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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 22/12/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 81/2025 c.c.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Giudice dott. Paolo LEPIDI
Giudice rel./est. dott.ssa Martina DI FONZO
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 81/2025 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data
29.01.2025 da Parte_1 (C.F. C.F. 1 ) nato ad [...] il [...] e residente a [...], con l'avv. Maria Pia Basile, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro C.F._2 ), nata a [...], Bielorussia, il Controparte_1 (C.F.
13.02.1991, residente a [...], con l'avv. Luigi De Meis, giusta procura in atti;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI:
(come da accordo sottoscritto in data 19.11.2025 e depositato in data 15.12.2025) 1) I figli saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni vigenti ed in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente degli stessi presso la casa coniugale assegnata alla signora UB, in Capistrello alla Via Dei
Martiri n. 142, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale,
2) quanto alla regolamentazione del diritto di vista, questo sarà esercitato dal padre ogni 15 giorni quando torna dal lavoro, tenendo con sé i figli durante le due o tre giornate in cui rimarrà in paese per tutto il tempo che i figli vorranno, previo avviso telefonico di almeno due giorni.
Il diritto di visita sarà esercitato nella casa dei nonni paterni, non potendo il RS far fronte ad una locazione di immobile sia per ragioni di denaro che di convenienza, stando a Capistrello per due o tre giorni al mese. Il padre avrà diritto di sentire telefonicamente i figli ogni giorno della settimana. In occasione delle festività, ad anni alterni, i figli trascorreranno il periodo delle vacanze natalizie secondo l'alternanza e cioè il 24 dicembre con la madre, il 25 dicembre con il padre, il 26 dicembre con la madre, il 31 dicembre con il padre, il 1 gennaio con la madre, il giorno del 6 gennaio con entrambi (mattina e pomeriggio); il giorno di Pasqua con la madre, il giorno di Pasquetta con il padre, e così i giorni del 1 maggio con la madre e dell'8 dicembre con il padre, sempre seguendo il criterio dell'alternanza vicendevole per i successivi anni a venire e sempre fatte salve le esigenze lavorative di entrambi i genitori. I periodi di spettanza relativi alle festività pagane, previste da calendario, seguiranno il criterio dell'alternanza. I figli trascorreranno il giorno del compleanno con entrambi i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi di questi ultimi. Le vacanze estive saranno trascorse con i genitori separatamente, garantendo comunque a ciascun genitore un periodo minimo di giorni 15 (quindici) anche non continuativi. É fatta sempre salva la possibilità per i due genitori, in considerazione delle esigenze lavorative di entrambi, di variare in modo condiviso, diversi giorni ed orari, sia per i giorni sia per il periodo di visita, che per le festività
o i giorni del pernotto;
3) assegnare la casa familiare, sita in Capistrello (AQ) alla Via Dei Martiri n. 142, di cui sono proprietari i genitori del RS NO, con quanto in essa contenuto, alla Sig.ra DU
TS perché rispondente all'interesse della prole;
la sig,ra UB, non appena verrà completato l'accatastamento dell'appartamento, provvederà ad intestarsi tutte le utenze domestiche, comprensive di Tari, ed a pagarne i consumi;
4) il sig. RS provvederà a versare per ciascun figlio la somma di Euro 350.00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
quanto alle spese straordinarie, come elencate nel Protocollo sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, queste dovranno essere preventivamente concordate tra le parti;
5) I coniugi stabiliscono liberamente e di comune accordo come la richiesta, l'ottenimento e la fruizione dell'assegno unico e universale per i figli a carico spetterà alla Sig.ra UB
TS quale genitore collocatario. A tal fine, il Sig. RS NO dichiara di non voler più percepire gli assegni per i figli e quindi di farne esplicita rinuncia a favore dell'altro genitore;
6) La detrazione delle spese straordinarie ai fini IR sarà operata da entrambi i genitori nella medesima proporzionale quota di riparto delle spese stesse così come la deduzione per i figli a carico;
7) Le parti, vicendevolmente, si promettono e si obbligano, nell'ipotesi di futura frequentazione di nuovi compagni di vita, a non alterare l'equilibrio psichico e la tranquillità emotiva dei figli, preferendo un percorso lento, graduale e controllato di inclusione di eventuali partner e di accettazione del nuovo status familiare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29.01.2025 il sig. Parte_1 ha adito l'intestato tribunale per ivi sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con la sig.ra [...] alle seguenti condizioni: affidamento condiviso dei figli minori con CP_1
collocamento prevalente degli stessi presso la madre nella casa coniugale assegnata alla signora CP_1 ; assegno di mantenimento per ciascun figlio di Euro 300,00 mensili e spese straordinarie al 50% tra le parti e diritto di visita paterno come indicato nel ricorso introduttivo.
'Si è costituita in giudizio la sig.ra la quale, pur aderendo alla Controparte_1
richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio, di assegnazione della casa coniugale a se stessa, di affido e collocamento dei figli come proposto da parte ricorrente, ha richiesto una somma mensile non inferiore ad € 500,00 (cinquecento//00), quale mantenimento in favore di ciascuno dei figli minori, nonché la somma di € 300,00 (trecento//00) a titolo di assegno divorzile. Parte resistente ha altresì chiesto la condanna del Sig. Parte_1 alla restituzione della somma di € 175,00 (centosettacinque//00) mensili, quale quota dell'assegno unico alla stessa spettante, per ogni mese di indebita percezione da parte del ricorrente.
All'udienza del 19.6.2025, verificata la possibilità di raggiungere un accordo di divorzio congiunto tra le parti, le stesse hanno chiesto un differimento della trattazione, per formalizzare detto accordo, con rinuncia alla comparizione personale all'udienza di rinvio.
All'udienza del 15.12.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, depositato in atti in data 20.11.2025, chiedendo la rimessione della in decisione dinanzi al Collegio, con rinuncia ai termini per memorie.
Il Giudice ha pertanto disposto in conformità.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti deve trovare accoglimento, sussistendo, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) 1. n. 898/70.
Ed invero, appare fatto pacifico e non contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita, atteso che la coppia, separata consensualmente dal
2023, non è più convivente da tale data.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto il 2.05.2010 a Capistrello
(AQ) e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 1 parte 1 serie - anno
2010.
3. Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, nonché la loro congruità rispetto alle condizioni economiche delle parti ed al superiore interesse dei figli, le recepisce così come concordate.
4. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
5. Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre che, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1 E [...]
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Capistrello (AQ) all' CP_1 '
atto n. 1 parte 1 serie - anno 2010;
OMOLOGA le condizioni relative: - alla casa coniugale, all'affido e al collocamento dei figli minori:
1) I figli saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni vigenti ed in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente degli stessi presso la casa coniugale assegnata alla signora UB, in Capistrello alla Via Dei
Martiri n. 142, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale,
3) assegnare la casa familiare, sita in Capistrello (AQ) alla Via Dei Martiri n. 142, di cui sono proprietari i genitori del RS NO, con quanto in essa contenuto, alla Sig.ra DU
TS perché rispondente all'interesse della prole;
la sig.ra UB, non appena verrà completato l'accatastamento dell'appartamento, provvederà ad intestarsi tutte le utenze domestiche, comprensive di Tari, ed a pagarne i consumi;
- al diritto di visita paterno:
2) quanto alla regolamentazione del diritto di vista, questo sarà esercitato dal padre ogni 15 giorni quando torna dal lavoro, tenendo con sé i figli durante le due o tre giornate in cui rimarrà in paese per tutto il tempo che i figli vorranno, previo avviso telefonico di almeno due giorni.
