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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/02/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 100/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 100/2022 promossa da:
rappresentata da (C.F. ) rappresentata e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 difesa da Avv. GARUTI MARGHERITA con domicilio eletto presso il suo studio in MODENA VIA
EMILIA EST
APPELLANTE contro
C.F. ) CP_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1668/2021
L'appellante ha precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 24.9.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
Per l'appellante: “Ogni diversa e contraria istanza ed eccezione respinta, previe le declaratorie del caso e di rito, voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in totale riforma della sentenza n. 1668/2021 emessa dal Tribunale di Modena il 9.12.2021, pubblicata in pari data e notificata il successivo 16 dicembre 2021 nell'ambito della causa n. 9060/2018 R.G., per i motivi tutti esposti in atti e in accoglimento delle conclusioni rese da (con l'atto di citazione in primo Parte_1 grado) così pronunciare: In via principale e nel merito previo eventuale accertamento delle ragioni creditorie dell'attrice nei confronti di , dichiarare l'inefficacia nei confronti della CP_1 medesima del contratto di compravendita a rogito Notaio in data 9.2.2017, Rep. n. Per_1
232856, Fasc. n. 51397, registrato e trascritto in data 16.2.2017 al n. 3608 R.G., n. 2380 R.P., ai sensi dell'art. 2901 c.c., in quanto concluso dalle parti nella consapevolezza del pregiudizio che l'atto stesso arrecava alla società attrice di soddisfare il proprio credito sui beni oggetto della compravendita, con ogni conseguente statuizione di legge. In via subordinata di merito, dichiarare la nullità e/o l'inesistenza o invalidità o inefficacia del citato contratto di compravendita, in quanto negozio fittizio e simulato, con ogni conseguenza in ordine al diritto dell'attrice di soddisfarsi sul bene medesimo. Il contratto di compravendita oggetto della presente revocatoria ha ad oggetto la porzione immobiliare riportata nel Catasto Fabbricati del
Comune di Carpi come segue, foglio 117
✓ mappale 327 – sub 18 – Via Andra Costa n. 5 – P.T-4-5 – cat. A/2 – cl. 3 – vani 6 – superficie catastale totale mq. 135;
✓ mappale 327 – sub 2 – Via Ciro Menotti n. 8 – P.T. – cat C/6 – cl. 3 – mq. 22 – superficie catastale totale mq. 24,
Con ogni ulteriore riserva. Con refusione delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 1668/2021 RG del 16.12.2021, il Tribunale di Modena rigettava l'azione di revocatoria ordinaria, e in subordine di simulazione, proposta da Parte_3
– a cui è subentrata in corso di causa n forza di cessione di credito – dell'atto di Parte_1 compravendita del 9.2.2017 con cui alienava a la nuda proprietà di metà CP_1 CP_2 appartamento e cantina, riservandosi il diritto di abitazione “vita natural durante” verso il corrispettivo di € 54.000,00.
L'istituto di credito esponeva di essere creditore di poiché quest'ultimo – oltre ad essere CP_1 socio e amministratore di - aveva rilasciato fideiussione omnibus fino al limite di € CP_3
390.000,00 in data 16.4.2004, successivamente aumentata a € 495.000,00 in data 16.3.2009, a garanzia delle obbligazioni della predetta società, dichiarata fallita dal Tribunale di Modena con sentenza del 6.7.2018 e debitrice di € 367.816,19 oltre interessi per saldo passivo in c/c e portafoglio anticipo fatture.
A fronte dei crediti descritti, otteneva decreto ingiuntivo Parte_3 immediatamente esecutivo in data 4.8.2018 per l'importo di € 367.816,19 oltre interessi convenzionali e spese legali. Il decreto non veniva mai opposto, divenendo definitivamente esecutivo il 25.10.2018.
Con atto di compravendita del 9.2.2017 a ministero notaio Dr. in Carpi, lienava Per_1 CP_1 la nuda proprietà di metà appartamento e cantina (unici beni di sua proprietà), riservandosi il diritto di abitazione vita natural durante verso il corrispettivo di € 54.000,00.
Si costituivano e disgiuntamente;
eccepiva l'insussistenza dei CP_1 CP_2 CP_1 presupposti dell'azione revocatoria, poiché – come dimostrerebbe il doc. 2 – il giorno successivo al rogito (10.2.2017) veva indicato all'acquirente con cui precisava di non CP_1 CP_2 aver alcun rapporto di parentela o di collaborazione – di versare il corrispettivo sul c/c di CP_3 al fine di estinguere un mutuo chirografario stipulato con in data 21.8.2014; al contrario, CP_4 osservava il titolo creditizio della risaliva al 4.8.2018, CP_1 Parte_3 quindi, era di data successiva all'atto di disposizione patrimoniale del febbraio 2017.
