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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Sezione Civile
All'udienza del 10.3.2025, dinanzi al giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, assistita dal funzionario dott.ssa Marianna Vangi, nella causa iscritta al n. 2198/2023 r.g., sono presenti l'avv. Stefania Sforza in sostituzione dell'avv. Mirizzi Pasquale per parte appellante, l'avv. Alessandro Sinisi per parte appellata. I difensori chiedono di essere autorizzati a precisare le conclusioni e che il Tribunale pronunci sentenza.
Il giudice visto il decreto di variazione tabellare n. 1/2025, verificato che il precedente magistrato titolare del fascicolo con provvedimento del 29.9.2023 fissava l'udienza per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
Le parti discutono oralmente la causa riportandosi agli scritti difensivi, l'avv. Sforza chiede l'accoglimento dell'interposto appello per le ragioni ampiamente esposte, l'avv. Sinisi domanda il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado;
entrambi i difensori chiedono che la causa venga decisa. I difensori indicano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il giudice sentiti i procuratori della parte appellante e della parte appellata, al termine della discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione ed alle ore 13.57 dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il giudice
Maria Anna Altamura
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, in funzione di Giudice di Appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2198/2023 r.g., proposta
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Mirizzi, Parte_1
-appellante-
CONTRO
in persona del suo Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Alessandro Sinisi,
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
All'udienza del 10.3.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Trani, il Parte_1 CP_1
in persona del p.t., allegando che, in data 31.8.2022 riceveva la notifica
[...] CP_2 del verbale di accertamento n. VX8029/2022 con il quale gli veniva contestata dal
Comando di Polizia Locale - la violazione dell'art. 142, comma 9, d.lgs. Controparte_1
285/1992 c.d. Codice della Strada, poiché in data 26.7.2022 circolava alla velocità di
2 130,15 km/h sulla S.P. 231 km 16+100 direzione Bitonto, in un tratto in cui vige il limite di 90 Km/h, superandolo pertanto di 40,15 Km/h, tenuto conto anche della tolleranza strumentale del 5%.
Proponeva, pertanto, tempestivamente ricorso ex art. 204 bis C.d.S. dinanzi al Giudice di
Pace di Trani, lamentando: a) la violazione dell'art. 61 della L. n. 120 del 29.7.2010 secondo cui l'attività di accertamento strumentale da parte degli enti locali delle violazioni di cui al d.lgs. n. 285/1992 è consentita soltanto mediante apparecchiature di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio, da utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di Polizia Locale, del quale si chiedeva piena e rigorosa prova;
b) la mancanza di prova circa la diretta gestione e disponibilità degli appositi apparecchi di rilevamento delle violazioni dagli organi di Polizia
Stradale come richiesto dall'art. 201, comma 1 bis, lett. E, C.d.S. e mancanza di prova rigorosa sulla perfetta funzionalità dell'apparecchio utilizzato e, dunque, di periodiche tarature, nonché dell'omologazione dello stesso;
c) non regolarità e e/o inadeguatezza della relativa segnaletica di posizionamento e di presegnalazione della postazione e dell'apparecchio di rilevamento;
d) inesistenza giuridica della notifica per essere stata delegata dal resistente ad una società privata in violazione della L. n. 890/1982. CP_1
Il ricorrente, argomentate tutte le contestazioni spiegate nel ricorso, chiedeva la sospensione immediata degli effetti del verbale, l'annullamento dello stesso, con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa dell'11.11.2022 si costituiva il in persona del Sindaco p.t., che CP_1 contestava tutti i motivi di opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 833/2022 del 25.11.2022, il Giudice di Pace di Trani, rigettava la proposta opposizione, ritenendo decisive e assorbenti le questioni della vigenza del decreto prefettizio autorizzativo della rilevazione della velocità con apparecchiature elettroniche sul tratto di strada in questione e della contestazione differita della violazione, della piena disponibilità della apparecchiatura in uso alla Polizia Locale di a mezzo contratto CP_1 di noleggio, della corretta presegnalazione della postazione di rilevamento della velocità, nonché della produzione del decreto di approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità e del certificato di taratura e funzionalità (accogliendo la tesi della equiparazione dei termini omologazione ed approvazione); il giudice di prime cure confermava, dunque, la sanzione pecuniaria irrogata e disponeva la compensazione delle spese di lite.
