Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/04/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1749/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1749/2024 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alessandro Antichi e C.F._2
Giovanni Niccolò Antichi, giusta procura agli atti;
- ATTORI OPPONENTI
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3
Giuseppe Mazzone, giusta procura agli atti;
-ATTORE OPPONENTE
E
(p.iva Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Campora, giusta procura agli P.IVA_1
atti;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: all'udienza del 01.04.2025, come in atti riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con distinti atti di citazione, Fidia s.r.l., , e Parte_1 CP_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo (n. 355/2023), con il quale venivano ingiunti al pagamento, in solido, della somma pari ad € 1.779.051,44, nei confronti di Parte_3
I motivi di opposizione erano sostanzialmente: eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Grosseto in favore del Tribunale di Livorno, insufficienza della documentazione prodotta nel procedimento monitorio, erroneità del calcolo degli interessi e applicazione di interessi anatocistici e usurari.
Si costituiva in giudizio la chiedendo Parte_3
in tutti i casi il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Tutti i giudizi venivano riuniti, date le evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Con ordinanza del 03.09.2024 il giudice, ritenendo fondata l'eccezione di incompetenza territoriale, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 29.10.2024 il giudice dichiarava l'interruzione del giudizio, stante l'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Fidia s.r.l..
Con ricorso depositato in data 31.10.2024, e riassumevano il Parte_2 Parte_1
giudizio nei confronti di e di Controparte_3 CP_1
ribadendo i medesimi motivi di opposizione.
[...]
Si costituivano in giudizio riportandosi anch'esso ai medesimi motivi di CP_1
opposizione, e chiedendo nuovamente il Controparte_3
rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con decreto del 05.11.2024 il giudice disponeva la separazione dei giudizi e la formazione di un autonomo fascicolo tra le parti Parte_2 Parte_1 [...]
e confermando l'interruzione del Controparte_3 CP_1
processo rispetto a Fidia s.r.l..
All'udienza del 01.04.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva espletata la discussione della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
L'opposizione merita di essere accolta, stante la fondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dagli opponenti.
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In particolare, questi ultimi sostengono l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Grosseto ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, stante l'operatività del foro esclusivo individuato nei contratti fondanti il credito, ossia quello del luogo ove ha sede legale la banca, ossia il Tribunale di Livorno.
Ed infatti, Fidia s.r.l., quale debitrice principale, stipulava con la
[...]
quattro contratti: due prestiti chirografari (nn. 5062 e 5063), uno Parte_4
di conto corrente (nn. 10976880) e uno di anticipi fatture (n. 10976887) (all. 2, 4, 6 e 8 fascicolo monitorio).
Rispetto a tutti i contratti si costituivano fideiussori di Fidia s.r.l., , Parte_1 CP_1
e (all. 10-18 fascicolo monitorio).
[...] Parte_2
Ognuno dei contratti stipulati dalla debitrice principale prevedeva all'articolo attinente al foro competente che per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto fosse competente il Foro nella cui circoscrizione si trovava la sede della
Banca e che, nel caso in cui il cliente fosse un consumatore, unico foro competente fosse quello previsto dalla legge.
Dunque, è evidente che, avendo la sede Controparte_3
a Livorno, foro competente non può che essere il Tribunale di Livorno, stante l'operatività del foro esclusivo ex artt. 28 e 29 c.p.c..
Nel caso di specie, non può operare neanche il foro del consumatore rispetto ai fideiussori, posto che al momento della concessione della garanzia gli stessi ricoprivano ruoli direttivi nella società debitrice principale, quali Consigliere ), Presidente Parte_1
Consiglio di Amministrazione ) e Consigliere e Vicepresidente del CP_1
Consiglio di Amministrazione . Ed infatti, in caso di fideiussione se i Parte_2
garanti abbiano una partecipazione societaria ovvero occupino un ruolo in seno alla compagine garantita, il loro debito non può considerarsi assunto in qualità di consumatori, bensì quale atto espressivo della loro attività professionale o, comunque, strettamente collegato ad essa (Tribunale Nocera Inferiore, del 14.04.2023, la n. 793).
Trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale con sentenza dichiara la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Livorno;
dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto, che revoca;
e provvede sulle spese di lite.
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Sul punto si sostiene, infatti, che nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, si deve ritenere che il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, debba pronunciare sentenza, con la quale dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Tribunale Torino, Sent. 22 febbraio 2007 n. 118).
Ciò in quanto non si tratta di decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594).
Considerato, inoltre, che parte convenuta opposta non ha aderito all'eccezione di incompetenza per territorio, ex art. 38, comma 2, c.p.c., motivo per il quale la stessa è stata decisa e risolta in tale sede, questo giudice dovrà pronunciarsi anche sulle spese processuali.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 1.000.001 a € 2.000.000,00), delle fasi effettivamente svolte (tutte parametrate ai valori minimi, ad esclusione della fase istruttoria la quale non viene liquidata, non essendo stata svolta), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
Bisogna, inoltre, tenere distinta la posizione, da un lato, di e , i Parte_1 Parte_2
quali sono stati assistiti dallo stesso difensore, ragion per cui può applicarsi la maggiorazione del 30% per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale (art. 4, comma 2, D.M. 55/2014) e, dall'altro lato, di , il quale CP_1
è stato assistito da un difensore diverso rispetto a quello dei primi due.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
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a) Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Grosseto ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Livorno;
b) Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 355/2023 emesso dal Tribunale di Grosseto in data 31.05.2023, che revoca;
c) Fissa il termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza, per riassumere la causa avanti al Tribunale di Livorno;
d) Condanna al pagamento nei confronti di Controparte_4
e delle spese di lite che si liquidano complessivamente in € Parte_1 Parte_2
13.234,00 per compensi e € 870,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
e) Condanna al pagamento nei confronti di Controparte_4
delle spese di lite che si liquidano complessivamente in € 10.180,00 per CP_1
compensi e € 870,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf.
(nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 02.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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