Tale circostanza veniva riportata anche da il quale allegava il medesimo doc. 2 a firma CP_2 di copia del proprio estratto conto da cui risultava disposizione bonifico in favore di CP_1 [...] CP_ con causale estinzione finanziamento . CP_4 2.
Il Tribunale di Modena rigettava la pretesa attorea, evidenziando come ai sensi dell'art. 115 c.p.c. il giudice pone a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita: nel caso di specie,
e allegavano di aver destinato il corrispettivo in favore di al fine di CP_1 CP_2 CP_4 estinguere il pregresso debito della società di cui era garante;
avverso tale CP_3 CP_1 allegazione, il creditore si era limitato a contestare il difetto di prova documentale, difesa reputata insufficiente dal primo giudice, il quale osservava che - ai sensi dell'art. 115 c.p.c. - sussiste una chiara distinzione tra i fatti e i documenti probatori: all'allegazione dei fatti deve seguire una specifica contestazione degli stessi e non dei documenti probatori a loro sostegno, pertanto, dall'assenza di specifica contestazione da parte di , il pagamento in favore di G.F. doveva considerarsi Pt_1 pacifico.
Inoltre, il giudice rilevava che dagli atti emergeva come la vendita fosse strumentale all'estinzione di un debito scaduto e che il debitore non avesse altri mezzi per procurarsi il denaro necessario, dato che si spogliava dell'unico cespite di sua proprietà; l'operazione – osservava il Tribunale – CP_1 risultava necessitata, poiché era titolare di ipoteca iscritta per un valore ben superiore alla CP_4 vendita sul bene oggetto di trasferimento;
In conclusione, il Tribunale rigettava la domanda di revocatoria e condannava al Pt_1 rimborso delle spese di lite liquidate in € 3.980,00 in favore di in € 8.030,00 in favore di CP_1
CP_2
3.
Con atto di citazione notificato in data 20.1.2022, appellava innanzi a questa Corte Pt_1 formulando n. 2 motivi.
imanevano contumaci. CP_1 CP_2
precisava le conclusioni come in epigrafe riportate con note scritte in sostituzione Pt_1 dell'udienza del 24.9.2024 ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
Con il primo motivo, l'appellante deduce l'errata applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., poiché il giudice ha ritenuto non contestata l'allegazione di e ell'avvenuto CP_1 CP_2 pagamento in favore della società distinguendo i fatti dai documenti probatori e ritenendo CP_3 che l'istituto di credito avesse contestato la mancanza di documentazione probatoria a supporto, anziché il fatto allegato dai convenuti.
Sostiene l'odierna appellante di aver da subito contestato l'infondatezza delle allegazioni ed eccezioni avversarie, supportata dall'inidoneità dei documenti prodotti a provare quanto sostenuto da CP_1
e CP_2
Il motivo è fondato.
È vero che alla luce del nuovo art. 115 c.p.c. onere di allegazione e onere di prova dei fatti sono diversi e l'allegazione specifica richiede una contestazione specifica, che effettivamente non c'è stata come contestazione del fatto in sé.
Tuttavia il giudice di prime cure ha applicato rigorosamente il principio di cui all'art. 115 c.p.c., ritenendo che la creditrice avesse contestato unicamente i documenti probatori allegati a supporto della ricostruzione dei fatti addotti da non direttamente i fatti medesimi, CP_1 CP_2 senza considerare le peculiarità dell'esenzione prevista dall'art. 2901 co. 3 c.c.
È noto che l'adempimento di un debito scaduto, ai sensi dell'art. 2901, co. 3 cc, non è soggetto a revoca, trattandosi di atto dovuto e che tale esenzione si estende anche “all'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità necessaria all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per lo scopo” (Cass. n. 9816/2018), nondimeno occorre precisare che l'onere della prova non grava sul creditore – come erroneamente sostenuto dal giudice di prime cure
– bensì “sul debitore/venditore, che deve dimostrare quanto allegato con l'eccezione, da qualificarsi come eccezione in senso stretto” (Cass. n. 19963/2023); tale ripartizione dei carichi probatori si giustifica in ragione “della natura impeditiva della fattispecie di esenzione e del principio di vicinanza della prova;
potendo risultare, per il creditore che agisca per la revocatoria, estremamente difficile, se non del tutto impossibile, fornire la prova del fatto negativo della "non destinazione" del prezzo al pagamento di debiti scaduti del disponente” (Cass. n. 4589/2023).
Nel caso di specie, – ora – aveva contestato Parte_3 Pt_1 l'idoneità probatoria del documento del 10.2.2017 e dell'estratto conto del dimostrare CP_2 l'avvenuta estinzione di un debito pregresso della società non avendo altra possibilità, data CP_3 l'inevitabile posizione di estraneità e ignoranza rispetto ai fatti intercorsi tra CP_1 CP_2
5.
Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, censura la mancata revoca Pt_1 dell'atto di compravendita del 9.2.2017, sotto il profilo dell'errata valutazione del giudice circa la destinazione del ricavato della compravendita ad estinzione di un debito pregresso;
contesta cioè che ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'esenzione ex art. 2901/3° co. c.c.
Il motivo è fondato. roduce copia del proprio estratto conto da cui risulta la disposizione di un bonifico di CP_2
€ 54.000,00 con causale disposizione estinzione finanziamento a favore ma CP_3 CP_1 amministratore e socio della società beneficiaria dell'accredito non dà prova dell'effettivo pagamento in favore di dell'estinzione del relativo debito menzionato, non depositando le memorie ex art. CP_3
183, co. 6 c.p.c. in primo grado e non costituendosi in appello.
La missiva del 10.2.2017 (sub doc. 2) con cui à a isposizione di bonificare CP_1 CP_2 il corrispettivo della compravendita sul c/c di per l'estinzione del finanziamento n. 421/3752968 CP_3 di cui sono garante” – oltre ad apparire strumentale alla precostituzione dell'esimente del pagamento del debito scaduto – non consta di data certa e non è opponibile alla creditrice ma, soprattutto, non prova che il denaro sia stato effettivamente utilizzato per estinguere un debito scaduto del fideiussore.
Allo stesso modo roduce copia del proprio estratto conto da cui risulta la disposizione CP_2 di un bonifico di € 54.000,00 con causale disposizione estinzione finanziamento a favore CP_3 ma ciò non è prova adeguata dell'effettivo pagamento in favore di né dell'effettivo utilizzo da CP_3 parte di quest'ultima per estinguere il debito del fideiussore.
La lacuna probatoria non è stata colmata in primo grado, non avendo i convenuti depositato le memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., sicchè va rigettata la prospettazione dei convenuti di esenzione dalla revocatoria ex art. 2901/3° co. c.c. ed esaminato il merito della domanda.
6.
Dunque nel merito della domanda di revocatoria, (succeduta a , Pt_1 Parte_3 estromessa in primo graado) chiedeva la revoca dell'atto pregiudizievole delle sue ragioni creditorie derivante da fideiussione rilasciata da in favore di dichiarata fallita CP_1 Parte_4 esposta con per saldo di c/c e portafoglio anticipo fatture. CP_5
Con comparsa di risposta in primo grado, sosteneva la posteriorità del credito rispetto CP_1 all'atto di compravendita del 9.2.2017, poiché l'obbligazione del fideiussore sarebbe divenuta effettiva solo dopo l'insolvenza dell'obbligato principale e la banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo solo nell'agosto del2018. Pacifica la natura onerosa dell'atto revocando, va affermata l'anteriorità del credito dato che la banca ha agito in virtù di fideiussione prestata in data 16.4.2004 da n favore di CP_1 Parte_3
successivamente aumentata in data 16.3.2009.
[...]
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in ordine all'azione revocatoria ordinaria nei confronti degli atti dispositivi del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore in capo a quest'ultimo risale al momento della nascita del credito, sicché occorre far riferimento a tale momento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass. n. 19012/2023).
Nel caso in esame, la fideiussione è stata rilasciata nel 2004, quindi non è seriamente discutibile la sua anteriorità rispetto all'atto di compravendita del 9.2.2017.
Stabilita l'anteriorità del credito, occorre esaminare se sussistano le condizioni dell'azione revocatoria per gli atti a titolo oneroso, vale a dire eventus damni e scientia damni in capo al debitore e al terzo acquirente.
Quanto all'eventus damni, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, è sufficiente una modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, a seguito della dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili, dato che l'azione revocatoria ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica del patrimonio del debitore, ma anche di garantire uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia (Cass. n. 3470/2007).
