Ordinanza collegiale 22 novembre 2021
Ordinanza collegiale 11 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 29 marzo 2022
Sentenza 8 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 11/02/2022, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/02/2022
N. 00954/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 954 del 2021, proposto da
TECHIN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Resa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Marina Militare - Direzione Genio Militare Taranto Marigenimil e Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
TT VI (in proprio e quale capogruppo del R.T.P. costituito con ing. Nicola Marzullo, dott. geol. Giovanni Battista Melchiorre e P3 Ingegneria S.r.l.), rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Leonardo Deramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via F.S. Abbrescia n. 83/B;
per l'annullamento,
previa sospensione e/o concessione di idoneo provvedimento cautelare:
a) dell'ordine del giorno n. 59 del 17.12.2020, di cui non si dispone copia, con cui la Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto ha nominato i componenti della Commissione tecnica;
b) del verbale per la valutazione dell'offerta tecnica del 28.12.2020 e dei relativi allegati;
c) del verbale di gara n. 1 del 04.01.2021, relativo alla procedura negoziata n. 78/2020 indetta dalla Direzione del Genio Militare per la Marina di Taranto, con cui la Commissione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione della gara d'appalto in favore del costituendo R.T.P. Ing. TT VI, P3 Ingegneria S.r.l., geol. Melchiorre ed Ing. Nicola Marzullo;
d) del verbale di gara n. 2 del 05.01.2021, relativo alla suddetta procedura negoziata, con cui la Commissione giudicatrice, dopo aver effettuato una presunta verifica a comprova delle dichiarazioni rese in sede di gara, ha confermato la proposta di aggiudicazione al costituendo R.T.P. Ing. TT VI ed altri, con in calce la nota di approvazione a firma del Direttore della predetta Direzione;
e) di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto e consequenziale;
e per la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto nelle more, eventualmente, stipulato tra il Ministero della Difesa - Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto ed il R.T.P. Ing. TT VI, P3 Ingegneria S.r.l., geol. Melchiorre ed Ing. Nicola Marzullo,
nonché per la condanna della Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto - Ministero della Difesa, al risarcimento del danno in favore della ricorrente, anzitutto mediante reintegrazione in forma specifica e, in subordine, per equivalente, con ristoro dei danni patiti e patendi conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti gravati, anche per perdita di chance e spese di partecipazione alla gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Marina Militare - Direzione Genio Militare Taranto Marigenimil, del Ministero della Difesa e del R.T.P. controinteressato;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza istruttoria della Sezione n. 1692/2021;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 febbraio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;
FATTO E DIRITTO
1. - La Società ricorrente (seconda classificata con punti 82,0450, di cui 57,4295 per l’offerta tecnica, nella graduatoria finale della procedura negoziata n. 78/2020 per l’affidamento dell’incarico della progettazione esecutiva comprensiva di PSC relativa ai “Lavori di potenziamento delle cabine elettriche nnrr. 3 e 5”- Maristaer Grottaglie), con ricorso notificato il 18/06/2021 e depositato in giudizio il 24/06/2021, impugna l'ordine del giorno n. 59 del 17.12.2020, con cui la Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto ha nominato i componenti della Commissione tecnica, il verbale per la valutazione dell'offerta tecnica del 28.12.2020 e i relativi allegati, il verbale di gara n. 1 del 04.01.2021, relativo alla procedura negoziata n. 78/2020 indetta dalla Direzione del Genio Militare per la Marina di Taranto, con cui la Commissione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione della gara d'appalto in favore del costituendo R.T.P. Ing. TT VI, P3 Ingegneria S.r.l., geol. Melchiorre ed Ing. Nicola Marzullo, e il verbale di gara n. 2 del 05.01.2021, relativo alla suddetta procedura negoziata, con cui la Commissione giudicatrice ha confermato la proposta di aggiudicazione al predetto R.T.P. controinteressato (prima classificata nella graduatoria fiale della procedura de qua con punti 89,9115, di cui 72,9420 per l’offerta tecnica), nonchè ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto e consequenziale. Chiede, altresì, la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto nelle more, eventualmente, stipulato tra il Ministero della Difesa- Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto ed il R.T.P. controinteressato, nonché la condanna della Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto - Ministero della Difesa, al risarcimento del danno in favore della ricorrente, anzitutto mediante reintegrazione in forma specifica e, in subordine, per equivalente, con ristoro dei danni patiti e patendi conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti gravati, anche per perdita di chance e spese di partecipazione alla gara.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
1. In limine.
2. Violazione e falsa applicazione del R.D. n. 274 dell’11.02.1929 e ss.mm.ii., dei DD.MM. del 10.04.1985 e 12.12.1987, nonché dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016. Violazione del principio del giusto procedimento e della par condicio tra i concorrenti. Incompetenza. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento dall’interesse pubblico, illogicità, difetto di istruttoria, contraddittorietà, manifesta ingiustizia.
3. Violazione e falsa applicazione dei criteri previsti nella lex specialis . Violazione del principio del giusto procedimento, della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento dall’interesse pubblico, illogicità, difetto di istruttoria, contraddittorietà, manifesta ingiustizia. Invalidità derivata.
4. Violazione e falsa applicazione dei criteri previsti nella lex specialis . Violazione del principio del giusto procedimento, della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento dall’interesse pubblico, illogicità, difetto di istruttoria, contraddittorietà, manifesta ingiustizia. Invalidità derivata.
Dopo avere illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, la Società ricorrente concludeva come sopra riportato.
Il 25/06/2021, si è costituito in giudizio l’Ing. TT VI, in proprio e quale capogruppo del R.T.P. controinteressato, depositando un atto di costituzione per resistere all’avverso gravame, chiedendone il rigetto perché inammissibile ed infondato.
Il 29/06/2021, si sono costituiti in giudizio la Marina Militare - Direzione genio militare Taranto Marigenimil e il Ministero della Difesa, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando un atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 30/06/2021, la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di discussione da remoto della causa ex D.L. n. 20/2020 e D.L. n. 137/2020.
Il 02/07/2021, il R.T.P. controinteressato ha depositato in giudizio una memoria difensiva per la fase cautelare, evidenziando la intempestività e comunque l’infondatezza del ricorso, nonché l’avvenuta stipula del contratto in data 4.6.2021, insistendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.
In pari data 02/07/2021, anche il Ministero della Difesa ha depositato una memoria difensiva, eccependo la tardività del ricorso e la sua infondatezza, insistendo per il rigetto dell’istanza cautelare proposta.
Il 03/07/2021, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva per brevemente replicare alle memorie depositate dal R.T.P. controinteressato e dalla P.A. resistente.
Nella Camera di Consiglio del 06/07/2021, fissata per la trattazione della domanda cautelare di parte ricorrente, il difensore della Società ricorrente, su invito del Presidente di questa Sezione in tal senso, ha chiesto l'abbinamento al merito dell'istanza cautelare, il difensore del controinteressato nulla ha osservato, quindi il Presidente ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo delle cautelari e la fissazione della causa nel merito all'udienza pubblica del 17 novembre 2021.
Il 29/10/2021, il R.T.P. controinteressato ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale, preliminarmente, ha insistito sulla eccezione di irricevibilità dell’avverso ricorso, nonché sulla infondatezza dei motivi di gravame, insistendo, quindi, per il rigetto dello stesso.
Il 06/11/2021, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva per replicare alle eccezioni sollevate dal R.T.P. controinteressato con la memoria del 29.10.2021, insistendo per l’accoglimento del ricorso e, conseguentemente, per la condanna dell’Amministrazione dei danni subiti dalla ricorrente quantificati in €. 17.753,06, o in quella somma maggiore o minore che dovesse risultare di Giustizia, anche in via equitativa, da maggiorarsi con rivalutazione monetaria ed interessi moratori come per legge.
Il 12/11/2021, il Ministero resistente ha depositato in giudizio una richiesta di passaggio in decisione.
Ad esito della pubblica udienza del 17/11/2021, con ordinanza istruttoria del 22/11/2021 n. 1692, questa Sezione, rilevando che la causa non appariva matura per la decisione di merito, ha ritenuto “ necessario, ai fini del decidere (e, in particolare, al fine di valutare la fondatezza o meno del terzo e del quarto motivo di gravame), disporre, ex art. 66 c.p.a., una Verificazione, da svolgere nel contraddittorio tra le parti, affidata al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Sezione Elettronica di Taranto, o suo delegato dell’Ordine, al fine di accertare e di illustrare nel dettaglio:
0) se è vero che il servizio n. 2 dichiarato dal R.T.I. controinteressato con riferimento agli “Elementi qualitativi - Offerta Tecnica”, SCHEDA A “Valutazione dei servizi analoghi svolti” della Lettera d’invito, sub criterio A1. (“la qualità progettuale nel settore dell’adeguamento/manutenzione cabine MT e stazioni AT”), si riferisce ad un impianto a Bassa Tensione - BT (asseritamente non pertinente all’oggetto di gara e non valutabile dalla Commissione esaminatrice), come rilevato nel motivo di gravame di cui al punto 3.1) del ricorso, ovvero ad opere di media e bassa tensione, come in tesi del R.T.P. controinteressato;
1) se è vero che il R.T.P. controinteressato, con riferimento agli “Elementi qualitativi - Offerta Tecnica”, SCHEDA B “Proposte volte al miglioramento dei contenuti tecnici e tecnologici” della Lettera d’invito, sub criterio B1.3 (“tecnica e tecnologia dei sistemi di alimentazione per l’energia elettrica…”), “ha semplicemente riportato il titolo del sub criterio di valutazione senza svilupparne i contenuti”, come rilevato nel motivo di gravame di cui al punto 4.2) del ricorso, o se, invece, il R.T.P. controinteressato, nella sua proposta migliorativa, ha unificato i due punti B1.3 e B1.4 (“tipologia degli impianti, nell’ottica della contabilizzazione dei consumi energetici, della riduzione dei costi di gestione e nella semplicità di manutenzione”), “perché le soluzioni tecniche e tecnologiche sono uniche per gli stessi”, come asserito dal medesimo controinteressato nelle proprie difese;
2) se è vero che il R.T.P. controinteressato, con riferimento agli “Elementi qualitativi - Offerta Tecnica”, SCHEDA B “Proposte volte al miglioramento dei contenuti tecnici e tecnologici”, sub criterio B2.2. (“gestione ambientale dei materiali utilizzati: le soluzioni tecnologiche e la scelta dei materiali devono ottimizzare i requisiti di sicurezza e rispetto dell’ambiente in termini di sostenibilità
ambientale”), “ha omesso di riportare nella propria relazione le eventuali soluzioni tecnologiche, né ha indicato l’utilizzo dei materiali e indicato quale procedura debba essere attuata per la gestione del materiale per garantire i requisiti di sicurezza e rispetto dell’ambiente”, limitandosi a ricopiare la normativa dei Criteri Ambientali Minimi, come rilevato nel motivo di gravame di cui al punto 4.3.1) del ricorso e, in particolare, se è vero che “non ha presentato il “PIANO DI DISASSEMBLAGGIO”” e che lo stesso fosse “necessario per una corretta immissione del materiale utilizzato nel circuito del riciclo”, come precisato nella memoria difensiva di parte ricorrente del 03/07/2021 ”, fissando per il compimento della Verificazione il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa, al Verificatore nominato dal Tribunale, della predetta ordinanza istruttoria e rinviando la trattazione della causa alla udienza pubblica del 22 Marzo 2022.
Il 18/01/2022, l’Ing. Patronelli Giovanni, in qualità di Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto, nominato Verificatore giusta ordinanza collegiale n. 1692/2021, ha depositato in giudizio un’istanza recante in oggetto “ Richiesta proroga termini Verificazione su ricorso 954-2021 e nomina delegato ”, con la quale ha comunicato che il Verificatore delegato è l’ing. Giovanni Laterza, Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto, e, contestualmente, ha chiesto una proroga del termine di 45 giorni per il deposito della relazione finale di Verificazione da parte del delegato Ing. Giovanni Laterza.
Il 20/01/2022, si è costituita nel presente giudizio quale “nuovo difensore” di parte ricorrente l’Avv. Maria Rosaria Resa, in ragione dell’intervenuta rinuncia al mandato professionale da parte del precedente difensore Avv. Fabrizio Cecinato, depositando una memoria di costituzione, nella quale ha richiamato integralmente tutte le difese, argomentazioni, deduzioni ed eccezioni svolte dal precedente difensore.
Nella Camera di Consiglio dell’08/02/2022, la causa è stata trattenuta in decisione sull'istanza di proroga del termine presentata dal Verificatore.
2. - Il Collegio ritiene sussistenti, nel caso di specie, le condizioni di legge per l’accoglimento della suddetta richiesta di proroga del termine fissato per l’espletamento della Verificazione presentata in data 18 Gennaio 2021 dal Verificatore nominato con l’ordinanza istruttoria n. 1692 del 22/11/2021 e provvede, pertanto, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni pronuncia nel merito, in rito e sulle spese in ordine al ricorso indicato in epigrafe, accorda al Verificatore delegato Ing. Giovanni Laterza, Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto, l’ulteriore termine di 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza di proroga, per il deposito della relazione finale di Verificazione, come da ordinanza istruttoria n. 1692/2021.
Conferma per l’ulteriore trattazione della causa l’udienza pubblica di merito del 22 Marzo 2022.
Si comunichi alle parti, al Verificatore nominato Ing. Patronelli Giovanni e al Verificatore delegato Ing. Giovanni Laterza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO