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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 19/08/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1132/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1132/2024, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
07/08/1973. Con il patrocinio dell'Avv. RHO ALESSANDRA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
(c.f. , nata in [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. TORRENTE LUCA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Art.
1. Il Sig. rinuncia alle domande proposte con il ricorso notificato, fatta salva quella relativa alla Parte_1 dichiar degli effetti civili del matrimonio nonché ad agire in futuro, a qualsiasi titolo, nei confronti della Sig.ra e/o aventi causa per la ripetizione di eventuali somme dallo stesso pretese afferenti al Controparte_1 rimborso de o n. 202532, al mantenimento ordinario e/o straordinario dei figli e agli aumenti ISTAT nonché al rimborso di eventuali somme asseritamente prestate alla moglie durante il matrimonio e/o successivamente alla separazione;
Pag. 1 Art.
2. La Sig.ra rinuncia alle domande proposte con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel Controparte_1 procedime /2024 R.G. pendente presso il Tribunale di Novara - fatta salva quella relativa alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio - nonché ad agire in futuro, a qualsiasi, titolo nei confronti del Sig. per la ripetizione di eventuali somme dalla stessa pretese afferenti al Parte_1 mantenimento ordinario e straordinario dei figli e agli aumenti ISTAT maturati e non versati dal Sig. Parte_1
[...]
Art.
3. In ordine al mantenimento dei figli ciascun genitore provvederà in forma diretta al soddisfacimento delle esigenze ordinarie dei figli durante i periodi di rispettiva permanenza con gli stessi Tali spese ordinarie comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: vitto, utenze domestiche, abbigliamento di uso corrente, materiale di cancelleria scolastica ordinaria, spese per il trasporto quotidiano, piccole spese per attività ludiche e ricreative di modesta entità svolte durante il periodo di permanenza. Resta inteso che ciascun genitore contribuirà all'acquisto di beni durevoli di uso quotidiano per i figli (es. vestiario stagionale, corredo scolastico iniziale) in proporzione alle proprie capacità economiche e previo accordo. Per quel che concerne le spese straordinarie da intendersi come quelle non ricomprese nel mantenimento ordinario e caratterizzate da imprevedibilità, occasionalità, rilevanza economica o particolare interesse per i figli, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% (cinquanta percento) ciascuno, salvo diverso accordo specifico tra le parti o diversa valutazione in considerazione della sproporzione reddituale tra i genitori, che dovrà essere specificata. Rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle spese straordinarie: Spese mediche e sanitarie: visite specialistiche private, accertamenti diagnostici, cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche (inclusi occhiali e lenti a contatto), trattamenti sanitari non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale o da assicurazioni sanitarie, farmaci prescritti a seguito di tali visite o trattamenti, terapie psicologiche o riabilitative. Spese scolastiche ed educative: tasse di iscrizione e rette per scuole private o paritarie, corsi universitari, libri di testo, materiale didattico specifico (es. strumenti musicali per corsi scolastici), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, corsi di lingue straniere, ripetizioni scolastiche, attività integrative scolastiche a pagamento, soggiorni studio all'estero. Spese ludiche, sportive e ricreative: iscrizione e frequenza a corsi sportivi, attività artistiche o musicali, acquisto di attrezzature specifiche per tali attività, campi estivi o invernali, gite significative, acquisto di mezzi di trasporto personali per i figli (es. motorino, microcar, previo accordo sulla necessità e tipologia). Spese per particolari esigenze: spese legali per questioni riguardanti i figli, spese per il conseguimento della patente di guida. Le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, ad eccezione di quelle aventi carattere di urgenza e indifferibilità per motivi di salute, per le quali il genitore che le ha anticipate avrà diritto al rimborso pro quota dall'altro genitore, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa (fattura, scontrino fiscale parlante, ricevuta). Il genitore che intende affrontare una spesa straordinaria dovrà informare l'altro genitore con congruo preavviso, fornendo, ove possibile, un preventivo di spesa e ogni utile documentazione. L'altro genitore dovrà esprimere il proprio consenso o motivato dissenso entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancata risposta entro tale termine, il consenso si intenderà tacitamente prestato. Art.
4. Le parti concordano che l'eventuale l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico sarà percepito dai genitori come per legge. Art.
5. Il Sig. allo scopo di definire i rapporti economici e patrimoniali con la Sig.ra Parte_1 Controparte_1 cede e t ima Sig.ra che accetta, la piena proprietà dei seguenti i Controparte_1 quota indivisa pari ad ½ di unità immobiliare sita in Novara (NO) Via Leopardi 60 costituita da appartamento al primo piano (secondo fuori terra) composto da ingresso, cucina, due camere, soggiorno e bagno confinante con cortile comune, vano scale, altro appartamento, Via Orelli e mappale 740 e cantina al piano interrato confinante con cortile comune, altra cantina, corridoio comune autorimessa al piano terra. Dette unità immobiliari sono contraddistinte al N.C.E.U. di Novara al foglio 75 dai seguenti mappali:
Pag.
2 - mappale n. 1069 sub 4 Via Leopardi n. 60, P1 S.1, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 2 consistenza vani 5,0, superficie catastale mq 79, R.C. Euro 542,28:
- mappale n. 1070 Via Leopardi 60 P.T. categoria C/6, classe 5, mq 15, R.C. Euro 71,27. I cespiti sopra descritti risultano graficamente rappresentati nella planimetria depositata in Catasto che si allega sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, alla quale le parti fanno pieno ed espresso riferimento ai fini di una più esatta e completa descrizione degli immobili. Unitamente alle sopradescritte unità immobiliari viene trasferita ai sensi dell'art. 1117 e segg. del cod. civ. la quota di spettanza di proprietà sulle parti ed impianti comuni e indivisibili dell'intero complesso. Art.
6. Il Sig. quale parte cedente, dichiara che i dati catastali sopra riportati e la planimetria catastale Parte_1 sopra indicata ed allegata al presente atto sono conformi allo stato di fatto dell'immobile sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. Art.
7. La cessione viene fatta ed accettata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova quanto ceduto, con tutte le accessioni e pertinenze con gli inerenti diritti, azioni e ragioni, oneri e servitù attive e passive legalmente esistenti e costituite. Nella cessione è compresa la comproprietà per la proporzionale quota millesimale dell'area di sedime e di tutti i vani, locali, servizi spazi, impianti e parti comuni dell'edificio tali per legge, titolo o destinazione e quali meglio individuate e determinate nel regolamento condominiale, che la cessionaria dichiara, altresì, di conoscere ed accettare. Le parti si obbligano ai sensi e per gli effetti dell'art. 1130 n. 6 c.c. a comunicare all'amministratore del condomino in forma scritta, entro 60 giorni da oggi, le generalità del nuovo proprietario, allegando copia autentica del presente atto. Art.
8. La parte cedente assume le garanzie di legge per i vizi e l'evizione, dichiarando e garantendo che quanto ceduto è di sua piena ed esclusiva proprietà ed in sua libera disponibilità, libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, da vincoli, pesi, oneri e privilegi e da diritti reali a terzi spettanti. La parte cedente dichiara, altresì, che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza dei seguenti titoli: contratto di compravendita in data 13 giugno 2003 n. 221492 di Rep. n. 27069 di Racc. del Notaio
[...] di Novara (registrato a Novara il 18/6/2003 al n. 2873 Serie 1 e trascritto a Novara il 14/6/2003 Per_1
7 di ordine e al n. 8650 di formalità). La parte cessionaria esonera la parte cedente dalla prestazione della garanzia di conformità degli impianti, dichiarando di accettarli nello stato in cui essi si troveranno. In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione n. 2025 2089730025 redatto in data 03/06/2025, che si allega, in originale, al presente atto, formandone parte integrante, sotto la lettera B) La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto. Art.
9. Il prezzo della cessione viene dalle parti dichiarato e convenuto in € 12.500,00 (euro dodicimilacinquecento/00==) Detto prezzo viene qui interamente pagato dalla Sig.ra mediante assegno circolare n. 3307132923- Controparte_1 03 tratto Intesa San Paolo intestato al Sig. il quale, pertanto, rilascia ampia e liberatoria Parte_1 quietanza di pieno saldo e rinuncia ad ogni e oteca legale dal presente atto originante ex art. 2817 cod. civ., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Pag. 3 Ai sensi dell'art. 35, comma 22, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni, entrambe le parti consapevoli delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni false o reticenti di cui all'art. 76 del d.P.R. 446/2000 e ben consapevoli dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano: a) che il prezzo come sopra convenuto e dichiarato è stato corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento assegno circolare n. 3307132923-03 tratto Intesa San Paolo intestato al Sig. Parte_1
b) che per la presente cessione non si sono avvalse di mediatori immobiliari. Art. 10 Imposte e spese del presente trasferimento sono a carico della parte cessionaria, la quale richiede le agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 come precisate nella circolare e del Ministero delle Finanze in data 16 marzo 2000 n. 49 (esenzione da imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo. Quindi, al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999. Art. 11 Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, la parte cedente dichiara: Ai sensi della vigente normativa edilizia, il Sig. dichiara che le opere relative alla costruzione di Parte_1 quanto in oggetto risultano iniziate in data antece e 1967 e successivamente non sono state eseguite opere per le quali dovevano essere richiesti specifici provvedimenti amministrativi. Art. 12 Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29-07-2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo”.
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE All'udienza del 29.10.2024, le parti concordemente chiedevano emettersi sentenza parziale in punto di status;
il Giudice, ha invitato le parti alla discussione orale, rimettendo la causa in decisione in punto di status e rinviando all'udienza del 30 gennaio 2025 per il prosieguo. All'udienza del 3.7.2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore al fine di formalizzare un trasferimento immobiliare. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
Pag. 4 1. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
2. prende atto del trasferimento immobiliare in favore di , nata il [...] Controparte_1 in Benevento (BN) c.f. della quota indivisa pari a ½ di unità immobiliare sita C.F._2 in Novara (NO), via Leopardi 60, meglio indicati nelle conclusioni;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 11/7/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria AMORUSO
Pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1132/2024, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
07/08/1973. Con il patrocinio dell'Avv. RHO ALESSANDRA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
(c.f. , nata in [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. TORRENTE LUCA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Art.
1. Il Sig. rinuncia alle domande proposte con il ricorso notificato, fatta salva quella relativa alla Parte_1 dichiar degli effetti civili del matrimonio nonché ad agire in futuro, a qualsiasi titolo, nei confronti della Sig.ra e/o aventi causa per la ripetizione di eventuali somme dallo stesso pretese afferenti al Controparte_1 rimborso de o n. 202532, al mantenimento ordinario e/o straordinario dei figli e agli aumenti ISTAT nonché al rimborso di eventuali somme asseritamente prestate alla moglie durante il matrimonio e/o successivamente alla separazione;
Pag. 1 Art.
2. La Sig.ra rinuncia alle domande proposte con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel Controparte_1 procedime /2024 R.G. pendente presso il Tribunale di Novara - fatta salva quella relativa alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio - nonché ad agire in futuro, a qualsiasi, titolo nei confronti del Sig. per la ripetizione di eventuali somme dalla stessa pretese afferenti al Parte_1 mantenimento ordinario e straordinario dei figli e agli aumenti ISTAT maturati e non versati dal Sig. Parte_1
[...]
Art.