Nel presente giudizio, è certa la ricorrenza dell'eventus damni, sol che si consideri che i beni alienati costituivano, per espressa ammissione del gli unici beni del debitore e dunque l'unica CP_1 garanzia patrimoniale per i creditori.
Quanto all'elemento soggettivo in capo al debitore, in termini di mera consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), senza che assuma rilevanza l'intenzione di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore né la partecipazione del terzo (consilium fraudis
e partecipatio fraudis) non vi sono dubbi circa la consapevolezza del del pregiudizio CP_1 arrecato alla creditrice;
sul punto è sufficiente valorizzare le seguenti circostanze: ra socio CP_1
e amministratore della società a favore della quale aveva rilasciato fideiussione omnibus CP_3 nel lontano 2004; successivamente era stato messo in mora con missiva da parte di Parte_3 il 10.11.2016 e nel febbraio 2017 – dunque, a distanza di soli 3 mesi – alienava
[...]
l'unico cespite facente parte del suo patrimonio.
Con riferimento alla scientia damni in capo al terzo acquirente come noto la prova dello CP_2 stato psicologico del terzo, può essere fornita attraverso l'utilizzo di elementi presuntivi ai sensi dell'art. 2729 cc. In più occasioni è stato chiarito che possono essere considerati indiziari ai fini della dimostrazione dell'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo i rapporti di parentela, di affinità
o di convivenza, o i rapporti lavorativi tra i contraenti;
le ambigue modalità di pagamento o la relativa mancanza di prova;
la sperequazione tra prezzo pattuito e valore del bene); le anomalie temporali, ad es. la tempestività con cui il debitore si spoglia dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione dei creditori o lo stretto intervallo tra la messa in mora da parte del creditore e la disposizione del patrimonio da parte del debitore.
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti risulta innanzitutto l'anomalia del metodo di pagamento: nel rogito del 9.2.2017, le parti, anziché concordare il pagamento al momento dell'atto lo rinviavano a un momento successivo, prevedendo espressamente che “il prezzo è convenuto fra le parti […] in Euro 54.000,00 e verrà pagato dalla Parte Acquirente alla Parte Venditrice, senza interessi, entro e non oltre il 20 febbraio 2017 anche a mezzo di bonifico bancario o altro mezzo di pagamento indicato dalla Parte Venditrice”. Inoltre, nell'atto notarile il beneficiario del pagamento risultava essere e non si faceva CP_1 menzione della possibilità di effettuare il pagamento in favore di un terzo, vale a dire di CP_3 come disposto con lettera del 10.2.2017 sub doc. 2.
Risultano anche oscure le ragioni economiche sottese a questa operazione da parte di CP_2 dato che non si comprende che interesse potesse nutrire quest'ultimo, “noto imprenditore di risaputa solvibilità”, per l'acquisto della nuda proprietà di metà immobile, il cui godimento rimaneva nell'esclusiva disponibilità del disponendo che si riservava il diritto di abitazione vita natural durante.
Pertanto, i vari elementi riportati portano a ritenere provata anche la scientia damni del terzo acquirente CP_2
L'accoglimento della domanda di revocatoria assorbe l'esame della subordinata domanda di simulazione.
7.
La decisione nel merito, con riforma totale della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la integrale soccombenza di e;
la liquidazione segue CP_1 Controparte_2 i criteri e parametri di cui di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 (attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, tenuto conto dei valori medi del primo grado e dei valori minimi del secondo grado di giudizio, con esclusione del compenso per la fase istruttoria/di trattazione, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. tenuto conto che nell'azione revocatoria il valore della causa si determina sulla base del credito per il quale si agisce (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III, n. 8818 del 3.4.2024).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da ei Parte_1 confronti di e con atto di appello notificato in data CP_1 Controparte_2
13.1.2022, nella contumacia degli appellati, così provvede: in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza impugnata
DICHIARA INEFFICACE l'atto di compravendita del 9.2.2017 a ministero Notaio Rep. Per_1
n. 232856, Fasc. n. 51397, registrato e trascritto in data 16.2.2017 al n. 3608 R.G., n. 2380 R.P.
CONDANNA e , in solido fra loro, al rimborso in CP_1 Controparte_2 favore di delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per Parte_1 compenso di avvocato in € 12.046,00 per il primo grado di giudizio ed in € 7.120,00 per il presente grado, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 31.1.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 100/2022 promossa da:
rappresentata da (C.F. ) rappresentata e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 difesa da Avv. GARUTI MARGHERITA con domicilio eletto presso il suo studio in MODENA VIA
EMILIA EST
APPELLANTE contro
C.F. ) CP_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1668/2021
L'appellante ha precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 24.9.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
Per l'appellante: “Ogni diversa e contraria istanza ed eccezione respinta, previe le declaratorie del caso e di rito, voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in totale riforma della sentenza n. 1668/2021 emessa dal Tribunale di Modena il 9.12.2021, pubblicata in pari data e notificata il successivo 16 dicembre 2021 nell'ambito della causa n. 9060/2018 R.G., per i motivi tutti esposti in atti e in accoglimento delle conclusioni rese da (con l'atto di citazione in primo Parte_1 grado) così pronunciare: In via principale e nel merito previo eventuale accertamento delle ragioni creditorie dell'attrice nei confronti di , dichiarare l'inefficacia nei confronti della CP_1 medesima del contratto di compravendita a rogito Notaio in data 9.2.2017, Rep. n. Per_1
232856, Fasc. n. 51397, registrato e trascritto in data 16.2.2017 al n. 3608 R.G., n. 2380 R.P., ai sensi dell'art. 2901 c.c., in quanto concluso dalle parti nella consapevolezza del pregiudizio che l'atto stesso arrecava alla società attrice di soddisfare il proprio credito sui beni oggetto della compravendita, con ogni conseguente statuizione di legge. In via subordinata di merito, dichiarare la nullità e/o l'inesistenza o invalidità o inefficacia del citato contratto di compravendita, in quanto negozio fittizio e simulato, con ogni conseguenza in ordine al diritto dell'attrice di soddisfarsi sul bene medesimo. Il contratto di compravendita oggetto della presente revocatoria ha ad oggetto la porzione immobiliare riportata nel Catasto Fabbricati del
Comune di Carpi come segue, foglio 117
✓ mappale 327 – sub 18 – Via Andra Costa n. 5 – P.T-4-5 – cat. A/2 – cl. 3 – vani 6 – superficie catastale totale mq. 135;
✓ mappale 327 – sub 2 – Via Ciro Menotti n. 8 – P.T. – cat C/6 – cl. 3 – mq. 22 – superficie catastale totale mq. 24,
Con ogni ulteriore riserva. Con refusione delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 1668/2021 RG del 16.12.2021, il Tribunale di Modena rigettava l'azione di revocatoria ordinaria, e in subordine di simulazione, proposta da Parte_3
– a cui è subentrata in corso di causa n forza di cessione di credito – dell'atto di Parte_1 compravendita del 9.2.2017 con cui alienava a la nuda proprietà di metà CP_1 CP_2 appartamento e cantina, riservandosi il diritto di abitazione “vita natural durante” verso il corrispettivo di € 54.000,00.
L'istituto di credito esponeva di essere creditore di poiché quest'ultimo – oltre ad essere CP_1 socio e amministratore di - aveva rilasciato fideiussione omnibus fino al limite di € CP_3
390.000,00 in data 16.4.2004, successivamente aumentata a € 495.000,00 in data 16.3.2009, a garanzia delle obbligazioni della predetta società, dichiarata fallita dal Tribunale di Modena con sentenza del 6.7.2018 e debitrice di € 367.816,19 oltre interessi per saldo passivo in c/c e portafoglio anticipo fatture.
A fronte dei crediti descritti, otteneva decreto ingiuntivo Parte_3 immediatamente esecutivo in data 4.8.2018 per l'importo di € 367.816,19 oltre interessi convenzionali e spese legali. Il decreto non veniva mai opposto, divenendo definitivamente esecutivo il 25.10.2018.
Con atto di compravendita del 9.2.2017 a ministero notaio Dr. in Carpi, lienava Per_1 CP_1 la nuda proprietà di metà appartamento e cantina (unici beni di sua proprietà), riservandosi il diritto di abitazione vita natural durante verso il corrispettivo di € 54.000,00.
Si costituivano e disgiuntamente;
eccepiva l'insussistenza dei CP_1 CP_2 CP_1 presupposti dell'azione revocatoria, poiché – come dimostrerebbe il doc. 2 – il giorno successivo al rogito (10.2.2017) veva indicato all'acquirente con cui precisava di non CP_1 CP_2 aver alcun rapporto di parentela o di collaborazione – di versare il corrispettivo sul c/c di CP_3 al fine di estinguere un mutuo chirografario stipulato con in data 21.8.2014; al contrario, CP_4 osservava il titolo creditizio della risaliva al 4.8.2018, CP_1 Parte_3 quindi, era di data successiva all'atto di disposizione patrimoniale del febbraio 2017.
