Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01362/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00849/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 849 del 2023, proposto da
IC AV, rappresentato e difeso dall'avvocato Santino Spina, per mandato in calce al ricorso, con domicilio digitale elettivo come da registri di giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S., in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dalle avvocate Fabiola Leone e Ilaria De Leonardis, e con le stesse elettivamente domiciliate in Bari, alla via Putignani n. 108, presso l’Avvocatura regionale dell’Istituto, per mandato in calce alla memoria di costituzione in giudizio, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;
per l'annullamento
- della missiva raccomandata INPS.0900.06/07/2023.0516561 notificata in data 6 luglio 2023, con la quale l'I.N.P.S., Direzione provinciale di Bari, ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente, in data 29 giugno 2023, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990 adducendo che “Si riscontra quanto richiesto e si rappresenta che il beneficio dei sei scatti viene valorizzato sul TFS solo in caso di cessazione dal servizio per decesso inabilità e limiti di età.”;
- ove occorra e per quanto di ragione, dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Bari, (Atto Rif. Prot. 206057 del 9 marzo 2021) nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per l'accertamento
- del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. RD ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato a mezzo di posta elettronica certificata il 22 luglio 2023 e depositato in pari data, IC AV, già assistente capo di Polizia Penitenziaria, collocato a riposo a domanda con decorrenza 30 aprile 2021, dopo il compimento di 55anni di età e con oltre 35 anni di servizio, ha chiesto il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 6 comma 2 bis del d.l. n. 387/1987, convertito nella legge n. 475/1987.
1.1 A sostegno del ricorso, con unico motivo è stato dedotto:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 BIS DEL D.L. N. 387/1987 COME CONVERITO DALLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1987, N. 472 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DALL’ARTICOLO 21 DELLA L. N.232/1990 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA TRAVISAMENTO ED ERRATO APPREZZAMENTO DEI PRESUPPOSTI - VIOLAZIONE DELL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE , invocando la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento del beneficio, anche in relazione a ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.
1.2 Nel giudizio si è costituito l’Istituto previdenziale con memoria depositata il 1° luglio 2025 deducendo l’infondatezza del ricorso.
1.3 All’udienza del 19 novembre 2025 il ricorso è stato riservato per la decisione.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, convertito con la legge n. 472/1987, al comma 1 sancisce che al personale della Polizia di Stato, compresi i ruoli professionali sanitari, tecnico-scientifici e tecnici, nonché al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, cessato dal servizio per età, inabilità permanente o decesso, vengono attribuiti sei scatti biennali pari al 2,50% ciascuno, calcolati sull'ultimo stipendio percepito, inclusi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali previsti dagli articoli 30 e 44 della legge n. 668/1986, nonché dall'art. 2, commi 5, 6 e 10, e dall'art. 3, commi 3 e 6, dello stesso decreto.
Il comma 2 amplia la platea dei beneficiari, stabilendo che il diritto si estende anche al personale collocato in quiescenza su domanda, purché abbia compiuto i 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
Successivamente, il d.lgs. n. 165/1997, con l'art. 4, comma 2, ha disposto che gli aumenti periodici previsti dal comma 1 (i sei scatti) si attribuiscono anche al personale cessato dal servizio su richiesta, previo versamento della contribuzione previdenziale residua.
Tuttavia, mentre il legislatore ha espressamente riconosciuto il beneficio ai fini della base pensionabile, nulla ha specificato per il trattamento di fine servizio.
Successivamente, l’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare ha regolamentato la materia disponendo, nei primi due commi, che ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria, si considerano gli aumenti periodici previsti dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, mentre il comma 3 dello stesso articolo ha confermato che tale beneficio spetta anche a coloro che hanno chiesto di essere collocati in quiescenza a domanda, purché abbiano compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
Su tale ben precisa fattispecie, la giurisprudenza amministrativa si è ripetutamente espressa in senso favorevole ai ricorrenti, consolidando un orientamento che riconosce il diritto alla riliquidazione del T.F.S. con l’inclusione dei più volte menzionati sei scatti.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1231/2019, ha confermato tale diritto, ribadendo che la normativa vigente non prevede alcuna esclusione in tal senso.
Inoltre, con le recenti pronunce n. 2833/2023 e 2986/2023 della Sezione II lo stesso organo ha accolto le richieste di alcuni carabinieri in congedo, riconoscendo il loro diritto al ricalcolo del T.F.S.
Anche diversi Tribunali Amministrativi Regionali si sono espressi conformemente, tra cui il T.A.R. Friuli Venezia Giulia (sent. n. 124/2021), il T.A.R. Lombardia (sent. n. 1184/2021), il T.A.R. Lazio Sez. V (sent. n. 9011/2022), il T.A.R. Catania (sent. n. 1568/2022) e il T.A.R. Palermo (sent. n. 416/2025), confermando l’applicabilità della normativa in favore del personale militare collocato in quiescenza su domanda.
Alla luce di tale consolidato ed univoco quadro normativo e giurisprudenziale, non emergono motivi per discostarsi dall’impostazione interpretativa che riconosce il diritto del personale militare in quiescenza a domanda alla riliquidazione del T.F.S. con l’inclusione dei sei scatti biennali.
La costante esegesi delle disposizioni vigenti conferma che il beneficio, riconosciuto per la base pensionabile, deve essere altresì applicato al trattamento di fine servizio, in conformità con il principio di uniformità del trattamento economico previdenziale.
Pertanto, il mancato riconoscimento delle utilità richieste da parte dell’I.N.P.S. appare in contrasto con l’interpretazione consolidata delle norme e con l’univoco orientamento giurisprudenziale sopra ricordato, risultando di conseguente la pretesa avanzata dai ricorrenti pienamente legittima.
Da ultimo, in considerazione del rapporto di servizio già intercorso fra le parti e della specificità della fattispecie in esame, sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD ET, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RD ET |
IL SEGRETARIO