 14/06/2023. Qui, ritenuta inammissibile la produzione del documento che l'avv. Giancarlo D'Aniello, in sostituzione dell'avv. , Parte_1
chiedeva di depositare affermando essere l'originale della scrittura, disponeva la discussione delle parti e all'esito riservava la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
5. Con sentenza n. 2655/2023 pubblicata all'esito dell'udienza del 14/06/2023, il
Tribunale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo e dichiarava l'insussistenza del credito vantato dall'avv. nei confronti Parte_1
dell'avv. ER AL. Rigettava, per difetto di prova, la domanda di risarcimento e la domanda ex art. 96 cpc e condannava il al pagamento, in favore della Parte_1
opponente, delle spese processuali oltre al rimborso di quelle di CTP.
6. Con atto di citazione notificato il 26/07/2023 , patrocinato Parte_1
dall'avv. Farace, articolando due motivi di gravame, ha chiesto a questa Corte di
“riformare la sentenza impugnata con espressa adozione di ogni provvedimento
4 ritenuto utile;
condannare parte appellata al pagamento delle spese, del compenso e
degli accessori di legge del presente procedimento”.
7. Si è costituita l'avv. ER AL, che ha resistito all'impugnazione ed ha così
concluso: “Voglia la Corte rigettare integralmente l'atto di appello, in quanto infondato
in fatto ed in diritto, destituito di qualsivoglia impianto probatorio, per tutti i motivi
innanzi precisati, oltre che meramente pretestuoso e temerario, pertanto, si chiede
un'esemplare condanna alle competenze e spese del presente giudizio, oltre
maggiorazione del 15 % ed oneri fiscali e previdenziali come per legge;
Confermare la
sentenza di primo grado N. 2655/2023, resa e pubblicata in data 14 giugno 2023, ai
sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nell'ambito del giudizio civile recante R.G. N.
4936/2022, dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Dott. Gustavo Danise,
con la sola correzione relativa alla quantificazione delle spese di giudizio nella parte in
cui non viene specificato l'esborso del contributo unificato nella misura di €. 145,50;
Condannare l'avv. per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., Parte_1
per lite temeraria in favore dell'appellata e secondo la nuova formulazione di cui
all'ultimo comma”.
8. Il C.I., concessi i termini di cui all'art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali, con ordinanza del 02/07/2025, sulle note scritte inviate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Con la sentenza qui impugnata il Giudice monocratico del Tribunale di Salerno ha accolto l'opposizione richiamando la propria ordinanza con la quale aveva dichiarato inammissibile l'istanza di verificazione giacché l'accertamento mediante CTU
grafologica avrebbe dovuto essere espletato su un documento in fotocopia;
ritenendo dirimente, ai fini della decisione, la discrasia sussistente sulle due copie del contratto di
5 transazione del 10/06/17, ovvero tra quella inviata nel 2021 all'avv. ER AL,
priva della sigla dei contraenti sulla prima pagina, e l'altra, allegata al ricorso monitorio,
che recava sulla prima pagina la sigla dell'avvocato il quale, però, essendo già CP_1
deceduto, non avrebbe potuto apporla;
rilevando che la falsità era stata riscontrata scientificamente nelle conclusioni rassegnate dal perito di parte opponente ed era altresì
ricavabile, in via indiziaria, dalla circostanza che il creditore avv. , Parte_1
nonostante il titolo risalisse all'anno 2017, aveva richiesto il pagamento del residuo dopo circa quattro anni, precisamente dopo il decesso del presunto debitore avv.
[...]
verosimilmente per evitare che costui potesse disconoscere la propria CP_1
sottoscrizione. Il Giudice ha poi accolto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'avv. rilevando che il medesimo, che si era qualificato mandatario di Parte_1
, non aveva dimostrato l'esistenza di una procura all'incasso delle somme Persona_1
oggetto della transazione né, in generale, della procura alla lite che eventualmente avrebbe potuto contenerla. Per tutte queste ragioni, ha revocato il decreto ingiuntivo dichiarando insussistente il credito dell'avv. nei confronti dell'avv. Parte_1 CP_1
ha rigettato la domanda di risarcimento danni e di condanna per lite temeraria avanzate dall'avv. ha infine condannato il al pagamento delle spese CP_1 Parte_1
processuali.
10. Con il primo motivo deduce che “ La sentenza risulta essere Parte_1
ingiusta ed erronea nella parte in cui il Giudicante, all'udienza del 14/06/23, anziche'
dichiarare espressamente e formalmente l'interruzione del processo, come avrebbe
dovuto, ha fatto celebrare la discussione e, conseguentemente, ha emesso la relativa
sentenza che in questa sede si impugna”.
