Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/03/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. 2155/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 30/11/2023 promossa da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
C.F. ) Parte_2 P.IVA_2
C.F. ) Parte_3 P.IVA_3
tutte e tre con il patrocinio dell'avv. LAMPUGNANO VITO e dell'avv. SCARONGELLA
FRANCESCO ) VIA MATARRESE 30 70124 BARI;
C.F._1
- parte appellante - contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_4
C.F. Controparte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. NICOLI' LUIGI e DELL'OSSO ANTONIO;
- parte appellata -
Avente a oggetto: Azione revocatoria (art. 2901 c.c.) - Sez. Spec. Impresa - Appello avverso la sentenza del tribunale di Venezia – sez. specializzata impresa - n.
1843/2023 pubblicata in data 23/10/2023.-
Causa riservata in decisione all'udienza del 27 febbraio 2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
Parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:
-1-
1843/2023 resa il 18 ottobre 2023 dal Tribunale di Venezia – sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata il 23 ottobre 2023 - Repert. n. 6391/2023, all'esito del procedimento RG n. 2763/2022, in quanto ingiusta ed illegittima e, per l'effetto, sempre per i suddetti motivi, rigettare integralmente la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. avanzata da e accolta in primo grado, nonché Controparte_1 condannare alla rifusione delle spese di lite relative al primo grado Controparte_1
di giudizio, anche in relazione alla fase cautelare e del reclamo, revocando altresì il sequestro conservativo ingiustamente autorizzato;
2) con vittoria di spese e competenze di lite in relazione ad entrambi i gradi del giudizio, anche in relazione alla fase cautelare e del reclamo, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari ai sensi di legge.
Parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, rigettare l'atto di appello proposto da e poiché infondato in fatto e in diritto, Parte_1 Parte_2 Parte_3
per le ragioni di cui al presente atto, confermando integralmente la sentenza del
Tribunale di Venezia (Sez. Imprese;
Pres. Rel. R.G. n. 2763/2022) n. 1843 CP_3
pubblicata in data 23/10/2023.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Motivi della decisione
In fatto.-
1. La presente controversia ha ad oggetto la domanda di revocatoria ordinaria formulata da e da avverso l'atto di scissione Controparte_1 Controparte_2
parziale in forza del quale nel 2021 risulta aver conferito un Parte_1
cospicuo patrimonio immobiliare alle due società di nuova costituzione e Parte_2
(poi fusa in . Controparte_4 Parte_3 ha dedotto quale ragione creditoria per legittimare la sua azione Controparte_1 ex art. 2901 c.c. il credito di € 1.870.000,00 a titolo di penale contrattualmente prevista nell'accordo 9-2-2017 intercorso con Parte_1
2. L'adito tribunale di Venezia, sezione specializzata impresa, con la sentenza qui appellata n. 1843/2023, dichiarata la carenza di legittimazione attiva di CP_5
[...]
[...] ha accolto la domanda, dichiarando l'inefficacia nei confronti di
[...] [...]
dell'atto di scissione parziale impugnato e condannando le convenute Controparte_1
e alla rifusione di ¾ delle spese processuali, Parte_1 Parte_2 Parte_3
dichiarato compensato il residuo quarto.
3. Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
sulla base di due motivi, chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate Parte_3
da con vittoria di spese. Controparte_1
4. Si sono costituiti in causa e opponendosi Controparte_1 Controparte_2 all'accoglimento dell'appello e chiedendone il rigetto, con conferma dell'impugnata sentenza.
5. La causa, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, depositati gli scritti difensivi conclusionali, è stata riservata per la decisione all'udienza del 27-2-2025.
In diritto.-
1. Nella sentenza impugnata il tribunale ha ritenuto che:
1.1. personalmente non era legittimato, quand'anche titolare delle Controparte_2 privative oggetto dell'accordo, potendo il credito a tutela del quale si agiva in revocatoria spettare unicamente a Controparte_1
1.2. ai fini della legittimazione all'azione revocatoria, risultava in causa una ragione creditoria in capo a Controparte_1
1.3. la scissione del 2021 integrava un “atto dispositivo” rilevante ai fini revocatori;
1.4. tale scissione appariva a titolo gratuito, ma – in ogni caso – risultava in causa la consapevolezza in capo ai terzi beneficiari della lesione alle ragioni di credito di
Controparte_1
1.5. l'atto di scissione è assoggettabile ad azione revocatoria.
2. Con l'atto di appello non si sottopongono a impugnazione i punti 1.3.-1.5. (idoneità della scissione a integrare un “atto dispositivo” rilevante ex art. 2901 c.c.), né il punto
1.4. vale a dire l'accertamento della natura gratuita dell'atto o comunque della sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per l'accoglimento della domanda revocatoria.
3. L'appello, con i due motivi formulati, si concentra sulla verifica del “credito” rilevante ai fini della legittimazione all'azione revocatoria ordinaria, sottoponendo a
-3- censura la valutazione in proposito espressa dal tribunale.
3.1. Segnatamente, con il primo motivo si deplora che il tribunale abbia ritenuto valido l'accordo 9-2-2017, nel mentre – secondo gli appellanti – si tratterebbe di contratto nullo per indeterminatezza-indeterminabilità del suo contenuto e non essendo intervenuto alcun successivo accordo sul progetto industriale solo unilateralmente presentato da Controparte_1
L'appellante critica la sentenza nella parte in cui il tribunale ha ritenuto la parziale determinatezza dell'accordo sulla base di quanto emergente dalla documentazione prodotta dalla parte attrice ossia, in particolare, il “Piano industriale Parte_1
2015/2018”, in quanto – a dire della parte appellante – si tratterebbe di documento richiamato solo nelle premesse dell'atto, mentre la considerazione delle successive previsioni dell'accordo farebbero chiaramente riferimento a un piano successivo che si sarebbe dovuto realizzare e “condiviso” da presentare a . CP_6
La parte appellante inoltre sostiene che l'accordo non prevede affatto a carico di l'attività di pianificazione e programmazione, avendo le parti Parte_1 previsto la redazione di un “progetto industriale condiviso” da presentare a e CP_6
sulla base del quale sarebbero poi concretamente determinati gli investimenti da eseguire.
Neppure troverebbe riscontro l'affermazione del primo giudice circa la natura condivisa del progetto industriale presentato da a , che l'appellante CP_1 CP_6
qualifica del tutto unilaterale, non potendosi annettere a quanto dichiarato da
[...]
sede di assemblea di del 30 aprile 2019, in Controparte_7 Controparte_1 quanto l'attività di pianificazione-programmazione non era una fase distinta e successiva rispetto a quella di redazione e condivisione del piano industriale da presentare a , ma era la medesima attività. CP_6
L'appellante soggiunge che non ha mai promesso alcuna Parte_1
“programmazione”, ma semplicemente fatto riferimento alla necessità di procedere alla “definizione” delle attività sul presupposto che tra le parti non era stato raggiunto alcun accordo, di tal chè – secondo – dal suo ingresso nella Parte_1
società non potrebbe desumersi il consenso sul progetto Controparte_1
industriale a lei mai inviato o comunicato.
In sostanza la mancanza di successivi accordi sul progetto industriale da presentare
-4- a varrebbe a rendere indeterminati/indeterminabili gli impegni assunti con CP_6
l'accordo in questione, come del resto ritenuto nel provvedimento cautelare reso dal tribunale di Bari.
Sarebbero pertanto insussistenti le obbligazioni il cui inadempimento era disciplinato dalla clausola penale
Il motivo denuncia inoltre che il tribunale non avrebbe neppure tenuto in debita considerazione i due provvedimenti resi dal tribunale di Bari nell'ambito della controversia avente a oggetto il credito vantato da CP_1 Pt_4
[...
. Con il secondo motivo si critica la estensione che il tribunale avrebbe compiuto dell'ambito di applicazione della penale contrattualmente prevista, sostenendosi che essa era stata stabilita unicamente con riguardo all'obbligo di eseguire gli investimenti che sarebbero stati successivamente pianificati, nel mentre il primo giudice ha fatto applicazione della clausola penale con riferimento ai ravvisati obblighi di “programmazione e pianificazione delle attività”.
Il motivo, in conclusione, sostiene che l'inadempimento degli obblighi di
“programmazione e pianificazione” addebitato a non potrebbe Parte_1 determinare l'insorgere del diritto al pagamento della penale.
4. L'appello è privo di fondamento.
5. Mette conto prendere le mosse dalla nozione di “credito” rilevante per agire in revocatoria ordinaria.
Il riconoscimento della possibilità di agire in revocatoria a tutela di un credito sub judice è un approdo cui la giurisprudenza di legittimità è pervenuta fin da Cass.
SSUU n. 9449/04 e che ha trovato costante conferma nelle successive pronunce della S.C. Essa trae fondamento dalla stessa lettera della norma, dato che l'art. 2901
c.c. consente esplicitamente la proposizione dell'azione revocatoria a chi sia titolare di un credito soggetto a condizione e quindi di un credito eventuale. È manifesta, quindi, l'intenzione del legislatore di estendere la tutela conservativa ai titolari di crediti non attuali ed incerti. Poiché il titolare di crediti soggetti a condizione sospensiva è, osserva la citata pronuncia delle Sezioni Unite, “un creditore eventuale, potenziale, titolare di una aspettativa, è apparsa legittima, mediante lettura estensiva della norma, l'equiparazione di tale situazione alla fattispecie nella quale la pretesa creditoria è destinata a concretizzarsi in dipendenza della
-5- evoluzione, secondo determinate previsioni normative, di una situazione, quale è, ad esempio, quella del fideiussore coobbligato in solido con il garantito per il credito da far valere in via di regresso, nel caso che il debitore principale non adempia ed il creditore abbia escusso il garante, o quella del garantito verso il fideiussore, che è solo eventuale sino a quando il debitore principale non è divenuto inadempiente”. In perfetta coerenza con questa lettura è, quindi, la linea interpretativa che comprende nel credito eventuale il credito litigioso nascente da un preteso fatto illecito dedotto in giudizio a sostegno di una domanda risarcitoria. Anche in tale caso, infatti, si è al cospetto di un'aspettativa di credito suscettiva di evolversi fino al possibile (ma non scontato) riconoscimento giudiziale del credito risarcitorio.
Da tale conclusione, relativa ai presupposti per l'esercizio dell'actio pauliana, deriva l'ulteriore conclusione, anch'essa affermata da Cass. SSUU n. 9449/04, per cui la pendenza del giudizio di accertamento del credito non giustifica la sospensione del giudizio revocatorio. Se fatto costitutivo dell'azione revocatoria è, non già l'esistenza di un credito dell'attore certo e liquido, ma una mera aspettativa di credito, ne consegue che l'azione revocatoria può svolgersi e giungere a termine sul mero presupposto dell'esistenza di una simile aspettativa - e quindi, nel caso di credito litigioso, della pendenza di una lite – senza necessità di attendere l'accertamento definitivo del credito. Né si pone il rischio di un conflitto pratico di giudicati tra una pronuncia che si limiti a dichiarare inefficace verso un potenziale creditore l'atto dispositivo impugnato e la successiva pronuncia negativa sull'esistenza del credito.
Riconoscere la sufficienza della pendenza della lite sul credito, ai fini dell'azione revocatoria promossa a presidio di un credito litigioso, non ha, poi, l'effetto di rendere possibile un abuso del diritto, nella misura in cui il giudice revocatoria è comunque chiamato a verificare che la pretesa creditoria allegata dall'attore non sia prima facie pretestuosa (Cass. n. 20002/08, rv. 604415). La giurisprudenza, in coerenza con la funzione conservativa dell'azione revocatoria, non consente all'attore vittorioso titolare di credito litigioso di avvalersi della pronuncia di inefficacia per agire in esecuzione contro il terzo acquirente prima di avere ottenuto una pronuncia definitiva sull'esistenza del credito (Cass. n. 5246/06, rv. 588258; n. 9855/14, n. 3369/19).
In definitiva, per costante giurisprudenza, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, anche se non accertata
-6- giudizialmente, in quanto l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali;
ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (v. Cass. n. 5619 del 22/03/2016).
È sufficiente, quindi, anche la semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18291 del 03/09/2020; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11755 del 15/05/2018 (Rv. 648706 - 01); Cass. Sez. 2, Sentenza n.
20002 del 18/07/2008, Rv. 604415 – 01, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11755 del
15/05/2018, Rv. 648706 - 01), fermo restando che la sentenza dichiarativa della revoca non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, non sia accertata con efficacia di giudicato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9855 del 7/05/2014, Rv. 630998 -
01).
6. Chiarito il parametro di riferimento al quale attenersi nella verifica della ragione creditoria fatta valere da per ottenere la revocatoria dell'atto di Controparte_1
scissione realizzato da va constatato che le critiche mosse dalle Parte_1
appellanti non colgono nel segno, in quanto non sono in grado di evidenziare quella
“palese pretestuosità” della ragione creditoria che, come detto, unicamente può rilevare in questa sede, ove non si tratta di compiere un accertamento con cognizione piena del credito fatto valere, il che dev'essere riservato alla sede sua propria, ossia all'esito del giudizio inter partes avanti il tribunale di Bari (e che, a quanto riferito dalle parti, è tuttora in corso nel primo grado).
Invero le doglianze mosse dalle appellanti non valgono a conclamare una così radicale e assoluta infondatezza della tesi patrocinata da da Controparte_1
-7- doverne ritenere del tutto pretestuosa la relativa domanda.
7. Si tratta di compiere una approfondita analisi e interpretazione dell'Accordo cui le parti sono pacificamente pervenute, alla luce delle condotte dalle stesse pure tenute successivamente, dovendosi poi censire il carattere “condiviso” o meno del progetto industriale altrettanto pacificamente presentato a . E va pure compiuta una CP_6 disamina dell'intero contenuto dell'Accordo al fine di vagliare l'estensione della clausola penale e la ricognizione degli inadempimenti dalla stessa previsti.
Tutte tali necessarie operazioni non emergono, come pretenderebbe la parte appellante, in maniera tanto evidente da connotare la domanda di Controparte_1
in termini arbitrari o palesemente pretestuosi.
[...]
Può solo incidentalmente notarsi:
- che le “premesse” dell'Accordo sono state richiamate all'interno della regolamentazione con l'espressa indicazione che esse fanno parte
“integrante” dell'Accordo, onde del tutto correttamente il tribunale le ha considerate;
- che il richiamo al Piano industriale presentato nel 2016 (piano industriale 2015
- 2018, redatto con il supporto di Ernst & Young spa) è operato dallo stesso
Accordo;
- che in detto piano è chiaramente presente l'indicazione, che oggetto della licenza è la privativa citata nella stessa intitolazione del contratto, ovvero
“NARTIST” e che dunque alla base del progetto c'è un “Brevetto d'Invenzione
PCT Internazionale rilasciato dalla WIPO che consente di personalizzare un prodotto industriale con una tela artistica dipinta”, privativa avente copertura in molteplici paesi, tra cui molti appartenenti all'area europea, con ciò risultando pienamente determinato il diritto oggetto di licenza;
- che il contratto in questione prevede espressamente che la licenziataria avrebbe dovuto dare seguito agli investimenti relativi entro settembre 2019;
- che il richiamo espresso effettuato dalle parti al piano industriale del 2016 può ritenersi idoneo a integrare gli obblighi di sviluppo assunti da ed Parte_1
esposti in via esemplificativa, posto che in detto piano industriale si fa espresso riferimento alla costituzione della piattaforma web, alla organizzazione di eventi volti ad incrementare i contatti commerciali,
-8- all'allestimento di spazi dedicati denominati “ , Parte_5 all'organizzazione di mostre ed eventi all'interno degli spazi espositivi, all'identificazione di mercati esteri target, alla realizzazione di prodotti appartenenti alla collezione, alla ricerca di agenti e distributori, vale a dire che le obbligazioni assunte da rimandano agli obblighi che ordinariamente Pt_1
sono connessi alla industrializzazione del brevetto, nonché agli obblighi volti a costituire una rete commerciale dei prodotti di arredo realizzati secondo gli insegnamenti del brevetto medesimo;
.
