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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 21/11/2024, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 783 / 2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 21.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 783 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 21.11.2024 e vertente tra
(C.F. , in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
ARCIDIACONO PAOLA
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. ARCIDIACONO CP_1 C.F._2
PAOLA
-ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
civile in Saluzzo in data 15.5.2015 con regime patrimoniale della separazione dei beni. L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2015, numero 9, parte
I.
Dall'unione tra i coniugi è nata la figlia (5/7/2008). Per_1
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento della figlia, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della separazione dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento della figlia, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse della figlia, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , alle condizioni di seguito indicate:
[...] CP_1
“1) I coniugi vivranno separati;
2) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, secondo le regole dell'affido Per_1
condiviso;
3) La stessa avrà collocazione principale presso la mamma, mantenendo la residenza presso la casa familiare di proprietà della stessa, cui resterà assegnato l'immobile;
4) Quanto al regime visite le parti intendono suddividere in modo paritetico i tempi di permanenza della stessa presso ciascuno di essi, secondo il libero accordo che assumeranno di volta in volta, tenuto conto dei bisogni e degli impegni della ragazza. In caso di non auspicata divergenza si applicherà un calendario a settimane alterne;
5) I genitori suddivideranno i tempi di permanenza con durante le vacanze scolastiche al Per_1
50%, alternando di anno in anno le festività principali (Natale, Pasqua ecc.);
6) Il mantenimento della figlia minore avverrà in forma diretta, nel senso che ciascun genitore provvederà alle di lei necessità quando la avrà con sè. Le spese straordinarie verranno suddivise al
50% tra le parti, secondo le regole previste dal Protocollo del CNF, concordate preventivamente, così come verrà suddiviso tra i genitori al 50% l'ammontare dell'assegno unico;
7) Le parti provvederanno al 50% alla paghetta mensile per e alle ricariche telefoniche;
Per_1
8) La rata del mutuo da settembre sarà pagata al 50% dalle parti, e così per € 386,815 ciascuno;
9) Il sig. si impegna ad acquistare la quota pari al 50% di proprietà della coniuge del CP_1
camper cointestato descritto nelle premesse, pagando la somma complessiva di euro 22.400,00.
Tale importo verrà corrisposto in 180 rate di 124,44 euro ciascuna a partire da Settembre 2024.
Qualora il sig. non pagasse, anche non consecutivamente, tre rate, il predetto sarà tenuto CP_1
a versare l'intero importo residuo, anche tramite la messa in vendita del mezzo. Si precisa come, a prescindere dal ricavato della vendita del camper, il si impegna a versare alla coniuge la CP_1
somma prestabilita di cui sopra, dedotte le eventuali rate già pagate;
10) Le parti provvederanno al passaggio di proprietà del camper solo al momento del saldo delle rate di cui sopra. La moglie, all'uopo, si impegna, a sua volta, ricevuto il saldo, a presentarsi di fronte al PRA per la cessione della quota al marito. Resta inteso che, nel frattempo, eventuali sanzioni connesse alla proprietà e/o all'utilizzo dell'autocaravan saranno pagate per intero dal sig.
. CP_1
11) Le parti sono inoltre d'accordo che, non appena saranno decorsi i termini per presentare
3 domanda di scioglimento del matrimonio, previa disdetta all'attuale locatario, metteranno in vendita l'alloggio di Saluzzo. Sono altresì d'accordo che il prezzo ricavato dalla vendita verrà equamente suddiviso al 50%, come da quote di proprietà, ed usato per l'estinzione del mutuo residuo cointestato. Nel caso di mancata collaborazione di una delle parti nella procedura diretta alla vendita, viene prevista una penale pari a 20.000,00 euro per affrontare le eventuali spese di divisione del bene.
12) il conto corrente in comune verrà mantenuto per l'addebito della rata del mutuo e l'accredito del canone di locazione della casa di Saluzzo, essendo entrambi cointestati. All'uopo, le parti si impegnano mensilmente a versare quanto necessario per far fronte pro quota alla rata di mutuo, eccedente rispetto all'importo del canone di locazione.
13) Il sig. si impegna, a trasferire la propria residenza anagrafica in altro luogo, entro 6 CP_1 mesi dall'omologa, salvo diversi accordi tra le parti. In ogni caso, e per nessuna ragione il sig.
potrà usufruire dell'abitazione di Trinità, che torna nella disponibilità esclusiva della CP_1
consorte che ne è proprietaria, salvo diversi accordi tra e parti.
14) Le spese inerenti al presente procedimento, verranno sostenute al 50% tra le parti”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Saluzzo annotare la presente sentenza nei registri.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 21.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 783 / 2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 21.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 783 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 21.11.2024 e vertente tra
(C.F. , in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
ARCIDIACONO PAOLA
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. ARCIDIACONO CP_1 C.F._2
PAOLA
-ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
civile in Saluzzo in data 15.5.2015 con regime patrimoniale della separazione dei beni. L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2015, numero 9, parte
I.
Dall'unione tra i coniugi è nata la figlia (5/7/2008). Per_1
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento della figlia, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della separazione dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento della figlia, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse della figlia, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , alle condizioni di seguito indicate:
[...] CP_1
“1) I coniugi vivranno separati;
2) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, secondo le regole dell'affido Per_1
condiviso;
3) La stessa avrà collocazione principale presso la mamma, mantenendo la residenza presso la casa familiare di proprietà della stessa, cui resterà assegnato l'immobile;
4) Quanto al regime visite le parti intendono suddividere in modo paritetico i tempi di permanenza della stessa presso ciascuno di essi, secondo il libero accordo che assumeranno di volta in volta, tenuto conto dei bisogni e degli impegni della ragazza. In caso di non auspicata divergenza si applicherà un calendario a settimane alterne;
5) I genitori suddivideranno i tempi di permanenza con durante le vacanze scolastiche al Per_1
50%, alternando di anno in anno le festività principali (Natale, Pasqua ecc.);
6) Il mantenimento della figlia minore avverrà in forma diretta, nel senso che ciascun genitore provvederà alle di lei necessità quando la avrà con sè. Le spese straordinarie verranno suddivise al
50% tra le parti, secondo le regole previste dal Protocollo del CNF, concordate preventivamente, così come verrà suddiviso tra i genitori al 50% l'ammontare dell'assegno unico;
7) Le parti provvederanno al 50% alla paghetta mensile per e alle ricariche telefoniche;
Per_1
8) La rata del mutuo da settembre sarà pagata al 50% dalle parti, e così per € 386,815 ciascuno;
9) Il sig. si impegna ad acquistare la quota pari al 50% di proprietà della coniuge del CP_1
camper cointestato descritto nelle premesse, pagando la somma complessiva di euro 22.400,00.
Tale importo verrà corrisposto in 180 rate di 124,44 euro ciascuna a partire da Settembre 2024.
Qualora il sig. non pagasse, anche non consecutivamente, tre rate, il predetto sarà tenuto CP_1
a versare l'intero importo residuo, anche tramite la messa in vendita del mezzo. Si precisa come, a prescindere dal ricavato della vendita del camper, il si impegna a versare alla coniuge la CP_1
somma prestabilita di cui sopra, dedotte le eventuali rate già pagate;
10) Le parti provvederanno al passaggio di proprietà del camper solo al momento del saldo delle rate di cui sopra. La moglie, all'uopo, si impegna, a sua volta, ricevuto il saldo, a presentarsi di fronte al PRA per la cessione della quota al marito. Resta inteso che, nel frattempo, eventuali sanzioni connesse alla proprietà e/o all'utilizzo dell'autocaravan saranno pagate per intero dal sig.
. CP_1
11) Le parti sono inoltre d'accordo che, non appena saranno decorsi i termini per presentare
3 domanda di scioglimento del matrimonio, previa disdetta all'attuale locatario, metteranno in vendita l'alloggio di Saluzzo. Sono altresì d'accordo che il prezzo ricavato dalla vendita verrà equamente suddiviso al 50%, come da quote di proprietà, ed usato per l'estinzione del mutuo residuo cointestato. Nel caso di mancata collaborazione di una delle parti nella procedura diretta alla vendita, viene prevista una penale pari a 20.000,00 euro per affrontare le eventuali spese di divisione del bene.
12) il conto corrente in comune verrà mantenuto per l'addebito della rata del mutuo e l'accredito del canone di locazione della casa di Saluzzo, essendo entrambi cointestati. All'uopo, le parti si impegnano mensilmente a versare quanto necessario per far fronte pro quota alla rata di mutuo, eccedente rispetto all'importo del canone di locazione.
13) Il sig. si impegna, a trasferire la propria residenza anagrafica in altro luogo, entro 6 CP_1 mesi dall'omologa, salvo diversi accordi tra le parti. In ogni caso, e per nessuna ragione il sig.
potrà usufruire dell'abitazione di Trinità, che torna nella disponibilità esclusiva della CP_1
consorte che ne è proprietaria, salvo diversi accordi tra e parti.
14) Le spese inerenti al presente procedimento, verranno sostenute al 50% tra le parti”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Saluzzo annotare la presente sentenza nei registri.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 21.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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