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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 06/08/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 877/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dr.ssa Chiara Sangiuolo considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 3.7.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies e
127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della
Dott.ssa Chiara Sangiuolo ed in funzione di Giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 877 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto “altri contratti atipici”, e vertente
TRA
1 Tribunale di Vallo della Lucania n. 877/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
(C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata alla Via Velia, 47, Salerno, presso lo studio degli avv.ti Paolo Siniscalco e Antonio Musto giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentate p.t., dott.ssa già elettivamente Controparte_2 domiciliato al Corso Vittorio Emanuele, 58, Salerno, presso lo studio dell'avv. Marco D'Aragona, avv. Arturo Leone, avv. Alessandro Berti
Arnoaldi, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello
APPELATA
E
, (C.F. Controparte_3
), in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliata P.IVA_2 nel precedente grado di giudizio al Corso Vittorio Emanuele, 58, Salerno, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter con discussione del 3.7.2025, qui da intendersi integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Vallo della
[...]
Lucania la società e l' Controparte_1 Controparte_3
chiedendo - previa declaratoria di nullità dei contratti stipulati
[...] relativamente alle c.d. “lotterie istantanee” per violazione del decreto c.d.
2 Tribunale di Vallo della Lucania n. 877/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
“ - la restituzione del prezzo pagato per la somma di euro CP_4
3.395,00, per l'acquisto di 219 tagliandi di gioco, “NUOVO MEGA
MILIARDARIO", "NUOVO MAXI MILIARDARIO", "€ 500 MILIÓNI SUPER
CASH" e "10° ANNIVERSARIO", dettagliatamente elencati.
La sig.ra deduceva che la società aveva Pt_1 Controparte_1 messo in circolazione tagliandi non contenenti le informazioni relative alle probabilità di vincita, che pertanto erano nulli per violazione di norma imperativa. In subordine, argomentava anche circa l'annullabilità dei contratti, per la ricorrenza di un'ipotesi di dolo e di una pratica commerciale ingannevole. In via ancora più gradata, eccepiva la violazione dell'art. 1337 c.c. e la conseguente responsabilità della convenuta società.
Si costituiva regolarmente in giudizio la società Controparte_1 che, in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attore, il quale assumeva di essere proprietario dei tagliandi perché
“detentore” degli stessi, senza aver comprovato la effettiva conclusione del contratto. Nel merito, deduceva l'assenza di cause di nullità dei tagliandi emessi, in quanto sugli stessi veniva espressamente richiamato il sito Web su cui leggere le informazioni relative alle probabilità di vincita, con conseguenziale assolvimento al dovere di informazione imposto dal decreto cd. “Balduzzi”. Rilevava, inoltre, quanto alle lotterie istantanee “NUOVO
MEGA MILIARDARIO", "NUOVO MAXI MILIARDARIO", "€ 500 MILIÓNI
SUPER CASH" e " " che alle stesse non poteva Controparte_5 applicarsi il decreto Balduzzi, atteso che lo stesso era entrato in vigore il
01.01.2013, mentre le lotterie istantanee sopra richiamate erano state indette prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto e, atteso che parte attrice non aveva provato la data d'acquisto, eccepiva l'inapplicabilità ratione temporis della norma. Contestava, poi, la pretesa annullabilità dei contratti per vizio del consenso, ex art. 1439 c.c., nonché per pratica commerciale ingannevole, non avendo provato l'attrice alcun artificio o raggiro. Contestava, infine, l'eccepita violazione dell'art. 1337 c.c.
Concludeva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' che, in via Controparte_3 preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva della convenuta e il difetto di legittimazione attiva di parte attrice, la quale CP_3
3 Tribunale di Vallo della Lucania n. 877/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
assumeva di essere proprietaria dei tagliandi perché “detentrice” degli stessi, senza aver comprovato la effettiva conclusione del contratto. Nel merito, deduceva l'assenza di cause di nullità dei tagliandi emessi, in quanto sugli stessi veniva espressamente richiamato il sito Web su cui leggere le informazioni relative alle probabilità di vincita, con conseguenziale assolvimento al dovere di informazione imposto dal decreto cd. “Balduzzi. Contestava, poi, la pretesa annullabilità dei contratti per vizio del consenso, ex art. 1439 c.c., nonché per pratica commerciale ingannevole, non avendo provato l'attrice alcun artificio o raggiro.