- che, dunque, il piano industriale pregresso elaborato per il 2015 – 2018, avrebbe dovuto essere oggetto di ulteriore accordo successivo individuante le attività di sviluppo per le quali sarebbero stati previsti investimenti a carico di per l'importo rammentato;
Pt_1
- che la penale pattuita per il caso dell'inadempimento è connessa proprio all'ipotesi in cui non avesse dato seguito agli investimenti riguardanti il Pt_1 progetto Nartist sulla base di quanto “proposto e condiviso nel progetto industriale”, da sottoporre ad;
CP_6
- che l'aggiornamento di detto Piano è stato oggetto di una specifica valutazione da parte del primo giudice alla luce della sottoscrizione presente e dei riferimenti in esso contenuti;
- che il carattere “condiviso” del Piano sottoposto a è stato tratto dal CP_6 tribunale in conseguenza di un'interpretazione non implausibile della condotta tenuta da la quale entrò nella compagine sociale di Parte_1
e formulò delle dichiarazioni dalle quali non è del tutto incongruo CP_1
desumere quanto opinato dal tribunale;
- che è certo infatti che proprio in conformità di quanto previsto Parte_1 negli accordi, ha fatto ingresso nella compagine sociale di , al CP_1
fine di dare piena attuazione al progetto, così come è certo che nel corso dell'assemblea dei soci di quest'ultima, tenutasi in data 30-4-2019, Per_1
nella sua qualità di amministratore di affermò a
[...] Parte_1
chiare lettere che era in atto una riorganizzazione degli assetti societari e che si sarebbero definite le attività di sviluppo del progetto Nartist appena conclusa detta fase e, comunque, il prima possibile;
-9- - che, inoltre, è certo pure che con mail dell'8.6.2017 lo stesso ha Persona_1
notiziato del contributo informativo verso i suoi soci e riferito allo CP_2
sviluppo del progetto Nartist.
8. Alla luce di tali rilievi va confermata la valutazione cui è giunto il tribunale, ossia che “per quanto occorre a questo giudizio” gli elementi ricordati potevano dare una
“dimostrazione sufficiente … del fondamento del diritto che sta Controparte_1 facendo valere nel processo di merito” circa la penale contrattuale per inadempimento di “alla programmazione e esecuzione degli Parte_1 investimenti”, risulta del tutto condivisibile e si sottrae alle critiche che l'appellante si affanna a rivolgere con i motivi.
9. Anche la doglianza relativa alla mancata considerazione dell'esito del provvedimento cautelare emesso dal tribunale di Bari non pare tener conto che, a ben vedere, proprio l'esistenza e la perdurante pendenza del giudizio relativo all'accertamento del credito con gli sviluppi pure evidenziati dai contendenti (parte favorevoli alla come dalla stessa ricordato, parte alla Parte_1 [...]
come da questa pure comprovatamente allegato con il doc. 36) finisce Controparte_1
per deporre a favore per la non manifesta pretestuosità della ragione creditoria fatta valere dalla qui appellata.
10. In tale chiarita prospettiva, pertanto, va ritenuta la legittimazione ad agire in capo a e i motivi di appello in proposito articolati vanno disattesi, con Controparte_1 conferma dell'impugnata sentenza sul punto.
11. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori ricompresi fra quelli minimi e quelli medi (in ragione della semplicità dell'unica questione trattata e della sostanziale ripetitività degli atti difensivi) dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (€
1.870.000,00 pari al credito a tutela del quale è stata svolta la domanda revocatoria) seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
Non può riconoscersi l'aumento del 30% ai sensi dell'art.4, comma 1-bis, d.m.
55/2014, in quanto presente unicamente nella comparsa conclusionale e non negli altri atti depositati.
Va dato atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1
-10- quater, d.p.r. 115/2002 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 1843/2023 del tribunale di Venezia, sezione Parte_3 specializzata in materia di impresa, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna e in persona dei rispettivi legali Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentanti pro tempore, fra loro in solido, a rifondere a in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, le spese processuali da questa sostenute e che liquida in € 25.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
dà atto della sussistenza in capo agli appellanti del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002.
Venezia, 6 marzo 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-11-