Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 5777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5777 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 27354/2018, avente ad oggetto: riconoscimento compensi contratti di subappalto e vertente tra
(p.i. ), con sede legale in Bari al Viale Parte_1 P.IVA_1 dei Santi n. 5, in persona del legale rappresentante p.t. IG.ra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Bia;
Parte_2
Attrice
e
(C.F. e P.IVA con Controparte_1 P.IVA_2 sede legale in Roma alla Piazza Sanllustio n.3, in persona del legale rappresentante pro tempore IG. nella qualità CP_2 di Presidente del Consiglio di amministrazione, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Maria Teresa Salimbeni;
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1) Accertare e dichiarare, che, a sensi della/e clausola/e nn. 4 dei due contratti di subappalto dell'11/11/2016, come intercorsi tra la e alla Parte_1 Controparte_1 prima spettano, per le opere subappaltate, i corrispettivi unitari ragguagliati al compenso dovuto da Parte_3
a come convenuto nel
[...] Controparte_1
2) Per l'effetto, in applicazione di tale criterio di calcolo, condannare la convenuta, per le ragioni svolte negli scritti difensivi presentati nel corso del processo, al pagamento, in favore di a titolo di saldo del corrispettivo Parte_1 maturato per le prestazioni eseguite ed in applicazione dei criteri esposti nelle memorie conclusionali, come esplicitati anche nelle osservazioni tecniche alla depositata CTU, della somma di € 517.719,79 (482.158,07 riconosciuti dal CTU oltre €
19.513,27 per maggiori spese da scavo in doppio strato + €
16.048,45 per oneri della sicurezza) ovvero, in via gradata della somma riconosciuta dal CTU in € 482.158,07, oltre interessi di mora con decorrenza ed al tasso di cui al D. Lgs.
n. 231/2002;
3) Con il favore delle competenze di lite;
per la convenuta:
1) Rigettare integralmente le domande proposte da Parte_1 nei confronti di Controparte_1
2) Condannare al pagamento delle spese del presente Parte_1 giudizio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio Parte_1 Controparte_1
(di seguito per brevità ) per ottenere il
[...] CP_1 riconoscimento che la convenuta gli aveva riconosciuto per le opere seguite compensi inferiori a quelli concordati e per ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 707707,32.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: che aveva CP_1 ricevuto l'incarico da parte di di Parte_3 realizzare le infrastrutture di rete in fibra ottica – Comune di
Bari. Lotto n° 2 – che la le aveva Parte_4 CP_1 affidato in subappalto sia l'esecuzione del “Processo E2e di
Progettazione – Network Creation – diviso nei passi: -
Progettazione definitiva, comprensiva di Progetti di
Certificazione di Applicabilità per e-D, - Fase di Walk Out e Walk
In - Progettazione Esecutiva e Realizzazione, - Certificazione rete e Collaudo- As – built” che l'esecuzione dei “Lavori rientranti nella categoria OS 19: Impianti di Reti di telecomunicazioni e di Trasmissione Dati”, nell'ambito dell'appalto ridetto;
che in entrambi i contratti di subappalto era stato convenuto che i compensi sarebbero stati valorizzati scontando del 20% i prezzi unitari riconosciuti all'appaltatore
( ) dall'Ente appaltante ( ; che nell'ultimo CP_1 Parte_3 capoverso delle premesse di entrambi i contratti si dava atto che
“le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% di ribasso di cui all'art. 18, 4° comma – legge 19/03/90 n° 55 e successive modificazioni”; che ad entrambi i contratti era stato allegato uno schema contenente la valorizzazione dei compensi unitari che avrebbe pagato a CP_1
in corrispettivo delle opere e delle prestazioni oggetto di Pt_1 subappalto;
che nei mesi da gennaio ad ottobre 2017 aveva provveduto alla esecuzione delle prestazioni previste nei contratti;
che non aveva provveduto al pagamento dei CP_1 corrispettivi secondo i termini e le modalità pattuite;
che era venuta in possesso del listino dei prezzi e dei corrispettivi convenuti e versati dalla committente Parte_3 all'appaltatore e li aveva confrontati con quelli che la CP_1
aveva applicato e riconosciuto nei suoi confronti;
che CP_1 dalla verifica era emerso che la aveva applicato un ribasso CP_1 sui prezzi contrattuali superiore al 20% convenuto;
che non tutti i lavori eseguiti erano di pronta monetarizzazione avendo come riferimento il listino prezzi riconosciuti da Parte_3
alla convenuta;
che aveva prelevato dai magazzini di
[...]
della merce del valore di euro 27.281,24 e che tale importo CP_1 era stato incluso nella distinta n. 1803 del 22/09/2017; che aveva dato riscontro alle segnalazioni della convenuta durante l'esecuzione dei lavori e si era prontamente attivata per la loro esatta e puntuale esecuzione.
la si è opposta alla domanda Controparte_1 dell'attrice ponendo in rilievo: che l'intervento che le era stato affidato da non era finanziato dallo Stato Parte_3 cosicchè, considerato anche che era stato concluso tra soggetti privati, il contratto concluso non era tenuto al rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. 50/2016; che quanto indicato all'art. 4 dei contratti conclusi con la , ovvero che i compensi Pt_1 spettanti al subappaltatore sarebbero stati valorizzati scontando del 20% i prezzi unitari riconosciuti all'appaltatore dall'ente appaltante, era frutto di un errore e costituiva un mero refuso;
che contestualmente alla sottoscrizione dei due contratti le parti avevano firmato due allegati in cui erano pattuiti i prezzi che sarebbero stati applicati per l'esecuzione delle opere oggetto dei contratti;
che non vi era traccia nei contratti dei prezzi riconosciuti da e che tale omissione confermava Parte_3 che le parti per disciplinare il rapporto si erano rifatte solo ai prezzi riportati negli allegati;
che Sites aveva preso visione dei prezzi riconosciuti dalla stazione appaltante come espressamente riportato nelle premesse dei due contratti di subappalto;
che l'attrice aveva rivendicato il riconoscimento di maggiori somme per i lavori eseguiti ed ulteriori importi per lavorazioni non approvate;
che aveva prelevato dai magazzini merce del Pt_1 valore di euro 31125,09; che in realtà l'attrice aveva ricevuto somme maggiori di quelle spettanti.
Tutto ciò premesso, la domanda dell'attrice è fondata nei limiti di seguiti indicati.
Non è contestato che la convenuta, ricevuto l'incarico da parte di di progettare ed eseguire opere inerenti alla Parte_3 realizzazione di rete in fibra ottica nel Comune di Bari, ha subappaltato alla una parte degli interventi. Pt_1 E' controversa la misura del compenso concordato e conseguentemente l'esistenza e l'entità di un credito dell'attrice.
In proposito per risolvere il contrasto è risolutivo considerare che in entrambi i contratti, all'art. 4, è riportato che i compensi unitari spettanti al subappaltatore saranno valorizzati scontando del 20% i prezzi unitari riconosciuti all'appaltatore dall'ente appaltante.
Tale previsione è coerente con la premesse di entrambi i contratti in cui era esplicitato che le condizioni economiche dei contratti rientravano nei limiti del 20% di ribasso di cui all'art. 18, 4° comma – legge 19/03/90 n° 55.
A fronte di tali indicazioni presenti nei contratti non è possibile condividere la tesi della convenuta che ha sostenuto che i riferimenti ai compensi riconosciuti da erano Parte_3 frutto di un mero refuso.
Il significato del termine refuso è: in tipografia, errore di composizione o di stampa prodotto dallo scambio o dallo spostamento di una o due lettere, o segni, causato spesso da errata collocazione dei caratteri nella cassa (per quanto riguarda la composizione a mano), o da errore del tastierista o da difetto meccanico (nella composizione a linotype o a monotype); in senso lato, errore tipografico in genere, o anche di fotocomposizione.
In base a tale premessa deve affermarsi che può parlarsi di refuso quando si è in presenza di una parola o di una frase che si presenti del tutto avulsa ed incoerente rispetto al contesto in cui è inserita.
Nel caso in esame viene invece in rilievo un preciso riferimento ad un criterio ben determinato individuato per fissare la misura del compenso da riconoscere alla per le opere che si Pt_1 impegnava a realizzare per conto della . CP_1
Un criterio che tra l'altro corrisponde a quello previsto dalla legge per i contratti di subappalto degli appalti pubblici. Al cospetto di tali puntuali indicazioni non rileva che il contratto tra l'attrice e la convenuta non rientrasse tra quelli sottoposti alla disciplina dei contratti pubblici.
Tale circostanza non impediva e non ha impedito alle parti scegliere di adeguare il loro rapporto a quella normativa.
Tale conclusioni non è inficiata dalla firma, in occasione della stipula dei contratti di subappalto, delle tabelle contenenti i prezzi da applicare.
Si tratta di documenti che non possono considerarsi idonei a superare le previsioni chiare ed esplicite dei contratti di subappalto in merito ai compensi da riconoscere al subappaltatore.
Ciò acclarato per determinare la misura del compenso maturato dalla Sites per l'esecuzione delle attività oggetto dei contratti
è necessario riprendere gli esiti dell'indagine affidata al CTU.
L'Ing. ha verificato l'attività di progettazione Persona_1 ed esecuzione realizzata dalla in esecuzione dei contratti Pt_1 conclusi con la;
ha individuato la misura del compenso CP_1 maturato per le attività svolte sia tenendo conto delle tabelle allegate ai contratti che della previsione del contratto che rinviava ai prezzi riconosciuti da a con Parte_3 CP_1 riduzione del 20%; ha individuato il costo dei materiali prelevati dalla dai magazzini;
ha individuato la misura del Pt_1 CP_1 credito vantato dalla nei confronti della tenuto Pt_1 CP_1 conto dei pagamenti già eseguiti.
Le conclusioni a cui è pervenuto l'ausiliario devono essere condivise in quanto sono il frutto di uno scrupoloso esame dei documenti acquisiti al giudizio e non sono superate da validi argomenti di segno contrario.
Va pertanto affermato: che ha maturato per l'attività di Pt_1 progettazione un credito di euro 573117,56 ed un credito di euro
590178,31 per l'esecuzione dei lavori;
che ha prelevato dai magazzini Cogepa merce per euro 31127,69; che ha ricevuto la somma di euro 650010,11; che ha diritto all'ulteriore imposto di euro
482158,07.
Consegue che la convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 482.158,07 oltre interessi al tasso previsto dal d.lgs.
231/2002 dall'8.10.2018 al saldo.
Le spese del giudizio, liquidate con i parametri previsti dal D.M.
55/2014,come aggiornato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 260000,01 ed euro 520000,00, al pari di quelle della ctu, vanno poste a carico della convenuta in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di ogni
[...] Controparte_1 diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 482.158,07 oltre interessi al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 dall'8.10.2018 al saldo;
2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1241,00 per esborsi ed euro 22.457,00 oltre rimborso forfetario, cpa ed iva;
3) Pone a carico della convenuta le spese della ctu.
Napoli, 10.6.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa