TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 5981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5981 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39922/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA SEZIONE CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso ex art. 281 undecies notificato in data 31.03.2025
DA
Avv. C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1 CodiceFiscale_1
Lamanna, con studio in Fermignano, Via G. Mazzini n. 5/b, PEC Email_1
presso il quale elegge domicilio digitale
RICORRENTE
CONTRO
IGnora , C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: contratto d'opera intellettuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
26.06.2025 e da fogli allegati pagina 1 di 8 CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
IN VIA PRINCIPALE, accertato e dichiarato che l'Avv. è creditrice della IG.ra della Parte_1 Controparte_1 somma complessiva di € 5.000,00, oltre accessori (15% spese generali, 4% CPA e 22% IVA) per l'attività professionale espletata come meglio descritto in narrativa, per l'effetto condannare la IG.ra
(C.F. ), nata a [...], l'[...] e residente a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Limbiate (MB), Via Piave, n. 34, a pagare all'Avv. la suddetta somma, ovvero quella maggiore o Pt_1
minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”.
Il giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalla parte costituita ed ascoltata la discussione orale all'udienza in data
26.06.2025; pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ex art. 281 undecies notificato in data 31.03.2025 l'avv. conveniva in giudizio la Parte_1 signora con richiesta di condannarla, accertato e dichiarato il diritto dell'avv. Controparte_1 ad ottenere la corresponsione del compenso dovuto per l'attività professionale espletata in favore Pt_1 della resistente, a corrispondere l'importo complessivo di Euro 5.000,00, ovvero la maggiore o minor somma ritenuta dal giudice di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La causa veniva inizialmente assegnata alla dott.ssa Simonetta Scirpo che, con proprio provvedimento in data 27.02.2025, fissava per la comparizione personale delle parti l'udienza in data 14.05.2025, assegnando il termine per la costituzione della parte resistente, non oltre dieci giorni prima dell'udienza e disponendo che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, dovesse essere notificato alla resistente a cura della ricorrente, rispettando i termini liberi non minori di quaranta giorni tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione. Delegava per la trattazione della causa e per la redazione della sentenza la scrivente, alla quale la causa, a far data dal 27.02.2025, veniva definitivamente assegnata.
All'udienza in data 14.05.2025 il giudice rinviava la causa in data 26.06.2025 per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
***
pagina 2 di 8 Occorre brevemente esporre le vicende fattuali e giudiziali pregresse che hanno dato vita alla vertenza in questione, alla luce della documentazione in atti.
La presente causa trae origine dalle richieste di pagamento dell'avvocato ricorrente in ordine all'asserito credito ritenuto dovuto da parte della signora , in proprio favore, per Controparte_1
l'attività professionale svolta dall'avv. in favore della resistente. Pt_1
L'avv. rilevava che, nel corso dell'anno 2018, la sig.ra era stata indagata Pt_1 Controparte_1 nel procedimento penale n. 38670/2018 RGNR Mod. 21 Tribunale di Milano e, nell'ambito di tale procedimento, aveva nominato suo difensore di fiducia l'Avv. (vedasi nomina a Parte_1
difensore di fiducia del 19.11.2018, doc. n. 1 fascicolo ricorrente). La ricorrente faceva presente che, nel suddetto procedimento penale la IG.ra era stata indagata per il reato di cui all'art. 570, CP_1 comma 2, n. 2 c.p., che alla stessa, era stato notificato, in data 25.02.2019, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e che, a seguito di tale notifica, la IGnora era stata accompagnata presso i CP_1
Carabinieri per rendere l'interrogatorio. l'Avv. ha rilevato che, in seguito e nel rispetto del Pt_1 termine previsto dall'art. 415 bis c.p.p. allora vigente, aveva provveduto a redigere e depositare una dettagliata memoria nella quale aveva illustrato la posizione e le ragioni della IG.ra , chiedendo CP_1
al Pubblico Ministero che presentasse richiesta di archiviazione (vedasi doc. n. 2 fascicolo ricorrente) e che in seguito il procedimento penale è stato archiviato.
A fronte dell'espletamento di tale attività sopra descritta, l'Avv. ha quantificato il suo compenso Pt_1
in Euro 2.500,00, oltre accessori, come si evince dalle comunicazioni intercorse tra la ricorrente e la
IG.ra in data 17.07.2019, 24.02.2022 e 07.03.2022 (vedasi doc. n. doc. 3, pag. 7 e docc. nn. 4 e CP_1
5).
Nonostante la IG.ra non abbia mai opposto alcuna obiezione alla richiesta del compenso CP_1
(vedasi doc. n. 4 fascicolo ricorrente) e nonostante le ripetute richieste di pagamento inviate dall'Avv.
(vedasi anche raccomandata a/r del 01.03.2021, doc. n. 6 fascicolo ricorrente), la IG.ra Pt_1 CP_1
non ha ancora provveduto al saldo. La ricorrente faceva presente che la IG.ra non aveva ritirato CP_1 la raccomandata dell'01.03.2023, ma il contenuto era stato riportato in una e-mail del medesimo tenore in data 28.02.2023 (vedasi doc. n. 7 fascicolo ricorrente).
Oltre alla nomina a difensore di fiducia nel procedimento penale sopra indicato, negli anni 2019-2022,
l'Avv. ha rilevato di aver svolto attività di consulenza in ambito civile e, in particolare, Parte_1 per questioni concernenti l'affidamento e il mantenimento di due figli minori, nell'interesse della IG.ra
. Controparte_1
In particolare, la IG.ra si era rivolta all'Avv. al fine di valutare l'opportunità di proporre CP_1 Pt_1 un'istanza di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei due figli, stabilite all'esito pagina 3 di 8 di un procedimento instaurato dall'ex compagno della resistente nel 2017. In tale procedimento la
IG.ra non era stata difesa dall'Avv. che aveva provveduto ad esaminare e studiato CP_1 Pt_1
l'intero fascicolo del procedimento di primo grado, dinanzi al Tribunale di Milano, e di secondo grado dinanzi alla Corte d'Appello di Milano, oltre ad aver effettuato diversi incontri con la cliente al fine di fornire un parere motivato sulla questione. Sul punto la ricorrente ha prodotto una comunicazione via e- mail del 20.10.2022 nella quale l'Avv. a seguito di un colloquio con la cliente, oltre a Pt_1 quantificare le sue competenze per l'attività di consulenza svolta, illustrava quale fosse la documentazione necessaria per predisporre l'istanza e le modalità con cui si sarebbe svolto il procedimento (vedasi doc. n. 8 fascicolo ricorrente).
L'avv. rilevava altresì che la IG.ra aveva richiesto all'Avv. anche di essere Pt_1 CP_1 Pt_1 assistita nel recupero delle mensilità di mantenimento a lei dovute dall'ex compagno nell'interesse dei figli e non corrisposte (vedasi comunicazione intercorsa via e-mail il 17.07.2019, doc. n. 3, pag. 12 e
13, fascicolo ricorrente).
Anche in questo caso, l'Avv. ha rilevato di aver esaminato e studiato tutta la documentazione Pt_1
prodotta dalla cliente, oltre ad aver effettuato diversi incontri con la stessa, prima di poter formulare un parere sulla strategia difensiva da adottare.
La IG.ra , tuttavia, non aveva inteso proseguire né con il recupero del credito né con l'istanza di CP_1
modifica delle condizioni di mantenimento dei figli.
Ciononostante, l'Avv. aveva espletato anche la suddetta attività di consulenza e aveva Pt_1
quantificato il suo compenso in Euro 2.500,00, oltre accessori ed anche in questo caso la IG.ra CP_1
non aveva mai obiettato alcunché dicendosi, invero, sempre intenzionata a provvedere al saldo e richiedendo in più occasioni delle rateizzazioni (vedasi comunicazioni intercorse tra le parti doc. n. 3, pagg. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11 e docc. nn. 4 e 5).
L'avv. ha depositato comunicazioni intercorse dal 2018 al 2023 tra la ricorrente e la IG.ra Pt_1
tramite WhatsApp, dalle quali si può evincere come la cliente non abbia mai contestato il CP_1 credito vantato dall'Avv. (vedasi docc. nn. 9 e 10 fascicolo ricorrente). Pt_1
***
Si rileva che l'avv. ha richiesto alla resistente i compensi per l'attività professionale dalla stessa Pt_1 svolta per attività in ambito sia penale che civile. Al riguardo si rileva che l'attività giudiziale nell'ambito del Procedimento Penale n. 38670/2018 RGNR è stata svolta dall'Avv. dinanzi a Pt_1
Codesto Tribunale e che in caso di espletamento di attività giudiziale, l'avvocato che intende recuperare il proprio credito professionale è tenuto ad instaurare la domanda dinanzi al Tribunale presso il quale l'attività è stata svolta.
pagina 4 di 8 ***
Si rileva che, presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idoneo a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente.
