CA
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/10/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2004/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025, vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via Conti Falluc n. 122/Corpo 5, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Maria Cantafio, la quale la rappresenta e la difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
, già in persona degli Controparte_1 Controparte_2
Amministratori e rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Controparte_3 CP_4
Simoncelli, giusta procura generale alle liti n. 389 (AZ 1149/2017) del 26.10.2017 certificata dal
Notaio , unitamente all'Avv. Daniela d'Andrea e all'Avv. Domenico Pasceri, ed Per_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Catanzaro, alla Via Mario Greco
n.132, i quali la rappresentano e la difendono in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Controparte_5
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI:
1 Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, disattesa ogni Parte_1 contraria istanza, eccezione, difesa, produzione e conclusione, in accoglimento del presente appello, in riforma dell'impugnata sentenza per tutti i motivi dedotti in narrativa, emessa dal
Tribunale di Lamezia Terme n. 765/2019, emessa il 20.0.19 e pubblicata in data 21.08.19, così giudicare e provvedere:
1) in via preliminare e cautelare sospendere e/o revocare l'esecuzione ovvero l'esecutività della sentenza impugnata risultando provati, sin d'ora, tanto il fumus boni iuris che il periculum in mora, per tutti i motivi esposti in narrativa;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma e/o annullamento della sentenza (con conferma solo del capo relativo al mancato accoglimento della richiesta di risarcimento del danno avanzata da parte attrice) n. 765/19, del 20.07.19, pubblicata il 21.08.19 del Tribunale di Lamezia Terme, Sezione
Unica civile, nella persona del dott. Marino Reda, nell'ambito del giudizio nrg 127/12 accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano:
Voglia l'on.le Tribunale di Lamezia Terme, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che la concessionaria in persona del l.r.p.t., non è responsabile dei fatti denunciati dal Parte_1 sig. e per l'effetto: rigettare la domanda attorea per come Parte_3 formulata perché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata disporre la chiamata in garanzia di in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, Via Gustave CP_1 CP_2
Eiffel n. 15; dichiarare che la è garante del danno lamentato da parte attrice Controparte_2
e, pertanto, condannarla al pagamento della somma che sarà accertata nel corso del giudizio tanto per sorte che accessori e, comunque, a rispondere di tutte le richieste avanzate da controparte;
in via ancor più subordinata: dichiarare la sussistenza in capo alla Parte_1 del diritto di rivalersi contro la nella denegata ipotesi in cui fosse essa Controparte_2 stessa condannata al pagamento di somme tanto per sorte che per accessori;
con vittoria di spese
e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93
c.p.c.”.
Per , già “Voglia l'ill.ma Controparte_1 Controparte_2
Corte di Appello adita, ogni eccezione e domanda contraria disattesa, così giudicare:
- rigettare l'appello proposto dalla poiché inammissibile ed infondato in Parte_4 fatto e diritto;
- in via subordinata e nel caso in cui la Corte, in accoglimento dell'appello avversario, ritenesse quale la legittimata passiva dell'azione di regresso della , in accoglimento CP_1 Pt_1
2 dell'appello incidentale proposto da in riforma della sentenza impugnata, rigettare le CP_1 domande proposte dal Sig. e rigettare, conseguentemente, le domande della CP_5 Pt_1 nei confronti di Con vittoria di compensi e spese del doppio di grado di giudizio”. CP_1
1. La vicenda controversa e la sentenza di primo grado.
Con atto di citazione notificato in data 23.01.2012, ha convenuto Parte_3 in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, davanti al Parte_4
Tribunale di Lamezia Terme al fine di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex art. 1490 e s.s. c.c. ed extracontrattuale di per i gravi vizi e/o difetti riscontati sul suo Parte_1 veicolo Chevrolet acquistato presso la suddetta concessionaria, nonché per sentirla CP_6 condannare al risarcimento di ogni specie di danno, determinato anche ex art. 1226 c.c., patrimoniale e non patrimoniale, nella misura complessiva di euro 26.000,00 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia.
A fondamento della domanda, l'attore ha assunto che:
➢ in data 30.09.2009 ha acquistato presso quale concessionaria della Parte_4
l'automobile Captiva 2.0 16V VCD i LT tg. DZ039DN alla somma Controparte_2 di euro 32.176,00;
➢ in virtù delle somme già versate e delle rate già saldate, il residuo rimasto è stato pari a euro 7.2506,10;
➢ sin dal successivo maggio 2010, però, sul veicolo acquistato sono state riscontrate alcune problematiche immediatamente denunciate al venditore;
➢ le suddette problematiche hanno interessato: 1) l'impossibilità di utilizzare il finestrino anteriore lato guida;
2) cattivo funzionamento dell'ABS per irrigidimento del pedale del freno al momento della frenata;
3) rumore all'altezza della ruota dx anteriore durante le manovre di curva a destra, 4) continui guasti alla centralina e alla boccola del volante;
➢ il veicolo è stato sottoposto a controllo da parte del personale della convenuta, CP_6 all'esito del quale è stato evidenziato che la difettosità del veicolo discendeva da un non perfetto fissaggio della ruota anteriore destra;
➢ tuttavia, il suddetto veicolo ha continuato a non garantire alcuna sicurezza, tanto che in diverse occasioni l'attore è stato costretto a ricorrere all'intervento del carro attrezzi;
➢ successivamente all'ultimo episodio di arresto del veicolo accaduto il 13.12.2010,
l'automobile è stata ricoverata presso la concessionaria per complessivi 35 gg, comportando tutti gli inevitabili disagi quotidiani e lavorativi;
3 ➢ nonostante, però, i diversi controlli, la messa in mora e il tentativo di conciliazione, a fronte della censura sulla non conformità del bene acquistato, la concessionaria non si è mai attivata per risolvere definitivamente la problematica più volte denunciata;
➢ in ragione di tale inerzia, l'attore ha richiesto l'accertamento ex art. 696 c.p.c. al fine di verificare le condizioni del veicolo, le cause e l'entità dei danni;
➢ il procedimento n. 33/2011 R.G. si è concluso con il deposito della consulenza del nominato consulente, Ing. , il quale nel ritenere che i vizi denunciati Persona_2 dall'acquirente dovessero essere circoscritti a vizi esistenti sin dall'origine, ha poi affermato di non essere in grado di stabilire se, nell'immediato, gli interventi realizzati sono stati esaustivi.
Con comparsa depositata in data 24.04.2012 si è costituita in giudizio per resistere Parte_1 alla domanda e chiederne il rigetto. In via preliminare, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in garanzia il produttore Controparte_2
Con provvedimento depositato il 7.06.2012, la convenuta è stata autorizzata alla suddetta chiamata.
Con comparsa depositata in data 4.12.2012, si è costituita in giudizio in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, e in relazione alla richiesta di estromissione da parte di ha eccepito la sua carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda Parte_1 attorea, deducendo di non essere né venditrice e né produttrice dell'autovettura ma solo distributrice della medesima. Inoltre, a sostegno delle sue ragioni ha rappresentato di non aver neppure effettuato alcun intervento di riparazione. Nel merito, invece, ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto perché infondata in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita documentalmente, a mezzo di prova testimoniale, interrogatorio formale ed espletamento di CTU.
Rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 9 aprile 2019 la causa è stata in realtà < trattenuta in decisione senza termini > con un anomalo provvedimento del quale tuttavia nessuno si è doluto. La sentenza è stata quindi depositata il 21 agosto 2019.
Con detta sentenza il Tribunale di Lamezia Terme ha così deciso:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, ha accertato e dichiarato la responsabilità contrattuale di nei confronti di e, per Parte_4 Parte_3
l'effetto, ha condannato la suddetta società al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di euro 6.494,00, oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda al saldo;
2) ha rigettato l'ulteriore domanda risarcitoria formulata dall'attore;
4 3) ha condannato alla refusione, in favore dell'attore, delle spese e Parte_4 competenze di lite, liquidate complessivamente in euro 2.500,00, di cui 500 euro per esborsi documentati, oltre rimborso forfetario e spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Massimo Saladino dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93
c.p.c.;
4) ha compensato le spese e competenze di lite tra l'attrice e la convenuta (erroneamente CP_1 indicata in sentenza come Chrysler Italia s.r.l.);
5) ha posto definitivamente a carico di le spese e competenze di CTU, Parte_4 liquidate come da separato decreto, con diritto dell'attore all'integrale rimborso di quanto eventualmente già corrisposto.
In data 4.03.2020, l'attore ha depositato istanza di correzione di errore materiale in relazione al capo sulla distrazione ex art. 93 c.p.c.
Con provvedimento depositato in data 603.2020, l'istanza è stata rigettata con la seguente motivazione: “la procedura di correzione degli errori materiali della sentenza richiede l'istanza della parte interessata e non è più esperibile quando avverso la stessa decisione sia già stato proposto appello, giacché in questo caso l'impugnazione assorbe ogni correzione di errori in cui sia caduto il primo giudice, rientrando la relativa operazione nei compiti di revisione conferiti al giudice del gravame”.
In estrema sintesi, il Tribunale di Lamezia Terme ha disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da sulla base delle conclusioni del Controparte_2
CTU, ha ritenuto che i vizi riscontratti sul veicolo fossero vizi di fabbricazione e ha quindi , il
Tribunale ha condiviso e riconosciuto la somma individuata dal CTU, pari a euro 6.494,00. Ha invece rigettato la domanda risarcitoria
2. L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
, ha proposto appello e contestuale istanza di sospensione dell'efficacia Parte_2 esecutiva ex art. 283 c.p.c. con atto di citazione notificato a mezzo pec il 18.10.2019, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
In data 17.01.2020 si è costituita in giudizio , già Controparte_1 Controparte_2
in persona degli Amministratori e con contestuale appello
[...] Controparte_3 CP_4 incidentale condizionato, per resistere al gravame e chiederne il rigetto perché infondato in fatto e in diritto.
5 Inoltre, in relazione al quinto motivo di gravame formulato da l'appellante Parte_1 incidentale preliminarmente rileva la totale inammissibilità della doglianza ai sensi dell'art. 342, comma 1, n. 2 c.p.c., avendo l'appellante omesso di indicare le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure.
Nonostante la regolarità della notifica avvenuta a mezzo pec in data 18.10.2019,
[...] non ha inteso costituirsi. Parte_3
Con provvedimento dell'17.02.2020, la richiesta di inibitoria è stata rigettata e la causa è stata rinviata all'udienza del 28.02.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii per la precisazione delle conclusioni, con decreto presidenziale n. 57 del
25.10.2024 “di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa assegnati tra le altre due Sezioni
Civili”, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile ed è stato nominato quale Consigliere relatore la dott.ssa IL RO.
Precisate le conclusioni all'udienza del 28.05.2025, sostituita con il deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 30.05.2025 depositato il
03.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
Con comparsa conclusione depositata in data 1.09.2025, l'appellante ha evidenziato quanto segue:
“essendo stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, parte appellante provvedeva corrispondere quanto stabilito nella sentenza di primo grado e, precisamente l'importo di € 7.581,23 per sorte capitale in favore del Sig.
[...]
con bonifico del 11.09.2019 (come da allegato alla presente) nonché la somma Parte_5 di € 2.958,24 in favore dello studio legale Saladino Avv. Massimo con bonifico del 10.03.2020
(come da allegato alla presente).
Pertanto, ha subito un grave pregiudizio avendo dovuto provvedere al pagamento in Parte_1 assenza di una pronuncia del Giudice di primo grado in merito alla richiesta di garanzia del danno subito e di essere manlevata con la possibilità di rivalersi nei confronti della Terza chiamata qualora fosse stata condannata al pagamento di somme di denaro per causa ad essa non imputabile”.
In data 22.09.2025, l'appellante incidentale ha depositato la nota spese.
2.2. Le questioni preliminari.
6 Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di il quale Parte_3 benché evocato in giudizio con notifica a mezzo pec del 18.10.2019 non ha inteso costituirsi.
2.3. Le valutazioni della Corte
Con un primo motivo di gravame parte appellante impugna la sentenza per “erronea, omessa, carente e contraddittoria motivazione in ordine alla pronunciata condanna. Mancata indicazione di specifiche norme di legge in materia. Mancata applicazione del DPR n. 224/88 assorbito nel
D. Lgs. n. 206/05 Codice del consumo artt. 3,116 e 118”. che la sentenza impugnata deve considerarsi erronea e ingiusta nella parte Controparte_7 in cui essa è stata condannata per responsabilità contrattuale e conseguentemente al pagamento in favore di alla riduzione del prezzo e alle spese di giudizio. Parte_3
Specifica sul punto che l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure è stato quello di accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della (erroneamente denominata CP_1
Chrysler Italia), nonostante tale eccezione non sia mai stata sollevata da quest'ultima nelle conclusioni della propria comparsa di risposta.
