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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 802 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto
DA
, nata a [...] il [...], parte Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. PINTO SIMONA, come da procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], procuratore di sé stesso;
Controparte_1 ricorrenti NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso ex art. Parte_1 Controparte_1
473 bis 51 c.p.c., anche da loro sottoscritto, in data 25/03/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 17/09/2012, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Nola (NA) (al N. 126, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2012). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Premesso che dal matrimonio sono nate due figlie, nata a [...] il [...] Per_1
e nata ad [...] il [...], le parti hanno indicato compiutamente nel Per_2 ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 28/03/2025).
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. I sottoscritti IGg. e vivranno separati, Controparte_1 Parte_1 con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto ed ognuno, scegliendo successivamente ed eventualmente la residenza che riterranno più opportuna, sempre e comunque nella salvaguardia deli interessi delle figlie minori;
2. La casa coniugale sita in CA (Na) alla Via G. Mameli 28, rimarrà nella disponibilità della IG.ra e delle 2 figlie, con tutti gli arredi e le suppellettili. Pt_1
3. Le figlie minori, e , rimarranno in affidamento congiunto ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con prevalente collocamento presso la di loro madre, con precisione in
CA (Na) alla via G. G. Mameli n 28 (v. capo 2); Le parti comunicheranno eventuali cambi di residenza e/o domicilio entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi;
4. L'avv. , in virtù degli impegni lavorativi, potrà veder e tener con se le figlie CP_1 minori almeno un giorno a settimana, concordato di volta in volta tra le parti, dalle ore 14,30 alle ore 21.30; Inoltre ad intervallo di giorni 15, dal venerdì (in orario pomeridiano considerati gli impegni scolastici in cui le minori sono impegnate) alla domenica alle ore
17,00. In deroga a quanto sopra previsto, previo semplice avviso telefonico, l'avv.
comunicando alla IG.ra il sopraggiunto CP_1 Parte_1 impedimento a vedere le figlie, d'accordo e compatibilmente con gli impegni di quest'ultima, troverà un'intesa per fissare in un brevissimo tempo un altro giorno in cui il padre starà con le figlie;
Resta salva la facoltà delle parti di modificare in maniera congiunta i giorni di permanenza.
5. Le minori e trascorreranno le festività natalizie, alternando con i Per_1 Per_2 genitori, le vigilie, il giorno di Natale con Capodanno, Santo Stefano con l'Epifania. Le festività pasquali verranno trascorse dalle minori, alternativamente a turni annuali con i genitori. Indipendentemente da chi dovrebbe avere con sé le minori, le festività della mamma e del papà verranno trascorsi con il relativo genitore così anche per i giorni in cui cadono i compleanni degli stessi
6. Le figlie, nel corso delle ferie estive (mese di agosto) trascorreranno con il padre dieci giorni anche non continuativi;
tale periodo sarà concordato dai coniugi entro la fine del marzo precedente;
con obbligo reciproco dei coniugi di comunicare all'altro la località di destinazione delle vacanze estive, onde consentire di essere in ogni momento raggiungibili e reperibili. Salvo diverso accordo tra le parti;
Il calendario così formulato costituisce calendario minimo di visite padre-figlie con conseguente possibilità per le parti, di comune accordo, compatibilmente con le eIGenze delle parti e degli impegni e della volontà delle minori, di provvedere ad apportare modifiche (in melius) a fine di garantire una maggiore frequentazione tra le minori ed il padre;
7. I sottoscritti genitori assumeranno, in accordo tra loro, e nell'esclusivo interesse della di loro prole, le decisioni di maggior rilievo afferenti alla loro istruzione, educazione, e salute tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni.
8. Quale contributo al mantenimento delle minori, e , il IG./avv. Per_1 Per_2 [...]
si impegna ed obbliga al versamento entro il giorno 28 in ragione di ogni CP_2 mese, della somma complessiva di Euro 700,00 (#settecento,00), € 350,00 per ciascuna figlia, con rivalutazione ISTAT annuale da cumularsi all'ammontare di cui all'assegno unico per entrambi le minori sopra identificate;
Tale somma, come le altre, saranno corrisposte dall'avv. in favore della IG.ra , a mezzo bonifico alle CP_1 Pt_1 coordinate bancarie che vengono indicate separatamente per motivi di privacy ma comunque già note al coniuge.
9. A tal cifra, si aggiungerà l'assegno unico figli (e/o altri equivalenti contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei minori e della famiglia) cui l'avv. , CP_1 con la sottoscrizione del presente atto, espressamente rinuncia nella totalità in favore della IG.ra , anche per quanto dalla stessa percepito Parte_1 precedentemente allo stesso titolo;
10. Il IG./avv. contribuirà altresì, nella misura del 50% delle spese Controparte_2 straordinarie mediche, scolastiche e ricreative delle minori. Per la tipologia delle spese ordinarie e straordinarie relative ai figli si fa riferimento al protocollo d'intesa del
20.05.2021, stilato dal presidente del Tribunale di Nola e dal Presidente del ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, e ciò anche in ordine a quelle occorrende nelle more della invocata sentenza e comunque dalla sottoscrizione del presente atto.
11. I coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale, l'uno dall'altro essendo entrambi economicamente autosufficienti.
12. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione delle figlie minori sul proprio passaporto”. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 802 /2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Nola (NA) (al N. 126, Parte II,
Serie A, Ufficio 1, Anno 2012) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Nola (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 28/05/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice