Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/02/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 7214/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7214/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
[...]
.09.1979, C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iliato in Salerno, alla via Lungomar studio dell'avv. Vincenzo Vietri che lo rappresenta e difende in virtu di procura allegata al ricorso RICORRENTE E
nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliata in Salerno, alla via A. Diaz n.2 . Claudio D'Amato che la rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
2011 nel Comune di Salerno e che dalla loro uni due figli, Per_1 ed (16.12.2001), chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del mat Per_2 pre do che il Tribunale di Salerno, con decreto del 30.11.2021, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla domanda CP_1 di divorzio e chiedeva la previsione de accessorie indicate nella comparsa di costituzione. Nelle more della celebrazione dell'udienza di comparizione fissata l'11 febbraio 2025, le parti addivenivano ad un accordo, rinunciando a comparire in presenza alla predetta udienza;
dunque, il Giudice delegato, constatata l'impossibilita di una riconciliazione tra i coniugi e preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, riservava la causa al collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi (29.11.2021) nella procedura di separazione consensuale, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta;
pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio. In particolare, i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, che sono ritenute eque dal Tribunale e che, pertanto, possono essere ratificate soprattutto in quanto rispondenti agli interessi dei figli minori, anche in considerazione dell'eta degli stessi;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
- pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile c e
[...] annotazione della sentenza;
- confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ed ad Per_1 Persona_3 entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio d ità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione, secondo le esigenze e la volontà dei minori essendo in una età con capacità di discernimento;
- stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento, da Parte_1 corrispondersi direttament in favore di ciascun figlio minore
o maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente, pari ad euro 300,00 (trecento mensili) per ciascuno dei minori e , per un importo Per_4 Per_1 complessivo di euro 600,00, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50 % delle spese straordinarie, anche mediche e scolastiche, documentate che superi la somma di euro 100,00 individuate secondo il protocollo del Tribunale di Napoli, conosciuto e accettato dalle parti. Le spese straordinarie occorrenti inferiori a 100,00 euro saranno a carico integrale della sig.ra Le parti precisano che quando l'importo CP_1 della singola spesa straordinaria cons a invece supera la soglia dei 100,00 euro (cento) questa sarà divisa e ripartita per l'intera quota al 50 % tra entrambi i genitori;
- Le parti a modifica delle condizioni di separazione dichiarano che non sussiste alcun diritto a percepire l'assegno di divorzio da parte della sig.ra essendo la CP_1 stessa allo stato economicamente indipendente avendo un impiego di lavoro. Le parti dichiarano che l'assegno di mantenimento della separazione sarà corrisposto in favore della sig.ra per il solo mese di gennaio 2025; CP_1
- Gli assegni familia gati dall' di Salerno, nonché tutte le indennità, i CP_2 sussidi, altri assegni e qualsiasi emol o maturato a qualsiasi titolo o emessi nei confronti e in favore dei minori, sono di diritto gestiti e integralmente a favore della sig.ra per espressa rinuncia del sig. alla quota a lui spettante, CP_1 Pt_1 ricono osi il diritto della sig.ra di so e, accettare e disporre, anche CP_1 per conto del sig. , ogni alsiasi atto che individui i minori quali Pt_1 destinatari dei richi efici di legge. Devono essere compiute le formalita di rito. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 13 ottobre 2011 nel Comune di Salerno tra nato a [...] Parte_1 il 02.09.1979, C.F.: nata a [...] CodiceFiscale_1 CP_1 il 12.02.1980, C.F. l Registro Atti CodiceFiscale_2
Matrimonio Comun B) dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno (Anno 2011, Atto n. 118, Parte I, Uff. 1) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17 febbraio 2025. Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Anna Laura Roberto.