3. In ordine al mantenimento dei figli ciascun genitore provvederà in forma diretta al soddisfacimento delle esigenze ordinarie dei figli durante i periodi di rispettiva permanenza con gli stessi Tali spese ordinarie comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: vitto, utenze domestiche, abbigliamento di uso corrente, materiale di cancelleria scolastica ordinaria, spese per il trasporto quotidiano, piccole spese per attività ludiche e ricreative di modesta entità svolte durante il periodo di permanenza. Resta inteso che ciascun genitore contribuirà all'acquisto di beni durevoli di uso quotidiano per i figli (es. vestiario stagionale, corredo scolastico iniziale) in proporzione alle proprie capacità economiche e previo accordo. Per quel che concerne le spese straordinarie da intendersi come quelle non ricomprese nel mantenimento ordinario e caratterizzate da imprevedibilità, occasionalità, rilevanza economica o particolare interesse per i figli, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% (cinquanta percento) ciascuno, salvo diverso accordo specifico tra le parti o diversa valutazione in considerazione della sproporzione reddituale tra i genitori, che dovrà essere specificata. Rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle spese straordinarie: Spese mediche e sanitarie: visite specialistiche private, accertamenti diagnostici, cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche (inclusi occhiali e lenti a contatto), trattamenti sanitari non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale o da assicurazioni sanitarie, farmaci prescritti a seguito di tali visite o trattamenti, terapie psicologiche o riabilitative. Spese scolastiche ed educative: tasse di iscrizione e rette per scuole private o paritarie, corsi universitari, libri di testo, materiale didattico specifico (es. strumenti musicali per corsi scolastici), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, corsi di lingue straniere, ripetizioni scolastiche, attività integrative scolastiche a pagamento, soggiorni studio all'estero. Spese ludiche, sportive e ricreative: iscrizione e frequenza a corsi sportivi, attività artistiche o musicali, acquisto di attrezzature specifiche per tali attività, campi estivi o invernali, gite significative, acquisto di mezzi di trasporto personali per i figli (es. motorino, microcar, previo accordo sulla necessità e tipologia). Spese per particolari esigenze: spese legali per questioni riguardanti i figli, spese per il conseguimento della patente di guida. Le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, ad eccezione di quelle aventi carattere di urgenza e indifferibilità per motivi di salute, per le quali il genitore che le ha anticipate avrà diritto al rimborso pro quota dall'altro genitore, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa (fattura, scontrino fiscale parlante, ricevuta). Il genitore che intende affrontare una spesa straordinaria dovrà informare l'altro genitore con congruo preavviso, fornendo, ove possibile, un preventivo di spesa e ogni utile documentazione. L'altro genitore dovrà esprimere il proprio consenso o motivato dissenso entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancata risposta entro tale termine, il consenso si intenderà tacitamente prestato. Art.
4. Le parti concordano che l'eventuale l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico sarà percepito dai genitori come per legge. Art.
5. Il Sig. allo scopo di definire i rapporti economici e patrimoniali con la Sig.ra Parte_1 Controparte_1 cede e t ima Sig.ra che accetta, la piena proprietà dei seguenti i Controparte_1 quota indivisa pari ad ½ di unità immobiliare sita in Novara (NO) Via Leopardi 60 costituita da appartamento al primo piano (secondo fuori terra) composto da ingresso, cucina, due camere, soggiorno e bagno confinante con cortile comune, vano scale, altro appartamento, Via Orelli e mappale 740 e cantina al piano interrato confinante con cortile comune, altra cantina, corridoio comune autorimessa al piano terra. Dette unità immobiliari sono contraddistinte al N.C.E.U. di Novara al foglio 75 dai seguenti mappali:
Pag.
2 - mappale n. 1069 sub 4 Via Leopardi n. 60, P1 S.1, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 2 consistenza vani 5,0, superficie catastale mq 79, R.C. Euro 542,28:
- mappale n. 1070 Via Leopardi 60 P.T. categoria C/6, classe 5, mq 15, R.C. Euro 71,27. I cespiti sopra descritti risultano graficamente rappresentati nella planimetria depositata in Catasto che si allega sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, alla quale le parti fanno pieno ed espresso riferimento ai fini di una più esatta e completa descrizione degli immobili. Unitamente alle sopradescritte unità immobiliari viene trasferita ai sensi dell'art. 1117 e segg. del cod. civ. la quota di spettanza di proprietà sulle parti ed impianti comuni e indivisibili dell'intero complesso. Art.
6. Il Sig. quale parte cedente, dichiara che i dati catastali sopra riportati e la planimetria catastale Parte_1 sopra indicata ed allegata al presente atto sono conformi allo stato di fatto dell'immobile sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. Art.
7. La cessione viene fatta ed accettata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova quanto ceduto, con tutte le accessioni e pertinenze con gli inerenti diritti, azioni e ragioni, oneri e servitù attive e passive legalmente esistenti e costituite. Nella cessione è compresa la comproprietà per la proporzionale quota millesimale dell'area di sedime e di tutti i vani, locali, servizi spazi, impianti e parti comuni dell'edificio tali per legge, titolo o destinazione e quali meglio individuate e determinate nel regolamento condominiale, che la cessionaria dichiara, altresì, di conoscere ed accettare. Le parti si obbligano ai sensi e per gli effetti dell'art. 1130 n. 6 c.c. a comunicare all'amministratore del condomino in forma scritta, entro 60 giorni da oggi, le generalità del nuovo proprietario, allegando copia autentica del presente atto. Art.
8. La parte cedente assume le garanzie di legge per i vizi e l'evizione, dichiarando e garantendo che quanto ceduto è di sua piena ed esclusiva proprietà ed in sua libera disponibilità, libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, da vincoli, pesi, oneri e privilegi e da diritti reali a terzi spettanti. La parte cedente dichiara, altresì, che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza dei seguenti titoli: contratto di compravendita in data 13 giugno 2003 n. 221492 di Rep. n. 27069 di Racc. del Notaio
[...] di Novara (registrato a Novara il 18/6/2003 al n. 2873 Serie 1 e trascritto a Novara il 14/6/2003 Per_1
7 di ordine e al n. 8650 di formalità). La parte cessionaria esonera la parte cedente dalla prestazione della garanzia di conformità degli impianti, dichiarando di accettarli nello stato in cui essi si troveranno. In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione n. 2025 2089730025 redatto in data 03/06/2025, che si allega, in originale, al presente atto, formandone parte integrante, sotto la lettera B) La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto. Art.
9. Il prezzo della cessione viene dalle parti dichiarato e convenuto in € 12.500,00 (euro dodicimilacinquecento/00==) Detto prezzo viene qui interamente pagato dalla Sig.ra mediante assegno circolare n. 3307132923- Controparte_1 03 tratto Intesa San Paolo intestato al Sig. il quale, pertanto, rilascia ampia e liberatoria Parte_1 quietanza di pieno saldo e rinuncia ad ogni e oteca legale dal presente atto originante ex art. 2817 cod. civ., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Pag. 3 Ai sensi dell'art. 35, comma 22, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni, entrambe le parti consapevoli delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni false o reticenti di cui all'art. 76 del d.P.R. 446/2000 e ben consapevoli dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano: a) che il prezzo come sopra convenuto e dichiarato è stato corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento assegno circolare n. 3307132923-03 tratto Intesa San Paolo intestato al Sig. Parte_1
b) che per la presente cessione non si sono avvalse di mediatori immobiliari. Art. 10 Imposte e spese del presente trasferimento sono a carico della parte cessionaria, la quale richiede le agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 come precisate nella circolare e del Ministero delle Finanze in data 16 marzo 2000 n. 49 (esenzione da imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo. Quindi, al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999. Art. 11 Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, la parte cedente dichiara: Ai sensi della vigente normativa edilizia, il Sig. dichiara che le opere relative alla costruzione di Parte_1 quanto in oggetto risultano iniziate in data antece e 1967 e successivamente non sono state eseguite opere per le quali dovevano essere richiesti specifici provvedimenti amministrativi. Art. 12 Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29-07-2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo”.
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE All'udienza del 29.10.2024, le parti concordemente chiedevano emettersi sentenza parziale in punto di status;
il Giudice, ha invitato le parti alla discussione orale, rimettendo la causa in decisione in punto di status e rinviando all'udienza del 30 gennaio 2025 per il prosieguo. All'udienza del 3.7.2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore al fine di formalizzare un trasferimento immobiliare. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
Pag. 4 1. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
2. prende atto del trasferimento immobiliare in favore di , nata il [...] Controparte_1 in Benevento (BN) c.f. della quota indivisa pari a ½ di unità immobiliare sita C.F._2 in Novara (NO), via Leopardi 60, meglio indicati nelle conclusioni;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 11/7/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria AMORUSO
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