Il diritto di visita sarà esercitato nella casa dei nonni paterni, non potendo il RS far fronte ad una locazione di immobile sia per ragioni di denaro che di convenienza, stando a Capistrello per due o tre giorni al mese. Il padre avrà diritto di sentire telefonicamente i figli ogni giorno della settimana. In occasione delle festività, 'ad anni alterni, i figli trascorreranno il periodo delle vacanze natalizie secondo l'alternanza e cioè il 24 dicembre con la madre, il 25 dicembre con il padre, il 26 dicembre con la madre, il 31 dicembre con il padre, il 1 gennaio con la madre, il giorno del 6 gennaio con entrambi (mattina e pomeriggio); il giorno di Pasqua con la madre, il giorno di Pasquetta con il padre, e così i giorni del 1 maggio con la madre e dell'8 dicembre con il padre, sempre seguendo il criterio dell'alternanza vicendevole per i successivi anni a venire e sempre fatte salve le esigenze lavorative di entrambi i genitori. I periodi di spettanza relativi alle festività pagane, previste da calendario, seguiranno il criterio dell'alternanza. I figli trascorreranno il giorno del compleanno con entrambi i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi di questi ultimi. Le vacanze estive saranno trascorse con i genitori separatamente, garantendo comunque a ciascun genitore un periodo minimo di giorni 15 (quindici) anche non continuativi. É fatta sempre salva la possibilità per i due genitori, in considerazione delle esigenze lavorative di entrambi, di variare in modo condiviso, diversi giorni ed orari, sia per i giorni sia per il periodo di visita, che per le festività
o i giorni del pernotto;
- al contributo di mantenimento per i figli: 4) il sig. RS provvederà a versare per ciascun figlio la somma di Euro 350.00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
quanto alle spese straordinarie, come elencate nel Protocollo sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, queste dovranno essere preventivamente concordate tra le parti;
5) I coniugi stabiliscono liberamente e di comune accordo come la richiesta, l'ottenimento e la fruizione dell'assegno unico e universale per i figli a carico spetterà alla Sig.ra UB
TS quale genitore collocatario. A tal fine, il Sig. RS NO dichiara di non voler più percepire gli assegni per i figli e quindi di farne esplicita rinuncia a favore dell'altro genitore;
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capistrello per l'annotazione prevista dalla legge;
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
DISPONE, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
Così deciso in Avezzano il 22 dicembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente Dott. Leopoldo SCIARRILLO Dott.ssa Martina DI FONZO
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Giudice dott. Paolo LEPIDI
Giudice rel./est. dott.ssa Martina DI FONZO
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 81/2025 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data
29.01.2025 da Parte_1 (C.F. C.F. 1 ) nato ad [...] il [...] e residente a [...], con l'avv. Maria Pia Basile, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro C.F._2 ), nata a [...], Bielorussia, il Controparte_1 (C.F.
13.02.1991, residente a [...], con l'avv. Luigi De Meis, giusta procura in atti;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI:
(come da accordo sottoscritto in data 19.11.2025 e depositato in data 15.12.2025) 1) I figli saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni vigenti ed in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente degli stessi presso la casa coniugale assegnata alla signora UB, in Capistrello alla Via Dei
Martiri n. 142, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale,
2) quanto alla regolamentazione del diritto di vista, questo sarà esercitato dal padre ogni 15 giorni quando torna dal lavoro, tenendo con sé i figli durante le due o tre giornate in cui rimarrà in paese per tutto il tempo che i figli vorranno, previo avviso telefonico di almeno due giorni.
Il diritto di visita sarà esercitato nella casa dei nonni paterni, non potendo il RS far fronte ad una locazione di immobile sia per ragioni di denaro che di convenienza, stando a Capistrello per due o tre giorni al mese. Il padre avrà diritto di sentire telefonicamente i figli ogni giorno della settimana. In occasione delle festività, ad anni alterni, i figli trascorreranno il periodo delle vacanze natalizie secondo l'alternanza e cioè il 24 dicembre con la madre, il 25 dicembre con il padre, il 26 dicembre con la madre, il 31 dicembre con il padre, il 1 gennaio con la madre, il giorno del 6 gennaio con entrambi (mattina e pomeriggio); il giorno di Pasqua con la madre, il giorno di Pasquetta con il padre, e così i giorni del 1 maggio con la madre e dell'8 dicembre con il padre, sempre seguendo il criterio dell'alternanza vicendevole per i successivi anni a venire e sempre fatte salve le esigenze lavorative di entrambi i genitori. I periodi di spettanza relativi alle festività pagane, previste da calendario, seguiranno il criterio dell'alternanza. I figli trascorreranno il giorno del compleanno con entrambi i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi di questi ultimi. Le vacanze estive saranno trascorse con i genitori separatamente, garantendo comunque a ciascun genitore un periodo minimo di giorni 15 (quindici) anche non continuativi. É fatta sempre salva la possibilità per i due genitori, in considerazione delle esigenze lavorative di entrambi, di variare in modo condiviso, diversi giorni ed orari, sia per i giorni sia per il periodo di visita, che per le festività
o i giorni del pernotto;
3) assegnare la casa familiare, sita in Capistrello (AQ) alla Via Dei Martiri n. 142, di cui sono proprietari i genitori del RS NO, con quanto in essa contenuto, alla Sig.ra DU
TS perché rispondente all'interesse della prole;
la sig,ra UB, non appena verrà completato l'accatastamento dell'appartamento, provvederà ad intestarsi tutte le utenze domestiche, comprensive di Tari, ed a pagarne i consumi;
4) il sig. RS provvederà a versare per ciascun figlio la somma di Euro 350.00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
quanto alle spese straordinarie, come elencate nel Protocollo sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, queste dovranno essere preventivamente concordate tra le parti;
5) I coniugi stabiliscono liberamente e di comune accordo come la richiesta, l'ottenimento e la fruizione dell'assegno unico e universale per i figli a carico spetterà alla Sig.ra UB
TS quale genitore collocatario. A tal fine, il Sig. RS NO dichiara di non voler più percepire gli assegni per i figli e quindi di farne esplicita rinuncia a favore dell'altro genitore;
6) La detrazione delle spese straordinarie ai fini IR sarà operata da entrambi i genitori nella medesima proporzionale quota di riparto delle spese stesse così come la deduzione per i figli a carico;
7) Le parti, vicendevolmente, si promettono e si obbligano, nell'ipotesi di futura frequentazione di nuovi compagni di vita, a non alterare l'equilibrio psichico e la tranquillità emotiva dei figli, preferendo un percorso lento, graduale e controllato di inclusione di eventuali partner e di accettazione del nuovo status familiare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29.01.2025 il sig. Parte_1 ha adito l'intestato tribunale per ivi sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con la sig.ra [...] alle seguenti condizioni: affidamento condiviso dei figli minori con CP_1
collocamento prevalente degli stessi presso la madre nella casa coniugale assegnata alla signora CP_1 ; assegno di mantenimento per ciascun figlio di Euro 300,00 mensili e spese straordinarie al 50% tra le parti e diritto di visita paterno come indicato nel ricorso introduttivo.
'Si è costituita in giudizio la sig.ra la quale, pur aderendo alla Controparte_1
richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio, di assegnazione della casa coniugale a se stessa, di affido e collocamento dei figli come proposto da parte ricorrente, ha richiesto una somma mensile non inferiore ad € 500,00 (cinquecento//00), quale mantenimento in favore di ciascuno dei figli minori, nonché la somma di € 300,00 (trecento//00) a titolo di assegno divorzile. Parte resistente ha altresì chiesto la condanna del Sig. Parte_1 alla restituzione della somma di € 175,00 (centosettacinque//00) mensili, quale quota dell'assegno unico alla stessa spettante, per ogni mese di indebita percezione da parte del ricorrente.
All'udienza del 19.6.2025, verificata la possibilità di raggiungere un accordo di divorzio congiunto tra le parti, le stesse hanno chiesto un differimento della trattazione, per formalizzare detto accordo, con rinuncia alla comparizione personale all'udienza di rinvio.
All'udienza del 15.12.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, depositato in atti in data 20.11.2025, chiedendo la rimessione della in decisione dinanzi al Collegio, con rinuncia ai termini per memorie.
Il Giudice ha pertanto disposto in conformità.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti deve trovare accoglimento, sussistendo, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) 1. n. 898/70.
Ed invero, appare fatto pacifico e non contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita, atteso che la coppia, separata consensualmente dal
2023, non è più convivente da tale data.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto il 2.05.2010 a Capistrello
(AQ) e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 1 parte 1 serie - anno
2010.
3. Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, nonché la loro congruità rispetto alle condizioni economiche delle parti ed al superiore interesse dei figli, le recepisce così come concordate.
4. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
5. Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre che, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1 E [...]
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Capistrello (AQ) all' CP_1 '
atto n. 1 parte 1 serie - anno 2010;
OMOLOGA le condizioni relative: - alla casa coniugale, all'affido e al collocamento dei figli minori:
1) I figli saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni vigenti ed in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente degli stessi presso la casa coniugale assegnata alla signora UB, in Capistrello alla Via Dei
Martiri n. 142, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale,
3) assegnare la casa familiare, sita in Capistrello (AQ) alla Via Dei Martiri n. 142, di cui sono proprietari i genitori del RS NO, con quanto in essa contenuto, alla Sig.ra DU
TS perché rispondente all'interesse della prole;
la sig.ra UB, non appena verrà completato l'accatastamento dell'appartamento, provvederà ad intestarsi tutte le utenze domestiche, comprensive di Tari, ed a pagarne i consumi;
- al diritto di visita paterno:
2) quanto alla regolamentazione del diritto di vista, questo sarà esercitato dal padre ogni 15 giorni quando torna dal lavoro, tenendo con sé i figli durante le due o tre giornate in cui rimarrà in paese per tutto il tempo che i figli vorranno, previo avviso telefonico di almeno due giorni.
Il diritto di visita sarà esercitato nella casa dei nonni paterni, non potendo il RS far fronte ad una locazione di immobile sia per ragioni di denaro che di convenienza, stando a Capistrello per due o tre giorni al mese. Il padre avrà diritto di sentire telefonicamente i figli ogni giorno della settimana. In occasione delle festività, 'ad anni alterni, i figli trascorreranno il periodo delle vacanze natalizie secondo l'alternanza e cioè il 24 dicembre con la madre, il 25 dicembre con il padre, il 26 dicembre con la madre, il 31 dicembre con il padre, il 1 gennaio con la madre, il giorno del 6 gennaio con entrambi (mattina e pomeriggio); il giorno di Pasqua con la madre, il giorno di Pasquetta con il padre, e così i giorni del 1 maggio con la madre e dell'8 dicembre con il padre, sempre seguendo il criterio dell'alternanza vicendevole per i successivi anni a venire e sempre fatte salve le esigenze lavorative di entrambi i genitori. I periodi di spettanza relativi alle festività pagane, previste da calendario, seguiranno il criterio dell'alternanza. I figli trascorreranno il giorno del compleanno con entrambi i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi di questi ultimi. Le vacanze estive saranno trascorse con i genitori separatamente, garantendo comunque a ciascun genitore un periodo minimo di giorni 15 (quindici) anche non continuativi. É fatta sempre salva la possibilità per i due genitori, in considerazione delle esigenze lavorative di entrambi, di variare in modo condiviso, diversi giorni ed orari, sia per i giorni sia per il periodo di visita, che per le festività
o i giorni del pernotto;
- al contributo di mantenimento per i figli: 4) il sig. RS provvederà a versare per ciascun figlio la somma di Euro 350.00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
quanto alle spese straordinarie, come elencate nel Protocollo sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, queste dovranno essere preventivamente concordate tra le parti;
5) I coniugi stabiliscono liberamente e di comune accordo come la richiesta, l'ottenimento e la fruizione dell'assegno unico e universale per i figli a carico spetterà alla Sig.ra UB
TS quale genitore collocatario. A tal fine, il Sig. RS NO dichiara di non voler più percepire gli assegni per i figli e quindi di farne esplicita rinuncia a favore dell'altro genitore;
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capistrello per l'annotazione prevista dalla legge;
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
DISPONE, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
Così deciso in Avezzano il 22 dicembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente Dott. Leopoldo SCIARRILLO Dott.ssa Martina DI FONZO