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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 5104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5104 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3032/2024 e causa riunita R.G. n. 3176/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Antonio Mungo Presidente
Dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere
Dott.ssa Erminia Catapano Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizi riuniti di appello, iscritti al n. 3032 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, dell'anno 2024, e n. 3176/2024 avente ad oggetto “Contratto con la P.A.”, di rinvio su pronuncia della Corte di Cassazione, sezione III civ., n. 7667/2024 depositata il 21.3.2024, di annullamento della sentenza n. 1881/2020 della stessa Corte di Appello adita, in diversa composizione, trattenuto in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 10.9.2025, svolta in trattazione scritta, con ordinanza emessa e comunicata in pari data di concessione di termini ridotti, ex art. 190, comma 2 c.p.c. di giorni venti più venti, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
TRA
(c.f.: ), costituitasi in persona del direttore Parte_1 P.IVA_1 generale pro tempore Dr. , rappresentata e difesa, in virtù di procura alle CP_1 liti rilasciata su foglio separato da ritenersi in calce all'atto di citazione in riassunzione, dall'avv. Maria Esposito (c.f.: ) ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso il suo indirizzo pec: Email_1
Ricorrente in riassunzione
E CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
(P.IVA: ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi in calce alla comparsa e risposta di appello in
2 riassunzione, dagli avv.ti Mauriello Alessandro (c.f.: ) e C.F._2
(c.f.: ), ed elettivamente domiciliata Parte_2 C.F._3 presso lo studio dell'avv. Mauriello Alessandro in Nocera Inferiore, alla via G.
Matteotti, n. 14
Resistente in riassunzione
§§§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato l' ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4852/2006 del 19.6.2006, notificato il
24.7.2006, reso dal Tribunale di Napoli, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 57.964,83 oltre interessi di cui al D.lgs. n. 231/2002 in favore del per le prestazioni sanitarie afferenti alle branche di Controparte_2
Medicina nucleare (diagnostica per immagini) e di Laboratorio per analisi chimico- cliniche erogate dal Centro nel mese di luglio 2005 e documentate nella fattura n. 3651 del 28.7.2005.
A fondamento dell'opposizione ha invocato: preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva per essere stato il credito opposto ceduto dal Centro ad una società finanziaria;
in via subordinata, che nulla era dovuto al o, comunque, che era doverosa una Pt_1 decurtazione almeno del 70% della somma ingiunta in quanto già corrisposta;
con il terzo motivo la carenza di accreditamento provvisorio del Centro opposto, essendo il rapporto cessato, a seguito della vendita, da parte degli unici soci del Centro, delle intere quote societarie alla con atto del Notaio Avv. Diego Parte_3
IR VA rep. n. 32733 del 15.12.2005; con il quarto motivo di opposizione, il superamento della capacità operativa massima
(c.d. C.O.M.), corrispondente al limite quantitativo massimo di prestazioni che il Centro poteva erogare nell'anno 2005;
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infine, con l'ultimo motivo, la carenza di prova scritta del credito azionato, non avendo controparte “prodotto ed esibito documenti che provino la fondatezza delle pretese pretazioni e del relativo credito, quale la fattura, l'estratto del registro delle fatture e la
3 lettera di costituzione in mora..inoltre non ha esibito, né prodotto i vari documenti che provano le pretese prestazioni rese in accreditamento ed i soggetti loro benificiari e/o fruitori” (pag. 4 atto di citazione in opposizione).
La società opposta costituendosi in giudizio, ha Controparte_2 dedotto:
- la sussistenza del rapporto di accreditamento provvisorio così come dimostrato;
- la presenza di due decreti ingiuntivi non opposti, emessi dal tribunale di Napoli, n.
8423/2006 e n. 8624/2006, aventi ad oggetto il pagamento delle prestazioni sanitarie omologhe (Branca Medicina Nucleare Diagnostica per immagini e Analisi di laboratorio
Chimico-cliniche, come indicato in entrambi i ricorsi monitori dei due decreti ingiuntivi) attinenti allo stesso rapporto di accreditamento eseguite, rispettivamente, nel mese di dicembre 2005 e di novembre 2005, idonei ad acquisire autorità di cosa giudicata (cf decreti ingiuntivi, affoliati e prodotti quale documento n. 13 della produzione di parte della società nel giudizio di primo grado, ridepositati in questa fase di riassunzione);
- il mancato superamento del limite di prestazioni erogabili dal centro secondo il contratto (c.d. C.O.M.) e del tetto di spesa;
Parte
- di non aver affatto ricevuto dall' il pagamento del 70% del proprio fatturato. Parte Con la comparsa conclusionale, l' ha insistito sul difetto di carenza di legittimazione attiva e sul difetto di prova del diritto di credito del rilevando, in Pt_1 particolare, che quest'ultimo “non ha dato prova infatti dell'esistenza del contratto, della tipologia della qualità e della quantità delle prestazioni…dei limiti della capacità operativa massima e del tetto di spesa” (pag. 4 comparsa conclusionale); sotto altro profilo, ha sostenuto l'inapplicabilità al caso di specie degli interessi di cui al D.lgs. n.
231/2002.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3399/2016 pubblicata il 15.3.2016, ritenuta la propria giurisdizione, ha rilevato nel merito l'infondatezza delle eccezioni di merito Parte sollevate dall' (mancanza di accreditamento e superamento della C.O.M.) in quanto coperte da giudicato in forza dei decreti ingiuntivi nn. 8423/06 e 8624/06, non opposti,
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aventi ad oggetto il pagamento delle omooghe prestazioni sanitarie svolte dal Centro Part all' per i mesi di novembre e di dicembre dello stesso anno 2005. Sul punto, citando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice di prime cure ha specificato che
4 in caso di mancata opposizione di un decreto ingiuntivo il giudicato sostanziale copre
“l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stesso si fondano, ma anche l'esistenza dei fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunizione
e non dedotti con l'opposizione” (sentenza pag. 4).
In relazione alla prova del credito, il primo giudice ha ritenuto che l'opponente non aveva contestato né la fattura entro 90 giorni dall'emissione della stessa, né la distinta contabile riepilogativa delle ricette di luglio (entrambi documenti posti a base del D.I. opposto), inoltre che non aveva dato prova di aver corrisposto all'opposto Centro il 70% del fatturato, diversamente da quanto dedotto nell'atto di citazione in opposizione;
con riferimento alla regressione tariffaria (tema introdotto dalla opposta) ha rilevato che per l'anno 2005 era già stata decurata una somma a tale titolo, come accertato nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 11461/08 versata in atti, quest'ultima avente ad oggetto il pagamento, ancora una volta, delle omologhe prestazioni, attinenti a branche di Medicina Nucleare Diagnostica per immagini e Analisi di laboratorio Chimico- cliniche. Parte Infine, ha dichiarato la tardività delle contestazioni dell' con oggetto la mancata sottoscrizione del contratto e l'inapplicabilità degli interessi di cui al D.lgs. 231/2002, poiché proposte per la prima volta in comparsa conclusionale.
Su queste motivazioni, il Tribunale ha rigettatto l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto.
§§§
Il processo di secondo grado
Avverso tale sentenza, con atto di citazione in appello notificato il 7/10 aprile 2017, ha Parte proposto appello l' impugnando, con due distinti motivi, i punti di motivazione sulla tardività dell'eccezione di inesistenza del contratto e di inapplicabilità degli interessi di cui al D.Lgs. n. 231/2002.
In particolare, con il primo motivo di appello ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice dichiarato tardiva l'eccezione sulla mancata
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produzione del contratto, atteso che la relativa contestazione era stata sollevata, a suo dire, già nell'atto di citazione in opposizione, nel motivo denominato “Assoluta omissione e/o carenza di prova scritta”, nella parte in cui essa opponente aveva dedotto
5 che “controparte non ha prodotto ed esibito documenti che comprovino la fondatezza delle pretese prestazioni e del relativo credito…né prodotto i vari documenti che provano le pretese prestazioni rese in accreditamento…” (pag. 4 atto di appello); ad ogni modo, l'appellante ha osservato che, in disparte la tempestività della menzionata contestazione, l'esistenza del contratto, attinendo all'elemento costitutivo della domanda, costituisce una questione rilevabile d'ufficio. Parte Con il secondo motivo di appello, l' appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere dichiarato tardiva l'eccezione sugli interessi di cui al D.lgs. n. 231/2002.
