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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 2594/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
12.12.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 04.11.2024 da e da Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. TARTAGLIONE ALESSANDRO tendente ad
[...] ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in MARCIANISE (CE) in data 06.05.2006 dal quale sono nate le figlie (il 7.06.2007) e (il 24.09.2009); Persona_1 Persona_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso, così come modificate con note di trattazione scritta del 7.07.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) La sig.ra di comune accordo con il Sig. , ha già Parte_1 Parte_2 trasferito la propria residenza unitamente alle figlie in via Salerno 20 nel Comune di
Marcianise dove la stessa ha acquistato un immobile,
2) il Sig. resterà ad abitare nella casa coniugale sita in Marcianise alla via Parte_2
Pisani 7/13;
3) il Sig. che svolge funzioni di Maresciallo della Guardia di Finanza, Parte_2 corrisponderà quale contributo per il mantenimento delle figlie l'importo di € 900,00
(novecento/00) mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, in quanto studentesse non ancora economicamente autosufficiente. La sig.ra Parte_3
1 economicamente rinuncia al sostegno economico. Detti importi verranno aggiornati annualmente, come per legge, secondo gli indici ISTAT, senza bisogno di alcuna preventiva richiesta;
4) il sig.re per le eventuali spese straordinarie che dovessero rendersi Parte_2 necessarie per le figlie, comprese spese universitarie, di libri, cura e spese mediche, si obbliga a farsene carico al 100% fino alla somma di euro 2000,00 annui oltre tala somma le stesse saranno ripartite nella misura del 50% per ogni coniuge;
I coniugi si danno sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o per il rinnovo del passaporto o della carta d'identità valida per l'espatrio.
PIANO GENITORIALE
- la casa familiare resta al padre
- la madre con le figlie ha trasferito la propria residenza in via Salerno 20 Marcianise, vista la disponibilità di tempo del padre e la richiesta di affido condiviso paritario, la minore i
trascorrerà il martedì ed il giovedì con il padre il quale prenderà con Persona_3 sé la minore all'uscita di scuola e accompagnandola a casa della madre alle ore 21.00; per quanto riguarda i week.end invece i coniugi li trascorreranno con la minore a settimane alterne ed il padre prenderà la figlia minore fuori Persona_4 scuola il venerdì e la accompagnerà dalla madre alle ore 19.00 della domenica sera. Le festività natalizie saranno trascorse dai minori ad anni alterni nel seguente modo: la
Vigilia di Natale ed il Natale con un genitore e la vigilia e Capodanno con l'altro genitore.
Le festività Pasquali, i separandi le trascorreranno con i figli ad anni alterni. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e , Parte_1 Parte_2 nato il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n.28, parte II, serie A, anno 2006);
2 3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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