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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/10/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2830/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2830/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DEL CO ES
e
NA AL ( ) rappresentata e difesa dall'Avv. CodiceFiscale_2
DEL CO ES
Con intervento del PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23/10/2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 29/08/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 02/09/2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 23/10/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 23/10/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento dei figli minori ed loro mantenimento sono conformi all'interesse dei minori, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento dei figli. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. E invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori nel modo che segue:
1) affidare i figli minori e in modo congiunto ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 che dovranno prendere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per gli stessi, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspettative delle minori, impegnandosi a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire il diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi;
2) la collocazione principale dei figli resterà presso la madre, nell'attuale abitazione familiare posta in Livorno, Via Carlo Lorenzini 13 ove hanno già la residenza;
Il sig, si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro il Parte_1 termine di mesi 3 dalla definizione del presente procedimento;
3) il padre potrà tenere con sé i figli e con le seguenti modalità: - due Per_1 Per_2 giorni a settimana indicativamente identificati nel martedì e nel giovedì a partire dalle ore 18,00 sino al mattino successivo quando li accompagnerà alla scuola o nel periodo estivo presso l'abitazione materna nonchè a settimane alterne il fine settimana, a partire dalle ore 15,30 del sabato sino alla 20,00 della domenica;
4) I figli trascorreranno le festività del 25, 26, 31 dicembre e 6 gennaio, il giorno di Pasqua e quello del lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno oltre al giorno del loro compleanno alternativamente con la madre o con il padre;
5) entrambi i genitori si obbligano a comunicare con congruo preavviso (di almeno giorni 14) l'eventuale periodo di vacanza (estiva o invernale) da trascorrere con i figli, periodo che potrà essere di quindici giorni anche non consecutivi, ed il luogo di vacanza;
6) Resta inoltre inteso che i genitori, previo accordo, potranno regolare diversamente le modalità di visita e la permanenza dei figli presso gli stessi, tenuto conto degli interessi dei minori e delle esigenze lavorative di entrambi i genitori.
7) il sig. corrisponderà alla sig.ra RA LL a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei figli minori la somma mensile di € 600,00 (seicento/00) entro il giorno 10 di ogni mese finché i figli non saranno divenuti economicamente autosufficienti;
detta somma sarà automaticamente rivalutata di anno in anno, a far data dall'emissione del richiesto provvedimento, secondo la variazione degli indici ISTAT;
8) le somme corrisposte dall' a beneficio dei figli minori e a CP_1 Per_1 Per_2 titolo di assegno unico, continueranno ad essere percepite dalla sig.ra RA LL , in qualità di genitore collocatario prevalente dei medesimi . A tal fine, le parti si impegnano a sottoscrivere gli atti e i documenti necessari al fine di presentare le domande per i benefici di cui sopra;
9) le spese straordinarie (scolastiche, sportive, di formazione e sanitarie) saranno sostenute in misura del 50% da ciascun genitore, previo accordo sulle stesse;
per spese straordinarie le parti intendono: le spese scolastiche e più precisamente la spesa dei libri di testo, delle iscrizioni, rette e mensa scolastiche, della spesa per materiali scolastici e della spesa per le gite concordate dai genitori;
le spese sportive e più precisamente per iscrizioni ai corsi, competizioni, abbigliamento ed attrezzature necessarie;
le spese di formazione e più precisamente per corsi di lingua, musica, teatro o quant'altro i figli abbiano il desiderio di imparare;
le spese sanitarie e più precisamente spese per medicinali, visite specialistiche e mezzi di correzione quali ad esempio occhiali o apparecchi ortodontici. Dette spese saranno concordate via email o semplicemente tramite messaggio telefonico e si intenderanno approvate per silenzio assenso qualora non venga data risposta entro cinque giorni. Tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro il giorno 10 del mese successivo alla presentazione del documento attestante la spesa. 10) la sig,ra RA LL ed il sig. si impegnano a versare sul Parte_1 conto a loro cointestato nella misura del 50% ciascuno la somma necessaria al pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare. Le spese condominiali di natura ordinaria, quelle relative alle utenze dell'appartamento ed alle riparazioni di ordinaria amministrazione saranno sostenute integralmente dalla sig,ra RA LL per tutto il periodo in cui la casa rimarrà a lei assegnata per abitarvi insieme ai figli.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 23/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2830/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DEL CO ES
e
NA AL ( ) rappresentata e difesa dall'Avv. CodiceFiscale_2
DEL CO ES
Con intervento del PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23/10/2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 29/08/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 02/09/2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 23/10/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 23/10/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento dei figli minori ed loro mantenimento sono conformi all'interesse dei minori, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento dei figli. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. E invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori nel modo che segue:
1) affidare i figli minori e in modo congiunto ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 che dovranno prendere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per gli stessi, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspettative delle minori, impegnandosi a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire il diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi;
2) la collocazione principale dei figli resterà presso la madre, nell'attuale abitazione familiare posta in Livorno, Via Carlo Lorenzini 13 ove hanno già la residenza;
Il sig, si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro il Parte_1 termine di mesi 3 dalla definizione del presente procedimento;
3) il padre potrà tenere con sé i figli e con le seguenti modalità: - due Per_1 Per_2 giorni a settimana indicativamente identificati nel martedì e nel giovedì a partire dalle ore 18,00 sino al mattino successivo quando li accompagnerà alla scuola o nel periodo estivo presso l'abitazione materna nonchè a settimane alterne il fine settimana, a partire dalle ore 15,30 del sabato sino alla 20,00 della domenica;
4) I figli trascorreranno le festività del 25, 26, 31 dicembre e 6 gennaio, il giorno di Pasqua e quello del lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno oltre al giorno del loro compleanno alternativamente con la madre o con il padre;
5) entrambi i genitori si obbligano a comunicare con congruo preavviso (di almeno giorni 14) l'eventuale periodo di vacanza (estiva o invernale) da trascorrere con i figli, periodo che potrà essere di quindici giorni anche non consecutivi, ed il luogo di vacanza;
6) Resta inoltre inteso che i genitori, previo accordo, potranno regolare diversamente le modalità di visita e la permanenza dei figli presso gli stessi, tenuto conto degli interessi dei minori e delle esigenze lavorative di entrambi i genitori.
7) il sig. corrisponderà alla sig.ra RA LL a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei figli minori la somma mensile di € 600,00 (seicento/00) entro il giorno 10 di ogni mese finché i figli non saranno divenuti economicamente autosufficienti;
detta somma sarà automaticamente rivalutata di anno in anno, a far data dall'emissione del richiesto provvedimento, secondo la variazione degli indici ISTAT;
8) le somme corrisposte dall' a beneficio dei figli minori e a CP_1 Per_1 Per_2 titolo di assegno unico, continueranno ad essere percepite dalla sig.ra RA LL , in qualità di genitore collocatario prevalente dei medesimi . A tal fine, le parti si impegnano a sottoscrivere gli atti e i documenti necessari al fine di presentare le domande per i benefici di cui sopra;
9) le spese straordinarie (scolastiche, sportive, di formazione e sanitarie) saranno sostenute in misura del 50% da ciascun genitore, previo accordo sulle stesse;
per spese straordinarie le parti intendono: le spese scolastiche e più precisamente la spesa dei libri di testo, delle iscrizioni, rette e mensa scolastiche, della spesa per materiali scolastici e della spesa per le gite concordate dai genitori;
le spese sportive e più precisamente per iscrizioni ai corsi, competizioni, abbigliamento ed attrezzature necessarie;
le spese di formazione e più precisamente per corsi di lingua, musica, teatro o quant'altro i figli abbiano il desiderio di imparare;
le spese sanitarie e più precisamente spese per medicinali, visite specialistiche e mezzi di correzione quali ad esempio occhiali o apparecchi ortodontici. Dette spese saranno concordate via email o semplicemente tramite messaggio telefonico e si intenderanno approvate per silenzio assenso qualora non venga data risposta entro cinque giorni. Tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro il giorno 10 del mese successivo alla presentazione del documento attestante la spesa. 10) la sig,ra RA LL ed il sig. si impegnano a versare sul Parte_1 conto a loro cointestato nella misura del 50% ciascuno la somma necessaria al pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare. Le spese condominiali di natura ordinaria, quelle relative alle utenze dell'appartamento ed alle riparazioni di ordinaria amministrazione saranno sostenute integralmente dalla sig,ra RA LL per tutto il periodo in cui la casa rimarrà a lei assegnata per abitarvi insieme ai figli.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 23/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra