CASS
Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/07/2024, n. 27793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27793 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL SA AN GE Edisson, nato a [...] il giorno 31/1/1971 rappresentato ed assistito dall'avv. Amleto Coronella e dall'avv. Luca Ripoli - di fiducia avverso l'ordinanza n.r.g. 185/2024 in data 7/3/2024 del Tribunale di Roma in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27793 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 13/06/2024 letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva datata 3 giugno 204 di replica alle conclusioni della Procura generale a firma dell'avv. Luca Ripoli, RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 7 marzo 2024, all'esito di giudizio ex art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale della medesima città avverso l'ordinanza in data 31 gennaio 2024 del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, ha ripristinato nei confronti di GE Edisson OL SA AN, in relazione al contestato reato di concorso in tentata estorsione continuata I;
artt. 81 cpv., 110, 56, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen.) la misura cautelare personale del divieto di dimora nel Comune di Roma, prescrivendo all'imputato di non accedervi senza l'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria procedente, congiuntamente all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria in orario da concordare con la stessa. Giova, prima di procedere oltre, ricostruire l'articolata vicenda cautelare qui in esame in quanto: a) con ordinanza in data 24 maggio 2023 il Tribunale di Roma in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza di rigetto del G.i.p. del 21 febbraio 2023 applicava all'indagato, in relazione ai fatti per cui si procede, la misura del divieto di dimora nel Comune di Roma;
b) detta ordinanza diveniva definitiva il successivo 25 giugno 2023 e veniva portata ad esecuzione il 12 luglio 2023; c) il successivo 13 settembre 2023 il Pubblico Ministero procedente, sulla scorta del contenuto di una annotazione della Polizia Giudiziaria formulava al G.i.p. richiesta di aggravamento della misura applicata per violazione delle relative prescrizioni;
d) il G.i.p. investito dalla richiesta, dato atto che l'esecuzione della misura non era stata comunicata al suo Ufficio e che, pertanto, non si era potuto procedere all'interrogatorio ex articolo 294 cod. proc. pen., dichiarava la perdita di efficacia della misura, rigettando, per l'effetto, ogni altra richiesta;
e) a fronte di ciò il pubblico ministero formulava una nuova richiesta di applicazione di misura cautelare, anche questa rigettata dal G.i.p. con ordinanza in data 11 ottobre 2023; ttì 2 f) il pubblico ministero avverso tale ultimo provvedimento di rigetto proponeva un nuovo appello ex art. 310 cod. proc. pen. ed il Tribunale di Roma con ordinanza depositata il 20 novembre 2023, divenuta definitiva il 27 dicembre 2023, in parziale accoglimento del gravame, applicava all'odierno indagato, in relazione al reato a lui ha scritto la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma congiuntamente all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con cadenza quotidiana;
g) il 31 gennaio 2024 il G.i.p. disponeva la revoca della misura cautelare che veniva, ancora una volta, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ripristinata con l'ordinanza avverso la quale è stato proposto il ricorso per cassazione qui in esame. 2. Ricorre per cassazione avverso quest'ultima ordinanza uno dei difensori dell'indagato (avv. Luca Ripoli), deducendo con un unico articolato motivo: violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla sussistenza della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione della condotta ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Osserva la difesa del ricorrente che il Tribunale del riesame ha errato nel momento nel quale ha indicato che il OL SA AN ha violato la misura del divieto di dimora nel Comune di Roma il 13 settembre 2023, giorno seguente all'applicazione della misura cautelare, ciò in quanto la misura cautelare è del 12 luglio 2023 e, quindi, detta violazione è avvenuta a due mesi cli distanza. In ogni caso, prosegue la difesa del ricorrente, non basterebbe solo tale episodio per ritenere attuali le esigenze c:autelari e concreto il pericolo di reiterazione della condotta delittuosa tenuto conto del tempo trascorso dai fatti- reato in contestazione (risalenti all'agosto/settembre 2022) e della circostanza che il OL SA AN fin dal giorno in cui ha subito la perquisizione personale e locale ad opera della Polizia Giudiziaria non risulta avere posto in essere condotte minacciose nei confronti della presunta persona offesa. 3. In data 3 giugno 2024, il difensore del ricorrente, ha i'atto pervenire una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale nella quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso sottolineando che nel caso in esame difettano i requisiti dell'attualità e della concretezza delle esigenze cautelari in relazione al pericolo di reiterazione della condotta delittuosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. 3 2. Il Giudice per le indagini preliminari con la propria ordinanza del 31 gennaio 2024 aveva revocato il provvedimento cautelare con le seguenti motivazioni: «rilevata la minima efficacia deterrente delle misure in atto nei confronti dell'indagato (in relazione alla tipologia di reato contestato)» e «ritenuto comunque il difetto di attualità e concretezza del pericolo di recidiva». Il Tribunale del riesame, per contro, ha osservato nell'ordinanza qui in esame che il G.i.p. ha revocato le misure in atto in assenza di concreti elementi di novità tali da far ritenere mutato il quadro cautelare. E' innanzitutto evidente che il Tribunale è incorso in errore allorquando ha testualmente affermato (v. pag. 3 dell'ordinanza): «è appena il caso di rilevare che, all'indomani dell'esecuzione della prima ordinanza di questo Tribunale con cui veniva applicata la sola misura del divieto di dimora nel Comune di Roma, questi [l'indagato - ndr] la violava». Risulta, infatti,, dall'ordinanza qui in esame che la prima ordinanza del Tribunale fu portata ad esecuzione il 12 luglio 2023 mentre la violazione alle prescrizioni avvenne circa due mesi dopo (11 settembre 2023). Peraltro, il Tribunale nell'ordinanza qui in esame ha rilevato che comunque: a) l'attualità del pericolo di recidiva non può ritenersi esclusa sulla base del contegno serbato dall'indagato successivamente alla revoca delle misure considerato il brevissimo tempo trascorso non idoneo a formulare un giudizio positivo di affidabilità del prevenuto, a fronte peraltro della gravità delle condotte allo stesso ascritte;
b) la misura del divieto di dimora nel Comune di Roma è stata disposta al fine di limitare la libertà di movimento dell'indagato e soprattutto le occasioni di contatto con la persona offesa posto che proprio ed esclusivamente a Roma si sono consumate le condotte estorsive ed ivi risulta risiedere la stessa persona offesa. 3. Tutto ciò doverosamente premesso è necessario ricordare i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Nel caso in esame il Tribunale, come visto, ha adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti di OL SA AN3orge Edisson e le ragioni giustificative che hanno determinato la propria decisione senza incorrere in illogicità evidenti. 4. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 13 giugno 2024.
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27793 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 13/06/2024 letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva datata 3 giugno 204 di replica alle conclusioni della Procura generale a firma dell'avv. Luca Ripoli, RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 7 marzo 2024, all'esito di giudizio ex art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale della medesima città avverso l'ordinanza in data 31 gennaio 2024 del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, ha ripristinato nei confronti di GE Edisson OL SA AN, in relazione al contestato reato di concorso in tentata estorsione continuata I;
artt. 81 cpv., 110, 56, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen.) la misura cautelare personale del divieto di dimora nel Comune di Roma, prescrivendo all'imputato di non accedervi senza l'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria procedente, congiuntamente all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria in orario da concordare con la stessa. Giova, prima di procedere oltre, ricostruire l'articolata vicenda cautelare qui in esame in quanto: a) con ordinanza in data 24 maggio 2023 il Tribunale di Roma in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza di rigetto del G.i.p. del 21 febbraio 2023 applicava all'indagato, in relazione ai fatti per cui si procede, la misura del divieto di dimora nel Comune di Roma;
b) detta ordinanza diveniva definitiva il successivo 25 giugno 2023 e veniva portata ad esecuzione il 12 luglio 2023; c) il successivo 13 settembre 2023 il Pubblico Ministero procedente, sulla scorta del contenuto di una annotazione della Polizia Giudiziaria formulava al G.i.p. richiesta di aggravamento della misura applicata per violazione delle relative prescrizioni;
d) il G.i.p. investito dalla richiesta, dato atto che l'esecuzione della misura non era stata comunicata al suo Ufficio e che, pertanto, non si era potuto procedere all'interrogatorio ex articolo 294 cod. proc. pen., dichiarava la perdita di efficacia della misura, rigettando, per l'effetto, ogni altra richiesta;