Tale circostanza veniva riportata anche da il quale allegava il medesimo doc. 2 a firma CP_2 di copia del proprio estratto conto da cui risultava disposizione bonifico in favore di CP_1 [...] CP_ con causale estinzione finanziamento . CP_4 2.
Il Tribunale di Modena rigettava la pretesa attorea, evidenziando come ai sensi dell'art. 115 c.p.c. il giudice pone a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita: nel caso di specie,
e allegavano di aver destinato il corrispettivo in favore di al fine di CP_1 CP_2 CP_4 estinguere il pregresso debito della società di cui era garante;
avverso tale CP_3 CP_1 allegazione, il creditore si era limitato a contestare il difetto di prova documentale, difesa reputata insufficiente dal primo giudice, il quale osservava che - ai sensi dell'art. 115 c.p.c. - sussiste una chiara distinzione tra i fatti e i documenti probatori: all'allegazione dei fatti deve seguire una specifica contestazione degli stessi e non dei documenti probatori a loro sostegno, pertanto, dall'assenza di specifica contestazione da parte di , il pagamento in favore di G.F. doveva considerarsi Pt_1 pacifico.
Inoltre, il giudice rilevava che dagli atti emergeva come la vendita fosse strumentale all'estinzione di un debito scaduto e che il debitore non avesse altri mezzi per procurarsi il denaro necessario, dato che si spogliava dell'unico cespite di sua proprietà; l'operazione – osservava il Tribunale – CP_1 risultava necessitata, poiché era titolare di ipoteca iscritta per un valore ben superiore alla CP_4 vendita sul bene oggetto di trasferimento;
In conclusione, il Tribunale rigettava la domanda di revocatoria e condannava al Pt_1 rimborso delle spese di lite liquidate in € 3.980,00 in favore di in € 8.030,00 in favore di CP_1
CP_2
3.
Con atto di citazione notificato in data 20.1.2022, appellava innanzi a questa Corte Pt_1 formulando n. 2 motivi.
imanevano contumaci. CP_1 CP_2
precisava le conclusioni come in epigrafe riportate con note scritte in sostituzione Pt_1 dell'udienza del 24.9.2024 ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
Con il primo motivo, l'appellante deduce l'errata applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., poiché il giudice ha ritenuto non contestata l'allegazione di e ell'avvenuto CP_1 CP_2 pagamento in favore della società distinguendo i fatti dai documenti probatori e ritenendo CP_3 che l'istituto di credito avesse contestato la mancanza di documentazione probatoria a supporto, anziché il fatto allegato dai convenuti.
Sostiene l'odierna appellante di aver da subito contestato l'infondatezza delle allegazioni ed eccezioni avversarie, supportata dall'inidoneità dei documenti prodotti a provare quanto sostenuto da CP_1
e CP_2
Il motivo è fondato.
È vero che alla luce del nuovo art. 115 c.p.c. onere di allegazione e onere di prova dei fatti sono diversi e l'allegazione specifica richiede una contestazione specifica, che effettivamente non c'è stata come contestazione del fatto in sé.
Tuttavia il giudice di prime cure ha applicato rigorosamente il principio di cui all'art. 115 c.p.c., ritenendo che la creditrice avesse contestato unicamente i documenti probatori allegati a supporto della ricostruzione dei fatti addotti da non direttamente i fatti medesimi, CP_1 CP_2 senza considerare le peculiarità dell'esenzione prevista dall'art. 2901 co. 3 c.c.
È noto che l'adempimento di un debito scaduto, ai sensi dell'art. 2901, co. 3 cc, non è soggetto a revoca, trattandosi di atto dovuto e che tale esenzione si estende anche “all'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità necessaria all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per lo scopo” (Cass. n. 9816/2018), nondimeno occorre precisare che l'onere della prova non grava sul creditore – come erroneamente sostenuto dal giudice di prime cure
– bensì “sul debitore/venditore, che deve dimostrare quanto allegato con l'eccezione, da qualificarsi come eccezione in senso stretto” (Cass. n. 19963/2023); tale ripartizione dei carichi probatori si giustifica in ragione “della natura impeditiva della fattispecie di esenzione e del principio di vicinanza della prova;
potendo risultare, per il creditore che agisca per la revocatoria, estremamente difficile, se non del tutto impossibile, fornire la prova del fatto negativo della "non destinazione" del prezzo al pagamento di debiti scaduti del disponente” (Cass. n. 4589/2023).
Nel caso di specie, – ora – aveva contestato Parte_3 Pt_1 l'idoneità probatoria del documento del 10.2.2017 e dell'estratto conto del dimostrare CP_2 l'avvenuta estinzione di un debito pregresso della società non avendo altra possibilità, data CP_3 l'inevitabile posizione di estraneità e ignoranza rispetto ai fatti intercorsi tra CP_1 CP_2
5.
Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, censura la mancata revoca Pt_1 dell'atto di compravendita del 9.2.2017, sotto il profilo dell'errata valutazione del giudice circa la destinazione del ricavato della compravendita ad estinzione di un debito pregresso;
contesta cioè che ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'esenzione ex art. 2901/3° co. c.c.
Il motivo è fondato. roduce copia del proprio estratto conto da cui risulta la disposizione di un bonifico di CP_2
€ 54.000,00 con causale disposizione estinzione finanziamento a favore ma CP_3 CP_1 amministratore e socio della società beneficiaria dell'accredito non dà prova dell'effettivo pagamento in favore di dell'estinzione del relativo debito menzionato, non depositando le memorie ex art. CP_3
183, co. 6 c.p.c. in primo grado e non costituendosi in appello.
La missiva del 10.2.2017 (sub doc. 2) con cui à a isposizione di bonificare CP_1 CP_2 il corrispettivo della compravendita sul c/c di per l'estinzione del finanziamento n. 421/3752968 CP_3 di cui sono garante” – oltre ad apparire strumentale alla precostituzione dell'esimente del pagamento del debito scaduto – non consta di data certa e non è opponibile alla creditrice ma, soprattutto, non prova che il denaro sia stato effettivamente utilizzato per estinguere un debito scaduto del fideiussore.
Allo stesso modo roduce copia del proprio estratto conto da cui risulta la disposizione CP_2 di un bonifico di € 54.000,00 con causale disposizione estinzione finanziamento a favore CP_3 ma ciò non è prova adeguata dell'effettivo pagamento in favore di né dell'effettivo utilizzo da CP_3 parte di quest'ultima per estinguere il debito del fideiussore.
La lacuna probatoria non è stata colmata in primo grado, non avendo i convenuti depositato le memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., sicchè va rigettata la prospettazione dei convenuti di esenzione dalla revocatoria ex art. 2901/3° co. c.c. ed esaminato il merito della domanda.
6.
Dunque nel merito della domanda di revocatoria, (succeduta a , Pt_1 Parte_3 estromessa in primo graado) chiedeva la revoca dell'atto pregiudizievole delle sue ragioni creditorie derivante da fideiussione rilasciata da in favore di dichiarata fallita CP_1 Parte_4 esposta con per saldo di c/c e portafoglio anticipo fatture. CP_5
Con comparsa di risposta in primo grado, sosteneva la posteriorità del credito rispetto CP_1 all'atto di compravendita del 9.2.2017, poiché l'obbligazione del fideiussore sarebbe divenuta effettiva solo dopo l'insolvenza dell'obbligato principale e la banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo solo nell'agosto del2018. Pacifica la natura onerosa dell'atto revocando, va affermata l'anteriorità del credito dato che la banca ha agito in virtù di fideiussione prestata in data 16.4.2004 da n favore di CP_1 Parte_3
successivamente aumentata in data 16.3.2009.
[...]
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in ordine all'azione revocatoria ordinaria nei confronti degli atti dispositivi del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore in capo a quest'ultimo risale al momento della nascita del credito, sicché occorre far riferimento a tale momento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass. n. 19012/2023).
Nel caso in esame, la fideiussione è stata rilasciata nel 2004, quindi non è seriamente discutibile la sua anteriorità rispetto all'atto di compravendita del 9.2.2017.
Stabilita l'anteriorità del credito, occorre esaminare se sussistano le condizioni dell'azione revocatoria per gli atti a titolo oneroso, vale a dire eventus damni e scientia damni in capo al debitore e al terzo acquirente.
Quanto all'eventus damni, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, è sufficiente una modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, a seguito della dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili, dato che l'azione revocatoria ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica del patrimonio del debitore, ma anche di garantire uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia (Cass. n. 3470/2007).