Contestava, infine, l'eccepita violazione dell'art. 1337 c.c.
Con sentenza n. 607/2016, il Giudice di Pace di Vallo della Lucania rigettava, la domanda non ritendo sussistente alcuna violazione dell'articolo 7, comma 5 del Decreto Balduzzi, in quanto i tagliandi riportavano l'avvertimento sulla possibilità di consultazione di note informative circa la probabilità di vincita tramite l'indicazione dei siti di
ADM, con compensazione delle spese.
Avverso il suddetto provvedimento proponeva appello la sig.ra Pt_1 deducendo che il giudice di prime cure era incorso in una violazione degli articoli 2002 e 2697 c.p.c., ritenendo che l'attrice non avesse provato il suo diritto di pretendere la prestazione;
che la sentenza appellata era viziata da errata e contraddittoria ricostruzione del fatto, nella misura in cui aveva ritenuto rispettato l'art. 7, comma 5 del d.l. n. 158/2012, poiché, ai sensi della norma, le probabilità di vincita devono figurare specificamente sulle schedine ovvero sui tagliandi, non essendo sufficiente il rinvio ad un sito web.
Concludeva, pertanto, l'appellante per la riforma della sentenza impugnata ed il consequenziale accoglimento della domanda articolata in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione in appello si costituiva Controparte_1
contestando le deduzioni dell'appellante e, sul presupposto della
[...] correttezza della pronuncia di prime cure, ne chiedeva la conferma, con conseguente rigetto del proposto appello;
in particolare, deduceva l'appellata che il possesso di un biglietto perdente non consente in alcun modo di escludere che a compiere la giocata sia stata un'altra persona e,
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pertanto, sfornita di prova era la legittimazione attiva dell'appellante; che il regolamento di ciascuna lotteria istantanea risulta affisso presso i rivenditori autorizzati, e ciò comporta una presunzione di conoscenza da parte dei giocatori di tutte le regole della lotteria;
che, inoltre, non sussisteva alcuna violazione del Decreto Balduzzi, in quanto la possibilità di rinviare al sito web costituisce una forma alternativa e non residuale di adempimento dell'articolo 7 comma 5 del decreto;
che, tra l'altro, il
Decreto Balduzzi non prevede la sanzione della nullità o dell'annullabilità in caso di violazione delle relative norme, limitandosi a prevedere la comminazione di una sanzione amministrativa;
che, infine, anche la domanda relativa alla responsabilità extracontrattuale di CP_1 risultava sfornita di prova e, pertanto, non meritevole di
[...] accoglimento.
Si costituiva comparsa di costituzione in appello anche l' CP_3 contestava le deduzioni dell'appellante destituite di Controparte_3 ogni fondamento in fatto e in diritto e chiedeva la conferma della sentenza del giudice di prime cure.
Previa acquisizione del fascicolo di primo grado, dopo aver valutato l'ammissibilità dell'appello, la causa, all'udienza del 3/7/2025, veniva decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
In via del tutto preliminare, deve darsi atto che la presente motivazione viene redatta sulla base del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass., S.U., n. 9936/2014). Il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica dee soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente, infatti, di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente
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subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(Cass. n. 12002/2014).
L'appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento con integrale conferma della sentenza n. 607/2016, il Giudice di Pace di Vallo della
Lucania, così come integrata di seguito.
Giova, innanzitutto, precisare che, ormai da tempo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito la fondamentale divergenza che caratterizza i differenti effetti scaturenti dal mancato rispetto di norme imperative, a seconda che esse siano norme imperative di validità o norme imperative di comportamento.
Ed infatti, è necessario sgombrare il campo da dubbi circa la suddetta distinzione, che pare essere stata foriera di incongruenze interpretative nell'ambito della sentenza di primo grado e delle difese articolate dall'odierna appellante, . Parte_1
La qualificazione di una norma come norma imperativa, invero, non comporta, di per sé, che la sanzione prevista per la relativa violazione sia la nullità del contratto nel cui ambito essa sia stata perpetrata, giacché ciò che rileva sul punto è, in verità, la qualifica della norma imperativa come norma di validità o norma di comportamento.