3 Con ricorso del 25.5.2023, proponeva appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Trani, censurando la stessa per contraddittoria ed illogica motivazione della sentenza in ordine alla legittimità della rilevazione (primo motivo), per omesso accertamento circa la violazione dell'art. 183 d.P.R. 495/1992 in riferimento alla segnaletica presunta esistente (secondo motivo), omesso esame della difformità della cartellonistica stradale rispetto a quella tassativamente prevista per legge (terzo motivo), omessa o insufficiente valutazione circa la produzione di idonea certificazione attestante l'omologazione e la periodica taratura dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità (quarto motivo), per omesso accertamento circa la titolarità, disponibilità e la gestione dell'apparecchio di rilevamento (quinto motivo), per omessa valutazione riguardo alla inesistenza della notifica (sesto motivo).
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'interposto appello e l'annullamento e la riforma della sentenza di primo grado n. 833/2022 emessa dal Giudice di Pace di Trani il
25.11.2022; per l'effetto, chiedeva accertarsi e dichiararsi, con ogni conseguenza di legge,
l'illegittimità della rilevazione così come effettuata dagli agenti di Polizia Municipale del con condanna del in persona del suo Sindaco p.t., Controparte_1 Controparte_1 al pagamento delle spese e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata in data 20.9.2023 si costituiva il eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità del sesto motivo d'appello, relativo alla presunta inesistenza della notifica del verbale elevato, in quanto motivo introdotto per la prima volta in grado d'appello e, dunque, irrituale e tardivo, chiedendo nel merito di rigettare il gravame e confermare la sentenza n. 833/2022 e, per l'effetto, confermare il verbale di contestazione n. elevato dalla Polizia Locale di determinando NumeroDi_1 CP_1
l'importo della sanzione principale, confermando le sanzioni accessorie, con condanna del alla rifusione in favore del delle spese della procedura. Parte_1 Controparte_1
Con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27.9.2023, le parti, riportandosi ai propri atti introduttivi e contestando le allegazioni di controparte, chiedevano rinviarsi la causa per la decisione e la discussione.
Istruito il giudizio mediante acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado e produzioni documentali in atti, fissata l'udienza di decisione nelle forme di cui all'art. 429
c.p.c. con termine per note conclusive (che venivano depositate dalla sola parte appellante), all'odierna udienza, a seguito della discussione orale, la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
* * * * * * *
4 L'atto di appello del presenta tutti i requisiti idonei a consentire di individuare il Parte_1 thema decidendum del giudizio del gravame, con evidenziazione dei punti contestati della sentenza e delle ragioni a confutazione delle motivazioni del giudice di primo grado.
L'appello in esame è, poi, tempestivo, in quanto proposto dal il 25.5.2023, in Parte_1 assenza di notificazione, nel termine esatto di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 25.11.2022. Trattasi di questione che deve essere valutata anche d'ufficio dal giudice, perché la tempestività del gravame, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, è correlata alla tutela d'interessi di carattere generale (cfr. Cass. Sez.
Un. Sentenza n. 6983 del 5.4.2005 e succ. conf.).
Ciò posto, preliminarmente si rileva che l'eccezione di inammissibilità del motivo sub 6 dell'atto d'appello, relativo alla inesistenza della notifica del verbale, in quanto ritenuto introdotto per la prima volta in grado d'appello, è infondata. L'odierno appellante infatti aveva già sollevato nel ricorso ex art. 204 bis C.d.S. tale eccezione nel motivo rubricato al n. 8 del predetto atto.
