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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/06/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2275/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2275/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. BARSOTTI Parte_1 C.F._1
SILVIA ( ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore, via Email_1
Vannozzi n. 6, Vicopisano, fraz. San Giovanni alla Vena (PI)
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANNIBALLE Parte_2 C.F._2
FEDERICO ( ed elettivamente domiciliata presso il Email_2
predetto difensore, via Valdera P. n. 59/61, Ponsacco (PI) avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui alle note di trattazione scritta dell'8 maggio 2025, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO: - che e , il 18 luglio 2007, contraevano, in Foggia matrimonio Parte_1 Parte_3
concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Foggia al n. 316, parte
II, serie A, anno 2007;
- che dall'unione dei due sono nati i figli, il 29 agosto 2009 e il 29 maggio 2014; Per_1 Per_2
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_1 Parte_3
pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 12 settembre 2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale tra le parti e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente ai figli, e ancora minorenni;
Per_1 Per_2
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse dei figli ancora minorenni e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Foggia il 18 luglio 2007 tra e , trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Parte_3
Comune di Foggia nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2007, n. 316, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che i figli e verranno affidati ad ambedue i genitori con affidamento Per_1 Per_2
condiviso e con residenza e domicilio prevalente presso la madre, sig.ra , Parte_1 nell'immobile sito in Ponsacco (PI), Via XXV Aprile n. 9.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sui figli minori e solo limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno anche esercitare disgiuntamente tale responsabilità nei periodi in cui ciascuno avrà i figli con sé. Le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative, a titolo esemplificativo, all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi salva, in difetto, la necessità della decisione dell'autorità giudiziaria.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
DISPONE che i figli minori trascorreranno una settimana consecutiva alternativamente presso ciascun genitore, a partire dall'uscita di scuola del lunedì e fino all'entrata a scuola del lunedì successivo;
resta salva sempre la possibilità di diversi accordi fra i genitori tesi a perseguire il benessere dei figli, assicurarne una significativa frequentazione di entrambi i genitori, oltre che degli ascendenti di entrambi i rami parentali, ed infine per favorirsi reciprocamente nell'organizzazione del tempo da trascorrere con i figli nel rispetto dei rispettivi impegni di lavoro:
- il giorno del compleanno dei figli verrà trascorso ad anni alterni presso ciascun genitore, se non sia possibile l'organizzazione di un festeggiamento comune;
- il giorno del compleanno della mamma e la Festa della Mamma verranno trascorsi con la mamma e il giorno di compleanno del papà e la Festa del Papà verranno trascorsi con il papà a meno che non si verifichino in momenti di vacanze dell'altro genitore con i figli lontano dal luogo dove si trova il genitore da festeggiare;
-durante le vacanze scolastiche natalizie: e staranno con ciascun genitore alternando Per_1 Per_2
di anno in anno: la Vigilia di Natale al giorno di Natale, il 31 dicembre al Capodanno;
la vigilia dell'Epifania all'Epifania, ognuno di tali giorni comprensivo del pernottamento. I ragazzi trascorreranno il giorno di Santo Stefano con il genitore con il quale non hanno trascorso il giorno di
Natale. Per i restanti giorni di vacanza scolastica natalizia verrà seguito il calendario ordinario;
-durante le vacanze scolastiche pasquali: verrà alternato, di anno in anno, il giorno di Pasqua a quello di Pasquetta, sempre comprensivo ciascun giorno di pernottamento. Per i restanti giorni di vacanza scolastica pasquale verrà seguito il calendario ordinario;
- per le festività del 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 1° novembre – 8 dicembre verrà osservato il regime ordinario di frequentazione;
- durante le vacanze scolastiche estive: i genitori trascorreranno con i figli 15 (quindici) giorni ciascuno, anche non consecutivi. Detti periodi dovranno essere individuati e concordati tra loro entro il mese di maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di ciascuno di essi. In caso di sovrapposizione dei periodi negli anni pari prevarrà l'indicazione materna e negli anni dispari quella paterna.
Nel restante periodo delle vacanze scolastiche estive resterà ferma la turnazione ordinaria.
DISPONE che, in considerazione dei tempi di accudimento e collocamento paritario dei figli presso ciascun genitore, non verrà previsto alcun contributo perequativo di mantenimento.
DISPONE che le spese straordinarie relative ai figli e che dovranno essere Per_1 Per_2
preventivamente concordate, salvo se urgenti, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%.
Per spese straordinarie devono intendersi: le spese per abbigliamento (che per decisione comune dei genitori, in deroga ai protocolli dei Tribunali, verranno suddivise a metà), le spese mediche sanitarie
(a titolo esemplificativo e non esaustivo esami e visite specialistiche, ticket sanitari, spese farmaceutiche consequenziali alle visite, spese di psicoterapia, fisioterapia, spese oculistiche - compresi occhiali da vista e lenti a contatto – ortopediche, odontoiatriche, etc); le spese scolastiche
(quali ad es. tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici di ogni ordine e grado, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, trasporto pubblico (tessera abbonamento, autobus, treno, metro e/o carburante per il mezzo utilizzato dai figli – es. motorino), spese per progetti curriculari o master post-universitari etc); le spese extrascolastiche (spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o autocarrozzeria relativa ai mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, mini car, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto dei figli, etc); le spese per attività sportiva (abbonamento/costi per la pratica di uno sport, corredo e attrezzatura).
Il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria dovrà comunicarlo all'altro genitore, a mezzo posta elettronica o messaggistica telefonica, indicando la spesa presuntiva;
l'altro genitore dovrà rispondere con lo stesso mezzo entro 10 gg esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso. A tale fine la sig.ra ed il sig. indicano i rispettivi indirizzi di Parte_1 Pt_3
posta elettronica: da utilizzare in alternativa alla Email_3 Email_4
messaggistica sui rispettivi numeri di cellulare.
Le spese superiori ad € 50,00 se non necessarie dovranno essere concordate con anticipo. Tutte le spese straordinarie devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto pro quota al genitore che ha anticipato e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro
10 giorni a decorrere dalla richiesta.
DISPONE che l'assegno Unico per i figli viene attribuito al 50% a ciascun genitore come pure eventuali detrazioni fiscali, sempre per i figli a carico, saranno ripartite tra i genitori al 50%.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- la casa già adibita a residenza coniugale, posta in Ponsacco (PI), Via C. Colombo n. 59/B, di proprietà del ricorrente, rimane nella esclusiva disponibilità di quest'ultimo. I ricorrenti si danno reciprocamente atto che tutti gli arredi e, più in generale, i beni mobili ivi contenuti rimarranno nella disponibilità e in proprietà del sig. ; Pt_3
- i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di mantenimento;
- i ricorrenti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro;
- per quanto occorrer possa i ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti anche a favore dei figli minori, e non frappongono ostacoli a che ciascuno di loro possa recarsi all'estero da solo e/o con i figli minori;
- i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano, dichiarando sin da ora di rinunciare a qualunque reciproca pretesa e diritto di carattere economico relative sia al loro rapporto di coniugio che a quello intercorso durante la separazione, rinunciano pertanto a richiedere la ripetizione di somme costituenti il frutto di apporti economici e personali che l'uno ha prestato verso l'altro e che hanno contribuito all'acquisto di beni oggi intestati e di proprietà dell'una o dell'altra parte;
- le spese legali dei rispettivi difensori debbono intendersi integralmente compensate tra le parti.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Foggia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 5 giugno 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2275/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. BARSOTTI Parte_1 C.F._1
SILVIA ( ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore, via Email_1
Vannozzi n. 6, Vicopisano, fraz. San Giovanni alla Vena (PI)
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANNIBALLE Parte_2 C.F._2
FEDERICO ( ed elettivamente domiciliata presso il Email_2
predetto difensore, via Valdera P. n. 59/61, Ponsacco (PI) avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui alle note di trattazione scritta dell'8 maggio 2025, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO: - che e , il 18 luglio 2007, contraevano, in Foggia matrimonio Parte_1 Parte_3
concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Foggia al n. 316, parte
II, serie A, anno 2007;
- che dall'unione dei due sono nati i figli, il 29 agosto 2009 e il 29 maggio 2014; Per_1 Per_2
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_1 Parte_3
pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 12 settembre 2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale tra le parti e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente ai figli, e ancora minorenni;
Per_1 Per_2
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse dei figli ancora minorenni e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Foggia il 18 luglio 2007 tra e , trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Parte_3
Comune di Foggia nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2007, n. 316, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che i figli e verranno affidati ad ambedue i genitori con affidamento Per_1 Per_2
condiviso e con residenza e domicilio prevalente presso la madre, sig.ra , Parte_1 nell'immobile sito in Ponsacco (PI), Via XXV Aprile n. 9.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sui figli minori e solo limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno anche esercitare disgiuntamente tale responsabilità nei periodi in cui ciascuno avrà i figli con sé. Le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative, a titolo esemplificativo, all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi salva, in difetto, la necessità della decisione dell'autorità giudiziaria.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
DISPONE che i figli minori trascorreranno una settimana consecutiva alternativamente presso ciascun genitore, a partire dall'uscita di scuola del lunedì e fino all'entrata a scuola del lunedì successivo;
resta salva sempre la possibilità di diversi accordi fra i genitori tesi a perseguire il benessere dei figli, assicurarne una significativa frequentazione di entrambi i genitori, oltre che degli ascendenti di entrambi i rami parentali, ed infine per favorirsi reciprocamente nell'organizzazione del tempo da trascorrere con i figli nel rispetto dei rispettivi impegni di lavoro:
- il giorno del compleanno dei figli verrà trascorso ad anni alterni presso ciascun genitore, se non sia possibile l'organizzazione di un festeggiamento comune;
- il giorno del compleanno della mamma e la Festa della Mamma verranno trascorsi con la mamma e il giorno di compleanno del papà e la Festa del Papà verranno trascorsi con il papà a meno che non si verifichino in momenti di vacanze dell'altro genitore con i figli lontano dal luogo dove si trova il genitore da festeggiare;
-durante le vacanze scolastiche natalizie: e staranno con ciascun genitore alternando Per_1 Per_2
di anno in anno: la Vigilia di Natale al giorno di Natale, il 31 dicembre al Capodanno;
la vigilia dell'Epifania all'Epifania, ognuno di tali giorni comprensivo del pernottamento. I ragazzi trascorreranno il giorno di Santo Stefano con il genitore con il quale non hanno trascorso il giorno di
Natale. Per i restanti giorni di vacanza scolastica natalizia verrà seguito il calendario ordinario;
-durante le vacanze scolastiche pasquali: verrà alternato, di anno in anno, il giorno di Pasqua a quello di Pasquetta, sempre comprensivo ciascun giorno di pernottamento. Per i restanti giorni di vacanza scolastica pasquale verrà seguito il calendario ordinario;
- per le festività del 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 1° novembre – 8 dicembre verrà osservato il regime ordinario di frequentazione;
- durante le vacanze scolastiche estive: i genitori trascorreranno con i figli 15 (quindici) giorni ciascuno, anche non consecutivi. Detti periodi dovranno essere individuati e concordati tra loro entro il mese di maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di ciascuno di essi. In caso di sovrapposizione dei periodi negli anni pari prevarrà l'indicazione materna e negli anni dispari quella paterna.
Nel restante periodo delle vacanze scolastiche estive resterà ferma la turnazione ordinaria.
DISPONE che, in considerazione dei tempi di accudimento e collocamento paritario dei figli presso ciascun genitore, non verrà previsto alcun contributo perequativo di mantenimento.
DISPONE che le spese straordinarie relative ai figli e che dovranno essere Per_1 Per_2
preventivamente concordate, salvo se urgenti, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%.
Per spese straordinarie devono intendersi: le spese per abbigliamento (che per decisione comune dei genitori, in deroga ai protocolli dei Tribunali, verranno suddivise a metà), le spese mediche sanitarie
(a titolo esemplificativo e non esaustivo esami e visite specialistiche, ticket sanitari, spese farmaceutiche consequenziali alle visite, spese di psicoterapia, fisioterapia, spese oculistiche - compresi occhiali da vista e lenti a contatto – ortopediche, odontoiatriche, etc); le spese scolastiche
(quali ad es. tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici di ogni ordine e grado, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, trasporto pubblico (tessera abbonamento, autobus, treno, metro e/o carburante per il mezzo utilizzato dai figli – es. motorino), spese per progetti curriculari o master post-universitari etc); le spese extrascolastiche (spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o autocarrozzeria relativa ai mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, mini car, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto dei figli, etc); le spese per attività sportiva (abbonamento/costi per la pratica di uno sport, corredo e attrezzatura).
Il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria dovrà comunicarlo all'altro genitore, a mezzo posta elettronica o messaggistica telefonica, indicando la spesa presuntiva;
l'altro genitore dovrà rispondere con lo stesso mezzo entro 10 gg esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso. A tale fine la sig.ra ed il sig. indicano i rispettivi indirizzi di Parte_1 Pt_3
posta elettronica: da utilizzare in alternativa alla Email_3 Email_4
messaggistica sui rispettivi numeri di cellulare.
Le spese superiori ad € 50,00 se non necessarie dovranno essere concordate con anticipo. Tutte le spese straordinarie devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto pro quota al genitore che ha anticipato e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro
10 giorni a decorrere dalla richiesta.
DISPONE che l'assegno Unico per i figli viene attribuito al 50% a ciascun genitore come pure eventuali detrazioni fiscali, sempre per i figli a carico, saranno ripartite tra i genitori al 50%.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- la casa già adibita a residenza coniugale, posta in Ponsacco (PI), Via C. Colombo n. 59/B, di proprietà del ricorrente, rimane nella esclusiva disponibilità di quest'ultimo. I ricorrenti si danno reciprocamente atto che tutti gli arredi e, più in generale, i beni mobili ivi contenuti rimarranno nella disponibilità e in proprietà del sig. ; Pt_3
- i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di mantenimento;
- i ricorrenti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro;
- per quanto occorrer possa i ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti anche a favore dei figli minori, e non frappongono ostacoli a che ciascuno di loro possa recarsi all'estero da solo e/o con i figli minori;
- i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano, dichiarando sin da ora di rinunciare a qualunque reciproca pretesa e diritto di carattere economico relative sia al loro rapporto di coniugio che a quello intercorso durante la separazione, rinunciano pertanto a richiedere la ripetizione di somme costituenti il frutto di apporti economici e personali che l'uno ha prestato verso l'altro e che hanno contribuito all'acquisto di beni oggi intestati e di proprietà dell'una o dell'altra parte;
- le spese legali dei rispettivi difensori debbono intendersi integralmente compensate tra le parti.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Foggia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 5 giugno 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina