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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/05/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, in esito alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1562 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente
TRA
nato a San Pietro in [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, , nata a San Pietro in [...] il [...], C.F._1 Parte_2 cod. fisc. nata a San Pietro in [...] il C.F._2 Parte_3
20.04.1939, cod. fisc. , , nata a [...] in C.F._3 Parte_4
Amantea (Cs) il 16.04.1943, cod. fisc. , , nata a [...] C.F._4 Parte_5
Pietro in Amantea (Cs) il 28.04.1945, cod. fisc. , nata a C.F._5 Parte_6
Cleto (Cs) il 20.06.1949, cod. fisc. , , nata in [...] in C.F._6 Parte_7 data 11.10.1978, cod. fisc. nato in [...] il C.F._7 Parte_8
13.12.1972, cod. fisc. , in proprio e quali eredi di C.F._8 Persona_1
nato a San Pietro in [...] il [...] e deceduto in Paola (Cs) il 22.07.1997,
[...] tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gambardella Giuliano del foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Zicarelli Massimo sito in Paola (Cs) alla via Falcone e
Borsellino n. 7, come da procura in calce all'atto di citazione;
attori
E
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , Controparte_1 C.F._9 rappresentata e difesa dall'avv. Cianni Roberto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Longobardi (Cs) al Viale degli Emigranti n. 3, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo depositata il 26.11.2019; convenuta
, nata a San Pietro in [...] il [...]; CP_2 convenuta contumace
NONCHE'
1 nato a San Pietro in [...] il [...], cod. fisc. CP_3
, rappresentato e difeso dall'avv. Cetraro Amerigo ed elettivamente C.F._10 domiciliato presso il suo studio sito in Belvedere Marittimo (Cs) alla via G. Fortunato n. 89/A, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di terzo chiamato in causa con domanda riconvenzionale depositata il 4.05.2020; terzo chiamato in causa
Oggetto: azione di accertamento di usucapione.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 2.11.2018, gli attori indicati in epigrafe hanno evocato in giudizio e al fine di ottenere l'accertamento dell'avvenuto Controparte_1 CP_2 acquisto, in loro favore, per usucapione ultraventennale della proprietà dei fondi rustici siti alla località Oliva, contrada Gallo, del Comune di Amantea riportati in catasto al foglio n. 30, particelle nn. 89 e 78 (quest'ultima attualmente frazionata nelle cinque particelle nn. 78, 309, 310,
311 e 312, come da atto del 16.06.1987 registrato in data 8.06.2003, prot. n. CS0454530). Gli stessi, premesso di essere eredi legittimi del de cuius (nato a [...] Persona_1
Pietro in Amantea il 22.07.1911 e deceduto in Paola il 22.07.1997), hanno rilevato che quest'ultimo era già proprietario di 3/11 e 8/55 dei suddetti fondi rustici (in origine boschi cedui) in virtù del contratto di compravendita stipulato con con atto notarile Controparte_4 dell'1.10.1949, rep. n. 317; in ogni caso, successivamente alla stipula di detto atto, il de cuius
[...]
ha esercitato in via esclusiva il possesso anche su tutto il resto delle Persona_1 particelle (formalmente di proprietà delle convenute) indicate in catasto con i nn. 78, 89 e 312 del foglio n. 30; tale possesso è stato esercitato in modo pubblico, pacifico ed indisturbato per quasi cinquanta anni, ovvero dal 1949 al 1997 (anno in cui è il suddetto de cuius deceduto), nel quale sono, poi, subentrati per successione ex art. 1146, comma 1, c.c. i medesimi attori;
in particolare, il de cuius ha goduto in modo indisturbato dei sopraindicati terreni, Persona_1 avendo provveduto alla coltivazione, manutenzione e gestione degli stessi, ad apporvi e/o rimuovere recinti, cartelli e sbarre, nonché a spianare più volte le aree, senza che le proprietarie convenute abbiano mai mosso alcuna contestazione, essendosi le stesse da sempre disinteressate dei medesimi fondi, praticamente abbandonali;
inoltre, dopo la morte nel 1997 del de cuius
[...]