In data 22.11.2017 si è costituito il che, depositando unitamente alla propria Pt_1
Parte comparsa i contratti stipulati con l' in data 21.6.2006 relativi alle prestazioni in esame, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato.
Con sentenza n. 1881/2020 pubblicata il 29.5.2020, la Corte di Appello di Napoli ha accolto l'appello nel suo primo motivo, ritenuto assorbente e, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda del Centro, conseguentemente revocando il decreto ingiuntivo n. 4852/2006 del Tribunale di Napoli. In particolare, il secondo giudice, in punto di fatto, ritenuti pacifici la mancata produzione in primo grado del contratto tra Parte l' ed il Centro, ha rilevato che l'eccezione della mancata produzione del contratto non era tardiva, in quanto l'appellante l'aveva sollevata già nel proprio atto di citazione in opposizione, sebbene con una formula “non specificamente dirett[a] a porre in rilievo la mancata produzione del titolo contrattuale”, ma “di così ampia portata” da ricomprendere finanche il contratto, documento “di natura essenziale ai fini che rilevano”, con la precisazione che l'elencazione degli altri documenti menzionati Parte espressamente dall' non aveva “alcuna pretesa però di limitare agli stessi l'oggetto del lamentato deficit probatorio” (pag. 4 sentenza della Corte di Appello); ad ogni modo, ha ritenuto che, essendo la questione del contratto relativa agli elementi costitutivi della pretesa del Centro il Tribunale avrebbe dovuto esaminarla d'ufficio.
Infine, ha dichiarato inammissibile ex art. 345 c.p.c. la produzione dei menzionati contratti poiché depositati dal Centro per la prima volta in appello.
§§§
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Il giudizio in Cassazione
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Controparte_2 con tre motivi.
[...]
6 Con il primo motivo, ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324 e
342 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 e 4 c.p.c. per non avere il giudice di Parte secondo grado dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall' atteso che quest'ultima aveva contestato soltanto una delle due rationes decidendi (cioè solo la non tempestività e non anche l'esistenza del giudicato) poste a base della motivazione del primo giudice di rigetto dell'eccezione relativa alla mancata produzione, da parte del
Centro, del contratto.
Con il secondo motivo si duole della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112,
324 e 342 c.p.c., nonché art. 2909 c.c. per non avere la Corte di Appello “rilevato
l'esistenza del giudicato sull'esistenza del contratto inter partes formatosi in altri procedimenti promossi per il pagamento di prestazioni svolte nella medesima annulità”,
(cfr. pag. 1 ricorso).
Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 101, 112, 115, 132, 153, 354 co.
4 c.p.c. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. per avere la Corte di Appello, da un lato, ritenuto l'eccezione dell'opponente, relativa alla mancata produzione in atti del contratto, tempestiva, nonostante la stessa fosse stata formulata per la prima volta con le comparse conclusionali e, dall'altro lato, dichiarato inammissibile la produzione in appello del contratto inter partes. Con particolare riferimento al primo punto, il ricorrente ha eccepito l'inadeguatezza e l'insufficienza della motivazione con la quale il secondo giudice aveva dichiarato tempestiva la menzionata eccezione. Invero, in primo luogo, ha ritenuto apodittiche le argomentazioni esposte dal secondo giudice in virtù delle quali l'espressioni contenute nel motivo “Assoluta omissione e/o carenza di prova scritta” dell'atto di citazione in opposizione fossero talmente ampie da ricomprendere anche la questione attinente al contratto. In secondo luogo, ha evidenziato come la decisione “tace del motivo per cui il richiamo da parte della debitrice a carenze probatorie afferenti le prestazioni dovesse ritenersi non già una contestazione di quanti
e quali servizi fossero stati resi …, ma addirittura del titolo negoziale …” (pag. 15 ricorso). Inoltre, il ricorrente ha rilevato che se il secondo giudice avesse tenuto conto del “tenore complessivo dell'atto in cui l'eccezione esaminata era contenuta e delle
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precisazioni che la controparte svolge negli scritti difensivi” (cfr. pag. 15 ricorso), sicuramente avrebbe dovuto dichiarare tardiva l'eccezione e, considerato l'omesso rilievo d'ufficio della nullità in primo grado e la denuncia in sede di appello di tale
7 omissione, avrebbe dovuto rimettere in termini l'appellato per consentirgli di depositare i contratti, stimolando così il contraddittorio.
Il giudice di legittimità ha accolto il ricorso, esaminando - in virtù del principio della ragione più liquida - il terzo motivo in combinato disposto con il primo nella parte attinente alla questione della mancata produzione del contratto e alla tempestività della relativa eccezione, ritenendo assorbiti ogni altra questione e diverso profilo.
Il tenore della pronuncia, che cassa con rinvio la sentenza di questa Corte n. 1881/2020
è il seguente: “In effetti, il giudice d'appello ritiene assorbente proprio il primo motivo del gravame, denunciante la mancata considerazione “che il rilievo della mancanza del Part contratto era stato tempestivamente sollevato dalla difesa dell con l'opposizione avverso il … decreto ingiuntivo” e deducente che al punto 5 dell'atto di opposizione –
“Assoluta omissione e/o carenza di prova scritta” - si era eccepito che “controparte non ha prodotto ed esibito documenti che provino la fondatezza delle pretese prestazioni e del relativo credito… si rileva ed eccepisce inoltre che parte ricorrente-opposta non ha esibito né prodotto i vari documenti che provano le pretese prestazioni rese in accreditamento ed i soggetti beneficiari e fruitori”, e con ciò si sarebbe riferita “anche al contratto”. La corte territoriale reputa che “i contenuti dell'eccezione sopra riportata, per quanto non specificamente diretti a porre in rilievo la mancata produzione del titolo contrattuale, siano di così ampia portata nella parte relativa all'omesso deposito dei credito>, da ricomprendere il primo di essi, di natura essenziale ai fini che interessano, Part costituito dal contratto, rispetto al quale i documenti indicati dalla difesa dell' (< fattura, l'estratto del registro delle fatture e la lettera di costituzione in mora>) hanno assolto alla finalità di fornire un'elencazione degli atti ritenuti irrilevanti, senza alcuna pretesa, però, di limitare agli stessi l'oggetto del lamentato deficit probatorio”
(sentenza, pagine 3-4). Quanto così afferma il giudice d'appello non è, in effetti, comprensibile. Quel che aveva sostenuto l'appellante, come si è visto, era che essa stessa avesse eccepito in primo grado con l'opposizione a decreto ingiuntivo la mancanza del contratto scritto, e che tale eccezione sarebbe stata proposta lamentando
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la mancata produzione di “documenti che provino la fondatezza delle pretese prestazioni e del relativo credito, quale la fattura, l'estratto del registro delle fatture e la lettera di costituzione in mora”. E tale eccezione, trasformata in motivo d'appello, viene
8 accolto dalla corte territoriale sostenendo che, pur non essendo il suo contenuto diretto
a rappresentare la mancanza del titolo contrattuale, sarebbe sufficiente, per la sua ampiezza, a comprenderla. Si tratta di una motivazione che non consente di far percepire il ragionamento del giudice d'appello, perché da un lato afferma che non vi è specifica denuncia della mancata produzione del contratto, e dall'altro esprime un argomento opposto, cioè che l'eccezione è talmente ampia da includere pure questo. In tal modo, effettivamente, non è dato comprendere, in ultima analisi, la decisione in tema, nel senso che il grado di comprensibilità che esige la costituzione dal giudicante - con le norme invocate nella rubrica del presente motivo - non è raggiungibile. Né può sostenere la decisione l'ulteriore argomento che l'appellante aveva pure assunto che
“la pacifica omessa produzione del contratto che poteva essere rilevata di ufficio dal
Giudice”, poiché in tale argomento si deve ravvisare una natura probatoria/fattuale, e riguardo ad esso pertanto il giudice d'appello non fornisce, ancora una volta, una reale minima motivazione a pagina 4 della sentenza dove afferma per il contratto scritto
“l'obbligo del giudice di verificare la sussistenza e di rigettarla la domanda ove non prodotto - come nella specie - il relativo titolo contrattuale”: “come nella specie” è un'espressione che, così sola, non adempie alcunché in termini motivazionali” (così
l'ordinanza della Cassazione, di rinvio, n. 7667/2024, r.g. 1648/2021).
Sulla base di tali principi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato la controversia alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, per valutare la questione sulla base dei motivi accolti, nonché per provvedere alla liquidazione anche delle spese di lite del giudizio di legittimità.
§§§
Il giudizio in riassunzione Parte Di seguito, l' ha riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c. nei confronti del Centro, chiedendo a Codesta Corte d'Appello di:
“- accogliere l'appello avanzato dall' avverso la sentenza resa dal Parte_1
Tribunale di Napoli n. 3399/16, così come proposto, emettendo sentenza sostitutiva di quella cassata, previo riesame dei motivi di appello, ripetuti in premessa, alla luce dei
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rilievi contenuti nell'ordinanza n. 7667/2024 resa dalla Corte di Cassazione in data
9.01.24, pubblicata in data 21.03.2024 nel ricorso recante R.G. 1648/2021;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
9 Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 13.11.2024 si è costituito il
Centro, rappresentando di aver a sua volta riassunto il processo con atto depositato in data 20.6.2024, iscritto al n. 3176/2024 R.G., la cui udienza di comparizione era stata fissata per il giorno 20.11.2024.
Con ordinanza del 22.1.2025 è stata disposta la riunione del procedimento iscritto
R.G. n. 3176/2024 al presente, con più risalente numero di iscrizione.
All'esito dell'udienza del 10.9.2025, svolta in modalità cartolare, viste le note scritte tempestivamente depositate, la Corte, con ordinanza resa in data 10.9.2025 e ritualmente comunicata lo stesso giorno, ha introitato il giudizio in decisione fissando, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, i termini ridotti di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c., di giorni venti più venti.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva, in via preliminare, che compito di questa Corte, a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione per motivi di merito, non è quello di vagliare la fondatezza dei Parte motivi dell'originario appello proposto dalla avverso la sentenza n. 3399 del
15.3.2016 del Tribunale di Napoli, bensì quello di esaminare nel merito, all'esito dell'atto di impulso derivante dalla riassunzione del processo, e nei limiti del giudicato, la domanda originariamente proposta dalla società Controparte_2 con il proprio ricorso monitorio.
Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, infatti: “Il giudizio di rinvio conseguente alla Cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito
(giudizio di rinvio proprio) non costituisce […] la prosecuzione della pregressa fase di merito, ne è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado a natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente provincia, riformando o modificandola, statuisce direttamente sulle domande poste dalle parti”
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(cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. n. 15143/2021, Cass. ord. n. 24372/2022, sent. n.
132 del 5.1.2025). Ancora, la Suprema Corte ha precisato, con riferimento ai limiti del giudizio di rinvio, che “l'annullamento della sentenza d'appello per vizio di
10 motivazione non determina alcun accoglimento della domanda oggetto del capo di pronuncia cassato, avendo solo l'effetto di eliminare la sentenza, richiedendo al giudice del rinvio un nuovo esame. In sede di rinvio, i poteri attribuiti al giudice sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nel caso, invece, di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge, il giudice è investito del potere - dovere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche d'indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (Cass. 6 luglio 2017, n. 16660; Cass. 29 maggio 2014, n. 12102)” (Cass. n. 20542/2018; cfr. ex multis Cass. 7379/2001; Cass.
n.16660/2017; Cass. n. 22989/2018; Cass. n. 10580/2022).
Delineata la natura del giudizio di rinvio, occorre premettere, al fine anche di circoscrivere le questioni rimesse all'esame di questa Corte, i punti delle originarie domande coperti dal giudicato e, quindi, non più valutabili. In particolare, dalla lettura delle sentenze di primo grado e di appello, nonché dall'esame dell'ordinanza della
Suprema Corte, sulla base dei motivi di impugnazione ad essa proposti, devono ritenersi passate in giudicato, in quanto non oggetto di impugnazione nei precedenti gradi di giudizio, le seguenti circostanze. Parte Innazitutto, la legittimazione attiva del Centro. Invero, l' opponendosi al D.I., ha dedotto la carenza di accreditamento provvisorio per avere il Centro ceduto le proprie quote ad un unico acquirente, la (atto del Notaio Avv. Diego IR Controparte_3
VA – rep. n. 32722 del 15.12.2005), così realizzando di fatto un illegittimo trasferimento, a favore di quest'ultima, dell'accreditamento provvisorio. Ebbene, tale eccezione, respinta dal primo giudice, come precedentemente illustrato, non è stata riproposta nei gradi successivi, né può ritenersi ribadita in questa sede con il richiamo
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Parte dell' nel ricorso in riassunzione, ai propri atti, in quanto generico (cfr. pag. 19 atto di citazione in riassunzione).
In secondo luogo, deve ritenersi passata in giudicato, altresì, la motivazione del
11 Tribunale nella parte in cui dichiara che sui fatti impeditivi-estintivi (esistenza dell'accreditamento, superamento della COM e del tetto di spesa di branca) della pretesa creditoria del Centro si è oramai formato il giudicato, a seguito della mancata opposizione dei decreti ingiunti nn. 8423/06 e 8642/06 con riferimento al superamento della COM, ma anche in virtù della sentenza n. 11461/2008 del Tribunale di Napoli, non appellata, relativa al medesimo rapporto intercorso tra le parti nell'anno 2005, in relazione al superamento del tetto di spesa, atteso che in tale sentenza è stato accertato Parte che l' aveva già correttamente decurato un importo a titolo di R.T.U. per l'anno
2005 per la branca di laboratorio e di medicina nucleare. Trattasi, invero, di questioni ed Parte eccezioni prospettate dall' (il tema del tetto di spesa è stato introdotto dalla società opposta) nel giudizio di opposizione e non ripresentate in appello.
Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento alla statuizione del primo giudice, con cui ha rigettato sia l'eccezione relativa alla carenza di prova del credito, sia quella relativa all'asserita – ma ritenuta dal giudice infondata - corresponsione, da parte Parte dell' del 70% del fatturato del centro, trattandosi di fatti non oggetto del gravame Parte dell' in appello.
Orbene, alla luce della pronuncia della Cassazione di accoglimento del ricorso del
, la prima, e dirimente, questione che occorre nella specie esaminare è quella Pt_1
Parte sollevata dall' nel giudizio di opposizione in comparsa conclusionale e in quello di secondo grado – ma comunque rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio – relativa alla sussistenza del contratto, giacché, in caso di mancanza dello stesso, deve ritenersi insussistente il credito fatto valere dal . Pt_1
Ai fini della presente decisione è opportuno premettere la seguente considerazione.
In giurisprudenza è ormai da tempo pacifico che, per effetto di quanto disposto dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, la struttura sanitaria privata che abbia erogato prestazioni sanitarie agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale ha il diritto di ottenerne la remunerazione a carico della finanza pubblica soltanto qualora sia accreditata ai fini dell'erogazione di tali prestazioni e abbia stipulato un contratto che stabilisca il volume massimo delle prestazioni da essa erogabili, i requisiti del servizio e
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R.G. n. 3032/2024 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
l'ammontare dei corrispettivi, “dovendosi …. escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per “facta concludentia”, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17
12 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta” (così, ad es., Cass. nn. 7019/2020 e 12932/2014 e, nello stesso senso,
App. Napoli 3584/2011). Tale assunto impone, da un lato, di concludere nel senso che la prova della esistenza del contratto e del suo contenuto può essere data soltanto (fatto salvo l'eccezionale caso di cui agli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione dei documenti che li rappresentano direttamente, con la conseguenza che la stessa non può essere fornita per presunzioni o per la confessione della parte controinteressata, né tantomeno può ritenersi superflua in applicazione del cd. principio di non contestazione
(cfr. Cass. 25999/2018, secondo cui: “[i]l principio, sancito dall'art. 115, comma 1,
c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta “ad substantiam”, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta “ad probationem”, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte”).
Tanto premesso, il difetto di forma scritta può essere rilevato d'ufficio, in ogni stato e grado dal giudice, chiamato a decidere sulla domanda di adempimento, avendo questi l'obbligo di verificare le condizioni dell'azione, senza ampliamento dell'oggetto della controversia, a condizione che gli elementi di fatto che la fondano siano già presenti negli atti del processo e che le parti abbiano avuto modo, nel corso del giudizio, di confrontarsi (cfr. Cass. n. 25849/2023). Tanto si ritiene, anche richiamando ormai nota pronuncia del giudice di legittimità, in cui si rinviene l'affermazione del seguente principio di diritto: “il rilievo officioso della nullità del contratto implica non solo
l'indicazione della stessa alle parti, ma pure lo svolgimento del contraddittorio tra di loro, destinato al compimento non della sola attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria”.
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R.G. n. 3032/2024 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
Cosicché l'eccezione di inesistenza del contratto, rappresentando un'eccezione rilevabile d'ufficio, in quanto presupposto logico – giuridico su cui si fonda l'accoglimento della domanda di pagamento formulata dal Centro nei confronti
13 dell' può essere sollevata per la prima volta anche negli scritti conclusionali, come Parte è accaduto nel caso in esame, in cui l' l'ha dedotta con le proprie comparse conclusionali nel giudizio di opposizione e, successivamente, l'ha riproposta anche in appello.
La questione deve quindi essere esaminata nel merito, peraltro senza che sia necessario provocare sul punto nuovamente il contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 101, co. Parte 2, c.p.c., vista l'eccezione espressamente sollevata sul punto dall' in primo grado e nel secondo grado di giudizio, nonché richiamata nella presente fase.
La Corte dà atto che il , costituendosi nel giudizio di appello, al fine di Pt_1
Parte dimostrare l'infondatezza dell'assunto dell' ha depositato entrambi i contratti, relativi alla branca di medicina nucleare e a quella di laboratorio per analisi chimico- cliniche, stipulati tra le parti in data 21.6.2006 e afferenti alle prestazioni eseguite nell'anno 2005, la cui produzione deve pertanto ritenersi acquisita agli atti del giudizio.
Orbene, rilevato che il Centro, attore in senso sostanziale, ha dimostrato l'esistenza dei contratti posti a base del proprio credito e considerato, altresì, che all'adita Corte è Parte preclusa ogni valutazione in ordine a tutte le altre contestazioni allegate dall' sul merito della pretesa (accreditamento, superamento C.O.M., ecc.) stessa, poiché coperte da giudicato, di guisa che la richiesta azionata con il ricorso monitorio si accerta fondata, è d'uopo a questo punto che esaminare la questione dell'applicabilità o meno degli interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002 (oggetto del secondo motivo di appello). Parte La questione come posta dall' è infondata, atteso che l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche “commerciali” o
“comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese è ormai da tempo riconosciuta da questa Corte (v., ad es., la sua sentenza pubblicata il 29 marzo 2012 con il n. 1127/2012); nonché dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (per la quale cfr., ad es., Cass. 14349/2016,
20391/2016, 5796/2017, 8668/2017, 12479/2017, 28824/2017, 17591/2018 e
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17665/2019) secondo cui il contratto stipulato tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato non è un accordo-quadro, ma un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna
14 delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nel concetto di “transazione commerciale” di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi – nel caso in esame, a favore di un terzo – a fronte del pagamento del prezzo. Pertanto, i detti interessi possono essere riconosciuti anche rispetto ai contratti de quibus.
Per completezza, la Corte rileva che nel caso stipula di contratti ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione (nel caso di specie i contratti relativi all'anno 2005 sono stati sottoscritti nel mese di giugno 2006), questa Corte ha già affermato in diverse occasioni (cfr. App.
Napoli, 2254/2023, 3177/2023, 3482/2023, 2972/2024, 643/2025) che è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti.
Per la decorrenza degli interessi stessi, in difetto di precisa deduzione e prova del termine iniziale di esigibilità dei pagamenti, peraltro in difetto di disposizione ad hoc nel contratto inter partes, la mora debendi si individua sulla base del criterio legale offerto dall'art. 4 del D. lgs. n. 231/2002, cioè con riferimento al trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento da parte del debitore di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente alla fattura che, nel caso in esame, in difetto di allegazione e prova di altra data, è costituita dalla notifica del Decreto Ingiuntivo opposto eseguita il
24.7.2006. Dunque, il termine di decorrenza degli interessi inizia il 24.8.2006.
Pertanto, la Corte accoglie la domanda proposta dalla Controparte_2 con ricorso monitorio nei confronti del e, per l'effetto, condanna Parte_1 quest'ultima al pagamento in favore del Centro della somma di € 57.964,83 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2001 a decorrere dal 24.08.2006 sino al soddisfo.
§§§
Spese di lite
La Suprema Corte ha rimesso a questa Corte d'Appello in sede di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio.
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Dovendo liquidare complessivamente le spese di lite per lo svolgimento del processo in tutte e quattro le fasi del giudizio, ritiene il Collegio di uniformarsi ai criteri da ultimo enunciati dalle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 32906/2022) secondo cui: “In tema di
15 spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte”.
Ciò posto, in adesione a queti principi, ritiene il collegio di derogare al criterio generale della soccombenza individuandosi eccezionali ragioni di compensazione di tutte le quattro fasi di giudizio nell'avvenuto frazionamento del credito della
[...]
Controparte_4
Nel caso in esame, per il pagamento delle prestazioni sanitarie omologhe, relative alla branca di Medicina Nucleare Diagnostica per immagini e di Analisi di laboratorio
Chimico-cliniche, attinenti allo stesso rapporto di accreditamento, eseguite, rispettivamente, nel mese di dicembre 2005 e di novembre 2005, l'odierna convenuta in riassunzione ha chiesto ed ottenuto due decreti ingiuntivi (non opposti), emessi dal tribunale di Napoli, n. 8423/2006 e n. 8624/2006 (come indicato in entrambi i ricorsi monitori la richiesta aveva ad oggetto pagamento per prestazioni di Medicina Nucleare
Diagnostica per immagini e di Analisi di laboratorio Chimico-cliniche), dei quali essa stessa in fase di opposizione ha invocato l'autorità di giudicato su questioni di merito oggetto anche della odierna controversia (cf citati decreti ingiuntivi, affoliati e prodotti quale documento n. 13 della produzione di parte della società nel giudizio di primo grado, ridepositati in questa fase di riassunzione); inoltre risulta agli atti la sentenza n.
11461/2008, relativa alle stesse prestazioni rese nel mese di giugno 2005, anch'essa richiamata nella sentenza di primo grado;
ancora, la stessa società deposita D.I. n.
8563/2006 emesso dal tribunale di Napoli per ordinare il pagamento delle omologhe prestazioni rese per il mese di settembre 2005 (cf fascicolo di primo grado della società opposta ridepositato in questa fase, pagina 152 del relativo file).
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Ne risulta con evidenza l'essere tutti i citati titoli giudiziali relativi allo stesso rapporto contrattuale che è oggetto del presente giudizio.
I crediti del centro hanno trovato riconoscimento mediante le plurime azioni giudiziali
16 poc'anzi riepilogate, tutte iniziate tra maggio e giugno 2006, dopo la stipula dei contratti Parte con la per le prestazioni in esame dell'anno 2005, dovendosi, altresì, rilevare, che la società creditrice non allega le ragioni per cui ha avuto necessità oppure interesse a parcellizzare le richieste di pagamento, nè tale eventuale interesse risulta dagli atti.