Entrando nel merito dell'appello, si osserva che la censura relativa alla illegittimità/nullità della rilevazione e del relativo verbale di contestazione n. VX8029/2022 per assenza di valida documentazione in ordine alla omologazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità e alla taratura dello stesso deve ritenersi fondata ed assorbente con le precisazioni di seguito indicate.
Il evidenzia al riguardo come la normativa di riferimento imponga di accertare se Parte_1 vi è stato utilizzo da parte dell'ente locale di uno strumento omologato dal Ministero dei
Trasporti e dei Lavori Pubblici, oltre alla certificazione della taratura dell'apparecchio, ribadendo come il relativo onere probatorio gravi sull'ente accertatore, il quale è tenuto a dare prova del corretto funzionamento mediante il deposito di tutta la documentazione relativa al mezzo utilizzato.
Nella specie, il non ha fornito prova e dunque documentazione Controparte_1 attestante l'omologazione dell'apparecchio in uso alla Polizia Locale, seppur a pagina 19 della comparsa di costituzione si legga “l'apparecchio autovelox Velomatic 512D, in uso alla Polizia Locale del Comune di risulta debitamente omologato con decreto n. CP_1
103683 del 30.12.2010, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
(http://www.mit.gov.it/normativa/Decreto_Dirigenziale_protocollo_103683_30-12-2010), nonché sottoposto a verifica periodica presso il centro accreditato (CERT. Pt_2 Per_1
TAR LAT 105 UOD_FR VEL_166/2021). Entrambi i documenti sono stati ritualmente prodotti in giudizio e correttamente valutati dal Giudice di prime cure”.
5 Trattasi di asserzione che non trova riscontro nella documentazione in atti, ove non si rinviene alcun documento di omologazione, ma solo un certificato di taratura. Inoltre, il decreto n. 103683 del 30.12.2010 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, citato da parte appellata non attiene affatto alla omologazione, ma, come risulta dallo stesso verbale di installazione e di utilizzo del misuratore di velocità prodotto dal Comune, si riferisce alla approvazione, si legge infatti “l'apparecchiatura utilizzata è un Velomatic 512D regolarmente approvato dal Ministero dei L.L.PP. con numero di approvazione 103683 del
30.12.2010 e regolarmente tarata…”.
Né tale requisito della omologazione può desumersi dalla equivalenza dei procedimenti di approvazione e di omologazione come asserito dall'ente comunale sulla scorta del coordinamento sistematico delle disposizioni di cui all'art 45, comma 6, C.d.S., 201, comma 1-bis, C.d.S. e 192, comma 1, d.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). Secondo la prospettazione ermeneutica di parte appellata i termini approvazione e omologazione devono ritenersi equivalenti o alternativi.
In particolare, parte appellata sostiene che le procedure tipo per l'omologazione/approvazione dei dispositivi di rilevazione d'infrazioni, previste dalla richiamata normativa, si basano su un'istruttoria tecnico-amministrativa identica sia per l'omologazione sia per l'approvazione, con la sola differenza che per il procedimento di omologazione esistono le relative norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, specifiche per la funzione fondamentale svolta dal dispositivo/sistema, mentre per quello di approvazione manca tale riferimento. Ciò non significherebbe, secondo la tesi dell'appellato, che nel caso dell'approvazione non si seguano procedure standardizzate e non vengano verificate le funzionalità e i requisiti dei medesimi dispositivi in modo omogeneo, anzi, una volta approvati, i dispositivi possono essere utilizzati per l'accertamento delle violazioni, parimenti a quelli omologati.
Orbene, per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede è necessario fare riferimento al quadro normativo nella quale si inserisce.
La prima disposizione alla quale aver riguardo è l'art. 142, comma 6, C.d.S. che dispone
“per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal
Regolamento”. Tale norma per l'appunto parla solo di “apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità.
