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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/04/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Alessandra Aragno Presidente dr.ssa Tiziana Vita De Fazio Giudice Rel. dott. Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2115/2024 promossa da:
alias nato in [...], il [...], rappresentato e Parte_1 Parte_1 difeso dall'avv. Marika MAZZOLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui è domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Cuneo del 4.12.2023, notificato il 5.1.2024, di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Conclusioni parte attrice: “la difesa chiede in via principale il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex art 19 comma 2 lett. C TUI e, in subordine, il riconoscimento della protezione speciale” (cfr. verbale udienza del 14.2.2025).
Conclusioni di parte convenuta: “Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.2.2024, il IG. ha impugnato il provvedimento Parte_1 indicato in epigrafe e ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso ex art 19 c. 2 lett.
C, TUI e, in subordine, per protezione speciale ex art. 19 TUI, allegando di essere in Italia dal 2011, di aver ottenuto nello stesso anno il riconoscimento della protezione umanitaria con permesso di soggiorno rinnovato più volte, di essere stato arrestato il 16.3.2028 e poi condannato per il reato di lesioni aggravate, di convivere da molti anni con la IG.ra NA TA, con Persona_1
cui ha contratto matrimonio, di aver sempre lavorato, che il datore di lavoro, Europoll srl, presso cui lavorava con contratto a tempo indeterminato, aveva mantenuto il posto di lavoro, nonostante l'arresto e la condanna;
che aveva un figlio nato il [...], dopo il matrimonio, concepito con la moglie,
Pa che la nel provvedimento di rigetto non aveva considerato i rapporti familiari con la moglie, all'epoca sposata con solo rito religioso, che non poteva considerarsi pericoloso alla luce della risalenza nel tempo dell'unico reato commesso (anno 2012) e alla luce del provvedimento del
Tribunale di Sorveglianza che aveva concesso l'affidamento in prova con svolgimento di lavoro presso Europoll srl, dove aveva una abitazione con la IG.ra , parimenti impiegata presso la Per_1
medesima azienda.
Si è costituita la PA, chiedendo il rigetto della domanda, deducendo la natura vincolante del parere negativo della CT, la sussistenza della condanna per il reato di cui agli artt. 582 e 583 c.p. e riconoscendo, comunque, la condizione di inespellibilità del ricorrente per motivi familiari.
All'udienza del 4.4.2025, il difensore del ricorrente, unico comparso, ha insistito nelle conclusioni come formulate all'udienza del 14.2.2025, chiedendo in via principale il riconoscimento del permesso di soggiorno ex art 19 c. 2, lett. C, TUI, in subordine, il riconoscimento della protezione speciale.
**********************************
Il Questore di Cuneo ha rigettato la domanda sulla base del parere negativo della CT di
Siracusa che ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'art 19 c. 1 e 1.1.TUI. La parte ricorrente, già in sede di ricorso, ha chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio
Pa del permesso di soggiorno ex art 19 c. 2 lett. C, TUI. Sul punto la , costituita, non ha mosso alcun rilievo, avendo anzi riconosciuto l'inespellibilità del ricorrente per motivi di famiglia. In ogni caso la
, nel provvedimento di rigetto, ha dato atto dell'insussistenza di condizioni che Controparte_1
potessero condurre al rilascio di un diverso titolo di soggiorno ex art 5 c. 9 , TUI, con ciò prendendo in considerazione e rigettandoli, i presupposti costitutivi di altri permessi di soggiorno, tra cui quelli per motivi familiari.
L'art 19 c. 2 lett C, TUI, disciplina i presupposti del permesso di soggiorno per ragioni familiari, richiedendo la convivenza con il coniuge, cittadino italiano, o con il parente entro il secondo grado, cittadino italiano, nonché l'insussistenza, ex art 13 c. 1 TUI, dell'espulsione disposta dal dell'Interno per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. CP_2
Il requisito della convivenza è un presupposto fondamentale ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno ex art 19 c. 2 lett C TUI. Il rapporto di parentela, infatti, nell'ambito della norma citata, attribuisce il diritto di soggiorno solo fino a quando sussiste la convivenza (cfr Cass. 23598/2006; Cass
13831/2016). La convivenza presuppone la coabitazione, come situazione di fatto, circostanza che, sebbene necessaria, non è di per sé sufficiente, dovendosi dimostrare attraverso la condivisione degli spazi abitativi che le parti costituiscono un nucleo familiare che meriti di restare unito, intendendosi per esso il legame tra due o più persone legate da rapporti affettivi e di condivisione della vita, cioè una relazione interpersonale caratterizzata da stabile comunanza di affetti e di vita.
Nel caso concreto, è la stessa PA nella relazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta che riconosce l'inespellibilità del ricorrente per motivi familiari. In ogni caso, fermo restando ciò, si osserva che nelle relazioni periodiche dell'andamento della misura alternativa viene dato atto della convivenza tra il ricorrente e la IG.ra (cfr. doc. 3 depositato il 20.2.2024), il cui rapporto con il ricorrente viene Per_1
anche preso in considerazione nell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza (cfr. doc. depositato il
20.2.2024, di affidamento in prova ai servizi sociali, con fine pena il 19.12.2024), in cui appunto si rappresenta la solidità del rapporto con il datore di lavoro (Europoll srl) e con la moglie impiegata nella medesima azienda e in cui si individua il domicilio del ricorrente, per l'attuazione della misura alternativa alla detenzione, presso l'abitazione della IG.ra . La difesa, inoltre, ha depositato in data 6.2.2025 Per_1
documentazione attestante la celebrazione del matrimonio con la IG.ra , NA TA (cfr. doc. Per_1
5 allegato al ricorso), in data 27.9.2024, nonché certificato di nascita della figlia, in data 25.10.2025, NA TA (cfr. docc. depositati il 31.3.2025), con attestazione di paternità (il ricorrente) e di maternità (la IG.ra ), circostanze tutte che configurano la sussistenza di una convivenza, intesa Per_1
come communio vitae. La difesa del ricorrente ha anche depositato documentazione aggiornata in ordine alla permanenza del rapporto di lavoro con Europoll srl.
Va ancora aggiunto, con riguardo alla condanna per l'unico reato commesso dal ricorrente, che nella relazione di sintesi del 3.9.2021, propedeutica alla domanda di affidamento in prova ai servizi sociali, viene esplicitamente affermato che “Il soggetto appare affidabile e avulso da logiche criminali, né appaiono segnali che possano far prevedere una ricaduta in comportamenti devianti.”. Peraltro, nell'ordinanza del
Tribunale di Sorveglianza viene esplicitamente considerata la risalenza nel tempo dell'unico reato commesso (2012).
A parere del collegio, pertanto, sussistono i requisiti per l'accoglimento della domanda principale di accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli artt. 19, comma 2, lett. c), T.U.I. e 28 d.P.R. 394/1999.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la domanda principale è stata accolta sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli artt. 19, comma 2, lett. c), T.U.I. e 28 d.P.R. 394/1999 e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per quanto di competenza.
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio del Tribunale di Torino del 7.4.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
ALESSANDRA ARAGNO
Il giudice estensore
Tiziana Vita De Fazio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Alessandra Aragno Presidente dr.ssa Tiziana Vita De Fazio Giudice Rel. dott. Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2115/2024 promossa da:
alias nato in [...], il [...], rappresentato e Parte_1 Parte_1 difeso dall'avv. Marika MAZZOLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui è domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Cuneo del 4.12.2023, notificato il 5.1.2024, di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Conclusioni parte attrice: “la difesa chiede in via principale il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex art 19 comma 2 lett. C TUI e, in subordine, il riconoscimento della protezione speciale” (cfr. verbale udienza del 14.2.2025).
Conclusioni di parte convenuta: “Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.2.2024, il IG. ha impugnato il provvedimento Parte_1 indicato in epigrafe e ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso ex art 19 c. 2 lett.
C, TUI e, in subordine, per protezione speciale ex art. 19 TUI, allegando di essere in Italia dal 2011, di aver ottenuto nello stesso anno il riconoscimento della protezione umanitaria con permesso di soggiorno rinnovato più volte, di essere stato arrestato il 16.3.2028 e poi condannato per il reato di lesioni aggravate, di convivere da molti anni con la IG.ra NA TA, con Persona_1
cui ha contratto matrimonio, di aver sempre lavorato, che il datore di lavoro, Europoll srl, presso cui lavorava con contratto a tempo indeterminato, aveva mantenuto il posto di lavoro, nonostante l'arresto e la condanna;
che aveva un figlio nato il [...], dopo il matrimonio, concepito con la moglie,
Pa che la nel provvedimento di rigetto non aveva considerato i rapporti familiari con la moglie, all'epoca sposata con solo rito religioso, che non poteva considerarsi pericoloso alla luce della risalenza nel tempo dell'unico reato commesso (anno 2012) e alla luce del provvedimento del
Tribunale di Sorveglianza che aveva concesso l'affidamento in prova con svolgimento di lavoro presso Europoll srl, dove aveva una abitazione con la IG.ra , parimenti impiegata presso la Per_1
medesima azienda.
Si è costituita la PA, chiedendo il rigetto della domanda, deducendo la natura vincolante del parere negativo della CT, la sussistenza della condanna per il reato di cui agli artt. 582 e 583 c.p. e riconoscendo, comunque, la condizione di inespellibilità del ricorrente per motivi familiari.
All'udienza del 4.4.2025, il difensore del ricorrente, unico comparso, ha insistito nelle conclusioni come formulate all'udienza del 14.2.2025, chiedendo in via principale il riconoscimento del permesso di soggiorno ex art 19 c. 2, lett. C, TUI, in subordine, il riconoscimento della protezione speciale.
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Il Questore di Cuneo ha rigettato la domanda sulla base del parere negativo della CT di
Siracusa che ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'art 19 c. 1 e 1.1.TUI. La parte ricorrente, già in sede di ricorso, ha chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio
Pa del permesso di soggiorno ex art 19 c. 2 lett. C, TUI. Sul punto la , costituita, non ha mosso alcun rilievo, avendo anzi riconosciuto l'inespellibilità del ricorrente per motivi di famiglia. In ogni caso la
, nel provvedimento di rigetto, ha dato atto dell'insussistenza di condizioni che Controparte_1
potessero condurre al rilascio di un diverso titolo di soggiorno ex art 5 c. 9 , TUI, con ciò prendendo in considerazione e rigettandoli, i presupposti costitutivi di altri permessi di soggiorno, tra cui quelli per motivi familiari.
L'art 19 c. 2 lett C, TUI, disciplina i presupposti del permesso di soggiorno per ragioni familiari, richiedendo la convivenza con il coniuge, cittadino italiano, o con il parente entro il secondo grado, cittadino italiano, nonché l'insussistenza, ex art 13 c. 1 TUI, dell'espulsione disposta dal dell'Interno per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. CP_2
Il requisito della convivenza è un presupposto fondamentale ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno ex art 19 c. 2 lett C TUI. Il rapporto di parentela, infatti, nell'ambito della norma citata, attribuisce il diritto di soggiorno solo fino a quando sussiste la convivenza (cfr Cass. 23598/2006; Cass
13831/2016). La convivenza presuppone la coabitazione, come situazione di fatto, circostanza che, sebbene necessaria, non è di per sé sufficiente, dovendosi dimostrare attraverso la condivisione degli spazi abitativi che le parti costituiscono un nucleo familiare che meriti di restare unito, intendendosi per esso il legame tra due o più persone legate da rapporti affettivi e di condivisione della vita, cioè una relazione interpersonale caratterizzata da stabile comunanza di affetti e di vita.
Nel caso concreto, è la stessa PA nella relazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta che riconosce l'inespellibilità del ricorrente per motivi familiari. In ogni caso, fermo restando ciò, si osserva che nelle relazioni periodiche dell'andamento della misura alternativa viene dato atto della convivenza tra il ricorrente e la IG.ra (cfr. doc. 3 depositato il 20.2.2024), il cui rapporto con il ricorrente viene Per_1
anche preso in considerazione nell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza (cfr. doc. depositato il
20.2.2024, di affidamento in prova ai servizi sociali, con fine pena il 19.12.2024), in cui appunto si rappresenta la solidità del rapporto con il datore di lavoro (Europoll srl) e con la moglie impiegata nella medesima azienda e in cui si individua il domicilio del ricorrente, per l'attuazione della misura alternativa alla detenzione, presso l'abitazione della IG.ra . La difesa, inoltre, ha depositato in data 6.2.2025 Per_1
documentazione attestante la celebrazione del matrimonio con la IG.ra , NA TA (cfr. doc. Per_1
5 allegato al ricorso), in data 27.9.2024, nonché certificato di nascita della figlia, in data 25.10.2025, NA TA (cfr. docc. depositati il 31.3.2025), con attestazione di paternità (il ricorrente) e di maternità (la IG.ra ), circostanze tutte che configurano la sussistenza di una convivenza, intesa Per_1
come communio vitae. La difesa del ricorrente ha anche depositato documentazione aggiornata in ordine alla permanenza del rapporto di lavoro con Europoll srl.
Va ancora aggiunto, con riguardo alla condanna per l'unico reato commesso dal ricorrente, che nella relazione di sintesi del 3.9.2021, propedeutica alla domanda di affidamento in prova ai servizi sociali, viene esplicitamente affermato che “Il soggetto appare affidabile e avulso da logiche criminali, né appaiono segnali che possano far prevedere una ricaduta in comportamenti devianti.”. Peraltro, nell'ordinanza del
Tribunale di Sorveglianza viene esplicitamente considerata la risalenza nel tempo dell'unico reato commesso (2012).
A parere del collegio, pertanto, sussistono i requisiti per l'accoglimento della domanda principale di accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli artt. 19, comma 2, lett. c), T.U.I. e 28 d.P.R. 394/1999.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la domanda principale è stata accolta sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli artt. 19, comma 2, lett. c), T.U.I. e 28 d.P.R. 394/1999 e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per quanto di competenza.
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio del Tribunale di Torino del 7.4.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
ALESSANDRA ARAGNO
Il giudice estensore
Tiziana Vita De Fazio