, gli stessi attori, quali suoi eredi, hanno continuato ad esercitare detto Persona_1 possesso con modalità identiche. Quindi, hanno chiesto, in via preliminare, di accertare e dichiarare, anche incidentalmente e nel merito, l'intervenuto acquisto per usucapione dei suddetti terreni in capo al de cuius in virtù del possesso esclusivo, pacifico, Persona_1 ininterrotto, pubblico ed indisturbato da lui esercitato dal 1949 alla data del suo decesso, avvenuto il 22.07.1997; in via gradata e nel merito, di accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in capo ai medesimi attori in proprio, in virtù del possesso da loro esercitato dal 1997 e/o, comunque,
2 per effetto della successione (mortis causa) nel possesso già in precedenza esercitato dal de cuius
, loro dante causa, dei fondi rustici siti alla località Oliva, contrada Persona_1
Gallo, del Comune di Amantea contraddistinti in catasto al foglio n. 30, particelle nn. 89 e 78
(quest'ultima frazionata nelle cinque particelle nn. 78, 309, 310, 311 e 312), ordinando, per l'effetto, alla competente Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari la trascrizione e annotazione dell'emananda sentenza, con esonero di ogni responsabilità e condanna, in caso di opposizione, delle controparti al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario per dichiarato anticipo (come indicato nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 13.05.2025).
Con comparsa, depositata il 26.11.2019, si è costituita in giudizio , la quale, Controparte_1 nel contestare quanto ex adverso dedotto, ha rilevato di essere proprietaria dei terreni di cui alle particelle catastali nn. 78 e 89 del foglio n. 30 in quanto erede universale, coniugata in regime di comunione dei beni, del defunto marito . In particolare, ha rilevato che la Persona_2 particella n. 78, originariamente estesa ha 27,10, nel 1985 è stata suddivisa, in virtù dell'atto di frazionamento a firma dell'ing. su incarico del defunto marito Persona_3 [...]
, in cinque particelle catastali contrassegnate dai nn. 78, 309, 310, 311 e 312; Per_2
l'originaria particella n. 78 e quella n. 89 è stata coltivata, almeno dagli anni '50, da Parte_9
(e, prima ancora, dal padre dello stesso, ), cognato della medesima convenuta, oggi CP_3 deceduto;
successivamente al suddetto frazionamento, avvenuto per consentire ai cinque figli dei de cuius e di avere un piccolo appezzamento di terreno da CP_3 Persona_4 Pe CP_ coltivare, i germani , , e hanno deciso di far continuare la Per_2 Per_1 coltivazione dei fondi al solo fratello;
verso la fine degli anni '90, , già Pt_9 Parte_9 proprietario di altri fondi agricoli, ha deciso di lasciare il possesso dei suddetti terreni al primogenito , nipote della medesima convenuta (proprietaria dei fondi in questione), che CP_3 da allora è stato il loro unico possessore in modo pacifico, pubblico ed indisturbato;
invero, la volontà della stessa convenuta che il nipote continuasse a possedere i terreni in CP_3 contestazione è stata formalizzata con due scritture private del 16.10.2003, alle quali è stata, altresì, allegata quella del 7.07.1987 stipulata dalla medesima - unitamente al Controparte_1 coniuge - con in cui si dà atto che Persona_2 Persona_6 Persona_1
dante causa degli attori, aveva ceduto a quest'ultimo il possesso della particella n. 78,
[...] per una quota complessiva di 115/275, che lo possedeva da almeno ventisette anni;
inoltre, il mancato possesso dell'originaria particella n. 78 da parte degli eredi trova conferma Per_1 nell'atto di “DIVISIONE BONARIA con planimetria allegata dei fondi” intervenuta tra i germani nel 1983 e dal successivo sopraindicato frazionamento del 1985; nonché, nel 1984, CP_3 [...]
ha presentato per tutti i cooeredi una domanda di voltura dell'originaria Per_2 CP_3 particella n. 78 in sostituzione della defunta madre pertanto, prima, Persona_4 [...]
dal 1950 circa e, poi, , dagli inizi degli anni '90 hanno esercitato il possesso Pt_9 CP_3
3 esclusivo ed indisturbato dei fondi di cui alle particelle nn. 78, 309, 310, 311, 312 e 89, anche in virtù di quanto disposto dall'art. 1146, comma 1, c.c., provvedendo alla loro coltivazione, nonché apportandovi migliorie con tutte le relative spese. Quindi, ha chiesto, previa Controparte_1 autorizzazione alla chiamata in causa ex artt. 106 e 269 c.p.c. di , unico possessore CP_3 dei terreni oggetto di causa, il rigetto della domanda proposta dagli attori, con condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo.