Nel presente giudizio, è certa la ricorrenza dell'eventus damni, sol che si consideri che i beni alienati costituivano, per espressa ammissione del gli unici beni del debitore e dunque l'unica CP_1 garanzia patrimoniale per i creditori.
Quanto all'elemento soggettivo in capo al debitore, in termini di mera consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), senza che assuma rilevanza l'intenzione di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore né la partecipazione del terzo (consilium fraudis
e partecipatio fraudis) non vi sono dubbi circa la consapevolezza del del pregiudizio CP_1 arrecato alla creditrice;
sul punto è sufficiente valorizzare le seguenti circostanze: ra socio CP_1
e amministratore della società a favore della quale aveva rilasciato fideiussione omnibus CP_3 nel lontano 2004; successivamente era stato messo in mora con missiva da parte di Parte_3 il 10.11.2016 e nel febbraio 2017 – dunque, a distanza di soli 3 mesi – alienava
[...]
l'unico cespite facente parte del suo patrimonio.
Con riferimento alla scientia damni in capo al terzo acquirente come noto la prova dello CP_2 stato psicologico del terzo, può essere fornita attraverso l'utilizzo di elementi presuntivi ai sensi dell'art. 2729 cc. In più occasioni è stato chiarito che possono essere considerati indiziari ai fini della dimostrazione dell'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo i rapporti di parentela, di affinità
o di convivenza, o i rapporti lavorativi tra i contraenti;
le ambigue modalità di pagamento o la relativa mancanza di prova;
la sperequazione tra prezzo pattuito e valore del bene); le anomalie temporali, ad es. la tempestività con cui il debitore si spoglia dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione dei creditori o lo stretto intervallo tra la messa in mora da parte del creditore e la disposizione del patrimonio da parte del debitore.
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti risulta innanzitutto l'anomalia del metodo di pagamento: nel rogito del 9.2.2017, le parti, anziché concordare il pagamento al momento dell'atto lo rinviavano a un momento successivo, prevedendo espressamente che “il prezzo è convenuto fra le parti […] in Euro 54.000,00 e verrà pagato dalla Parte Acquirente alla Parte Venditrice, senza interessi, entro e non oltre il 20 febbraio 2017 anche a mezzo di bonifico bancario o altro mezzo di pagamento indicato dalla Parte Venditrice”. Inoltre, nell'atto notarile il beneficiario del pagamento risultava essere e non si faceva CP_1 menzione della possibilità di effettuare il pagamento in favore di un terzo, vale a dire di CP_3 come disposto con lettera del 10.2.2017 sub doc. 2.
Risultano anche oscure le ragioni economiche sottese a questa operazione da parte di CP_2 dato che non si comprende che interesse potesse nutrire quest'ultimo, “noto imprenditore di risaputa solvibilità”, per l'acquisto della nuda proprietà di metà immobile, il cui godimento rimaneva nell'esclusiva disponibilità del disponendo che si riservava il diritto di abitazione vita natural durante.
Pertanto, i vari elementi riportati portano a ritenere provata anche la scientia damni del terzo acquirente CP_2
L'accoglimento della domanda di revocatoria assorbe l'esame della subordinata domanda di simulazione.
7.
La decisione nel merito, con riforma totale della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la integrale soccombenza di e;
la liquidazione segue CP_1 Controparte_2 i criteri e parametri di cui di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 (attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, tenuto conto dei valori medi del primo grado e dei valori minimi del secondo grado di giudizio, con esclusione del compenso per la fase istruttoria/di trattazione, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. tenuto conto che nell'azione revocatoria il valore della causa si determina sulla base del credito per il quale si agisce (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III, n. 8818 del 3.4.2024).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da ei Parte_1 confronti di e con atto di appello notificato in data CP_1 Controparte_2
13.1.2022, nella contumacia degli appellati, così provvede: in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza impugnata
DICHIARA INEFFICACE l'atto di compravendita del 9.2.2017 a ministero Notaio Rep. Per_1
n. 232856, Fasc. n. 51397, registrato e trascritto in data 16.2.2017 al n. 3608 R.G., n. 2380 R.P.
CONDANNA e , in solido fra loro, al rimborso in CP_1 Controparte_2 favore di delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per Parte_1 compenso di avvocato in € 12.046,00 per il primo grado di giudizio ed in € 7.120,00 per il presente grado, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 31.1.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina