Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/06/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
n°752/2022 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr.ssa Rossana Musumeci Giudice rel. dr.ssa Federica Bonsangue Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 752 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e RT difesa dall'Avv. Santina Maria Rita Raia per mandato in atti
ricorrente
CONTRO nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Giuseppe Minà per mandato in atti resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza cartolare del 3 febbraio
2025, le parti concludevano come da note di trattazione scritta ritualmente
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
L'odierno giudizio origina dal ricorso per la separazione giudiziale proposto da nei confronti del coniuge RT CP_1
[...]
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con quest'ultimo in Collesano, in data 12.4.2007, e che dall'unione era nata (nata a [...] il [...]), esponeva che il rapporto di _1 coniugio, iniziato sotto i migliori auspici, si era deteriorato per incompatibilità caratteriale tra i coniugi, divenuta, nel tempo, insostenibile.
Esponendo di non aver mai svolto attività lavorativa per accordo con il coniuge, e di essersi dedicata in via esclusiva all'accudimento della figlia e alla cura del ménage familiare, e che, invece, il marito svolgeva l'attività lavorativa di cuoco, chiedeva emettersi pronuncia di separazione giudiziale, prevedere l'affidamento condiviso dell'unica figlia con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre;
l'assegnazione a sé della casa coniugale, sita in Collesano via Principe Tommaso n. 33; la previsione di un assegno di mantenimento a carico del marito per la figlia pari a € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la corresponsione integrale dell'assegno unico;
la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore pari a € 400,00 mensili;
la condanna del resistente al pagamento dei debiti gravanti sul nucleo familiare. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio il quale si associava alla Controparte_1 domanda di separazione, contestando, tuttavia, le altre domande proposte.
Rappresentava che la causa della separazione, più che a generiche incompatibilità caratteriali, fosse da attribuire all'ingerenza della famiglia d'origine della moglie nel rapporto coniugale.
2 Esponendo di svolgere l'attività lavorativa stagionale di cuoco e di percepire uno stipendio pari a circa € 1.200,00 mensili nei mesi di lavoro e l'indennità NASPI, pari a € 900,00 mensili negli altri mesi, si dichiarava disponibile a versare un assegno di mantenimento per la figlia pari a complessivi € 200,00 mensili, precisando di versare, sin dall'allontanamento della moglie e della figlia dalla casa coniugale, la somma di € 250,00 mensile per il mantenimento di quest'ultima.
Rappresentando che la ricorrente fosse dotata di capacità lavorativa, contestava la domanda di mantenimento dalla stessa proposta;
in subordine, ne chiedeva l'accoglimento nella misura di € 100,00 mensili.
Quanto alla casa coniugale, sita in Collesano via Principe Tommaso n.
33, di sua esclusiva proprietà, si opponeva alla chiesta assegnazione, deducendo che la moglie, sin dalla separazione di fatto, si era trasferita con presso un altro immobile sempre in Collesano e che, in _1 ogni caso, la stessa, da settembre a giugno di ogni anno, vivesse stabilmente a Palermo, in via Libero Grassi n. 25, presso l'abitazione dei propri genitori, e ciò per consentire alla figlia di frequentare _1
l'Istituto Superiore Statale “Pio La Torre”, sito in Palermo, via Nina
Siciliana n. 22.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione giudiziale con regolamentazione del proprio diritto di visita nei confronti della figlia e previsione di un contributo al mantenimento a suo carico in favore della stessa pari a complessivi € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
contestava la domanda di assegnazione della casa coniugale, nonché la domanda di mantenimento per la moglie, chiedendone, in subordine, la determinazione nella misura di € 100,00 mensili. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Il Presidente, esperito inutilmente il tentativo obbligatorio di conciliazione, con provvedimento dell'11 novembre 2022, adottava i provvedimenti interinali, autorizzando i coniugi a vivere separati,
3 disponendo l'affidamento condiviso dell'unica figlia minore con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente e prevedeva, altresì, un assegno di mantenimento a carico del resistente pari a complessivi € 450,00 mensili, di cui € 200,00 per la figlia minore, ed €
250,00 per la ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore della figlia;
indi, rimetteva la causa innanzi all'istruttore.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi del convenuto.
Il procedimento veniva, dunque, rinviato all'udienza cartolare del
3.2.2025, ove veniva assunto in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, alla scadenza dei quali è stata trasmessa al Collegio per la decisione.
2. Sulla domanda di separazione
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalle parti, assurgendo a elementi indicatori del disfacimento del ménage familiare, sia l'esito negativo del tentativo di conciliazione, sia il tenore stesso delle allegazioni delle parti, che dimostrano che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
3. Sull'affidamento e sul mantenimento dell'unica figlia minore
_1
Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, si rileva che
, con il provvedimento presidenziale dell'11 novembre 2022, è _1 stata affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
4 Ritiene il Tribunale che, alla luce dell'attuale contesto normativo, che impone al Tribunale di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, rispetto al quale l'affidamento esclusivo si pone quale eccezione qualora se ravvisi la contrarietà all'interesse del minore (ex art. 337 quater, già art. 155 bis, primo comma, c.c.), in ossequio al precipuo interesse della minore, deve essere stabilito l'affidamento congiunto di questa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente e previo accordo la responsabilità genitoriale per tutte le questioni alla stessa attinenti, disponendo la collocazione prevalente presso il domicilio materno.
Per quanto attiene al regime di visita, ritiene il Tribunale opportuno che il padre eserciti liberamente il proprio diritto di visita, previo accordo con la figlia, oggi di anni 17, che ha raggiunto un'età tale da determinarsi consapevolmente sul punto.
Per quanto attiene infine al mantenimento di , si osserva _1 quanto segue.
Sulla base degli elementi raccolti in seno al giudizio, delle allegazioni e della documentazione prodotta dalle parti, poi, emerge che la ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa e risulta proprietaria di un immobile sito in Collesano, via Giovanni Lanza n. 2.
Il resistente, invece, che svolge l'attività lavorativa di cuoco ed è proprietario di diversi terreni e fabbricati, risulta aver percepito un reddito da lavoro annuo pari a € 16.427,00 nell'anno 2022 e a € 20.251,00 nell'anno 2023 (cfr. modelli 730 in atti).
Tanto premesso, attesa la totale permanenza della minore con la madre, ritiene il Tribunale che vada imposto a di Controparte_1 versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, RT la somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dell'unica figlia minore delle parti, restando fermo l'obbligo di contribuire al mantenimento del genitore non collocatario.
5 Inoltre, ritiene equo il Tribunale che il resistente provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore della figlia minore.
Quanto all'assegno unico percepito al 50% dalle parti in favore della figlia, si ritiene maggiormente rispondente all'interesse della stessa che l'emolumento sia percepito in via esclusiva dalla ricorrente, genitore collocatario.
4. Sulla casa coniugale
Per quanto attiene alla casa coniugale, sita in Collesano via Principe
Tommaso n. 33, di cui pure la ricorrente chiede l'assegnazione sin dal ricorso introduttivo, e che, allo stato, risulta alla stessa assegnata dall'ordinanza presidenziale dell'11.11.2022, il Collegio rileva e osserva quanto segue.
È bene premettere che la c.d. “casa coniugale” è stata definita quale
“ambiente domestico” costituente centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole (Corte Cost., sentenza
308/2008).
Sicché, trattandosi di tutelare i diritti fondamentali dei minori, o dei figli economicamente non autosufficienti, tale interesse è dotato di copertura costituzionale (v. artt. 29, 30 e 31 Cost.), e solo ciò fonda una
(temporanea) "funzionalizzazione" dell'istituto della proprietà immobiliare alle esigenze di crescita e sviluppo dei figli, potendo così essere la "casa familiare" assegnata al genitore con cui convivono i figli.
Ne discende, dunque, che l'assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, essendo finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, non può essere disposta a favore di uno dei coniugi in assenza di prole (nemmeno a titolo di componente degli assegni rispettivamente previsti dall'art. 156 cod. civ. e dalla L. n. 898 del 1970,
6 art. 5 allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole). In questi termini si è da sempre pronunciata la cristallizzata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. 12 aprile 2011, n. 8361;
Cass. 5 settembre 2008, n. 22394; Cass. 2000 n. 9073).
Indi, eguale tutela non può essere riconosciuta al coniuge che non sia affidatario o che non conviva con figli maggiorenni non autosufficienti.
Ora, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che debba essere rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dalla ricorrente per la dirimente circostanza per la quale sin dalla fine dell'anno 2021 la stessa si sia trasferita, dapprima, in un altro immobile sito sempre a
Collesano e, successivamente, a far data dal settembre 2022, a Palermo presso i propri genitori, per consentire alla figlia di frequentare l'Istituto
Statale Superiore “Pio La Torre”, come chiaramente emerso dall'istruttoria svolta.
Le testi escussi all'udienza del 12.2.2024, e Testimone_1
abitanti in Collesano in via Principe Tommaso, terze Testimone_2 del tutto estranee al giudizio e prive di interesse nella causa, e per questo da considerarsi pienamente attendibili, hanno confermato le suddette circostanze per averne avuto conoscenza diretta (cfr. dichiarazioni rese da e all'udienza del 12.2.2024). Testimone_1 Testimone_2
Peraltro, osserva il Tribunale, la circostanza per la quale RT
ed , figlia minore delle parti, vivano stabilmente a
[...] _1
Palermo presso i genitori della prima risulta confermata dalla stessa ricorrente nella comparsa conclusionale.
Pertanto, non deve essere disposta alcuna assegnazione della casa coniugale, il cui godimento segue il titolo di proprietà.
5. Sul mantenimento di RT
Venendo all'esame della domanda formulata dalla ricorrente e diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in proprio favore, deve rilevarsi che, per costante giurisprudenza, al fine del riconoscimento del diritto al
7 mantenimento in favore del coniuge, è essenziale che questi sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza e che sussista una disparità economica tra i due coniugi.
In altre parole, è necessario che il coniuge richiedente l'assegno risulti privo di adeguati redditi propri e sussista una disparità di posizioni economiche tra gli stessi coniugi, considerando la complessiva situazione di ciascuno dei coniugi e, quindi, tenendo conto, oltre che dei redditi in denaro, di ogni altra utilità economicamente valutabile, ivi compresa la disponibilità della casa coniugale (Cassazione civile, sez. I, 03 ottobre
2005, n. 19291).
Orbene, tanto premesso, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente con riferimento alla previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore.
Invero, la stessa risulta priva di occupazione.
Il resistente, invece, è percettore di stipendio, con reddito medio relativo agli anni 2022 e 2023 pari a circa € 18.000,00.
Si ritiene, quindi, equo, anche alla luce dell'età raggiunta dalla ricorrente, oggi di anni 56, che si è sempre dedicata alla cura della famiglia, e delle difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro, prevedere un assegno di mantenimento in suo favore, gravante sul resistente, pari a €
200,00 mensili.
6. Sulle altre domande
Con riferimento alla domanda, pure formulata dalla ricorrente, avente ad oggetto la condanna di alla generica “restituzione Controparte_1 degli importi percepiti fino ad oggi”, di essa deve predicarsi l'inammissibilità in questa sede in quanto formulata in comparsa conclusionale.
8 Parimenti inammissibile deve essere dichiarata la domanda di restituzione dell'immobile sito in Collesano, via Principe Tommaso n. 33, formulata dal resistente, tenuto conto della revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente disposta con l'odierna decisione.
7. Le spese di lite
In considerazione della natura del giudizio, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi RT
, nata a [...] il [...], e nato a
[...] Controparte_1
Palermo il 7.3.1960;
- dispone l'affidamento condiviso dell'unica figlia minore _1
(nata il [...]) a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, e con possibilità per il padre di incontrarla liberamente, previo accordo con la stessa e nel rispetto della sua volontà;
- pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € RT
200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
- dichiara il resistente tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore della figlia, previa esibizione di giustificativo di pagamento ad opera del genitore collocatario;
9 - dispone la percezione integrale dell'assegno unico erogato dall' nei confronti della figlia minore della coppia da parte di P_
, genitore collocatario;
RT
- pone a carico di l'obbligo di versare alla Controparte_1 ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa, rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte dalle parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Termini Imerese, in data 17 giugno 2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Rossana Musumeci
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