Sentenza 8 ottobre 1985
Massime • 2
La possibilità della conveniente sistemazione nell'abitazione del locatore - che, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 253 del 1950, esclude la necessità abitativa dei figli o dei genitori - deve essere accertata anche in relazione a tutte le esigenze fisiche, morali, sociali, affettive, economiche, di autonomia e di riservatezza dei diversi occupanti, in modo da escludere che dalla convivenza sotto lo stesso tetto derivino condizioni di reciproco disagio; mentre, per quanto concerne lo spazio disponibile, occorre tener conto, oltreché del numero delle persone, anche delle cose - compreso il mobilio - necessarie per il normale svolgimento della vita di relazione e di lavoro. ( V 1521/84, mass n 433608; ( V 113/81, mass n 410507; ( V 3838/80, mass n 407687; ( V 3549/79, mass n 399959).*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 della legge n. 392 del 1978 - in forza del quale ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore di tale legge continuano ad applicarsi le Disposizioni precedenti - in quanto non è irragionevole, in tema di successio legum e con riferimento ai giudizi in corso, discriminare la disciplina di vicende eguali in relazione al fattore temporale, considerando che il regime pregresso è normalmente quello nel quale sono state assunte le posizioni confliggenti delle parti, nell'aspettativa che ad esso si sarebbe conformata la regola del giudizio.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/10/1985, n. 4898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4898 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 1985 |
Testo completo
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 della legge n. 392 del 1978 - in forza del quale ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore di tale legge continuano ad applicarsi le Disposizioni precedenti - in quanto non è irragionevole, in tema di successio legum e con riferimento ai giudizi in corso, discriminare la disciplina di vicende eguali in relazione al fattore temporale, considerando che il regime pregresso è normalmente quello nel quale sono state assunte le posizioni confliggenti delle parti, nell'aspettativa che ad esso si sarebbe conformata la regola del giudizio.*