La nullità della sentenza deriverebbe dalla omessa adozione, da parte del Giudice,
all'udienza del 14/06/2023, in cui la causa fu decisa, del provvedimento di interruzione del giudizio ex art. 301 cpc che avrebbe dovuto fare automaticamente seguito alla
6 sospensione cautelare dell'avv. dall'esercizio della professione forense per Parte_1
la durata di mesi 12, deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina di Salerno in data
12/05/2023;
con il secondo motivo l'appellante deduce che “ La sentenza risulta essere ingiusta ed
erronea nella parte in cui il Giudicante ha ritenuto che il contratto di transazione
depositato all'udienza del 16/02/23 non fosse l'originale, come ritenuto dalla parte
opposta, ma una semplice copia e, quindi, conseguentemente ha dichiarato
l'inammissibilita' della proposta istanza di verificazione e, anziché' concedere i termini
ex art. 183 c.p.c. per consentire il deposito delle scritture di comparazione e la
formulazione delle richieste istruttorie, ha disposto il rinvio per la discussione e la
conseguente decisione della causa”.
11. L'appellata avv. ha eccepito preliminarmente il vizio della vocatio in jus CP_1
per averla l'appellante citata a comparire all'udienza del 27/11/2023 indicando il termine di 70 giorni per costituirsi in luogo di quello previsto di 90 giorni, ciò in violazione dell'art.343 cpc;
nel merito ha poi contestato il primo motivo facendo rilevare, in fatto, che la sospensione cautelare dell'avv. era divenuta Parte_1
esecutiva dalla data di notifica all'interessato, effettuata il 21/06/2023, quindi successivamente all'udienza del 14/06/2023, in cui la causa era stata riservata in decisione e dove era comparso, per delega dell'avv. , l'avv. D'Aniello che Parte_1
non aveva fatto alcun accenno all'evento, e, in diritto, che, comunque, la nullità della sentenza per mancata interruzione poteva essere dichiarata soltanto laddove si fosse verificato un concreto pregiudizio al diritto di difesa, che nella specie non era stato neppure rappresentato.
L'appellata ha contestato altresì il secondo motivo di gravame facendo, in particolare,
rilevare che il non aveva impugnato l'ordinanza del Giudice che aveva Parte_1
dichiarato inammissibile la verificazione sulla fotocopia della scrittura giacché non
7 aveva neppure depositato la memoria conclusionale successiva all'ordinanza e precedente all'udienza di discussione, aveva irritualmente chiesto di produrre, a quest'ultima udienza, un documento affermando che fosse l'originale della scrittura, e comunque, al di là della CTU, con l'istanza di verificazione egli non aveva proposto alcun mezzo istruttorio, come invece richiesto dall'art. 216 cpc.
12. In ordine alla questione preliminare sollevata dalla appellante, rileva la Corte che l'art. 164 cpc prevede la nullità dell'atto di citazione soltanto quando vi sia la violazione dei termini liberi a comparire ovvero la mancanza della fissazione dell'udienza e dell'invito a costituirsi entro il termine, laddove invece, nel caso in esame, non vi è
violazione dei termini liberi a comparire né la mancanza dell'avvertimento di cui al n.
7) dell'art. 163 c.p.c., che è presente, seppure con un invito a costituirsi contenente un termine errato.
In ogni caso, il vizio della citazione sarebbe stato sanabile dalla stessa appellata, che,
anche in presenza di un invito a costituirsi diverso da quello prescritto dalla legge, per proporre una tempestiva impugnazione incidentale, in applicazione della disciplina legale, ben avrebbe potuto costituirsi fino a 20 giorni prima dell'udienza fissata.
13. Nel merito l'appello è inammissibile.
Come illustrato in precedenza, il Tribunale ha escluso la legittimatio ad causam del sul rilievo che il medesimo non avesse allegato né la procura speciale Parte_1
all'incasso, che avrebbe dovuto rilasciargli la mandante sig.ra , né Persona_1
comunque la procura alle liti che eventualmente la contenesse, cosicché il Parte_1
risultava aver agito in giudizio quale mandatario all'incasso in mancanza del relativo potere.
8 Il non ha impugnato la statuizione né comunque, in questa sede di appello, Parte_1
ha allegato agli atti la documentazione necessaria a dimostrare la sua legittimazione processuale, in particolare il mandato che gli era stato conferito ed i relativi poteri.
Ne consegue che sull'accertamento di carenza di legittimazione, che è questione di natura preliminare al merito, la sentenza è ormai passata in giudicato e comporta la inammissibilità della impugnazione non potendo la sentenza essere impugnata da soggetto privo di alcun potere processuale.
- Il rilievo assorbe ogni altra questione, compresa quella della nullità della sentenza per omessa interruzione del giudizio in conseguenza della sospensione disciplinare dell'avvocato . Parte_1
- In ogni caso, e in disparte il rilievo della mancata dimostrazione dell'interesse dell'opposto alla dichiarazione di interruzione ( cfr. sul punto Cass. 2024 n. 29195;
2016 n. 6838; 2015/14520 in cui si afferma che l'interruzione “presuppone il concreto
pregiudizio arrecato al diritto di difesa”), come dimostrato dall'appellata a mezzo della documentazione acquisita presso il COA di Salerno l'interruzione del giudizio non avrebbe potuto essere disposta dal primo Giudice giacché la notifica al della Parte_1
delibera di sospensione adottata dal Consiglio di disciplina il 12/05/2023 era stata fatta dal COA di Salerno in data 21/06/2023, quindi era divenuta esecutiva successivamente alla pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 14/06/2023 ( cfr. la disciplina contenuta nell'art. 60, co.2, L. 2012 n. 247).
- Rileva altresì la Corte che con la nota contenente la precisazione delle conclusioni depositata in data 26/09/2024, il difensore del ha prodotto una relazione Parte_1
tecnica di parte a firma di un esperto grafologo.
Siffatto documento, che avrebbe potuto essere allegato come supporto tecnico di uno specifico motivo di gravame, è inammissibile in quanto è stato prodotto nelle more del giudizio di appello, quindi al di fuori del rituale contraddittorio.
9 In ogni caso, esso, al pari del secondo motivo - cui qui si fa cenno per mera completezza, essendo la questione assorbita dai rilievi preliminari già illustrati -, è
insufficiente alla riforma della sentenza non essendo stata impugnata la ragione principale del rigetto della domanda, ovvero che la verificazione non era ammissibile giacché il documento era in fotocopia. Anche su questa statuizione si è di conseguenza formato il giudicato.
14. La sentenza impugnata va invece integrata nella parte in cui, per mero errore materiale, nel dispositivo, non è stato riconosciuto in favore dell'avv. il CP_1
rimborso della spesa di € 145,50 per il contributo unificato, regolarmente chiesto e documentato con la ricevuta del versamento.
15. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.
147/2022, con riferimento al valore della causa compreso nello scaglione da € 5.201,00
a € 26.001,00, negli importi medi e per le fasi trattate ( studio, introduzione e decisione).
16. Ricorrono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, co.3 e ult.co, cpc
invocata dall'avv. CP_1
- Occorre premettere che la Corte di legittimità ha recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dalla norma testé richiamata, in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell'abuso del processo sia alla evoluzione della fattispecie dei "danni punitivi" che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento. Al riguardo, è stato pertanto affermato che "la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i
casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed
indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2,
10 c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento
processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo
della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì
di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di 'abuso del processo', quale
l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare
alcuna plausibile ragione”. ( cfr. Cass. 2017 n.27623; 2021 n.3830; 2020 n. 20018;
2019 n. 29812)
Ai fini della condanna ex art. 96, 3 co., cpc si è pertanto ritenuto costituire abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure, come nel caso di specie, non osservante tutti gli incombenti processuali necessari per l'ammissibilità e/o la procedibilità del giudizio, e al contempo sussistere un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale,
finalizzato non già alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia ma soltanto, oggettivamente, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente,
a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione ( cfr. Cass.SU 2015 n.
12310).
In particolare, in un caso analogo a quello in esame, il Giudice di legittimità ha ritenuto che il riscontrato vizio della procura, oltre a determinare la dichiarazione di inammissibilità del gravame, non è compatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti (
cfr. art. 6 CEDU ) e, dall'altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost. ) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni proposte senza l'osservanza delle norme procedurali o con
11 gravi errori di diritto consentendo l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo
- rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti ( Cass.2018 n. 25177).
- Alla luce dei richiamati princìpi, ritiene questa Corte che l'aver agito in difetto di procura sostanziale e processuale, perpetuando il vizio con la proposizione dell'appello senza muovere alla sentenza di primo grado alcuna contestazione sulla declaratoria di carenza di legittimazione, costituisce un'azione intrapresa “pretestuosamente e cioè
nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione”. ( cfr. Cass. 2017
n.27623; 2021 n.3830; 2020 n. 20018; 2019 n. 29812), che espone il alla Parte_1
condanna al risarcimento dei danni per abuso dello strumento processuale ai sensi del terzo e dell'ultimo comma della norma.
Tenendo anche conto del valore della controversia e della peculiarità della vicenda sostanziale, si ritiene equo liquidare la somma di € 1.000,00 in favore dell'avv.
ER AL e una somma di pari importo in favore della a Parte_2
compensazione del danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo.
17. Sussistono infine le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13,
co.1quater, del dPR n.115/2002) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 26/07/2023 da Parte_1
nei confronti dell'avv. VERONICA RINALDI avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Salerno n. 2655/2023, così provvede:
12 1) DICHIARA INAMMISSIBILE L'APPELLO;
2) DISPONE che il dispositivo che la sentenza impugnata sia integrato con la condanna di al rimborso in favore dell'avv. ER AL Parte_1
della somma di € 145,50 versata a titolo di c.u.;
3) DA al pagamento delle spese di questo grado di Parte_1
giudizio, che liquida in favore dell'avv. ER AL in € 3.966,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap;
4) DA l'appellante al pagamento, a titolo di responsabilità processuale, in favore dell'avv. ER AL e della della somma di € Pt_2 Parte_2
1.000,00 ciascuno.
La Corte dà atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Consigliere Istruttore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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