La prova del conferimento dell'incarico spetta al professionista che deve dimostrare la volontà del cliente di attribuirgli l'incarico per cui chiede il corrispettivo (vedasi Tribunale Roma sez. XI,
04.09.2019, n.16936).
In generale, il contratto d'opera professionale per l'espletamento di attività di consulenza, o di mandato per attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta ad substantiam ovvero ad probationem, poiché può essere conferito, come sopra ricordato, in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti. Pertanto l'esistenza di un incarico professionale può essere dimostrata mediante prove testimoniali (vedasi Tribunale Ravenna, 11.03.2019, n.261).
Nel caso di specie, alla luce di tutta documentazione in atti non vi sono dubbi circa il conferimento dell'incarico all'avv. per l'attività dallo stesso prestata in favore della resistente, come Pt_1
documentato in atti (vedasi tutta la documentazione allegata al ricorso introduttivo, docc. nn. da 1 a 9).
Deve rilevarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata quando viene incardinato un giudizio per accertare il credito vantato dal libero professionista, questo ha l'onere di dimostrare il conferimento dell'incarico, il suo concreto svolgimento e la misura delle prestazioni svolte per il cliente. E' quindi onere del professionista produrre i documenti necessari per dimostrare lo svolgimento dell'incarico.
Con ordinanza n. 33193 emessa dalla VI Sezione della Corte di Cassazione e pubblicata in data 10.11.2022,
è stata chiarita una questione che – a seguito della modifica dell'art.13, comma 5, della l. n.247/2012 da parte dell'art.1, comma 141, sub6, lettera d), della l.
4.8.2017 n.124 (che ha reso obbligatorio per l'avvocato specificare la prevedibile misura del costo della prestazione) – aveva creato confusione e non pochi problemi ai professionisti e ciò nonostante il successivo comma 6 statuisca che, qualora all'atto del conferimento dell'incarico il compenso non sia stato determinato in forma scritta, si devono applicare i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della Giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3.
Con tale ordinanza la Corte di Cassazione ha ritenuto che non è l'esistenza di un preventivo scritto a far sorgere in capo al professionista il diritto al compenso, ma (i) la sussistenza di un mandato, peraltro non soggetto a particolari formalità (Cass., sez. VI, ordinanza n. 8863 del 31.3.2021), nonché (ii) l'effettivo svolgimento della prestazione professionale. Invero, l'onerosità è caratteristica usuale di qualsivoglia ipotesi di prestazione d'opera intellettuale. Il professionista quindi, per ottenere il pagamento della propria pagina 5 di 8 prestazione deve esclusivamente fornire prova del conferimento dell'incarico e dell'adempimento dello stesso e non anche della pattuizione di un compenso (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23893 del 23.11.2016). La violazione dell'obbligo del preventivo potrà far incorrere il professionista in conseguenze di natura civilistica o deontologica, ma non può far in alcun modo inficiare il diritto dello stesso ad ottenere il corrispettivo per la propria prestazione.
Conseguentemente, laddove il professionista intenda pattuire uno specifico compenso per la sua prestazione e non incorrere in possibili sanzioni, deve concordarlo con il proprio cliente. In caso contrario, il professionista non perderà certo il proprio diritto ad ottenere il corrispettivo per la propria prestazione, ma lo stesso – sovvenendo a suffragio i criteri di preferenza dettati dall'art. 2233 c.c. – potrà essere determinato in base alle tariffe (nel caso di specie quelle vigenti per l'attività forense) e agli usi e, infine, dal giudice
(Cass., Sez. L, Sentenza n. 1900 del 25.01.2017; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14293 del 04.06.2018).
Altro importante chiarimento nella citata ordinanza è stato fornito con riferimento alla necessità per il professionista, ai fini di ottenere il proprio compenso, di richiedere il parere – peraltro non vincolante – al competente Consiglio dell'Ordine. In merito, la Suprema Corte ha affermato che l'acquisizione di detto parere è necessaria esclusivamente nell'ambito del procedimento di ingiunzione (vedasi art. 636, comma 1,
c.p.c.) quando l'ammontare del credito non sia determinato in base a tariffe fisse. Al di fuori di tale caso specifico, la necessità del parere è indispensabile esclusivamente laddove il compenso non possa essere determinato in base a tariffe, ossia, quando oggetto di liquidazione siano attività non rientranti nelle previsioni della tariffa professionale, per le quali la liquidazione debba avvenire opera del giudice (Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 236 del 05.01.2011).
Nel caso di specie non vi sono dubbi circa il conferimento dell'incarico e l'attività svolta e documentata dalla ricorrente attraverso tutta la documentazione prodotta e allegata al ricorso introduttivo, nonché la pattuizione del compenso per l'attività prestata, pur mancando il parere di congruità dei compensi richiesti dal ricorrente al relativo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Premesso che la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 29432/2023 ancora una volta ha ribadito che l'accordo tra avvocato e cliente deve rispettare il requisito della forma scritta a pena di nullità senza poter fare ricorso a mezzi probatori diversi, che la determinazione del compenso per l'attività professionale svolta dall'avvocato è regolata dall'art. 2233 c.c., dall'art. 9 della legge n. 27/2012, dall'art. 13 della legge professionale n. 247/2012 e dall'art. 13 bis della stessa legge professionale n. 247/2012, si rileva che l'art. 2233 c.c. indica il criterio fondamentale per la determinazione del compenso, l'accordo tra le parti (in mancanza di accordo le tariffe o gli usi, sono determinati giudizialmente). La determinazione del compenso,
come già sopra indicato, deve avvenire, in via preferenziale, con un accordo tra il professionista ed il cliente, con la stipula di un contratto d'opera professionale;
in mancanza è rimessa alla valutazione dell'organo giudicante e conseguentemente vincolata all'applicazione dei parametri ministeriali in vigore.
pagina 6 di 8 L'art. 13 della legge n. 247/2012 ha reintrodotto un sistema speciale di determinazione e liquidazione del compenso dell'avvocato, anche se i criteri gerarchici preferenziali per la sua determinazione restano l'accordo tra le parti e, nel caso di assenza di accordo, la liquidazione da parte del giudice, con il ricorso ai parametri stabiliti con decreto ministeriale.
Il compenso è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. La forma scritta per la pattuizione del compenso è onere previsto dall'art. 2233 c.c. che ai sensi del comma 3 c.c., prevede che l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta ad substantiam pena la nullità; esso, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne è seguita dall'accettazione nella medesima forma e la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, è ammissibile nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c.
Il comma 5 della L. 247/2012 ha, poi, introdotto l'onere di comunicare in forma scritta alla parte che conferisce l'incarico professionale la misura del costo della prestazione, prevedibile al momento del conferimento dell'incarico, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Per essere più specifici, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 124/2017 il disposto dell'art. 13, comma 5, dice ora che Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il
livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal
momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a
colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
L'art. 13 co. 3, della L. 247/2012 è ispirato alla massima libertà ed autonomia negoziale in ordine al contratto d'opera professionale, quanto alla pattuizione dei compensi, prevede poi la possibilità di accordi a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare, nonché a percentuale su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
Nel caso di specie dalla documentazione prodotta emerge prova di un accordo che legittima la richiesta di pagamento in punto di quantum, come formulata dal ricorrente nella somma complessiva di Euro 5.000,00, oltre rimborso di spese generali, CPA e IVA e tale richiesta deve ritenersi legittima e congrua alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022.
Nel caso in esame parte convenuta è rimasta contumace e non ci sono, pertanto, elementi probanti volti a contrastare la pretesa dell'attore in punto di an e/o di quantum.
pagina 7 di 8 Alla luce pertanto della documentazione in atti deve ritersi che parte ricorrente abbia diritto ad ottenere la corresponsione del compenso dovuto per tutta l'attività professionale resa in favore della società resistente nell'importo complessivo di Euro 5.000,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA se dovuta, con conseguente condanna della resistente al pagamento di detto importo, oltre interessi legali ex art. 1284, IV comma c.c., dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo, visto il DM 10.3.2014 n.55 come aggiornato dal DM 147/2022 e le tabelle allegate, con riferimento ai parametri minimi delle attività effettivamente svolte, considerata la natura della causa e l'assenza di complessità della stessa. A ciò devono aggiungersi le spese documentate nella misura di Euro 295,88
(Euro 264,00 per contributo unificato ed Euro 31,88 per spese di notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa in esame,
accerta il diritto di parte ricorrente ad ottenere dalla resistente contumace la corresponsione del complessivo importo di Euro 5.000,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA se dovuta, per tutta l'attività professionale resa dal ricorrente Avv. in favore della resistente signora Parte_1 [...]
