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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 14/09/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2244/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2244/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Parte_1 C.F._1 SGARBI e dell'avv. PAOLO POLASTRI, elettivamente domiciliato in VIALE REPUBBLICA, N. 21, INT. 1, BONDENO, presso il difensore avv. MASSIMO SGARBI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Parte_2 C.F._2 SGARBI e dell'avv. PAOLO POLASTRI, elettivamente domiciliato in VIALE REPUBBLICA, N. 21, INT. 1, BONDENO, presso il difensore avv. MASSIMO SGARBI PA AN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO C.F._3 SGARBI e dell'avv. PAOLO POLASTRI, elettivamente domiciliato in VIALE REPUBBLICA, N. 21, INT. 1, BONDENO, presso il difensore avv. MASSIMO SGARBI
ATTORI – RICORRENTI contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO – RESISTENTE NON COSTITUITO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso all'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale della causa ex artt. 281 sexies, comma 3, e 281 terdecies c.p.c. del 11 settembre 2025 e in particolare, ha concluso come da note conclusive autorizzate di precisazione delle conclusioni depositate in data 28.08.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta 1. In via principale: o Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto MB21034 del 08/03/2021 di fornitura con la società e per l'effetto condannarla:
1. Controparte_1 Alla restituzione in favore della ricorrente dei pagamenti ricevuti pari ad euro 39.302,30; 2. Al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente ammontanti ad euro 26.917,70 per i suesposti motivi. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio, con responsabilità aggravata ex art. 96 per la mancata adesione all'invito di negoziazione assistita inviato”. Parte resistente è contumace.
pagina 1 di 8 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 7.10.2024, Parte_1 e IA AD, in qualità di eredi di (di seguito anche solo Parte_2 Persona_1 eredi e/o committente e/o delegante) convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Forlì,
[...] (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo appaltatore) al fine di Controparte_1 ottenere, per le ragioni meglio esplicitate nel proprio atto introduttivo e qui sinteticamente riportate, l'accoglimento delle proprie domande così come precisate all'udienza del 11.09.2025. Preliminarmente, parte ricorrente ricostruiva i fatti oggetto di causa, dando atto che: a) sottoscriveva con – general contractor – un contratto di appalto Persona_1 Controparte_2 finalizzato all'efficientamento energetico dell'edificio sua proprietà, con pagamento mediante sconto in fattura / cessione del credito d'imposta all'appaltatore; b) per la sostituzione degli infissi, su segnalazione di , sottoscriveva un contratto di fornitura direttamente CP_2 Persona_1 con l'appaltatore in data 6.10.2021; c) in ordine a tale contratto di fornitura di Controparte_1 infissi, si accordava con il general contractor per la cessione del Persona_1 CP_2 relativo credito, ovvero affinché quest'ultima si sarebbe fatta carico di anticipare gli acconti a
[...]
per poi incassare i crediti di imposta ceduti dal ricorrente;
d) parallelamente, CP_1 Per_1 sottoscriveva delegazione di pagamento a , in adempimento della quale
[...] CP_2 quest'ultima provvedeva a pagare gli acconti in favore di per la somma di euro Controparte_1 34.147,80; e) quanto alle quote non coperte dal valore massimo ammissibile al c.d. Superecobonus 110% su fornitura infissi e scuri, in esecuzione del contratto stipulato in data 6.10.2021, Per_1 provvedeva direttamente ad effettuare il pagamento nei confronti di della
[...] Controparte_1 somma di euro 5.154,50. Ciò premesso, i ricorrenti deducevano come gli infissi non fossero stati né consegnati presso l'abitazione dell'originario committente, né tantomeno installati, pur essendo ampiamente decorso il termine ultimo del 31.12.2023 per la conclusione dei lavori;
ciò nemmeno a seguito dell'intimazione inviata a in data 18.12.2023 dagli eredi del committente. Controparte_1 Pertanto, parte ricorrente deduceva il grave inadempimento contrattuale in capo all'appaltatore
[...]
con conseguente risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1458 c.c. e domandava la CP_1 restituzione dei pagamenti ricevuti da a titolo di acconto, per tramite del terzo Controparte_1 delegato e direttamente da parte del committente per complessivi euro CP_2 Persona_1 39.302,30. Sul punto, gli eredi del committente deducevano che il general contractor , non CP_2 potendo più beneficiare della cessione del credito fiscale, alla luce del mancato completamento delle lavorazioni nel termine previsto, avesse già loro richiesto la restituzione della somma pari ad euro 34.147,80 versata in acconto all'appaltatore inadempiente Controparte_1
Da ultimo, parte ricorrente domandava il risarcimento del danno nella misura di euro 26.917,70, di cui al preventivo di una ditta terza per il completamento del progetto di efficientamento energetico.
All'udienza del 23.04.2025, parte ricorrente si riportava integralmente al proprio atto introduttivo e il giudice, verificata la regolarità della notifica telematica del ricorso introduttivo nei confronti di parte resistente non costituita, rilevato che agli atti vi fosse idonea prova dell'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale e ritenuta la causa matura per la decisione, dichiarava la contumacia di parte resistente non ammetteva le istanze istruttorie di Controparte_1 parte ricorrente in quanto inammissibili e fissava per precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies e dell'art. 281 terdecies c.p.c. l'udienza del 11.09.2025.
All'udienza del 11.09.2025, parte ricorrente precisava le conclusioni e si svolgeva contestuale discussione orale della causa ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c.; all'esito, il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
pagina 2 di 8 Le domande formulate da e IA AD nei Parte_1 Parte_2 confronti di parte resistente non costituita sono parzialmente fondate e, Controparte_1 dunque, devono trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
1. In merito alla domanda di risoluzione del contratto di fornitura e posa in opera stipulato in data 6.10.2021 per inadempimento di non scarsa importanza dell'appaltatore ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. Controparte_1 1.1 Preliminarmente, stante la natura contumaciale del presente giudizio ordinario di cognizione, risulta opportuna una breve premessa in merito al principio di non contestazione e al riparto dell'onere probatorio. Come noto, infatti, in via generale, l'art. 115 c.p.c. prescrive al giudice di
“porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita” enucleando così il principio di disponibilità delle prove. Per principio di non contestazione, dunque, si intende la regola processuale per cui nel processo civile su rapporti disponibili, non hanno bisogno di essere provati i fatti che, allegati da una parte, non sono stati espressamente contestati dall'altra e in ciò sostanzialmente configura una importante deviazione rispetto alla regola generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., legislativamente prevista per evidenti finalità di economia processuale. Si impone, pertanto, un preciso onere di contestazione a carico della parte contro la quale la pretesa è rivolta, a patto che la stessa parte sia costituita in giudizio. Parallelamente il nostro ordinamento giuridico prevede l'istituto della contumacia, quale scelta della parte regolarmente convenuta in giudizio di rimanere inattiva, senza esercitare il proprio potere di costituzione e di difesa attiva nel processo. A differenza di altri ordinamenti, il nostro configura la contumacia come una ficta contestatio e non già come ficta confessio e, pertanto, prevede la finzione ai base alla quale la parte che non si costituisce in giudizio contesta comunque i fatti costitutivi allegati dall'attore, incombendo, dunque, in capo a quest'ultimo l'onere di provare la fondatezza della propria domanda, anche nell'ipotesi di inattività del convenuto. In sintesi, si ricorda l'orientamento pacifico della giurisprudenza sul punto nel ritenere che
“la disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace” (cfr. Cass. n. 14860 del 13.06.2013). Inoltre, sempre in via preliminare è necessario evidenziare che il presente procedimento è stato introdotto da parte ricorrente con deposito di ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e che non si è ritenuto necessario disporre il mutamento del rito, non sussistendone i presupposti di cui all'art. 281 duodecies c.p.c., anche in ragione della mancata costituzione di parte resistente e del fatto che le allegazioni assertive e le questioni formulate da parte ricorrente non richiedono un'istruzione non sommaria.
1.2 Ciò doverosamente premesso, si evidenzia che il presente giudizio trae origine dal contratto di fornitura e posa in opera di infissi in PVC ad alta efficienza termico – acustica stipulato tra il committente e l'appaltatore (segnalato dal general contractor Persona_1 Controparte_1
sottoscritto in data 6.10.2021, mediante il quale quest'ultimo si impegnava a fornire Controparte_2 e posare i serramenti ordinati presso l'immobile di proprietà di poi ereditato dalle Persona_1 odierne parti ricorrenti, entro e non oltre il termine del 31.12.2023. A fronte di ciò, il committente si impegnava al pagamento del prezzo pattuito, con la seguente modalità “QUOTA CON CESSSIONE CREDITO Il credito fiscale ceduto dovrà essere disponibile nel cassetto fiscale dell' prima CP_1 della consegna dei materiali oggetto di fornitura (contratto di cessione da effettuarsi alla conferma dell'ordine)” (cfr. doc. n. 3 di parte ricorrente). Un tale accordo contrattuale diretto tra le odierne parti processuali si inquadrava nell'ambito di un contratto di appalto finalizzato all'efficientamento energetico dell'immobile di proprietà al fine di pagina 3 di 8 conseguire gli incentivi fiscali del cd. Superbonus 110%, con l'ausilio e la supervisione del general contractor (cfr. doc. nn. 2, 3, 4 e 5 parte ricorrente). Controparte_2 In particolare, poi, parte ricorrente, oltre ad aver documentato la fonte contrattuale posta alla base dell'azione giudiziale proposta, ha altresì lamentato la mancata consegna e/o installazione degli infissi ordinati, ad opera dell'appaltatore inadempiente nei termini contrattualmente Controparte_1 previsti e, in ogni caso, nemmeno successivamente ovvero alla data dell'azione giudiziale. Ciò risulta documentato dalla lettera stragiudiziale di diffida ad adempiere inviata dagli eredi in data 18.12.2023 all'appaltatore inadempiente e dal successivo invito in negoziazione assistita;
entrambe le iniziative stragiudiziali non risultano aver avuto alcun utile esito (cfr. doc. nn. 8 e 11 parte ricorrente).
1.3 Pertanto, in primo luogo, nel caso di specie, la domanda di parte ricorrente di declaratoria di risoluzione per inadempimento di non scarsa importanza di del contratto di Controparte_1 fornitura e posa di infissi stipulato fra le parti in data 6.10.2021 è senza dubbio fondata, alla luce della predetta documentazione offerta in comunicazione e delle complessive allegazioni di parte ricorrente. 1.3.1 Innanzitutto, in merito all'azione di risoluzione del contratto per inadempimento di una parte, si ricorda che il codice sottopone la risolubilità del contratto non già ad un inadempimento semplice, ma ad un inadempimento da parte di uno dei contraenti qualificato ovvero “di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra” ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c.. Sul punto, si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte, che a chiare lettere ha affermato che “in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale” (cfr. ex multis Cass. n. 7187 del 4.03.2022). Con riguardo proprio a quest'ultimo profilo, ci si limita ad evidenziare che, come noto, la non scarsa importanza dell'inadempimento, imputabile al debitore anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, deve superare ogni ragionevole limite di tolleranza e in relativo accertamento deve essere condotto in relazione all'oggetto e alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto e all'interesse dell'altro contraente. In particolare, con riferimento a tale ultimo elemento, l'interesse di cui all'art. 1455 c.c. coincide con l'interesse all'adempimento ovvero consiste nell'interesse della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita ed occorre valutare, per un verso, se l'inadempimento sia stato di rilevante entità, avendo riguardato obbligazioni principali e non secondarie e, per altro verso, se il creditore abbia ancora interesse alla prestazione dopo un certo tempo (cfr. Cass. n. 4022 del 20.02.2018). Ai fini della pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, una tale valutazione va, pertanto, operata sulla base di un duplice criterio. Da un lato, occorre valutare la sussistenza di un parametro oggettivo ovvero verificare che l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile sull'economia complessiva del rapporto - tenuto conto anche dell'entità dell'inadempimento e del pregiudizio effettivamente causato - così da creare uno squilibrio sensibile nel sinallagma negoziale. Dall'altro lato, occorre integrare questa valutazione con la verifica del profilo soggettivo della colpa della parte inadempiente. Si rende necessario, pertanto, vagliare il comportamento di entrambe le parti, in termini di atteggiamento incolpevole dell'inadempiente, di tempestiva riparazione dell'inadempimento dello stesso, di protratta tolleranza della parte adempiente;
tutti elementi che possono, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di non scarsa importanza dell'inadempimento contrattuale. In difetto di una valutazione legale tipica della gravità dell'inadempimento, tale valutazione è, pertanto, rimessa all'apprezzamento del giudice in relazione alle concrete circostanze del caso. In estrema sintesi, si deve quindi accertare l'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale, interferendo sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale. 1.3.2 Orbene, l'inadempimento dell'odierna parte resistente non costituita, in relazione al complessivo equilibrio sinallagmatico degli interessi, integra certamente il requisito della non scarsa importanza, alla luce delle circostanze fattuali emerse ed accertate in corso di causa.
pagina 4 di 8 In particolare, risulta provato agli atti che, nonostante la diffida ad adempiere “entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente” all'installazione del materiale oggetto di contratto (cfr. doc. n. 8 di parte ricorrente) inviata dagli eredi di odierne parti ricorrenti, all'appaltatore Persona_1
in data 18.12.2023, quest'ultimo non abbia tempestivamente provveduto Controparte_1 all'adempimento delle obbligazioni di fornire e posare a regola d'arte i serramenti ordinati, assunte con il contratto sottoscritto in data 6.10.2021, nei termini convenuti al fine di poter beneficiare degli incentivi fiscali all'epoca esistenti in materia di efficientamento energetico. Oltre a non risultare agli atti prova di alcuna replica giustificativa sul punto da parte di
[...]
sussiste invero dichiarazione del terzo contenuta nella comunicazione inviata CP_1 CP_2 da quest'ultimo a e in data 15.01.2024, dunque successivamente Persona_1 Parte_1 alla diffida ad adempiere di cui sopra, dalla quale si evince senza dubbio l'effettività dell'inadempimento. Nello specifico, riassumendo la vicenda oggetto di causa al fine di invitare i destinatari a restituire al general contractor le somme dallo stesso pagate in via anticipata all'appaltatore Controparte_1 per la fornitura degli infissi ordinati, dava atto nello specifico di come, nonostante i CP_2 numerosi solleciti dalla stessa inviati a “ad oggi, senza alcuna apparente Controparte_1 giustificazione, non risulta ancora adempiuta l'obbligazione pattuita con i Clienti di fornire gli infissi in pvc.”, specificando altresì come i lavori di cui al contratto oggetto di causa non fossero stati conclusi entro il termine di legge del 31.12.2023 (cfr. doc. n. 9 di parte ricorrente). Inadempimento che non potrà non essere qualificato come di non scarsa importanza, atteso che investe l'intero oggetto del contratto – fornitura e posa degli infissi – e non già un'obbligazione accessoria. In sintesi e per tutte le predette ragioni, se, per un verso, parte ricorrente ha provato la fonte del proprio diritto e ha allegato in maniera specifica l'inadempimento della controparte contrattuale, assolvendo altresì al proprio onere di provarne la non scarsa importanza, con adeguati elementi di prova;
per altro verso, parte resistente, scegliendo liberamente di non costituirsi nel presente giudizio, non ha assolto all'onere di provare il proprio esatto adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, ovvero altri fatti estintivi, modificativi ed impeditivi dell'avversa pretesa (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 440 del 11.01.2017).
2. In merito alle conseguenti domande restitutorie e risarcitorie proposte dai ricorrenti 2.1 In secondo luogo, ciò doverosamente accertato in ordine alla risoluzione contrattuale ovvero alla cessazione dell'efficacia del contratto stipulato fra le parti in data 6.10.2021 per inadempimento di non scarsa importanza imputabile all'appaltatore ne consegue inevitabilmente, ai Controparte_1 sensi dell'art. 1458 c.c., la restituzione agli eredi dell'importo corrisposto da al Persona_1 medesimo appaltatore inadempiente in forza del predetto titolo, ovvero della somma di euro 5.154,50, pagata in data 7.10.2021 – 11.10.2021 da e a Persona_1 Parte_2 [...] quale “quota extra valore massimo ammissibile al Superecobonus 110% su fornitura Controparte_1 infissi e scuri come da conferma d'ordine NB21034 3 del 1.10.2021” (cfr. doc. n. 7 di parte ricorrente). 2.2 Analogamente e sempre al fine di ripristinare un equilibrato assetto tra gli interessi delle parti contraenti a seguito della inefficacia ex tunc del contratto di fornitura e posa in opera, deve trovare accoglimento anche la domanda formulata degli eredi di di restituzione in proprio Persona_1 favore dell'importo complessivo di euro 34.147,80 corrisposto in acconto all'appaltatore
[...] dal general contractor mediante bonifici bancari del 13.06.2023 e CP_1 Controparte_2 23.06.2023 (cfr. doc. n. 6 parte ricorrente). Sul punto e con specifico riferimento al rapporto di valuta tra il delegante e il delegatario
[...]
infatti, ci si limita a rilevare come l'odierna parte ricorrente abbia dimostrato in maniera CP_1 idonea di aver già ricevuto dal general contractor espressa richiesta di restituzione delle predette somme versate direttamente a titolo di acconto in favore di pagate in ossequio alla Controparte_1 scrittura privata di delegazione titolata di pagamento sottoscritta dal committente / delegante Per_1 e (cfr. doc. nn. 6 e 9 di parte ricorrente). Testualmente si legge “(…) delego
[...] Controparte_2
pagina 5 di 8 Unoenergy Green Solutions s.p.a. a versare a mio nome per mio conto al Fornitore Terzo l'importo di euro 37.942,00 dovuto sulla base della messa a disposizione a mia cura e spese delle fatture relative. Conseguentemente Unoenergy Green Solutions spa si impegna ad effettuare il pagamento secondo le specifiche individuate dall'Agenzia delle Entrate al fine della maturazione prima credito ecobonus 110% (…)” (cfr. doc. n. 5 parte ricorrente). A tal proposito ed in ragione dei documentati pagamenti posti in essere dal terzo in Controparte_2 nome e per conto del delegante in aggiunta, si deve sottolineare la sostanziale Persona_1 irrilevanza nella specie dell'eventuale assunzione diretta o meno dell'obbligazione da parte del delegato al pagamento ai sensi dell'art. 1268 c.c. nei confronti del delegatario. 2.3 Da ultimo, invece, l'ulteriore domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale non può in questa sede trovare accoglimento, in quanto alla luce delle evidenze probatorie acquisite in atti la stessa risulta carente sul piano probatorio in ordine ai relativi presupposti di legge. Nello specifico, deve considerarsi come, nel domandare il risarcimento del danno, gli eredi di hanno prodotto unicamente un preventivo per serramenti e scuroni redatto dalla Persona_1 ditta terza Silla s.a.s., per il complessivo importo pari ad euro 26.917,70 (cfr. doc. n. 10 parte ricorrente), senza allegare in maniera specifica né tantomeno provare l'effettiva conclusione di un tale accordo contrattuale, né tantomeno la concreta esecuzione dello stesso alle condizioni economiche ivi riportate. Sul punto, si rende necessario precisare in sintesi come, ai sensi dell'art. 1223 c.c. “il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta” e come il rimedio del risarcimento del danno sia da intendere quale debito di valore da liquidarsi avuto riguardo al potere di acquisto della moneta al momento della decisione (cfr. Cass. n. 3529/1983). Tale risarcimento del danno integrale include, certamente, sia la componente del danno emergente ovvero l'effettiva diminuzione del patrimonio del debitore della prestazione risarcitoria, sia il lucro cessante ovvero della perdita subita, purché vi sia prova della causalità tra inadempimento e pregiudizio, imputabile alla parte inadempiente. Sempre in tema di risarcibilità dei danni e per quanto di stretto interesse ai fini del decidere, la giurisprudenza afferma che affinché sussista responsabilità risarcitoria, sia in materia contrattuale che in campo extracontrattuale, l'onere della dimostrazione di aver subito un danno è a carico di colui che agisce per il risarcimento (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017). Inoltre, si precisa che il risarcimento del danno patrimoniale richiede comunque la prova circa la certezza della reale esistenza di un vero e proprio danno, nonché della relativa quantificazione;
in quanto la sola declaratoria di responsabilità del debitore per inadempimento dell'obbligazione non esaurisce il sistema della risarcibilità del danno di cui agli artt. 1223 e ss. c.c.. Pertanto, la puntuale prova di una effettiva ed esatta diminuzione di patrimonio è elemento in difetto del quale non vi è radicalmente spazio per alcuna forma di attribuzione risarcitoria a livello patrimoniale, tenuto conto che la funzione primaria dell'obbligazione di risarcimento è la compensazione del pregiudizio arrecato ovvero la restaurazione della situazione del soggetto leso antecedente all'illecito e/o all'inadempimento dell'obbligazione contrattuale. Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni probatorie di parte attrice, un tale specifico onere di prova non è stato assolto dall'odierna parte ricorrente, atteso che il danno patrimoniale lamentato risulta unicamente allegato mediante produzione di preventivo di spesa, senza né aver dedotto, né aver fornito ulteriormente prova in ordine ad una effettiva diminuzione patrimoniale e, dunque, ad un effettivo danno patito – il quale certamente non potrà essere considerato in re ipsa. Ferme infatti le doverose restituzioni di quanto indebitamente ricevuto a titolo di corrispettivo anticipato dall'appaltatore, a seguito della declaratoria di risoluzione contrattuale ex artt. 1453 e ss. c.c., non vi è spazio per il riconoscimento, nemmeno parziale, dell'importo complessivamente richiesto a titolo di risarcimento del danno, dovendosi rilevare come la parte onerata non abbia puntualmente pagina 6 di 8 allegato e dimostrato di aver dovuto sostenere maggiori importi per l'esecuzione delle medesime opere, già oggetto del contratto di fornitura e posa in opera con da parte di terzi. Controparte_1 Pertanto, la domanda risarcitoria formulata da e IA Parte_1 Parte_2 AD nei confronti di parte resistente per l'importo di euro 26.917,70 deve essere rigettata.
3. In merito alla liquidazione delle spese di lite e alla domanda di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 3.1 Infine, le spese di lite del presente procedimento ordinario di cognizione seguono la soccombenza e vengono liquidate, come meglio indicato in dispositivo, nei valori medi in relazione alle fasi di studio ed introduttiva, nonché nei valori minimi in relazioni alle fasi di trattazione/istruttoria e decisoria, in ragione del rinvio della causa direttamente in decisione in prima udienza e della trattazione nelle forme semplificate della stessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in base al valore della controversia (decisum) ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). 3.2 Nel caso di specie, il criterio della parziale reciproca soccombenza ex art. 92 c.p.c. porta a ritenere opportuna una parziale compensazione delle spese di lite in relazione ad un terzo. Si ritiene, infatti, equo compensare le spese di lite per un terzo e porle a carico per i restanti due terzi di parte resistente, in quanto sostanzialmente soccombente, in ragione sia della declaratoria di risoluzione contrattuale sia della condanna alla restituzione dell'indebito oggettivo. Al tempo stesso, però, si deve tener conto del rigetto dell'ulteriore domanda risarcitoria proposta da parte ricorrente. 3.3 Per quanto riguarda, da ultimo, la domanda di condanna di parte resistente non costituita per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte Controparte_1 ricorrente, non si ravvisano gli estremi per una pronuncia in tal senso, in quanto ne mancano gli elementi costitutivi tanto in senso oggettivo – integrale soccombenza – quanto in senso soggettivo, non ritenendosi integrato l'elemento della mala fede o della colpa grave quale indice di una condotta difensiva valutabile alla stregua di abuso del processo (cfr. Cass. S.U. n. 22405 del 13.09.2018, Cass. n. 90812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020); anche in considerazione del fatto che, nella specie, una tale domanda di parte ricorrente risulta essere formulata unicamente in relazione alla mancata adesione di all'invito di negoziazione assistita. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2244/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE parzialmente le domande formulate da parte ricorrente, Parte_1 Parte_2
e IA AD, nei confronti di parte resistente non costituita
[...] Controparte_1
nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione.
[...]
2. ACCERTA E DICHIARA l'intervenuta risoluzione ex artt. 1453, 1455 e 1458 c.c. del contratto di fornitura e posa stipulato tra il committente e l'appaltatore Persona_1 Controparte_1 in data 6.10.2021 per grave inadempimento imputabile in via esclusiva al medesimo
[...] appaltatore Controparte_1
3. CONDANNA, per l'effetto, parte resistente non costituita alla restituzione Controparte_1 in favore di e IA AD, in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
della somma pari ad euro 39.302,30, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 Persona_1
c.c., oltre interessi al tasso legale dalla data del 18.12.2023 alla data di proposizione della domanda pagina 7 di 8 giudiziale ed interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di proposizione della domanda giudiziale all'effettivo saldo.
4. RIGETTA l'ulteriore domanda di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente Parte_1
e IA AD, nei confronti di parte resistente non costituita
[...] Parte_2 per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_1
5. DICHIARA le spese di lite compensate per un terzo tra le parti;
conseguentemente,
6. CONDANNA parte resistente non costituita al pagamento in favore di Controparte_1 parte ricorrente, e IA AD, delle spese di lite, che Parte_1 Parte_2 si liquidano nell'intero (dunque, dovuti i due terzi di tutto quanto in appresso) in euro 5.261,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 786,00 per contributo unificato e anticipazione forfettaria;
infine, IVA e CPA, se dovuti, sull'imponibile come per legge.
Forlì, 14 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2244/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Parte_1 C.F._1 SGARBI e dell'avv. PAOLO POLASTRI, elettivamente domiciliato in VIALE REPUBBLICA, N. 21, INT. 1, BONDENO, presso il difensore avv. MASSIMO SGARBI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Parte_2 C.F._2 SGARBI e dell'avv. PAOLO POLASTRI, elettivamente domiciliato in VIALE REPUBBLICA, N. 21, INT. 1, BONDENO, presso il difensore avv. MASSIMO SGARBI PA AN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO C.F._3 SGARBI e dell'avv. PAOLO POLASTRI, elettivamente domiciliato in VIALE REPUBBLICA, N. 21, INT. 1, BONDENO, presso il difensore avv. MASSIMO SGARBI
ATTORI – RICORRENTI contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO – RESISTENTE NON COSTITUITO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso all'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale della causa ex artt. 281 sexies, comma 3, e 281 terdecies c.p.c. del 11 settembre 2025 e in particolare, ha concluso come da note conclusive autorizzate di precisazione delle conclusioni depositate in data 28.08.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta 1. In via principale: o Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto MB21034 del 08/03/2021 di fornitura con la società e per l'effetto condannarla:
1. Controparte_1 Alla restituzione in favore della ricorrente dei pagamenti ricevuti pari ad euro 39.302,30; 2. Al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente ammontanti ad euro 26.917,70 per i suesposti motivi. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio, con responsabilità aggravata ex art. 96 per la mancata adesione all'invito di negoziazione assistita inviato”. Parte resistente è contumace.
pagina 1 di 8 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 7.10.2024, Parte_1 e IA AD, in qualità di eredi di (di seguito anche solo Parte_2 Persona_1 eredi e/o committente e/o delegante) convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Forlì,
[...] (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo appaltatore) al fine di Controparte_1 ottenere, per le ragioni meglio esplicitate nel proprio atto introduttivo e qui sinteticamente riportate, l'accoglimento delle proprie domande così come precisate all'udienza del 11.09.2025. Preliminarmente, parte ricorrente ricostruiva i fatti oggetto di causa, dando atto che: a) sottoscriveva con – general contractor – un contratto di appalto Persona_1 Controparte_2 finalizzato all'efficientamento energetico dell'edificio sua proprietà, con pagamento mediante sconto in fattura / cessione del credito d'imposta all'appaltatore; b) per la sostituzione degli infissi, su segnalazione di , sottoscriveva un contratto di fornitura direttamente CP_2 Persona_1 con l'appaltatore in data 6.10.2021; c) in ordine a tale contratto di fornitura di Controparte_1 infissi, si accordava con il general contractor per la cessione del Persona_1 CP_2 relativo credito, ovvero affinché quest'ultima si sarebbe fatta carico di anticipare gli acconti a
[...]
per poi incassare i crediti di imposta ceduti dal ricorrente;
d) parallelamente, CP_1 Per_1 sottoscriveva delegazione di pagamento a , in adempimento della quale
[...] CP_2 quest'ultima provvedeva a pagare gli acconti in favore di per la somma di euro Controparte_1 34.147,80; e) quanto alle quote non coperte dal valore massimo ammissibile al c.d. Superecobonus 110% su fornitura infissi e scuri, in esecuzione del contratto stipulato in data 6.10.2021, Per_1 provvedeva direttamente ad effettuare il pagamento nei confronti di della
[...] Controparte_1 somma di euro 5.154,50. Ciò premesso, i ricorrenti deducevano come gli infissi non fossero stati né consegnati presso l'abitazione dell'originario committente, né tantomeno installati, pur essendo ampiamente decorso il termine ultimo del 31.12.2023 per la conclusione dei lavori;
ciò nemmeno a seguito dell'intimazione inviata a in data 18.12.2023 dagli eredi del committente. Controparte_1 Pertanto, parte ricorrente deduceva il grave inadempimento contrattuale in capo all'appaltatore
[...]
con conseguente risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1458 c.c. e domandava la CP_1 restituzione dei pagamenti ricevuti da a titolo di acconto, per tramite del terzo Controparte_1 delegato e direttamente da parte del committente per complessivi euro CP_2 Persona_1 39.302,30. Sul punto, gli eredi del committente deducevano che il general contractor , non CP_2 potendo più beneficiare della cessione del credito fiscale, alla luce del mancato completamento delle lavorazioni nel termine previsto, avesse già loro richiesto la restituzione della somma pari ad euro 34.147,80 versata in acconto all'appaltatore inadempiente Controparte_1
Da ultimo, parte ricorrente domandava il risarcimento del danno nella misura di euro 26.917,70, di cui al preventivo di una ditta terza per il completamento del progetto di efficientamento energetico.
All'udienza del 23.04.2025, parte ricorrente si riportava integralmente al proprio atto introduttivo e il giudice, verificata la regolarità della notifica telematica del ricorso introduttivo nei confronti di parte resistente non costituita, rilevato che agli atti vi fosse idonea prova dell'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale e ritenuta la causa matura per la decisione, dichiarava la contumacia di parte resistente non ammetteva le istanze istruttorie di Controparte_1 parte ricorrente in quanto inammissibili e fissava per precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies e dell'art. 281 terdecies c.p.c. l'udienza del 11.09.2025.
All'udienza del 11.09.2025, parte ricorrente precisava le conclusioni e si svolgeva contestuale discussione orale della causa ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c.; all'esito, il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
pagina 2 di 8 Le domande formulate da e IA AD nei Parte_1 Parte_2 confronti di parte resistente non costituita sono parzialmente fondate e, Controparte_1 dunque, devono trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
1. In merito alla domanda di risoluzione del contratto di fornitura e posa in opera stipulato in data 6.10.2021 per inadempimento di non scarsa importanza dell'appaltatore ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. Controparte_1 1.1 Preliminarmente, stante la natura contumaciale del presente giudizio ordinario di cognizione, risulta opportuna una breve premessa in merito al principio di non contestazione e al riparto dell'onere probatorio. Come noto, infatti, in via generale, l'art. 115 c.p.c. prescrive al giudice di
“porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita” enucleando così il principio di disponibilità delle prove. Per principio di non contestazione, dunque, si intende la regola processuale per cui nel processo civile su rapporti disponibili, non hanno bisogno di essere provati i fatti che, allegati da una parte, non sono stati espressamente contestati dall'altra e in ciò sostanzialmente configura una importante deviazione rispetto alla regola generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., legislativamente prevista per evidenti finalità di economia processuale. Si impone, pertanto, un preciso onere di contestazione a carico della parte contro la quale la pretesa è rivolta, a patto che la stessa parte sia costituita in giudizio. Parallelamente il nostro ordinamento giuridico prevede l'istituto della contumacia, quale scelta della parte regolarmente convenuta in giudizio di rimanere inattiva, senza esercitare il proprio potere di costituzione e di difesa attiva nel processo. A differenza di altri ordinamenti, il nostro configura la contumacia come una ficta contestatio e non già come ficta confessio e, pertanto, prevede la finzione ai base alla quale la parte che non si costituisce in giudizio contesta comunque i fatti costitutivi allegati dall'attore, incombendo, dunque, in capo a quest'ultimo l'onere di provare la fondatezza della propria domanda, anche nell'ipotesi di inattività del convenuto. In sintesi, si ricorda l'orientamento pacifico della giurisprudenza sul punto nel ritenere che
“la disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace” (cfr. Cass. n. 14860 del 13.06.2013). Inoltre, sempre in via preliminare è necessario evidenziare che il presente procedimento è stato introdotto da parte ricorrente con deposito di ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e che non si è ritenuto necessario disporre il mutamento del rito, non sussistendone i presupposti di cui all'art. 281 duodecies c.p.c., anche in ragione della mancata costituzione di parte resistente e del fatto che le allegazioni assertive e le questioni formulate da parte ricorrente non richiedono un'istruzione non sommaria.
1.2 Ciò doverosamente premesso, si evidenzia che il presente giudizio trae origine dal contratto di fornitura e posa in opera di infissi in PVC ad alta efficienza termico – acustica stipulato tra il committente e l'appaltatore (segnalato dal general contractor Persona_1 Controparte_1
sottoscritto in data 6.10.2021, mediante il quale quest'ultimo si impegnava a fornire Controparte_2 e posare i serramenti ordinati presso l'immobile di proprietà di poi ereditato dalle Persona_1 odierne parti ricorrenti, entro e non oltre il termine del 31.12.2023. A fronte di ciò, il committente si impegnava al pagamento del prezzo pattuito, con la seguente modalità “QUOTA CON CESSSIONE CREDITO Il credito fiscale ceduto dovrà essere disponibile nel cassetto fiscale dell' prima CP_1 della consegna dei materiali oggetto di fornitura (contratto di cessione da effettuarsi alla conferma dell'ordine)” (cfr. doc. n. 3 di parte ricorrente). Un tale accordo contrattuale diretto tra le odierne parti processuali si inquadrava nell'ambito di un contratto di appalto finalizzato all'efficientamento energetico dell'immobile di proprietà al fine di pagina 3 di 8 conseguire gli incentivi fiscali del cd. Superbonus 110%, con l'ausilio e la supervisione del general contractor (cfr. doc. nn. 2, 3, 4 e 5 parte ricorrente). Controparte_2 In particolare, poi, parte ricorrente, oltre ad aver documentato la fonte contrattuale posta alla base dell'azione giudiziale proposta, ha altresì lamentato la mancata consegna e/o installazione degli infissi ordinati, ad opera dell'appaltatore inadempiente nei termini contrattualmente Controparte_1 previsti e, in ogni caso, nemmeno successivamente ovvero alla data dell'azione giudiziale. Ciò risulta documentato dalla lettera stragiudiziale di diffida ad adempiere inviata dagli eredi in data 18.12.2023 all'appaltatore inadempiente e dal successivo invito in negoziazione assistita;
entrambe le iniziative stragiudiziali non risultano aver avuto alcun utile esito (cfr. doc. nn. 8 e 11 parte ricorrente).
1.3 Pertanto, in primo luogo, nel caso di specie, la domanda di parte ricorrente di declaratoria di risoluzione per inadempimento di non scarsa importanza di del contratto di Controparte_1 fornitura e posa di infissi stipulato fra le parti in data 6.10.2021 è senza dubbio fondata, alla luce della predetta documentazione offerta in comunicazione e delle complessive allegazioni di parte ricorrente. 1.3.1 Innanzitutto, in merito all'azione di risoluzione del contratto per inadempimento di una parte, si ricorda che il codice sottopone la risolubilità del contratto non già ad un inadempimento semplice, ma ad un inadempimento da parte di uno dei contraenti qualificato ovvero “di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra” ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c.. Sul punto, si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte, che a chiare lettere ha affermato che “in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale” (cfr. ex multis Cass. n. 7187 del 4.03.2022). Con riguardo proprio a quest'ultimo profilo, ci si limita ad evidenziare che, come noto, la non scarsa importanza dell'inadempimento, imputabile al debitore anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, deve superare ogni ragionevole limite di tolleranza e in relativo accertamento deve essere condotto in relazione all'oggetto e alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto e all'interesse dell'altro contraente. In particolare, con riferimento a tale ultimo elemento, l'interesse di cui all'art. 1455 c.c. coincide con l'interesse all'adempimento ovvero consiste nell'interesse della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita ed occorre valutare, per un verso, se l'inadempimento sia stato di rilevante entità, avendo riguardato obbligazioni principali e non secondarie e, per altro verso, se il creditore abbia ancora interesse alla prestazione dopo un certo tempo (cfr. Cass. n. 4022 del 20.02.2018). Ai fini della pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, una tale valutazione va, pertanto, operata sulla base di un duplice criterio. Da un lato, occorre valutare la sussistenza di un parametro oggettivo ovvero verificare che l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile sull'economia complessiva del rapporto - tenuto conto anche dell'entità dell'inadempimento e del pregiudizio effettivamente causato - così da creare uno squilibrio sensibile nel sinallagma negoziale. Dall'altro lato, occorre integrare questa valutazione con la verifica del profilo soggettivo della colpa della parte inadempiente. Si rende necessario, pertanto, vagliare il comportamento di entrambe le parti, in termini di atteggiamento incolpevole dell'inadempiente, di tempestiva riparazione dell'inadempimento dello stesso, di protratta tolleranza della parte adempiente;
tutti elementi che possono, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di non scarsa importanza dell'inadempimento contrattuale. In difetto di una valutazione legale tipica della gravità dell'inadempimento, tale valutazione è, pertanto, rimessa all'apprezzamento del giudice in relazione alle concrete circostanze del caso. In estrema sintesi, si deve quindi accertare l'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale, interferendo sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale. 1.3.2 Orbene, l'inadempimento dell'odierna parte resistente non costituita, in relazione al complessivo equilibrio sinallagmatico degli interessi, integra certamente il requisito della non scarsa importanza, alla luce delle circostanze fattuali emerse ed accertate in corso di causa.
pagina 4 di 8 In particolare, risulta provato agli atti che, nonostante la diffida ad adempiere “entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente” all'installazione del materiale oggetto di contratto (cfr. doc. n. 8 di parte ricorrente) inviata dagli eredi di odierne parti ricorrenti, all'appaltatore Persona_1
in data 18.12.2023, quest'ultimo non abbia tempestivamente provveduto Controparte_1 all'adempimento delle obbligazioni di fornire e posare a regola d'arte i serramenti ordinati, assunte con il contratto sottoscritto in data 6.10.2021, nei termini convenuti al fine di poter beneficiare degli incentivi fiscali all'epoca esistenti in materia di efficientamento energetico. Oltre a non risultare agli atti prova di alcuna replica giustificativa sul punto da parte di
[...]
sussiste invero dichiarazione del terzo contenuta nella comunicazione inviata CP_1 CP_2 da quest'ultimo a e in data 15.01.2024, dunque successivamente Persona_1 Parte_1 alla diffida ad adempiere di cui sopra, dalla quale si evince senza dubbio l'effettività dell'inadempimento. Nello specifico, riassumendo la vicenda oggetto di causa al fine di invitare i destinatari a restituire al general contractor le somme dallo stesso pagate in via anticipata all'appaltatore Controparte_1 per la fornitura degli infissi ordinati, dava atto nello specifico di come, nonostante i CP_2 numerosi solleciti dalla stessa inviati a “ad oggi, senza alcuna apparente Controparte_1 giustificazione, non risulta ancora adempiuta l'obbligazione pattuita con i Clienti di fornire gli infissi in pvc.”, specificando altresì come i lavori di cui al contratto oggetto di causa non fossero stati conclusi entro il termine di legge del 31.12.2023 (cfr. doc. n. 9 di parte ricorrente). Inadempimento che non potrà non essere qualificato come di non scarsa importanza, atteso che investe l'intero oggetto del contratto – fornitura e posa degli infissi – e non già un'obbligazione accessoria. In sintesi e per tutte le predette ragioni, se, per un verso, parte ricorrente ha provato la fonte del proprio diritto e ha allegato in maniera specifica l'inadempimento della controparte contrattuale, assolvendo altresì al proprio onere di provarne la non scarsa importanza, con adeguati elementi di prova;
per altro verso, parte resistente, scegliendo liberamente di non costituirsi nel presente giudizio, non ha assolto all'onere di provare il proprio esatto adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, ovvero altri fatti estintivi, modificativi ed impeditivi dell'avversa pretesa (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 440 del 11.01.2017).
2. In merito alle conseguenti domande restitutorie e risarcitorie proposte dai ricorrenti 2.1 In secondo luogo, ciò doverosamente accertato in ordine alla risoluzione contrattuale ovvero alla cessazione dell'efficacia del contratto stipulato fra le parti in data 6.10.2021 per inadempimento di non scarsa importanza imputabile all'appaltatore ne consegue inevitabilmente, ai Controparte_1 sensi dell'art. 1458 c.c., la restituzione agli eredi dell'importo corrisposto da al Persona_1 medesimo appaltatore inadempiente in forza del predetto titolo, ovvero della somma di euro 5.154,50, pagata in data 7.10.2021 – 11.10.2021 da e a Persona_1 Parte_2 [...] quale “quota extra valore massimo ammissibile al Superecobonus 110% su fornitura Controparte_1 infissi e scuri come da conferma d'ordine NB21034 3 del 1.10.2021” (cfr. doc. n. 7 di parte ricorrente). 2.2 Analogamente e sempre al fine di ripristinare un equilibrato assetto tra gli interessi delle parti contraenti a seguito della inefficacia ex tunc del contratto di fornitura e posa in opera, deve trovare accoglimento anche la domanda formulata degli eredi di di restituzione in proprio Persona_1 favore dell'importo complessivo di euro 34.147,80 corrisposto in acconto all'appaltatore
[...] dal general contractor mediante bonifici bancari del 13.06.2023 e CP_1 Controparte_2 23.06.2023 (cfr. doc. n. 6 parte ricorrente). Sul punto e con specifico riferimento al rapporto di valuta tra il delegante e il delegatario
[...]
infatti, ci si limita a rilevare come l'odierna parte ricorrente abbia dimostrato in maniera CP_1 idonea di aver già ricevuto dal general contractor espressa richiesta di restituzione delle predette somme versate direttamente a titolo di acconto in favore di pagate in ossequio alla Controparte_1 scrittura privata di delegazione titolata di pagamento sottoscritta dal committente / delegante Per_1 e (cfr. doc. nn. 6 e 9 di parte ricorrente). Testualmente si legge “(…) delego
[...] Controparte_2
pagina 5 di 8 Unoenergy Green Solutions s.p.a. a versare a mio nome per mio conto al Fornitore Terzo l'importo di euro 37.942,00 dovuto sulla base della messa a disposizione a mia cura e spese delle fatture relative. Conseguentemente Unoenergy Green Solutions spa si impegna ad effettuare il pagamento secondo le specifiche individuate dall'Agenzia delle Entrate al fine della maturazione prima credito ecobonus 110% (…)” (cfr. doc. n. 5 parte ricorrente). A tal proposito ed in ragione dei documentati pagamenti posti in essere dal terzo in Controparte_2 nome e per conto del delegante in aggiunta, si deve sottolineare la sostanziale Persona_1 irrilevanza nella specie dell'eventuale assunzione diretta o meno dell'obbligazione da parte del delegato al pagamento ai sensi dell'art. 1268 c.c. nei confronti del delegatario. 2.3 Da ultimo, invece, l'ulteriore domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale non può in questa sede trovare accoglimento, in quanto alla luce delle evidenze probatorie acquisite in atti la stessa risulta carente sul piano probatorio in ordine ai relativi presupposti di legge. Nello specifico, deve considerarsi come, nel domandare il risarcimento del danno, gli eredi di hanno prodotto unicamente un preventivo per serramenti e scuroni redatto dalla Persona_1 ditta terza Silla s.a.s., per il complessivo importo pari ad euro 26.917,70 (cfr. doc. n. 10 parte ricorrente), senza allegare in maniera specifica né tantomeno provare l'effettiva conclusione di un tale accordo contrattuale, né tantomeno la concreta esecuzione dello stesso alle condizioni economiche ivi riportate. Sul punto, si rende necessario precisare in sintesi come, ai sensi dell'art. 1223 c.c. “il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta” e come il rimedio del risarcimento del danno sia da intendere quale debito di valore da liquidarsi avuto riguardo al potere di acquisto della moneta al momento della decisione (cfr. Cass. n. 3529/1983). Tale risarcimento del danno integrale include, certamente, sia la componente del danno emergente ovvero l'effettiva diminuzione del patrimonio del debitore della prestazione risarcitoria, sia il lucro cessante ovvero della perdita subita, purché vi sia prova della causalità tra inadempimento e pregiudizio, imputabile alla parte inadempiente. Sempre in tema di risarcibilità dei danni e per quanto di stretto interesse ai fini del decidere, la giurisprudenza afferma che affinché sussista responsabilità risarcitoria, sia in materia contrattuale che in campo extracontrattuale, l'onere della dimostrazione di aver subito un danno è a carico di colui che agisce per il risarcimento (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017). Inoltre, si precisa che il risarcimento del danno patrimoniale richiede comunque la prova circa la certezza della reale esistenza di un vero e proprio danno, nonché della relativa quantificazione;
in quanto la sola declaratoria di responsabilità del debitore per inadempimento dell'obbligazione non esaurisce il sistema della risarcibilità del danno di cui agli artt. 1223 e ss. c.c.. Pertanto, la puntuale prova di una effettiva ed esatta diminuzione di patrimonio è elemento in difetto del quale non vi è radicalmente spazio per alcuna forma di attribuzione risarcitoria a livello patrimoniale, tenuto conto che la funzione primaria dell'obbligazione di risarcimento è la compensazione del pregiudizio arrecato ovvero la restaurazione della situazione del soggetto leso antecedente all'illecito e/o all'inadempimento dell'obbligazione contrattuale. Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni probatorie di parte attrice, un tale specifico onere di prova non è stato assolto dall'odierna parte ricorrente, atteso che il danno patrimoniale lamentato risulta unicamente allegato mediante produzione di preventivo di spesa, senza né aver dedotto, né aver fornito ulteriormente prova in ordine ad una effettiva diminuzione patrimoniale e, dunque, ad un effettivo danno patito – il quale certamente non potrà essere considerato in re ipsa. Ferme infatti le doverose restituzioni di quanto indebitamente ricevuto a titolo di corrispettivo anticipato dall'appaltatore, a seguito della declaratoria di risoluzione contrattuale ex artt. 1453 e ss. c.c., non vi è spazio per il riconoscimento, nemmeno parziale, dell'importo complessivamente richiesto a titolo di risarcimento del danno, dovendosi rilevare come la parte onerata non abbia puntualmente pagina 6 di 8 allegato e dimostrato di aver dovuto sostenere maggiori importi per l'esecuzione delle medesime opere, già oggetto del contratto di fornitura e posa in opera con da parte di terzi. Controparte_1 Pertanto, la domanda risarcitoria formulata da e IA Parte_1 Parte_2 AD nei confronti di parte resistente per l'importo di euro 26.917,70 deve essere rigettata.
3. In merito alla liquidazione delle spese di lite e alla domanda di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 3.1 Infine, le spese di lite del presente procedimento ordinario di cognizione seguono la soccombenza e vengono liquidate, come meglio indicato in dispositivo, nei valori medi in relazione alle fasi di studio ed introduttiva, nonché nei valori minimi in relazioni alle fasi di trattazione/istruttoria e decisoria, in ragione del rinvio della causa direttamente in decisione in prima udienza e della trattazione nelle forme semplificate della stessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in base al valore della controversia (decisum) ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). 3.2 Nel caso di specie, il criterio della parziale reciproca soccombenza ex art. 92 c.p.c. porta a ritenere opportuna una parziale compensazione delle spese di lite in relazione ad un terzo. Si ritiene, infatti, equo compensare le spese di lite per un terzo e porle a carico per i restanti due terzi di parte resistente, in quanto sostanzialmente soccombente, in ragione sia della declaratoria di risoluzione contrattuale sia della condanna alla restituzione dell'indebito oggettivo. Al tempo stesso, però, si deve tener conto del rigetto dell'ulteriore domanda risarcitoria proposta da parte ricorrente. 3.3 Per quanto riguarda, da ultimo, la domanda di condanna di parte resistente non costituita per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte Controparte_1 ricorrente, non si ravvisano gli estremi per una pronuncia in tal senso, in quanto ne mancano gli elementi costitutivi tanto in senso oggettivo – integrale soccombenza – quanto in senso soggettivo, non ritenendosi integrato l'elemento della mala fede o della colpa grave quale indice di una condotta difensiva valutabile alla stregua di abuso del processo (cfr. Cass. S.U. n. 22405 del 13.09.2018, Cass. n. 90812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020); anche in considerazione del fatto che, nella specie, una tale domanda di parte ricorrente risulta essere formulata unicamente in relazione alla mancata adesione di all'invito di negoziazione assistita. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2244/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE parzialmente le domande formulate da parte ricorrente, Parte_1 Parte_2
e IA AD, nei confronti di parte resistente non costituita
[...] Controparte_1
nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione.
[...]
2. ACCERTA E DICHIARA l'intervenuta risoluzione ex artt. 1453, 1455 e 1458 c.c. del contratto di fornitura e posa stipulato tra il committente e l'appaltatore Persona_1 Controparte_1 in data 6.10.2021 per grave inadempimento imputabile in via esclusiva al medesimo
[...] appaltatore Controparte_1
3. CONDANNA, per l'effetto, parte resistente non costituita alla restituzione Controparte_1 in favore di e IA AD, in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
della somma pari ad euro 39.302,30, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 Persona_1
c.c., oltre interessi al tasso legale dalla data del 18.12.2023 alla data di proposizione della domanda pagina 7 di 8 giudiziale ed interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di proposizione della domanda giudiziale all'effettivo saldo.
4. RIGETTA l'ulteriore domanda di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente Parte_1
e IA AD, nei confronti di parte resistente non costituita
[...] Parte_2 per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_1
5. DICHIARA le spese di lite compensate per un terzo tra le parti;
conseguentemente,
6. CONDANNA parte resistente non costituita al pagamento in favore di Controparte_1 parte ricorrente, e IA AD, delle spese di lite, che Parte_1 Parte_2 si liquidano nell'intero (dunque, dovuti i due terzi di tutto quanto in appresso) in euro 5.261,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 786,00 per contributo unificato e anticipazione forfettaria;
infine, IVA e CPA, se dovuti, sull'imponibile come per legge.
Forlì, 14 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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