6 La seconda è l'art. 192 del regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. (d.P.R. n.
495/1992) il quale è rubricato “omologazione ed approvazione”, ad indicare che sono distinte le attività e le funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazione. La norma contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni, con conseguenti differenti effetti agli stessi riconducibili.
Anche il citato art. 45, comma 6, C.d.S., che utilizza entrambi i termini approvazione ed omologazione, non opera alcuna equiparazione tra gli stessi, ma, anzi, come affermato da recente giurisprudenza di legittimità “al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i «mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni», taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione «debitamente omologati» impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura..) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)”, così Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18.4.2024.
Dalla lettura sistematica delle citate norme e dal tenore letterale delle stesse è agevole ritenere che i procedimenti di approvazione e omologazione siano distinti e abbiano caratteristiche, natura e finalità diverse. In questo senso la Suprema Corte ha asserito nella pronuncia appena citata che “in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs.
n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (ibidem Cass. 10505/2024). La richiamata pronuncia si inserisce nell'orientamento giurisprudenziale conforme già tracciato dalla Corte di Cassazione,
“giova ricordare che questa Corte ha già in passato affermato il principio per cui, poiché,
a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del CdS
(Corte cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6579 del 06/03/2023;
7 Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 533 del 11/01/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10463 del
3/06/2020; Cass. Sez. 2, 24/09/2018, n. 22499).
1.1.1. Detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 9645 del 11/05/2016; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del
9/07/2018)”, così in motivazione Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3335 del 6.2.2024.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha, dunque, ritenuto che, alla luce delle predette norme, non derogabili da provvedimenti di rango inferiore o circolari amministrative, i due procedimenti non possono ritenersi equipollenti con la conseguenza che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. 3335/2024 cit.).
Nel caso in esame, risulta che il dispositivo di rilevamento utilizzato abbia ricevuto la
“approvazione” del Ministero, mentre risulta sprovvisto della relativa omologazione ai sensi di legge. L'apparecchiatura utilizzata dal Comando di Polizia Locale di come CP_1 emerge dalla produzione documentale, era stata approvata e non omologata dal Ministero con numero di approvazione 103683 del 30.12.2010. CP_3
In definitiva, assorbita ogni altra questione, la rilevazione della velocità mediante apparecchiature, pur regolarmente approvate e periodicamente tarate, come dimostrato nel caso che ci occupa, ma non omologate, rende nullo l'accertamento dell'infrazione e illegittima la sanzione comminata.
In ossequio al “principio della ragione più liquida” per cui il giudice d'appello può motivare anche facendo menzione esclusiva della questione di fatto o di diritto che si riveli risolutiva rispetto a tutti i motivi di appello, il quarto motivo d'appello risulta assorbente degli altri motivi spiegati.
L'appello è accolto con annullamento della sentenza n. 833/2022 Giudice di Pace di Trani nonché annullamento del verbale di accertamento n. VX8029/2022 del Comando di Polizia
Locale - di Resta, dunque, assorbita ogni altra questione. CP_1 CP_1
In virtù della novità della questione e della non univocità della giurisprudenza di merito formatasi al riguardo, prima dell'intervento della Corte di legittimità del 2024, si ritiene che sussistano le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. 2198/2023 r.g., ogni altra e diversa domanda, eccezione e deduzione rigettata o ritenuta assorbita, così decide:
- accoglie l'appello proposto da nei confronti del in Parte_1 Controparte_1 persona del Sindaco p.t., e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Trani n. 833/2022 Giudice di Pace di Trani del 25.11.2022 annulla il verbale di accertamento n. VX8029/2022 del Comando di Polizia Locale - di del CP_1 CP_1
4.8.2022, notificato il 31.8.2022;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale, per l'immediato deposito telematico.
Così deciso in Trani, il 10.3.2025
Il giudice
Maria Anna Altamura
9
Sezione Civile
All'udienza del 10.3.2025, dinanzi al giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, assistita dal funzionario dott.ssa Marianna Vangi, nella causa iscritta al n. 2198/2023 r.g., sono presenti l'avv. Stefania Sforza in sostituzione dell'avv. Mirizzi Pasquale per parte appellante, l'avv. Alessandro Sinisi per parte appellata. I difensori chiedono di essere autorizzati a precisare le conclusioni e che il Tribunale pronunci sentenza.
Il giudice visto il decreto di variazione tabellare n. 1/2025, verificato che il precedente magistrato titolare del fascicolo con provvedimento del 29.9.2023 fissava l'udienza per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
Le parti discutono oralmente la causa riportandosi agli scritti difensivi, l'avv. Sforza chiede l'accoglimento dell'interposto appello per le ragioni ampiamente esposte, l'avv. Sinisi domanda il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado;
entrambi i difensori chiedono che la causa venga decisa. I difensori indicano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il giudice sentiti i procuratori della parte appellante e della parte appellata, al termine della discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione ed alle ore 13.57 dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il giudice
Maria Anna Altamura
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, in funzione di Giudice di Appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2198/2023 r.g., proposta
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Mirizzi, Parte_1
-appellante-
CONTRO
in persona del suo Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Alessandro Sinisi,
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
All'udienza del 10.3.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Trani, il Parte_1 CP_1
in persona del p.t., allegando che, in data 31.8.2022 riceveva la notifica
[...] CP_2 del verbale di accertamento n. VX8029/2022 con il quale gli veniva contestata dal
Comando di Polizia Locale - la violazione dell'art. 142, comma 9, d.lgs. Controparte_1
285/1992 c.d. Codice della Strada, poiché in data 26.7.2022 circolava alla velocità di
2 130,15 km/h sulla S.P. 231 km 16+100 direzione Bitonto, in un tratto in cui vige il limite di 90 Km/h, superandolo pertanto di 40,15 Km/h, tenuto conto anche della tolleranza strumentale del 5%.
Proponeva, pertanto, tempestivamente ricorso ex art. 204 bis C.d.S. dinanzi al Giudice di
Pace di Trani, lamentando: a) la violazione dell'art. 61 della L. n. 120 del 29.7.2010 secondo cui l'attività di accertamento strumentale da parte degli enti locali delle violazioni di cui al d.lgs. n. 285/1992 è consentita soltanto mediante apparecchiature di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio, da utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di Polizia Locale, del quale si chiedeva piena e rigorosa prova;
b) la mancanza di prova circa la diretta gestione e disponibilità degli appositi apparecchi di rilevamento delle violazioni dagli organi di Polizia
Stradale come richiesto dall'art. 201, comma 1 bis, lett. E, C.d.S. e mancanza di prova rigorosa sulla perfetta funzionalità dell'apparecchio utilizzato e, dunque, di periodiche tarature, nonché dell'omologazione dello stesso;
c) non regolarità e e/o inadeguatezza della relativa segnaletica di posizionamento e di presegnalazione della postazione e dell'apparecchio di rilevamento;
d) inesistenza giuridica della notifica per essere stata delegata dal resistente ad una società privata in violazione della L. n. 890/1982. CP_1
Il ricorrente, argomentate tutte le contestazioni spiegate nel ricorso, chiedeva la sospensione immediata degli effetti del verbale, l'annullamento dello stesso, con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa dell'11.11.2022 si costituiva il in persona del Sindaco p.t., che CP_1 contestava tutti i motivi di opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 833/2022 del 25.11.2022, il Giudice di Pace di Trani, rigettava la proposta opposizione, ritenendo decisive e assorbenti le questioni della vigenza del decreto prefettizio autorizzativo della rilevazione della velocità con apparecchiature elettroniche sul tratto di strada in questione e della contestazione differita della violazione, della piena disponibilità della apparecchiatura in uso alla Polizia Locale di a mezzo contratto CP_1 di noleggio, della corretta presegnalazione della postazione di rilevamento della velocità, nonché della produzione del decreto di approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità e del certificato di taratura e funzionalità (accogliendo la tesi della equiparazione dei termini omologazione ed approvazione); il giudice di prime cure confermava, dunque, la sanzione pecuniaria irrogata e disponeva la compensazione delle spese di lite.
3 Con ricorso del 25.5.2023, proponeva appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Trani, censurando la stessa per contraddittoria ed illogica motivazione della sentenza in ordine alla legittimità della rilevazione (primo motivo), per omesso accertamento circa la violazione dell'art. 183 d.P.R. 495/1992 in riferimento alla segnaletica presunta esistente (secondo motivo), omesso esame della difformità della cartellonistica stradale rispetto a quella tassativamente prevista per legge (terzo motivo), omessa o insufficiente valutazione circa la produzione di idonea certificazione attestante l'omologazione e la periodica taratura dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità (quarto motivo), per omesso accertamento circa la titolarità, disponibilità e la gestione dell'apparecchio di rilevamento (quinto motivo), per omessa valutazione riguardo alla inesistenza della notifica (sesto motivo).
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'interposto appello e l'annullamento e la riforma della sentenza di primo grado n. 833/2022 emessa dal Giudice di Pace di Trani il
25.11.2022; per l'effetto, chiedeva accertarsi e dichiararsi, con ogni conseguenza di legge,
l'illegittimità della rilevazione così come effettuata dagli agenti di Polizia Municipale del con condanna del in persona del suo Sindaco p.t., Controparte_1 Controparte_1 al pagamento delle spese e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata in data 20.9.2023 si costituiva il eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità del sesto motivo d'appello, relativo alla presunta inesistenza della notifica del verbale elevato, in quanto motivo introdotto per la prima volta in grado d'appello e, dunque, irrituale e tardivo, chiedendo nel merito di rigettare il gravame e confermare la sentenza n. 833/2022 e, per l'effetto, confermare il verbale di contestazione n. elevato dalla Polizia Locale di determinando NumeroDi_1 CP_1
l'importo della sanzione principale, confermando le sanzioni accessorie, con condanna del alla rifusione in favore del delle spese della procedura. Parte_1 Controparte_1
Con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27.9.2023, le parti, riportandosi ai propri atti introduttivi e contestando le allegazioni di controparte, chiedevano rinviarsi la causa per la decisione e la discussione.
Istruito il giudizio mediante acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado e produzioni documentali in atti, fissata l'udienza di decisione nelle forme di cui all'art. 429
c.p.c. con termine per note conclusive (che venivano depositate dalla sola parte appellante), all'odierna udienza, a seguito della discussione orale, la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
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4 L'atto di appello del presenta tutti i requisiti idonei a consentire di individuare il Parte_1 thema decidendum del giudizio del gravame, con evidenziazione dei punti contestati della sentenza e delle ragioni a confutazione delle motivazioni del giudice di primo grado.
L'appello in esame è, poi, tempestivo, in quanto proposto dal il 25.5.2023, in Parte_1 assenza di notificazione, nel termine esatto di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 25.11.2022. Trattasi di questione che deve essere valutata anche d'ufficio dal giudice, perché la tempestività del gravame, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, è correlata alla tutela d'interessi di carattere generale (cfr. Cass. Sez.
Un. Sentenza n. 6983 del 5.4.2005 e succ. conf.).
Ciò posto, preliminarmente si rileva che l'eccezione di inammissibilità del motivo sub 6 dell'atto d'appello, relativo alla inesistenza della notifica del verbale, in quanto ritenuto introdotto per la prima volta in grado d'appello, è infondata. L'odierno appellante infatti aveva già sollevato nel ricorso ex art. 204 bis C.d.S. tale eccezione nel motivo rubricato al n. 8 del predetto atto.
Entrando nel merito dell'appello, si osserva che la censura relativa alla illegittimità/nullità della rilevazione e del relativo verbale di contestazione n. VX8029/2022 per assenza di valida documentazione in ordine alla omologazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità e alla taratura dello stesso deve ritenersi fondata ed assorbente con le precisazioni di seguito indicate.
Il evidenzia al riguardo come la normativa di riferimento imponga di accertare se Parte_1 vi è stato utilizzo da parte dell'ente locale di uno strumento omologato dal Ministero dei
Trasporti e dei Lavori Pubblici, oltre alla certificazione della taratura dell'apparecchio, ribadendo come il relativo onere probatorio gravi sull'ente accertatore, il quale è tenuto a dare prova del corretto funzionamento mediante il deposito di tutta la documentazione relativa al mezzo utilizzato.
Nella specie, il non ha fornito prova e dunque documentazione Controparte_1 attestante l'omologazione dell'apparecchio in uso alla Polizia Locale, seppur a pagina 19 della comparsa di costituzione si legga “l'apparecchio autovelox Velomatic 512D, in uso alla Polizia Locale del Comune di risulta debitamente omologato con decreto n. CP_1
103683 del 30.12.2010, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
(http://www.mit.gov.it/normativa/Decreto_Dirigenziale_protocollo_103683_30-12-2010), nonché sottoposto a verifica periodica presso il centro accreditato (CERT. Pt_2 Per_1
TAR LAT 105 UOD_FR VEL_166/2021). Entrambi i documenti sono stati ritualmente prodotti in giudizio e correttamente valutati dal Giudice di prime cure”.
5 Trattasi di asserzione che non trova riscontro nella documentazione in atti, ove non si rinviene alcun documento di omologazione, ma solo un certificato di taratura. Inoltre, il decreto n. 103683 del 30.12.2010 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, citato da parte appellata non attiene affatto alla omologazione, ma, come risulta dallo stesso verbale di installazione e di utilizzo del misuratore di velocità prodotto dal Comune, si riferisce alla approvazione, si legge infatti “l'apparecchiatura utilizzata è un Velomatic 512D regolarmente approvato dal Ministero dei L.L.PP. con numero di approvazione 103683 del
30.12.2010 e regolarmente tarata…”.
Né tale requisito della omologazione può desumersi dalla equivalenza dei procedimenti di approvazione e di omologazione come asserito dall'ente comunale sulla scorta del coordinamento sistematico delle disposizioni di cui all'art 45, comma 6, C.d.S., 201, comma 1-bis, C.d.S. e 192, comma 1, d.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). Secondo la prospettazione ermeneutica di parte appellata i termini approvazione e omologazione devono ritenersi equivalenti o alternativi.
In particolare, parte appellata sostiene che le procedure tipo per l'omologazione/approvazione dei dispositivi di rilevazione d'infrazioni, previste dalla richiamata normativa, si basano su un'istruttoria tecnico-amministrativa identica sia per l'omologazione sia per l'approvazione, con la sola differenza che per il procedimento di omologazione esistono le relative norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, specifiche per la funzione fondamentale svolta dal dispositivo/sistema, mentre per quello di approvazione manca tale riferimento. Ciò non significherebbe, secondo la tesi dell'appellato, che nel caso dell'approvazione non si seguano procedure standardizzate e non vengano verificate le funzionalità e i requisiti dei medesimi dispositivi in modo omogeneo, anzi, una volta approvati, i dispositivi possono essere utilizzati per l'accertamento delle violazioni, parimenti a quelli omologati.
Orbene, per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede è necessario fare riferimento al quadro normativo nella quale si inserisce.
La prima disposizione alla quale aver riguardo è l'art. 142, comma 6, C.d.S. che dispone
“per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal
Regolamento”. Tale norma per l'appunto parla solo di “apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità.
6 La seconda è l'art. 192 del regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. (d.P.R. n.
495/1992) il quale è rubricato “omologazione ed approvazione”, ad indicare che sono distinte le attività e le funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazione. La norma contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni, con conseguenti differenti effetti agli stessi riconducibili.
Anche il citato art. 45, comma 6, C.d.S., che utilizza entrambi i termini approvazione ed omologazione, non opera alcuna equiparazione tra gli stessi, ma, anzi, come affermato da recente giurisprudenza di legittimità “al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i «mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni», taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione «debitamente omologati» impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura..) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)”, così Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18.4.2024.
Dalla lettura sistematica delle citate norme e dal tenore letterale delle stesse è agevole ritenere che i procedimenti di approvazione e omologazione siano distinti e abbiano caratteristiche, natura e finalità diverse. In questo senso la Suprema Corte ha asserito nella pronuncia appena citata che “in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs.
n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (ibidem Cass. 10505/2024). La richiamata pronuncia si inserisce nell'orientamento giurisprudenziale conforme già tracciato dalla Corte di Cassazione,
“giova ricordare che questa Corte ha già in passato affermato il principio per cui, poiché,
a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del CdS
(Corte cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6579 del 06/03/2023;
7 Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 533 del 11/01/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10463 del
3/06/2020; Cass. Sez. 2, 24/09/2018, n. 22499).
1.1.1. Detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 9645 del 11/05/2016; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del
9/07/2018)”, così in motivazione Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3335 del 6.2.2024.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha, dunque, ritenuto che, alla luce delle predette norme, non derogabili da provvedimenti di rango inferiore o circolari amministrative, i due procedimenti non possono ritenersi equipollenti con la conseguenza che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. 3335/2024 cit.).
Nel caso in esame, risulta che il dispositivo di rilevamento utilizzato abbia ricevuto la
“approvazione” del Ministero, mentre risulta sprovvisto della relativa omologazione ai sensi di legge. L'apparecchiatura utilizzata dal Comando di Polizia Locale di come CP_1 emerge dalla produzione documentale, era stata approvata e non omologata dal Ministero con numero di approvazione 103683 del 30.12.2010. CP_3
In definitiva, assorbita ogni altra questione, la rilevazione della velocità mediante apparecchiature, pur regolarmente approvate e periodicamente tarate, come dimostrato nel caso che ci occupa, ma non omologate, rende nullo l'accertamento dell'infrazione e illegittima la sanzione comminata.
In ossequio al “principio della ragione più liquida” per cui il giudice d'appello può motivare anche facendo menzione esclusiva della questione di fatto o di diritto che si riveli risolutiva rispetto a tutti i motivi di appello, il quarto motivo d'appello risulta assorbente degli altri motivi spiegati.
L'appello è accolto con annullamento della sentenza n. 833/2022 Giudice di Pace di Trani nonché annullamento del verbale di accertamento n. VX8029/2022 del Comando di Polizia
Locale - di Resta, dunque, assorbita ogni altra questione. CP_1 CP_1
In virtù della novità della questione e della non univocità della giurisprudenza di merito formatasi al riguardo, prima dell'intervento della Corte di legittimità del 2024, si ritiene che sussistano le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. 2198/2023 r.g., ogni altra e diversa domanda, eccezione e deduzione rigettata o ritenuta assorbita, così decide:
- accoglie l'appello proposto da nei confronti del in Parte_1 Controparte_1 persona del Sindaco p.t., e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Trani n. 833/2022 Giudice di Pace di Trani del 25.11.2022 annulla il verbale di accertamento n. VX8029/2022 del Comando di Polizia Locale - di del CP_1 CP_1
4.8.2022, notificato il 31.8.2022;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale, per l'immediato deposito telematico.
Così deciso in Trani, il 10.3.2025
Il giudice
Maria Anna Altamura
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