e) a fronte di ciò il pubblico ministero formulava una nuova richiesta di applicazione di misura cautelare, anche questa rigettata dal G.i.p. con ordinanza in data 11 ottobre 2023; ttì 2 f) il pubblico ministero avverso tale ultimo provvedimento di rigetto proponeva un nuovo appello ex art. 310 cod. proc. pen. ed il Tribunale di Roma con ordinanza depositata il 20 novembre 2023, divenuta definitiva il 27 dicembre 2023, in parziale accoglimento del gravame, applicava all'odierno indagato, in relazione al reato a lui ha scritto la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma congiuntamente all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con cadenza quotidiana;
g) il 31 gennaio 2024 il G.i.p. disponeva la revoca della misura cautelare che veniva, ancora una volta, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ripristinata con l'ordinanza avverso la quale è stato proposto il ricorso per cassazione qui in esame. 2. Ricorre per cassazione avverso quest'ultima ordinanza uno dei difensori dell'indagato (avv. Luca Ripoli), deducendo con un unico articolato motivo: violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla sussistenza della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione della condotta ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Osserva la difesa del ricorrente che il Tribunale del riesame ha errato nel momento nel quale ha indicato che il OL SA AN ha violato la misura del divieto di dimora nel Comune di Roma il 13 settembre 2023, giorno seguente all'applicazione della misura cautelare, ciò in quanto la misura cautelare è del 12 luglio 2023 e, quindi, detta violazione è avvenuta a due mesi cli distanza. In ogni caso, prosegue la difesa del ricorrente, non basterebbe solo tale episodio per ritenere attuali le esigenze c:autelari e concreto il pericolo di reiterazione della condotta delittuosa tenuto conto del tempo trascorso dai fatti- reato in contestazione (risalenti all'agosto/settembre 2022) e della circostanza che il OL SA AN fin dal giorno in cui ha subito la perquisizione personale e locale ad opera della Polizia Giudiziaria non risulta avere posto in essere condotte minacciose nei confronti della presunta persona offesa. 3. In data 3 giugno 2024, il difensore del ricorrente, ha i'atto pervenire una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale nella quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso sottolineando che nel caso in esame difettano i requisiti dell'attualità e della concretezza delle esigenze cautelari in relazione al pericolo di reiterazione della condotta delittuosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. 3 2. Il Giudice per le indagini preliminari con la propria ordinanza del 31 gennaio 2024 aveva revocato il provvedimento cautelare con le seguenti motivazioni: «rilevata la minima efficacia deterrente delle misure in atto nei confronti dell'indagato (in relazione alla tipologia di reato contestato)» e «ritenuto comunque il difetto di attualità e concretezza del pericolo di recidiva». Il Tribunale del riesame, per contro, ha osservato nell'ordinanza qui in esame che il G.i.p. ha revocato le misure in atto in assenza di concreti elementi di novità tali da far ritenere mutato il quadro cautelare. E' innanzitutto evidente che il Tribunale è incorso in errore allorquando ha testualmente affermato (v. pag. 3 dell'ordinanza): «è appena il caso di rilevare che, all'indomani dell'esecuzione della prima ordinanza di questo Tribunale con cui veniva applicata la sola misura del divieto di dimora nel Comune di Roma, questi [l'indagato - ndr] la violava». Risulta, infatti,, dall'ordinanza qui in esame che la prima ordinanza del Tribunale fu portata ad esecuzione il 12 luglio 2023 mentre la violazione alle prescrizioni avvenne circa due mesi dopo (11 settembre 2023). Peraltro, il Tribunale nell'ordinanza qui in esame ha rilevato che comunque: a) l'attualità del pericolo di recidiva non può ritenersi esclusa sulla base del contegno serbato dall'indagato successivamente alla revoca delle misure considerato il brevissimo tempo trascorso non idoneo a formulare un giudizio positivo di affidabilità del prevenuto, a fronte peraltro della gravità delle condotte allo stesso ascritte;
b) la misura del divieto di dimora nel Comune di Roma è stata disposta al fine di limitare la libertà di movimento dell'indagato e soprattutto le occasioni di contatto con la persona offesa posto che proprio ed esclusivamente a Roma si sono consumate le condotte estorsive ed ivi risulta risiedere la stessa persona offesa. 3. Tutto ciò doverosamente premesso è necessario ricordare i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Nel caso in esame il Tribunale, come visto, ha adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti di OL SA AN3orge Edisson e le ragioni giustificative che hanno determinato la propria decisione senza incorrere in illogicità evidenti. 4. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 13 giugno 2024.