Articolo 6 della Legge 13 aprile 1977, n. 114
Articolo 5Articolo 7
Versione
17 aprile 1977
Art. 6.
L' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 - Detrazioni soggettive dall'imposta. - Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si detraggono lire trentaseimila per quota esente.
Si detraggono inoltre, per carichi di famiglia:
1) lire settantaduemila per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per ammontare superiore a lire novecentosessantamila al lordo degli oneri deducibili;
2) le seguenti somme per i figli o affiliati minori di eta':
lire 7.000 per un figlio;
lire 15.000 per due figli;
lire 23.000 per tre figli;
lire 32.000 per quattro figli;
lire 50.000 per cinque figli;
lire 70.000 per sei figli;
lire 100.000 per sette figli;
lire 150.000 per otto figli;
lire 72.000 per ogni altro figlio.
La detrazione spetta anche per i figli permanentemente inabili al lavoro e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito a condizione che non abbiano redditi propri per ammontare superiore a lire novecentosessantamila. Se uno dei coniugi non possiede redditi per ammontare superiore a lire novecentosessantamila la detrazione per figli spetta all'altro coniuge in misura doppia. La detrazione per gli adottati e gli affiliati di un solo coniuge spetta a quest'ultimo in misura doppia.
In caso di mancanza del coniuge la detrazione di cui al n. 1) si applica per il primo figlio e la quota detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essi e' ridotta di lire quattordicimila;
3) lire dodicimila per ciascuna delle persone indicate nell' articolo 433 del codice civile , diverse da quelle previste nel precedente n. 2), che non possieda redditi propri superiori a lire novecentosessantamila e conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone cui si riferiscono, eccettuati i figli o affiliati minori di eta' per i quali e' sufficiente la dichiarazione del contribuente, attestino di non possedere redditi per ammontare superiore ai limiti stabiliti ai sensi del comma precedente.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste".
Sono abrogate le disposizioni dell' articolo 10, lettere b) e c), della legge 2 dicembre 1975, n. 576 .
Entrata in vigore il 17 aprile 1977
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