Autorizzata la chiamata in causa di , lo stesso si è costituito con comparsa CP_3 depositata il 4.05.2020. Nel contestare quanto dedotto dagli attori, ha rilevato di possedere in via esclusiva dagli anni '90 i terreni oggetto di causa, essendo, tra l'altro, subentrato ex art. 1146, comma 1, c.c. nel possesso già esercitato da molti anni dal padre;
con due scritture Parte_9 private del 16.10.2003, è stata formalizzata la volontà della convenuta Controparte_1 affinchè egli, riconosciuto unico possessore dei fondi di proprietà della stessa, continuasse ad esercitare tale possesso risalente a molti anni addietro;
in particolare, senza alcuna contestazione di terzi (almeno sino al settembre 2017, in cui ha ricevuto una diffida da , Parte_1 prontamente contestata), si è occupato della coltivazione dei terreni in questione (anche intrattenendo rapporti commerciali con varie aziende per la vendita dei prodotti agricoli ricavati), ha apportato diverse migliorie ai medesimi fondi, ha sostenuto tutte le spese inerenti agli stessi
(compresi il pagamento di tributi in favore del Controparte_5
), nonché ha, tra l'altro, provveduto alla voltura del contratto di fornitura
[...] dell'energia elettrica utilizzata per alimentare un pozzo artesiano costruito negli anni '90 da
[...]
(defunto marito di per irrigare l'originaria particella n. 78 nella Per_2 Controparte_1 sua interezza, facendosi carico del pagamento delle relative bollette. Pertanto, ha CP_3 chiesto il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto in suo favore per usucapione dei terreni indicati in catasto al foglio n. 30, particelle nn. 89 e 78 (attualmente frazionata nelle cinque particelle nn. 78, 309, 310, 311 e 312) in virtù del possesso esclusivo, ininterrotto, pubblico, pacifico ed indisturbato da lui esercitato dal
1990 e/o, comunque, per effetto della successione (mortis causa) nel possesso in precedenza esercitato, in pari modo e per il periodo normativamente previsto, dal de cuius , suo Parte_9 dante causa, con i conseguenziali adempimenti e condanna degli attori al pagamento delle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo.
La convenuta invece, regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita, sicché, CP_2 con ordinanza dell'8.03.2022, è stata dichiarata la sua contumacia.
Esperita, con esito negativo, la procedura di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, nel corso del giudizio è stata assunta la prova testimoniale chiesta dalle parti.
Quindi, esaurita l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.05.2025, poi sostituita ai sensi dell'art. 127
4 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. Le parti, provvedendo a tale incombente, nel riportarsi a quanto dedotto nei rispettivi scritti difensivi, hanno insistito nell'accoglimento delle richieste ivi formulate.
Tenuto conto del compendio probatorio in atti, la domanda di usucapione avanzata dagli attori non è suscettibile di accoglimento;
invece, deve ritenersi fondata quella proposta in via riconvenzionale dal terzo chiamato in causa . CP_3
Come noto, la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento su tali beni si acquistano, ai sensi dell'art. 1158 c.c., in ragione del possesso continuato per vent'anni.
L'esigenza di dare certezza giuridica alla pacifica utilizzazione dei beni protrattasi nel tempo e di conferire stabilità ai rapporti fra consociati, attribuendo una veste giuridica alla relazione instauratasi con la res, costituisce la ratio dell'istituto, che ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria sulla cosa da parte di chi si sostituisce nell'utilizzazione di essa. La pienezza e l'esclusività di tale potere soddisfano, infatti, il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva (cfr., in ordine alla funzione dell'istituto ed ai presupposti che ne legittimano l'applicazione, Cass. civ. n. 4807/1992).
Affinché si abbia un possesso utile ai fini dell'usucapione è necessario accertare la sussistenza di un comportamento, connotato dalla continuità, che renda palese l'intento del possessore di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, ovvero una signoria sulla cosa che permanga ininterrottamente per il tempo indispensabile per usucapire caratterizzata dall'animus e dal corpus e non dovuta a mera tolleranza (cfr., in ordine all'esercizio del potere di fatto richiesto ad usucapionem ed ai requisiti dell'animus e del corpus,
Cass. civ. n. 4092/1992). Tali requisiti si manifestano, per un verso, nell'esplicazione del suddetto potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto coram populo, con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa (cfr., in ordine all'esternazione del potere di fatto ed alla natura ed al contenuto degli atti che ne devono essere l'esplicazione, Cass. civ. n. 10652/1994), e, per altro verso, nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, non essendo, invece, richiesto lo stato soggettivo di buona fede (cfr., in ordine al requisito soggettivo richiesto ai fini dell'usucapione ed ai criteri ai quali l'autorità giudiziaria adita è legittimata a ricorrere nella prospettiva di accertarne la sussistenza, Cass. civ. n. 5964/1996, nonché, in senso analogo, Cass. civ. n. 9671/2014). Pertanto, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova degli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus, seppur quest'ultimo elemento può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, gravando, in tal caso, sul convenuto l'onere di dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore
5 mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (cfr. Cass. civ. n.
22667/2017, nonché, più di recente, Cass. civ. n. 25095/2022, con cui è stato rilevato che, in tema di usucapione, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onere probatorio in punto di animus possidendi, sicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrare la mancanza dello stesso).
Tanto premesso, esaminato il compendio probatorio in atti, non può ritenersi che gli attori, adempiendo l'onere posto a loro carico, abbiano dato congrua dimostrazione del possesso ad usucapionem asseritamente esercitato sui fondi oggetto di causa (ovvero, per la precisione, su quelli riportati nel catasto del Comune di Amantea al foglio n. 30, particelle nn. 78, 89 e 312), prima, dal proprio dante causa, vale a dire il de cuius , dal 1949 al Persona_1
1997 (anno in cui è deceduto) e, poi, da loro stessi (essendo subentrati nel possesso del medesimo de cuius, quali suoi eredi, ai sensi dell'art. 1146, comma 1, c.c.). Invero, le deposizioni rese sul punto dai testi indicati da parte attrice non possono ritenersi dirimenti perché non sufficientemente precise e in contrasto con quanto risultante dall'ulteriore compendio istruttorio in atti, compreso quanto riferito, in modo più circostanziato e concordante, dagli altri testimoni (indicati da
[...]
) sentiti in corso di causa. Invero, l'unico teste che ha fatto riferimento ad un asserito CP_3 godimento dei fondi in questione da parte, prima, del de cuius e, Persona_1 poi, del figlio (odierno attore) è stato , il quale, tuttavia, si è Parte_1 Controparte_6 limitato ad asserire di aver visto, una volta a settimana o ogni quindici giorni, dal 1971 al 2000 circa, tali soggetti coltivare e pulire i medesimi terreni, di cui, tra l'altro, non è stato in grado di fornire alcuna descrizione (in particolare, detto teste, all'udienza del 28.02.2023, ha dichiarato:
“conosco i terreni situati in località Oliva indicati nella circostanza in quanto vicino ad essi c'è un silos presso cui mi recavo per prendere cemento. Dunque, quando mi recavo presso questo silos passavo davanti questi terreni. Quando passavo da questi terreni vedevo il sig.
[...]
che conoscevo personalmente, occuparsi di essi. Preciso che io sono Persona_1 rientrato dal Venezuela nel 1971 e in quell'epoca il sig. già Persona_1 utilizzava questi terreni. In particolare, il sig. coltivava i terreni Persona_1 in parola e li puliva. Io sapevo che il terreno era del sig. in quanto vedevo solo lui e, Per_1 successivamente, suo figlio usare questi terreni. Inoltre, riferisco che il figlio del
[...]
, che si chiama , è il cugino di terzo grado di mia moglie. Preciso Persona_7 Pt_1 che mi recavo presso il silos per prendere il cemento, passando dunque dai terreni oggetto di causa, una volta a settimana o ogni quindici giorni, dal 1971 fino a quando sono andato in pensione. Io facevo il muratore. Sono andato in pensione più o meno nel 2000. Preciso che manco da tanto tempo in questo terreno e pertanto non ricordo come è fatto e non posso descriverlo”).
Ebbene, si tratta di dichiarazioni generiche e non esaustive, così come è opportuno rilevare che quanto riferito dal citato teste non trova, tra l'altro, conferma in quanto indicato nella diffida del
6 18.10.2013 (prodotta dagli attori con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), in cui si dà atto che il de cuius , proprietario di parte del terreno indicato in Persona_1 catasto al foglio n. 30, particella n. 78 (poi oggetto nel 1987 di un frazionamento catastale), aveva consentito per lungo tempo l'utilizzo e la coltivazione del medesimo fondo da parte di
[...]
(padre e dante causa del terzo chiamato in causa ), che poi sarebbe stato Pt_9 CP_3 arbitrariamente coltivato da quest'ultimo e dai suoi familiari. Parimenti, prive di rilievo sono le dichiarazioni rese dal teste il quale, sempre all'udienza del 28.02.2023, si è Testimone_1 limitato a riferire di aver visto, “più o meno dal 2000 al 2014” (dunque, in ogni caso, per un periodo inferiore al ventennio e in contrasto con il godimento del fondo da parte di terzi lamentato con la richiamata diffida del 18.10.2013), coltivare e zappare il terreno in Parte_1 contestazione, di cui, peraltro, non ha saputo indicare la grandezza;
così come, del tutto irrilevante
è la deposizione del teste , essendosi lo stesso sostanzialmente limitato a riferire, Testimone_2 sempre all'udienza del 28.02.2023, di aver effettuato, poiché chiamato da , Parte_1 almeno cinque sopralluoghi dal 1995 al 2005 su alcune particelle di terreno, tra cui quelle indicate in catasto con i nn. 78 e 89, precisando, comunque, di aver visto in tali occasioni Parte_1
eseguire dei lavori agricoli su quozienti di terreno diversi rispetto a quelli oggetto di
[...] causa. Inoltre, alcuna prova ai fini dell'oggetto del contendere può, di certo, evincersi dalla perizia giurata a firma del geometra prodotta da parte attrice, in quanto volta solo a fornire Persona_8 una descrizione dei terreni oggetto di contestazione, a nulla valendo, altresì, la dichiarazione di successione in essa richiamata, parimenti prodotta in atti. In ragione, pertanto, delle lacune probatorie evidenziate la domanda di usucapione proposta dagli attori, in proprio e come eredi legittimi del de cuius , non può che essere disattesa. Persona_1
Con riguardo, invece, alla domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal terzo chiamato in causa , in primo luogo, si evince dal compendio documentale in atti che, con due CP_3 scritture private sottoscritte in data 16.10.2003 tra e , la prima Controparte_1 CP_3 ha donato al secondo (con il riconoscimento di un esclusivo possesso dello stesso) tutti i diritti da lei acquisiti, in proprio e quale coniuge superstite del defunto , sulla quinta parte Persona_2 di 32/275 delle particelle catastali nn. 11, 12, 13, 20, 28, 35, 70, 78, 89 e 95 in virtù dell'atto di vendita stipulato il 25.01.1985 con (con cui quest'ultima ha ceduto ai medesimi CP_2 coniugi, che hanno acquistato in regime di comunione dei beni, i quozienti di terreno a lei attribuiti con una scrittura privata di divisione sottoscritta dai germani in data 14.08.1983) e sulla CP_3 quota di 115/275 della particella n. 78 (oggetto di frazionamento catastale in cinque porzioni in data 28.05.1987) in virtù della scrittura privata del 7.07.1987 sottoscritta dai coniugi CP_1
– , quali acquirenti, e quale venditore (porzione
[...] Persona_2 Persona_6 immobiliare pervenuta a quest'ultimo, secondo quanto espressamente indicato nella medesima scrittura prodotta in atti, “in seguito ad una divisione di fatto da oltre ventisette anni orsono fra gli eredi e più precisamente dalla parte assegnata a Persona_9 Per_1
7 – dante causa degli odierni attori – complessivamente 115/275 dell'intero, Persona_1 giusto certificato catastale rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Cosenza n°4633 figlio 30 particella 78 del 9 giugno 1987 ragion per cui il cespite indicato è stato pacificamente posseduto dal venditore, per come sopra indicato, da oltre ventisette anni e ne ha goduto regolarmente i frutti e pagato proporzionalmente le dovute tasse”). Inoltre, dall'escussione dei testi indicati da
(della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, avendo reso dichiarazioni CP_3 chiare, precise e concordanti) è emerso che, per oltre un trentennio, quest'ultimo e, prima di lui, il padre, , hanno posseduto, in via esclusiva e indisturbata, il terreno oggetto della Parte_9 domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale dal medesimo terzo chiamato in causa, provvedendo alla coltivazione, manutenzione e pulizia dello stesso (invero, in particolare, all'udienza del 24.10.2023, ha dichiarato: “sono a conoscenza dei fatti perché sono Testimone_3
35 anni che lavoro con e lo aiuto nella piantagione della cipolla sul terreno che si
CP_3 trova ad Amantea tra il campo sportivo che è sotto, e il consorzio di bonifica, che è sopra. Questo terreno, prima di , era coltivato dal padre , che poi circa 32-33 anni fa lo
CP_3 Parte_9 ha passato al figlio. Io lavoravo pure con che aiutavo a coltivare la terra e a Parte_9 raccogliere gli ortaggi e le olive. Non conosco le particelle catastali del terreno che è uno solo, tutto un pezzo intero, sul quale come ho già detto coltiva la cipolla, tutti gli anni
CP_3 da quando glielo ha dato il padre. Tutti gli anni io lo ho aiutato. Io lo aiuto solo per la coltivazione della cipolla ma so che lavora la terra con il suo trattore. (…) la preparazione del
CP_3 terreno e la piantumazione della cipolla si fa a novembre e la raccolta si fa a maggio e giugno;
nel frattempo il terreno, dove sono state piantate le cipolle, viene zappettato e viene tirata l'erba che cresce spontanea. Nel terreno c'è una cisterna con un topolino disegnato, che credo servisse per raccogliere l'acqua in passato perché ora c'è il pozzo che viene utilizzato per innaffiare.
Vicino al terreno di c'è un terreno di ”; mentre, ha CP_3 Per_10 Testimone_4 riferito: “sono a conoscenza dei fatti perché ogni tanto, a partire dal 1990, aiuto CP_3 nella coltivazione e la pulizia di un terreno che si trova in località Oliva di Campora San
Giovanni, nel comune di Amantea. Non conosco i riferimenti catastali del terreno, che è uno solo
e confina con il campo sportivo, che si trova sotto, e con il serbatoio dell'acqua del consorzio di bonifica che si trova sopra. Vicino c'è un altro terreno, ma non so di chi sia. coltiva CP_3
e pulisce questo terreno dal 1990 circa;
prima lo aveva il padre che pure ogni tanto Pt_9 aiutavo nella pulizia del terreno. sul terreno pianta solo le cipolle. Il periodo delle
CP_3 cipolle è da novembre a maggio;
a novembre si piantano, poi bisogna pulire dall'erba e poi a maggio si raccolgono. Tutti gli anni, a giornate, sin dal 1990 aiuto in questa
CP_3 attività delle cipolle. ha un trattore e degli attrezzi per la cura del terreno. In questi
CP_3 anni, quando sono stato presente, non ho mai visto altre persone diverse da o da
CP_3 persone da lui chiamate per farsi aiutare, come la signora che ha testimoniato prima, sul terreno, né qualcuno lo ha rivendicato”). Così come, ad abundantiam, risulta dalla documentazione
8 prodotta in atti che ha, tra l'altro, provveduto al pagamento delle bollette della CP_3 fornitura di energia elettrica utilizzata per attingere dal pozzo presente nel terreno in questione l'acqua per provvedere alla sua irrigazione. Ebbene, anche considerato quanto indicato nella diffida del 18.10.2013 già richiamata, deve rilevarsi che, secondo quanto precisato in sede giurisprudenziale, la coltivazione del fondo è, di per sé, manifestazione di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà; per cui, presumendosi ai sensi dell'art. 1141 c.c. il possesso in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, spetta a chi contesta tale possesso provare che il terreno è coltivato in base ad un titolo diverso dal diritto di proprietà (cfr. in tal senso, tra le altre, Corte appello Napoli sez. II n. 4073/2023). Invero, come noto, l'art. 1141 c.c., al primo comma, dispone che "si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto", dunque vi è una presunzione insita proprio nell'esercizio di detto potere fattuale (cfr. in tal senso
Cass. civ. n. 26984/2013, Cass. civ. n. 7757/2011 e Cass. civ. n. 8422/2003), che, peraltro, è superabile dalla prova contraria il cui contenuto risiede nella dimostrazione che l'esercizio del potere di fatto discende da una detenzione ovvero dipende dalla mera tolleranza del titolare del diritto (cfr. al riguardo, tra le altre, Cass. civ. n. 7817/2006, con cui è stato rilevato che, ponendo il primo comma dell'art. 1141 c.c. una presunzione iuris tantum di possesso in capo a colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio di un diritto reale, spetta a colui che contesta tale potere l'onere di provare che l'attività materiale corrispondente al possesso sia iniziata come mera detenzione o come precario ovvero per tolleranza del titolare del diritto;
infatti, quando sia stata fornita la prova del potere di fatto sulla cosa e non sia stata data la prova contraria, dovrà ritenersi la sussistenza di un possesso valido ad usucapionem, mentre, in caso contrario, sarà necessario che colui il quale intende avvalersi del possesso ai fini dell'acquisto per usucapione del diritto corrispondente dimostri di aver mutato la originaria detenzione in possesso). Integra, dunque, un principio pacifico l'affermazione secondo cui quando
è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla (in conseguenza, tra l'altro, come nella specie, della coltivazione di un fondo agricolo), ricorre, a norma dell'art. 1141, primo comma, c.c., la presunzione che esso integri un possesso ad usucapionem, sicché incombe alla parte che correla tale potere ad una detenzione o all'altrui tolleranza, provare il suo assunto, dovendosi, in mancanza, ritenere sussistente la prova di un possesso utile ad usucapire (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 26984/2013). Ebbene, posto che, secondo quanto dedotto nella diffida del 18.10.2013, il de cuius , Persona_1 già proprietario di parte della particella n. 78 (successivamente frazionata), aveva consentito per lungo tempo a (padre e dante causa ex art. 1146, comma 1, c.c. di ) Parte_9 CP_3 di utilizzare e coltivare tale fondo, sarebbe spettato agli attori fornire la prova di tale circostanza al fine di superare la presunzione del valido possesso ad usucapionem vantato dal terzo chiamato in causa ex art. 1141, comma 1, c.c.; prova, tuttavia, non data. Ricorrono, dunque, i presupposti per ritenere che , anche subentrando nel possesso ex art. 1146, comma 1, c.p.c. del CP_3
9 padre , abbia acquistato per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. la proprietà dei Parte_9 quozienti di terreno per cui è causa, non potendo, tra l'altro, valere, giova precisare, la suddetta diffida del 18.10.2013 come atto interruttivo del possesso da lui esercitato (cfr. al riguardo, tra le altre, Cass. civ. n. 14197/2001, Cass. civ. n. 9845/2003, Cass. civ. n. 18004/2004 e Cass. civ.
14564/2006, secondo cui, in tema di usucapione, il rinvio dell'art. 1165 c.c. alle norme sulla prescrizione in generale, e, in particolare, a quelle relative alle cause di sospensione ed interruzione, incontra il limite della compatibilità di queste con la natura dell'usucapione, sicché non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino per il possessore la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa oppure ad atti giudiziali, diretti ad ottenere ope iudicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente).
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna degli attori in solido alla loro rifusione in favore della convenuta e del terzo chiamato in causa Controparte_1 [...]
(con distrazione ex art. 93 c.p.c.). Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo CP_3
i parametri medi di riferimento del vigente decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022 (tenuto conto del valore della causa indicato in atti), con diminuzione alla metà, considerata l'attività difensiva effettivamente prestata, la natura della controversia e la complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Invece, nulla va disposto relativamente alle spese di lite con riguardo all'altra convenuta essendo la stessa CP_2 rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1562/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di usucapione proposta dagli attori;
- accoglie la domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale da e, per CP_3
l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisto in suo favore per usucapione dei terreni siti nella località
Oliva, contrada Gallo, del Comune di Amantea riportati in catasto al foglio n. 30, particelle nn.
89 e 78 (quest'ultima attualmente frazionata nelle cinque particelle nn. 78, 309, 310, 311 e 312);
- ordina alla competente ex Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ed alle conseguenti volture;
- condanna gli attori, in solido, alla rifusione, in favore di e , Controparte_1 CP_3 delle spese di lite, liquidate, per ciascuna di tali parti, nella complessiva somma di euro 2.777,00, di cui euro 237,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Cap ed Iva come per legge, se dovute, con attribuzione in favore dell'avv. Roberto Cianni, per la convenuta, e dell'avv. Amerigo Cetraro, per il terzo chiamato in causa, per dichiarato anticipo;
10 - nulla va disposto per le spese di lite relativamente alla posizione processuale della convenuta non costituita. CP_2
Paola, 26.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
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