Solo la violazione delle prime, in particolare, comporta la configurabilità dell'ipotesi contemplata dall'art. 1418, comma 1 c.c., di nullità cd.
“virtuale”, pur in assenza di un'espressa sanzione che sancisca esplicitamente la configurabilità della più grave forma di patologia negoziale, nel qual caso, come noto, è dato discorrere di nullità cd.
“testuale”. Per contro, la violazione di norme di comportamento è foriera solo ed esclusivamente di responsabilità in capo al contraente che abbia posto in essere la relativa violazione.
La distinzione è stata più volte ribadita dalla Suprema Corte, a partire dalla nota pronuncia, resa dalle Sezioni Unite, n. 26724 del 19/12/2007 – che, nell'attribuire valenza costituzionale al principio di buona fede, ha, comunque, ribadito la natura di norma di condotta delle disposizioni che di essa sono espressione, salvi i casi puntualmente previsti dalla legge, facendone discendere, quale sanzione per il comportamento di esse violativo, la sola responsabilità, contrattuale o precontrattuale, della parte
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che quella violazione ha perpetrato – sino ai tempi più recenti, quando la
Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che “In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità” (Cass., sez. III,
31/5/2021, n. 15099).
La giurisprudenza citata, più in dettaglio, si è occupata della tematica proprio in relazione agli obblighi informativi (inerenti ai contratti di intermediazione finanziaria), espressamente statuendo che “la violazione dei doveri di informazione del cliente (…) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto (…); in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del contratto” (Cass., sez. un., n. 26724/07 cit.).
In altri termini, la violazione di obblighi informativi, proprio in quanto violazione di una norma, per quanto imperativa, di condotta, qual è il dovere di comportamento secondo buona fede, non può, in assenza di un'espressa previsione di nullità testuale, condurre alla declaratoria di nullità virtuale del contratto, ma può essere foriera di responsabilità precontrattuale per la parte che detta violazione abbia posto in essere.
Per quanto, infatti, sia innegabile la valenza imperativa di detta norma, ne
è altrettanto evidente la natura di condotta, giacché scaturente dal generale obbligo di buona fede, che permea i rapporti negoziali, proprio in considerazione del fatto che tali obblighi informativi afferiscono all'esplicitazione, da un lato, dei rischi che il gioco comporta per la salute delle persone, e delle probabilità di vincita, dall'altro, quale espressione diretta di trasparenza, in quanto precipitato immediato della correttezza contrattuale.
Del resto, la Suprema Corte ha avuto modo, in un caso analogo a quello attualmente al vaglio del Tribunale, di precisare che “L'obbligo di
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informazione imposto dalle norme sopra ricordate costituisce dunque una regola di condotta per il concessionario, punita con una sanzione amministrativa, non una regola conformativa del contenuto del contratto. È indubbio che quell'obbligo sia stato introdotto al fine di contrastare la dipendenza patologica dal gioco, ma questo ovviamente non è sufficiente per poter affermare che la mancanza della stampigliatura sui tagliandi comporti la nullità del contratto di scommessa” (Cass., sez. VI-III, n. 26999/2021).
Orbene, il piano dell'analisi avrebbe dovuto, già in primo grado, essere spostato sulla configurabilità della responsabilità dell'odierna appellata, ai sensi dell'art. 1337 c.c., eccepita da , seppur in Parte_1 via subordinata, nel giudizio di prime cure e ribadita nel corso del giudizio di gravame;
di conseguenza, il principio devolutivo che governa il processo d'appello impone al Tribunale di vagliare compiutamente l'eccezione regolarmente reiterata.
Sul punto, in via del tutto preliminare, è opportuno evidenziare che gli obblighi informativi imposti dal più volte citato art. 7 si considerano correttamente adempiuti anche se, pur in assenza dell'indicazione, sul tagliando stesso, delle probabilità percentuali di vincita e degli avvisi sulla nocività del gioco, sia ivi riportato il sito internet, consultando il quale è possibile reperire le medesime informazioni.
Ebbene, anche sotto tale profilo, la domanda articolata già in primo grado dall'odierna appellante è infondata e non può trovare accoglimento.
In proposito, è appena il caso di ricordare che la responsabilità precontrattuale, in quanto ancorata ai criteri probatori che regolano l'illecito aquiliano, comporta che l'onus probandi sulla relativa configurabilità sia a carico di colui che si pretende danneggiato, il quale è tenuto a provare la sussistenza della condotta illecita, il danno concretamente subito ed il nesso eziologico che avvince i due precitati elementi e che si sostanzia, nello specifico caso della responsabilità precontrattuale da violazione di obblighi informativi, stante la natura omissiva della stessa, nella dimostrazione che, qualora il danneggiante avesse tenuto il comportamento alternativo lecito, il danneggiato non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso – ma non può certo
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essere questo il caso per evidenti ragioni date dalla natura del contratto da gioco – a condizioni diverse.
Ebbene, nel caso di specie risultano totalmente manchevoli, tanto la prova della condotta illecita perpetrata, quanto quella del nesso causale, nei termini innanzi specificati.
Invero, come correttamente affermato dall'appellata, la disposizione prevista dall'articolo 7 comma 5 del Decreto Balduzzi risulta puntualmente osservata, nella misura in cui viene effettuato un rinvio al sito internet, accedendo al quale risulta possibile reperire e consultare le prescritte informazioni.
Dunque, non risulta provata la sussistenza della condotta illecita, ritenendosi, come già precisato, sufficiente il richiamo al sito sul quale reperire le informazioni da fornire al contraente, ma nemmeno è provato il nesso eziologico nei termini visti. L'appello, dunque, non merita accoglimento e, per l'effetto, deve essere integralmente confermata la sentenza di prime cure, come integrata dalla presente sentenza, nella misura in cui aveva rigettato la domanda di . Parte_1
Con riguardo alle spese di lite, alla luce dell'intervenuta citata pronuncia della Corte di cassazione, che, nelle more dell'appello, ha fornito una soluzione definitiva circa la natura della norma la cui applicazione era stata invocata dall'appellante, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 conferma la sentenza di primo grado n. 607/2016;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, relativamente al primo ed al secondo grado di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 6.8.2025
Il Giudice dr.ssa Chiara Sangiuolo
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TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dr.ssa Chiara Sangiuolo considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 3.7.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies e
127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della
Dott.ssa Chiara Sangiuolo ed in funzione di Giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 877 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto “altri contratti atipici”, e vertente
TRA
1 Tribunale di Vallo della Lucania n. 877/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
(C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata alla Via Velia, 47, Salerno, presso lo studio degli avv.ti Paolo Siniscalco e Antonio Musto giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentate p.t., dott.ssa già elettivamente Controparte_2 domiciliato al Corso Vittorio Emanuele, 58, Salerno, presso lo studio dell'avv. Marco D'Aragona, avv. Arturo Leone, avv. Alessandro Berti
Arnoaldi, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello
APPELATA
E
, (C.F. Controparte_3
), in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliata P.IVA_2 nel precedente grado di giudizio al Corso Vittorio Emanuele, 58, Salerno, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter con discussione del 3.7.2025, qui da intendersi integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Vallo della
[...]
Lucania la società e l' Controparte_1 Controparte_3
chiedendo - previa declaratoria di nullità dei contratti stipulati
[...] relativamente alle c.d. “lotterie istantanee” per violazione del decreto c.d.
2 Tribunale di Vallo della Lucania n. 877/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
“ - la restituzione del prezzo pagato per la somma di euro CP_4
3.395,00, per l'acquisto di 219 tagliandi di gioco, “NUOVO MEGA
MILIARDARIO", "NUOVO MAXI MILIARDARIO", "€ 500 MILIÓNI SUPER
CASH" e "10° ANNIVERSARIO", dettagliatamente elencati.
La sig.ra deduceva che la società aveva Pt_1 Controparte_1 messo in circolazione tagliandi non contenenti le informazioni relative alle probabilità di vincita, che pertanto erano nulli per violazione di norma imperativa. In subordine, argomentava anche circa l'annullabilità dei contratti, per la ricorrenza di un'ipotesi di dolo e di una pratica commerciale ingannevole. In via ancora più gradata, eccepiva la violazione dell'art. 1337 c.c. e la conseguente responsabilità della convenuta società.