Inoltre, evidenzia altresì che tale pronuncia risulta esser stata adottata anche in violazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 224/88 assorbito nel D. Lgs. n. 206/05 (Codice del Consumo) ai sensi degli artt. 3, 116 e 118. In particolare, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, si doveva riconoscere la legittimazione passiva della terza chiamata in giudizio poiché nella vicenda in esame le tre figure di produttore, fornitore e distributore coincidono sotto lo stesso marchio della
CP_1
Con un secondo motivo di gravame parte appellante denuncia la “erronea, omessa, carente e contraddittoria motivazione in ordine alla pronunciata condanna. Mancata indicazione di specifiche norme di legge in materia. Mancata applicazione degli artt. 2043 c.c., 1490 c.c., 2054
c.c., 2082 c.c. nonché del Dpr 224/88 assorbito nel Dlgs 206/05 “Codice Consumo” artt. 3, 103
e da 114 a 127”.
Sul punto specifica l'appellante che il giudice di prime cure pur ribadendo la sussistenza del difetto di fabbrica ha, poi, concluso nel senso di condannarla al risarcimento dei danni lamentati quando, in realtà, la destinataria di siffatta pronuncia doveva essere la società produttrice Controparte_2
[...]
Tale condanna deve ritenersi erronea e ingiusta per diversi ordini di ragioni. In primo luogo, perché non è supportata dalle conclusioni del CTU, in cui è stato ribadito il difetto di fabbrica, e da quanto
è emerso in sede di ATP.
7 Inoltre, è stata adottata in palese violazione di quanto previsto in materia dagli artt. 2043 c.c., 1490
c.c., 2054 c.c., 2082 c.c., nonché dal D.P.R. n. 224/88 assorbito dal D. Lgs. 206/05 artt. 3 e da 114
a 127.
Con un terzo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per “erronea, contraddittoria, carente ed omessa motivazione in ordine alla mancata valutazione della rilevanza della prova testimoniale ed il mancato raggiungimento della prova in ordine ad alcuni problemi lamentati.
Mancata applicazione degli artt. 115 e 116 cpc”.
Lamenta parte appellante che nella gravata sentenza il giudice di prime cure sia incorso in una errata valutazione circa le risultanze della prova testimoniale e della CTU, in palese violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
In primo luogo, la decisione è da ritenersi erronea e ingiusta perché il Tribunale non ha dato alcuna rilevanza alle dichiarazioni rese dai testi perché “in parte rese da soggetti non aventi cognazioni tecniche e in parte del tutto generiche”.
In realtà e contrariamente da quanto sostenuto dal Tribunale, le dichiarazioni rese dai propri testi
( e ) dovevano essere tenute in considerazione proprio perché Testimone_1 Testimone_2 rese da meccanici che, in quanto tali, sono dotati di specifiche qualifiche e competenze tecniche.
Per quanto riguarda la CTU, invece, precisa l'appellante che il giudice di prime cure non ha tenuto conto del fatto che in relazione ad alcuni problemi lamentati dall'acquirente non è stata raggiunta la prova e tutto ciò trova conferma nell'elaborato peritale. Infatti, in relazione alla sostituzione del cablaggio e della cavetteria elettrica della centralina motore, della consolle e del cruscotto,
“durante il sopralluogo il veicolo non ha manifestato il problema su denunciato e quindi non si hanno dati obiettivi per poter dire che i difetti suddetti siano ancora persistenti. Infatti l'analisi del veicolo con il software GDS2 (All.3), in dotazione alla concessionaria , non ha Parte_6 evidenziato, allo stato, problemi di tale tipo, né fornito dati in merito a problematiche pregresse”.
Per ciò che attiene al cattivo funzionamento dell'ABS con conseguente irrigidimento del pedale del freno all'atto della frenata, il nominato consulente ha concluso ritenendo che la sostituzione ha risolto il problema. Alle medesime conclusioni è sopraggiunto anche sull'accensione del segnale sonoro delle cinture di sicurezza a macchina ferma e sul malfunzionamento della scatola dello sterzo, concludendo, infine come di seguito: “durante il sopralluogo del 27.11.2015, il veicolo è stato verificato essere in condizioni più che soddisfacenti e assolutamente compatibili con la sua età ed i Km di percorrenza individuati e pari a 137.257 Km”.
Tuttavia, nonostante le problematiche siano state risolte ed è stato riscontrato solo il difetto di fabbrica, il giudice di prime cure ha preferito condannare l'odierno appellante.
8 Con un quarto motivo di gravame, parte appellante denuncia la “erronea, contraddittoria, carente ed omessa motivazione in ordine alla mancata valutazione delle risultanze dell'ATP nrg 33/11 e della mancata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”.
Sul punto evidenzia che il giudice di prime cure ha commesso, altresì, un'errata Parte_1 valutazione delle risultanze dell'ATP in palese violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Infatti, proprio dall'ATP (procedimento n. 33/2011 R.G.) è emerso che in relazione ai difetti lamentati, da un lato, non è stata rilevata alcuna sua negligenza e, da altro lato, è stato evidenziato che gli interventi sono stati realizzati con solerzia, operosità e tempestiva risposta tecnica.
Pertanto, alcuna responsabilità poteva essere addebitata alla concessionaria.
Con un quinto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per “erronea, contraddittoria, carente ed omessa motivazione in ordine alla mancata pronuncia relativamente alla richiesta di garanzia e rivalsa da parte della nei confronti della terza chiamata . Parte_1 CP_1
Lamenta l'appellante che il Tribunale ha errato quando ha omesso di pronunciarsi in merito alla sua richiesta di essere garantita dal danno lamentato e di rivalersi nei confronti della terza chiamata nell'ipotesi in cui fosse stata condannata al risarcimento del danno. Nel caso di specie, infatti, ha provveduto a condannare ma non ha dichiarato il diritto di quest'ultima di essere Parte_1 garantita e di potersi rivalere nei confronti di CP_1
Con un sesto motivo di gravame, parte appellante denuncia la “erronea, contraddittoria, carente ed omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. nei confronti della terza chiamata . CP_1
Nello specifico, lamenta che, dopo aver accertato il difetto di fabbrica, il giudice di Parte_1 prime cure avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza nei confronti della terza chiamata e in favore dell'odierno appellante. Di conseguenza, la sentenza impugnata risulta, a suo dire, erronea, ingiusta e contraddittoria anche relativamente a tale capo.
- Sull'appello incidentale condizionato proposto da . Controparte_1
Dopo aver contestato la sua responsabilità in ordine ai lamentati difetti per non essere il produttore del veicolo ma mero distributore in Italia, specifica l'appellante incidentale che la sua impugnazione deve essere esaminata nell'ipotesi in cui il Collegio dovesse ritenere di prendere in considerazione il motivo relativo alla domanda di regresso formulata da Parte_1
In particolare, oltre a domandare anche in questa sede il rigetto di siffatta richiesta, sulla quale il
Tribunale non si è espresso se non implicitamente, ritiene opportuno censurare la sentenza proprio in relazione a quella parte in cui è stata accertata la presenza di difetti che avrebbero giustificato l'accoglimento della domanda di quanti minoris formulata da . Parte_3
9 Secondo l'appellante incidentale, il giudice di prime cure ha completamente travisato i contenuti della consulenza tecnica. Infatti, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, dalla relazione del nominato consulente emerge che: 1) la sostituzione del cablaggio eseguita dall'appellante principale con intervento in garanzia ha eliminato definitivamente il problema, tanto che esso non
è stato riscontrato nelle prove e nei test eseguiti dal CTU;
2) il malfunzionamento della centralina elettrica in relazione agli allarmi acustici non è stato riscontrato durante lo svolgimento delle operazioni peritali.
In ogni caso, evidenzia l'appellante incidentale, il pregiudizio lamentato era inerente alle “possibili alterazioni del suono rispetto a quello usuale” e, quindi, a un'ipotetica difformità del tutto marginale.
Inoltre, per quanto attiene al fermo dell'asta del pedale del freno e alla correlata potenziale pericolosità del veicolo, il giudice di prime cure non si è avveduto della circostanza per cui lo stesso CTU ha escluso la possibilità del verificarsi di tale pericolosità poiché a seguito dell'intervento previsto dalla compagna di richiamo del 24.07.2015, il problema sarebbe stato verosimilmente risolto.
Anche in relazione agli altri difetti, nello specifico quelli originari ossia di fabbrica, il proprio CTP ha già formulato le proprie osservazioni alle quali si rinvia e ci si riporta integralmente. Del resto, se effettivamente il veicolo avesse presentato quei difetti, non si spiegherebbe la valorizzazione coerente ai valori di mercato indicati dal CTU.
Infine, l'appellante incidentale ritiene che anche la condanna di al pagamento della Pt_1 somma di euro 6.940,00 (a titolo di riduzione del prezzo di acquisto del bene) sia errata. Tale riduzione, infatti, lamenta non trova alcuna giustificazione atteso che in ossequio a CP_1 quanto previsto dall'art. 130 del D. Lgs. 206/2005 (in base al quale le azioni edilizie sono un rimedio residuale rispetto a quello di tipo ripristinatorio attuabile con la riparazione o la sostituzione gratuita) aveva già ottenuto la riparazione. Pt_3 Parte_3
L'appello principale e deve essere accolto in applicazione della ragione più liquida. E' un fatto processualmente incontestato che l'autovettura di cui si discute già al momento dell'accertamento tecnico preventivo e quindi ulteriormente al momento delle verifiche compiute dal consulente tecnico d'ufficio non presentava alcuna delle anomalie lamentate dall'attore: entrambi i consulenti sono stati concordi nel riferire che gli interventi eseguiti dell'autofficina della concessionaria sono stati totalmente risolutivi. Peraltro l'individuazione del danno risarcibile è stata effettuata dal giudice di primo grado attraverso un ragionamento totalmente illogico: il danno è stato individuato nel valore dell'auto stimato dal consulente al momento della consulenza che, peraltro, lo stesso
10 consulente ha precisato corrispondere al valore di una autovettura di quel tipo e di quella età. Non si comprende quindi in cosa consista il danno se, nonostante gli interventi ( si ribadisce risolutivi
) posti in essere dalla concessionaria, l'autovettura ha conservato il valore di mercato suo proprio.
Nulla è stato peraltro documentato a titolo di danno eventualmente patito nelle more delle riparazioni ( mancato utilizzo del mezzo, spese sostenute ecc . ) tanto più che la contumacia dell'appellato non ha consentito alcun esame sulla documentazione eventualmente a suo tempo prodotta.
La mancanza di un danno risarcibile rende irrilevante anche la questione della legittimazione passiva della anche questa per vero affrontata e risolta dal tribunale in modo Controparte_2 totalmente non condivisibile: dopo avere riconosciuto la piena legittimazione passiva della terza chiamata anche in conseguenza della natura di vizi di fabbrica degli originaria ( e non più esistenti
) inconvenienti lamentati dall'attore il Tribunale ha inaspettatamente e illogicamente accolto la domanda esclusivamente nei confronti della convenuta.
L'appello va quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata la domanda attrice deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 55 del 2014 come modificati dal d.m. 147 del 2022 applicati nei valori minimi ( attesa la semplicità delle questioni ) dello scaglione tariffario di riferimento ( da 5201 a 26000 euro ) individuato in ragione dell'importo richiesto in primo grado.
Vanno altresì poste a carico di le spese della ctu espletata in primo grado. CP_5
p.q.m.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 765/2019 e nei confronti di
[...]
, già così Controparte_8 Controparte_1 Controparte_2 provvede: dichiara la contumacia di Parte_3 accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta dall'attore in primo grado;
condanna al pagamento nei confronti di e di Parte_3 Parte_1 delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che per il primo grado Controparte_2 liquida in € 2540per ciascuna parte e per il secondo grado per in € 382 per spese Parte_1 vive ed € 2906 per compensi di avvocato e per in € 2906 per compensi di Controparte_2
11 avvocato oltre iva cpa come per legge;
distrae le spese di in favore del procuratore Parte_1 costituito;
pone a carico di le spese della ctu espletata in primo grado Parte_3
Così deciso il 6 ottobre 2025
La Presidente est.
IL RO
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2004/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025, vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via Conti Falluc n. 122/Corpo 5, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Maria Cantafio, la quale la rappresenta e la difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
, già in persona degli Controparte_1 Controparte_2
Amministratori e rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Controparte_3 CP_4
Simoncelli, giusta procura generale alle liti n. 389 (AZ 1149/2017) del 26.10.2017 certificata dal
Notaio , unitamente all'Avv. Daniela d'Andrea e all'Avv. Domenico Pasceri, ed Per_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Catanzaro, alla Via Mario Greco
n.132, i quali la rappresentano e la difendono in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Controparte_5
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI:
1 Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, disattesa ogni Parte_1 contraria istanza, eccezione, difesa, produzione e conclusione, in accoglimento del presente appello, in riforma dell'impugnata sentenza per tutti i motivi dedotti in narrativa, emessa dal
Tribunale di Lamezia Terme n. 765/2019, emessa il 20.0.19 e pubblicata in data 21.08.19, così giudicare e provvedere:
1) in via preliminare e cautelare sospendere e/o revocare l'esecuzione ovvero l'esecutività della sentenza impugnata risultando provati, sin d'ora, tanto il fumus boni iuris che il periculum in mora, per tutti i motivi esposti in narrativa;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma e/o annullamento della sentenza (con conferma solo del capo relativo al mancato accoglimento della richiesta di risarcimento del danno avanzata da parte attrice) n. 765/19, del 20.07.19, pubblicata il 21.08.19 del Tribunale di Lamezia Terme, Sezione
Unica civile, nella persona del dott. Marino Reda, nell'ambito del giudizio nrg 127/12 accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano:
Voglia l'on.le Tribunale di Lamezia Terme, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che la concessionaria in persona del l.r.p.t., non è responsabile dei fatti denunciati dal Parte_1 sig. e per l'effetto: rigettare la domanda attorea per come Parte_3 formulata perché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata disporre la chiamata in garanzia di in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, Via Gustave CP_1 CP_2
Eiffel n. 15; dichiarare che la è garante del danno lamentato da parte attrice Controparte_2
e, pertanto, condannarla al pagamento della somma che sarà accertata nel corso del giudizio tanto per sorte che accessori e, comunque, a rispondere di tutte le richieste avanzate da controparte;
in via ancor più subordinata: dichiarare la sussistenza in capo alla Parte_1 del diritto di rivalersi contro la nella denegata ipotesi in cui fosse essa Controparte_2 stessa condannata al pagamento di somme tanto per sorte che per accessori;
con vittoria di spese
e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93
c.p.c.”.
Per , già “Voglia l'ill.ma Controparte_1 Controparte_2
Corte di Appello adita, ogni eccezione e domanda contraria disattesa, così giudicare:
- rigettare l'appello proposto dalla poiché inammissibile ed infondato in Parte_4 fatto e diritto;
- in via subordinata e nel caso in cui la Corte, in accoglimento dell'appello avversario, ritenesse quale la legittimata passiva dell'azione di regresso della , in accoglimento CP_1 Pt_1
2 dell'appello incidentale proposto da in riforma della sentenza impugnata, rigettare le CP_1 domande proposte dal Sig. e rigettare, conseguentemente, le domande della CP_5 Pt_1 nei confronti di Con vittoria di compensi e spese del doppio di grado di giudizio”. CP_1
1. La vicenda controversa e la sentenza di primo grado.
Con atto di citazione notificato in data 23.01.2012, ha convenuto Parte_3 in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, davanti al Parte_4
Tribunale di Lamezia Terme al fine di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex art. 1490 e s.s. c.c. ed extracontrattuale di per i gravi vizi e/o difetti riscontati sul suo Parte_1 veicolo Chevrolet acquistato presso la suddetta concessionaria, nonché per sentirla CP_6 condannare al risarcimento di ogni specie di danno, determinato anche ex art. 1226 c.c., patrimoniale e non patrimoniale, nella misura complessiva di euro 26.000,00 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia.
A fondamento della domanda, l'attore ha assunto che:
➢ in data 30.09.2009 ha acquistato presso quale concessionaria della Parte_4
l'automobile Captiva 2.0 16V VCD i LT tg. DZ039DN alla somma Controparte_2 di euro 32.176,00;
➢ in virtù delle somme già versate e delle rate già saldate, il residuo rimasto è stato pari a euro 7.2506,10;
➢ sin dal successivo maggio 2010, però, sul veicolo acquistato sono state riscontrate alcune problematiche immediatamente denunciate al venditore;
➢ le suddette problematiche hanno interessato: 1) l'impossibilità di utilizzare il finestrino anteriore lato guida;
2) cattivo funzionamento dell'ABS per irrigidimento del pedale del freno al momento della frenata;
3) rumore all'altezza della ruota dx anteriore durante le manovre di curva a destra, 4) continui guasti alla centralina e alla boccola del volante;
➢ il veicolo è stato sottoposto a controllo da parte del personale della convenuta, CP_6 all'esito del quale è stato evidenziato che la difettosità del veicolo discendeva da un non perfetto fissaggio della ruota anteriore destra;
➢ tuttavia, il suddetto veicolo ha continuato a non garantire alcuna sicurezza, tanto che in diverse occasioni l'attore è stato costretto a ricorrere all'intervento del carro attrezzi;
➢ successivamente all'ultimo episodio di arresto del veicolo accaduto il 13.12.2010,
l'automobile è stata ricoverata presso la concessionaria per complessivi 35 gg, comportando tutti gli inevitabili disagi quotidiani e lavorativi;
3 ➢ nonostante, però, i diversi controlli, la messa in mora e il tentativo di conciliazione, a fronte della censura sulla non conformità del bene acquistato, la concessionaria non si è mai attivata per risolvere definitivamente la problematica più volte denunciata;
➢ in ragione di tale inerzia, l'attore ha richiesto l'accertamento ex art. 696 c.p.c. al fine di verificare le condizioni del veicolo, le cause e l'entità dei danni;
➢ il procedimento n. 33/2011 R.G. si è concluso con il deposito della consulenza del nominato consulente, Ing. , il quale nel ritenere che i vizi denunciati Persona_2 dall'acquirente dovessero essere circoscritti a vizi esistenti sin dall'origine, ha poi affermato di non essere in grado di stabilire se, nell'immediato, gli interventi realizzati sono stati esaustivi.
