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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di TI Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CASACCIA FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 76/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
IA TI SP
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 2024 EQG GCG 00001926744 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. Ricorrente_1 ricorre
contro
IA TI avverso la sanzione per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato notificata il 27.11.2024.
Il fondamento della pretesa impositiva era riferito alla circostanza che il ricorrente nella qualità di proprietario di un appartamento situato in Bologna locato ad uso abitativo aveva promosso un procedimento di sfratto davanti al Tribunale di Bologna r.g. n. 5565/2021 nei confronti del conduttore moroso Nominativo_2.
Alla luce di ciò in data 18.07.2023 veniva chiesto da parte di IA TI il pagamento entro 30 giorni dalla comunicazione delle spese di iscrizione a ruolo.
In data 4.08.2023 il sig. Ricorrente_1 provvedeva nel termine indicato, al pagamento del modello F23 relativo al contributo unificato con relativa trasmissione a IA
Chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di lite.
Non risulta costituita IA TI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Agli atti del processo risulta infatti versata la quietanza di pagamento del contributo unificato di euro 286,00 – richiesto da IA - a mezzo modello F23 effettuato in data 4.8.2023 a mezzo Banca_1 SP – Bologna.
Il ricorso deve essere pertanto accolto. Le spese seguono la soccombenza, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di TI di Bologna, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario avv. Cecere sono quantificate in euro 100,00.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di TI Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CASACCIA FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 76/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
IA TI SP
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 2024 EQG GCG 00001926744 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. Ricorrente_1 ricorre
contro
IA TI avverso la sanzione per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato notificata il 27.11.2024.
Il fondamento della pretesa impositiva era riferito alla circostanza che il ricorrente nella qualità di proprietario di un appartamento situato in Bologna locato ad uso abitativo aveva promosso un procedimento di sfratto davanti al Tribunale di Bologna r.g. n. 5565/2021 nei confronti del conduttore moroso Nominativo_2.
Alla luce di ciò in data 18.07.2023 veniva chiesto da parte di IA TI il pagamento entro 30 giorni dalla comunicazione delle spese di iscrizione a ruolo.
In data 4.08.2023 il sig. Ricorrente_1 provvedeva nel termine indicato, al pagamento del modello F23 relativo al contributo unificato con relativa trasmissione a IA
Chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di lite.
Non risulta costituita IA TI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Agli atti del processo risulta infatti versata la quietanza di pagamento del contributo unificato di euro 286,00 – richiesto da IA - a mezzo modello F23 effettuato in data 4.8.2023 a mezzo Banca_1 SP – Bologna.
Il ricorso deve essere pertanto accolto. Le spese seguono la soccombenza, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di TI di Bologna, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario avv. Cecere sono quantificate in euro 100,00.