, con conseguente condanna della resistente contumace al pagamento di detto importo, CP_1
oltre interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda al saldo;
condanna parte resistente contumace a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate in Euro 295,88 per spese documentate e in Euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 17 Luglio 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
CI NE
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA SEZIONE CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso ex art. 281 undecies notificato in data 31.03.2025
DA
Avv. C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1 CodiceFiscale_1
Lamanna, con studio in Fermignano, Via G. Mazzini n. 5/b, PEC Email_1
presso il quale elegge domicilio digitale
RICORRENTE
CONTRO
IGnora , C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: contratto d'opera intellettuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
26.06.2025 e da fogli allegati pagina 1 di 8 CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
IN VIA PRINCIPALE, accertato e dichiarato che l'Avv. è creditrice della IG.ra della Parte_1 Controparte_1 somma complessiva di € 5.000,00, oltre accessori (15% spese generali, 4% CPA e 22% IVA) per l'attività professionale espletata come meglio descritto in narrativa, per l'effetto condannare la IG.ra
(C.F. ), nata a [...], l'[...] e residente a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Limbiate (MB), Via Piave, n. 34, a pagare all'Avv. la suddetta somma, ovvero quella maggiore o Pt_1
minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”.
Il giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalla parte costituita ed ascoltata la discussione orale all'udienza in data
26.06.2025; pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ex art. 281 undecies notificato in data 31.03.2025 l'avv. conveniva in giudizio la Parte_1 signora con richiesta di condannarla, accertato e dichiarato il diritto dell'avv. Controparte_1 ad ottenere la corresponsione del compenso dovuto per l'attività professionale espletata in favore Pt_1 della resistente, a corrispondere l'importo complessivo di Euro 5.000,00, ovvero la maggiore o minor somma ritenuta dal giudice di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La causa veniva inizialmente assegnata alla dott.ssa Simonetta Scirpo che, con proprio provvedimento in data 27.02.2025, fissava per la comparizione personale delle parti l'udienza in data 14.05.2025, assegnando il termine per la costituzione della parte resistente, non oltre dieci giorni prima dell'udienza e disponendo che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, dovesse essere notificato alla resistente a cura della ricorrente, rispettando i termini liberi non minori di quaranta giorni tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione. Delegava per la trattazione della causa e per la redazione della sentenza la scrivente, alla quale la causa, a far data dal 27.02.2025, veniva definitivamente assegnata.
All'udienza in data 14.05.2025 il giudice rinviava la causa in data 26.06.2025 per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
***
pagina 2 di 8 Occorre brevemente esporre le vicende fattuali e giudiziali pregresse che hanno dato vita alla vertenza in questione, alla luce della documentazione in atti.
La presente causa trae origine dalle richieste di pagamento dell'avvocato ricorrente in ordine all'asserito credito ritenuto dovuto da parte della signora , in proprio favore, per Controparte_1
l'attività professionale svolta dall'avv. in favore della resistente. Pt_1
L'avv. rilevava che, nel corso dell'anno 2018, la sig.ra era stata indagata Pt_1 Controparte_1 nel procedimento penale n. 38670/2018 RGNR Mod. 21 Tribunale di Milano e, nell'ambito di tale procedimento, aveva nominato suo difensore di fiducia l'Avv. (vedasi nomina a Parte_1
difensore di fiducia del 19.11.2018, doc. n. 1 fascicolo ricorrente). La ricorrente faceva presente che, nel suddetto procedimento penale la IG.ra era stata indagata per il reato di cui all'art. 570, CP_1 comma 2, n. 2 c.p., che alla stessa, era stato notificato, in data 25.02.2019, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e che, a seguito di tale notifica, la IGnora era stata accompagnata presso i CP_1
Carabinieri per rendere l'interrogatorio. l'Avv. ha rilevato che, in seguito e nel rispetto del Pt_1 termine previsto dall'art. 415 bis c.p.p. allora vigente, aveva provveduto a redigere e depositare una dettagliata memoria nella quale aveva illustrato la posizione e le ragioni della IG.ra , chiedendo CP_1
al Pubblico Ministero che presentasse richiesta di archiviazione (vedasi doc. n. 2 fascicolo ricorrente) e che in seguito il procedimento penale è stato archiviato.
A fronte dell'espletamento di tale attività sopra descritta, l'Avv. ha quantificato il suo compenso Pt_1
in Euro 2.500,00, oltre accessori, come si evince dalle comunicazioni intercorse tra la ricorrente e la
IG.ra in data 17.07.2019, 24.02.2022 e 07.03.2022 (vedasi doc. n. doc. 3, pag. 7 e docc. nn. 4 e CP_1
5).
Nonostante la IG.ra non abbia mai opposto alcuna obiezione alla richiesta del compenso CP_1
(vedasi doc. n. 4 fascicolo ricorrente) e nonostante le ripetute richieste di pagamento inviate dall'Avv.
(vedasi anche raccomandata a/r del 01.03.2021, doc. n. 6 fascicolo ricorrente), la IG.ra Pt_1 CP_1
non ha ancora provveduto al saldo. La ricorrente faceva presente che la IG.ra non aveva ritirato CP_1 la raccomandata dell'01.03.2023, ma il contenuto era stato riportato in una e-mail del medesimo tenore in data 28.02.2023 (vedasi doc. n. 7 fascicolo ricorrente).
Oltre alla nomina a difensore di fiducia nel procedimento penale sopra indicato, negli anni 2019-2022,
l'Avv. ha rilevato di aver svolto attività di consulenza in ambito civile e, in particolare, Parte_1 per questioni concernenti l'affidamento e il mantenimento di due figli minori, nell'interesse della IG.ra
. Controparte_1
In particolare, la IG.ra si era rivolta all'Avv. al fine di valutare l'opportunità di proporre CP_1 Pt_1 un'istanza di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei due figli, stabilite all'esito pagina 3 di 8 di un procedimento instaurato dall'ex compagno della resistente nel 2017. In tale procedimento la
IG.ra non era stata difesa dall'Avv. che aveva provveduto ad esaminare e studiato CP_1 Pt_1
l'intero fascicolo del procedimento di primo grado, dinanzi al Tribunale di Milano, e di secondo grado dinanzi alla Corte d'Appello di Milano, oltre ad aver effettuato diversi incontri con la cliente al fine di fornire un parere motivato sulla questione. Sul punto la ricorrente ha prodotto una comunicazione via e- mail del 20.10.2022 nella quale l'Avv. a seguito di un colloquio con la cliente, oltre a Pt_1 quantificare le sue competenze per l'attività di consulenza svolta, illustrava quale fosse la documentazione necessaria per predisporre l'istanza e le modalità con cui si sarebbe svolto il procedimento (vedasi doc. n. 8 fascicolo ricorrente).
L'avv. rilevava altresì che la IG.ra aveva richiesto all'Avv. anche di essere Pt_1 CP_1 Pt_1 assistita nel recupero delle mensilità di mantenimento a lei dovute dall'ex compagno nell'interesse dei figli e non corrisposte (vedasi comunicazione intercorsa via e-mail il 17.07.2019, doc. n. 3, pag. 12 e
13, fascicolo ricorrente).
Anche in questo caso, l'Avv. ha rilevato di aver esaminato e studiato tutta la documentazione Pt_1
prodotta dalla cliente, oltre ad aver effettuato diversi incontri con la stessa, prima di poter formulare un parere sulla strategia difensiva da adottare.
La IG.ra , tuttavia, non aveva inteso proseguire né con il recupero del credito né con l'istanza di CP_1
modifica delle condizioni di mantenimento dei figli.
Ciononostante, l'Avv. aveva espletato anche la suddetta attività di consulenza e aveva Pt_1
quantificato il suo compenso in Euro 2.500,00, oltre accessori ed anche in questo caso la IG.ra CP_1
non aveva mai obiettato alcunché dicendosi, invero, sempre intenzionata a provvedere al saldo e richiedendo in più occasioni delle rateizzazioni (vedasi comunicazioni intercorse tra le parti doc. n. 3, pagg. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11 e docc. nn. 4 e 5).
L'avv. ha depositato comunicazioni intercorse dal 2018 al 2023 tra la ricorrente e la IG.ra Pt_1
tramite WhatsApp, dalle quali si può evincere come la cliente non abbia mai contestato il CP_1 credito vantato dall'Avv. (vedasi docc. nn. 9 e 10 fascicolo ricorrente). Pt_1
***
Si rileva che l'avv. ha richiesto alla resistente i compensi per l'attività professionale dalla stessa Pt_1 svolta per attività in ambito sia penale che civile. Al riguardo si rileva che l'attività giudiziale nell'ambito del Procedimento Penale n. 38670/2018 RGNR è stata svolta dall'Avv. dinanzi a Pt_1
Codesto Tribunale e che in caso di espletamento di attività giudiziale, l'avvocato che intende recuperare il proprio credito professionale è tenuto ad instaurare la domanda dinanzi al Tribunale presso il quale l'attività è stata svolta.
pagina 4 di 8 ***
Si rileva che, presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idoneo a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente.
La prova del conferimento dell'incarico spetta al professionista che deve dimostrare la volontà del cliente di attribuirgli l'incarico per cui chiede il corrispettivo (vedasi Tribunale Roma sez. XI,
04.09.2019, n.16936).
In generale, il contratto d'opera professionale per l'espletamento di attività di consulenza, o di mandato per attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta ad substantiam ovvero ad probationem, poiché può essere conferito, come sopra ricordato, in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti. Pertanto l'esistenza di un incarico professionale può essere dimostrata mediante prove testimoniali (vedasi Tribunale Ravenna, 11.03.2019, n.261).
Nel caso di specie, alla luce di tutta documentazione in atti non vi sono dubbi circa il conferimento dell'incarico all'avv. per l'attività dallo stesso prestata in favore della resistente, come Pt_1
documentato in atti (vedasi tutta la documentazione allegata al ricorso introduttivo, docc. nn. da 1 a 9).
Deve rilevarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata quando viene incardinato un giudizio per accertare il credito vantato dal libero professionista, questo ha l'onere di dimostrare il conferimento dell'incarico, il suo concreto svolgimento e la misura delle prestazioni svolte per il cliente. E' quindi onere del professionista produrre i documenti necessari per dimostrare lo svolgimento dell'incarico.
Con ordinanza n. 33193 emessa dalla VI Sezione della Corte di Cassazione e pubblicata in data 10.11.2022,
è stata chiarita una questione che – a seguito della modifica dell'art.13, comma 5, della l. n.247/2012 da parte dell'art.1, comma 141, sub6, lettera d), della l.
4.8.2017 n.124 (che ha reso obbligatorio per l'avvocato specificare la prevedibile misura del costo della prestazione) – aveva creato confusione e non pochi problemi ai professionisti e ciò nonostante il successivo comma 6 statuisca che, qualora all'atto del conferimento dell'incarico il compenso non sia stato determinato in forma scritta, si devono applicare i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della Giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3.
Con tale ordinanza la Corte di Cassazione ha ritenuto che non è l'esistenza di un preventivo scritto a far sorgere in capo al professionista il diritto al compenso, ma (i) la sussistenza di un mandato, peraltro non soggetto a particolari formalità (Cass., sez. VI, ordinanza n. 8863 del 31.3.2021), nonché (ii) l'effettivo svolgimento della prestazione professionale. Invero, l'onerosità è caratteristica usuale di qualsivoglia ipotesi di prestazione d'opera intellettuale. Il professionista quindi, per ottenere il pagamento della propria pagina 5 di 8 prestazione deve esclusivamente fornire prova del conferimento dell'incarico e dell'adempimento dello stesso e non anche della pattuizione di un compenso (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23893 del 23.11.2016). La violazione dell'obbligo del preventivo potrà far incorrere il professionista in conseguenze di natura civilistica o deontologica, ma non può far in alcun modo inficiare il diritto dello stesso ad ottenere il corrispettivo per la propria prestazione.
Conseguentemente, laddove il professionista intenda pattuire uno specifico compenso per la sua prestazione e non incorrere in possibili sanzioni, deve concordarlo con il proprio cliente. In caso contrario, il professionista non perderà certo il proprio diritto ad ottenere il corrispettivo per la propria prestazione, ma lo stesso – sovvenendo a suffragio i criteri di preferenza dettati dall'art. 2233 c.c. – potrà essere determinato in base alle tariffe (nel caso di specie quelle vigenti per l'attività forense) e agli usi e, infine, dal giudice
(Cass., Sez. L, Sentenza n. 1900 del 25.01.2017; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14293 del 04.06.2018).
Altro importante chiarimento nella citata ordinanza è stato fornito con riferimento alla necessità per il professionista, ai fini di ottenere il proprio compenso, di richiedere il parere – peraltro non vincolante – al competente Consiglio dell'Ordine. In merito, la Suprema Corte ha affermato che l'acquisizione di detto parere è necessaria esclusivamente nell'ambito del procedimento di ingiunzione (vedasi art. 636, comma 1,
c.p.c.) quando l'ammontare del credito non sia determinato in base a tariffe fisse. Al di fuori di tale caso specifico, la necessità del parere è indispensabile esclusivamente laddove il compenso non possa essere determinato in base a tariffe, ossia, quando oggetto di liquidazione siano attività non rientranti nelle previsioni della tariffa professionale, per le quali la liquidazione debba avvenire opera del giudice (Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 236 del 05.01.2011).
Nel caso di specie non vi sono dubbi circa il conferimento dell'incarico e l'attività svolta e documentata dalla ricorrente attraverso tutta la documentazione prodotta e allegata al ricorso introduttivo, nonché la pattuizione del compenso per l'attività prestata, pur mancando il parere di congruità dei compensi richiesti dal ricorrente al relativo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Premesso che la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 29432/2023 ancora una volta ha ribadito che l'accordo tra avvocato e cliente deve rispettare il requisito della forma scritta a pena di nullità senza poter fare ricorso a mezzi probatori diversi, che la determinazione del compenso per l'attività professionale svolta dall'avvocato è regolata dall'art. 2233 c.c., dall'art. 9 della legge n. 27/2012, dall'art. 13 della legge professionale n. 247/2012 e dall'art. 13 bis della stessa legge professionale n. 247/2012, si rileva che l'art. 2233 c.c. indica il criterio fondamentale per la determinazione del compenso, l'accordo tra le parti (in mancanza di accordo le tariffe o gli usi, sono determinati giudizialmente). La determinazione del compenso,
come già sopra indicato, deve avvenire, in via preferenziale, con un accordo tra il professionista ed il cliente, con la stipula di un contratto d'opera professionale;
in mancanza è rimessa alla valutazione dell'organo giudicante e conseguentemente vincolata all'applicazione dei parametri ministeriali in vigore.
pagina 6 di 8 L'art. 13 della legge n. 247/2012 ha reintrodotto un sistema speciale di determinazione e liquidazione del compenso dell'avvocato, anche se i criteri gerarchici preferenziali per la sua determinazione restano l'accordo tra le parti e, nel caso di assenza di accordo, la liquidazione da parte del giudice, con il ricorso ai parametri stabiliti con decreto ministeriale.
Il compenso è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. La forma scritta per la pattuizione del compenso è onere previsto dall'art. 2233 c.c. che ai sensi del comma 3 c.c., prevede che l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta ad substantiam pena la nullità; esso, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne è seguita dall'accettazione nella medesima forma e la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, è ammissibile nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c.
Il comma 5 della L. 247/2012 ha, poi, introdotto l'onere di comunicare in forma scritta alla parte che conferisce l'incarico professionale la misura del costo della prestazione, prevedibile al momento del conferimento dell'incarico, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Per essere più specifici, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 124/2017 il disposto dell'art. 13, comma 5, dice ora che Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il
livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal
momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a
colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
L'art. 13 co. 3, della L. 247/2012 è ispirato alla massima libertà ed autonomia negoziale in ordine al contratto d'opera professionale, quanto alla pattuizione dei compensi, prevede poi la possibilità di accordi a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare, nonché a percentuale su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
Nel caso di specie dalla documentazione prodotta emerge prova di un accordo che legittima la richiesta di pagamento in punto di quantum, come formulata dal ricorrente nella somma complessiva di Euro 5.000,00, oltre rimborso di spese generali, CPA e IVA e tale richiesta deve ritenersi legittima e congrua alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022.
Nel caso in esame parte convenuta è rimasta contumace e non ci sono, pertanto, elementi probanti volti a contrastare la pretesa dell'attore in punto di an e/o di quantum.
pagina 7 di 8 Alla luce pertanto della documentazione in atti deve ritersi che parte ricorrente abbia diritto ad ottenere la corresponsione del compenso dovuto per tutta l'attività professionale resa in favore della società resistente nell'importo complessivo di Euro 5.000,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA se dovuta, con conseguente condanna della resistente al pagamento di detto importo, oltre interessi legali ex art. 1284, IV comma c.c., dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo, visto il DM 10.3.2014 n.55 come aggiornato dal DM 147/2022 e le tabelle allegate, con riferimento ai parametri minimi delle attività effettivamente svolte, considerata la natura della causa e l'assenza di complessità della stessa. A ciò devono aggiungersi le spese documentate nella misura di Euro 295,88
(Euro 264,00 per contributo unificato ed Euro 31,88 per spese di notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa in esame,
accerta il diritto di parte ricorrente ad ottenere dalla resistente contumace la corresponsione del complessivo importo di Euro 5.000,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA se dovuta, per tutta l'attività professionale resa dal ricorrente Avv. in favore della resistente signora Parte_1 [...]
, con conseguente condanna della resistente contumace al pagamento di detto importo, CP_1
oltre interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda al saldo;
condanna parte resistente contumace a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate in Euro 295,88 per spese documentate e in Euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 17 Luglio 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
CI NE
pagina 8 di 8