Le considerazioni che precedono si inseriscono nel solco delle più recenti pronunce della Suprema Corte, dunque nella prospettiva, ivi tracciata, di potersi tener conto del frazionamento ai fini della statuzione sulle spese di lite, compensandole ove si rintracci un ingiustificato frazionamento (cf Cass. Sez. Un. 7299 del 19.03.2025, in massima: “i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c.”).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nei riuniti giudizi di riassunzione all'esito di rinvio dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7667/2024, tra l' Pt_4
e la così Controparte_5 Parte_1 Controparte_2 provvede:
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1) accoglie la domanda proposta con ricorso monitorio da Controparte_2 nei confronti dell' e, per l'effetto,
[...] Controparte_6 condanna quest'ultima al pagamento, per il titolo di cui in parte motiva, in favore della
17 società della somma di € 57.964,83 oltre interessi Controparte_2
ex D. Lgs. n. 231/2002 a decorre dal 24.8.2006 sino al soddisfo;
2) compensa integralmente le spese di lite delle 4 fasi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Antonio Mungo
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R.G. n. 3032/2024 Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Antonio Mungo Presidente
Dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere
Dott.ssa Erminia Catapano Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizi riuniti di appello, iscritti al n. 3032 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, dell'anno 2024, e n. 3176/2024 avente ad oggetto “Contratto con la P.A.”, di rinvio su pronuncia della Corte di Cassazione, sezione III civ., n. 7667/2024 depositata il 21.3.2024, di annullamento della sentenza n. 1881/2020 della stessa Corte di Appello adita, in diversa composizione, trattenuto in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 10.9.2025, svolta in trattazione scritta, con ordinanza emessa e comunicata in pari data di concessione di termini ridotti, ex art. 190, comma 2 c.p.c. di giorni venti più venti, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
TRA
(c.f.: ), costituitasi in persona del direttore Parte_1 P.IVA_1 generale pro tempore Dr. , rappresentata e difesa, in virtù di procura alle CP_1 liti rilasciata su foglio separato da ritenersi in calce all'atto di citazione in riassunzione, dall'avv. Maria Esposito (c.f.: ) ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso il suo indirizzo pec: Email_1
Ricorrente in riassunzione
E CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
(P.IVA: ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi in calce alla comparsa e risposta di appello in
2 riassunzione, dagli avv.ti Mauriello Alessandro (c.f.: ) e C.F._2
(c.f.: ), ed elettivamente domiciliata Parte_2 C.F._3 presso lo studio dell'avv. Mauriello Alessandro in Nocera Inferiore, alla via G.
Matteotti, n. 14
Resistente in riassunzione
§§§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato l' ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4852/2006 del 19.6.2006, notificato il
24.7.2006, reso dal Tribunale di Napoli, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 57.964,83 oltre interessi di cui al D.lgs. n. 231/2002 in favore del per le prestazioni sanitarie afferenti alle branche di Controparte_2
Medicina nucleare (diagnostica per immagini) e di Laboratorio per analisi chimico- cliniche erogate dal Centro nel mese di luglio 2005 e documentate nella fattura n. 3651 del 28.7.2005.
A fondamento dell'opposizione ha invocato: preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva per essere stato il credito opposto ceduto dal Centro ad una società finanziaria;
in via subordinata, che nulla era dovuto al o, comunque, che era doverosa una Pt_1 decurtazione almeno del 70% della somma ingiunta in quanto già corrisposta;
con il terzo motivo la carenza di accreditamento provvisorio del Centro opposto, essendo il rapporto cessato, a seguito della vendita, da parte degli unici soci del Centro, delle intere quote societarie alla con atto del Notaio Avv. Diego Parte_3
IR VA rep. n. 32733 del 15.12.2005; con il quarto motivo di opposizione, il superamento della capacità operativa massima
(c.d. C.O.M.), corrispondente al limite quantitativo massimo di prestazioni che il Centro poteva erogare nell'anno 2005;
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R.G. n. 3032/2024 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Prima Civile
infine, con l'ultimo motivo, la carenza di prova scritta del credito azionato, non avendo controparte “prodotto ed esibito documenti che provino la fondatezza delle pretese pretazioni e del relativo credito, quale la fattura, l'estratto del registro delle fatture e la
3 lettera di costituzione in mora..inoltre non ha esibito, né prodotto i vari documenti che provano le pretese prestazioni rese in accreditamento ed i soggetti loro benificiari e/o fruitori” (pag. 4 atto di citazione in opposizione).
La società opposta costituendosi in giudizio, ha Controparte_2 dedotto:
- la sussistenza del rapporto di accreditamento provvisorio così come dimostrato;
- la presenza di due decreti ingiuntivi non opposti, emessi dal tribunale di Napoli, n.
8423/2006 e n. 8624/2006, aventi ad oggetto il pagamento delle prestazioni sanitarie omologhe (Branca Medicina Nucleare Diagnostica per immagini e Analisi di laboratorio
Chimico-cliniche, come indicato in entrambi i ricorsi monitori dei due decreti ingiuntivi) attinenti allo stesso rapporto di accreditamento eseguite, rispettivamente, nel mese di dicembre 2005 e di novembre 2005, idonei ad acquisire autorità di cosa giudicata (cf decreti ingiuntivi, affoliati e prodotti quale documento n. 13 della produzione di parte della società nel giudizio di primo grado, ridepositati in questa fase di riassunzione);
- il mancato superamento del limite di prestazioni erogabili dal centro secondo il contratto (c.d. C.O.M.) e del tetto di spesa;
Parte
- di non aver affatto ricevuto dall' il pagamento del 70% del proprio fatturato. Parte Con la comparsa conclusionale, l' ha insistito sul difetto di carenza di legittimazione attiva e sul difetto di prova del diritto di credito del rilevando, in Pt_1 particolare, che quest'ultimo “non ha dato prova infatti dell'esistenza del contratto, della tipologia della qualità e della quantità delle prestazioni…dei limiti della capacità operativa massima e del tetto di spesa” (pag. 4 comparsa conclusionale); sotto altro profilo, ha sostenuto l'inapplicabilità al caso di specie degli interessi di cui al D.lgs. n.
231/2002.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3399/2016 pubblicata il 15.3.2016, ritenuta la propria giurisdizione, ha rilevato nel merito l'infondatezza delle eccezioni di merito Parte sollevate dall' (mancanza di accreditamento e superamento della C.O.M.) in quanto coperte da giudicato in forza dei decreti ingiuntivi nn. 8423/06 e 8624/06, non opposti,
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aventi ad oggetto il pagamento delle omooghe prestazioni sanitarie svolte dal Centro Part all' per i mesi di novembre e di dicembre dello stesso anno 2005. Sul punto, citando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice di prime cure ha specificato che
4 in caso di mancata opposizione di un decreto ingiuntivo il giudicato sostanziale copre
“l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stesso si fondano, ma anche l'esistenza dei fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunizione
e non dedotti con l'opposizione” (sentenza pag. 4).
In relazione alla prova del credito, il primo giudice ha ritenuto che l'opponente non aveva contestato né la fattura entro 90 giorni dall'emissione della stessa, né la distinta contabile riepilogativa delle ricette di luglio (entrambi documenti posti a base del D.I. opposto), inoltre che non aveva dato prova di aver corrisposto all'opposto Centro il 70% del fatturato, diversamente da quanto dedotto nell'atto di citazione in opposizione;
con riferimento alla regressione tariffaria (tema introdotto dalla opposta) ha rilevato che per l'anno 2005 era già stata decurata una somma a tale titolo, come accertato nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 11461/08 versata in atti, quest'ultima avente ad oggetto il pagamento, ancora una volta, delle omologhe prestazioni, attinenti a branche di Medicina Nucleare Diagnostica per immagini e Analisi di laboratorio Chimico- cliniche. Parte Infine, ha dichiarato la tardività delle contestazioni dell' con oggetto la mancata sottoscrizione del contratto e l'inapplicabilità degli interessi di cui al D.lgs. 231/2002, poiché proposte per la prima volta in comparsa conclusionale.
Su queste motivazioni, il Tribunale ha rigettatto l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto.
§§§
Il processo di secondo grado
Avverso tale sentenza, con atto di citazione in appello notificato il 7/10 aprile 2017, ha Parte proposto appello l' impugnando, con due distinti motivi, i punti di motivazione sulla tardività dell'eccezione di inesistenza del contratto e di inapplicabilità degli interessi di cui al D.Lgs. n. 231/2002.
In particolare, con il primo motivo di appello ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice dichiarato tardiva l'eccezione sulla mancata
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produzione del contratto, atteso che la relativa contestazione era stata sollevata, a suo dire, già nell'atto di citazione in opposizione, nel motivo denominato “Assoluta omissione e/o carenza di prova scritta”, nella parte in cui essa opponente aveva dedotto
5 che “controparte non ha prodotto ed esibito documenti che comprovino la fondatezza delle pretese prestazioni e del relativo credito…né prodotto i vari documenti che provano le pretese prestazioni rese in accreditamento…” (pag. 4 atto di appello); ad ogni modo, l'appellante ha osservato che, in disparte la tempestività della menzionata contestazione, l'esistenza del contratto, attinendo all'elemento costitutivo della domanda, costituisce una questione rilevabile d'ufficio. Parte Con il secondo motivo di appello, l' appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere dichiarato tardiva l'eccezione sugli interessi di cui al D.lgs. n. 231/2002.
