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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/12/2025, n. 3335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3335 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
nella controversia di lavoro promossa da
, con l'avv. Fabrizio Del Vecchio;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Angelini Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: graduatorie
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16.9.24, la ricorrente, premesso di aver lavorato per due giorni come autista soccorritore presso la postazione INDA di Grottaglie nel 2021 chiedeva il proprio inserimento nella graduatoria per autisti soccorritori Sanitaservice dalla domanda.
La si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
In particolare l'Avviso pubblico per la graduatoria degli autisti soccorritori prevedeva che “ Hanno diritto a partecipare solo i candidati che hanno svolto attività lavorativa a bordo dei veicoli di soccorso
(ambulanze e automediche) nell'ambito del servizio di 118 U/E della per mezzo delle Parte_2 seguenti associazioni:
Postazione 118 Tipologia Equipe Associazione volontariato attuale 1 CP_2 Controparte_3 CP_4
(CTR
[...]
1771) 2 Controparte_5
[...]
(CTR
[...]
1741) 3 Ambulanza India CP_6 CP_7
(CTR
[...]
1750) 4 Controparte_8
C.B. HELP
[...]
27 (CTR 1719)
5 (P.P.I.T.) CP_8 Controparte_8
C.B. HELP 27 (CTR 1719)
6 CP_9 Controparte_8
C.B. HELP
[...]
27 (CTR 1719) 7 Controparte_10
C.B. HELP 27 (CTR 1719) 8 Grottaglie ASSOCIAZIONE Controparte_5
CP_11
[...]
(CTR. 1754) 9 Ambulanza Controparte_12 Controparte_13
[...] CP_14
[...
(CTR 1773) 10 Controparte_15
[...]
(CTR 1738)
11 Controparte_16
(CTR
[...]
1772) 12 CP_17 Controparte_18
[...]
(CTR
[...]
1752)
13 Controparte_19
[...]
(CTR 1752)
[...]
14 CP_17 Controparte_20
[...
Controparte_21
(CTR 1738)
Ebbene dalla istruttoria è emerso che la ricorrente ha lavorato per due turni a gennaio 2021 a Grottaglie CP_1 presso la postazione INDA per la RO . Ma tale associazione non rientra nell'elenco. In particolare dall'elenco risulta riconosciuta l'equipe INDIA ( INDA) solo su per mezzo della CP_6 Parte_3
. A Grottaglie invece vi era la RO verde con equipe Mike, come unica associazione riconosciuta.
[...]
Per tale ragione il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento non avendo la ricorrente i requisiti di cui all'avviso pubblico per essere inserita nella graduatoria. Non è sufficiente infatti aver svolto anche un turno su ambulanza nel territorio jonico, essendo necessario che lo si sia fatto nell'ambito delle associazioni e presso le postazioni e con l'equipe di cui all'elenco allegato all'avviso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che liquida in complessivi € 1200,00, oltre iva e cpa.
Taranto, 15.12.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
nella controversia di lavoro promossa da
, con l'avv. Fabrizio Del Vecchio;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Angelini Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: graduatorie
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16.9.24, la ricorrente, premesso di aver lavorato per due giorni come autista soccorritore presso la postazione INDA di Grottaglie nel 2021 chiedeva il proprio inserimento nella graduatoria per autisti soccorritori Sanitaservice dalla domanda.
La si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
In particolare l'Avviso pubblico per la graduatoria degli autisti soccorritori prevedeva che “ Hanno diritto a partecipare solo i candidati che hanno svolto attività lavorativa a bordo dei veicoli di soccorso
(ambulanze e automediche) nell'ambito del servizio di 118 U/E della per mezzo delle Parte_2 seguenti associazioni:
Postazione 118 Tipologia Equipe Associazione volontariato attuale 1 CP_2 Controparte_3 CP_4
(CTR
[...]
1771) 2 Controparte_5
[...]
(CTR
[...]
1741) 3 Ambulanza India CP_6 CP_7
(CTR
[...]
1750) 4 Controparte_8
C.B. HELP
[...]
27 (CTR 1719)
5 (P.P.I.T.) CP_8 Controparte_8
C.B. HELP 27 (CTR 1719)
6 CP_9 Controparte_8
C.B. HELP
[...]
27 (CTR 1719) 7 Controparte_10
C.B. HELP 27 (CTR 1719) 8 Grottaglie ASSOCIAZIONE Controparte_5
CP_11
[...]
(CTR. 1754) 9 Ambulanza Controparte_12 Controparte_13
[...] CP_14
[...
(CTR 1773) 10 Controparte_15
[...]
(CTR 1738)
11 Controparte_16
(CTR
[...]
1772) 12 CP_17 Controparte_18
[...]
(CTR
[...]
1752)
13 Controparte_19
[...]
(CTR 1752)
[...]
14 CP_17 Controparte_20
[...
Controparte_21
(CTR 1738)
Ebbene dalla istruttoria è emerso che la ricorrente ha lavorato per due turni a gennaio 2021 a Grottaglie CP_1 presso la postazione INDA per la RO . Ma tale associazione non rientra nell'elenco. In particolare dall'elenco risulta riconosciuta l'equipe INDIA ( INDA) solo su per mezzo della CP_6 Parte_3
. A Grottaglie invece vi era la RO verde con equipe Mike, come unica associazione riconosciuta.
[...]
Per tale ragione il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento non avendo la ricorrente i requisiti di cui all'avviso pubblico per essere inserita nella graduatoria. Non è sufficiente infatti aver svolto anche un turno su ambulanza nel territorio jonico, essendo necessario che lo si sia fatto nell'ambito delle associazioni e presso le postazioni e con l'equipe di cui all'elenco allegato all'avviso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che liquida in complessivi € 1200,00, oltre iva e cpa.
Taranto, 15.12.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE