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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 31/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 17/2024 promossa da:
- (C.F.: ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Paola Romagnoli e domiciliata presso il suo studio sito in Fermo, Via Bellesi n.66;
-ricorrente-
CONTRO
- (C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Angelini Barbara e domiciliata nel suo studio sito in Sant'Elpidio a Mare, Via Fonte di Mare, 1735;
-resistente- e con l'intervento del P.M. in sede
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.01.2024 ha instaurato il Parte_1 presente procedimento al fine di sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con celebrato a Sant'Elpidio a Mare il 05.04.2008 – trascritto nei Registri degli Atti Controparte_1 di Matrimonio del Comune di Sant'Elpidio a Mare, Anno 2008, N. 3, Parte II, Serie A. A sostegno della domanda l'istante ha rappresentato che: a) dall'unione matrimoniale sono nati due figli il 06.07.2010 e il 05.08.2013; b) a far data dalla separazione personale dei coniugi- Per_1 Per_2 avvenuta con sentenza del 03.03.2023 pubblicata il 17.05.2023 emessa dal Tribunale di Fermo nel giudizio RG N. 484/2018- i coniugi hanno sempre vissuto separati e non vi è stata alcuna forma di riconciliazione;
c) all'esito del giudizio di separazione è stato disposto nei confronti di , Controparte_1 l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, diritto di visita del padre, nonché obbligo di quest'ultimo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misura di complessivi euro 500,00 mensili e al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciare “la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 05.04.2008, nel comune di Sant'Elpidio a Mare, trascritto
pagina 1 di 3 in pari data nel medesimo comune con atto n.3, parte II, s.a, alle condizioni indicate nella narrativa del presente ricorso ovvero:
1.affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre, IG.ra ; Parte_1
2.contributo al mantenimento dei figli a carico del Sig. nella misura di € 350,00 mensili, CP_1 rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT e spese straordinarie, come da Protocollo d'Intesa vigente nel presente Tribunale, da ripartire a metà per ciascun genitore;
3.assegno divorzile in favore della IG.ra nella misura di € 200,00 mensili o in quella Parte_1 maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa e di giustizia;
con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 06.04.2024 il quale, senza Controparte_1 opporsi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato le allegazioni avversarie ed avanzato a propria volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie, domandando in particolare di: “- confermare l'attuale regime di affidamento condiviso dei due figli minori in capo ad entrambi i genitori e l'attuale regime di collocamento prevalente dei figli minori presso l'abitazione della madre - confermare l'attuale regime del diritto di vista del padre, disposto nella sentenza di separazione - respingere la domanda di aumento del contributo al mantenimento dei figli da euro 250 ciascuno ad euro 350,00 ciascuno e considerato il peggioramento rispetto alla separazione della situazione economica e reddituale del padre, IGnor attualmente inoccupato, CP_1 disporre la diminuzione dell'assegno di contributo al mantenimento per i figli da euro 250,00 ad euro 150,00 mensili per ciascun figlio, - -confermare la regolamentazione delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo d'Intesa vigente nel Tribunale di fermo -respingere la domanda di assegno divorzile in favore della ricorrente perché infondata -Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”. Le ulteriori memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum.
Alla prima udienza di comparizione del 13.06.2024 le parti hanno insistito nelle rispettive richieste e il giudice istruttore con ordinanza emessa in pari data, a scioglimento della riserva assunta all'esito della medesima udienza, ha disposto nei confronti dell' , ex artt. 473 bis.2 e 213 c.p.c., ordine di esibizione Pt_2 della documentazione relativa alla situazione reddituale delle parti. Alla successiva udienza del 14.11.2024, il giudice istruttore, preso atto della documentazione economica prodotta dall' ha Pt_2 disposto un rinvio al fine di consentire alle parti di valutare soluzioni transattive. Alla successiva udienza del 16.01.2025 le parti, hanno rappresentato di essere addivenute ad un accordo e all'esito, su richiesta delle stesse, veniva disposto un rinvio al fine di consentire la formalizzazione dello stesso. Pertanto, all'udienza del 23.01.2025 i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo l'integrale recepimento dell'accordo raggiunto, di seguito trascritto:
“-richiesta congiunta della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 5 aprile 2018, annotato al Comune di Sant'Elpidio a Mare, a n.3, parte II, anno 2008;
-conferma dell'affido condiviso dei minori e con collocamento prevalente degli stessi Per_2 Per_1 presso la madre nell'abitazione materna, sita in Altidona, Via Cristoforo Colombo n.30;
-quanto al diritto di visita, le parti concordano per due week end alternati al mese dei minori con il padre, con possibilità di pernottamento e due pomeriggi infrasettimanali da individuarsi nel martedì e nel giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 20.00, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori e compatibilmente con gli impegni lavorativi del IG. CP_1
-quanto al contributo al mantenimento, il Sig. si impegna a versare alla IG.ra CP_1 Parte_1 l'importo mensile di € 250,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
-per le spese straordinarie, le parti aderiscono integralmente al Protocollo di Intesa per le spese straordinarie vigenti nel Tribunale di Fermo e dichiarano di caricarsi ciascuno il 50% delle spese;
pagina 2 di 3 - la IG.ra dichiara di rinunciare alla richiesta di assegno divorzile, come formulata nel Parte_1 ricorso introduttivo, considerate le attuali condizioni economiche del IG. CP_1
-il IG. acconsente e autorizza la IG.ra a percepire integralmente l'assegno unico di CP_1 Parte_1 entrambi i figli, come consentito sinora e acconsente alle visite specialistiche prescritte dal medico;
-le parti dichiarano, con il presente verbale, di non aver più nulla a che pretendere le une dalle altre, ad eccezione delle spese straordinarie pregresse sostenute dalla IG.ra nell'interesse dei minori Parte_3
e della cui metà è onerato il Sig. Per_2 Per_1 CP_1
-le parti dichiarano di non avere ulteriori richieste reciproche di contributi e/o assegni e/o forme di assistenza economica l'una nei confronti dell'altra;
-con compensazione delle spese legali di ciascuna parte, in considerazione delle rispettive richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
*** Preso atto della richiesta congiunta di scioglimento del vincolo, si ritiene adeguatamente comprovato il fatto che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non possa essere ricostituita;
sussistono pertanto i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, previsti dall' art. 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898. Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, preso atto dell'accordo intervenuto tra le stesse e verificata la conformità delle predette condizioni al superiore interesse della prole - sia in ragione del concordato regime di affidamento condiviso dei figli, sia in ragione dell'ampia previsione del diritto di entrambi i genitori di vedere e tenere con sé le minori, con conseguente applicazione del principio di bigenitorialità, che, come è noto, non comporta una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 10 Dicembre 2018, n. 31902) – si ritiene che le predette condizioni, non contrarie a norme imperative, possano essere condivise: pertanto, si dispone il regime di affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e contributo economico a carico del padre in conformità all'accordo.
Possono, altresì, essere recepite le ulteriori condizioni proposte, aventi ad oggetto diritti disponibili delle parti secondo modalità che non contrastano con l'ordine pubblico. La definizione consensuale della vicenda costituisce, infine, valido motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, come congiuntamente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, visti gli artt. 473 bis.22 e
473 bis 28 c.p.c. così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Sant'Elpidio a Mare il 05.04.2008 tra e – trascritto nei Parte_1 Controparte_1
Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Sant'Elpidio a Mare, Anno 2008, N. 3, Parte II,
Serie A;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Elpidio a Mare di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE che le condizioni di divorzio siano quelle di cui all'accordo riportato in parte motiva da intendersi ivi integralmente trascritto;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo nella camera di conIGlio del 30.01.2025
Il Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Cecchini
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 17/2024 promossa da:
- (C.F.: ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Paola Romagnoli e domiciliata presso il suo studio sito in Fermo, Via Bellesi n.66;
-ricorrente-
CONTRO
- (C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Angelini Barbara e domiciliata nel suo studio sito in Sant'Elpidio a Mare, Via Fonte di Mare, 1735;
-resistente- e con l'intervento del P.M. in sede
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.01.2024 ha instaurato il Parte_1 presente procedimento al fine di sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con celebrato a Sant'Elpidio a Mare il 05.04.2008 – trascritto nei Registri degli Atti Controparte_1 di Matrimonio del Comune di Sant'Elpidio a Mare, Anno 2008, N. 3, Parte II, Serie A. A sostegno della domanda l'istante ha rappresentato che: a) dall'unione matrimoniale sono nati due figli il 06.07.2010 e il 05.08.2013; b) a far data dalla separazione personale dei coniugi- Per_1 Per_2 avvenuta con sentenza del 03.03.2023 pubblicata il 17.05.2023 emessa dal Tribunale di Fermo nel giudizio RG N. 484/2018- i coniugi hanno sempre vissuto separati e non vi è stata alcuna forma di riconciliazione;
c) all'esito del giudizio di separazione è stato disposto nei confronti di , Controparte_1 l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, diritto di visita del padre, nonché obbligo di quest'ultimo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misura di complessivi euro 500,00 mensili e al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciare “la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 05.04.2008, nel comune di Sant'Elpidio a Mare, trascritto
pagina 1 di 3 in pari data nel medesimo comune con atto n.3, parte II, s.a, alle condizioni indicate nella narrativa del presente ricorso ovvero:
1.affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre, IG.ra ; Parte_1
2.contributo al mantenimento dei figli a carico del Sig. nella misura di € 350,00 mensili, CP_1 rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT e spese straordinarie, come da Protocollo d'Intesa vigente nel presente Tribunale, da ripartire a metà per ciascun genitore;
3.assegno divorzile in favore della IG.ra nella misura di € 200,00 mensili o in quella Parte_1 maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa e di giustizia;
con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 06.04.2024 il quale, senza Controparte_1 opporsi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato le allegazioni avversarie ed avanzato a propria volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie, domandando in particolare di: “- confermare l'attuale regime di affidamento condiviso dei due figli minori in capo ad entrambi i genitori e l'attuale regime di collocamento prevalente dei figli minori presso l'abitazione della madre - confermare l'attuale regime del diritto di vista del padre, disposto nella sentenza di separazione - respingere la domanda di aumento del contributo al mantenimento dei figli da euro 250 ciascuno ad euro 350,00 ciascuno e considerato il peggioramento rispetto alla separazione della situazione economica e reddituale del padre, IGnor attualmente inoccupato, CP_1 disporre la diminuzione dell'assegno di contributo al mantenimento per i figli da euro 250,00 ad euro 150,00 mensili per ciascun figlio, - -confermare la regolamentazione delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo d'Intesa vigente nel Tribunale di fermo -respingere la domanda di assegno divorzile in favore della ricorrente perché infondata -Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”. Le ulteriori memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum.
Alla prima udienza di comparizione del 13.06.2024 le parti hanno insistito nelle rispettive richieste e il giudice istruttore con ordinanza emessa in pari data, a scioglimento della riserva assunta all'esito della medesima udienza, ha disposto nei confronti dell' , ex artt. 473 bis.2 e 213 c.p.c., ordine di esibizione Pt_2 della documentazione relativa alla situazione reddituale delle parti. Alla successiva udienza del 14.11.2024, il giudice istruttore, preso atto della documentazione economica prodotta dall' ha Pt_2 disposto un rinvio al fine di consentire alle parti di valutare soluzioni transattive. Alla successiva udienza del 16.01.2025 le parti, hanno rappresentato di essere addivenute ad un accordo e all'esito, su richiesta delle stesse, veniva disposto un rinvio al fine di consentire la formalizzazione dello stesso. Pertanto, all'udienza del 23.01.2025 i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo l'integrale recepimento dell'accordo raggiunto, di seguito trascritto:
“-richiesta congiunta della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 5 aprile 2018, annotato al Comune di Sant'Elpidio a Mare, a n.3, parte II, anno 2008;
-conferma dell'affido condiviso dei minori e con collocamento prevalente degli stessi Per_2 Per_1 presso la madre nell'abitazione materna, sita in Altidona, Via Cristoforo Colombo n.30;
-quanto al diritto di visita, le parti concordano per due week end alternati al mese dei minori con il padre, con possibilità di pernottamento e due pomeriggi infrasettimanali da individuarsi nel martedì e nel giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 20.00, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori e compatibilmente con gli impegni lavorativi del IG. CP_1
-quanto al contributo al mantenimento, il Sig. si impegna a versare alla IG.ra CP_1 Parte_1 l'importo mensile di € 250,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
-per le spese straordinarie, le parti aderiscono integralmente al Protocollo di Intesa per le spese straordinarie vigenti nel Tribunale di Fermo e dichiarano di caricarsi ciascuno il 50% delle spese;
pagina 2 di 3 - la IG.ra dichiara di rinunciare alla richiesta di assegno divorzile, come formulata nel Parte_1 ricorso introduttivo, considerate le attuali condizioni economiche del IG. CP_1
-il IG. acconsente e autorizza la IG.ra a percepire integralmente l'assegno unico di CP_1 Parte_1 entrambi i figli, come consentito sinora e acconsente alle visite specialistiche prescritte dal medico;
-le parti dichiarano, con il presente verbale, di non aver più nulla a che pretendere le une dalle altre, ad eccezione delle spese straordinarie pregresse sostenute dalla IG.ra nell'interesse dei minori Parte_3
e della cui metà è onerato il Sig. Per_2 Per_1 CP_1
-le parti dichiarano di non avere ulteriori richieste reciproche di contributi e/o assegni e/o forme di assistenza economica l'una nei confronti dell'altra;
-con compensazione delle spese legali di ciascuna parte, in considerazione delle rispettive richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
*** Preso atto della richiesta congiunta di scioglimento del vincolo, si ritiene adeguatamente comprovato il fatto che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non possa essere ricostituita;
sussistono pertanto i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, previsti dall' art. 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898. Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, preso atto dell'accordo intervenuto tra le stesse e verificata la conformità delle predette condizioni al superiore interesse della prole - sia in ragione del concordato regime di affidamento condiviso dei figli, sia in ragione dell'ampia previsione del diritto di entrambi i genitori di vedere e tenere con sé le minori, con conseguente applicazione del principio di bigenitorialità, che, come è noto, non comporta una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 10 Dicembre 2018, n. 31902) – si ritiene che le predette condizioni, non contrarie a norme imperative, possano essere condivise: pertanto, si dispone il regime di affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e contributo economico a carico del padre in conformità all'accordo.
Possono, altresì, essere recepite le ulteriori condizioni proposte, aventi ad oggetto diritti disponibili delle parti secondo modalità che non contrastano con l'ordine pubblico. La definizione consensuale della vicenda costituisce, infine, valido motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, come congiuntamente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, visti gli artt. 473 bis.22 e
473 bis 28 c.p.c. così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Sant'Elpidio a Mare il 05.04.2008 tra e – trascritto nei Parte_1 Controparte_1
Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Sant'Elpidio a Mare, Anno 2008, N. 3, Parte II,
Serie A;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Elpidio a Mare di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE che le condizioni di divorzio siano quelle di cui all'accordo riportato in parte motiva da intendersi ivi integralmente trascritto;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo nella camera di conIGlio del 30.01.2025
Il Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Cecchini
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
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