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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/09/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 994/2024
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 994/2024 R.G.A.C.C., instaurata a seguito di riassunzione ex art. 392 cpc da
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Giuseppe Lospalluti Parte_1
- Ricorrente in riassunzione -
nei confronti di rappresentata e difesa da sé medesima ai sensi dell'art. 86 cpc CP_1
- Resistente in riassunzione -
*******
OGGETTO: “Altri istituti e leggi speciali” (procedimento in materia di famiglia).
1 Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza del 13.5.2025 in cui la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini per il deposito di note conclusive.
FATTO e DIRITTO
1. – Nel 1994 e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
Gravina in Puglia e dalla loro unione è nato nel 1995 il figlio Per_1
2. – Nel 2014 , di professione ingegnere, ha proposto domanda di Parte_1
separazione personale davanti al Tribunale di Bari e con ordinanza del 19.11.2014 sono stati emessi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 cpc: autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente;
assegnazione dell'abitazione coniugale a munita CP_1
del titolo di avvocato, con la quale conviveva il figlio, in quel tempo già maggiorenne;
imposizione a carico del ricorrente dell'obbligo di versare alla coniuge un assegno di mantenimento di € 300,00
al mese e a carico di entrambi i genitori dell'obbligo di corrispondere al figlio un assegno di mantenimento rispettivamente di € 500,00 (per il padre) e di € 200,00 (per la madre), somme soggette a rivalutazione Istat.
3. – Il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di addebito della separazione alla moglie, la quale ha formulato, in via riconvenzionale, speculare domanda di addebito a carico del marito,
chiedendo la conferma dell'ordinanza presidenziale ex art. 708 cpc.
4. – Emessa nel 2017 la pronunzia non definitiva sullo “status” ai sensi dell'abrogato art. 709-bis cpc, il giudizio è stato definito con sentenza n. 1980/2021, con la quale è stata rigettata la domanda di addebito proposta dal ricorrente (capo 1 del dispositivo); è stata, invece, accolta la domanda di addebito formulata da (capo 2); sono state confermate le disposizioni di CP_1
natura economica contenute nell'ordinanza presidenziale del 19.11.2014, fino alla data del
28.6.2018 (allorché sono stati adottati i provvedimenti ex art. 4 co. 8 L. n. 898/1970 e successive modifiche), ed è stata dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle ulteriori questioni riguardanti i rapporti personali ed economici tra i coniugi separati e tra loro ed il figlio
2 maggiorenne, da proporsi nel giudizio divorzile nelle more introdotto sempre dal marito (capo 3); è
stato condannato il ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore della moglie (capo 4).
5. – Con la suddetta ordinanza ex art. 4 co. 8 L. n. 898/1970 e successive modifiche del
28.6.2018 il Presidente della I Sezione Civile del Tribunale di Bari ha confermato “le condizioni
regolanti lo stato di separazione, non essendo sopravvenute circostanze nuove rispetto all'epoca
in cui venne emessa relativa sentenza” (con tale statuizione – evidentemente – l'estensore del provvedimento ha inteso fare riferimento all'ordinanza presidenziale emessa il 19.11.2014 giacché
le questioni di carattere economico “inter partes” sono state definite soltanto con la sentenza n.
1980/2021 emessa a conclusione del procedimento di separazione personale dei coniugi). La
suddetta ordinanza resa nel procedimento divorzile è stata confermata dall'intestata Corte di
Appello, che nel 2019 ha respinto il reclamo proposto da . Parte_1
6. – Pronunziando sul gravame esperito da quest'ultimo avverso la sentenza di separazione n.
1980/2021, la Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 1803/2022, pubblicata il 20.12.2022, ha respinto l'appello proposto da (iscritto al n. 1074/2021 R.G.) e lo ha condannato al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore di . CP_1
6.1. – Nei limiti di quanto rileva in questa fase di rinvio, con specifico ed esclusivo riguardo ai rapporti di natura economica tra i coniugi, il Collegio di secondo grado ha osservato quanto di seguito testualmente trascritto: “…L'ordinanza presidenziale di prime cure, che aveva disposto
provvisoriamente l'assegno di mantenimento a beneficio della ed il mantenimento di CP_1
entrambi i genitori per il figlio aveva superato anche il vaglio del reclamo ex art. 708, Per_1
IV comma, c.p.c., invocato dall'interessato e nel corso del giudizio non era stata oggetto di revoca
e/o modifica. Vero è che il con la Memoria integrativa ne auspicava la revoca Parte_1
lamentando l'inadempimento, a suo dire, della all'obbligo di versare il mantenimento per il CP_1
figlio, tuttavia solo a richiesta del giudice istruttore ed in prossimità della definizione del
procedimento il ha depositato la documentazione fiscale del periodo 2015-2018 lamentando Pt_1
una rilevante riduzione reddituale che il Tribunale di Bari non ha, a suo dire, opportunamente
3 considerato. Comunque, negli scritti conclusionali entrambe le parti hanno rappresentato che
nelle more il ha proposto il giudizio per la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio (n. 4975/2018 R.G. Tribunale di Bari) nell'ambito del quale il Presidente in data
28.6.2018 ha dettato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex lege a tutela dell'interesse dei
coniugi e del figlio ormai divenuto maggiorenne. A fronte di ciò, il Tribunale ha Per_1
dichiarato cessata la materia del contendere su ogni ulteriore profilo riguardante i rapporti
personali ed economici tra i coniugi e tra essi e la prole, assumendo che le relative questioni
debbano proporsi, successivamente alla detta data, solo in sede divorzile ai sensi dell'art. 4
comma 8 legge n. 898/70” […] la Corte osserva che il dato reddituale del Parte_1
ricavabile dalla documentazione fiscale in atti, si presenta pressoché similare negli anni 2015 e
2016, denota un notevole incremento nel 2017 (dovuto alla redistribuzione degli utili societari di
Compass Costruzioni S.r.l. e Da.Co. Impianti S.r.l.), ed una leggera flessione per l'anno 2018 nel
corso del quale, giova rammentare, è intervenuta l'ordinanza in sede divorzile che ha
necessariamente parametrato le statuizioni su quella stessa documentazione reddituale che il
qui invoca a suo favore…”. Parte_1
7. – Avverso detta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione Parte_1
sulla scorta di sette motivi: il primo, il secondo, il terzo ed il quinto diretti a contestare, sotto plurimi profili, la dichiarazione di addebito della separazione;
il quarto motivo prospettante la violazione dell'art. 112 cpc in quanto la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciare sulla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento “muliebre”, trascurando di valutare l'“an” del diritto che sarebbe stato erroneamente riconosciuto a;
il sesto motivo avente ad oggetto CP_1
la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 156 cod. civ., per avere il giudice di appello confermato la debenza dell'assegno separativo in favore dell'ex moglie senza tener conto che costei possedeva congrui redditi propri che le avrebbero consentito di mantenere un tenore di vita quantomeno analogo a quello goduto in costanza di matrimonio;
infine, il settimo motivo fondato sulla lamentata violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4) cpc, per motivazione meramente apparente e/o
4 illogica, in quanto l'addebito della separazione e la sussistenza di adeguati redditi personali dell'ex consorte avrebbero dovuto condurre la Corte barese ad escludere “ab origine” la sussistenza del diritto al suo mantenimento.
7.1. – Con ordinanza n. 14367/2024, pubblicata il 23.5.2024, la Corte di Cassazione Pt_2
ha accolto il sesto ed il settimo motivo del ricorso (quest'ultimo parzialmente, nei termini indicati in motivazione); ha rigettato i primi cinque motivi;
ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti ed ha rinviato la causa per un nuovo esame all'intestata Corte di Appello, cui ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
7.2. – In particolare, la pronunzia “rescindente” è sorretta dal seguente corredo argomentativo, delineante il vincolante principio di diritto dettato al giudice del rinvio: “
9.1 La
Corte distrettuale, dopo aver registrato (a pag. 4) il tenore dell'impugnazione presentata dal
in ordine alla mancata revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato Pt_1
(con la quale si era sostenuto come già in conclusione del giudizio di primo grado fosse emersa
una forte riduzione reddituale dell'appellante nel quadriennio 2015 – 2018), non ha condiviso una
simile ricostruzione delle condizioni economiche dell'appellante, ritenendo invece (a pag. 9) che il
dato reddituale dell'obbligato ricavabile dalla documentazione fiscale in atti si presentasse
pressoché similare negli anni 2015 e 2016, denotasse un notevole incremento nel 2017 e una
leggere flessione nel 2018, quando erano stati adottati i provvedimenti provvisori in sede
divorzile. Sulla base di queste valutazioni i giudici distrettuali hanno ritenuto di confermare le
statuizioni adottate dal primo giudice in ordine all'assegno di mantenimento.
9.2 Secondo la
giurisprudenza di questa Corte in materia di separazione personale tra i coniugi, al fine della
quantificazione dell'assegno di mantenimento il giudice del merito deve anzitutto accertare il
tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a
disposizione del coniuge gli permettono di conservarlo indipendentemente dalla percezione di
detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione
comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione;
5 in quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la
determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici,
in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, un'attendibile ricostruzione delle complessive
situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a
fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze
(Cass. 13592/2006; Cass. 25618/2017). Più di recente, si è affermato, inoltre, che grava sul
richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare,
l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire
un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il
riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art.
156 cod. civ., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può
estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in
grado di procurarsi da solo (Cass. 20866/2021).
9.3 Nel caso di specie, la Corte si è soffermata ad
esaminare soltanto la situazione reddituale del , ma non ha in alcun modo valutato – pur Pt_1
avendo registrato (alle pagg. 4 e 5) che l'appellata, nel costituirsi in giudizio, aveva ammesso di
aver esercitato l'attività di avvocato, collaborando anche con la società del marito, di aver svolto
l'attività di insegnante con incarichi a tempo determinato, e di essere proprietaria di cespiti
immobiliari, seppure in cattivo stato di conservazione – né i mezzi economici di cui la aveva CP_1
la disponibilità, né se quest'ultima fosse in grado di procurarsi con la propria attività
professionale i mezzi necessari per mantenere il tenore di vita goduto in precedenza. Una simile
valutazione, orientata in senso unidirezionale sulle condizioni patrimoniali del senza alcuna Pt_1
argomentazione che investisse la situazione reddituale e patrimoniale della impone CP_1
l'accoglimento delle doglianze a questo riguardo, poiché la Corte di merito, invece, era chiamata
a procedere a una valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge
al momento della separazione…”.