Con comparsa depositata in data 24.04.2012 si è costituita in giudizio per resistere Parte_1 alla domanda e chiederne il rigetto. In via preliminare, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in garanzia il produttore Controparte_2
Con provvedimento depositato il 7.06.2012, la convenuta è stata autorizzata alla suddetta chiamata.
Con comparsa depositata in data 4.12.2012, si è costituita in giudizio in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, e in relazione alla richiesta di estromissione da parte di ha eccepito la sua carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda Parte_1 attorea, deducendo di non essere né venditrice e né produttrice dell'autovettura ma solo distributrice della medesima. Inoltre, a sostegno delle sue ragioni ha rappresentato di non aver neppure effettuato alcun intervento di riparazione. Nel merito, invece, ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto perché infondata in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita documentalmente, a mezzo di prova testimoniale, interrogatorio formale ed espletamento di CTU.
Rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 9 aprile 2019 la causa è stata in realtà < trattenuta in decisione senza termini > con un anomalo provvedimento del quale tuttavia nessuno si è doluto. La sentenza è stata quindi depositata il 21 agosto 2019.
Con detta sentenza il Tribunale di Lamezia Terme ha così deciso:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, ha accertato e dichiarato la responsabilità contrattuale di nei confronti di e, per Parte_4 Parte_3
l'effetto, ha condannato la suddetta società al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di euro 6.494,00, oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda al saldo;
2) ha rigettato l'ulteriore domanda risarcitoria formulata dall'attore;
4 3) ha condannato alla refusione, in favore dell'attore, delle spese e Parte_4 competenze di lite, liquidate complessivamente in euro 2.500,00, di cui 500 euro per esborsi documentati, oltre rimborso forfetario e spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Massimo Saladino dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93
c.p.c.;
4) ha compensato le spese e competenze di lite tra l'attrice e la convenuta (erroneamente CP_1 indicata in sentenza come Chrysler Italia s.r.l.);
5) ha posto definitivamente a carico di le spese e competenze di CTU, Parte_4 liquidate come da separato decreto, con diritto dell'attore all'integrale rimborso di quanto eventualmente già corrisposto.
In data 4.03.2020, l'attore ha depositato istanza di correzione di errore materiale in relazione al capo sulla distrazione ex art. 93 c.p.c.
Con provvedimento depositato in data 603.2020, l'istanza è stata rigettata con la seguente motivazione: “la procedura di correzione degli errori materiali della sentenza richiede l'istanza della parte interessata e non è più esperibile quando avverso la stessa decisione sia già stato proposto appello, giacché in questo caso l'impugnazione assorbe ogni correzione di errori in cui sia caduto il primo giudice, rientrando la relativa operazione nei compiti di revisione conferiti al giudice del gravame”.
In estrema sintesi, il Tribunale di Lamezia Terme ha disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da sulla base delle conclusioni del Controparte_2
CTU, ha ritenuto che i vizi riscontratti sul veicolo fossero vizi di fabbricazione e ha quindi , il
Tribunale ha condiviso e riconosciuto la somma individuata dal CTU, pari a euro 6.494,00. Ha invece rigettato la domanda risarcitoria
2. L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
, ha proposto appello e contestuale istanza di sospensione dell'efficacia Parte_2 esecutiva ex art. 283 c.p.c. con atto di citazione notificato a mezzo pec il 18.10.2019, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
In data 17.01.2020 si è costituita in giudizio , già Controparte_1 Controparte_2
in persona degli Amministratori e con contestuale appello
[...] Controparte_3 CP_4 incidentale condizionato, per resistere al gravame e chiederne il rigetto perché infondato in fatto e in diritto.
5 Inoltre, in relazione al quinto motivo di gravame formulato da l'appellante Parte_1 incidentale preliminarmente rileva la totale inammissibilità della doglianza ai sensi dell'art. 342, comma 1, n. 2 c.p.c., avendo l'appellante omesso di indicare le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure.
Nonostante la regolarità della notifica avvenuta a mezzo pec in data 18.10.2019,
[...] non ha inteso costituirsi. Parte_3
Con provvedimento dell'17.02.2020, la richiesta di inibitoria è stata rigettata e la causa è stata rinviata all'udienza del 28.02.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii per la precisazione delle conclusioni, con decreto presidenziale n. 57 del
25.10.2024 “di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa assegnati tra le altre due Sezioni
Civili”, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile ed è stato nominato quale Consigliere relatore la dott.ssa IL RO.
Precisate le conclusioni all'udienza del 28.05.2025, sostituita con il deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 30.05.2025 depositato il
03.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
Con comparsa conclusione depositata in data 1.09.2025, l'appellante ha evidenziato quanto segue:
“essendo stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, parte appellante provvedeva corrispondere quanto stabilito nella sentenza di primo grado e, precisamente l'importo di € 7.581,23 per sorte capitale in favore del Sig.
[...]
con bonifico del 11.09.2019 (come da allegato alla presente) nonché la somma Parte_5 di € 2.958,24 in favore dello studio legale Saladino Avv. Massimo con bonifico del 10.03.2020
(come da allegato alla presente).
Pertanto, ha subito un grave pregiudizio avendo dovuto provvedere al pagamento in Parte_1 assenza di una pronuncia del Giudice di primo grado in merito alla richiesta di garanzia del danno subito e di essere manlevata con la possibilità di rivalersi nei confronti della Terza chiamata qualora fosse stata condannata al pagamento di somme di denaro per causa ad essa non imputabile”.
In data 22.09.2025, l'appellante incidentale ha depositato la nota spese.
2.2. Le questioni preliminari.
6 Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di il quale Parte_3 benché evocato in giudizio con notifica a mezzo pec del 18.10.2019 non ha inteso costituirsi.
2.3. Le valutazioni della Corte
Con un primo motivo di gravame parte appellante impugna la sentenza per “erronea, omessa, carente e contraddittoria motivazione in ordine alla pronunciata condanna. Mancata indicazione di specifiche norme di legge in materia. Mancata applicazione del DPR n. 224/88 assorbito nel
D. Lgs. n. 206/05 Codice del consumo artt. 3,116 e 118”. che la sentenza impugnata deve considerarsi erronea e ingiusta nella parte Controparte_7 in cui essa è stata condannata per responsabilità contrattuale e conseguentemente al pagamento in favore di alla riduzione del prezzo e alle spese di giudizio. Parte_3
Specifica sul punto che l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure è stato quello di accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della (erroneamente denominata CP_1
Chrysler Italia), nonostante tale eccezione non sia mai stata sollevata da quest'ultima nelle conclusioni della propria comparsa di risposta.
