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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/09/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1103/2025 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
n.q. di erede di , rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Parte_1 Persona_1
Ullucci; contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola CP_1
Ciarelli;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.03.2025, nella qualità di figlio ed erede di Parte_1 Per_2
, proponeva opposizione, ex art. 445bis, sesto comma, c.p.c., avverso le conclusioni rese
[...] dal CTU nel giudizio RG 2132/2024, introdotto dal de cuius ed avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per il riconoscimento del proprio status di invalido civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, censurando unicamente la valutazione della decorrenza del predetto status. All'esito dell'udienza di cui in epigrafe (celebrata con modalità di trattazione scritta), la causa veniva decisa dallo scrivente mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Parte ricorrente fonda le proprie doglianze su una non corretta valutazione da parte del consulente tecnico delle patologie da cui era affetto il padre, e più precisamente censurando la valutazione di decorrenza della prestazione assistenziale anelata, individuata dal CTU non dal momento della presentazione della domanda amministrativa ovvero dal momento della visita svolta dalla Commissione medica ma soltanto dal maggio 2024. CP_1
Nella relazione peritale espletata nell'ambito del procedimento di ATPO, il CTU ha accertato un quadro patologico che esclude la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'erogazione della indennità di accompagnamento in epoca antecedente.
L'elaborato peritale appare sufficientemente descrittivo delle condizioni del periziando quali riscontrate dalla documentazione medica in atti e, rispetto agli apprezzamenti contenuti nella perizia, le osservazioni critiche mosse all'elaborato di consulenza tecnica si appalesano come mera prospettazione di un dissenso valutativo non sostenuto da elementi che possano significativamente ed adeguatamente confutare, con valenza scientifica, le argomentazioni che il
CTU ha prodotto a sostegno delle sue valutazioni.
Preme infatti evidenziare che il discostamento dalle risultanze diagnostiche veicolate da esame di altri specialisti non implichi in sé una contraddizione della relazione peritale, atteso che il consulente tecnico d'Ufficio è chiamato a valutare in piena autonomia il quadro medico-legale che sottende alla controversia, rimanendo vincolato -quando chiede ed ottiene l'autorizzazione ad avvalersi di esami compiuti da altri tecnici- ai soli dati obiettivi riscontrati clinicamente e strumentalmente e non certo alle interpretazioni diagnostiche e valutative che di questi elementi hanno dato altri specialisti.
Nel caso di specie, quindi, il giudizio peritale appare ancorato alle risultanze dell'intero compendio documentale sanitario acquisito agli atti, all'interno del quale il CTU ha ritenuto di non poter non valorizzare il verbale della visita collegiale condotta dalla Commissione CP_1 nell'aprile 2024 laddove si fa riferimento ad una limitazione dei movimenti articolari di entità media per riferita dolenzia.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata.
La circostanza che il requisito sanitario richiesto sia stato acclarato con decorrenza successiva sia alle conclusioni delle operazioni medico legali in sede amministrativa seppur antecedente al deposito del ricorso per ATPO e la complessità delle questioni medico-legali sottese alla definizione del presente giudizio di merito, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite per entrambe le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, omologa le risultanze del procedimento di ATPO n.
2132/2024, dichiarando , deceduto in data 25.07.2024, invalido civile al 100% con Persona_1 diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal maggio del 2024;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite sia per la fase di ATPO che per quella di merito;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU espletata nel procedimento di ATPO, CP_1 già liquidate con provvedimento del 21.05.2025.
Latina, data del deposito
IL GIUDICE
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1103/2025 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
n.q. di erede di , rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Parte_1 Persona_1
Ullucci; contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola CP_1
Ciarelli;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.03.2025, nella qualità di figlio ed erede di Parte_1 Per_2
, proponeva opposizione, ex art. 445bis, sesto comma, c.p.c., avverso le conclusioni rese
[...] dal CTU nel giudizio RG 2132/2024, introdotto dal de cuius ed avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per il riconoscimento del proprio status di invalido civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, censurando unicamente la valutazione della decorrenza del predetto status. All'esito dell'udienza di cui in epigrafe (celebrata con modalità di trattazione scritta), la causa veniva decisa dallo scrivente mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Parte ricorrente fonda le proprie doglianze su una non corretta valutazione da parte del consulente tecnico delle patologie da cui era affetto il padre, e più precisamente censurando la valutazione di decorrenza della prestazione assistenziale anelata, individuata dal CTU non dal momento della presentazione della domanda amministrativa ovvero dal momento della visita svolta dalla Commissione medica ma soltanto dal maggio 2024. CP_1
Nella relazione peritale espletata nell'ambito del procedimento di ATPO, il CTU ha accertato un quadro patologico che esclude la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'erogazione della indennità di accompagnamento in epoca antecedente.
L'elaborato peritale appare sufficientemente descrittivo delle condizioni del periziando quali riscontrate dalla documentazione medica in atti e, rispetto agli apprezzamenti contenuti nella perizia, le osservazioni critiche mosse all'elaborato di consulenza tecnica si appalesano come mera prospettazione di un dissenso valutativo non sostenuto da elementi che possano significativamente ed adeguatamente confutare, con valenza scientifica, le argomentazioni che il
CTU ha prodotto a sostegno delle sue valutazioni.
Preme infatti evidenziare che il discostamento dalle risultanze diagnostiche veicolate da esame di altri specialisti non implichi in sé una contraddizione della relazione peritale, atteso che il consulente tecnico d'Ufficio è chiamato a valutare in piena autonomia il quadro medico-legale che sottende alla controversia, rimanendo vincolato -quando chiede ed ottiene l'autorizzazione ad avvalersi di esami compiuti da altri tecnici- ai soli dati obiettivi riscontrati clinicamente e strumentalmente e non certo alle interpretazioni diagnostiche e valutative che di questi elementi hanno dato altri specialisti.
Nel caso di specie, quindi, il giudizio peritale appare ancorato alle risultanze dell'intero compendio documentale sanitario acquisito agli atti, all'interno del quale il CTU ha ritenuto di non poter non valorizzare il verbale della visita collegiale condotta dalla Commissione CP_1 nell'aprile 2024 laddove si fa riferimento ad una limitazione dei movimenti articolari di entità media per riferita dolenzia.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata.
La circostanza che il requisito sanitario richiesto sia stato acclarato con decorrenza successiva sia alle conclusioni delle operazioni medico legali in sede amministrativa seppur antecedente al deposito del ricorso per ATPO e la complessità delle questioni medico-legali sottese alla definizione del presente giudizio di merito, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite per entrambe le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, omologa le risultanze del procedimento di ATPO n.
2132/2024, dichiarando , deceduto in data 25.07.2024, invalido civile al 100% con Persona_1 diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal maggio del 2024;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite sia per la fase di ATPO che per quella di merito;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU espletata nel procedimento di ATPO, CP_1 già liquidate con provvedimento del 21.05.2025.
Latina, data del deposito
IL GIUDICE
Umberto Maria Costume