Si costituiva regolarmente in giudizio la società Controparte_1 che, in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attore, il quale assumeva di essere proprietario dei tagliandi perché
“detentore” degli stessi, senza aver comprovato la effettiva conclusione del contratto. Nel merito, deduceva l'assenza di cause di nullità dei tagliandi emessi, in quanto sugli stessi veniva espressamente richiamato il sito Web su cui leggere le informazioni relative alle probabilità di vincita, con conseguenziale assolvimento al dovere di informazione imposto dal decreto cd. “Balduzzi”. Rilevava, inoltre, quanto alle lotterie istantanee “NUOVO
MEGA MILIARDARIO", "NUOVO MAXI MILIARDARIO", "€ 500 MILIÓNI
SUPER CASH" e " " che alle stesse non poteva Controparte_5 applicarsi il decreto Balduzzi, atteso che lo stesso era entrato in vigore il
01.01.2013, mentre le lotterie istantanee sopra richiamate erano state indette prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto e, atteso che parte attrice non aveva provato la data d'acquisto, eccepiva l'inapplicabilità ratione temporis della norma. Contestava, poi, la pretesa annullabilità dei contratti per vizio del consenso, ex art. 1439 c.c., nonché per pratica commerciale ingannevole, non avendo provato l'attrice alcun artificio o raggiro. Contestava, infine, l'eccepita violazione dell'art. 1337 c.c.
Concludeva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' che, in via Controparte_3 preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva della convenuta e il difetto di legittimazione attiva di parte attrice, la quale CP_3
3 Tribunale di Vallo della Lucania n. 877/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
assumeva di essere proprietaria dei tagliandi perché “detentrice” degli stessi, senza aver comprovato la effettiva conclusione del contratto. Nel merito, deduceva l'assenza di cause di nullità dei tagliandi emessi, in quanto sugli stessi veniva espressamente richiamato il sito Web su cui leggere le informazioni relative alle probabilità di vincita, con conseguenziale assolvimento al dovere di informazione imposto dal decreto cd. “Balduzzi. Contestava, poi, la pretesa annullabilità dei contratti per vizio del consenso, ex art. 1439 c.c., nonché per pratica commerciale ingannevole, non avendo provato l'attrice alcun artificio o raggiro.
Contestava, infine, l'eccepita violazione dell'art. 1337 c.c.
Con sentenza n. 607/2016, il Giudice di Pace di Vallo della Lucania rigettava, la domanda non ritendo sussistente alcuna violazione dell'articolo 7, comma 5 del Decreto Balduzzi, in quanto i tagliandi riportavano l'avvertimento sulla possibilità di consultazione di note informative circa la probabilità di vincita tramite l'indicazione dei siti di
ADM, con compensazione delle spese.
Avverso il suddetto provvedimento proponeva appello la sig.ra Pt_1 deducendo che il giudice di prime cure era incorso in una violazione degli articoli 2002 e 2697 c.p.c., ritenendo che l'attrice non avesse provato il suo diritto di pretendere la prestazione;
che la sentenza appellata era viziata da errata e contraddittoria ricostruzione del fatto, nella misura in cui aveva ritenuto rispettato l'art. 7, comma 5 del d.l. n. 158/2012, poiché, ai sensi della norma, le probabilità di vincita devono figurare specificamente sulle schedine ovvero sui tagliandi, non essendo sufficiente il rinvio ad un sito web.
Concludeva, pertanto, l'appellante per la riforma della sentenza impugnata ed il consequenziale accoglimento della domanda articolata in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione in appello si costituiva Controparte_1
contestando le deduzioni dell'appellante e, sul presupposto della
[...] correttezza della pronuncia di prime cure, ne chiedeva la conferma, con conseguente rigetto del proposto appello;
in particolare, deduceva l'appellata che il possesso di un biglietto perdente non consente in alcun modo di escludere che a compiere la giocata sia stata un'altra persona e,
4 Tribunale di Vallo della Lucania n. 877/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
pertanto, sfornita di prova era la legittimazione attiva dell'appellante; che il regolamento di ciascuna lotteria istantanea risulta affisso presso i rivenditori autorizzati, e ciò comporta una presunzione di conoscenza da parte dei giocatori di tutte le regole della lotteria;
che, inoltre, non sussisteva alcuna violazione del Decreto Balduzzi, in quanto la possibilità di rinviare al sito web costituisce una forma alternativa e non residuale di adempimento dell'articolo 7 comma 5 del decreto;
che, tra l'altro, il
Decreto Balduzzi non prevede la sanzione della nullità o dell'annullabilità in caso di violazione delle relative norme, limitandosi a prevedere la comminazione di una sanzione amministrativa;
che, infine, anche la domanda relativa alla responsabilità extracontrattuale di CP_1 risultava sfornita di prova e, pertanto, non meritevole di
[...] accoglimento.
Si costituiva comparsa di costituzione in appello anche l' CP_3 contestava le deduzioni dell'appellante destituite di Controparte_3 ogni fondamento in fatto e in diritto e chiedeva la conferma della sentenza del giudice di prime cure.
Previa acquisizione del fascicolo di primo grado, dopo aver valutato l'ammissibilità dell'appello, la causa, all'udienza del 3/7/2025, veniva decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
In via del tutto preliminare, deve darsi atto che la presente motivazione viene redatta sulla base del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass., S.U., n. 9936/2014). Il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica dee soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente, infatti, di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente
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subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(Cass. n. 12002/2014).
L'appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento con integrale conferma della sentenza n. 607/2016, il Giudice di Pace di Vallo della
Lucania, così come integrata di seguito.
Giova, innanzitutto, precisare che, ormai da tempo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito la fondamentale divergenza che caratterizza i differenti effetti scaturenti dal mancato rispetto di norme imperative, a seconda che esse siano norme imperative di validità o norme imperative di comportamento.
Ed infatti, è necessario sgombrare il campo da dubbi circa la suddetta distinzione, che pare essere stata foriera di incongruenze interpretative nell'ambito della sentenza di primo grado e delle difese articolate dall'odierna appellante, . Parte_1
La qualificazione di una norma come norma imperativa, invero, non comporta, di per sé, che la sanzione prevista per la relativa violazione sia la nullità del contratto nel cui ambito essa sia stata perpetrata, giacché ciò che rileva sul punto è, in verità, la qualifica della norma imperativa come norma di validità o norma di comportamento.
Solo la violazione delle prime, in particolare, comporta la configurabilità dell'ipotesi contemplata dall'art. 1418, comma 1 c.c., di nullità cd.
“virtuale”, pur in assenza di un'espressa sanzione che sancisca esplicitamente la configurabilità della più grave forma di patologia negoziale, nel qual caso, come noto, è dato discorrere di nullità cd.
“testuale”. Per contro, la violazione di norme di comportamento è foriera solo ed esclusivamente di responsabilità in capo al contraente che abbia posto in essere la relativa violazione.
La distinzione è stata più volte ribadita dalla Suprema Corte, a partire dalla nota pronuncia, resa dalle Sezioni Unite, n. 26724 del 19/12/2007 – che, nell'attribuire valenza costituzionale al principio di buona fede, ha, comunque, ribadito la natura di norma di condotta delle disposizioni che di essa sono espressione, salvi i casi puntualmente previsti dalla legge, facendone discendere, quale sanzione per il comportamento di esse violativo, la sola responsabilità, contrattuale o precontrattuale, della parte
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che quella violazione ha perpetrato – sino ai tempi più recenti, quando la
Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che “In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità” (Cass., sez. III,
31/5/2021, n. 15099).
La giurisprudenza citata, più in dettaglio, si è occupata della tematica proprio in relazione agli obblighi informativi (inerenti ai contratti di intermediazione finanziaria), espressamente statuendo che “la violazione dei doveri di informazione del cliente (…) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto (…); in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del contratto” (Cass., sez. un., n. 26724/07 cit.).
In altri termini, la violazione di obblighi informativi, proprio in quanto violazione di una norma, per quanto imperativa, di condotta, qual è il dovere di comportamento secondo buona fede, non può, in assenza di un'espressa previsione di nullità testuale, condurre alla declaratoria di nullità virtuale del contratto, ma può essere foriera di responsabilità precontrattuale per la parte che detta violazione abbia posto in essere.
Per quanto, infatti, sia innegabile la valenza imperativa di detta norma, ne
è altrettanto evidente la natura di condotta, giacché scaturente dal generale obbligo di buona fede, che permea i rapporti negoziali, proprio in considerazione del fatto che tali obblighi informativi afferiscono all'esplicitazione, da un lato, dei rischi che il gioco comporta per la salute delle persone, e delle probabilità di vincita, dall'altro, quale espressione diretta di trasparenza, in quanto precipitato immediato della correttezza contrattuale.
Del resto, la Suprema Corte ha avuto modo, in un caso analogo a quello attualmente al vaglio del Tribunale, di precisare che “L'obbligo di
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informazione imposto dalle norme sopra ricordate costituisce dunque una regola di condotta per il concessionario, punita con una sanzione amministrativa, non una regola conformativa del contenuto del contratto. È indubbio che quell'obbligo sia stato introdotto al fine di contrastare la dipendenza patologica dal gioco, ma questo ovviamente non è sufficiente per poter affermare che la mancanza della stampigliatura sui tagliandi comporti la nullità del contratto di scommessa” (Cass., sez. VI-III, n. 26999/2021).
Orbene, il piano dell'analisi avrebbe dovuto, già in primo grado, essere spostato sulla configurabilità della responsabilità dell'odierna appellata, ai sensi dell'art. 1337 c.c., eccepita da , seppur in Parte_1 via subordinata, nel giudizio di prime cure e ribadita nel corso del giudizio di gravame;
di conseguenza, il principio devolutivo che governa il processo d'appello impone al Tribunale di vagliare compiutamente l'eccezione regolarmente reiterata.
Sul punto, in via del tutto preliminare, è opportuno evidenziare che gli obblighi informativi imposti dal più volte citato art. 7 si considerano correttamente adempiuti anche se, pur in assenza dell'indicazione, sul tagliando stesso, delle probabilità percentuali di vincita e degli avvisi sulla nocività del gioco, sia ivi riportato il sito internet, consultando il quale è possibile reperire le medesime informazioni.
Ebbene, anche sotto tale profilo, la domanda articolata già in primo grado dall'odierna appellante è infondata e non può trovare accoglimento.
In proposito, è appena il caso di ricordare che la responsabilità precontrattuale, in quanto ancorata ai criteri probatori che regolano l'illecito aquiliano, comporta che l'onus probandi sulla relativa configurabilità sia a carico di colui che si pretende danneggiato, il quale è tenuto a provare la sussistenza della condotta illecita, il danno concretamente subito ed il nesso eziologico che avvince i due precitati elementi e che si sostanzia, nello specifico caso della responsabilità precontrattuale da violazione di obblighi informativi, stante la natura omissiva della stessa, nella dimostrazione che, qualora il danneggiante avesse tenuto il comportamento alternativo lecito, il danneggiato non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso – ma non può certo
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essere questo il caso per evidenti ragioni date dalla natura del contratto da gioco – a condizioni diverse.
Ebbene, nel caso di specie risultano totalmente manchevoli, tanto la prova della condotta illecita perpetrata, quanto quella del nesso causale, nei termini innanzi specificati.
Invero, come correttamente affermato dall'appellata, la disposizione prevista dall'articolo 7 comma 5 del Decreto Balduzzi risulta puntualmente osservata, nella misura in cui viene effettuato un rinvio al sito internet, accedendo al quale risulta possibile reperire e consultare le prescritte informazioni.
Dunque, non risulta provata la sussistenza della condotta illecita, ritenendosi, come già precisato, sufficiente il richiamo al sito sul quale reperire le informazioni da fornire al contraente, ma nemmeno è provato il nesso eziologico nei termini visti. L'appello, dunque, non merita accoglimento e, per l'effetto, deve essere integralmente confermata la sentenza di prime cure, come integrata dalla presente sentenza, nella misura in cui aveva rigettato la domanda di . Parte_1
Con riguardo alle spese di lite, alla luce dell'intervenuta citata pronuncia della Corte di cassazione, che, nelle more dell'appello, ha fornito una soluzione definitiva circa la natura della norma la cui applicazione era stata invocata dall'appellante, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 conferma la sentenza di primo grado n. 607/2016;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, relativamente al primo ed al secondo grado di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 6.8.2025
Il Giudice dr.ssa Chiara Sangiuolo
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