Inoltre, evidenzia altresì che tale pronuncia risulta esser stata adottata anche in violazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 224/88 assorbito nel D. Lgs. n. 206/05 (Codice del Consumo) ai sensi degli artt. 3, 116 e 118. In particolare, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, si doveva riconoscere la legittimazione passiva della terza chiamata in giudizio poiché nella vicenda in esame le tre figure di produttore, fornitore e distributore coincidono sotto lo stesso marchio della
CP_1
Con un secondo motivo di gravame parte appellante denuncia la “erronea, omessa, carente e contraddittoria motivazione in ordine alla pronunciata condanna. Mancata indicazione di specifiche norme di legge in materia. Mancata applicazione degli artt. 2043 c.c., 1490 c.c., 2054
c.c., 2082 c.c. nonché del Dpr 224/88 assorbito nel Dlgs 206/05 “Codice Consumo” artt. 3, 103
e da 114 a 127”.
Sul punto specifica l'appellante che il giudice di prime cure pur ribadendo la sussistenza del difetto di fabbrica ha, poi, concluso nel senso di condannarla al risarcimento dei danni lamentati quando, in realtà, la destinataria di siffatta pronuncia doveva essere la società produttrice Controparte_2
[...]
Tale condanna deve ritenersi erronea e ingiusta per diversi ordini di ragioni. In primo luogo, perché non è supportata dalle conclusioni del CTU, in cui è stato ribadito il difetto di fabbrica, e da quanto
è emerso in sede di ATP.
7 Inoltre, è stata adottata in palese violazione di quanto previsto in materia dagli artt. 2043 c.c., 1490
c.c., 2054 c.c., 2082 c.c., nonché dal D.P.R. n. 224/88 assorbito dal D. Lgs. 206/05 artt. 3 e da 114
a 127.
Con un terzo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per “erronea, contraddittoria, carente ed omessa motivazione in ordine alla mancata valutazione della rilevanza della prova testimoniale ed il mancato raggiungimento della prova in ordine ad alcuni problemi lamentati.
Mancata applicazione degli artt. 115 e 116 cpc”.
Lamenta parte appellante che nella gravata sentenza il giudice di prime cure sia incorso in una errata valutazione circa le risultanze della prova testimoniale e della CTU, in palese violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
In primo luogo, la decisione è da ritenersi erronea e ingiusta perché il Tribunale non ha dato alcuna rilevanza alle dichiarazioni rese dai testi perché “in parte rese da soggetti non aventi cognazioni tecniche e in parte del tutto generiche”.
In realtà e contrariamente da quanto sostenuto dal Tribunale, le dichiarazioni rese dai propri testi
( e ) dovevano essere tenute in considerazione proprio perché Testimone_1 Testimone_2 rese da meccanici che, in quanto tali, sono dotati di specifiche qualifiche e competenze tecniche.
Per quanto riguarda la CTU, invece, precisa l'appellante che il giudice di prime cure non ha tenuto conto del fatto che in relazione ad alcuni problemi lamentati dall'acquirente non è stata raggiunta la prova e tutto ciò trova conferma nell'elaborato peritale. Infatti, in relazione alla sostituzione del cablaggio e della cavetteria elettrica della centralina motore, della consolle e del cruscotto,
“durante il sopralluogo il veicolo non ha manifestato il problema su denunciato e quindi non si hanno dati obiettivi per poter dire che i difetti suddetti siano ancora persistenti. Infatti l'analisi del veicolo con il software GDS2 (All.3), in dotazione alla concessionaria , non ha Parte_6 evidenziato, allo stato, problemi di tale tipo, né fornito dati in merito a problematiche pregresse”.
Per ciò che attiene al cattivo funzionamento dell'ABS con conseguente irrigidimento del pedale del freno all'atto della frenata, il nominato consulente ha concluso ritenendo che la sostituzione ha risolto il problema. Alle medesime conclusioni è sopraggiunto anche sull'accensione del segnale sonoro delle cinture di sicurezza a macchina ferma e sul malfunzionamento della scatola dello sterzo, concludendo, infine come di seguito: “durante il sopralluogo del 27.11.2015, il veicolo è stato verificato essere in condizioni più che soddisfacenti e assolutamente compatibili con la sua età ed i Km di percorrenza individuati e pari a 137.257 Km”.
Tuttavia, nonostante le problematiche siano state risolte ed è stato riscontrato solo il difetto di fabbrica, il giudice di prime cure ha preferito condannare l'odierno appellante.
8 Con un quarto motivo di gravame, parte appellante denuncia la “erronea, contraddittoria, carente ed omessa motivazione in ordine alla mancata valutazione delle risultanze dell'ATP nrg 33/11 e della mancata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”.
Sul punto evidenzia che il giudice di prime cure ha commesso, altresì, un'errata Parte_1 valutazione delle risultanze dell'ATP in palese violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Infatti, proprio dall'ATP (procedimento n. 33/2011 R.G.) è emerso che in relazione ai difetti lamentati, da un lato, non è stata rilevata alcuna sua negligenza e, da altro lato, è stato evidenziato che gli interventi sono stati realizzati con solerzia, operosità e tempestiva risposta tecnica.
Pertanto, alcuna responsabilità poteva essere addebitata alla concessionaria.
Con un quinto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per “erronea, contraddittoria, carente ed omessa motivazione in ordine alla mancata pronuncia relativamente alla richiesta di garanzia e rivalsa da parte della nei confronti della terza chiamata . Parte_1 CP_1
Lamenta l'appellante che il Tribunale ha errato quando ha omesso di pronunciarsi in merito alla sua richiesta di essere garantita dal danno lamentato e di rivalersi nei confronti della terza chiamata nell'ipotesi in cui fosse stata condannata al risarcimento del danno. Nel caso di specie, infatti, ha provveduto a condannare ma non ha dichiarato il diritto di quest'ultima di essere Parte_1 garantita e di potersi rivalere nei confronti di CP_1
Con un sesto motivo di gravame, parte appellante denuncia la “erronea, contraddittoria, carente ed omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. nei confronti della terza chiamata . CP_1
Nello specifico, lamenta che, dopo aver accertato il difetto di fabbrica, il giudice di Parte_1 prime cure avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza nei confronti della terza chiamata e in favore dell'odierno appellante. Di conseguenza, la sentenza impugnata risulta, a suo dire, erronea, ingiusta e contraddittoria anche relativamente a tale capo.
- Sull'appello incidentale condizionato proposto da . Controparte_1
Dopo aver contestato la sua responsabilità in ordine ai lamentati difetti per non essere il produttore del veicolo ma mero distributore in Italia, specifica l'appellante incidentale che la sua impugnazione deve essere esaminata nell'ipotesi in cui il Collegio dovesse ritenere di prendere in considerazione il motivo relativo alla domanda di regresso formulata da Parte_1
In particolare, oltre a domandare anche in questa sede il rigetto di siffatta richiesta, sulla quale il
Tribunale non si è espresso se non implicitamente, ritiene opportuno censurare la sentenza proprio in relazione a quella parte in cui è stata accertata la presenza di difetti che avrebbero giustificato l'accoglimento della domanda di quanti minoris formulata da . Parte_3
9 Secondo l'appellante incidentale, il giudice di prime cure ha completamente travisato i contenuti della consulenza tecnica. Infatti, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, dalla relazione del nominato consulente emerge che: 1) la sostituzione del cablaggio eseguita dall'appellante principale con intervento in garanzia ha eliminato definitivamente il problema, tanto che esso non
è stato riscontrato nelle prove e nei test eseguiti dal CTU;
2) il malfunzionamento della centralina elettrica in relazione agli allarmi acustici non è stato riscontrato durante lo svolgimento delle operazioni peritali.
In ogni caso, evidenzia l'appellante incidentale, il pregiudizio lamentato era inerente alle “possibili alterazioni del suono rispetto a quello usuale” e, quindi, a un'ipotetica difformità del tutto marginale.
Inoltre, per quanto attiene al fermo dell'asta del pedale del freno e alla correlata potenziale pericolosità del veicolo, il giudice di prime cure non si è avveduto della circostanza per cui lo stesso CTU ha escluso la possibilità del verificarsi di tale pericolosità poiché a seguito dell'intervento previsto dalla compagna di richiamo del 24.07.2015, il problema sarebbe stato verosimilmente risolto.
Anche in relazione agli altri difetti, nello specifico quelli originari ossia di fabbrica, il proprio CTP ha già formulato le proprie osservazioni alle quali si rinvia e ci si riporta integralmente. Del resto, se effettivamente il veicolo avesse presentato quei difetti, non si spiegherebbe la valorizzazione coerente ai valori di mercato indicati dal CTU.
Infine, l'appellante incidentale ritiene che anche la condanna di al pagamento della Pt_1 somma di euro 6.940,00 (a titolo di riduzione del prezzo di acquisto del bene) sia errata. Tale riduzione, infatti, lamenta non trova alcuna giustificazione atteso che in ossequio a CP_1 quanto previsto dall'art. 130 del D. Lgs. 206/2005 (in base al quale le azioni edilizie sono un rimedio residuale rispetto a quello di tipo ripristinatorio attuabile con la riparazione o la sostituzione gratuita) aveva già ottenuto la riparazione. Pt_3 Parte_3
L'appello principale e deve essere accolto in applicazione della ragione più liquida. E' un fatto processualmente incontestato che l'autovettura di cui si discute già al momento dell'accertamento tecnico preventivo e quindi ulteriormente al momento delle verifiche compiute dal consulente tecnico d'ufficio non presentava alcuna delle anomalie lamentate dall'attore: entrambi i consulenti sono stati concordi nel riferire che gli interventi eseguiti dell'autofficina della concessionaria sono stati totalmente risolutivi. Peraltro l'individuazione del danno risarcibile è stata effettuata dal giudice di primo grado attraverso un ragionamento totalmente illogico: il danno è stato individuato nel valore dell'auto stimato dal consulente al momento della consulenza che, peraltro, lo stesso
10 consulente ha precisato corrispondere al valore di una autovettura di quel tipo e di quella età. Non si comprende quindi in cosa consista il danno se, nonostante gli interventi ( si ribadisce risolutivi
) posti in essere dalla concessionaria, l'autovettura ha conservato il valore di mercato suo proprio.
Nulla è stato peraltro documentato a titolo di danno eventualmente patito nelle more delle riparazioni ( mancato utilizzo del mezzo, spese sostenute ecc . ) tanto più che la contumacia dell'appellato non ha consentito alcun esame sulla documentazione eventualmente a suo tempo prodotta.
La mancanza di un danno risarcibile rende irrilevante anche la questione della legittimazione passiva della anche questa per vero affrontata e risolta dal tribunale in modo Controparte_2 totalmente non condivisibile: dopo avere riconosciuto la piena legittimazione passiva della terza chiamata anche in conseguenza della natura di vizi di fabbrica degli originaria ( e non più esistenti
) inconvenienti lamentati dall'attore il Tribunale ha inaspettatamente e illogicamente accolto la domanda esclusivamente nei confronti della convenuta.
L'appello va quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata la domanda attrice deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 55 del 2014 come modificati dal d.m. 147 del 2022 applicati nei valori minimi ( attesa la semplicità delle questioni ) dello scaglione tariffario di riferimento ( da 5201 a 26000 euro ) individuato in ragione dell'importo richiesto in primo grado.
Vanno altresì poste a carico di le spese della ctu espletata in primo grado. CP_5
p.q.m.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 765/2019 e nei confronti di
[...]
, già così Controparte_8 Controparte_1 Controparte_2 provvede: dichiara la contumacia di Parte_3 accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta dall'attore in primo grado;
condanna al pagamento nei confronti di e di Parte_3 Parte_1 delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che per il primo grado Controparte_2 liquida in € 2540per ciascuna parte e per il secondo grado per in € 382 per spese Parte_1 vive ed € 2906 per compensi di avvocato e per in € 2906 per compensi di Controparte_2
11 avvocato oltre iva cpa come per legge;
distrae le spese di in favore del procuratore Parte_1 costituito;
pone a carico di le spese della ctu espletata in primo grado Parte_3
Così deciso il 6 ottobre 2025
La Presidente est.
IL RO
12