In data 22.11.2017 si è costituito il che, depositando unitamente alla propria Pt_1
Parte comparsa i contratti stipulati con l' in data 21.6.2006 relativi alle prestazioni in esame, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato.
Con sentenza n. 1881/2020 pubblicata il 29.5.2020, la Corte di Appello di Napoli ha accolto l'appello nel suo primo motivo, ritenuto assorbente e, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda del Centro, conseguentemente revocando il decreto ingiuntivo n. 4852/2006 del Tribunale di Napoli. In particolare, il secondo giudice, in punto di fatto, ritenuti pacifici la mancata produzione in primo grado del contratto tra Parte l' ed il Centro, ha rilevato che l'eccezione della mancata produzione del contratto non era tardiva, in quanto l'appellante l'aveva sollevata già nel proprio atto di citazione in opposizione, sebbene con una formula “non specificamente dirett[a] a porre in rilievo la mancata produzione del titolo contrattuale”, ma “di così ampia portata” da ricomprendere finanche il contratto, documento “di natura essenziale ai fini che rilevano”, con la precisazione che l'elencazione degli altri documenti menzionati Parte espressamente dall' non aveva “alcuna pretesa però di limitare agli stessi l'oggetto del lamentato deficit probatorio” (pag. 4 sentenza della Corte di Appello); ad ogni modo, ha ritenuto che, essendo la questione del contratto relativa agli elementi costitutivi della pretesa del Centro il Tribunale avrebbe dovuto esaminarla d'ufficio.
Infine, ha dichiarato inammissibile ex art. 345 c.p.c. la produzione dei menzionati contratti poiché depositati dal Centro per la prima volta in appello.
§§§
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Il giudizio in Cassazione
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Controparte_2 con tre motivi.
[...]
6 Con il primo motivo, ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324 e
342 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 e 4 c.p.c. per non avere il giudice di Parte secondo grado dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall' atteso che quest'ultima aveva contestato soltanto una delle due rationes decidendi (cioè solo la non tempestività e non anche l'esistenza del giudicato) poste a base della motivazione del primo giudice di rigetto dell'eccezione relativa alla mancata produzione, da parte del
Centro, del contratto.
Con il secondo motivo si duole della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112,
324 e 342 c.p.c., nonché art. 2909 c.c. per non avere la Corte di Appello “rilevato
l'esistenza del giudicato sull'esistenza del contratto inter partes formatosi in altri procedimenti promossi per il pagamento di prestazioni svolte nella medesima annulità”,
(cfr. pag. 1 ricorso).
Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 101, 112, 115, 132, 153, 354 co.
4 c.p.c. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. per avere la Corte di Appello, da un lato, ritenuto l'eccezione dell'opponente, relativa alla mancata produzione in atti del contratto, tempestiva, nonostante la stessa fosse stata formulata per la prima volta con le comparse conclusionali e, dall'altro lato, dichiarato inammissibile la produzione in appello del contratto inter partes. Con particolare riferimento al primo punto, il ricorrente ha eccepito l'inadeguatezza e l'insufficienza della motivazione con la quale il secondo giudice aveva dichiarato tempestiva la menzionata eccezione. Invero, in primo luogo, ha ritenuto apodittiche le argomentazioni esposte dal secondo giudice in virtù delle quali l'espressioni contenute nel motivo “Assoluta omissione e/o carenza di prova scritta” dell'atto di citazione in opposizione fossero talmente ampie da ricomprendere anche la questione attinente al contratto. In secondo luogo, ha evidenziato come la decisione “tace del motivo per cui il richiamo da parte della debitrice a carenze probatorie afferenti le prestazioni dovesse ritenersi non già una contestazione di quanti
e quali servizi fossero stati resi …, ma addirittura del titolo negoziale …” (pag. 15 ricorso). Inoltre, il ricorrente ha rilevato che se il secondo giudice avesse tenuto conto del “tenore complessivo dell'atto in cui l'eccezione esaminata era contenuta e delle
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precisazioni che la controparte svolge negli scritti difensivi” (cfr. pag. 15 ricorso), sicuramente avrebbe dovuto dichiarare tardiva l'eccezione e, considerato l'omesso rilievo d'ufficio della nullità in primo grado e la denuncia in sede di appello di tale
7 omissione, avrebbe dovuto rimettere in termini l'appellato per consentirgli di depositare i contratti, stimolando così il contraddittorio.
Il giudice di legittimità ha accolto il ricorso, esaminando - in virtù del principio della ragione più liquida - il terzo motivo in combinato disposto con il primo nella parte attinente alla questione della mancata produzione del contratto e alla tempestività della relativa eccezione, ritenendo assorbiti ogni altra questione e diverso profilo.
Il tenore della pronuncia, che cassa con rinvio la sentenza di questa Corte n. 1881/2020
è il seguente: “In effetti, il giudice d'appello ritiene assorbente proprio il primo motivo del gravame, denunciante la mancata considerazione “che il rilievo della mancanza del Part contratto era stato tempestivamente sollevato dalla difesa dell con l'opposizione avverso il … decreto ingiuntivo” e deducente che al punto 5 dell'atto di opposizione –
“Assoluta omissione e/o carenza di prova scritta” - si era eccepito che “controparte non ha prodotto ed esibito documenti che provino la fondatezza delle pretese prestazioni e del relativo credito… si rileva ed eccepisce inoltre che parte ricorrente-opposta non ha esibito né prodotto i vari documenti che provano le pretese prestazioni rese in accreditamento ed i soggetti beneficiari e fruitori”, e con ciò si sarebbe riferita “anche al contratto”. La corte territoriale reputa che “i contenuti dell'eccezione sopra riportata, per quanto non specificamente diretti a porre in rilievo la mancata produzione del titolo contrattuale, siano di così ampia portata nella parte relativa all'omesso deposito dei credito>, da ricomprendere il primo di essi, di natura essenziale ai fini che interessano, Part costituito dal contratto, rispetto al quale i documenti indicati dalla difesa dell' (< fattura, l'estratto del registro delle fatture e la lettera di costituzione in mora>) hanno assolto alla finalità di fornire un'elencazione degli atti ritenuti irrilevanti, senza alcuna pretesa, però, di limitare agli stessi l'oggetto del lamentato deficit probatorio”
(sentenza, pagine 3-4). Quanto così afferma il giudice d'appello non è, in effetti, comprensibile. Quel che aveva sostenuto l'appellante, come si è visto, era che essa stessa avesse eccepito in primo grado con l'opposizione a decreto ingiuntivo la mancanza del contratto scritto, e che tale eccezione sarebbe stata proposta lamentando
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la mancata produzione di “documenti che provino la fondatezza delle pretese prestazioni e del relativo credito, quale la fattura, l'estratto del registro delle fatture e la lettera di costituzione in mora”. E tale eccezione, trasformata in motivo d'appello, viene
8 accolto dalla corte territoriale sostenendo che, pur non essendo il suo contenuto diretto
a rappresentare la mancanza del titolo contrattuale, sarebbe sufficiente, per la sua ampiezza, a comprenderla. Si tratta di una motivazione che non consente di far percepire il ragionamento del giudice d'appello, perché da un lato afferma che non vi è specifica denuncia della mancata produzione del contratto, e dall'altro esprime un argomento opposto, cioè che l'eccezione è talmente ampia da includere pure questo. In tal modo, effettivamente, non è dato comprendere, in ultima analisi, la decisione in tema, nel senso che il grado di comprensibilità che esige la costituzione dal giudicante - con le norme invocate nella rubrica del presente motivo - non è raggiungibile. Né può sostenere la decisione l'ulteriore argomento che l'appellante aveva pure assunto che
“la pacifica omessa produzione del contratto che poteva essere rilevata di ufficio dal
Giudice”, poiché in tale argomento si deve ravvisare una natura probatoria/fattuale, e riguardo ad esso pertanto il giudice d'appello non fornisce, ancora una volta, una reale minima motivazione a pagina 4 della sentenza dove afferma per il contratto scritto
“l'obbligo del giudice di verificare la sussistenza e di rigettarla la domanda ove non prodotto - come nella specie - il relativo titolo contrattuale”: “come nella specie” è un'espressione che, così sola, non adempie alcunché in termini motivazionali” (così
l'ordinanza della Cassazione, di rinvio, n. 7667/2024, r.g. 1648/2021).
Sulla base di tali principi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato la controversia alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, per valutare la questione sulla base dei motivi accolti, nonché per provvedere alla liquidazione anche delle spese di lite del giudizio di legittimità.
§§§
Il giudizio in riassunzione Parte Di seguito, l' ha riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c. nei confronti del Centro, chiedendo a Codesta Corte d'Appello di:
“- accogliere l'appello avanzato dall' avverso la sentenza resa dal Parte_1
Tribunale di Napoli n. 3399/16, così come proposto, emettendo sentenza sostitutiva di quella cassata, previo riesame dei motivi di appello, ripetuti in premessa, alla luce dei
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rilievi contenuti nell'ordinanza n. 7667/2024 resa dalla Corte di Cassazione in data
9.01.24, pubblicata in data 21.03.2024 nel ricorso recante R.G. 1648/2021;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
9 Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 13.11.2024 si è costituito il
Centro, rappresentando di aver a sua volta riassunto il processo con atto depositato in data 20.6.2024, iscritto al n. 3176/2024 R.G., la cui udienza di comparizione era stata fissata per il giorno 20.11.2024.
Con ordinanza del 22.1.2025 è stata disposta la riunione del procedimento iscritto
R.G. n. 3176/2024 al presente, con più risalente numero di iscrizione.
All'esito dell'udienza del 10.9.2025, svolta in modalità cartolare, viste le note scritte tempestivamente depositate, la Corte, con ordinanza resa in data 10.9.2025 e ritualmente comunicata lo stesso giorno, ha introitato il giudizio in decisione fissando, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, i termini ridotti di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c., di giorni venti più venti.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva, in via preliminare, che compito di questa Corte, a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione per motivi di merito, non è quello di vagliare la fondatezza dei Parte motivi dell'originario appello proposto dalla avverso la sentenza n. 3399 del
15.3.2016 del Tribunale di Napoli, bensì quello di esaminare nel merito, all'esito dell'atto di impulso derivante dalla riassunzione del processo, e nei limiti del giudicato, la domanda originariamente proposta dalla società Controparte_2 con il proprio ricorso monitorio.
Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, infatti: “Il giudizio di rinvio conseguente alla Cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito
(giudizio di rinvio proprio) non costituisce […] la prosecuzione della pregressa fase di merito, ne è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado a natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente provincia, riformando o modificandola, statuisce direttamente sulle domande poste dalle parti”
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(cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. n. 15143/2021, Cass. ord. n. 24372/2022, sent. n.
132 del 5.1.2025). Ancora, la Suprema Corte ha precisato, con riferimento ai limiti del giudizio di rinvio, che “l'annullamento della sentenza d'appello per vizio di
10 motivazione non determina alcun accoglimento della domanda oggetto del capo di pronuncia cassato, avendo solo l'effetto di eliminare la sentenza, richiedendo al giudice del rinvio un nuovo esame. In sede di rinvio, i poteri attribuiti al giudice sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nel caso, invece, di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge, il giudice è investito del potere - dovere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche d'indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (Cass. 6 luglio 2017, n. 16660; Cass. 29 maggio 2014, n. 12102)” (Cass. n. 20542/2018; cfr. ex multis Cass. 7379/2001; Cass.
n.16660/2017; Cass. n. 22989/2018; Cass. n. 10580/2022).
Delineata la natura del giudizio di rinvio, occorre premettere, al fine anche di circoscrivere le questioni rimesse all'esame di questa Corte, i punti delle originarie domande coperti dal giudicato e, quindi, non più valutabili. In particolare, dalla lettura delle sentenze di primo grado e di appello, nonché dall'esame dell'ordinanza della
Suprema Corte, sulla base dei motivi di impugnazione ad essa proposti, devono ritenersi passate in giudicato, in quanto non oggetto di impugnazione nei precedenti gradi di giudizio, le seguenti circostanze. Parte Innazitutto, la legittimazione attiva del Centro. Invero, l' opponendosi al D.I., ha dedotto la carenza di accreditamento provvisorio per avere il Centro ceduto le proprie quote ad un unico acquirente, la (atto del Notaio Avv. Diego IR Controparte_3
VA – rep. n. 32722 del 15.12.2005), così realizzando di fatto un illegittimo trasferimento, a favore di quest'ultima, dell'accreditamento provvisorio. Ebbene, tale eccezione, respinta dal primo giudice, come precedentemente illustrato, non è stata riproposta nei gradi successivi, né può ritenersi ribadita in questa sede con il richiamo
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Parte dell' nel ricorso in riassunzione, ai propri atti, in quanto generico (cfr. pag. 19 atto di citazione in riassunzione).
In secondo luogo, deve ritenersi passata in giudicato, altresì, la motivazione del
11 Tribunale nella parte in cui dichiara che sui fatti impeditivi-estintivi (esistenza dell'accreditamento, superamento della COM e del tetto di spesa di branca) della pretesa creditoria del Centro si è oramai formato il giudicato, a seguito della mancata opposizione dei decreti ingiunti nn. 8423/06 e 8642/06 con riferimento al superamento della COM, ma anche in virtù della sentenza n. 11461/2008 del Tribunale di Napoli, non appellata, relativa al medesimo rapporto intercorso tra le parti nell'anno 2005, in relazione al superamento del tetto di spesa, atteso che in tale sentenza è stato accertato Parte che l' aveva già correttamente decurato un importo a titolo di R.T.U. per l'anno
2005 per la branca di laboratorio e di medicina nucleare. Trattasi, invero, di questioni ed Parte eccezioni prospettate dall' (il tema del tetto di spesa è stato introdotto dalla società opposta) nel giudizio di opposizione e non ripresentate in appello.
Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento alla statuizione del primo giudice, con cui ha rigettato sia l'eccezione relativa alla carenza di prova del credito, sia quella relativa all'asserita – ma ritenuta dal giudice infondata - corresponsione, da parte Parte dell' del 70% del fatturato del centro, trattandosi di fatti non oggetto del gravame Parte dell' in appello.
Orbene, alla luce della pronuncia della Cassazione di accoglimento del ricorso del
, la prima, e dirimente, questione che occorre nella specie esaminare è quella Pt_1
Parte sollevata dall' nel giudizio di opposizione in comparsa conclusionale e in quello di secondo grado – ma comunque rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio – relativa alla sussistenza del contratto, giacché, in caso di mancanza dello stesso, deve ritenersi insussistente il credito fatto valere dal . Pt_1
Ai fini della presente decisione è opportuno premettere la seguente considerazione.
In giurisprudenza è ormai da tempo pacifico che, per effetto di quanto disposto dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, la struttura sanitaria privata che abbia erogato prestazioni sanitarie agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale ha il diritto di ottenerne la remunerazione a carico della finanza pubblica soltanto qualora sia accreditata ai fini dell'erogazione di tali prestazioni e abbia stipulato un contratto che stabilisca il volume massimo delle prestazioni da essa erogabili, i requisiti del servizio e
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l'ammontare dei corrispettivi, “dovendosi …. escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per “facta concludentia”, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17
12 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta” (così, ad es., Cass. nn. 7019/2020 e 12932/2014 e, nello stesso senso,
App. Napoli 3584/2011). Tale assunto impone, da un lato, di concludere nel senso che la prova della esistenza del contratto e del suo contenuto può essere data soltanto (fatto salvo l'eccezionale caso di cui agli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione dei documenti che li rappresentano direttamente, con la conseguenza che la stessa non può essere fornita per presunzioni o per la confessione della parte controinteressata, né tantomeno può ritenersi superflua in applicazione del cd. principio di non contestazione
(cfr. Cass. 25999/2018, secondo cui: “[i]l principio, sancito dall'art. 115, comma 1,
c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta “ad substantiam”, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta “ad probationem”, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte”).
Tanto premesso, il difetto di forma scritta può essere rilevato d'ufficio, in ogni stato e grado dal giudice, chiamato a decidere sulla domanda di adempimento, avendo questi l'obbligo di verificare le condizioni dell'azione, senza ampliamento dell'oggetto della controversia, a condizione che gli elementi di fatto che la fondano siano già presenti negli atti del processo e che le parti abbiano avuto modo, nel corso del giudizio, di confrontarsi (cfr. Cass. n. 25849/2023). Tanto si ritiene, anche richiamando ormai nota pronuncia del giudice di legittimità, in cui si rinviene l'affermazione del seguente principio di diritto: “il rilievo officioso della nullità del contratto implica non solo
l'indicazione della stessa alle parti, ma pure lo svolgimento del contraddittorio tra di loro, destinato al compimento non della sola attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria”.
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Cosicché l'eccezione di inesistenza del contratto, rappresentando un'eccezione rilevabile d'ufficio, in quanto presupposto logico – giuridico su cui si fonda l'accoglimento della domanda di pagamento formulata dal Centro nei confronti
13 dell' può essere sollevata per la prima volta anche negli scritti conclusionali, come Parte è accaduto nel caso in esame, in cui l' l'ha dedotta con le proprie comparse conclusionali nel giudizio di opposizione e, successivamente, l'ha riproposta anche in appello.
La questione deve quindi essere esaminata nel merito, peraltro senza che sia necessario provocare sul punto nuovamente il contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 101, co. Parte 2, c.p.c., vista l'eccezione espressamente sollevata sul punto dall' in primo grado e nel secondo grado di giudizio, nonché richiamata nella presente fase.
La Corte dà atto che il , costituendosi nel giudizio di appello, al fine di Pt_1
Parte dimostrare l'infondatezza dell'assunto dell' ha depositato entrambi i contratti, relativi alla branca di medicina nucleare e a quella di laboratorio per analisi chimico- cliniche, stipulati tra le parti in data 21.6.2006 e afferenti alle prestazioni eseguite nell'anno 2005, la cui produzione deve pertanto ritenersi acquisita agli atti del giudizio.
Orbene, rilevato che il Centro, attore in senso sostanziale, ha dimostrato l'esistenza dei contratti posti a base del proprio credito e considerato, altresì, che all'adita Corte è Parte preclusa ogni valutazione in ordine a tutte le altre contestazioni allegate dall' sul merito della pretesa (accreditamento, superamento C.O.M., ecc.) stessa, poiché coperte da giudicato, di guisa che la richiesta azionata con il ricorso monitorio si accerta fondata, è d'uopo a questo punto che esaminare la questione dell'applicabilità o meno degli interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002 (oggetto del secondo motivo di appello). Parte La questione come posta dall' è infondata, atteso che l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche “commerciali” o
“comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese è ormai da tempo riconosciuta da questa Corte (v., ad es., la sua sentenza pubblicata il 29 marzo 2012 con il n. 1127/2012); nonché dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (per la quale cfr., ad es., Cass. 14349/2016,
20391/2016, 5796/2017, 8668/2017, 12479/2017, 28824/2017, 17591/2018 e
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17665/2019) secondo cui il contratto stipulato tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato non è un accordo-quadro, ma un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna
14 delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nel concetto di “transazione commerciale” di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi – nel caso in esame, a favore di un terzo – a fronte del pagamento del prezzo. Pertanto, i detti interessi possono essere riconosciuti anche rispetto ai contratti de quibus.
Per completezza, la Corte rileva che nel caso stipula di contratti ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione (nel caso di specie i contratti relativi all'anno 2005 sono stati sottoscritti nel mese di giugno 2006), questa Corte ha già affermato in diverse occasioni (cfr. App.
Napoli, 2254/2023, 3177/2023, 3482/2023, 2972/2024, 643/2025) che è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti.
Per la decorrenza degli interessi stessi, in difetto di precisa deduzione e prova del termine iniziale di esigibilità dei pagamenti, peraltro in difetto di disposizione ad hoc nel contratto inter partes, la mora debendi si individua sulla base del criterio legale offerto dall'art. 4 del D. lgs. n. 231/2002, cioè con riferimento al trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento da parte del debitore di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente alla fattura che, nel caso in esame, in difetto di allegazione e prova di altra data, è costituita dalla notifica del Decreto Ingiuntivo opposto eseguita il
24.7.2006. Dunque, il termine di decorrenza degli interessi inizia il 24.8.2006.
Pertanto, la Corte accoglie la domanda proposta dalla Controparte_2 con ricorso monitorio nei confronti del e, per l'effetto, condanna Parte_1 quest'ultima al pagamento in favore del Centro della somma di € 57.964,83 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2001 a decorrere dal 24.08.2006 sino al soddisfo.
§§§
Spese di lite
La Suprema Corte ha rimesso a questa Corte d'Appello in sede di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio.
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Dovendo liquidare complessivamente le spese di lite per lo svolgimento del processo in tutte e quattro le fasi del giudizio, ritiene il Collegio di uniformarsi ai criteri da ultimo enunciati dalle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 32906/2022) secondo cui: “In tema di
15 spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte”.
Ciò posto, in adesione a queti principi, ritiene il collegio di derogare al criterio generale della soccombenza individuandosi eccezionali ragioni di compensazione di tutte le quattro fasi di giudizio nell'avvenuto frazionamento del credito della
[...]
Controparte_4
Nel caso in esame, per il pagamento delle prestazioni sanitarie omologhe, relative alla branca di Medicina Nucleare Diagnostica per immagini e di Analisi di laboratorio
Chimico-cliniche, attinenti allo stesso rapporto di accreditamento, eseguite, rispettivamente, nel mese di dicembre 2005 e di novembre 2005, l'odierna convenuta in riassunzione ha chiesto ed ottenuto due decreti ingiuntivi (non opposti), emessi dal tribunale di Napoli, n. 8423/2006 e n. 8624/2006 (come indicato in entrambi i ricorsi monitori la richiesta aveva ad oggetto pagamento per prestazioni di Medicina Nucleare
Diagnostica per immagini e di Analisi di laboratorio Chimico-cliniche), dei quali essa stessa in fase di opposizione ha invocato l'autorità di giudicato su questioni di merito oggetto anche della odierna controversia (cf citati decreti ingiuntivi, affoliati e prodotti quale documento n. 13 della produzione di parte della società nel giudizio di primo grado, ridepositati in questa fase di riassunzione); inoltre risulta agli atti la sentenza n.
11461/2008, relativa alle stesse prestazioni rese nel mese di giugno 2005, anch'essa richiamata nella sentenza di primo grado;
ancora, la stessa società deposita D.I. n.
8563/2006 emesso dal tribunale di Napoli per ordinare il pagamento delle omologhe prestazioni rese per il mese di settembre 2005 (cf fascicolo di primo grado della società opposta ridepositato in questa fase, pagina 152 del relativo file).
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Ne risulta con evidenza l'essere tutti i citati titoli giudiziali relativi allo stesso rapporto contrattuale che è oggetto del presente giudizio.
I crediti del centro hanno trovato riconoscimento mediante le plurime azioni giudiziali
16 poc'anzi riepilogate, tutte iniziate tra maggio e giugno 2006, dopo la stipula dei contratti Parte con la per le prestazioni in esame dell'anno 2005, dovendosi, altresì, rilevare, che la società creditrice non allega le ragioni per cui ha avuto necessità oppure interesse a parcellizzare le richieste di pagamento, nè tale eventuale interesse risulta dagli atti.
Le considerazioni che precedono si inseriscono nel solco delle più recenti pronunce della Suprema Corte, dunque nella prospettiva, ivi tracciata, di potersi tener conto del frazionamento ai fini della statuzione sulle spese di lite, compensandole ove si rintracci un ingiustificato frazionamento (cf Cass. Sez. Un. 7299 del 19.03.2025, in massima: “i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c.”).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nei riuniti giudizi di riassunzione all'esito di rinvio dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7667/2024, tra l' Pt_4
e la così Controparte_5 Parte_1 Controparte_2 provvede:
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1) accoglie la domanda proposta con ricorso monitorio da Controparte_2 nei confronti dell' e, per l'effetto,
[...] Controparte_6 condanna quest'ultima al pagamento, per il titolo di cui in parte motiva, in favore della
17 società della somma di € 57.964,83 oltre interessi Controparte_2
ex D. Lgs. n. 231/2002 a decorre dal 24.8.2006 sino al soddisfo;
2) compensa integralmente le spese di lite delle 4 fasi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Antonio Mungo
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