Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00446/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00989/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 989 del 2025, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Millefiori, Giovanni Giacomo Millefiori, con domicilio eletto presso lo studio Tommaso Millefiori in Lecce, via C.A. Mannarino 11/A;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Traldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Legambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Lecce - Puglia, Sezione Terza, n. 2863/2015, emessa nel giudizio iscritto al n. 1929/2014 r.g., pubblicata mediante deposito in Segreteria in data 02/10/2015, non appellata e passata in giudicato;
e per la condanna dell'Amministrazione intimata alla sollecita esecuzione della stessa sentenza in parte qua ;
e per la nomina ex art. 114, co. 4, lett. d, cod. proc. amm. di un commissario ad acta per l'ipotesi di perdurante inottemperanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. LI AR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, a seguito dell’annullamento in autotutela del nulla-osta paesaggistico annesso alla concessione edilizia convenzionata n. -OMISSIS- dell’11 ottobre 1990, in data 21 febbraio 2011 presentava presso il Comune di Gallipoli un’istanza per la sanatoria ex artt. 36 e 38 d.P.R. 380/2001 delle opere realizzate in virtù del suddetto titolo edilizio e delle quali l’amministrazione, alla luce del sopravvenuto venir meno del titolo paesaggistico, aveva disposto la demolizione con ordinanza n. -OMISSIS-.
1.2. Il Comune di Gallipoli, tuttavia, con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, accertata l’inottemperanza al provvedimento demolitorio, disponeva l’acquisizione delle opere al patrimonio comunale.
1.3. Detto provvedimento veniva impugnato innanzi a questo TAR, il quale con sentenza n. 2863 del 2 ottobre 2025, accoglieva il ricorso, disponendone l’annullamento in quanto emesso a fronte della pendenza dell’istanza di sanatoria.
2. La ricorrente, quindi, rilevato il persistente mancato riscontro da parte dell’amministrazione all’istanza di sanatoria pur a fronte dei solleciti inviati nel corso del tempo, con atto notificato in data 17 settembre 2025 e depositato in data 22 settembre 2025, ha proposto ricorso per ottemperanza innanzi a questo TAR ai fini dell’esecuzione della sentenza n. 2863/2015.
2.1. A sostegno della domanda la ricorrente ha evidenziato, in sintesi, che in base a quanto statuito nella suddetta sentenza il Comune di Gallipoli dovrebbe ritenersi obbligato a fornire riscontro all’istanza di sanatoria del 21 febbraio 2011 e, conseguentemente, a rideterminarsi anche sulla precedente statuizione demolitoria, risultando, pertanto, inadempiente rispetto al dictum giudiziale per non aver provveduto in tal senso. La ricorrente ha precisato, inoltre, che l’obbligo in questione non potrebbe ritenersi venuto meno a seguito dell’intervenuta confisca di parte delle aree dove sono presenti le opere oggetto dell’istanza di sanatoria, risultando la domanda di ottemperanza riferita alle opere collocate nella particella catastale n. -OMISSIS- (inizialmente ceduta al Comune per standard urbanistici e poi fatta oggetto di ritrasferimento giusta sentenza di questo TAR n. 2016/2019), non interessata dalla confisca.
2.2. Il Comune di Gallipoli si è costituito in giudizio in data 13 ottobre 2025 per resistere al ricorso.
2.3. In data 28 gennaio 2026 il Comune ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha dedotto l’infondatezza del ricorso, evidenziando, in particolare, di aver già provveduto a rigettare l’istanza di sanatoria con nota n. -OMISSIS- del 12 agosto 2021 (ricognitiva del silenzio rigetto già formatosi al riguardo e confermata in sede giudiziale), con conseguente difetto di interesse e legittimazione della ricorrente alla domanda e, altresì, ha ribadito la non sanabilità delle opere in questione e comunque l’estraneità di quanto oggetto della domanda di ottemperanza rispetto agli obbligo conformativi nascenti dalla sentenza di questo TAR n. 2863/2015.
2.4. In data 23 febbraio 2026 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha dato atto degli sviluppi relativi all’esecuzione della sentenza n. 2016/2019 e, nel merito, ha ribadito le precedenti difese, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
2.5. A esito della camera di consiglio dell’11 marzo 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente non può ritenersi che dalla sentenza di questo TAR n. 2863/2015 discenda l’obbligo per il Comune di provvedere a pronunciarsi sull’istanza di sanatoria e a rideterminarsi sulla precedente ordinanza di demolizione.
3.2. A mezzo di tale pronuncia, infatti, è stato semplicemente disposto l’annullamento della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- a mezzo della quale il Comune di Gallipoli aveva preso atto dell’acquisizione al patrimonio comunale delle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, ravvisando l’illegittimità di tale modus procedendi a fronte della presentazione dell’istanza ex art. 36 d.P.R. 380/2001.
3.4. Trattasi, quindi, di una sentenza di portata auto-esecutiva, avendo determinato unicamente l’annullamento di un provvedimento adottato dall’amministrazione ex officio e non anche su istanza di parte, impugnato dalla ricorrente a tutela di una posizione giuridica soggettiva di carattere oppositivo, ragione per cui dalla stessa non discende in capo al Comune alcun immediato obbligo conformativo, rivestendo i riferimenti contenuti nella motivazione della sentenza in ordine alla domanda di sanatoria portata meramente argomentativa (cfr. TAR Lombardia – Milano, Sez. II, sent. n. 2780 del 10 dicembre 2018: “ … per costante giurisprudenza, non è esperibile il ricorso per l'ottemperanza ad una sentenza "autoesecutiva" concernente interessi oppositivi, i cui effetti ordinatori si realizzano esclusivamente per opera della statuizione demolitoria del giudice amministrativo, dalla quale discende l'integrale soddisfacimento della pretesa azionata, senza che in capo all'Amministrazione residui il compimento di ulteriori attività materiali o giuridiche (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 12 maggio 2016 n. 1908/2016) ”).
3.5. In ogni caso, deve rilevarsi come le deduzioni di parte ricorrente siano infondate anche nel merito, avendo il Comune rappresentato nella memoria del 28 gennaio 2026 di esservi determinato sulla domanda di sanatoria a mezzo della nota del 12 agosto 2021 (di ricognizione dell’intervenuta formazione del silenzio-rigetto). Trattasi, peraltro, di circostanza non solo non smentita, ma anzi direttamente confermata dalla stessa ricorrente, la quale, alla pagina 7 del ricorso, ha dato atto dell’esito sfavorevole delle impugnative proposte al riguardo (e per le quali pende, allo stato, giudizio per revocazione), ragione per cui l’inadempimento posto a fondamento della domanda di ottemperanza è insussistente.
3.6. Per quanto detto, conclusivamente, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4. La peculiarità delle questioni sottese alla decisione, in particolare sotto il profilo dell’individuazione dell’esatta estensione degli obblighi conformativi nascenti dalla sentenza oggetto della domanda di ottemperanza, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e i loro rappresentanti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON PA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
LI AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI AR | ON PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.