6 8. – Con ricorso del 23.7.2024 ha riassunto il giudizio ex art. 392 cpc, Parte_1
chiedendo di revocare le statuizioni dell'ordinanza presidenziale del 19.11.2014, nella parte in cui
è stato disposto l'assegno di mantenimento in favore di da dicembre 2014 fino al CP_1
28.6.2018 (da lui, di fatto, non corrispostole), con la declaratoria di non spettanza “ab origine” di alcun emolumento assistenziale;
in subordine, di ridurre l'assegno di mantenimento giudizialmente stabilito in € 300,00 al mese nella minor somma ritenuta di giustizia;
di revocare la statuizione ex art. 13 co.
1-quater Tusg contenuta nella sentenza appellata;
infine, di condannare la resistente al pagamento delle spese di ogni grado e fase del giudizio.
9. – Il ricorso per riassunzione è stato contrastato da che ha dedotto la CP_1
sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore
(avendo il coniuge fatto apparire artificiosamente una situazione reddituale diversa da quella reale), eccependo l'inammissibilità ex art. 394 cpc della domanda di riduzione dell'emolumento subordinatamente proposta dal riassumente e chiedendo la sua condanna alla refusione delle spese di tutti i giudizi.
10. – Il riassumente ha eccepito la tardiva costituzione della resistente in quanto avvenuta “il
giorno precedente la prima udienza del 14/01/2025, in violazione dell'art. 473-bis.32 c.p.c…”,
tanto avendo asseritamente pregiudicato il suo diritto di difesa;
nonché l'inammissibilità di venticinque produzioni documentali della controparte.
11. – Nelle more, il Tribunale di Bari con sentenza n. 2145/2023, pubblicata il 29.5.2023,
definendo il giudizio iscritto al n. 4975/2018 RG, ha – fra le altre statuizioni finali – rigettato la domanda di volta ad ottenere l'assegno di divorzio, revocando (nella parte motiva della CP_1
pronunzia) l'assegno provvisorio di mantenimento attribuitole con l'ordinanza presidenziale del
2014 con decorrenza da aprile 2023 e valutando in tal modo le rispettive situazioni patrimoniali e reddituali degli ex coniugi: “- l'attore è comproprietario con la moglie di una casa a Lecce e di
due fondi rustici, risiede con la moglie di seconde nozze in un immobile acquistato nel 2013 e
gravato da mutuo quindicennale;
dal 2017 ha subito un mutamento in peius della sua condizione
7 reddituale, in quanto le società “Compass Costruzioni srl” e “Da.Co. Impianti srl” di cui egli era
socio al 50%, risultano inattive rispettivamente dal marzo 2018 dal 2017 e sono attualmente in
liquidazione, non avendo da tempo appalti;
pertanto il reddito del , dai € 75.000,00 annui Pt_1
del 2017 (anno in cui è avvenuta la ridistribuzione degli utili pregressi delle dette società) ha
subito una progressiva riduzione fino ad azzerarsi completamente nel 2020. - la convenuta, risulta
proprietaria di un immobile sito in Gravina in Puglia, acquistato nel 2014 senza la necessità di
stipulare alcun mutuo bancario e del 50% della casa coniugale a lei assegnata, ha ricevuto in
eredità insieme ai cinque fratelli dieci ettari di terreno, gestiti da sua sorella ed improduttivi di
reddito, percepisce un reddito annuo medio di circa € 20.000,00 lavorando come insegnante con
contratto a tempo determinato rinnovato di anno in anno […] La convenuta, quindi, non può
continuare a pretendere di essere ancora mantenuta da suo marito: pertanto l'assegno provvisorio
in suo favore va revocato con effetto immediato, ovvero dal corrente mese di aprile…”.
11.1. – La sentenza n. 2145/2023 è stata impugnata da e la Corte di Appello nel Parte_1
2024 ha confermato che “…sussisteva uno squilibrio economico, sin dall'introduzione del giudizio
di primo grado, come evidenziato nella documentazione reddituale in atti e tale squilibrio
determinava una effettiva disparità di reddito tra le parti, come già riconosciuto nella fase
presidenziale di primo grado e confermato da questa Corte di Appello in sede di reclamo avverso i
provvedimenti presidenziali […] Si evince infatti dalla documentazione in atti che nel 2017 il
ha avuto un reddito pari a € 75.000, ridotto di poco nel 2018 mentre il reddito della Pt_1
, nello stesso lasso temporale e tuttora, era pari a € 20.000,00 annuali…”. CP_1
11.2. – Quest'ultima sentenza di appello, pronunciata a definizione del giudizio di divorzio, è
stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte di , il quale ha continuato a Parte_1
denunciare l'errore dei giudici di merito, consistito nel riconoscere la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento fin dall'ordinanza presidenziale del 19.11.2014
nonostante le emergenze documentali deponessero per l'esclusione “ab origine” del medesimo diritto, stante la disponibilità di adeguati redditi propri da parte dell'ex moglie al tempo
8 dell'introduzione della causa separativa. Il giudizio di legittimità introdotto avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello nell'ambito del procedimento divorzile è attualmente pendente.
12. – All'udienza del 13.5.2025 l'intestata Corte di Appello, investita del giudizio di rinvio, ha riservato in decisione la causa separativa riassunta, con la concessione alle parti dei termini per il deposito di memorie conclusive.
13. – In rito, dev'essere rigettata l'eccezione d'inammissibilità della comparsa di costituzione e risposta per essere stata depositata in prossimità della prima udienza di trattazione del 14.1.2025.
Prescindendo dall'improprio richiamo dell'art. 473-bis.32 cpc, poiché inapplicabile “ratione
temporis” alla controversia in esame, le ragioni dell'infondatezza della predetta eccezione risiedono nella circostanza che la resistente non ha proposto appello incidentale e né ha formulato eccezioni cd. “in senso stretto”, essendosi limitata a far valere, nell'atto di costituzione in giudizio,
mere difese integranti allegazioni assertive sottratte al regime di preclusione.
13.1. – In ordine ai documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta della resistente, di cui il riassumente ha eccepito l'irrituale produzione (“All. 9: Non risulta depositato in
primo grado. All. 10-15 e 16-21: Visure e bilanci non versati nei termini di legge. All. 22-23:
Irrilevanti ai fini della causa. All. 24-25: Inammissibili, in quanto di formazione successiva
(2022)”), ha dedotto – senza che la sua affermazione abbia trovato puntuale smentita CP_1
avversaria – che trattasi di documenti già agli atti dei precedenti giudizi e, quindi, di attività
meramente riallegativa compiuta soltanto per comodità di esame, oltre che nel rispetto del principio di “non dispersione” della prova. In ogni caso, la circostanza documentata dall'allegato 9
(ossia la conclusione di un contratto di lavoro a tempo determinato, da parte di con il CP_1
dirigente scolastico di un istituto di istruzione superiore di Bologna) è stata oggetto di una specifica enunciazione deduttiva negli scritti difensivi della stessa resistente (“…ha prestato
attività di insegnamento a tempo determinato ed anche parziale, per incarichi in altra classe di
concorso, il che ha richiesto, nell'a.s. 2015/16 dal 19/12/2015 al 30/06/2016 e nell'a.s. 2016/17
dal 7 al 29/11/2016 un trasferimento in Bologna…”), senza che la verificazione della predetta
9 circostanza sul piano storico-fattuale risulti contraddetta dalla parte eccipiente. Quanto agli allegati da 21 a 25, il Collegio – comunque – ben può prescindere dalla loro disamina, essi non spiegando alcuna particolare rilevanza ai fini del decidere. Infine, i bilanci d'esercizio delle due società di cui
è stato socio risultano già prodotti in allegato alla memoria di costituzione di Parte_1 CP_1
depositata nel procedimento n. 1074/2021 R.G., come emerge dalla consultazione del
[...]
relativo fascicolo telematico.
14. – Sempre in rito, non appare inutile rammentare che la sentenza emessa nel giudizio di rinvio cd. “prosecutorio” – determinato dal riscontro in sede di legittimità di vizi implicanti
“errores in iudicando” ex art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 cpc – non si sostituisce ad altra precedente, ma interviene direttamente sulla domanda proposta dalle parti (cfr. sul punto Cass. 12.3.2013 n. 6113;
in senso conforme Cass. 31.5.2021 n. 15143). Infatti, il giudizio di rinvio instauratosi a seguito dell'annullamento della sentenza di appello non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce fase del tutto nuova ed autonoma, nonché ulteriore e successivo momento del giudizio funzionale all'emanazione di una sentenza, che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (né di primo, né di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti, come implicitamente confermato dall'art. 393 cpc, che fa discendere dalla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio non il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia. Pertanto, l'odierna decisione non può che consistere in una pronunzia riguardante il merito delle pretese sostanziali originariamente fatte valere dalle parti nel giudizio separativo, con la precisazione che, fra queste, soltanto quella relativa all'attribuzione (e subordinatamente alla minore quantificazione) dell'assegno di mantenimento in favore di può costituire CP_1
oggetto del presente giudizio di rinvio in quanto tutte le altre domande, di natura personale ed economica, sono ormai coperte dal giudicato.
15. – Nella decisione di annullamento della sentenza di appello n. 1803/2022 la Corte
Suprema di Cassazione ha delimitato l'ambito cognitivo del giudice della fase “rescissoria”,
10 ribadendo il principio secondo cui il presupposto per il sorgere del diritto al mantenimento è
costituito dall'inadeguatezza di mezzi economici propri, da parametrarsi al tenore di vita goduto dal coniuge richiedente in costanza di matrimonio, in tal modo dando continuità ad un costante orientamento interpretativo che, tuttavia, poco più di un lustro addietro, era parso messo in discussione da alcune pronunzie di legittimità (Cass. 19.9.2019 n. 16505, pagg. 6 e 7 della motivazione, Cass. 15.10.2019 n. 26084, pagg. 6 della motivazione, a firma del medesimo estensore), che sembravano aver applicato all'assegno di mantenimento i principi giurisprudenziali statuiti per l'assegno divorzile, attraverso la “svalutazione” del parametro costituito dal precedente tenore di vita matrimoniale, così finendo – in una prospettiva di completa elisione dell'inveterata dicotomia esistente fra i due istituti – per parificarne natura e funzioni, sia pure senza che detta conclusione fosse sorretta da un corredo motivazionale esplicativo dell'equiparazione della disciplina delle due attribuzioni economiche rese in sede di separazione e di divorzio. In
particolare, con le due suddette pronunzie si è apparentemente contraddetto il consolidato indirizzo ermeneutico secondo cui l'assegno separativo, avendo fonte legale nel diritto all'assistenza materiale correlato al perdurante vincolo coniugale – a differenza dell'assegno divorzile, per il quale il dovere di assistenza materiale post coniugale ha, invece, una consistenza ben più
“affievolita” –, ha nel mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio un imprescindibile parametro di valutazione dell'inadeguatezza dei redditi del coniuge economicamente più debole (cfr., fra le pronunce temporalmente contestuali o successive a quelle che hanno statuito l'“inedito” principio dianzi esposto, Cass. 24.6.2019 n. 16809 e Cass. 17.2.2021
n. 4215, pagg. 9 e 10 della motivazione;
Cass. 10.2.2022 n. 4327).
15.1. – Invece, il principio di diritto espresso nella sentenza “rescindente”, del quale occorre fare ineludibile applicazione in questa sede di rinvio, è stato riconfermato dalla più recente giurisprudenza (cfr., fra le tante pronunzie, Cass.
7.1.2025 n. 234), che ha nuovamente chiarito che
“…il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del
dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di
11 matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel
valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto
anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza
giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a
comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in
grado di procurarsi da solo”.
16. – Orbene, dopo aver opportunamente richiamato il contenuto del punto 11. che precede,
nel quale si è dato conto degli immobili in proprietà degli ex coniugi, occorre soffermare l'attenzione sulla documentazione fiscale relativa ad epoca anteriore e coeva al procedimento di separazione personale. Da essa emerge che ha dichiarato un reddito complessivo Parte_1
di € 20.232,00 con riferimento al periodo d'imposta 2009; di € 18.182,00 con riferimento al periodo d'imposta 2010; di € 14.057,00 con riferimento al periodo d'imposta 2011; di € 39.914,00
con riferimento al periodo d'imposta 2012; di € 33.572,00 con riferimento al periodo d'imposta
2013; di € 44.023,00 con riferimento al periodo d'imposta 2014.
16.1. – Di contro, – la quale, prima della fine del rapporto matrimoniale, secondo CP_1
quanto da lei incontestatamente dedotto, ha fornito il proprio apporto collaborativo alle aziende del marito, titolare del 50% di partecipazioni sociali in due società rimaste attive fino al 2017 e 2018 –
risulta aver dichiarato un reddito complessivo di € 5.298,00 con riferimento al periodo d'imposto
2013 e di € 5.797,00 con riferimento al periodo d'imposta 2014.
16.2. – Inoltre, in data 11.9.2013, ha contratto un mutuo con BNL, Parte_1
finalizzato all'acquisto di un immobile, obbligandosi a restituire l'importo complessivo di €
71.609,09 in centottanta rate mensili, dal 30.11.2013 al 31.10.2028, progressivamente crescenti nel tempo dall'iniziale importo di € 242,06.
16.3. – Dopo quasi due mesi dall'instaurazione del giudizio di separazione personale,
precisamente il 7.6.2014, ha acquistato un appartamento al piano terra ad uso CP_1
abitazione, situato a Gravina in Puglia, che avrebbe destinato ad attività di studio legale, al prezzo
12 complessivo di € 67.000,00, da pagarsi con le modalità e nei tempi di seguito indicati: € 2.000,00 a mezzo di bonifico bancario già eseguito il 6.3.2014; € 32.000,00 già versati con assegno circolare il 18.4.2014; € 3.000,00 da corrispondersi tramite assegno bancario entro il 30.6.2014; € 30.000,00
da versarsi in dieci rate trimestrali di € 3.000,00 ciascuna nell'arco temporale compreso fra il
15.9.2014 ed il 15.12.2016.
16.4. – L'evoluzione delle condizioni reddituali dei coniugi può essere sintetizzata nel modo che segue con riguardo al periodo di tempo successivo al 2014 e fino alla data del 28.6.2018, che coincide con il momento di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti resi nel distinto procedimento divorzile ai sensi dell'art. 4 co. 8 L. n. 898/1970 e successive modifiche, con l'opportuna precisazione – già presente nella motivazione della sentenza n. 1803/2022 della Corte
di Appello di Bari – che soltanto a seguito della richiesta del GI ed in prossimità Parte_1
della definizione del procedimento ha depositato la documentazione fiscale relativa agli anni 2015-
2018, in tal modo rendendo conoscibile la sua condizione economico-reddituale nella fase terminale del giudizio celebratosi davanti al Tribunale di Bari: nel periodo d'imposta 2015 egli ha dichiarato un reddito complessivo di € 26.373,00; nel periodo d'imposta 2016 un reddito complessivo di € 26.803,00; nel periodo d'imposta 2017 un reddito complessivo di € 41.899,00;
nel periodo d'imposta 2018 un reddito complessivo di € 20.668,00; invece, dopo anni CP_1
di inattività involontaria, causata dalla mancanza di incarichi di supplenza, risulta aver svolto a
Bologna, fra la fine del 2015 e la fine del 2016, attività di docenza, in qualità di supplente
(percependo il corrispondente trattamento retributivo), tanto lasciando presumere ragionevolmente che la stessa, nel periodo in cui ha svolto tale attività d'insegnamento, ha dovuto giocoforza sostenere notevoli costi di trasferta e di permanenza nel capoluogo felsineo, che hanno potuto incidere significativamente sul reddito effettivamente disponibile per il soddisfacimento delle esigenze di vita proprie e del figlio;
inoltre, nel periodo d'imposta 2015 ella risulta aver dichiarato un reddito complessivo di € 385,00; nel periodo d'imposta 2016 un reddito complessivo di €
13 14.401,00; nel periodo d'imposta 2017 un reddito complessivo di € 5.298,00; nel periodo d'imposta 2018 un reddito complessivo di € 15.139,00.
16.5. – A ciò occorre ulteriormente aggiungere – sulla scorta delle allegazioni della resistente, contro le quali non si sono appuntate specifiche, persuasive e riscontrate contestazioni avversarie in grado di inficiarle nella loro valenza quantomeno indiziaria – che il riassumente è
stato titolare del 50% delle quote di due società avviate durante il matrimonio anche con risorse lavorative della moglie;
dopo l'abbandono del tetto coniugale, ha acquistato Parte_1
un'abitazione di proprietà ed il 50% di una seconda abitazione in Alliste (e successivamente l'ulteriore quota del 25%); si è totalmente sottratto agli obblighi di mantenimento nei confronti della moglie e quasi ininterrottamente (fatta eccezione per il versamento di importi parziali per circa quattro/cinque mesi) anche del figlio, il quale ha coabitato con la genitrice, che si è
sobbarcata, in via esclusiva, le spese occorrenti per la crescita del ragazzo;
le dichiarazioni a fini
Irpef dell'ex marito non rispecchiano la sua effettiva situazione reddituale ed economica, avendo potuto effettuare consistenti deduzioni e detrazioni (invece precluse all'ex moglie) per spese Pt_1
di rappresentanza, assicurazione ed altro (a titolo esemplificativo, nella dichiarazione 2015
risultano inseriti oneri deducibili per € 13.005,00; in quella del 2016 risultano indicati oneri deducibili per € 10.941,00; in quella del 2017 risultano “appostati” oneri deducibili per €
14.577,00 ed un'imposta a credito di € 11.734,00, etc.), facendo apparire costi, comunque,
materialmente non sostenuti (come ad es. la detrazione della somma di € 3.600,00 annui per l'assegno di mantenimento in realtà non corrisposto alla resistente, ciò essendo effettivamente documentato dalle dichiarazioni fiscali in atti); le due società di cui l'ex coniuge è stato contitolare nella misura del 50% delle quote, nel periodo successivo alla separazione personale, non hanno distribuito ai soci (verosimilmente in maniera preordinata) i non affatto trascurabili utili di esercizio realizzati negli anni precedenti, in tal modo facendosi luogo ad una non attendibile rappresentazione contabile-reddituale nelle dichiarazioni fiscali presentate dall'ex marito (in effetti, per fare un solo esempio limitato ad una delle due società di che trattasi, l'esame del conto
14 economico del bilancio di “Compass Costruzioni s.r.l.” al 31.12.2012 mostra un ragguardevole utile d'esercizio di € 323.687,00).
17. – Nei suoi scritti difensivi il riassumente ha reiteratamente insistito sul dato,
oggettivamente incontestabile, costituito dall'acquisto, da parte di in pendenza della CP_1
crisi coniugale e contestualmente alla richiesta dell'assegno di mantenimento, dell'immobile da adibire a studio legale, che ha comportato l'esborso della somma di € 67.000,00, senza la necessità
di contrarre un mutuo bancario, fatto che sarebbe “…idoneo, da solo, a escludere in radice la
sussistenza di uno stato di bisogno economico ai sensi dell'art. 156 c.c….” e a determinare il diniego “ab origine”, ossia fin dall'instaurazione del giudizio di separazione personale, del medesimo assegno di mantenimento a favore dell'ex moglie. In proposito, nelle “Note Conclusive”
(cfr. pagg. 3, 4 e 12) ha testualmente richiamato i seguenti principi Parte_1
giurisprudenziali: ““La disponibilità, anche indiretta, di un immobile acquistato autonomamente
dopo la separazione, ancorché a mezzo di dilazione o con contributi familiari, è circostanza
rilevante per escludere lo stato di bisogno del coniuge richiedente l'assegno” (Cass. civ., Sez. I, 5
aprile 2022, n. 10926); “L'esistenza di risorse per sostenere un investimento immobiliare,
ancorché programmato, esclude in radice i presupposti dell'assegno ex art. 156 c.c., che ha
natura puramente assistenziale e non compensativa” (Cass. civ., Sez. I, 13 aprile 2023, n. 9997)”.
17.1. – Sennonché, al di là dell'inconferente richiamo delle suddette pronunzie (quella n.
10926/2022 è un decreto di estinzione emesso dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di revocatoria ordinaria e la n. 9997/2023 è un'ordinanza della Sezione Tributaria della S.C. in materia di catasto) ed una volta esclusa, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di mantenimento, la rilevanza della nozione di “stato di bisogno” (viceversa ripetutamente valorizzata in modo non pertinente dal ricorrente: cfr., sul punto, il caso esaminato da Cass. 27.6.1997 n. 5762), deve osservarsi che la circostanza relativa all'acquisto immobiliare compiuto da nel 2014, su CP_1
cui ha enfaticamente posto l'accento, non può, di per sé, in virtù di un non Parte_1
15 consentito automatismo, escludere la spettanza del diritto all'emolumento di natura assistenziale in favore della resistente.
17.2. – A sostegno dell'anzidetta conclusione militano i seguenti concorrenti elementi di valutazione: a) dopo che è intervenuta la crisi coniugale, ha dovuto cessare ogni CP_1
prestazione collaborativa nelle società del coniuge, le cui profittevoli attività imprenditoriali hanno fatto conseguire cospicui utili di esercizio nel corso degli anni;
b) al tempo della proposizione della domanda separativa, nonché negli anni successivi (si rinvia ai punti 16., 16.1 e 16.4 che precedono), si è registrata una rimarchevole e duratura sperequazione fra i coniugi sul piano reddituale, che ha posto l'ex moglie in una condizione di indisponibilità di adeguati mezzi economici (infatti, al di là del risparmio di spese abitative in ragione dell'assegnazione della casa coniugale, fino al periodo d'imposta 2016 ha potuto fruire di redditi assolutamente CP_1
modesti, se non per taluni anni irrisori, come si evince dalle certificazioni fiscali in atti); c) se,
nella prospettiva del riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, l'indagine del giudice dev'essere diretta ad “accertare il tenore di
vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle
consistenze reddituali o patrimoniali godute” (così Cass. 19.7.2022 n. 2261), ne consegue allora che il reddito complessivo medio ritratto da (derivante anche dalla sua qualità di Parte_1
socio di due imprese in piena attività operativa), sia prima che dopo l'instaurazione del giudizio separativo (anche volendo computare la rata mensile del mutuo bancario gravante sull'ex marito),
era di tale entità da garantire, nella vigenza del rapporto matrimoniale, un livello più che dignitoso di benessere economico (e, quindi, un confortevole tenore di vita), che, viceversa, gli esigui proventi autonomamente goduti da non potevano consentirle di conservare in CP_1
mancanza dell'assegno di mantenimento, perciò legittimamente richiesto ed ottenuto dal coniuge enormemente svantaggiato rispetto all'altro, invece munito di una potenzialità reddituale incomparabilmente superiore, almeno fino al 2018 allorché, dopo la distribuzione degli utili, si è
verificata l'inattività delle società ed il progressivo peggioramento della situazione economica
16 dell'ex marito;
d) dunque, alla stregua di tali rilievi, l'acquisto immobiliare avvenuto nel 2014, da parte di non vale ad escludere la sussistenza dei presupposti per il sorgere del diritto CP_1
all'emolumento a suo favore;
ciò anche perché è verosimile ritenere che la provvista pagata alla venditrice fino al 30.6.2014, pari complessivamente ad € 37.000,00, sia stata frutto dei risparmi che la resistente ha potuto mettere da parte in costanza di matrimonio, durante il periodo in cui ha prestato attività di collaborazione a beneficio delle aziende del marito (non risulta prodotta in atti alcuna documentazione bancaria in grado di dimostrare che avesse disponibilità di CP_1
risorse monetarie); inoltre, in quanto quell'acquisto fu “programmaticamente” concepito da costei con l'intento di destinare l'immobile ad attività di studio legale, evidentemente finalizzata – in mancanza di altre fonti di reddito – al procacciamento dei mezzi economici per assicurare il sostentamento vitale a sé e al figlio (rimasto privo del pur disposto mantenimento paterno, fatta eccezione per talune contribuzioni episodiche e parziali), dopo che v'era stata la separazione coniugale ed era venuta meno ogni forma di collaborazione nelle società del marito e quando era ancora di là da venire l'assegnazione dell'incarico di insegnante a tempo determinato nell'istituto scolastico bolognese, a seguito di un prolungato ed incolpevole periodo d'inattività quale docente supplente, ciò che aveva posto la richiedente in una situazione di precarietà lavorativa e di insufficienza economica, come può desumersi dalla circostanza che la stessa, in seguito, ha dovuto accettare proprio l'incarico d'insegnamento a tempo determinato a quasi settecento chilometri di distanza dal luogo di residenza, nel quale, come è logico arguire, almeno fino a quel momento, lo svolgimento della professione forense si era rivelato irto di difficoltà e scarsamente generativo di redditi;
infine, perché è ipotizzabile che la resistente avesse in animo e si fosse riproposta di corrispondere quasi la metà del prezzo di acquisto dell'immobile non pagato anticipatamente
(ossia € 30.000,00, il cui versamento era stato pattuito in dieci rate trimestrali di € 3.000,00
ciascuna nell'arco temporale compreso fra il 15.9.2014 ed il 15.12.2016) mercé gli introiti che mano a mano avrebbe potuto ricavare dal futuro espletamento dell'attività di avvocato, la quale,
invece, come sopra notato, è stata pressoché assorbita, se non totalmente impedita, in quel
17 medesimo torno di tempo, dagli impegni derivanti dall'assunzione in Emilia Romagna del ruolo di docente supplente.
18. – In definitiva, il nuovo giudizio svolto in sede di rinvio sull'originaria domanda proposta da , tesa ad ottenere la revoca delle “statuizioni dell'ordinanza Parte_1
presidenziale del 19.11.2014, nella parte in cui si disponeva di un assegno di mantenimento in
favore di dal dicembre 2014 e fino alla data del 28.06.2018, dichiarando che nessun CP_1
mantenimento fosse dovuto ab origine dal in favore della ex coniuge”, conduce ad Parte_1
un esito reiettivo della stessa.
19. – La regolamentazione delle spese legali dev'essere operata in base all'esito globale e finale della lite (così Cass. 20.3.2014 n. 6522; Cass. 13.12.2017 n. 29888, pag. 5 della motivazione;
Cass. 11.4.2019 n. 10245, pag. 4 della motivazione), che vede parte Parte_1
sconfitta agli effetti di cui all'art. 91 cpc.
19.1. – La disciplina degli oneri economici della controversia investe il primo ed il secondo grado nonché le fasi di legittimità e di rinvio. I compensi legali sono determinati in base alla vigente disciplina parametrica forense e sono liquidati, per il primo grado, per quello di appello e per la fase di legittimità secondo importi prossimi ai minimi dello scaglione di valore indeterminabile (giacché nell'ambito di quei tre giudizi le parti hanno dibattuto anche in ordine alla questione dell'addebito della separazione personale dei coniugi, non suscettibile di valutazione economica in quanto avene ad oggetto una pretesa assolutamente non traducibile in termini monetari), al fine di contenere le spettanze legali entro limiti di equità e ragionevolezza. Invece,
per la fase di rinvio, il valore della causa – che ha avuto unicamente ad oggetto la questione della spettanza dell'assegno di mantenimento disposto nella misura di € 300,00 al mese – va determinato alla stregua del criterio dettato dall'art. 13 co. 1 cpc (cfr. sul punto, con specifico riferimento all'assegno di divorzio, Cass. 23.5.2024 n. 14365, che ha riaffermato il principio in passato espresso da Cass. 22.8.1977 n. 3826; in relazione all'assegno di mantenimento, cfr. Cass.
18 25.8.1989 n. 3791; già prima, nel medesimo senso, Cass. 11.2.1980 n. 947), facendo analogamente applicazione dei parametri prossimi ai minimi per le ragioni sopra indicate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, fra le parti indicate in epigrafe, in sede di giudizio di rinvio da cassazione a seguito di riassunzione ex art. 392 cpc, proposta con ricorso del 23.7.2024, così
provvede:
1) dà atto, preliminarmente, dell'avvenuta formazione del giudicato su tutte le altre domande,
diverse dall'unica odiernamente al vaglio del giudice del rinvio, come meglio specificato al punto
14. della motivazione;
2) rigetta la domanda di revoca delle “statuizioni dell'ordinanza presidenziale del 19.11.2014,
nella parte in cui si disponeva di un assegno di mantenimento in favore di dal dicembre CP_1
2014 e fino alla data del 28.06.2018, dichiarando che nessun mantenimento fosse dovuto ab origine
dal in favore della ex coniuge”, oggetto di esclusivo scrutinio nell'odierna fase di Parte_1
rinvio;
3) condanna al pagamento in favore di delle spese e competenze Parte_1 CP_1
legali dei tre gradi e della fase di rinvio, che si liquidano rispettivamente in € 4.250,00 per compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge, oltre esborsi documentabili “ex
actis”, in relazione al giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Bari;
in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge, in relazione al giudizio di appello;
in €
2.800,00 per compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge, in relazione al giudizio svoltosi davanti alla Corte Suprema di Cassazione;
infine, in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge, in relazione al giudizio di rinvio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Presidente
Dott. Michele Prencipe
19 Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
20
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 994/2024 R.G.A.C.C., instaurata a seguito di riassunzione ex art. 392 cpc da
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Giuseppe Lospalluti Parte_1
- Ricorrente in riassunzione -
nei confronti di rappresentata e difesa da sé medesima ai sensi dell'art. 86 cpc CP_1
- Resistente in riassunzione -
*******
OGGETTO: “Altri istituti e leggi speciali” (procedimento in materia di famiglia).
1 Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza del 13.5.2025 in cui la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini per il deposito di note conclusive.
FATTO e DIRITTO
1. – Nel 1994 e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
Gravina in Puglia e dalla loro unione è nato nel 1995 il figlio Per_1
2. – Nel 2014 , di professione ingegnere, ha proposto domanda di Parte_1
separazione personale davanti al Tribunale di Bari e con ordinanza del 19.11.2014 sono stati emessi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 cpc: autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente;
assegnazione dell'abitazione coniugale a munita CP_1
del titolo di avvocato, con la quale conviveva il figlio, in quel tempo già maggiorenne;
imposizione a carico del ricorrente dell'obbligo di versare alla coniuge un assegno di mantenimento di € 300,00
al mese e a carico di entrambi i genitori dell'obbligo di corrispondere al figlio un assegno di mantenimento rispettivamente di € 500,00 (per il padre) e di € 200,00 (per la madre), somme soggette a rivalutazione Istat.
3. – Il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di addebito della separazione alla moglie, la quale ha formulato, in via riconvenzionale, speculare domanda di addebito a carico del marito,
chiedendo la conferma dell'ordinanza presidenziale ex art. 708 cpc.
4. – Emessa nel 2017 la pronunzia non definitiva sullo “status” ai sensi dell'abrogato art. 709-bis cpc, il giudizio è stato definito con sentenza n. 1980/2021, con la quale è stata rigettata la domanda di addebito proposta dal ricorrente (capo 1 del dispositivo); è stata, invece, accolta la domanda di addebito formulata da (capo 2); sono state confermate le disposizioni di CP_1
natura economica contenute nell'ordinanza presidenziale del 19.11.2014, fino alla data del
28.6.2018 (allorché sono stati adottati i provvedimenti ex art. 4 co. 8 L. n. 898/1970 e successive modifiche), ed è stata dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle ulteriori questioni riguardanti i rapporti personali ed economici tra i coniugi separati e tra loro ed il figlio
2 maggiorenne, da proporsi nel giudizio divorzile nelle more introdotto sempre dal marito (capo 3); è
stato condannato il ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore della moglie (capo 4).
5. – Con la suddetta ordinanza ex art. 4 co. 8 L. n. 898/1970 e successive modifiche del
28.6.2018 il Presidente della I Sezione Civile del Tribunale di Bari ha confermato “le condizioni
regolanti lo stato di separazione, non essendo sopravvenute circostanze nuove rispetto all'epoca
in cui venne emessa relativa sentenza” (con tale statuizione – evidentemente – l'estensore del provvedimento ha inteso fare riferimento all'ordinanza presidenziale emessa il 19.11.2014 giacché
le questioni di carattere economico “inter partes” sono state definite soltanto con la sentenza n.
1980/2021 emessa a conclusione del procedimento di separazione personale dei coniugi). La
suddetta ordinanza resa nel procedimento divorzile è stata confermata dall'intestata Corte di
Appello, che nel 2019 ha respinto il reclamo proposto da . Parte_1
6. – Pronunziando sul gravame esperito da quest'ultimo avverso la sentenza di separazione n.
1980/2021, la Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 1803/2022, pubblicata il 20.12.2022, ha respinto l'appello proposto da (iscritto al n. 1074/2021 R.G.) e lo ha condannato al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore di . CP_1
6.1. – Nei limiti di quanto rileva in questa fase di rinvio, con specifico ed esclusivo riguardo ai rapporti di natura economica tra i coniugi, il Collegio di secondo grado ha osservato quanto di seguito testualmente trascritto: “…L'ordinanza presidenziale di prime cure, che aveva disposto
provvisoriamente l'assegno di mantenimento a beneficio della ed il mantenimento di CP_1
entrambi i genitori per il figlio aveva superato anche il vaglio del reclamo ex art. 708, Per_1
IV comma, c.p.c., invocato dall'interessato e nel corso del giudizio non era stata oggetto di revoca
e/o modifica. Vero è che il con la Memoria integrativa ne auspicava la revoca Parte_1
lamentando l'inadempimento, a suo dire, della all'obbligo di versare il mantenimento per il CP_1
figlio, tuttavia solo a richiesta del giudice istruttore ed in prossimità della definizione del
procedimento il ha depositato la documentazione fiscale del periodo 2015-2018 lamentando Pt_1
una rilevante riduzione reddituale che il Tribunale di Bari non ha, a suo dire, opportunamente
3 considerato. Comunque, negli scritti conclusionali entrambe le parti hanno rappresentato che
nelle more il ha proposto il giudizio per la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio (n. 4975/2018 R.G. Tribunale di Bari) nell'ambito del quale il Presidente in data
28.6.2018 ha dettato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex lege a tutela dell'interesse dei
coniugi e del figlio ormai divenuto maggiorenne. A fronte di ciò, il Tribunale ha Per_1
dichiarato cessata la materia del contendere su ogni ulteriore profilo riguardante i rapporti
personali ed economici tra i coniugi e tra essi e la prole, assumendo che le relative questioni
debbano proporsi, successivamente alla detta data, solo in sede divorzile ai sensi dell'art. 4
comma 8 legge n. 898/70” […] la Corte osserva che il dato reddituale del Parte_1
ricavabile dalla documentazione fiscale in atti, si presenta pressoché similare negli anni 2015 e
2016, denota un notevole incremento nel 2017 (dovuto alla redistribuzione degli utili societari di
Compass Costruzioni S.r.l. e Da.Co. Impianti S.r.l.), ed una leggera flessione per l'anno 2018 nel
corso del quale, giova rammentare, è intervenuta l'ordinanza in sede divorzile che ha
necessariamente parametrato le statuizioni su quella stessa documentazione reddituale che il
qui invoca a suo favore…”. Parte_1
7. – Avverso detta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione Parte_1
sulla scorta di sette motivi: il primo, il secondo, il terzo ed il quinto diretti a contestare, sotto plurimi profili, la dichiarazione di addebito della separazione;
il quarto motivo prospettante la violazione dell'art. 112 cpc in quanto la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciare sulla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento “muliebre”, trascurando di valutare l'“an” del diritto che sarebbe stato erroneamente riconosciuto a;
il sesto motivo avente ad oggetto CP_1
la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 156 cod. civ., per avere il giudice di appello confermato la debenza dell'assegno separativo in favore dell'ex moglie senza tener conto che costei possedeva congrui redditi propri che le avrebbero consentito di mantenere un tenore di vita quantomeno analogo a quello goduto in costanza di matrimonio;
infine, il settimo motivo fondato sulla lamentata violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4) cpc, per motivazione meramente apparente e/o
4 illogica, in quanto l'addebito della separazione e la sussistenza di adeguati redditi personali dell'ex consorte avrebbero dovuto condurre la Corte barese ad escludere “ab origine” la sussistenza del diritto al suo mantenimento.
7.1. – Con ordinanza n. 14367/2024, pubblicata il 23.5.2024, la Corte di Cassazione Pt_2
ha accolto il sesto ed il settimo motivo del ricorso (quest'ultimo parzialmente, nei termini indicati in motivazione); ha rigettato i primi cinque motivi;
ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti ed ha rinviato la causa per un nuovo esame all'intestata Corte di Appello, cui ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
7.2. – In particolare, la pronunzia “rescindente” è sorretta dal seguente corredo argomentativo, delineante il vincolante principio di diritto dettato al giudice del rinvio: “
9.1 La
Corte distrettuale, dopo aver registrato (a pag. 4) il tenore dell'impugnazione presentata dal
in ordine alla mancata revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato Pt_1
(con la quale si era sostenuto come già in conclusione del giudizio di primo grado fosse emersa
una forte riduzione reddituale dell'appellante nel quadriennio 2015 – 2018), non ha condiviso una
simile ricostruzione delle condizioni economiche dell'appellante, ritenendo invece (a pag. 9) che il
dato reddituale dell'obbligato ricavabile dalla documentazione fiscale in atti si presentasse
pressoché similare negli anni 2015 e 2016, denotasse un notevole incremento nel 2017 e una
leggere flessione nel 2018, quando erano stati adottati i provvedimenti provvisori in sede
divorzile. Sulla base di queste valutazioni i giudici distrettuali hanno ritenuto di confermare le
statuizioni adottate dal primo giudice in ordine all'assegno di mantenimento.
9.2 Secondo la
giurisprudenza di questa Corte in materia di separazione personale tra i coniugi, al fine della
quantificazione dell'assegno di mantenimento il giudice del merito deve anzitutto accertare il
tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a
disposizione del coniuge gli permettono di conservarlo indipendentemente dalla percezione di
detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione
comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione;
5 in quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la
determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici,
in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, un'attendibile ricostruzione delle complessive
situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a
fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze
(Cass. 13592/2006; Cass. 25618/2017). Più di recente, si è affermato, inoltre, che grava sul
richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare,
l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire
un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il
riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art.
156 cod. civ., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può
estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in
grado di procurarsi da solo (Cass. 20866/2021).
9.3 Nel caso di specie, la Corte si è soffermata ad
esaminare soltanto la situazione reddituale del , ma non ha in alcun modo valutato – pur Pt_1
avendo registrato (alle pagg. 4 e 5) che l'appellata, nel costituirsi in giudizio, aveva ammesso di
aver esercitato l'attività di avvocato, collaborando anche con la società del marito, di aver svolto
l'attività di insegnante con incarichi a tempo determinato, e di essere proprietaria di cespiti
immobiliari, seppure in cattivo stato di conservazione – né i mezzi economici di cui la aveva CP_1
la disponibilità, né se quest'ultima fosse in grado di procurarsi con la propria attività
professionale i mezzi necessari per mantenere il tenore di vita goduto in precedenza. Una simile
valutazione, orientata in senso unidirezionale sulle condizioni patrimoniali del senza alcuna Pt_1
argomentazione che investisse la situazione reddituale e patrimoniale della impone CP_1
l'accoglimento delle doglianze a questo riguardo, poiché la Corte di merito, invece, era chiamata
a procedere a una valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge
al momento della separazione…”.
6 8. – Con ricorso del 23.7.2024 ha riassunto il giudizio ex art. 392 cpc, Parte_1
chiedendo di revocare le statuizioni dell'ordinanza presidenziale del 19.11.2014, nella parte in cui
è stato disposto l'assegno di mantenimento in favore di da dicembre 2014 fino al CP_1
28.6.2018 (da lui, di fatto, non corrispostole), con la declaratoria di non spettanza “ab origine” di alcun emolumento assistenziale;
in subordine, di ridurre l'assegno di mantenimento giudizialmente stabilito in € 300,00 al mese nella minor somma ritenuta di giustizia;
di revocare la statuizione ex art. 13 co.
1-quater Tusg contenuta nella sentenza appellata;
infine, di condannare la resistente al pagamento delle spese di ogni grado e fase del giudizio.
9. – Il ricorso per riassunzione è stato contrastato da che ha dedotto la CP_1
sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore
(avendo il coniuge fatto apparire artificiosamente una situazione reddituale diversa da quella reale), eccependo l'inammissibilità ex art. 394 cpc della domanda di riduzione dell'emolumento subordinatamente proposta dal riassumente e chiedendo la sua condanna alla refusione delle spese di tutti i giudizi.
10. – Il riassumente ha eccepito la tardiva costituzione della resistente in quanto avvenuta “il
giorno precedente la prima udienza del 14/01/2025, in violazione dell'art. 473-bis.32 c.p.c…”,
tanto avendo asseritamente pregiudicato il suo diritto di difesa;
nonché l'inammissibilità di venticinque produzioni documentali della controparte.
11. – Nelle more, il Tribunale di Bari con sentenza n. 2145/2023, pubblicata il 29.5.2023,
definendo il giudizio iscritto al n. 4975/2018 RG, ha – fra le altre statuizioni finali – rigettato la domanda di volta ad ottenere l'assegno di divorzio, revocando (nella parte motiva della CP_1
pronunzia) l'assegno provvisorio di mantenimento attribuitole con l'ordinanza presidenziale del
2014 con decorrenza da aprile 2023 e valutando in tal modo le rispettive situazioni patrimoniali e reddituali degli ex coniugi: “- l'attore è comproprietario con la moglie di una casa a Lecce e di
due fondi rustici, risiede con la moglie di seconde nozze in un immobile acquistato nel 2013 e
gravato da mutuo quindicennale;
dal 2017 ha subito un mutamento in peius della sua condizione
7 reddituale, in quanto le società “Compass Costruzioni srl” e “Da.Co. Impianti srl” di cui egli era
socio al 50%, risultano inattive rispettivamente dal marzo 2018 dal 2017 e sono attualmente in
liquidazione, non avendo da tempo appalti;
pertanto il reddito del , dai € 75.000,00 annui Pt_1
del 2017 (anno in cui è avvenuta la ridistribuzione degli utili pregressi delle dette società) ha
subito una progressiva riduzione fino ad azzerarsi completamente nel 2020. - la convenuta, risulta
proprietaria di un immobile sito in Gravina in Puglia, acquistato nel 2014 senza la necessità di
stipulare alcun mutuo bancario e del 50% della casa coniugale a lei assegnata, ha ricevuto in
eredità insieme ai cinque fratelli dieci ettari di terreno, gestiti da sua sorella ed improduttivi di
reddito, percepisce un reddito annuo medio di circa € 20.000,00 lavorando come insegnante con
contratto a tempo determinato rinnovato di anno in anno […] La convenuta, quindi, non può
continuare a pretendere di essere ancora mantenuta da suo marito: pertanto l'assegno provvisorio
in suo favore va revocato con effetto immediato, ovvero dal corrente mese di aprile…”.
11.1. – La sentenza n. 2145/2023 è stata impugnata da e la Corte di Appello nel Parte_1
2024 ha confermato che “…sussisteva uno squilibrio economico, sin dall'introduzione del giudizio
di primo grado, come evidenziato nella documentazione reddituale in atti e tale squilibrio
determinava una effettiva disparità di reddito tra le parti, come già riconosciuto nella fase
presidenziale di primo grado e confermato da questa Corte di Appello in sede di reclamo avverso i
provvedimenti presidenziali […] Si evince infatti dalla documentazione in atti che nel 2017 il
ha avuto un reddito pari a € 75.000, ridotto di poco nel 2018 mentre il reddito della Pt_1
, nello stesso lasso temporale e tuttora, era pari a € 20.000,00 annuali…”. CP_1
11.2. – Quest'ultima sentenza di appello, pronunciata a definizione del giudizio di divorzio, è
stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte di , il quale ha continuato a Parte_1
denunciare l'errore dei giudici di merito, consistito nel riconoscere la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento fin dall'ordinanza presidenziale del 19.11.2014
nonostante le emergenze documentali deponessero per l'esclusione “ab origine” del medesimo diritto, stante la disponibilità di adeguati redditi propri da parte dell'ex moglie al tempo
8 dell'introduzione della causa separativa. Il giudizio di legittimità introdotto avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello nell'ambito del procedimento divorzile è attualmente pendente.
12. – All'udienza del 13.5.2025 l'intestata Corte di Appello, investita del giudizio di rinvio, ha riservato in decisione la causa separativa riassunta, con la concessione alle parti dei termini per il deposito di memorie conclusive.
13. – In rito, dev'essere rigettata l'eccezione d'inammissibilità della comparsa di costituzione e risposta per essere stata depositata in prossimità della prima udienza di trattazione del 14.1.2025.
Prescindendo dall'improprio richiamo dell'art. 473-bis.32 cpc, poiché inapplicabile “ratione
temporis” alla controversia in esame, le ragioni dell'infondatezza della predetta eccezione risiedono nella circostanza che la resistente non ha proposto appello incidentale e né ha formulato eccezioni cd. “in senso stretto”, essendosi limitata a far valere, nell'atto di costituzione in giudizio,
mere difese integranti allegazioni assertive sottratte al regime di preclusione.
13.1. – In ordine ai documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta della resistente, di cui il riassumente ha eccepito l'irrituale produzione (“All. 9: Non risulta depositato in
primo grado. All. 10-15 e 16-21: Visure e bilanci non versati nei termini di legge. All. 22-23:
Irrilevanti ai fini della causa. All. 24-25: Inammissibili, in quanto di formazione successiva
(2022)”), ha dedotto – senza che la sua affermazione abbia trovato puntuale smentita CP_1
avversaria – che trattasi di documenti già agli atti dei precedenti giudizi e, quindi, di attività
meramente riallegativa compiuta soltanto per comodità di esame, oltre che nel rispetto del principio di “non dispersione” della prova. In ogni caso, la circostanza documentata dall'allegato 9
(ossia la conclusione di un contratto di lavoro a tempo determinato, da parte di con il CP_1
dirigente scolastico di un istituto di istruzione superiore di Bologna) è stata oggetto di una specifica enunciazione deduttiva negli scritti difensivi della stessa resistente (“…ha prestato
attività di insegnamento a tempo determinato ed anche parziale, per incarichi in altra classe di
concorso, il che ha richiesto, nell'a.s. 2015/16 dal 19/12/2015 al 30/06/2016 e nell'a.s. 2016/17
dal 7 al 29/11/2016 un trasferimento in Bologna…”), senza che la verificazione della predetta
9 circostanza sul piano storico-fattuale risulti contraddetta dalla parte eccipiente. Quanto agli allegati da 21 a 25, il Collegio – comunque – ben può prescindere dalla loro disamina, essi non spiegando alcuna particolare rilevanza ai fini del decidere. Infine, i bilanci d'esercizio delle due società di cui
è stato socio risultano già prodotti in allegato alla memoria di costituzione di Parte_1 CP_1
depositata nel procedimento n. 1074/2021 R.G., come emerge dalla consultazione del
[...]
relativo fascicolo telematico.
14. – Sempre in rito, non appare inutile rammentare che la sentenza emessa nel giudizio di rinvio cd. “prosecutorio” – determinato dal riscontro in sede di legittimità di vizi implicanti
“errores in iudicando” ex art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 cpc – non si sostituisce ad altra precedente, ma interviene direttamente sulla domanda proposta dalle parti (cfr. sul punto Cass. 12.3.2013 n. 6113;
in senso conforme Cass. 31.5.2021 n. 15143). Infatti, il giudizio di rinvio instauratosi a seguito dell'annullamento della sentenza di appello non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce fase del tutto nuova ed autonoma, nonché ulteriore e successivo momento del giudizio funzionale all'emanazione di una sentenza, che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (né di primo, né di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti, come implicitamente confermato dall'art. 393 cpc, che fa discendere dalla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio non il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia. Pertanto, l'odierna decisione non può che consistere in una pronunzia riguardante il merito delle pretese sostanziali originariamente fatte valere dalle parti nel giudizio separativo, con la precisazione che, fra queste, soltanto quella relativa all'attribuzione (e subordinatamente alla minore quantificazione) dell'assegno di mantenimento in favore di può costituire CP_1
oggetto del presente giudizio di rinvio in quanto tutte le altre domande, di natura personale ed economica, sono ormai coperte dal giudicato.
15. – Nella decisione di annullamento della sentenza di appello n. 1803/2022 la Corte
Suprema di Cassazione ha delimitato l'ambito cognitivo del giudice della fase “rescissoria”,
10 ribadendo il principio secondo cui il presupposto per il sorgere del diritto al mantenimento è
costituito dall'inadeguatezza di mezzi economici propri, da parametrarsi al tenore di vita goduto dal coniuge richiedente in costanza di matrimonio, in tal modo dando continuità ad un costante orientamento interpretativo che, tuttavia, poco più di un lustro addietro, era parso messo in discussione da alcune pronunzie di legittimità (Cass. 19.9.2019 n. 16505, pagg. 6 e 7 della motivazione, Cass. 15.10.2019 n. 26084, pagg. 6 della motivazione, a firma del medesimo estensore), che sembravano aver applicato all'assegno di mantenimento i principi giurisprudenziali statuiti per l'assegno divorzile, attraverso la “svalutazione” del parametro costituito dal precedente tenore di vita matrimoniale, così finendo – in una prospettiva di completa elisione dell'inveterata dicotomia esistente fra i due istituti – per parificarne natura e funzioni, sia pure senza che detta conclusione fosse sorretta da un corredo motivazionale esplicativo dell'equiparazione della disciplina delle due attribuzioni economiche rese in sede di separazione e di divorzio. In
particolare, con le due suddette pronunzie si è apparentemente contraddetto il consolidato indirizzo ermeneutico secondo cui l'assegno separativo, avendo fonte legale nel diritto all'assistenza materiale correlato al perdurante vincolo coniugale – a differenza dell'assegno divorzile, per il quale il dovere di assistenza materiale post coniugale ha, invece, una consistenza ben più
“affievolita” –, ha nel mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio un imprescindibile parametro di valutazione dell'inadeguatezza dei redditi del coniuge economicamente più debole (cfr., fra le pronunce temporalmente contestuali o successive a quelle che hanno statuito l'“inedito” principio dianzi esposto, Cass. 24.6.2019 n. 16809 e Cass. 17.2.2021
n. 4215, pagg. 9 e 10 della motivazione;
Cass. 10.2.2022 n. 4327).
15.1. – Invece, il principio di diritto espresso nella sentenza “rescindente”, del quale occorre fare ineludibile applicazione in questa sede di rinvio, è stato riconfermato dalla più recente giurisprudenza (cfr., fra le tante pronunzie, Cass.
7.1.2025 n. 234), che ha nuovamente chiarito che
“…il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del
dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di
11 matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel
valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto
anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza
giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a
comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in
grado di procurarsi da solo”.
16. – Orbene, dopo aver opportunamente richiamato il contenuto del punto 11. che precede,
nel quale si è dato conto degli immobili in proprietà degli ex coniugi, occorre soffermare l'attenzione sulla documentazione fiscale relativa ad epoca anteriore e coeva al procedimento di separazione personale. Da essa emerge che ha dichiarato un reddito complessivo Parte_1
di € 20.232,00 con riferimento al periodo d'imposta 2009; di € 18.182,00 con riferimento al periodo d'imposta 2010; di € 14.057,00 con riferimento al periodo d'imposta 2011; di € 39.914,00
con riferimento al periodo d'imposta 2012; di € 33.572,00 con riferimento al periodo d'imposta
2013; di € 44.023,00 con riferimento al periodo d'imposta 2014.
16.1. – Di contro, – la quale, prima della fine del rapporto matrimoniale, secondo CP_1
quanto da lei incontestatamente dedotto, ha fornito il proprio apporto collaborativo alle aziende del marito, titolare del 50% di partecipazioni sociali in due società rimaste attive fino al 2017 e 2018 –
risulta aver dichiarato un reddito complessivo di € 5.298,00 con riferimento al periodo d'imposto
2013 e di € 5.797,00 con riferimento al periodo d'imposta 2014.
16.2. – Inoltre, in data 11.9.2013, ha contratto un mutuo con BNL, Parte_1
finalizzato all'acquisto di un immobile, obbligandosi a restituire l'importo complessivo di €
71.609,09 in centottanta rate mensili, dal 30.11.2013 al 31.10.2028, progressivamente crescenti nel tempo dall'iniziale importo di € 242,06.
16.3. – Dopo quasi due mesi dall'instaurazione del giudizio di separazione personale,
precisamente il 7.6.2014, ha acquistato un appartamento al piano terra ad uso CP_1
abitazione, situato a Gravina in Puglia, che avrebbe destinato ad attività di studio legale, al prezzo
12 complessivo di € 67.000,00, da pagarsi con le modalità e nei tempi di seguito indicati: € 2.000,00 a mezzo di bonifico bancario già eseguito il 6.3.2014; € 32.000,00 già versati con assegno circolare il 18.4.2014; € 3.000,00 da corrispondersi tramite assegno bancario entro il 30.6.2014; € 30.000,00
da versarsi in dieci rate trimestrali di € 3.000,00 ciascuna nell'arco temporale compreso fra il
15.9.2014 ed il 15.12.2016.
16.4. – L'evoluzione delle condizioni reddituali dei coniugi può essere sintetizzata nel modo che segue con riguardo al periodo di tempo successivo al 2014 e fino alla data del 28.6.2018, che coincide con il momento di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti resi nel distinto procedimento divorzile ai sensi dell'art. 4 co. 8 L. n. 898/1970 e successive modifiche, con l'opportuna precisazione – già presente nella motivazione della sentenza n. 1803/2022 della Corte
di Appello di Bari – che soltanto a seguito della richiesta del GI ed in prossimità Parte_1
della definizione del procedimento ha depositato la documentazione fiscale relativa agli anni 2015-
2018, in tal modo rendendo conoscibile la sua condizione economico-reddituale nella fase terminale del giudizio celebratosi davanti al Tribunale di Bari: nel periodo d'imposta 2015 egli ha dichiarato un reddito complessivo di € 26.373,00; nel periodo d'imposta 2016 un reddito complessivo di € 26.803,00; nel periodo d'imposta 2017 un reddito complessivo di € 41.899,00;
nel periodo d'imposta 2018 un reddito complessivo di € 20.668,00; invece, dopo anni CP_1
di inattività involontaria, causata dalla mancanza di incarichi di supplenza, risulta aver svolto a
Bologna, fra la fine del 2015 e la fine del 2016, attività di docenza, in qualità di supplente
(percependo il corrispondente trattamento retributivo), tanto lasciando presumere ragionevolmente che la stessa, nel periodo in cui ha svolto tale attività d'insegnamento, ha dovuto giocoforza sostenere notevoli costi di trasferta e di permanenza nel capoluogo felsineo, che hanno potuto incidere significativamente sul reddito effettivamente disponibile per il soddisfacimento delle esigenze di vita proprie e del figlio;
inoltre, nel periodo d'imposta 2015 ella risulta aver dichiarato un reddito complessivo di € 385,00; nel periodo d'imposta 2016 un reddito complessivo di €
13 14.401,00; nel periodo d'imposta 2017 un reddito complessivo di € 5.298,00; nel periodo d'imposta 2018 un reddito complessivo di € 15.139,00.
16.5. – A ciò occorre ulteriormente aggiungere – sulla scorta delle allegazioni della resistente, contro le quali non si sono appuntate specifiche, persuasive e riscontrate contestazioni avversarie in grado di inficiarle nella loro valenza quantomeno indiziaria – che il riassumente è
stato titolare del 50% delle quote di due società avviate durante il matrimonio anche con risorse lavorative della moglie;
dopo l'abbandono del tetto coniugale, ha acquistato Parte_1
un'abitazione di proprietà ed il 50% di una seconda abitazione in Alliste (e successivamente l'ulteriore quota del 25%); si è totalmente sottratto agli obblighi di mantenimento nei confronti della moglie e quasi ininterrottamente (fatta eccezione per il versamento di importi parziali per circa quattro/cinque mesi) anche del figlio, il quale ha coabitato con la genitrice, che si è
sobbarcata, in via esclusiva, le spese occorrenti per la crescita del ragazzo;
le dichiarazioni a fini
Irpef dell'ex marito non rispecchiano la sua effettiva situazione reddituale ed economica, avendo potuto effettuare consistenti deduzioni e detrazioni (invece precluse all'ex moglie) per spese Pt_1
di rappresentanza, assicurazione ed altro (a titolo esemplificativo, nella dichiarazione 2015
risultano inseriti oneri deducibili per € 13.005,00; in quella del 2016 risultano indicati oneri deducibili per € 10.941,00; in quella del 2017 risultano “appostati” oneri deducibili per €
14.577,00 ed un'imposta a credito di € 11.734,00, etc.), facendo apparire costi, comunque,
materialmente non sostenuti (come ad es. la detrazione della somma di € 3.600,00 annui per l'assegno di mantenimento in realtà non corrisposto alla resistente, ciò essendo effettivamente documentato dalle dichiarazioni fiscali in atti); le due società di cui l'ex coniuge è stato contitolare nella misura del 50% delle quote, nel periodo successivo alla separazione personale, non hanno distribuito ai soci (verosimilmente in maniera preordinata) i non affatto trascurabili utili di esercizio realizzati negli anni precedenti, in tal modo facendosi luogo ad una non attendibile rappresentazione contabile-reddituale nelle dichiarazioni fiscali presentate dall'ex marito (in effetti, per fare un solo esempio limitato ad una delle due società di che trattasi, l'esame del conto
14 economico del bilancio di “Compass Costruzioni s.r.l.” al 31.12.2012 mostra un ragguardevole utile d'esercizio di € 323.687,00).
17. – Nei suoi scritti difensivi il riassumente ha reiteratamente insistito sul dato,
oggettivamente incontestabile, costituito dall'acquisto, da parte di in pendenza della CP_1
crisi coniugale e contestualmente alla richiesta dell'assegno di mantenimento, dell'immobile da adibire a studio legale, che ha comportato l'esborso della somma di € 67.000,00, senza la necessità
di contrarre un mutuo bancario, fatto che sarebbe “…idoneo, da solo, a escludere in radice la
sussistenza di uno stato di bisogno economico ai sensi dell'art. 156 c.c….” e a determinare il diniego “ab origine”, ossia fin dall'instaurazione del giudizio di separazione personale, del medesimo assegno di mantenimento a favore dell'ex moglie. In proposito, nelle “Note Conclusive”
(cfr. pagg. 3, 4 e 12) ha testualmente richiamato i seguenti principi Parte_1
giurisprudenziali: ““La disponibilità, anche indiretta, di un immobile acquistato autonomamente
dopo la separazione, ancorché a mezzo di dilazione o con contributi familiari, è circostanza
rilevante per escludere lo stato di bisogno del coniuge richiedente l'assegno” (Cass. civ., Sez. I, 5
aprile 2022, n. 10926); “L'esistenza di risorse per sostenere un investimento immobiliare,
ancorché programmato, esclude in radice i presupposti dell'assegno ex art. 156 c.c., che ha
natura puramente assistenziale e non compensativa” (Cass. civ., Sez. I, 13 aprile 2023, n. 9997)”.
17.1. – Sennonché, al di là dell'inconferente richiamo delle suddette pronunzie (quella n.
10926/2022 è un decreto di estinzione emesso dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di revocatoria ordinaria e la n. 9997/2023 è un'ordinanza della Sezione Tributaria della S.C. in materia di catasto) ed una volta esclusa, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di mantenimento, la rilevanza della nozione di “stato di bisogno” (viceversa ripetutamente valorizzata in modo non pertinente dal ricorrente: cfr., sul punto, il caso esaminato da Cass. 27.6.1997 n. 5762), deve osservarsi che la circostanza relativa all'acquisto immobiliare compiuto da nel 2014, su CP_1
cui ha enfaticamente posto l'accento, non può, di per sé, in virtù di un non Parte_1
15 consentito automatismo, escludere la spettanza del diritto all'emolumento di natura assistenziale in favore della resistente.
17.2. – A sostegno dell'anzidetta conclusione militano i seguenti concorrenti elementi di valutazione: a) dopo che è intervenuta la crisi coniugale, ha dovuto cessare ogni CP_1
prestazione collaborativa nelle società del coniuge, le cui profittevoli attività imprenditoriali hanno fatto conseguire cospicui utili di esercizio nel corso degli anni;
b) al tempo della proposizione della domanda separativa, nonché negli anni successivi (si rinvia ai punti 16., 16.1 e 16.4 che precedono), si è registrata una rimarchevole e duratura sperequazione fra i coniugi sul piano reddituale, che ha posto l'ex moglie in una condizione di indisponibilità di adeguati mezzi economici (infatti, al di là del risparmio di spese abitative in ragione dell'assegnazione della casa coniugale, fino al periodo d'imposta 2016 ha potuto fruire di redditi assolutamente CP_1
modesti, se non per taluni anni irrisori, come si evince dalle certificazioni fiscali in atti); c) se,
nella prospettiva del riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, l'indagine del giudice dev'essere diretta ad “accertare il tenore di
vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle
consistenze reddituali o patrimoniali godute” (così Cass. 19.7.2022 n. 2261), ne consegue allora che il reddito complessivo medio ritratto da (derivante anche dalla sua qualità di Parte_1
socio di due imprese in piena attività operativa), sia prima che dopo l'instaurazione del giudizio separativo (anche volendo computare la rata mensile del mutuo bancario gravante sull'ex marito),
era di tale entità da garantire, nella vigenza del rapporto matrimoniale, un livello più che dignitoso di benessere economico (e, quindi, un confortevole tenore di vita), che, viceversa, gli esigui proventi autonomamente goduti da non potevano consentirle di conservare in CP_1
mancanza dell'assegno di mantenimento, perciò legittimamente richiesto ed ottenuto dal coniuge enormemente svantaggiato rispetto all'altro, invece munito di una potenzialità reddituale incomparabilmente superiore, almeno fino al 2018 allorché, dopo la distribuzione degli utili, si è
verificata l'inattività delle società ed il progressivo peggioramento della situazione economica
16 dell'ex marito;
d) dunque, alla stregua di tali rilievi, l'acquisto immobiliare avvenuto nel 2014, da parte di non vale ad escludere la sussistenza dei presupposti per il sorgere del diritto CP_1
all'emolumento a suo favore;
ciò anche perché è verosimile ritenere che la provvista pagata alla venditrice fino al 30.6.2014, pari complessivamente ad € 37.000,00, sia stata frutto dei risparmi che la resistente ha potuto mettere da parte in costanza di matrimonio, durante il periodo in cui ha prestato attività di collaborazione a beneficio delle aziende del marito (non risulta prodotta in atti alcuna documentazione bancaria in grado di dimostrare che avesse disponibilità di CP_1
risorse monetarie); inoltre, in quanto quell'acquisto fu “programmaticamente” concepito da costei con l'intento di destinare l'immobile ad attività di studio legale, evidentemente finalizzata – in mancanza di altre fonti di reddito – al procacciamento dei mezzi economici per assicurare il sostentamento vitale a sé e al figlio (rimasto privo del pur disposto mantenimento paterno, fatta eccezione per talune contribuzioni episodiche e parziali), dopo che v'era stata la separazione coniugale ed era venuta meno ogni forma di collaborazione nelle società del marito e quando era ancora di là da venire l'assegnazione dell'incarico di insegnante a tempo determinato nell'istituto scolastico bolognese, a seguito di un prolungato ed incolpevole periodo d'inattività quale docente supplente, ciò che aveva posto la richiedente in una situazione di precarietà lavorativa e di insufficienza economica, come può desumersi dalla circostanza che la stessa, in seguito, ha dovuto accettare proprio l'incarico d'insegnamento a tempo determinato a quasi settecento chilometri di distanza dal luogo di residenza, nel quale, come è logico arguire, almeno fino a quel momento, lo svolgimento della professione forense si era rivelato irto di difficoltà e scarsamente generativo di redditi;
infine, perché è ipotizzabile che la resistente avesse in animo e si fosse riproposta di corrispondere quasi la metà del prezzo di acquisto dell'immobile non pagato anticipatamente
(ossia € 30.000,00, il cui versamento era stato pattuito in dieci rate trimestrali di € 3.000,00
ciascuna nell'arco temporale compreso fra il 15.9.2014 ed il 15.12.2016) mercé gli introiti che mano a mano avrebbe potuto ricavare dal futuro espletamento dell'attività di avvocato, la quale,
invece, come sopra notato, è stata pressoché assorbita, se non totalmente impedita, in quel
17 medesimo torno di tempo, dagli impegni derivanti dall'assunzione in Emilia Romagna del ruolo di docente supplente.
18. – In definitiva, il nuovo giudizio svolto in sede di rinvio sull'originaria domanda proposta da , tesa ad ottenere la revoca delle “statuizioni dell'ordinanza Parte_1
presidenziale del 19.11.2014, nella parte in cui si disponeva di un assegno di mantenimento in
favore di dal dicembre 2014 e fino alla data del 28.06.2018, dichiarando che nessun CP_1
mantenimento fosse dovuto ab origine dal in favore della ex coniuge”, conduce ad Parte_1
un esito reiettivo della stessa.
19. – La regolamentazione delle spese legali dev'essere operata in base all'esito globale e finale della lite (così Cass. 20.3.2014 n. 6522; Cass. 13.12.2017 n. 29888, pag. 5 della motivazione;
Cass. 11.4.2019 n. 10245, pag. 4 della motivazione), che vede parte Parte_1
sconfitta agli effetti di cui all'art. 91 cpc.
19.1. – La disciplina degli oneri economici della controversia investe il primo ed il secondo grado nonché le fasi di legittimità e di rinvio. I compensi legali sono determinati in base alla vigente disciplina parametrica forense e sono liquidati, per il primo grado, per quello di appello e per la fase di legittimità secondo importi prossimi ai minimi dello scaglione di valore indeterminabile (giacché nell'ambito di quei tre giudizi le parti hanno dibattuto anche in ordine alla questione dell'addebito della separazione personale dei coniugi, non suscettibile di valutazione economica in quanto avene ad oggetto una pretesa assolutamente non traducibile in termini monetari), al fine di contenere le spettanze legali entro limiti di equità e ragionevolezza. Invece,
per la fase di rinvio, il valore della causa – che ha avuto unicamente ad oggetto la questione della spettanza dell'assegno di mantenimento disposto nella misura di € 300,00 al mese – va determinato alla stregua del criterio dettato dall'art. 13 co. 1 cpc (cfr. sul punto, con specifico riferimento all'assegno di divorzio, Cass. 23.5.2024 n. 14365, che ha riaffermato il principio in passato espresso da Cass. 22.8.1977 n. 3826; in relazione all'assegno di mantenimento, cfr. Cass.
18 25.8.1989 n. 3791; già prima, nel medesimo senso, Cass. 11.2.1980 n. 947), facendo analogamente applicazione dei parametri prossimi ai minimi per le ragioni sopra indicate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, fra le parti indicate in epigrafe, in sede di giudizio di rinvio da cassazione a seguito di riassunzione ex art. 392 cpc, proposta con ricorso del 23.7.2024, così
provvede:
1) dà atto, preliminarmente, dell'avvenuta formazione del giudicato su tutte le altre domande,
diverse dall'unica odiernamente al vaglio del giudice del rinvio, come meglio specificato al punto
14. della motivazione;
2) rigetta la domanda di revoca delle “statuizioni dell'ordinanza presidenziale del 19.11.2014,
nella parte in cui si disponeva di un assegno di mantenimento in favore di dal dicembre CP_1
2014 e fino alla data del 28.06.2018, dichiarando che nessun mantenimento fosse dovuto ab origine
dal in favore della ex coniuge”, oggetto di esclusivo scrutinio nell'odierna fase di Parte_1
rinvio;
3) condanna al pagamento in favore di delle spese e competenze Parte_1 CP_1
legali dei tre gradi e della fase di rinvio, che si liquidano rispettivamente in € 4.250,00 per compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge, oltre esborsi documentabili “ex
actis”, in relazione al giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Bari;
in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge, in relazione al giudizio di appello;
in €
2.800,00 per compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge, in relazione al giudizio svoltosi davanti alla Corte Suprema di Cassazione;
infine, in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge, in relazione al giudizio di rinvio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Presidente
Dott. Michele Prencipe
19 Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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