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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/03/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 5841/2024 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 04 Marzo 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
- in CP_1 Parte_1
persona dell'amministratore pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Palmiro Fronte;
- attore opponente;
[...
[...]
in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore con gli Avv.ti Guido Bergamo e Martina
Montanari;
-
- convenuta opposta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La società attrice opponeva il decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte eccependo in primo luogo l'incompetenza del giudice adito in ragione dell'esistenza di una clausola arbitrale e, nel merito, prospettando l'infondatezza dell'avversa domanda in quanto il contratto di appalto fatto valere sarebbe stato già risolto per inadempimento della convenuta.
Quest'ultima si costituiva prospettando l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento dell'attrice e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Va dichiarata l'incompetenza di questo Giudice poiché il contratto di appalto oggetto di giudizio contiene una clausola arbitrale da ritenersi valida in quanto sottoposta a doppia sottoscrizione (cfr. art. 15 del contratto di cui al doc. 2 del fascicolo monitorio).
Il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato con condanna dall'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, spese da liquidarsi come in dispositivo sulla base delle tariffe forensi e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
-
1) Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Monza e revoca il decreto ingiuntivo.
2) Condanna la parte convenuta opposta in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere la parte attrice opponente delle spese di giudizio che si liquidano in euro
400,00 per spese ed euro 3600,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
2 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 04 Marzo 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
-
3
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 5841/2024 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 04 Marzo 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
- in CP_1 Parte_1
persona dell'amministratore pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Palmiro Fronte;
- attore opponente;
[...
[...]
in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore con gli Avv.ti Guido Bergamo e Martina
Montanari;
-
- convenuta opposta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La società attrice opponeva il decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte eccependo in primo luogo l'incompetenza del giudice adito in ragione dell'esistenza di una clausola arbitrale e, nel merito, prospettando l'infondatezza dell'avversa domanda in quanto il contratto di appalto fatto valere sarebbe stato già risolto per inadempimento della convenuta.
Quest'ultima si costituiva prospettando l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento dell'attrice e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Va dichiarata l'incompetenza di questo Giudice poiché il contratto di appalto oggetto di giudizio contiene una clausola arbitrale da ritenersi valida in quanto sottoposta a doppia sottoscrizione (cfr. art. 15 del contratto di cui al doc. 2 del fascicolo monitorio).
Il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato con condanna dall'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, spese da liquidarsi come in dispositivo sulla base delle tariffe forensi e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
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1) Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Monza e revoca il decreto ingiuntivo.
2) Condanna la parte convenuta opposta in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere la parte attrice opponente delle spese di giudizio che si liquidano in euro
400,00 per spese ed euro 3600,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
2 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 04 Marzo 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
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