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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/08/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. 272/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 272/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Naimo;
appellante
e
(P.I.: , in Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesco Rotundo;
appellata
e
(P.I.: Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_3 difesa dall'Avv. Giulia Ferrante;
appellata
Oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di
Crotone, pubblicata il 07.01.2019, avente ad oggetto pagamento somme
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello accogliere l'appello della
e perciò riformare l'ordinanza impugnata, respingendo le domande Pt_1 proposte in primo grado per violazione degli art. 2697, 2939 e 2948 c.c., perchè inammissibili e/o improponibili e/o improcedibili e/o infondate, anche previa declaratoria di invalidità e/o inefficacia degli atti negoziali posti a base della pretesa azionata, e di difetto di legittimazione passiva della e per assenza Pt_1 di valido impegno contrattuale, o dichiarando la domanda a titolo contrattuale Cont prescritta, e quindi infondate le domande avanzate in conseguenza dall' nei confronti della Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di Pt_1 giudizio”.
Per Centri Assistenziali Mons. “contestando tutte le eccezioni, richieste CP_2
e deduzioni avanzate dall'appellante in quanto infondate, Parte_1 rassegna le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle già avanzate nella propria memoria di costituzione, qui da intendersi riportate, insistendo per
l'inammissibilità dell'appello e per il suo rigetto, in quanto infondato in fatto e diritto, con conferma dell'Ordinanza impugnata”. Cont Per l' “si riporta al proprio atto d'appello ed insiste in tutte le eccezioni, deduzioni difese e richieste, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, eccepito e controdedotto perché infondato in fatto ed in diritto. Chiede la conferma della sentenza del giudizio di primo grado, precisa come da atti e verbali di causa
e chiede che la causa vada in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in atti”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la Controparte_1 [...] esponeva: di essere proprietaria delle Case Protette per disabili CP_5 denominate “Carusa” e “Spirito Santo” e della RSA per disabili “Santino Covelli”, tutte con sede in Cotronei (KR); che le strutture, tutte autorizzate ed accreditate, nell'anno 2011 avevano erogato prestazioni in regime di convenzione con l' CP_4 di che le prestazioni erogate dalle strutture avevano una retta che gravava CP_3 in parte sul Fondo Sanitario Regionale ed in parte sul Fondo Sociale Regionale;
che la quota sociale delle prestazioni rese aveva un corrispettivo di €2.697.488,25; che
2 nel 2010 la aveva approvato la l.r. n. 8 del 26.2.2010 con la quale Parte_1 aveva posto gli oneri per le strutture socio-sanitarie interamente a carico del fondo sanitario regionale, interrompendo i pagamenti relativi alla quota sociale delle rette;
che la norma richiamata era stata poi dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sent. n. 123 dep. l'11.4.2011; che pertanto gli erogatori avevano chiesto il pagamento della quota sociale all' che nel 2017 la Corte di Cassazione aveva CP_6 ritenuto la non più obbligata ex lege al pagamento della quota sociale, Pt_1 essendo invece tenuta l' la quale, a sua volta, era tenuta a richiedere la relativa CP_4 copertura da parte della che anche la deducente aveva agito Parte_1 contro la per ottenere il pagamento della quota sociale per le prestazioni Pt_1 erogate nel 2011; che con ordinanza del 29.2.2016 il Tribunale di Catanzaro aveva condannato la al pagamento in favore della deducente della Parte_1 somma di € 2.697.488,25 oltre interessi ed in definitiva era stata pagata dalla all'istante la complessiva somma di € 3.693.390,55; che, a seguito di Pt_1 appello, la Corte di Appello di Catanzaro aveva accolto il ricorso della ed Pt_1 aveva condannato l'odierna ricorrente alla restituzione delle somme ricevute.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' al pagamento dell'importo CP_7 come su richiesto, oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 dalla data fissata contrattualmente per il pagamento e fino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, avendo già la provveduto al pagamento e considerato che tali Parte_1 somme, in virtù di pronuncia giurisdizionale, dovevano essere restituite, Cont condannare l' a rimborsare alla ricorrente la somma di € 3.693.390,55 su indicata, con domanda subordinata di indebito arricchimento in capo all' e di CP_4 restituzione somme.
Si costituiva la convenuta, con propria comparsa, eccependo la CP_4 cessazione della materia del contendere, atteso che la aveva già Parte_1 eseguito il pagamento e non aveva azionato il decisum della sentenza della Corte
d'Appello; nel merito, chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti, essendo il pagamento di spettanza della e chiedendo Parte_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa di quest'ultima e spiegando domanda di accertamento della tenutezza al pagamento nei suoi confronti.
Dopo l'autorizzazione alla chiamata in causa, si costituiva la Parte_1 con propria comparsa, eccependo l'inammissibilità della domanda, non avendo la ricorrente ottemperato all'ordine giudiziale di restituzione delle somme;
la nullità
3 dei contratti stipulati con le l'omessa copertura finanziaria;
CP_4
l'inammissibilità della domanda di indebito arricchimento formulata nei confronti dell' la prescrizione delle somme richieste. Chiedeva, pertanto, la CP_4 declaratoria di inammissibilità della domanda principale, l'invalidità dei contratti intercorsi tra l' e la ricorrente per omessa effettuazione di procedura ad CP_4 evidenza pubblica ed omessa copertura finanziaria;
l'accertamento dell'insussistenza di un obbligo di trasferimento fondi dalla all' in Pt_1 CP_4 subordine il rigetto di tutte le domande;
in ulteriore subordine, la declaratoria di prescrizione delle pretese.
Con ordinanza ex art 702 ter c.p.c. del 07.11.2019 il Tribunale di Crotone così statuiva: “Accoglie il ricorso e condanna l' convenuta al pagamento in favore CP_4 della ricorrente della somma di € 3.693.390,55 a titolo di quota sociale delle prestazioni erogate nell'anno 2011 e di interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 oltre interessi come per legge fino all'effettivo pagamento;
b) Accoglie la domanda formulata dall' nei confronti della e per Controparte_7 Parte_1
l'effetto, condanna quest'ultima all'erogazione della somma di € 3.693.390,55 in suo favpre, quale copertura della quota sociale delle rette per le prestazioni erogate dalla ricorrente nell'anno 2011; c) Rigetta tutte le altre domande;
d) Condanna
l' al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente, che liquida Controparte_7 in € 870,00 per esborsi ed € 9.383,00, già operate le riduzioni, per compensi professionali, oltre compenso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'avv. Francesco Rotundo, dichiaratosi domiciliatario;
condanna la al pagamento delle spese sostenute Parte_1 dalla , che liquida in € 9.383,00, già operata la riduzione, per Controparte_7 compensi professionali, oltre compenso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge”.
1.2. Avverso tale ordinanza proponeva appello, con citazione notificata il
06.02.2019, la lamentando: 1) l'omessa pronuncia Parte_1 sull'eccezione di prescrizione del credito azionato dall'attrice in primo grado;
2)
l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della domanda per carenza di interesse della parte attrice, non avendo essa restituito gli importi alla Pt_1
, come da sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 166/2018; 3)
[...]
l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado aveva rigettato Cont l'eccezione di nullità dei contratti (contratti stipulati tra e struttura appellata)
4 per omessa effettuazione di procedura ad evidenza pubblica nell'affidamento del servizio alla struttura appellata;
4) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado aveva rigettato l'eccezione di nullità dei contratti per mancanza di copertura finanziaria;
5) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Cont Tribunale, in accoglimento della domanda di manleva formulata dall' l'aveva condannata a tenere indenne l' delle somme che la stessa era tenuta Controparte_3
a pagare. Cont Si costituivano sia la Mons. che l' Controparte_1 CP_2 chiedendo entrambe la conferma dell'ordinanza impugnata.
Con ordinanza del 19.06.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.06.2019, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e fissava l'udienza del 24.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del 26.07.2024.
Con provvedimento del 14.04.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del
15.07.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Per ragioni di ordine logico appare opportuno esaminare in via prioritaria, come peraltro richiesto dalla stessa appellante nella comparsa conclusionale, il motivo di gravame con cui si contesta la sussistenza dell'obbligo della Pt_1
Cont
di tenere indenne l'
[...]
Orbene, va innanzitutto evidenziato che il primo giudice ha del tutto omesso di indicare le ragioni per le quali ha ritenuto configurabile un siffatto obbligo.
Secondo la difesa dell'appellante non esiste meccanismo normativo tale da Cont imporre alla l'integrazione della spesa che l' sostiene per il Parte_1 pagamento della quota sociale delle rette per le prestazioni erogate. A suo dire, la Cont scelta dell' di procedere alla sottoscrizione di contratti, senza una verifica
5 preventiva della disponibilità delle relative somme, rappresenta una scelta autonoma rispetto alla quale la non è chiamata a rispondere, Parte_1 neppure indirettamente, in quanto totalmente estranea rispetto all'impegno Cont contrattuale che l' assume con la struttura accreditata.
Il motivo è fondato. Cont L' ha fondato la domanda di manleva sulla base di due disposizioni normative, gli artt. 17 e 18 della L.R. 22/2007 e l'art 13, co.3, LR 24/2008; la prima stabilisce la quota della retta gravante sul Fondo Sanitario Regionale e quella Cont gravante sul Fondo Sociale Regionale;
la seconda demanda alle la stipula dei contratti con le strutture private, sia pure sulla basa dei piani annuali preventivi e nell'ambito dei livelli di spesa e dei livelli assistenziali stabiliti dalla programmazione regionale.
Ora di tale normativa, come è noto, si è occupata la Corte di Cassazione la quale con un orientamento più che consolidato ha escluso che essa sia idonea all'insorgenza di un'obbligazione a carico della che legittimi le strutture Pt_1 socio-sanitarie ad ottenere il pagamento della quota sociale. Anche di recente, la
Suprema Corte ha statuito con riferimento alla legislazione regionale della , Pt_1 che “la disciplina che demanda alle Asl (o ogni potere d'intervento diretto in CP_4 materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riserva alla regione i soli compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le Asl delle risorse economiche necessarie per l'effettuazione dei predetti interventi” (Cass. Civ., Sez. I, 7.9.2020, n. 18604).
Ed ancora si è affermato che “al di fuori dei casi in cui sia la stessa legge a prevedere l'instaurazione di rapporti con i terzi, in virtù dell'inerenza dell'atto all'esercizio di funzioni proprie o all'intervento diretto nelle vicende di enti dipendenti, la regione rimane normalmente estranea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari, essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore;
con la conseguenza che, in mancanza di un'espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono a essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predetti enti nell'esercizio delle rispettive funzioni;
pertanto, in mancanza di una disposizione in tal senso rintracciabile, non
6 può che essere confermato che , in base all'art. 7 della legge regionale n. 23 del
2003 (riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all'area dei servizi socio-sanitari) e all'art. 13 della legge regionale n. 24 del 2008 (attributivo alle Asl della competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate), i contratti di cui nella specie si discute non svolgono alcun effetto nella sfera giuridica e patrimoniale della ” (Cass. Civ., Sez. I, 7.9.2020, n. Pt_1
18604).
Come affermato in diversi precedenti di questa Corte, anche tra le stesse odierne parti in causa (sentenze n. 712/22, 713/22 e 714/22), “Proprio perché il quadro normativo di riferimento attribuisce alla “competenze riguardanti Parte_1 esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore” (tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le
Asl delle risorse economiche necessarie per l'effettuazione dei predetti interventi demandata alla giunta regionale) – per usare le stesse parole della Suprema Corte –
è da escludere che sia configurabile sic et sempliciter, in assenza di una norma ad Cont hoc, una posizione di diritto soggettivo della ad essere tenuta indenne di quanto da essa versato alla struttura socio-sanitaria a titolo di corrispettivo delle prestazioni contrattualmente pattuite;
un tale diritto si porrebbe, infatti, in insanabile contrasto con l'esigenza già sopra richiamata di rimettere in via esclusiva alla la Pt_1 pianificazione e la programmazione della spesa sociale, nei limiti delle risorse disponibili sul relativo capitolo di bilancio, e di non esporla neanche in via indiretta, Cont come pretenderebbe l' agli effetti economici negativi derivanti dalle iniziative unilateralmente assunte dalle asp mediante la stipulazione di contratti con le strutture socio sanitarie private ai quali è rimasta estranea. Né in senso Parte_2 contrario può valorizzarsi quanto affermato dalla Cassazione nelle pronunce n.
11924 e 11925 del 2017, pure richiamate nella sentenza n. 18604 del 2020, in ordine alla rilevanza interna della disposizione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 23 del 2003, come modificata dagli articoli 17 e 18 della legge n. 22 del 2007, non essendo sostituibile con un provvedimento giurisdizionale l'attività procedimentale della necessaria ad assicurare la copertura finanziaria della spesa di Pt_1
Cont assistenza socio sanitaria e la sua ripartizione tra le .
L'appello va, pertanto, accolto, restando assorbiti gli altri motivi.
In riforma dell'impugnata ordinanza va quindi rigettata la domanda formulata Cont dall' nei confronti della . Parte_1
7 § 3. Le spese processuali
3.1. L'esistenza di orientamenti di merito contrastanti e la mancanza, allo stato, di pronunce di legittimità sulla specifica questione in esame giustificano la Cont compensazione tra la e la delle spese di lite del doppio grado di Pt_1 giudizio.
Le spese di questo grado tra la e la Mons. Pt_1 Controparte_1 CP_8 restano compensate in ragione dell'assorbimento delle questioni involgenti la
[...]
Cont pretesa azionata dalla società nei confronti dell'
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Pt_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti
[...] dell' , in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro-tempore e della in persona del legale Controparte_1 CP_8 rappresentante pro-tempore, avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. emessa dal
Tribunale di Crotone il 07.01.2019 nella causa n. 598/2018 R.G., così provvede:
a) accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, rigetta la domanda formulata dall' nei confronti Controparte_3 della;
Parte_1
Cont b) spese compensate per entrambi i gradi di giudizio tra la e la Pt_1
c) spese compensate per il presente grado tra la e la Assistenziali Pt_1 CP_1
CP_1 CP_8
d) fermo il resto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
8 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 272/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Naimo;
appellante
e
(P.I.: , in Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesco Rotundo;
appellata
e
(P.I.: Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_3 difesa dall'Avv. Giulia Ferrante;
appellata
Oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di
Crotone, pubblicata il 07.01.2019, avente ad oggetto pagamento somme
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello accogliere l'appello della
e perciò riformare l'ordinanza impugnata, respingendo le domande Pt_1 proposte in primo grado per violazione degli art. 2697, 2939 e 2948 c.c., perchè inammissibili e/o improponibili e/o improcedibili e/o infondate, anche previa declaratoria di invalidità e/o inefficacia degli atti negoziali posti a base della pretesa azionata, e di difetto di legittimazione passiva della e per assenza Pt_1 di valido impegno contrattuale, o dichiarando la domanda a titolo contrattuale Cont prescritta, e quindi infondate le domande avanzate in conseguenza dall' nei confronti della Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di Pt_1 giudizio”.
Per Centri Assistenziali Mons. “contestando tutte le eccezioni, richieste CP_2
e deduzioni avanzate dall'appellante in quanto infondate, Parte_1 rassegna le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle già avanzate nella propria memoria di costituzione, qui da intendersi riportate, insistendo per
l'inammissibilità dell'appello e per il suo rigetto, in quanto infondato in fatto e diritto, con conferma dell'Ordinanza impugnata”. Cont Per l' “si riporta al proprio atto d'appello ed insiste in tutte le eccezioni, deduzioni difese e richieste, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, eccepito e controdedotto perché infondato in fatto ed in diritto. Chiede la conferma della sentenza del giudizio di primo grado, precisa come da atti e verbali di causa
e chiede che la causa vada in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in atti”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la Controparte_1 [...] esponeva: di essere proprietaria delle Case Protette per disabili CP_5 denominate “Carusa” e “Spirito Santo” e della RSA per disabili “Santino Covelli”, tutte con sede in Cotronei (KR); che le strutture, tutte autorizzate ed accreditate, nell'anno 2011 avevano erogato prestazioni in regime di convenzione con l' CP_4 di che le prestazioni erogate dalle strutture avevano una retta che gravava CP_3 in parte sul Fondo Sanitario Regionale ed in parte sul Fondo Sociale Regionale;
che la quota sociale delle prestazioni rese aveva un corrispettivo di €2.697.488,25; che
2 nel 2010 la aveva approvato la l.r. n. 8 del 26.2.2010 con la quale Parte_1 aveva posto gli oneri per le strutture socio-sanitarie interamente a carico del fondo sanitario regionale, interrompendo i pagamenti relativi alla quota sociale delle rette;
che la norma richiamata era stata poi dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sent. n. 123 dep. l'11.4.2011; che pertanto gli erogatori avevano chiesto il pagamento della quota sociale all' che nel 2017 la Corte di Cassazione aveva CP_6 ritenuto la non più obbligata ex lege al pagamento della quota sociale, Pt_1 essendo invece tenuta l' la quale, a sua volta, era tenuta a richiedere la relativa CP_4 copertura da parte della che anche la deducente aveva agito Parte_1 contro la per ottenere il pagamento della quota sociale per le prestazioni Pt_1 erogate nel 2011; che con ordinanza del 29.2.2016 il Tribunale di Catanzaro aveva condannato la al pagamento in favore della deducente della Parte_1 somma di € 2.697.488,25 oltre interessi ed in definitiva era stata pagata dalla all'istante la complessiva somma di € 3.693.390,55; che, a seguito di Pt_1 appello, la Corte di Appello di Catanzaro aveva accolto il ricorso della ed Pt_1 aveva condannato l'odierna ricorrente alla restituzione delle somme ricevute.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' al pagamento dell'importo CP_7 come su richiesto, oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 dalla data fissata contrattualmente per il pagamento e fino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, avendo già la provveduto al pagamento e considerato che tali Parte_1 somme, in virtù di pronuncia giurisdizionale, dovevano essere restituite, Cont condannare l' a rimborsare alla ricorrente la somma di € 3.693.390,55 su indicata, con domanda subordinata di indebito arricchimento in capo all' e di CP_4 restituzione somme.
Si costituiva la convenuta, con propria comparsa, eccependo la CP_4 cessazione della materia del contendere, atteso che la aveva già Parte_1 eseguito il pagamento e non aveva azionato il decisum della sentenza della Corte
d'Appello; nel merito, chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti, essendo il pagamento di spettanza della e chiedendo Parte_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa di quest'ultima e spiegando domanda di accertamento della tenutezza al pagamento nei suoi confronti.
Dopo l'autorizzazione alla chiamata in causa, si costituiva la Parte_1 con propria comparsa, eccependo l'inammissibilità della domanda, non avendo la ricorrente ottemperato all'ordine giudiziale di restituzione delle somme;
la nullità
3 dei contratti stipulati con le l'omessa copertura finanziaria;
CP_4
l'inammissibilità della domanda di indebito arricchimento formulata nei confronti dell' la prescrizione delle somme richieste. Chiedeva, pertanto, la CP_4 declaratoria di inammissibilità della domanda principale, l'invalidità dei contratti intercorsi tra l' e la ricorrente per omessa effettuazione di procedura ad CP_4 evidenza pubblica ed omessa copertura finanziaria;
l'accertamento dell'insussistenza di un obbligo di trasferimento fondi dalla all' in Pt_1 CP_4 subordine il rigetto di tutte le domande;
in ulteriore subordine, la declaratoria di prescrizione delle pretese.
Con ordinanza ex art 702 ter c.p.c. del 07.11.2019 il Tribunale di Crotone così statuiva: “Accoglie il ricorso e condanna l' convenuta al pagamento in favore CP_4 della ricorrente della somma di € 3.693.390,55 a titolo di quota sociale delle prestazioni erogate nell'anno 2011 e di interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 oltre interessi come per legge fino all'effettivo pagamento;
b) Accoglie la domanda formulata dall' nei confronti della e per Controparte_7 Parte_1
l'effetto, condanna quest'ultima all'erogazione della somma di € 3.693.390,55 in suo favpre, quale copertura della quota sociale delle rette per le prestazioni erogate dalla ricorrente nell'anno 2011; c) Rigetta tutte le altre domande;
d) Condanna
l' al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente, che liquida Controparte_7 in € 870,00 per esborsi ed € 9.383,00, già operate le riduzioni, per compensi professionali, oltre compenso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'avv. Francesco Rotundo, dichiaratosi domiciliatario;
condanna la al pagamento delle spese sostenute Parte_1 dalla , che liquida in € 9.383,00, già operata la riduzione, per Controparte_7 compensi professionali, oltre compenso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge”.
1.2. Avverso tale ordinanza proponeva appello, con citazione notificata il
06.02.2019, la lamentando: 1) l'omessa pronuncia Parte_1 sull'eccezione di prescrizione del credito azionato dall'attrice in primo grado;
2)
l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della domanda per carenza di interesse della parte attrice, non avendo essa restituito gli importi alla Pt_1
, come da sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 166/2018; 3)
[...]
l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado aveva rigettato Cont l'eccezione di nullità dei contratti (contratti stipulati tra e struttura appellata)
4 per omessa effettuazione di procedura ad evidenza pubblica nell'affidamento del servizio alla struttura appellata;
4) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado aveva rigettato l'eccezione di nullità dei contratti per mancanza di copertura finanziaria;
5) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Cont Tribunale, in accoglimento della domanda di manleva formulata dall' l'aveva condannata a tenere indenne l' delle somme che la stessa era tenuta Controparte_3
a pagare. Cont Si costituivano sia la Mons. che l' Controparte_1 CP_2 chiedendo entrambe la conferma dell'ordinanza impugnata.
Con ordinanza del 19.06.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.06.2019, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e fissava l'udienza del 24.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del 26.07.2024.
Con provvedimento del 14.04.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del
15.07.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Per ragioni di ordine logico appare opportuno esaminare in via prioritaria, come peraltro richiesto dalla stessa appellante nella comparsa conclusionale, il motivo di gravame con cui si contesta la sussistenza dell'obbligo della Pt_1
Cont
di tenere indenne l'
[...]
Orbene, va innanzitutto evidenziato che il primo giudice ha del tutto omesso di indicare le ragioni per le quali ha ritenuto configurabile un siffatto obbligo.
Secondo la difesa dell'appellante non esiste meccanismo normativo tale da Cont imporre alla l'integrazione della spesa che l' sostiene per il Parte_1 pagamento della quota sociale delle rette per le prestazioni erogate. A suo dire, la Cont scelta dell' di procedere alla sottoscrizione di contratti, senza una verifica
5 preventiva della disponibilità delle relative somme, rappresenta una scelta autonoma rispetto alla quale la non è chiamata a rispondere, Parte_1 neppure indirettamente, in quanto totalmente estranea rispetto all'impegno Cont contrattuale che l' assume con la struttura accreditata.
Il motivo è fondato. Cont L' ha fondato la domanda di manleva sulla base di due disposizioni normative, gli artt. 17 e 18 della L.R. 22/2007 e l'art 13, co.3, LR 24/2008; la prima stabilisce la quota della retta gravante sul Fondo Sanitario Regionale e quella Cont gravante sul Fondo Sociale Regionale;
la seconda demanda alle la stipula dei contratti con le strutture private, sia pure sulla basa dei piani annuali preventivi e nell'ambito dei livelli di spesa e dei livelli assistenziali stabiliti dalla programmazione regionale.
Ora di tale normativa, come è noto, si è occupata la Corte di Cassazione la quale con un orientamento più che consolidato ha escluso che essa sia idonea all'insorgenza di un'obbligazione a carico della che legittimi le strutture Pt_1 socio-sanitarie ad ottenere il pagamento della quota sociale. Anche di recente, la
Suprema Corte ha statuito con riferimento alla legislazione regionale della , Pt_1 che “la disciplina che demanda alle Asl (o ogni potere d'intervento diretto in CP_4 materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riserva alla regione i soli compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le Asl delle risorse economiche necessarie per l'effettuazione dei predetti interventi” (Cass. Civ., Sez. I, 7.9.2020, n. 18604).
Ed ancora si è affermato che “al di fuori dei casi in cui sia la stessa legge a prevedere l'instaurazione di rapporti con i terzi, in virtù dell'inerenza dell'atto all'esercizio di funzioni proprie o all'intervento diretto nelle vicende di enti dipendenti, la regione rimane normalmente estranea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari, essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore;
con la conseguenza che, in mancanza di un'espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono a essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predetti enti nell'esercizio delle rispettive funzioni;
pertanto, in mancanza di una disposizione in tal senso rintracciabile, non
6 può che essere confermato che , in base all'art. 7 della legge regionale n. 23 del
2003 (riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all'area dei servizi socio-sanitari) e all'art. 13 della legge regionale n. 24 del 2008 (attributivo alle Asl della competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate), i contratti di cui nella specie si discute non svolgono alcun effetto nella sfera giuridica e patrimoniale della ” (Cass. Civ., Sez. I, 7.9.2020, n. Pt_1
18604).
Come affermato in diversi precedenti di questa Corte, anche tra le stesse odierne parti in causa (sentenze n. 712/22, 713/22 e 714/22), “Proprio perché il quadro normativo di riferimento attribuisce alla “competenze riguardanti Parte_1 esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore” (tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le
Asl delle risorse economiche necessarie per l'effettuazione dei predetti interventi demandata alla giunta regionale) – per usare le stesse parole della Suprema Corte –
è da escludere che sia configurabile sic et sempliciter, in assenza di una norma ad Cont hoc, una posizione di diritto soggettivo della ad essere tenuta indenne di quanto da essa versato alla struttura socio-sanitaria a titolo di corrispettivo delle prestazioni contrattualmente pattuite;
un tale diritto si porrebbe, infatti, in insanabile contrasto con l'esigenza già sopra richiamata di rimettere in via esclusiva alla la Pt_1 pianificazione e la programmazione della spesa sociale, nei limiti delle risorse disponibili sul relativo capitolo di bilancio, e di non esporla neanche in via indiretta, Cont come pretenderebbe l' agli effetti economici negativi derivanti dalle iniziative unilateralmente assunte dalle asp mediante la stipulazione di contratti con le strutture socio sanitarie private ai quali è rimasta estranea. Né in senso Parte_2 contrario può valorizzarsi quanto affermato dalla Cassazione nelle pronunce n.
11924 e 11925 del 2017, pure richiamate nella sentenza n. 18604 del 2020, in ordine alla rilevanza interna della disposizione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 23 del 2003, come modificata dagli articoli 17 e 18 della legge n. 22 del 2007, non essendo sostituibile con un provvedimento giurisdizionale l'attività procedimentale della necessaria ad assicurare la copertura finanziaria della spesa di Pt_1
Cont assistenza socio sanitaria e la sua ripartizione tra le .
L'appello va, pertanto, accolto, restando assorbiti gli altri motivi.
In riforma dell'impugnata ordinanza va quindi rigettata la domanda formulata Cont dall' nei confronti della . Parte_1
7 § 3. Le spese processuali
3.1. L'esistenza di orientamenti di merito contrastanti e la mancanza, allo stato, di pronunce di legittimità sulla specifica questione in esame giustificano la Cont compensazione tra la e la delle spese di lite del doppio grado di Pt_1 giudizio.
Le spese di questo grado tra la e la Mons. Pt_1 Controparte_1 CP_8 restano compensate in ragione dell'assorbimento delle questioni involgenti la
[...]
Cont pretesa azionata dalla società nei confronti dell'
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Pt_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti
[...] dell' , in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro-tempore e della in persona del legale Controparte_1 CP_8 rappresentante pro-tempore, avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. emessa dal
Tribunale di Crotone il 07.01.2019 nella causa n. 598/2018 R.G., così provvede:
a) accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, rigetta la domanda formulata dall' nei confronti Controparte_3 della;
Parte_1
Cont b) spese compensate per entrambi i gradi di giudizio tra la e la Pt_1
c) spese compensate per il presente grado tra la e la Assistenziali Pt_1 CP_1
CP_1 CP_8
d) fermo il resto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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